Art. 50. 
 
  Non si fara' luogo a registrazione di un mandato  di  pagamento  da
parte della Corte dei conti, ed  il  di  lei  rifiuto  annullera'  il
mandato, quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata  nel
relativo capitolo del bilancio, e non vi  si  possa  far  fronte  col
fondo di riserva. 
 
  Sara' pure assoluto il rifiuto della Corte quando,  secondo  il  di
lei giudizio, l'imputazione della somma portata dal  mandato  sarebbe
riferibile ad un capitolo gia' esaurito del bilancio, e non a  quello
indicato nel mandato dal Ministro che lo  ha  emesso  di  conformita'
modificata, quanto alla registrazione dei mandati  di  pagamento,  la
disposizione dell'articolo 14 della Legge 14 agosto 1862, n. 800.