Art. 49. 
 
  Il   pagamento   delle   spese   fisse,   cioe'   degli    stipendi
degl'Impiegati,  delle  pensioni,  dei  fitti  e  di  simili   spese,
d'importo e scadenze fissi ed accertati, potra' seguire sopra ruoli o
prospetti emessi dalla Direzione generale del Tesoro, i  quali  ruoli
firmati dal Direttore generale  saranno  registrati  alla  Corte  dei
conti,  e  quindi  trasmessi  dal  Direttore  generale  suddetto   ai
Tesorieri  provinciali.  Questi,  colla  guida   dei   detti   ruoli,
pagheranno i creditori o li faranno pagare dai  Contabili  subalterni
nel modo che sara' prescritto dal Regolamento, che indichera' pure  i
documenti da essere presentati dai creditori ai Contabili pagatori. 
 
  La giustificazione dei pagamenti delle spese fisse sara' data  alla
Corte dei conti coi conti  mensili  che  devono  rendere  coloro  che
avranno eseguito i pagamenti stessi.