Art. 10.
                        Dosi di applicazione
  1.  Nelle  zone  non  vulnerabili  da nitrati la quantita' di azoto
totale  al  campo  apportato  da  effluenti  di  allevamento non deve
superare  il  valore  di  340  kg  per ettaro e per anno, inteso come
quantitativo  medio  aziendale;  tale  quantita',  da  distribuire  e
frazionare  in  base  ai  fabbisogni  delle colture, al loro ritmo di
assorbimento,  ai  precedenti  colturali, e' calcolata sulla base dei
valori  della  tabella  2 dell'allegato I o, in alternativa, di altri
valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citate
nell'allegato  stesso,  ed  e' comprensiva degli effluenti depositati
dagli  animali  stessi  quando sono tenuti al pascolo. Per le diverse
coltivazioni  si  deve  fare riferimento al fabbisogno complessivo di
azoto   indicato   nella   Tabella  1  allegata  al  CBPA,  ovvero  a
disposizioni  regionali  di  maggiore  cautela  che tengono conto dei
progressi tecnico-scientifici.
  2.  Al  fine  di  tutelare  l'ambiente dall'inquinamento arrecabile
anche  da  altri fertilizzanti, in attuazione del CBPA e dei Piani di
tutela  delle  acque,  le  regioni elaborano programmi per promuovere
l'adozione  di  tecniche  atte  a  razionalizzare l'utilizzazione dei
concimi  minerali  e  di  altre sostanze fertilizzanti, per prevenire
l'esubero e l'accumulo al suolo degli elementi nutritivi.