Art. 55. Gli atti contemplati nell'articolo precedente debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si vuol colpire. Non si possono colpire con un solo atto crediti verso Amministrazioni diverse. Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti di pubblico servizio, saranno osservate le disposizioni dell'articolo 9 della Legge del 20 marzo 1865, allegato E, e degli articoli 351 a 355 della stessa Legge, allegato F.