Art. 42. 
 
  I Funzionari si civili che militari, a cui disposizione siano stati
emessi mandati, potranno valersene mediante buoni a matrice a  favore
dei creditori, e non mai a favore di se stessi. 
 
  Nei buoni saranno indicati il nome e cognome delle parti prendenti,
l'oggetto dei pagamenti, le somme in conto od a saldo,  e  il  numero
del mandato a disposizione, al quale si riferiscono. 
 
  Saranno  altresi'  rivestiti  delle   formalita'   prescritte   dal
Regolamento.