Art. 41. 
 
  I Ministri potranno aprire crediti mediante mandati a  disposizione
di Funzionari da essi dipendenti: 
 
    1° Pel pagamento di quelle fra  le  spese  di  riscossione  delle
entrate, delle quali sara' unito l'elenco alla Legge di  approvazione
degli annuali bilanci, salvo cio' che e' stabilito per  le  spese  di
vincite al lotto; 
 
    2° Per acquisti, servizi e forniture ad economia, quando non  sia
necessario provvedervi con mandati di anticipazione; 
 
    3° Per pagamento di spese fisse o d'indennita', quando non  siano
prestabilite in somma certa. 
 
  Le spese di giustizia penale e  quelle  per  le  vincite  al  lotto
saranno fatte  nel  modo  prescritto  dal  Regolamento,  ma  dovranno
giustificarsi com'e' prescritto dagli articoli 38 e 49.