Art. 51. 
 
  Sotto la  piu'  stretta  responsabilita'  personale  del  Tesoriere
centrale e di tutti i Tesorieri provinciali, Cassieri  e  Percettori,
non sara' in nessun caso mai pagata  alcuna  somma,  i  cui  mandati,
ruoli  di  spese  fisse  e  buoni  di  pagamento  sopra   mandati   a
disposizione non siano rivestiti  delle  formalita'  richieste  dagli
articoli 40, 42, 48 e 49 della  presente  Legge,  salvo  il  disposto
degli articoli 41 e 45. 
 
  L'emissione ed il pagamento dei cosi' detti mandati provvisori,  da
parte  dei  Ministri,  o  di  qualsiasi  altro  Impiegato   da   essi
dipendente, sono assolutamente vietati. 
 
  La disposizione di questo articolo non concerne  il  movimento  dei
fondi, che a norma dell'articolo 22 sara' fatto con  ordinazione  del
Direttore generale del Tesoro.