Art. 41. I Ministri potranno aprire crediti mediante mandati a disposizione di Funzionari da essi dipendenti: 1° Pel pagamento di quelle fra le spese di riscossione delle entrate, delle quali sara' unito l'elenco alla Legge di approvazione degli annuali bilanci, salvo cio' che e' stabilito per le spese di vincite al lotto; 2° Per acquisti, servizi e forniture ad economia, quando non sia necessario provvedervi con mandati di anticipazione; 3° Per pagamento di spese fisse o d'indennita', quando non siano prestabilite in somma certa. Le spese di giustizia penale e quelle per le vincite al lotto saranno fatte nel modo prescritto dal Regolamento, ma dovranno giustificarsi com'e' prescritto dagli articoli 38 e 49.