Art. 51. Sotto la piu' stretta responsabilita' personale del Tesoriere centrale e di tutti i Tesorieri provinciali, Cassieri e Percettori, non sara' in nessun caso mai pagata alcuna somma, i cui mandati, ruoli di spese fisse e buoni di pagamento sopra mandati a disposizione non siano rivestiti delle formalita' richieste dagli articoli 40, 42, 48 e 49 della presente Legge, salvo il disposto degli articoli 41 e 45. L'emissione ed il pagamento dei cosi' detti mandati provvisori, da parte dei Ministri, o di qualsiasi altro Impiegato da essi dipendente, sono assolutamente vietati. La disposizione di questo articolo non concerne il movimento dei fondi, che a norma dell'articolo 22 sara' fatto con ordinazione del Direttore generale del Tesoro.