Art. 42. I Funzionari si civili che militari, a cui disposizione siano stati emessi mandati, potranno valersene mediante buoni a matrice a favore dei creditori, e non mai a favore di se stessi. Nei buoni saranno indicati il nome e cognome delle parti prendenti, l'oggetto dei pagamenti, le somme in conto od a saldo, e il numero del mandato a disposizione, al quale si riferiscono. Saranno altresi' rivestiti delle formalita' prescritte dal Regolamento.