Art. 45. I Ministri potranno anche emettere mandati di anticipazione per spese da farsi ad economia, per somma pero' che non ecceda le lire trentamila; e cosi' anche mandati di anticipazione per le competenze dei Corpi dell'Esercito e della Marina, regolate secondo il bisogno, non che per tutte le somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi di spesa alle Legazioni, Consolati e Missioni all'estero ed alle navi viaggianti fuori Stato; e cio' sempre nei limiti fissati nel bilancio. Nei mandati di anticipazione per spese da farsi ad economia sara' sempre fatto riferimento al Regolamento approvato con Decreto Reale, di cui e' detto al paragrafo 1 dell'articolo 16 della presente Legge, ferma la eccezione contemplata dal paragrafo 2 dello stesso articolo. Il modo del pagamento del debito pubblico nell'interno dello Stato ed all'estero, e' stabilito dal Regolamento, e la giustificazione di questo pagamento sara' fatta ogni sei mesi.