Art. 42. Il regolamento di esecuzione sara' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per i trasporti e l'aviazione civile entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. Il regolamento stesso potra' prevedere, per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative da lire 1000 a lire 50.000.