Art. 43. 
 
  Le disposizioni della presente legge, esclusi il presente  articolo
e gli articoli 38, 39, 40 e 41, si applicano  a  decorrere  dal  180°
giorno successivo a quello della  pubblicazione  del  regolamento  di
esecuzione, salvo quelle di cui agli  articoli  11,  primo,  secondo,
terzo, quarto, quinto e sesto comma; 12; 14,  primo  comma;  15;  16,
primo comma nn. 1) e 2), secondo e terzo comma; 17; 20; 31; 35 e  37,
le quali si applicano dal giorno della pubblicazione del  regolamento
stesso. 
  Le  imprese  autorizzate  all'esercizio  dell'assicurazione   della
responsabilita' civile per i danni  causati  dalla  circolazione  dei
veicoli, in esercizio alla data di pubblicazione del  regolamento  di
esecuzione della presente legge, debbono,  per  poter  continuare  la
loro attivita' in questo ramo, provvedere  agli  adempimenti  di  cui
agli articoli 11, primo comma, e 35, entro  il  60°  giorno  da  tale
data. 
  Nella  prima  applicazione  dell'articolo  11  le  imprese  debbono
presentare   al   Ministero   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato, unitamente alle tariffe dei premi e alle condizioni
generali di polizza,  gli  elementi  statistici  e  tecnici  indicati
nell'articolo 14, comma primo. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 24 dicembre 1969 
 
                               SARAGAT 
 
                                  RUMOR - MAGRI - RESTIVO 
                                  - GAVA - BOSCO - 
                                  COLOMBO E. - CARON - 
                                  NATALI - SEDATI - 
                                  GASPARI - DONAT-CATTIN - 
                                  COLOMBO V. 
 
Visto, il Guardasigilli: GAVA