Art. 54. 
 
  Nei casi dalla Legge permessi,  i  pignoramenti,  i  sequestri,  le
opposizioni, le cessioni o delegazioni relative a somme dovute  dallo
Stato, e qualunque altro atto che abbia per iscopo  d'impedire  e  di
trattenere il  pagamento,  debbono  essere  notificati  al  Direttore
generale del Tesoro, che ne dara' corrispondente notizia  alla  Corte
dei conti ed all'Ufficiale incaricato del pagamento. 
 
  Quando un mandato sia gia' stato ammesso a pagamento dal  Direttore
generale del Tesoro prima della notificazione, questa sara' di nessun
effetto. 
 
  Potra' per altro il creditore fare tale notificazione all'Ufficiale
incaricato del pagamento. 
 
  Le cessioni e le delegazioni debbono risultare da atto  pubblico  o
da scrittura privata autenticata da notaio.