Art. 43. Le disposizioni della presente legge, esclusi il presente articolo e gli articoli 38, 39, 40 e 41, si applicano a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione del regolamento di esecuzione, salvo quelle di cui agli articoli 11, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma; 12; 14, primo comma; 15; 16, primo comma nn. 1) e 2), secondo e terzo comma; 17; 20; 31; 35 e 37, le quali si applicano dal giorno della pubblicazione del regolamento stesso. Le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, in esercizio alla data di pubblicazione del regolamento di esecuzione della presente legge, debbono, per poter continuare la loro attivita' in questo ramo, provvedere agli adempimenti di cui agli articoli 11, primo comma, e 35, entro il 60° giorno da tale data. Nella prima applicazione dell'articolo 11 le imprese debbono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, unitamente alle tariffe dei premi e alle condizioni generali di polizza, gli elementi statistici e tecnici indicati nell'articolo 14, comma primo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 dicembre 1969 SARAGAT RUMOR - MAGRI - RESTIVO - GAVA - BOSCO - COLOMBO E. - CARON - NATALI - SEDATI - GASPARI - DONAT-CATTIN - COLOMBO V. Visto, il Guardasigilli: GAVA