Art. 53. 
 
  Potranno  effettuarsi  dopo   il   primo   gennaio,   anche   prima
dell'approvazione del bilancio definitivo dell'anno finanziario,  per
essere   imputate   ai   corrispondenti   capitoli   non   per   anco
definitivamente iscritti nel bilancio stesso,  le  spese  autorizzate
nel bilancio dell'anno  antecedente,  che  vennero  impegnate  e  non
pagate prima della sua chiusura,  nei  limiti  pero'  soltanto  della
somma rimasta disponibile alla fine  di  dicembre,  ed  osservate  le
prescrizioni e formalita' portate dagli articoli 40,  42,  48  e'  49
della presente Legge. 
 
  I mandati  che  gia'  fossero  stati  regolarmente  emessi  durante
l'esercizio dell'anno finanziario, saranno  pagabili  anche  dopo  la
scadenza di  esso,  con  imputazione  come  sopra  ai  corrispondenti
capitoli del nuovo bilancio. 
 
  Qualora  codesti  mandati  non  fossero  pagati  nemmeno  nell'anno
finanziario susseguente, alla fine di  questo  secondo  esercizio  si
intenderanno definitivamente annullati, salvo il diritto al creditore
di chiederne la rinnovazione se ed in quanto il suo diritto  non  sia
prescritto secondo le disposizioni  del  Codice  civile  o  di  Leggi
speciali.