Art. 46. 
 
  Quando la spesa fatta sopra un mandato a disposizione, o  fatta  ad
economia, sia giustificata per due terzi della somma dell'antecedente
mandato, se ne potra' accordare una successiva, la quale, col residuo
dell'anteriore, non ecceda il limite fissato nei precedenti  articoli
44 e 45.