Art. 40. 
 
  Prima che sia emesso da un Ministero un mandato di pagamento, sara'
verificata la causa legale e la giustificazione  della  spesa,  sara'
liquidato il conto e sara' pure verificato che non sia violata alcuna
Legge, e che la somma da pagarsi sia nei limiti del bilancio,  e,  ne
sia fatta la giusta imputazione al relativo capitolo, che deve sempre
essere indicato nel mandato. 
 
  Ogni mandato firmato dal Ministro o da chi sara' da lui  designato.
Dovra' pure essere firmato dal Capo della Ragioneria istituita presso
ciascun Ministero, il quale apporra' il visto al  mandato  quando  lo
riconosca regolare nei sensi suesposti. 
 
  Il mandato sara' trasmesso alla Corte dei conti, che lo registrera'
e vi apporra' il suo visto, quando riconosca che  per  esso  non  sia
violata alcuna Legge, che sia fatta giusta  imputazione  al  capitolo
del bilancio indicato nel mandato, e che la somma non ecceda i limiti
di esso. 
 
  Il mandato col visto della  Corte  dei  conti  passa  al  Direttore
generale del Tesoro, che lo ammette a  pagamento,  compartendone  gli
ordini al Tesoriere, Cassiere o Percettore, che lo deve estinguere. 
 
  La Direzione generale del  Tesoro  trasmettera'  giornalmente  alla
Ragioneria generale una nota  del  complessivo  montare  dei  mandati
ammessi  a  pagamento  per  ciascun  capitolo  del  bilancio   d'ogni
Ministero.