Art. 52. 
 
  I Ragionieri presso i Ministeri e gli ordinatori secondari,  a  cui
favore furono emessi mandati a  disposizione,  ed  i  Funzionari  che
ricevettero somme sopra mandati di anticipazione, saranno giudicabili
dalla Corte dei conti nei modi determinati dal capitolo 5 della Legge
14  agosto  862  n.  800,  e  saranno  passibili   di   condanna   se
nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 40,  42,
43, 47 e 48 della presente Legge contravverranno per la loro colpa  o
negligenza agli obblighi loro demandati, ed  alla  presentazione  dei
conti, a cui sieno tenuti. 
 
  La registrazione fatta di un  mandato  alla  Corte  dei  conti  non
libera la responsabilita' del Ragioniere presso il Ministero  che  lo
emise,  per  quanto  riguarda  la  giustificazione  della   spesa   e
l'accertamento della somma, per la quale fu emesso il mandato. 
 
  Ove il Ragioniere non creda di  firmare  per  qualsiasi  motivo  di
irregolarita' un mandato, ne riferira' direttamente al  Ministro;  ed
ove questi creda di approvarne  la  emissione,  dara'  un  ordine  in
iscritto al Ragioniere, il quale dovra' eseguirlo.  Nel  giustificare
pero' il suo operato presso la Corte  dei  conti  esso  potra'  unire
l'ordine del Ministro, e la Corte dei conti, nel rapporto diretto  al
Parlamento sui  mandati  registrati  con  riserva,  indichera'  anche
quelli pei quali siavi stato un ordine speciale de' Ministri. 
 
  La Sezione della Corte dei conti, a cui sara' affidato il  giudizio
sulla responsabilita' dei Ragionieri e  degli  ordinatori  secondari,
sara' una Sezione diversa da quella  cui  e'  affidato  il  controllo
preventivo a senso degli articoli 40 e 48 della presente Legge.