Art. 42.

  Il   regolamento  di  esecuzione  sara'  emanato  con  decreto  del
Presidente   della   Repubblica,   su   proposta   del  Ministro  per
l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri
per  la  grazia  e  giustizia  e per i trasporti e l'aviazione civile
entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.
  Il  regolamento stesso potra' prevedere, per le infrazioni alle sue
norme, sanzioni amministrative da lire 1000 a lire 50.000.