Art. 55. 
 
  Gli atti contemplati nell'articolo precedente debbono  indicare  il
titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si vuol colpire. 
 
  Non  si  possono  colpire  con   un   solo   atto   crediti   verso
Amministrazioni diverse. 
 
  Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture  ed
appalti di  pubblico  servizio,  saranno  osservate  le  disposizioni
dell'articolo 9 della Legge del 20 marzo 1865, allegato  E,  e  degli
articoli 351 a 355 della stessa Legge, allegato F.