Art. 45. 
 
  I Ministri potranno anche emettere  mandati  di  anticipazione  per
spese da farsi ad economia, per somma pero' che non  ecceda  le  lire
trentamila; e cosi' anche mandati di anticipazione per le  competenze
dei Corpi dell'Esercito e della Marina, regolate secondo il  bisogno,
non che per tutte le somme da pagarsi  all'estero  e  per  fornire  i
fondi di spesa alle Legazioni, Consolati  e  Missioni  all'estero  ed
alle navi viaggianti fuori Stato; e cio' sempre  nei  limiti  fissati
nel bilancio. 
 
  Nei mandati di anticipazione per spese da farsi ad  economia  sara'
sempre fatto riferimento al Regolamento approvato con Decreto  Reale,
di cui e' detto al paragrafo 1 dell'articolo 16 della presente Legge,
ferma la eccezione contemplata dal paragrafo 2 dello stesso articolo. 
 
  Il modo del pagamento del debito pubblico nell'interno dello  Stato
ed all'estero, e' stabilito dal Regolamento, e la giustificazione  di
questo pagamento sara' fatta ogni sei mesi.