Art. 35.
      Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale

  1.   All'articolo 74-quater   del   decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, dopo il comma 6 e' aggiunto, in
fine,  il  seguente:  «6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota
IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si
considerano   accessorie  alle  attivita'  di  intrattenimento  o  di
spettacolo ivi svolte.».
  2.  Nel  terzo  comma dell'articolo 54  del  decreto del Presidente
della  Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, dopo l'ultimo periodo e'
aggiunto  il  seguente:  «Per  le  cessioni  aventi  ad  oggetto beni
immobili e relative pertinenze, la prova di cui al precedente periodo
s'intende  integrata anche se l'esistenza delle operazioni imponibili
o  l'inesattezza delle indicazioni di cui al (( secondo comma )) sono
desunte  sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato
ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto.».
  3.   Nel  ((  primo  comma  ))  dell'articolo 39  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   29 settembre  1973,  n.  600,  alla
lettera d),  dopo  l'ultimo  periodo e' aggiunto il seguente: «Per le
cessioni  aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il
trasferimento  di  diritti  reali  di godimento sui medesimi beni, la
prova  di  cui  al  precedente  periodo  s'intende integrata anche se
l'infedelta'  dei relativi ricavi viene desunta sulla base del valore
normale  dei  predetti  beni,  determinato  ai sensi dell'articolo 9,
comma 3,  del  testo  unico  delle  imposte sui redditi, (( di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917». ))
  4.  L'articolo  15  del  decreto-legge  23 febbraio  1995,  n.  41,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e'
abrogato.
  5.  All'articolo 17  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Le  disposizioni  di  cui al (( quinto comma )) si applicano anche
alle  prestazioni  di servizi, compresa la prestazione di manodopera,
rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle
imprese che svolgono l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di
immobili  ovvero  nei  confronti  dell'appaltatore principale o di un
altro subappaltatore.».
  6.  ((  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 5 si applicano )) alle
prestazioni  effettuate  successivamente  alla data di autorizzazione
della  misura ai sensi dell'articolo 27 della (( direttiva 77/388/CEE
del Consiglio, )) del 17 maggio 1977.
((  6-bis.  All'articolo 30,  secondo  comma, lettera a), del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, dopo la
parola:
    «quinto» sono inserite le seguenti: «e sesto».
  6-ter.   Per   i   soggetti  subappaltatori  ai  quali  si  applica
l'articolo 17,   sesto   comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633, resta ferma la possibilita' di
effettuare  la  compensazione  infrannuale  ai sensi dell'articolo 8,
comma 3,  del  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della
Repubblica  14 ottobre  1999,  n.  542,  e  successive modificazioni.
Qualora   il  volume  di  affari  registrato  dai  predetti  soggetti
nell'anno  precedente  sia  costituito  per  almeno l'80 per cento da
prestazioni  rese in esecuzione di contratti di subappalto, il limite
di  cui  all'articolo 34,  comma 1,  della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' elevato a 1.000.000 di euro. ))
  7.   Al   decreto   legislativo   10 marzo   2000,   n.   74,  dopo
l'articolo 10-bis sono inseriti i seguenti:
  «Art.  10-ter.  (Omesso versamento di IVA). - 1. La disposizione di
cui  all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a
chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla
dichiarazione   annuale,   entro   il   termine   per  il  versamento
dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.
  Art.  10-quater.  (Indebita compensazione). - 1. La disposizione di
cui  all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a
chiunque  non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
crediti non spettanti o inesistenti.».
  8.  Al  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
((    a) all'articolo 10, primo comma:
      1) i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti dai seguenti:
        «8)   le   locazioni   e   gli  affitti,  relative  cessioni,
risoluzioni  e  proroghe,  di  terreni  e  aziende  agricole, di aree
diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli
strumenti  urbanistici  non prevedono la destinazione edificatoria, e
di  fabbricati,  comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni
mobili  destinati  durevolmente  al  servizio degli immobili locati e
affittati,  escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le
loro  caratteristiche  non sono suscettibili di diversa utilizzazione
senza  radicali  trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti
indicati  alle  lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali
nel   relativo  atto  il  locatore  abbia  espressamente  manifestato
l'opzione per l'imposizione;
        8-bis)  le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato
diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate,
entro  quattro  anni  dalla  data  di ultimazione della costruzione o
dell'intervento,  dalle  imprese  costruttrici  degli  stessi o dalle
imprese  che  vi  hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici,
gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed
e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
        8-ter)  le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato
strumentali  che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse:
          a)  quelle  effettuate,  entro  quattro  anni dalla data di
ultimazione   della  costruzione  o  dell'intervento,  dalle  imprese
costruttrici  degli  stessi  o  dalle  imprese che vi hanno eseguito,
anche   tramite   imprese   appaltatrici,   gli   interventi  di  cui
all'articolo 31,  primo  comma,  lettere c),  d)  ed  e), della legge
5 agosto 1978, n. 457;
          b)  quelle  effettuate nei confronti di cessionari soggetti
passivi   d'imposta  che  svolgono  in  via  esclusiva  o  prevalente
attivita'  che  conferiscono  il diritto alla detrazione d'imposta in
percentuale pari o inferiore al 25 per cento;
          c)  quelle  effettuate  nei confronti di cessionari che non
agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni;
        d)  quelle  per  le  quali nel relativo atto il cedente abbia
espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione»; ))
    b)  all'articolo 19-bis1,  comma 1, lettera i), primo periodo, le
parole: «o la rivendita» sono soppresse;
    c) (( (soppressa); ))
    d) nell'allegata Tabella A, parte III, ((la voce di cui al numero
127-ter e' soppressa.».
  9.  In  sede  di  prima  applicazione  delle disposizioni di cui al
comma 8,  in  relazione  al  mutato regime disposto dall'articolo 10,
primo  comma,  numeri  8)  e 8-bis), del decreto del Presidente della
Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  non si effettua la rettifica
della  detrazione  dell'imposta  prevista  dall'articolo 19-bis2  del
citato  decreto  n. 633 del 1972, limitatamente ai fabbricati diversi
da  quelli  strumentali  che  per  le  loro  caratteristiche non sono
suscettibili  di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni,
posseduti alla data del 4 luglio 2006, e, per le imprese costruttrici
degli  stessi  e  per le imprese che vi hanno eseguito, anche tramite
imprese  appaltatrici,  gli  interventi di cui all'articolo 31, primo
comma,  lettere  c),  d)  ed  e),  della legge 5 agosto 1978, n. 457,
limitatamente  ai  fabbricati o porzioni di fabbricato per i quali il
termine  dei quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione
o  dell'intervento  scade entro la predetta data. Per i beni immobili
strumentali  che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di
diversa  utilizzazione  senza  radicali  trasformazioni,  la predetta
rettifica della detrazione dell'imposta si effettua esclusivamente se
nel  primo  atto  stipulato  successivamente  alla data di entrata in
vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto non viene
esercitata  l'opzione  per  la imposizione prevista dall'articolo 10,
primo  comma,  numeri  8)  e 8-ter), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  10.  Al  testo  unico  delle  disposizioni concernenti l'imposta di
registro  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  all'articolo  5,  comma 2,  le  parole: «operazioni esenti ai
sensi  dell'articolo 10,  numeri  8),  8-bis)», sono sostituite dalle
seguenti:  «operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10,
numeri 8), 8-bis), 8-ter),»;
    b) all'articolo 40, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
      «1-bis.  Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le
locazioni di immobili strumentali, ancorche' assoggettate all'imposta
sul  valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
    c)  nella  Tariffa, parte prima, all'articolo 5, comma 1, dopo la
lettera a) e' inserita la seguente:
      «a-bis) quando hanno per oggetto immobili strumentali ancorche'
assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10,
primo  comma,  numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633: 1 per cento».
  10-bis.  Al  testo  unico delle disposizioni concernenti le imposte
ipotecaria  e  catastale,  di  cui  al decreto legislativo 31 ottobre
1990,  n. 347, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
    a) all'articolo 10,   comma 1,   dopo   le   parole:   «a   norma
dell'articolo 2»  sono  aggiunte  le seguenti: «, anche se relative a
immobili  strumentali,  ancorche' assoggettati all'imposta sul valore
aggiunto,  di  cui  all'articolo 10,  primo comma, numero 8-ter), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
    b) dopo l'articolo 1 della Tariffa e' inserito il seguente:
  «1-bis. Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento
di  proprieta'  di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 10,
primo   comma,  numero  8-ter),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta
sul  valore  aggiunto,  o  costituzione  o  trasferimenti  di diritti
immobiliari sugli stessi: 3 per cento».
  10-ter.  Per  le  volture  catastali  e  le trascrizioni relative a
cessioni  di  beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo
comma,  numero  8-ter),  del  decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore
aggiunto,  di  cui  siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati
dall'articolo 37  del  testo  unico  delle disposizioni in materia di
intermediazione   finanziaria,   di   cui   al   decreto  legislativo
24 febbraio    1998,   n.   58,   e   successive   modificazioni,   e
dall'articolo 14-bis  della  legge  25 gennaio  1994,  n.  86, ovvero
imprese  di  locazione  finanziaria,  ovvero  banche  e  intermediari
finanziari  di  cui agli articoli 106 e 107 del testo unico di cui al
decreto   legislativo   1° settembre   1993,  n.  385,  limitatamente
all'acquisto  ed  al  riscatto  dei  beni  da concedere o concessi in
locazione   finanziaria,  le  aliquote  delle  imposte  ipotecaria  e
catastale,  come  modificate dal comma 10-bis, del presente articolo,
sono   ridotte  della  meta'.  La  disposizione  di  cui  al  periodo
precedente decorre dal 1° ottobre 2006.
  10-quater. Le disposizioni in materia di imposte indirette previste
per  la  locazione  di  fabbricati  si applicano, se meno favorevoli,
anche  per  l'affitto  di  aziende  il  cui  valore  complessivo  sia
costituito,  per  piu'  del  50  per  cento,  dal  valore  normale di
fabbricati,  determinato  ai  sensi  dell'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  10-quinquies. Ai fini dell'applicazione delle imposte proporzionali
di  cui  all'articolo 5  della  Tariffa, parte prima, del testo unico
delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di  registro  di  cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
successive  modificazioni,  per i contratti di locazione o di affitto
assoggettati  ad  imposta  sul  valore  aggiunto,  sulla  base  delle
disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto ed in corso di esecuzione alla medesima data, le parti devono
presentare  per  la  registrazione  una apposita dichiarazione, nella
quale  puo' essere esercitata, ove la locazione abbia ad oggetto beni
immobili  strumentali  di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a-bis)
della  Tariffa,  parte  prima,  del predetto decreto n. 131 del 1986,
l'opzione  per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma,
numero  8),  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,  n.  633,  con effetto dal 4 luglio 2006. Con provvedimento del
direttore   dell'Agenzia   delle   entrate,   da   emanare  entro  il
15 settembre  2006,  sono  stabiliti  le  modalita' e i termini degli
adempimenti e del versamento dell'imposta.
  10-sexies.  Le  somme corrisposte a titolo di imposte proporzionali
di  cui  all'articolo 5  della  Tariffa, parte prima, del testo unico
delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di  registro  di  cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per i
contratti  di locazione finanziaria, anche se assoggettati ad imposta
sul  valore  aggiunto, aventi ad oggetto beni immobili strumentali di
cui  all'articolo 5  comma 1,  lettera  a-bis),  della Tariffa, parte
prima,  del predetto decreto n. 131 del 1986, possono essere portate,
nel  caso di riscatto della proprieta' del bene, a scomputo di quanto
dovuto a titolo di imposte ipotecaria e catastale. ))
  11.  Al  fine  di  contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali
disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia  delle  entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti
terrestri  del  Ministero  dei  trasporti, sono individuati i veicoli
che,  a  prescindere  dalla  categoria  di omologazione, risultano da
adattamenti  che  non  ne  impediscono  l'utilizzo  per  il trasporto
privato  di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati al
regime  proprio  degli  autoveicoli  di  cui  al comma 1, lettera b),
dell'articolo 164  del  testo  unico delle imposte sui redditi, (( di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917,  ))  ai  fini  delle  imposte dirette, e al comma 1, lettera c),
dell'articolo 19-bis1  del decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
  12.  All'articolo 19  del  decreto  del Presidente della Repubblica
29 settembre  1973, n. 600, dopo il secondo comma sono (( inseriti ))
i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere
uno  o  piu'  conti  correnti bancari o postali ai quali affluiscono,
obbligatoriamente,  le somme riscosse nell'esercizio dell'attivita' e
dai  quali  sono  effettuati  i  prelevamenti  per il pagamento delle
spese.
  I  compensi  in  denaro  per l'esercizio di arti e professioni sono
riscossi  esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici
ovvero  altre  modalita'  di  pagamento  bancario  o  postale nonche'
mediante  sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari
inferiori a 100 euro.».
((  12-bis.    Il   limite   di   100   euro   di   cui   al   quarto
comma dell'articolo 19  del  decreto  del Presidente della Repubblica
29 settembre  1973,  n.  600,  introdotto  dal  comma 12 del presente
articolo,  si  applica  a decorrere dal 1° luglio 2008. Dalla data di
entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto e
sino  al  30 giugno  2007  il  limite e' stabilito in 1.000 euro. Dal
1° luglio  2007 al 30 giugno 2008 il limite e' stabilito in 500 euro.
))
  13.  Dopo il comma 5 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte
sui  redditi, (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti:
    «5-bis.   Salvo  prova  contraria,  si  considera  esistente  nel
territorio  dello  Stato  la sede dell'amministrazione di societa' ed
enti,   che   detengono   partecipazioni   di   controllo,  ai  sensi
dell'articolo 2359,  ((  primo  comma,  ))  del  codice  civile,  nei
soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:
    a) sono   ((  controllati,  ))  anche  indirettamente,  ai  sensi
dell'articolo 2359, (( primo )) comma, del codice civile, da soggetti
residenti nel territorio dello Stato;
    b) sono  (( amministrati )) da un consiglio di amministrazione, o
altro  organo  equivalente  di  gestione,  composto  in prevalenza di
consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
    5-ter.  Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di
cui  al  comma 5-bis,  rileva  la  situazione  esistente alla data di
chiusura  dell'esercizio  o  periodo  di gestione del soggetto estero
controllato.  Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto
anche   dei  voti  spettanti  ai  familiari  di  cui  all'articolo 5,
comma 5.».
  14. La disposizione di cui al (( comma 13 )) ha effetto a decorrere
dal  periodo  d'imposta  in  corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
  15.  All'articolo 30  della  legge  23 dicembre  1994, n. 724, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    «1. Agli effetti del presente articolo le societa' per azioni, in
accomandita   per   azioni,   a  responsabilita'  limitata,  in  nome
collettivo  e in accomandita semplice, nonche' le societa' e gli enti
di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio
dello  Stato, si considerano, salvo prova contraria, non operativi se
l'ammontare  complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze
e  dei  proventi,  esclusi  quelli straordinari, risultanti dal conto
economico,  ove prescritto, e' inferiore alla somma degli importi che
risultano applicando (( le seguenti percentuali: )) a) il 2 per cento
al  valore  dei  beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera c),
del  testo  unico  delle imposte sui redditi, (( di cui al )) decreto
del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se
costituiscono  immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei
crediti; b)   il   6  per  cento  al  valore  delle  immobilizzazioni
costituite  da  beni  immobili  e  da  beni indicati nell'articolo ((
8-bis,  primo  comma, )) lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche
in  locazione  finanziaria; c)  il 15 per cento al valore delle altre
immobilizzazioni,  anche in locazione finanziaria. Le disposizioni ((
del  primo  periodo )) non si applicano: 1) ai soggetti ai quali, per
la  particolare  attivita'  svolta,  e'  fatto obbligo di costituirsi
sotto  forma  di  societa' di capitali; 2) ai soggetti che si trovano
nel  primo  periodo  di  imposta; 3) alle societa' in amministrazione
controllata  o  straordinaria;  4) alle societa' ed enti i cui titoli
sono  negoziati  in  mercati regolamentati italiani; 5) alle societa'
esercenti  pubblici  servizi  di  trasporto;  6) alle societa' con un
numero di soci non inferiore a 100.»;
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
    «3.   Fermo   l'ordinario   potere   di   accertamento,  ai  fini
dell'imposta personale sul reddito per le societa' e per gli enti non
operativi  indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo
di  imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi
derivanti   dall'applicazione,   ai   valori   dei   beni   posseduti
nell'esercizio,  delle  seguenti percentuali: a) l'1,50 per cento sul
valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 4,75 per
cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e
da  beni indicati (( nell'articolo 8-bis, primo comma, )) lettera a),
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e  successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 12
per  cento  sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche
in  locazione  finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono
essere  computate  soltanto  in  diminuzione  della  parte di reddito
eccedente quello minimo di cui al presente comma.»;
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    «4.  Per  le  societa'  e  gli enti non operativi, l'eccedenza di
credito   risultante   dalla   dichiarazione   presentata   ai   fini
dell'imposta  sul valore aggiunto non e' ammessa al rimborso ne' puo'
costituire  oggetto  di  compensazione  ai sensi dell'articolo 17 del
decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n. 241, o di cessione ai sensi
dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.
Qualora  per  tre periodi di imposta consecutivi la societa' o l'ente
non  operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta
sul  valore  aggiunto  non  inferiore  all'importo  che risulta dalla
applicazione  delle  percentuali  di  cui  al comma 1, l'eccedenza di
credito non e' ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito
relativa ai periodi di imposta successivi.»;
    d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
    «4-bis.   In   presenza  di  oggettive  situazioni  di  carattere
straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi,
degli  incrementi  di  rimanenze  e  dei proventi nonche' del reddito
determinati   ai  sensi  del  presente  articolo,  ovvero  non  hanno
consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta
sul  valore  aggiunto di cui al comma 4, la societa' interessata puo'
richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive
ai  sensi  dell'articolo 37-bis,  comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica (( 29 settembre 1973, n. 600.».))
  16. Le disposizioni del (( comma 15 )) si applicano a decorrere dal
periodo  di  imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del
presente decreto.
  17.  All'articolo 172,  comma 7,  del testo unico delle imposte sui
redditi,   di   cui   al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 dicembre  1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In  caso  di  retrodatazione  degli effetti fiscali della fusione ai
sensi  del  comma 9,  le  limitazioni del presente comma si applicano
anche  al  risultato  negativo,  determinabile  applicando  le regole
ordinarie,  che  si  sarebbe  generato  in  modo  autonomo in capo ai
soggetti  che  partecipano  alla  fusione in relazione al periodo che
intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a
quella di efficacia giuridica della fusione.».
  18.  Le  disposizioni  del comma 17 si applicano alle operazioni di
scissione   e  fusione  deliberate  dalle  assemblee  delle  societa'
partecipanti   dalla   data   di   entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge.   Per  le  operazioni  deliberate  anteriormente  alla
predetta  data  resta  ferma l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo  37-bis  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
  19.  Nell'articolo 1  della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il
(( comma 121 )) e' inserito il seguente: «121-bis. Le agevolazioni di
cui  al  comma 121  spettano a condizione che il costo della relativa
manodopera sia evidenziato in fattura.».
  20. La disposizione del (( comma 19 )) si applica in relazione alle
spese  sostenute  a  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del
presente decreto.
  21.  All'articolo 1  della  legge  23 dicembre  2005,  n. 266, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 497:
      1)  dopo  il  primo periodo, e' inserito il seguente: «Le parti
hanno  comunque  l'obbligo  di  indicare  nell'atto  il corrispettivo
pattuito»;
      2)  nel  secondo  periodo,  le  parole: «del 20 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «del 30 per cento»;
    b) al  comma 498,  in  fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Se
viene  occultato,  anche  in  parte,  il  corrispettivo  pattuito, le
imposte  sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si applica
la  sanzione  amministrativa  dal  cinquanta al cento per cento della
differenza  tra  l'imposta  dovuta e quella gia' applicata in base al
corrispettivo   dichiarato,   detratto   l'importo   della   sanzione
eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.».
  22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad
IVA,  le  parti  hanno  l'obbligo  di  rendere apposita dichiarazione
sostitutiva  di  atto  di  notorieta' recante l'indicazione analitica
delle  modalita'  di  pagamento  del  corrispettivo.  Con le medesime
modalita'  ciascuna  delle  parti ha l'obbligo di dichiarare se si e'
avvalsa  di  un  mediatore; nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di
dichiarare  l'ammontare  della  spesa sostenuta per la mediazione, le
analitiche modalita' di pagamento della stessa, con l'indicazione del
numero  di  partita IVA o del codice fiscale dell'agente immobiliare.
In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati
si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai
fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad
accertamento  di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo
unico  delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
((  22-bis. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 del testo
unico  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, e' aggiunta la seguente:
  «b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a
soggetti  di  intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto
dell'unita'  immobiliare  da  adibire ad abitazione principale per un
importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita». ))
  23. I commi 21 e 22 si applicano agli atti pubblici formati ed alle
scritture   private   autenticate  a  decorrere  dal  secondo  giorno
successivo  alla  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto.
((  23-bis.   Per   i   trasferimenti  immobiliari  soggetti  ad  IVA
finanziati  mediante  mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini
delle  disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente
della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  terzo  comma,  ultimo
periodo,  il  valore  normale non puo' essere inferiore all'ammontare
del mutuo o finanziamento erogato.
  23-ter.   All'articolo 52   del   testo  unico  delle  disposizioni
concernenti  l'imposta  di  registro di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 5, e' aggiunto
il seguente:
    «5-bis.  Le  disposizioni  dei  commi 4  e  5  non  si  applicano
relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse
da   quelle  disciplinate  dall'articolo 1,  comma 497,  della  legge
23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni». ))
  24.  Al  testo  unico  delle  disposizioni concernenti l'imposta di
registro  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo  l'articolo 53  e'  inserito  il  seguente:  Art.  53-bis
(Attribuzioni e poteri degli uffici). - 1. Le attribuzioni e i poteri
di  cui  agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600, e successive modificazioni,
possono  essere  esercitati  anche  ai fini dell'imposta di registro,
nonche'  delle  imposte  ipotecaria (( e catastale previste dal testo
unico di cui al )) decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.»;
    b) all'articolo 74,   dopo  il  comma 1  e'  ((  aggiunto  ))  il
seguente: «1-bis. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui
all'articolo 53-bis,  si  applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
  25.  I  dipendenti  della Riscossione s.p.a. o delle societa' dalla
stessa   partecipate   ai   sensi   dell'articolo 3,   comma 7,   del
decreto-legge    30 settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  2 dicembre  2005,  n.  248,  di seguito
denominate «agenti della riscossione», ai soli fini della riscossione
mediante  ruolo  e  previa autorizzazione rilasciata (( dai direttori
generali )) degli agenti della riscossione, possono utilizzare i dati
di  cui  l'Agenzia  delle  entrate  dispone ai sensi dell'articolo 7,
comma 6,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605.
  26.  Ai medesimi fini previsti dal (( comma 25, )) gli agenti della
riscossione  possono  altresi'  accedere  a  tutti  i  restanti  dati
rilevanti,  presentando  apposita richiesta, anche in via telematica,
ai  soggetti  pubblici  o  privati  che li detengono, con facolta' di
prendere  visione  e  di  estrarre  copia  degli  atti  riguardanti i
predetti  dati,  nonche'  di  ottenere,  in carta libera, le relative
certificazioni.
((  26-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 25 e 26 l'Agenzia delle
entrate  individua  in modo selettivo i dipendenti degli agenti della
riscossione che possono utilizzare ed accedere ai dati.
  26-ter.  Ai  fini di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della
legge   30 dicembre   2004,  n.  311,  sono  considerati  efficaci  i
versamenti  effettuati,  a  titolo  di prima e seconda rata, entro il
10 luglio  2006,  se  comprensivi  degli  interessi legali, calcolati
dalla data di scadenza della rata a quella del pagamento.
  26-quater.  Le  disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e
426-bis,  della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, si interpretano nel
senso  che  la  sanatoria  ivi  prevista  non  produce  effetti sulle
responsabilita'  amministrative  delle  societa'  concessionarie  del
servizio  nazionale  della  riscossione  o dei commissari governativi
provvisoriamente delegati alla riscossione relative:
    a) ai  provvedimenti  sanzionatori  e  di  diniego del diritto al
rimborso o al discarico per inesigibilita' per i quali, alla data del
30 giugno   2005,  non  era  pendente  un  ricorso  amministrativo  o
giurisdizionale;
    b) alle irregolarita' consistenti in falsita' di atti redatti dai
dipendenti,  se definitivamente dichiarata in sede penale prima della
data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004.
  26-quinquies.  All'articolo 19,  comma 1,  del  decreto legislativo
31 dicembre  1992,  n.  546,  dopo  la  lettera e),  sono inserite le
seguenti:
    «e-bis)   l'iscrizione   di   ipoteca   sugli   immobili  di  cui
all'articolo 77   del   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
    e-ter)  il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, e successive modificazioni». ))
  27.  All'articolo 7  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
    «Le  imprese,  gli  intermediari  e tutti gli altri operatori del
settore  delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di
assicurazione  di  qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo
nei   confronti   dei   danneggiati,  comunicano  in  via  telematica
all'anagrafe  tributaria,  anche  in  deroga a contrarie disposizioni
legislative,  l'ammontare  delle somme liquidate, il codice fiscale o
la  partita  IVA  del  beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni
sono  state  valutate  ai  fini  della  quantificazione  della  somma
liquidata.  La  presente disposizione si applica con riferimento alle
somme erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006. (( I dati acquisiti ai
sensi    del    presente   comma sono   utilizzati   prioritariamente
nell'attivita'  di accertamento effettuata nei confronti dei soggetti
le  cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione
della  somma  liquidata.  ))  Il contenuto, le modalita' ed i termini
delle  trasmissioni  ((  mediante  posta  elettronica certificata, ))
nonche'  le  specifiche  tecniche  del  formato,  sono  definite  con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».
  28.  L'appaltatore  risponde  in solido con il subappaltatore della
effettuazione  e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie   professionali   dei   dipendenti   a   cui  e'  tenuto  il
subappaltatore.
  29.   La  responsabilita'  solidale  viene  meno  se  l'appaltatore
verifica,  acquisendo  la relativa documentazione prima del pagamento
del  corrispettivo,  che  gli adempimenti di cui al comma 28 connessi
con  le  prestazioni  di  lavoro  dipendente  concernenti l'opera, la
fornitura  o  il  servizio affidati sono stati correttamente eseguiti
dal  subappaltatore.  L'appaltatore  puo' sospendere il pagamento del
corrispettivo  fino  all'esibizione da parte del subappaltatore della
predetta documentazione.
  30.  Gli  importi  dovuti per la responsabilita' solidale di cui al
comma 28   non  possono  eccedere  complessivamente  l'ammontare  del
corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.
  31.  Gli  atti  che  devono  essere  notificati entro un termine di
decadenza  al  subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine
anche  al  responsabile  in  solido. La competenza degli uffici degli
enti  impositori  e previdenziali e' comunque determinata in rapporto
alla sede del subappaltatore.
  32.  Il  committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto
all'appaltatore  previa  esibizione  da  parte  di quest'ultimo della
documentazione  attestante  che  gli  adempimenti  di cui al comma 28
connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera,
la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti
dall'appaltatore.
  33.  L'inosservanza  delle  modalita'  di  pagamento previste al ((
comma 32  )) e' punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a
euro  200.000  se  gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le
prestazioni  di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o
il   servizio   affidati   non   sono  stati  correttamente  eseguiti
dall'appaltatore  e  dagli  eventuali  subappaltatori.  Ai fini della
presente  sanzione  si  applicano  le  disposizioni  previste  per la
violazione  commessa dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che
irroga  la presente sanzione e' comunque determinata in rapporto alla
sede dell'appaltatore.
((  34.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi da 28 a 33 si applicano,
successivamente all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia
e  delle  finanze,  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale,  da  emanare  entro novanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto,
che  stabilisca  la  documentazione  attestante  l'assolvimento degli
adempimenti  di cui al comma 28, in relazione ai contratti di appalto
e  subappalto  di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che
stipulano  i predetti contratti nell'ambito di attivita' rilevanti ai
fini   dell'imposta  sul  valore  aggiunto  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione
dei committenti non esercenti attivita' commerciale, e, in ogni caso,
dai  soggetti  di  cui  agli  articoli 73  e 74 del testo unico delle
imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917.  Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n.  276, e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche
per  la responsabilita' solidale per l'effettuazione ed il versamento
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. ))
  35.  L'Agenzia  delle  dogane,  nelle  attivita'  di  prevenzione e
contrasto  delle  violazioni  tributarie  connesse alla dichiarazione
fraudolenta   del  valore  in  dogana  e  degli  altri  elementi  che
determinano  l'accertamento doganale ai sensi del decreto legislativo
8 novembre  1990,  n. 374, ha facolta' di procedere, con le modalita'
previste dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre  1972,  n.  633, all'acquisizione dei dati e dei documenti
relativi  ai  costi di trasporto, assicurazione, nolo e di ogni altro
elemento  di costo che forma il valore dichiarato per l'importazione,
l'esportazione,  l'introduzione  in  deposito  doganale  o  IVA ed il
transito.  Per le finalita' di cui al presente comma, la richiesta di
informazioni  e  di  documenti puo' essere rivolta dall'Agenzia delle
dogane,  agli importatori, agli esportatori, alle societa' di servizi
aeroportuali,  alle  compagnie  di  navigazione, alle societa' e alle
persone  fisiche  esercenti le attivita' di movimentazione, deposito,
trasporto  e  rappresentanza  in  dogana  delle  merci. La raccolta e
l'elaborazione  dei dati per le finalita' di cui al presente comma e'
considerata di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53
del  (( codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
))   decreto   legislativo   30 giugno  2003,  n.  196.  In  caso  di
inottemperanza   agli   inviti  a  comparire  ed  alle  richieste  di
informazioni di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane procede
all'applicazione  della  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  un
minimo  di 5.000 euro ad un massimo di 10.000 euro, oltre alle misure
di  sospensione  e  revoca  delle  autorizzazioni  e  delle  facolta'
concesse agli operatori inadempienti.
((  35-bis.  Al  fine di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale,
le  societa' di calcio professionistiche sono obbligate a inviare per
via  telematica  all'Agenzia  delle  entrate  copia  dei contratti di
acquisizione    delle    prestazioni   professionali   degli   atleti
professionisti, nonche' dei contratti riguardanti i compensi per tali
prestazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' delegato ad
acquisire  analoghe informazioni dalle Federazioni calcistiche estere
per  le  operazioni effettuate da societa' sportive professionistiche
residenti  in  Italia  anche  indirettamente  con  analoghe  societa'
estere.
  35-ter.   E'  prorogata  per  l'anno  2006,  nella  misura  e  alle
condizioni  ivi  previste,  l'agevolazione  tributaria  in materia di
recupero  del  patrimonio  edilizio  relativa alle prestazioni di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n.
488, fatturate dal 1° ottobre 2006.
  35-quater.  All'articolo 1  della  legge  23 dicembre 2005, n. 266,
dopo  il  comma 121-bis  e'  inserito  il  seguente: «121-ter. Per il
periodo  dal  1° ottobre  2006 al 31 dicembre 2006 la quota di cui al
comma 121  e'  pari  al  36  per  cento nei limiti di 48.000 euro per
abitazione». ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il testo dell'art. 74-quater del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto), come modificato dalla presente legge:
              «Art.   74-quater   (Disposizioni   per   le  attivita'
          spettacolistiche).  - 1. Le prestazioni di servizi indicate
          nella  tabella  C  allegata al presente decreto, incluse le
          operazioni  ad  esse  accessorie, salvo quanto stabilito al
          comma 5,  si  considerano  effettuate nel momento in cui ha
          inizio  l'esecuzione  delle  manifestazioni,  ad  eccezione
          delle  operazioni  eseguite  in  abbonamento  per  le quali
          l'imposta    e'   dovuta   all'atto   del   pagamento   del
          corrispettivo.
              2.  Per  le  operazioni  di  cui  al comma 1 le imprese
          assolvono  gli obblighi di certificazione dei corrispettivi
          con  il  rilascio  di  un titolo di accesso emesso mediante
          apparecchi  misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie
          automatizzate  nel  rispetto  della  disciplina di cui alla
          legge  26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e
          integrazioni.
              3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso
          per  tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si
          svolge  la  manifestazione  spettacolistica.  Dal titolo di
          accesso    deve    risultare   la   natura   dell'attivita'
          spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia,
          il  prezzo  ed  ogni  altro  elemento  identificativo delle
          attivita'  di  spettacolo  e diquelle ad esso accessorie. I
          titoli  di  accesso  possono essere emessi mediante sistemi
          elettronici   centralizzati  gestiti  anche  da  terzi.  Il
          Ministero  delle  finanze con proprio decreto stabilisce le
          caratteristiche  tecniche,  i  criteri  e  le modalita' per
          l'emissione dei titoli di accesso.
              4.  Per  le attivita' di cui alla tabella C organizzate
          in   modo   saltuario  od  occasionale,  deve  essere  data
          preventiva  comunicazione  delle manifestazioni programmate
          al  concessionario  di  cui  all'art.  17  del  decreto del
          Presidente   della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  640,
          competente  in  relazione  al  luogo  in  cui  si svolge la
          manifestazione.
              5.  I  soggetti  che  effettuano spettacoli viaggianti,
          nonche'  quelli che svolgono le altre attivita' di cui alla
          tabella C allegata al presente decreto che nell'anno solare
          precedente   hanno  realizzato  un  volume  di  affari  non
          superiore  a cinquanta milioni di lire, determinano la base
          imponibile  nella  misura  del  50 per cento dell'ammontare
          complessivo   dei   corrispettivi   riscossi,   con  totale
          indetraibilita'  dell'imposta  assolta  sugli acquisti, con
          esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le
          associazioni  pro-loco  e  le  associazioni  senza scopo di
          lucro  che  optano per l'applicazione delle disposizioni di
          cui  alla  legge  16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti
          contabili   previsti   per   i   suddetti   soggetti   sono
          disciplinati  con regolamento da emanare ai sensi dell'art.
          3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E' data
          facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi
          ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente
          della  Repubblica  10 novembre  1997,  n. 442; l'opzione ha
          effetto  fino  a  quando  non  e'  revocata  ed e' comunque
          vincolante per un quinquennio.
              6.  Per  le attivita' indicate nella tabella C, nonche'
          per  le  attivita'  svolte  dai  soggetti  che  optano  per
          l'applicazione   delle   disposizioni  di  cui  alla  legge
          16 dicembre  1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
          n.  640,  il concessionario di cui all'art. 17 del medesimo
          decreto  coopera,  ai  sensi  dell'art.  52, con gli uffici
          delle  entrate  anche  attraverso  il controllo contestuale
          delle  modalita'  di  svolgimento delle manifestazioni, ivi
          compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli
          d'ingresso, nonche' delle prestazioni di servizi accessori,
          al   fine   di   acquisire   e   reperire   elementi  utili
          all'accertamento  dell'imposta  ed  alla  repressione delle
          violazioni  procedendo di propria iniziativa o su richiesta
          dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle
          operazioni  di  accesso,  ispezione  e  verifica secondo le
          norme  e  con  le facolta' di cui all'art. 52, trasmettendo
          agli   uffici   stessi   i  relativi  processi  verbali  di
          constatazione.   Si   rendono   applicabili   le  norme  di
          coordinamento di cui all'art. 63, commi secondo e terzo. Le
          facolta'  di  cui all'art. 52 sono esercitate dal personale
          del  concessionario  di  cui  all'art.  17  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 640, con
          rapporto  professionale  esclusivo, previamente individuato
          in  base  al  possesso  di  una  adeguata  qualificazione e
          inserito  in  apposito elenco comunicato al Ministero delle
          finanze.  A  tal  fine,  con  decreto  del  Ministero delle
          finanze  sono  stabilite  le modalita' per la fornitura dei
          dati  tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche,
          il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali il
          concessionario  di  cui  al predetto art. 17 del decreto n.
          640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresi'
          le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 18, 22 e 37 dello
          stesso decreto n. 640 del 1972.
              6-bis.  Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, le
          consumazioni  obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo
          si considerano accessorie alle attivita' di intrattenimento
          o di spettacolo ivi svolte.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  54 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto),  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre
          1972, n. 292, come modificato dalla presente legge:
              «Art.  54  (Rettifica delle dichiarazioni). - L'ufficio
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  procede alla rettifica
          della  dichiarazione  annuale  presentata  dal contribuente
          quando  ritiene  che  ne  risulti  una  imposta inferiore a
          quella   dovuta   ovvero   una   eccedenza   detraibile   o
          rimborsabile superiore a quella spettante.
              L'infedelta'  della dichiarazione, qualora non emerga o
          direttamente  dal contenuto di essa o dal confronto con gli
          elementi   di   calcolo  delle  liquidazioni  di  cui  agli
          articoli 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali,
          deve   essere  accertata  mediante  il  confronto  tra  gli
          elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei
          registri  di  cui  agli  articoli 23, 24 e 25 e mediante il
          controllo  della completezza, esattezza e veridicita' delle
          registrazioni   sulla   scorta   delle   fatture  ed  altri
          documenti,  delle risultanze di altre scritture contabili e
          degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli
          articoli 51  e  51-bis.  Le omissioni e le false o inesatte
          indicazioni  possono  essere indirettamente desunte da tali
          risultanze,  dati  e  notizie  a norma dell'art. 53 o anche
          sulla  base  di  presunzioni semplici, purche' queste siano
          gravi, precise e concordanti.
              L'ufficio   puo'   tuttavia  procedere  alla  rettifica
          indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'
          del   contribuente   qualora   l'esistenza   di  operazioni
          imponibili  per ammontare superiore a quello indicato nella
          dichiarazione,  o  l'inesattezza delle indicazioni relative
          alle  operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti
          in  modo  certo  e  diretto,  e  non  in via presuntiva, da
          verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4)
          dell'art.  51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di
          altri  contribuenti  o  da  verbali  relativi  ad ispezioni
          eseguite  nei  confronti  di altri contribuenti, nonche' da
          altri  atti  e  documenti  in suo possesso. Per le cessioni
          aventi  ad  oggetto beni immobili e relative pertinenze, la
          prova  di  cui  al  precedente  periodo s'intende integrata
          anche   se   l'esistenza   delle  operazioni  imponibili  o
          l'inesattezza   delle   indicazioni   di   cui  al  secondo
          comma sono  desunte  sulla  base  del  valore  normale  dei
          predetti  beni,  determinato  ai  sensi  dell'art.  14  del
          presente decreto.
              Senza  pregiudizio  dell'ulteriore  azione accertatrice
          nei  termini  stabiliti  dall'art.  57, i competenti uffici
          dell'Agenzia   delle   entrate,   qualora   dagli  accessi,
          ispezioni e verifiche nonche' dalle segnalazioni effettuati
          dalla  Direzione  centrale  accertamento,  da una Direzione
          regionale  ovvero  da  un  ufficio  della  medesima Agenzia
          ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o
          da  pubbliche  amministrazioni  ed enti pubblici oppure dai
          dati   in   possesso  dell'anagrafe  tributaria,  risultino
          elementi   che   consentono  di  stabilire  l'esistenza  di
          corrispettivi  o  di  imposta  in  tutto  o  in  parte  non
          dichiarati  o  di  detrazioni  in  tutto  o  in  parte  non
          spettanti,  puo'  limitarsi  ad  accertare,  in  base  agli
          elementi predetti, l'imposta o la maggiore imposta dovuta o
          il minor credito spettante, nonche' l'imposta o la maggiore
          imposta  non  versata,  escluse  le ipotesi di cui all'art.
          54-bis,  anche  avvalendosi  delle  procedure  previste dal
          decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
              Gli  avvisi  di  accertamento  parziale  possono essere
          notificati  mediante  invio  di  lettera  raccomandata  con
          avviso  di  ricevimento.  La notifica si considera avvenuta
          alla  data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto
          dal  destinatario  ovvero  da persona di famiglia o addetto
          alla casa.
              Gli  avvisi  di  accertamento  parziale  sono annullati
          dall'ufficio  che  li  ha  emessi  se, dalla documentazione
          prodotta  dal  contribuente, risultano infondati in tutto o
          in parte.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  39 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi), come modificato dalla presente legge:
              «Art.  39  (Redditi  determinati in base alle scritture
          contabili). - Per i redditi d'impresa delle persone fisiche
          l'ufficio procede alla rettifica:
                a) se  gli  elementi indicati nella dichiarazione non
          corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti
          e  delle  perdite  e  dell'eventuale prospetto di cui al 2°
          comma dell'art. 3;
                b) se   non   sono  state  esattamente  applicate  le
          disposizioni  del titolo V del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
                c) se  l'incompletezza,  la  falsita' e l'inesattezza
          degli  elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
          allegati  risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai
          questionari  di  cui  ai numeri 2) e 4) dell'art. 32, dagli
          atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del
          n.  3)  dello stesso articolo, dalle dichiarazioni di altri
          soggetti   previste  negli  articoli 6  e  7,  dai  verbali
          relativi  ad  ispezioni  eseguite  nei  confronti  di altri
          contribuenti  o  da  altri  atti  e  documenti  in possesso
          dell'ufficio;
                d) se  l'incompletezza,  la  falsita' o l'inesattezza
          degli  elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
          allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e
          dalle  altre  verifiche  di  cui  all'art.  33  ovvero  dal
          controllo  della completezza, esattezza e veridicita' delle
          registrazioni  contabili sulla scorta delle fatture e degli
          altri  atti  e  documenti  relativi all'impresa nonche' dei
          dati   e  delle  notizie  raccolti  dall'ufficio  nei  modi
          previsti   dall'art.   32.  L'esistenza  di  attivita'  non
          dichiarate  o  la  inesistenza  di passivita' dichiarate e'
          desumibile   anche  sulla  base  di  presunzioni  semplici,
          purche'  queste  siano gravi, precise e concordanti. Per le
          cessioni   aventi   ad  oggetto  beni  immobili  ovvero  la
          costituzione   o  il  trasferimento  di  diritti  reali  di
          godimento  sui medesimi beni, la prova di cui al precedente
          periodo  s'intende  integrata  anche  se  l'infedelta'  dei
          relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale
          dei  predetti  beni,  determinato  ai  sensi  dell'art.  9,
          comma 3,  del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
          al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre
          1986, n. 917.
              In   deroga   alle  disposizioni  del  comma precedente
          l'ufficio  delle  imposte  determina  il  reddito d'impresa
          sulla  base  dei  dati  e delle notizie comunque raccolti o
          venuti  a  sua  conoscenza,  con facolta' di prescindere in
          tutto  o  in  parte  dalle  risultanze del bilancio e dalle
          scritture  contabili  in  quanto  esistenti  e di avvalersi
          anche  di  presunzioni  prive  dei  requisiti  di  cui alla
          lettera d) del precedente comma:
                a) quando  il reddito d'impresa non e' stato indicato
          nella dichiarazione;
                b) (abrogata);
                c) quando  dal  verbale di ispezione redatto ai sensi
          dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha
          comunque  sottratto  all'ispezione  una  o  piu'  scritture
          contabili   prescritte   dall'art.  14,  ovvero  quando  le
          scritture  medesime non sono disponibili per causa di forza
          maggiore;
                d) quando   le   omissioni  e  le  false  o  inesatte
          indicazioni  accertate ai sensi del precedente comma ovvero
          le   irregolarita'   formali   delle   scritture  contabili
          risultanti  dal  verbale  di  ispezione  sono  cosi' gravi,
          numerose  e  ripetute  da  rendere  inattendibili  nel loro
          complesso  le  scritture stesse per mancanza delle garanzie
          proprie  di  una  contabilita'  sistematica.  Le  scritture
          ausiliarie  di  magazzino  non si considerano irregolari se
          gli  errori  e  le omissioni sono contenuti entro i normali
          limiti  di tolleranza delle quantita' annotate nel carico o
          nello  scarico  e dei costi specifici imputati nelle schede
          di   lavorazione   ai  sensi  della  lettera d)  del  primo
          comma dell'art. 14 del presente decreto;
                d-bis)  quando  il  contribuente  non ha dato seguito
          agli  inviti  disposti  dagli uffici ai sensi dell'art. 32,
          primo  comma,  numeri  3)  e  4),  del  presente  decreto o
          dell'art.  51,  secondo  comma, numeri 3) e 4), del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
              Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto
          applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per
          quelli  derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con
          riferimento   alle   scritture   contabili  rispettivamente
          indicate  negli  articoli 18 e 19. Il reddito d'impresa dei
          soggetti  indicati  nel  quarto comma dell'art. 18, che non
          hanno  provveduto  agli  adempimenti  contabili  di  cui ai
          precedenti  commi  dello stesso articolo, e' determinato in
          ogni   caso   ai   sensi  del  secondo  comma del  presente
          articolo.».
              - L'art.  15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
          n.  85  (Misure  urgenti  per  il risanamento della finanza
          pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), abrogato
          dalla presente legge, recava:
              «Art.  15  (Applicazione dell'imposta sui corrispettivi
          delle cessioni dei fabbricati)».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17 del gia' citato
          decreto  n.  633  del  1972, come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.  17 (Soggetti passivi). - L'imposta e' dovuta dai
          soggetti   che   effettuano   le  cessioni  di  beni  e  le
          prestazioni  di servizi imponibili, i quali devono versarla
          all'erario,   cumulativamente   per   tutte  le  operazioni
          effettuate  e  al netto della detrazione prevista nell'art.
          19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.
              Gli  obblighi  e i diritti derivanti dalla applicazione
          delle  norme  in  materia  di  imposta sul valore aggiunto,
          relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello
          Stato da o nei confronti di soggetti non residenti, possono
          essere  adempiuti  o  esercitati,  nei modi ordinari, dagli
          stessi  soggetti  direttamente,  se  identificati  ai sensi
          dell'art.  35-ter,  ovvero  tramite  un loro rappresentante
          residente  nel  territorio dello Stato nominato nella forme
          previste  dall'art.  1, comma 4, del decreto del Presidente
          della    Repubblica    10 novembre   1997,   n.   441.   Il
          rappresentante   fiscale   risponde   in   solido   con  il
          rappresentato   relativamente   agli   obblighi   derivanti
          dall'applicazione  delle  norme  in  materia di imposta sul
          valore  aggiunto.  La  nomina del rappresentante fiscale e'
          comunicata      all'altro      contraente     anteriormente
          all'effettuazione    dell'operazione.    La    nomina   del
          rappresentante  e'  obbligatoria  qualora  il  soggetto non
          residente,  che  non  si  sia  identificato direttamente ai
          sensi dell'art. 35-ter, effettui nel territorio dello Stato
          cessioni   di   beni  o  prestazioni  di  servizi  soggette
          all'imposta sul valore aggiunto nei confronti di cessionari
          o  committenti  che non agiscono nell'esercizio di imprese,
          arti  o  professioni.  Le  disposizioni  che  precedono  si
          applicano   anche  alle  operazioni,  imponibili  ai  sensi
          dell'art.   7,  quarto  comma,  lettera f),  effettuate  da
          soggetti    domiciliati,    residenti    o    con   stabili
          organizzazioni  operanti  nei territori esclusi a norma del
          primo comma, lettera a), dello stesso art. 7.
              Gli  obblighi  relativi  alle  cessioni  di beni e alle
          prestazioni  di  servizi  effettuate  nel  territorio dello
          Stato   da   soggetti  non  residenti,  che  non  si  siano
          identificati  direttamente  ai  sensi dell'art. 35-ter, ne'
          abbiano  nominato  un  rappresentante  fiscale ai sensi del
          comma precedente,   sono   adempiuti   dai   cessionari   o
          committenti,  residenti  nel  territorio  dello  Stato, che
          acquistano  i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di
          imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica
          relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell'art.
          7,   quarto   comma,  lettera f),  effettuate  da  soggetti
          domiciliati   o  residenti  o  con  stabili  organizzazioni
          operanti  nei  territori  esclusi  a norma del primo comma,
          lettera a), dello stesso art. 7. Gli obblighi relativi alle
          cessioni  di  cui all'art. 7, secondo comma, terzo periodo,
          ed  alle  prestazioni  di servizi di cui all'art. 7, quarto
          comma,   lettera d),  rese  da  soggetti  non  residenti  a
          soggetti domiciliati nel territorio dello Stato, a soggetti
          ivi  residenti  che  non  abbiano  stabilito  il  domicilio
          all'estero  ovvero  a  stabili  organizzazioni in Italia di
          soggetti domiciliati e residenti all'estero, sono adempiuti
          dai  cessionari e dai committenti medesimi qualora agiscano
          nell'esercizio di imprese, arti o professioni.
              Le  disposizioni  del  secondo e del terzo comma non si
          applicano  per  le operazioni effettuate da o nei confronti
          di  stabili  organizzazioni in Italia di soggetti residenti
          all'estero.
              In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di
          oro da investimento di cui all'art. 10, numero 11), nonche'
          per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti
          semilavorati  di  purezza pari o superiore a 325 millesimi,
          al  pagamento  dell'imposta  e'  tenuto  il cessionario, se
          soggetto  passivo  d'imposta nel territorio dello Stato. La
          fattura,  emessa  dal cedente senza addebito d'imposta, con
          l'osservanza  delle  disposizioni di cui agli articoli 21 e
          seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente
          comma,   deve   essere   integrata   dal   cessionario  con
          l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve
          essere  annotata  nel registro di cui agli articoli 23 o 24
          entro  il mese di ricevimento ovvero anche successivamente,
          ma  comunque  entro  quindici  giorni dal ricevimento e con
          riferimento  al relativo mese; lo stesso documento, ai fini
          della  detrazione,  e'  annotato  anche nel registro di cui
          all'art. 25.
              Le  disposizioni  di  cui  al quinto comma si applicano
          anche  alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione
          di   manodopera,   rese   nel  settore  edile  da  soggetti
          subappaltatori  nei  confronti  delle  imprese che svolgono
          l'attivita'  di  costruzione o ristrutturazione di immobili
          ovvero  nei  confronti  dell'appaltatore principale o di un
          altro subappaltatore.».
              - La  direttiva  77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio
          1977:   Sesta   direttiva  77/388/CEE  del  Consiglio,  del
          17 maggio   1977,   in   materia  di  armonizzazione  delle
          legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla
          cifra  di  affari  -  Sistema  comune di imposta sul valore
          aggiunto:  base  imponibile  uniforme  e'  pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale L 145 del 13 giugno 1977.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  30 del gia' citato
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 633 del 1972,
          come modificato dalla presente legge:
              «Art.   30   (Versamento   di   conguaglio  e  rimborso
          dell'eccedenza).  -  Se dalla dichiarazione annuale risulta
          che  l'ammontare  detraibile  di cui al n. 3) dell'art. 28,
          aumentato  delle  somme versate mensilmente, e' superiore a
          quello  dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di
          cui  al  n.  1)  dello  stesso articolo, il contribuente ha
          diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione
          nell'anno  successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle
          ipotesi  di  cui  ai commi successivi e comunque in caso di
          cessazione di attivita'.
              Il  contribuente  puo'  chiedere in tutto o in parte il
          rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore
          a  lire  cinque milioni, all'atto della presentazione della
          dichiarazione:
                a) quando  esercita  esclusivamente o prevalentemente
          attivita'  che  comportano  l'effettuazione  di  operazioni
          soggette   ad  imposta  con  aliquote  inferiori  a  quelle
          dell'imposta  relativa  agli  acquisti e alle importazioni,
          computando  a  tal  fine  anche  le operazioni effettuate a
          norma dell'art. 17, quinto e sesto comma;
                b) quando  effettua  operazioni non imponibili di cui
          agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25
          per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni
          effettuate;
                c) limitatamente  all'imposta relativa all'acquisto o
          all'importazione  di beni ammortizzabili, nonche' di beni e
          servizi per studi e ricerche;
                d) quando  effettua  prevalentemente  operazioni  non
          soggette all'imposta per effetto dell'art. 7;
                e) quando  si  trova  nelle  condizioni  previste dal
          secondo comma dell'art. 17.
              Il  contribuente  anche  fuori  dei  casi  previsti nel
          precedente    terzo   comma puo'   chiedere   il   rimborso
          dell'eccedenza  detraibile,  risultante dalla dichiarazione
          annuale,  se  dalle  dichiarazioni  dei due anni precedenti
          risultano  eccedenze  detraibili;  in  tal caso il rimborso
          puo'   essere  richiesto  per  un  ammontare  comunque  non
          superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.
              Con  decreto  del  Ministro delle finanze da pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da
          indicare  nella  dichiarazione o in apposito allegato, che,
          in relazione all'attivita' esercitata, hanno determinato il
          verificarsi dell'eccedenza di cui si richiede il rimborso.
              Agli  effetti  della  norma  di cui all'art. 73, ultimo
          comma,   le   disposizioni  del  secondo,  terzo  e  quarto
          comma del  presente articolo si intendono applicabili per i
          rimborsi    richiesti   dagli   enti   e   dalle   societa'
          controllanti.».
              - Il  testo  del  comma 3  dell'art.  8 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  14 ottobre  1999,  n.  542
          (Regolamento   recante   modificazioni   alle  disposizioni
          relative   alla   presentazione   delle  dichiarazioni  dei
          redditi, dell'IRAP e dell'IVA) e' il seguente:
              «3.  I  contribuenti in possesso dei requisiti indicati
          dal   secondo   comma dell'art.   38-bis  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la
          richiesta   di  rimborsi  di  imposta  relativi  a  periodi
          inferiori  all'anno, possono, in alternativa, effettuare la
          compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo
          9 luglio    1997,   n.   241,   per   l'ammontare   massimo
          corrispondente  all'eccedenza  detraibile  del trimestre di
          riferimento,   presentando  all'ufficio  competente,  entro
          l'ultimo   giorno  del  mese  successivo  al  trimestre  di
          riferimento,  una dichiarazione contenente i dati richiesti
          per  l'istanza  di  cui  al comma 2. Gli enti e le societa'
          controllanti  che  si  avvalgono  delle disposizioni di cui
          all'art. 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono, in alternativa
          alla  richiesta  di  rimborso  infrannuale  delle eccedenze
          detraibili    risultanti   dalle   annotazioni   periodiche
          riepilogative   di   gruppo,  effettuare  la  compensazione
          prevista  dal citato art. 17 del decreto legislativo n. 241
          del 1997.».
              - Il   testo  del  comma 1  dell'art.  34  della  legge
          23 dicembre  2000,  n.  388 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria 2001), e' il seguente:
              «Art.  34  (Disposizioni  in materia di compensazione e
          versamenti  diretti).  - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001
          il  limite  massimo dei crediti di imposta e dei contributi
          compensabili  ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
          9 luglio  1997,  n.  241,  ovvero  rimborsabili ai soggetti
          intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1 miliardo
          per ciascun anno solare.».
              - Il  decreto  legislativo  10 marzo 2000, n. 74 (Nuova
          disciplina  dei  reati  in materia di imposte sui redditi e
          sul  valore  aggiunto,  a  norma  dell'art.  9  della legge
          25 giugno  1999,  n.  205)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 marzo 2000, n. 76.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  10 del gia' citato
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 633 del 1972,
          come modificato dalla presente legge:
              «Art.  10  (Operazioni  esenti  dall'imposta).  -  Sono
          esenti dall'imposta:
                1)   le   prestazioni   di   servizi  concernenti  la
          concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli
          stessi   da   parte  dei  concedenti  e  le  operazioni  di
          finanziamento;    l'assunzione   di   impegni   di   natura
          finanziaria,   l'assunzione  di  fideiussioni  e  di  altre
          garanzie  e la gestione di garanzie di crediti da parte dei
          concedenti;  le  dilazioni  di  pagamento,  le  operazioni,
          compresa  la  negoziazione,  relative  a depositi di fondi,
          conti  correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni
          o  altri  effetti commerciali, ad eccezione del recupero di
          crediti;  la  gestione di fondi comuni di investimento e di
          fondi  pensione  di  cui  al  decreto legislativo 21 aprile
          1993,  n.  124,  le  dilazioni  di  pagamento e le gestioni
          similari e il servizio bancoposta;
                2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione
          e di vitalizio;
                3)  le  operazioni  relative  a  valute estere aventi
          corso  legale  e  a  crediti in valute estere, eccettuati i
          biglietti   e   le  monete  da  collezione  e  comprese  le
          operazioni di copertura dei rischi di cambio;
                4)  le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o
          altri  titoli  non  rappresentativi  di  merci  e  a  quote
          sociali,  eccettuate  la  custodia  e l'amministrazione dei
          titoli;   le  operazioni,  incluse  le  negoziazioni  e  le
          opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative
          a  valori  mobiliari  e  a strumenti finanziari diversi dai
          titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a
          valori  mobiliari  e  a  strumenti finanziari i contratti a
          termine  fermo  su titoli e altri strumenti finanziari e le
          relative  opzioni, comunque regolati; i contratti a termine
          su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di
          scambio  di  somme  di  denaro  o  di valute determinate in
          funzione  di  tassi  di  interesse, di tassi di cambio o di
          indici  finanziari,  e  relative  opzioni;  le  opzioni  su
          valute,  su  tassi  di  interesse  o  su indici finanziari,
          comunque regolate;
                5)   le  operazioni  relative  alla  riscossione  dei
          tributi,  comprese quelle relative ai versamenti di imposte
          effettuati   per   conto   dei  contribuenti,  a  norma  di
          specifiche  disposizioni di legge, da aziende e istituti di
          credito;
                6)  le  operazioni  relative all'esercizio del lotto,
          delle  lotterie  nazionali,  dei  giochi  di abilita' e dei
          concorsi  pronostici  riservati  allo  Stato  e  agli  enti
          indicati  nel  decreto  legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
          ratificato  con  legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive
          modificazioni,  nonche'  quelle  relative all'esercizio dei
          totalizzatori  e  delle  scommesse  di  cui  al regolamento
          approvato  con decreto del Ministro per l'agricoltura e per
          le  foreste  16 novembre  1955,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  273  del  26 novembre  1955,  e  alla  legge
          24 marzo  1942,  n.  315,  e  successive modificazioni, ivi
          comprese   le   operazioni  relative  alla  raccolta  delle
          giocate;
                7)   le   operazioni   relative  all'esercizio  delle
          scommesse  in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e
          competizioni  di ogni genere, diverse da quelle indicate al
          numero  precedente,  nonche'  quelle relative all'esercizio
          del   giuoco  nelle  case  da  giuoco  autorizzate  e  alle
          operazioni di sorte locali autorizzate;
                8)  le  locazioni  e  gli affitti, relative cessioni,
          risoluzioni  e  proroghe, di terreni e aziende agricole, di
          aree  diverse  da quelle destinate a parcheggio di veicoli,
          per  le  quali  gli  strumenti urbanistici non prevedono la
          destinazione  edificatoria,  e  di  fabbricati, comprese le
          pertinenze,  le  scorte e in genere i beni mobili destinati
          durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati,
          escluse  le  locazioni di fabbricati strumentali che per le
          loro  caratteristiche  non  sono  suscettibili  di  diversa
          utilizzazione  senza radicali trasformazioni effettuate nei
          confronti  dei  soggetti  indicati alle lettere b) e c) del
          numero  8-ter)  ovvero  per  le  quali nel relativo atto il
          locatore  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione  per
          l'imposizione;
                8-bis)  le  cessioni  di  fabbricati o di porzioni di
          fabbricato  diversi  da  quelli  di  cui  al  numero 8-ter,
          escluse  quelle effettuate, entro cinque anni dalla data di
          ultimazione  della  costruzione  o  dell'intervento,  dalle
          imprese  costruttrici  degli  stessi o dalle imprese che vi
          hanno  eseguito,  anche  tramite  imprese appaltatrici, gli
          interventi  di cui all'art. 31, primo comma, lettere c), d)
          ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457;
                8-ter)  le  cessioni  di  fabbricati o di porzioni di
          fabbricato  strumentali che per le loro caratteristiche non
          sono  suscettibili  di diversa utilizzazione senza radicali
          trasformazioni, escluse:
                  a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data
          di  ultimazione  della costruzione o dell'intervento, dalle
          imprese  costruttrici  degli  stessi o dalle imprese che vi
          hanno  eseguito,  anche  tramite  imprese appaltatrici, gli
          interventi  di cui all'art. 31, primo comma, lettere c), d)
          ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
                  b) quelle  effettuate  nei  confronti di cessionari
          soggetti  passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o
          prevalente  attivita'  che  conferiscono  il  diritto  alla
          detrazione  d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25
          per cento;
                  c) quelle  effettuate  nei  confronti di cessionari
          che   non   agiscono  nell'esercizio  di  impresa,  arti  o
          professioni;
                  d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente
          abbia     espressamente     manifestato    l'opzione    per
          l'imposizione;
                9)   le   prestazioni   di   mandato,   mediazione  e
          intermediazione  relative  alle operazioni di cui ai numeri
          da  1  a  7,  nonche' quelle relative all'oro e alle valute
          estere,  compresi  i  depositi  anche  in  conto  corrente,
          effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla
          Banca  d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi
          dell'art. 4, quinto comma, del presente decreto;
                10) (soppresso);
                11)  le  cessioni  di  oro  da investimento, compreso
          quello  rappresentato  da  certificati  in  oro,  anche non
          allocato,  oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione
          di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da
          investimento  o  che trasformano oro in oro da investimento
          ovvero  commerciano  oro  da  investimento, i quali abbiano
          optato,  con le modalita' ed i termini previsti dal decreto
          del  Presidente  della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442,
          anche  in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione
          dell'imposta; le operazioni previste dall'art. 81, comma 1,
          lettere  c-quater)  e  c-quinquies),  del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, e successive
          modificazioni,   riferite   all'oro   da  investimento;  le
          intermediazioni  relative alle precedenti operazioni. Se il
          cedente  ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga
          opzione  puo' essere esercitata per le relative prestazioni
          di intermediazione. Per oro da investimento si intende:
                  a) l'oro  in forma di lingotti o placchette di peso
          accettato  dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1
          grammo,  di  purezza  pari  o  superiore  a  995 millesimi,
          rappresentato o meno da titoli;
                  b) le  monete  d'oro  di purezza pari o superiore a
          900  millesimi,  coniate  dopo  il  1800, che hanno o hanno
          avuto  corso  legale  nel  Paese  di  origine,  normalmente
          vendute  a  un  prezzo  che non supera dell'80 per cento il
          valore  sul  mercato  libero  dell'oro  in  esse contenuto,
          incluse  nell'elenco  predisposto  dalla  Commissione delle
          Comunita'  europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  delle  Comunita'  europee,  serie  C, sulla base
          delle  comunicazioni  rese  dal  Ministero  del tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  nonche'  le
          monete  aventi  le  medesime  caratteristiche, anche se non
          comprese nel suddetto elenco;
                12)  le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad
          enti   pubblici,  associazioni  riconosciute  o  fondazioni
          aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
          educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
          ONLUS;
                13)  le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore
          delle   popolazioni   colpite   da   calamita'  naturali  o
          catastrofi  dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre
          1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
                14)   prestazioni  di  trasporto  urbano  di  persone
          effettuate  mediante  veicoli  da  piazza  o altri mezzi di
          trasporto   abilitati  ad  eseguire  servizi  di  trasporto
          marittimo,  lacuale,  fluviale  e  lagunare. Si considerano
          urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
          tra   comuni   non   distanti   tra  loro  oltre  cinquanta
          chilometri;
                15)  le  prestazioni  di trasporto di malati o feriti
          con  veicoli  all'uopo  equipaggiati, effettuate da imprese
          autorizzate e da ONLUS;
                16) le prestazioni relative ai servizi postali;
                17) (abrogato);
                18)  le  prestazioni  sanitarie  di  diagnosi, cura e
          riabilitazione   rese  alla  persona  nell'esercizio  delle
          professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
          dell'art.   99  del  testo  unico  delle  leggi  sanitarie,
          approvato  con  regio  decreto  27 luglio  1934, n. 1265, e
          successive  modificazioni,  ovvero  individuate con decreto
          del  Ministro  della  sanita',  di concerto con il Ministro
          delle finanze;
                19)  le  prestazioni  di ricovero e cura rese da enti
          ospedalieri  o  da  cliniche  e  case di cura convenzionate
          nonche'  da  societa'  di  mutuo  soccorso con personalita'
          giuridica  e  da  ONLUS,  compresa  la  somministrazione di
          medicinali,   presidi   sanitari   e   vitto,   nonche'  le
          prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
                20)  le  prestazioni  educative dell'infanzia e della
          gioventu'  e quelle didattiche di ogni genere, anche per la
          formazione,    l'aggiornamento,   la   riqualificazione   e
          riconversione  professionale,  rese  da  istituti  o scuole
          riconosciuti  da  pubbliche  amministrazioni  e  da  ONLUS,
          comprese  le  prestazioni relative all'alloggio, al vitto e
          alla  fornitura  di  libri e materiali didattici, ancorche'
          fornite   da   istituzioni,  collegi  o  pensioni  annessi,
          dipendenti  o  funzionalmente collegati, nonche' le lezioni
          relative a materie scolastiche e universitarie impartite da
          insegnanti a titolo personale;
                21)    le   prestazioni   proprie   dei   brefotrofi,
          orfanotrofi,  asili,  case  di riposo per anziani e simili,
          delle  colonie marine, montane e campestri e degli alberghi
          e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958,
          n.  326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e
          medicinali,  le prestazioni curative e le altre prestazioni
          accessorie;
                22)   le   prestazioni   proprie  delle  biblioteche,
          discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,
          gallerie,  pinacoteche,  monumenti, ville, palazzi, parchi,
          giardini botanici e zoologici e simili;
                23)  le  prestazioni  previdenziali e assistenziali a
          favore del personale dipendente;
                24)  le cessioni di organi, sangue e latte umani e di
          plasma sanguigno;
                25) (soppresso);
                26) (abrogato);
                27)  le  prestazioni  proprie  dei  servizi  di pompe
          funebri;
                27-bis)  i  canoni  dovuti  da imprese pubbliche, ivi
          comprese   le   aziende   municipalizzate,  o  private  per
          l'affidamento  in concessione di costruzione e di esercizio
          di   impianti,   comprese  le  discariche,  destinati  allo
          smaltimento,  al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti
          urbani speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi;
                27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza
          domiciliare  o  ambulatoriale,  in  comunita'  e simili, in
          favore    degli    anziani    ed    inabili    adulti,   di
          tossicodipendenti  e  di malati di AIDS, degli handicappati
          psicofisici,  dei  minori  anche coinvolti in situazioni di
          disadattamento  e di devianza, rese da organismi di diritto
          pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano
          assistenza  pubblica,  previste  all'art.  41  della  legge
          23 dicembre  1978,  n.  833,  o da enti aventi finalita' di
          assistenza sociale e da ONLUS;
                27-quater)    le    prestazioni    delle    compagnie
          barracellari  di  cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1897,
          n. 382;
                27-quinquies)  le cessioni che hanno per oggetto beni
          acquistati  o  importati  senza  il diritto alla detrazione
          totale  della  relativa imposta ai sensi degli articoli 19,
          19-bis1 e 19-bis2;
                27-sexies)  le  importazioni  nei  porti,  effettuate
          dalle  imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca
          allo  stato  naturale o dopo operazioni di conservazione ai
          fini  della  commercializzazione,  ma  prima  di  qualsiasi
          consegna.».
              - Si riporta il testo dell'art. 19-bis1 del gia' citato
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 633 del 1972,
          come modificato dalla presente legge:
              «Art.  19-bis1 (Esclusione o riduzione della detrazione
          per   alcuni   beni   e  servizi).  -  1.  In  deroga  alle
          disposizioni di cui all'art. 19:
                a) l'imposta    relativa    all'acquisto    o    alla
          importazione  di  aeromobili  e  di autoveicoli di cui alla
          lettera e)   dell'allegata  tabella  B,  quale  ne  sia  la
          cilindrata,  e  dei  relativi componenti e ricambi, nonche'
          alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art.
          16  ed  a  quelle  di  impiego,  custodia,  manutenzione  e
          riparazione   relative   ai  beni  stessi,  e'  ammessa  in
          detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita' propria
          dell'impresa  o  sono  destinati  ad  essere esclusivamente
          utilizzati    come   strumentali   nell'attivita'   propria
          dell'impresa  ed  e' in ogni caso esclusa per gli esercenti
          arti e professioni;
                b) l'imposta    relativa    all'acquisto    o    alla
          importazione   degli   altri  beni  elencati  nell'allegata
          tabella  B  e  delle  navi ed imbarcazioni da diporto e dei
          relativi  componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di
          servizi  di  cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di
          impiego,  custodia,  manutenzione e riparazione relative ai
          beni  stessi,  e'  ammessa in detrazione soltanto se i beni
          formano  oggetto  dell'attivita' propria dell'impresa ed e'
          in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
                c) l'imposta    relativa    all'acquisto    o    alla
          importazione  di ciclomotori, di motocicli e di autovetture
          ed  autoveicoli indicati nell'art. 54, lettere a) e c), del
          decreto  legislativo  30 aprile  1992, n. 285, non compresi
          nell'allegata  tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che
          non  formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, e
          dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni
          di  servizi  di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle
          di  impiego,  custodia, manutenzione e riparazione relative
          ai  beni stessi, non e' ammessa in detrazione salvo che per
          gli agenti o rappresentanti di commercio;
                d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione
          di  carburanti  e  lubrificanti  destinati ad autovetture e
          veicoli,  aeromobili,  navi  e  imbarcazioni  da diporto e'
          ammessa in detrazione se e' ammessa in detrazione l'imposta
          relativa  all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione
          mediante  contratti di locazione finanziaria, di noleggio e
          simili di dette autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;
                e) salvo  che  formino oggetto dell'attivita' propria
          dell'impresa,   non  e'  ammessa  in  detrazione  l'imposta
          relativa  a  prestazioni alberghiere, a somministrazioni di
          alimenti  e  bevande, con esclusione delle somministrazioni
          effettuate  nei  confronti  dei datori di lavoro nei locali
          dell'impresa  o  in  locali  adibiti  a  mensa  scolastica,
          aziendale   o   interaziendale   e  delle  somministrazioni
          commesse  da  imprese che forniscono servizi sostitutivi di
          mense  aziendali,  a prestazioni di trasporto di persone ed
          al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui
          all'art.  54,  lettere a)  e c),  del  decreto  legislativo
          30 aprile 1992, n. 285;
                f) non  e'  ammessa  in detrazione l'imposta relativa
          all'acquisto  o  all'importazione  di alimenti e bevande ad
          eccezione  di  quelli  che  formano  oggetto dell'attivita'
          propria   dell'impresa   o  di  somministrazione  in  mense
          scolastiche,   aziendali   o   interaziendali   o  mediante
          distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;
                g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione,
          alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art.
          16,  nonche'  alle  spese  di  gestione, di apparecchiature
          terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di
          comunicazioni   soggette   alla   tassa  sulle  concessioni
          governative  di  cui  all'art. 21 della tariffa allegata al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          641,  come  sostituita dal decreto ministeriale 28 dicembre
          1995,  del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  303  del  30 dicembre  1995,  e'  ammessa in
          detrazione  nella  misura  del  50  per  cento; la predetta
          limitazione  non  si applica agli impianti di telefonia dei
          veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle
          imprese  di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto
          per ciascun veicolo;
                h) non  e'  ammessa  in detrazione l'imposta relativa
          alle  spese  di rappresentanza, come definite ai fini delle
          imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto
          di   beni   di   costo   unitario   non  superiore  a  lire
          cinquantamila;
                i) non  e'  ammessa  in detrazione l'imposta relativa
          all'acquisto  di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a
          destinazione abitativa ne' quella relativa alla locazione o
          alla  manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo
          che  per  le  imprese  che  hanno  per  oggetto esclusivo o
          principale  dell'attivita'  esercitata  la  costruzione dei
          predetti   fabbricati   o   delle   predette  porzioni.  La
          disposizione  non  si applica per i soggetti che esercitano
          attivita'  che  danno  luogo ad operazioni esenti di cui al
          numero  8)  dell'art.  10 che comportano la riduzione della
          percentuale  di detrazione a norma dell'art. 19, comma 5, e
          dell'art. 19-bis.».
              - Per il riferimento alla parte III della Tabella A del
          gia' citato decreto n. 633 del 1972 si vedano i riferimenti
          normativi all'art. 36.
              - Il  testo dell'art. 19-bis2 del citato decreto n. 633
          del 1972, e' il seguente:
              «Art.  19-bis2  (Rettifica  della  detrazione). - 1. La
          detrazione dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili
          ed  ai  servizi  e' rettificata in aumento o in diminuzione
          qualora  i  beni  ed i servizi medesimi sono utilizzati per
          effettuare  operazioni che danno diritto alla detrazione in
          misura  diversa  da quella inizialmente operata. Ai fini di
          tale  rettifica  si  tiene conto esclusivamente della prima
          utilizzazione dei beni e dei servizi.
              2.  Per  i  beni ammortizzabili, la rettifica di cui al
          comma 1  e' eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si
          verifica  nell'anno  della  loro entrata in funzione ovvero
          nei quattro anni successivi ed e' calcolata con riferimento
          a  tanti  quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti
          al compimento del quinquennio.
              3.  Se  mutamenti  nel  regime fiscale delle operazioni
          attive,   nel   regime  di  detrazione  dell'imposta  sugli
          acquisti   o   nell'attivita'   comportano   la  detrazione
          dell'imposta  in  misura diversa da quella gia' operata, la
          rettifica  e'  eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi
          non  ancora  ceduti  o  non ancora utilizzati e, per i beni
          ammortizzabili,  e'  eseguita se non sono trascorsi quattro
          anni da quello della loro entrata in funzione.
              4.  La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di
          beni  ammortizzabili,  nonche'  alle prestazioni di servizi
          relative   alla   trasformazione,  al  riattamento  o  alla
          ristrutturazione   dei   beni   stessi,  operata  ai  sensi
          dell'art.  19,  comma 5, e' altresi', soggetta a rettifica,
          in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro
          entrata   in   funzione,   in   caso  di  variazione  della
          percentuale  di  detrazione  superiore  a  dieci  punti. La
          rettifica  si  effettua  aumentando  o diminuendo l'imposta
          annuale  in  ragione  di  un  quinto  della  differenza tra
          l'ammontare    della    detrazione    operata    e   quello
          corrispondente  alla percentuale di detrazione dell'anno di
          competenza.   Se  l'anno  o  gli  anni  di  acquisto  o  di
          produzione  del  bene  ammortizzabile  non  coincidono  con
          quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica e'
          eseguita,  per  tutta  l'imposta  relativa al bene, in base
          alla  percentuale  di detrazione definitiva di quest'ultimo
          anno  anche  se  lo  scostamento  non  e' superiore a dieci
          punti.  La  rettifica  puo'  essere  eseguita  anche  se la
          variazione della percentuale di detrazione non e' superiore
          a  dieci  punti a condizione che il soggetto passivo adotti
          lo  stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne
          dia  comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale
          inizia ad avvalersi di detta facolta'.
              5.  Ai  fini  del  presente articolo non si considerano
          ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore ad un
          milione   di  lire,  ne'  quelli  il  cui  coefficiente  di
          ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito e'
          superiore al venticinque per cento.
              6.  In  caso  di  cessione  di  un  bene ammortizzabile
          durante   il  periodo  di  rettifica,  la  rettifica  della
          detrazione  va  operata  in  unica  soluzione  per gli anni
          mancanti   al   compimento   del   periodo   di  rettifica,
          considerando  a  tal fine la percentuale di detrazione pari
          al  cento  per cento se la cessione e' soggetta ad imposta,
          ma  l'ammontare  dell'imposta  detraibile non puo' eccedere
          quello dell'imposta relativa alla cessione del bene.
              7.   Se   i   beni  ammortizzabili  sono  acquisiti  in
          dipendenza   di   fusione,  di  scissione,  di  cessione  o
          conferimento  di  aziende,  compresi  i complessi aziendali
          relativi  a  singoli  rami dell'impresa, le disposizioni di
          cui  ai  commi precedenti si applicano con riferimento alla
          data  in  cui  i  beni sono stati acquistati dalla societa'
          incorporata  o  dalle  societa'  partecipanti alla fusione,
          dalla  societa' scissa o dal soggetto cedente o conferente.
          I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai
          cessionari  o  conferitari  i  dati rilevanti ai fini delle
          rettifiche.
              8.  Le  disposizioni  del presente articolo relative ai
          beni  ammortizzabili  devono  intendersi  riferite anche ai
          beni  immateriali  di cui all'art. 68 del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli effetti del
          presente  articolo  i  fabbricati  o porzioni di fabbricati
          sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo
          di  rettifica  e'  stabilito  in  dieci anni, decorrenti da
          quello  di acquisto o di ultimazione. Per l'imposta assolta
          sull'acquisto  di  aree fabbricabili l'obbligo di rettifica
          decennale  decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati
          insistenti  sulle aree medesime. L'imputazione dell'imposta
          relativa   ai   fabbricati   ovvero   alle  singole  unita'
          immobiliari,  soggette  a  rettifica, che siano compresi in
          edifici  o  complessi  di  edifici  acquistati, costruiti o
          ristrutturati  unitariamente, deve essere determinata sulla
          base  di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o
          dal  metro cubo, o da parametri similari, che rispettino la
          proporzionalita'   fra   l'onere  complessivo  dell'imposta
          relativa    ai    costi    di   acquisto,   costruzione   o
          ristrutturazione,  e  la  parte  di  costo dei fabbricati o
          unita'   immobiliari   specificamente   attribuibile   alle
          operazioni   che   non   danno   diritto   alla  detrazione
          dell'imposta.
              9.   Le   rettifiche   delle   detrazioni   di  cui  ai
          commi precedenti   sono   effettuate   nella  dichiarazione
          relativa  all'anno  in  cui si verificano gli eventi che le
          determinano,  sulla  base  delle risultanze delle scritture
          contabili obbligatorie.».
              - Il  testo  dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.
          457 (Norme per l'edilizia residenziale), e' il seguente:
              «Art.   31   (Definizione   degli  interventi).  -  Gli
          interventi  di  recupero  del patrimonio edilizio esistente
          sono cosi' definiti:
                a) interventi  di  manutenzione ordinaria, quelli che
          riguardano   le   opere   di  riparazione,  rinnovamento  e
          sostituzione   delle   finiture   degli  edifici  e  quelle
          necessarie  ad  integrare  o  mantenere  in  efficienza gli
          impianti tecnologici esistenti;
                b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere
          e  le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti
          anche  strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed
          integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
          che  non  alterino  i  volumi  e le superfici delle singole
          unita'   immobiliari   e  non  comportino  modifiche  delle
          destinazioni di uso;
                c) interventi    di   restauro   e   di   risanamento
          conservativo,   quelli  rivolti  a  conservare  l'organismo
          edilizio  e  ad  assicurarne  la  funzionalita' mediante un
          insieme  sistematico  di  opere  che,  nel  rispetto  degli
          elementi  tipologici,  formali e strutturali dell'organismo
          stesso,   ne   consentano   destinazioni   d'uso  con  essi
          compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento,
          il  ripristino  e  il  rinnovo  degli  elementi costitutivi
          dell'edificio,  l'inserimento  degli  elementi  accessori e
          degli   impianti   richiesti   dalle   esigenze   dell'uso,
          l'eliminazione   degli   elementi   estranei  all'organismo
          edilizio;
                d) interventi  di  ristrutturazione  edilizia, quelli
          rivolti  a  trasformare  gli  organismi edilizi mediante un
          insieme  sistemativo  di  opere  che  possono portare ad un
          organismo   edilizio  in  tutto  o  in  parte  diverso  dal
          precedente.  Tali interventi comprendono il ripristino o la
          sostituzione  di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
          la  eliminazione,  la  modifica  e  l'inserimento  di nuovi
          elementi ed impianti;
                e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli
          rivolti      a      sostituire      l'esistente     tessuto
          urbanistico-edilizio  con altro diverso mediante un insieme
          sistematico    di   interventi   edilizi   anche   con   la
          modificazione  del disegno dei lotti, degli isolati e della
          rete stradale.
              Le  definizioni  del presente articolo prevalgono sulle
          disposizioni  degli  strumenti  urbanistici  generali e dei
          regolamenti  edilizi.  Restano  ferme  le disposizioni e le
          competenze  previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e
          dalla   legge   29 giugno   1939,  n.  1497,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   26 aprile  1986,  n.  131
          (Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          concernenti   l'imposta   di   registro),   pubblicato  nel
          Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale 30 aprile
          1986, n. 99, come modificato dalla presente legge:
              «Art. 5 (Registrazione in termine fisso e registrazione
          in  caso  d'uso).  -  1.  Sono  soggetti a registrazione in
          termine  fisso  gli  atti  indicati nella parte prima della
          tariffa  e  in  caso  d'uso  quelli  indicati  nella  parte
          seconda.
              2. Le scritture private non autenticate sono soggette a
          registrazione  in  caso  d'uso  se tutte le disposizioni in
          esse  contemplate  sono  relative  ad  operazioni  soggette
          all'imposta  sul  valore  aggiunto. Si considerano soggette
          all'imposta  sul  valore  aggiunto  anche  le cessioni e le
          prestazioni  per  le  quali l'imposta non e' dovuta a norma
          dell'art.  7  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          26 ottobre   1972,  n.  633,  e  quelle  di  cui  al  sesto
          comma dell'art.  21 dello stesso decreto ad eccezione delle
          operazioni  esenti  e  imponibili  ai  sensi  dell'art. 10,
          numeri  8),  8-bis),  8-ter,  non derivanti da contratti di
          locazione   finanziaria,   e  27-quinquies),  dello  stesso
          decreto.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  40 del gia' citato
          decreto  n.  131  del  1986, come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.   40 (Atti   relativi   ad   operazioni  soggette
          all'imposta  sul  valore  aggiunto).  -  1.  Per  gli  atti
          relativi  a  cessioni  di  beni  e  prestazioni  di servizi
          soggetti  all'imposta  sul  valore  aggiunto,  l'imposta si
          applica   in   misura   fissa.   Si   considerano  soggette
          all'imposta  sul  valore  aggiunto  anche  le cessioni e le
          prestazioni  per  le  quali l'imposta non e' dovuta a norma
          dell'art.  7  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma del
          successivo art. 21, ad eccezione delle operazioni esenti ai
          sensi  dell'art.  10,  numeri  8,  8-bis,  non derivanti da
          contratti  di  locazione finanziaria, e 27-quinquies, dello
          stesso decreto.
              1-bis.   Sono  soggette  all'imposta  proporzionale  di
          registro  le  locazioni  di immobili strumentali, ancorche'
          assoggettate   all'imposta  sul  valore  aggiunto,  di  cui
          all'art.  10,  primo  comma,  numero  8),  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
              2. Per  le operazioni indicate nell'art. 11 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
          l'imposta  si  applica  sulla  cessione  o  prestazione non
          soggetta all'imposta sul valore aggiunto.».
              - Si  riporta il testo della Tariffa, parte prima, art.
          5  del gia' citato decreto n. 131 del 1986, come modificato
          dalla presente legge:
              «Art. 5. - 1. Locazioni e affitti di beni immobili:

      a) quando hanno per oggetto fondi rustici         |0,50%
---------------------------------------------------------------------
      a-bis) quando hanno per oggetto immobili          |
strumentali ancorche' assoggettati all'imposta sul      |
valore aggiunto, di cui all'art. 10, primo comma, numero|
8), del decreto del Presidente della Repubblica 26      |
ottobre 1972, n. 633                                    |1%
---------------------------------------------------------------------
      b) in ogni altro caso                             |2%
---------------------------------------------------------------------
    2. Concessioni su beni demaniali, cessioni e        |
surrogazioni relative                                   |2%
---------------------------------------------------------------------
    3. Concessioni di diritti d'acqua a tempo           |
determinato, cessioni e surrogazioni relative           |0,50%
---------------------------------------------------------------------
    4. Contratti di comodato di beni immobili           |Euro 168,00.

              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  del  decreto
          legislativo   31 ottobre   1990,   n.   347,  e  successive
          modificazioni   (Approvazione   del   testo   unico   delle
          disposizioni    concernenti   le   imposte   ipotecaria   e
          catastale), come modificato dalla presente legge:
              «Art.  10  (Oggetto  e  misura  dell'imposta).  - 1. Le
          volture  catastali  sono  soggette  all'imposta  del 10 per
          mille  sul  valore  dei  beni  immobili o dei diritti reali
          immobiliari  determinato  a  norma  dell'art.  2,  anche se
          relative  a  immobili  strumentali,  ancorche' assoggettati
          all'imposta  sul valore aggiunto, di cui all'art. 10, primo
          comma,  numero  8-ter,  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
              2.  L'imposta  e'  dovuta  nella  misura  fissa di euro
          168,00  per  le  volture eseguite in dipendenza di atti che
          non   importano   trasferimento   di   beni   immobili  ne'
          costituzione  o trasferimento di diritti reali immobiliari,
          di  atti  soggetti  all'imposta  sul  valore  aggiunto,  di
          fusioni  e  di scissioni di societa' di qualunque tipo e di
          conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a
          singoli   rami   dell'impresa,   per   quelle  eseguite  in
          dipendenza  di  atti  di  regolarizzazione  di  societa' di
          fatto,   derivanti   da  comunione  ereditaria  di  azienda
          registrati  entro  un anno dall'apertura della successione,
          nonche' per quelle eseguite in dipendenza degli atti di cui
          all'art.   1,  comma 1,  quarto  e  quinto  periodo,  della
          tariffa,   parte  prima,  allegata  al  testo  unico  delle
          disposizioni  concernenti  l'imposta di registro, approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
          n. 131.
              3.  Non  sono  soggette  ad imposta le volture eseguite
          nell'interesse   dello   Stato   ne'   quelle   relative  a
          trasferimenti   di   cui   all'art.   3   del  testo  unico
          sull'imposta  sulle  successioni e donazioni, approvato con
          decreto  legislativo  31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto
          disposto nel comma 3 dello stesso articolo.».
              - Il   testo   dell'art.  37  del  decreto  legislativo
          24 febbraio  1998, n. 58, e successive modificazioni (Testo
          unico  delle  disposizioni  in  materia  di intermediazione
          finanziaria,  ai  sensi  degli  articoli 8 e 21 della legge
          6 febbraio 1996, n. 52), e' il seguente:
              «Art.  37 (Struttura dei fondi comuni di investimento).
          -  1.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
          regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB,
          determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi
          comuni di investimento con riguardo:
                a) all'oggetto dell'investimento;
                b) alle  categorie  di  investitori  cui e' destinata
          l'offerta delle quote;
                c) alle modalita' di partecipazione ai fondi aperti e
          chiusi,  con  particolare  riferimento  alla  frequenza  di
          emissione  e  rimborso delle quote, all'eventuale ammontare
          minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;
                d) all'eventuale durata minima e massima;
                d-bis)  alle condizioni e alle modalita' con le quali
          devono  essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei
          beni,  sia  in fase costitutiva che in fase successiva alla
          costituzione  del  fondo,  nel  caso di fondi che investano
          esclusivamente  o prevalentemente in beni immobili, diritti
          reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari.
              2. Il   regolamento  previsto  dal  comma 1  stabilisce
          inoltre:
                a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del
          fondo chiuso;
                b) le   cautele   da   osservare,   con   particolare
          riferimento  all'intervento  di  esperti indipendenti nella
          valutazione  dei  beni, nel caso di cessioni o conferimenti
          di  beni al fondo chiuso effettuati dai soci della societa'
          di  gestione  o dalle societa' facenti parte del gruppo cui
          essa  appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale
          rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso
          di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti;
                b-bis) i casi in cui e' possibile derogare alle norme
          prudenziali  di contenimento e di frazionamento del rischio
          stabilite  dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla
          qualita'  e all'esperienza professionale degli investitori;
          nel caso dei fondi previsti alla lettera d-bis) del comma 1
          dovra'  comunque prevedersi che gli stessi possano assumere
          prestiti  sino  a  un  valore di almeno il 60 per cento del
          valore  degli  immobili,  dei  diritti  reali immobiliari e
          delle  partecipazioni  in societa' immobiliari e del 20 per
          cento  per  gli  altri  beni  nonche'  che possano svolgere
          operazioni di valorizzazione dei beni medesimi;
                c) le   scritture   contabili,   il  rendiconto  e  i
          prospetti   periodici  che  le  societa'  di  gestione  del
          risparmio  redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le
          imprese  commerciali,  nonche'  gli obblighi di pubblicita'
          del rendiconto e dei prospetti periodici;
                d) le ipotesi nelle quali la societa' di gestione del
          risparmio  deve  chiedere l'ammissione alla negoziazione in
          un  mercato  regolamentato  dei certificati rappresentativi
          delle quote dei fondi;
                e) i   requisiti   e   i   compensi   degli   esperti
          indipendenti  indicati  nell'art.  6, comma 1), lettera c),
          numero 5).
              2-bis.  Con  il  regolamento previsto dal comma 1, sono
          altresi'  individuate le materie sulle quali i partecipanti
          dei  fondi  chiusi  si riuniscono in assemblea per adottare
          deliberazioni  vincolanti  per  la societa' di gestione del
          risparmio.   L'assemblea   delibera   in  ogni  caso  sulla
          sostituzione  della  societa'  di  gestione  del risparmio,
          sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista
          e  sulle modifiche delle politiche di gestione. L'assemblea
          e'   convocata   dal  consiglio  di  amministrazione  della
          societa'  di  gestione del risparmio anche su richiesta dei
          partecipanti  che  rappresentino almeno il 10 per cento del
          valore  delle quote in circolazione e le deliberazioni sono
          approvate  con il voto favorevole del 50 per cento piu' una
          quota    degli   intervenuti   all'assemblea.   Il   quorum
          deliberativo non potra' in ogni caso essere inferiore al 30
          per  cento del valore di tutte le quote in circolazione. Le
          deliberazioni  dell'assemblea  sono  trasmesse  alla  Banca
          d'Italia  per  l'approvazione.  Esse si intendono approvate
          quando il diniego non sia stato adottato entro quattro mesi
          dalla   trasmissione.  All'assemblea  dei  partecipanti  si
          applica,   per   quanto  non  disciplinato  dalla  presente
          disposizione e dal regolamento previsto dal comma 1, l'art.
          46, commi 2 e 3.»
              - Il  testo  dell'art.  14-bis  della  legge 25 gennaio
          1994,  n.  86 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di
          investimento immobiliare chiusi), e' il seguente:
              «Art.  14-bis  (Fondi  istituiti  con  apporto  di beni
          immobili).  -  1.  In  alternativa alle modalita' operative
          indicate  negli  articoli 12,  13  e 14, le quote del fondo
          possono  essere  sottoscritte,  entro  un  anno  dalla  sua
          costituzione,  con  apporto  di  beni immobili o di diritti
          reali  su  immobili,  qualora  l'apporto sia costituito per
          oltre   il  51  per  cento  da  beni  e  diritti  apportati
          esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici,
          da  regioni,  da  enti  locali  e loro consorzi, nonche' da
          societa' interamente possedute, anche indirettamente, dagli
          stessi  soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto in
          natura    si    applicano    l'art.    12,    commi 1,   2,
          lettere a), d), e), l), m), o), p), r),   s-bis),  e  6,  e
          l'art.  14,  commi 7  e 8. Si applicano altresi', in quanto
          compatibili, le disposizioni dell'art. 12, commi 4 e 5.
              2.  Ai  fini  del presente art. la societa' di gestione
          non  deve  essere  controllata, ai sensi dell'art. 2359 del
          codice   civile,  neanche  indirettamente,  da  alcuno  dei
          soggetti che procedono all'apporto. Tuttavia, ai fini della
          presente  disposizione,  nell'individuazione  del  soggetto
          controllante   non  si  tiene  conto  delle  partecipazioni
          detenute    dal    Ministero    del   tesoro.   La   misura
          dell'investimento  minimo  obbligatorio  nel  fondo  di cui
          all'art.  13,  comma 8,  e'  determinata  dal  Ministro del
          tesoro nel limite massimo dell'uno per cento dell'ammontare
          del fondo.
              3.  Il  regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo,
          per  i  soggetti  che effettuano conferimenti in natura, di
          integrare gli stessi con un apporto in denaro non inferiore
          al  5  per  cento  del  valore del fondo. Detto obbligo non
          sussiste  qualora  partecipino al fondo, esclusivamente con
          apporti  in  denaro,  anche  soggetti diversi da quelli che
          hanno  effettuato  apporti in natura ai sensi del comma 1 e
          sempreche'  il relativo apporto in denaro non sia inferiore
          al  10  per  cento  del  valore  del  fondo.  La liquidita'
          derivata dagli apporti in denaro non puo' essere utilizzata
          per   l'acquisto   di   beni   immobili   o  diritti  reali
          immobiliari;  fanno eccezione gli acquisti di beni immobili
          e  diritti  reali  immobiliari  strettamente  necessari  ad
          integrare   i  progetti  di  utilizzo  di  beni  e  diritti
          apportati  ai sensi del comma 1 e sempreche' detti acquisti
          comportino  un  investimento  non superiore al 30 per cento
          dell'apporto complessivo in denaro.
              4. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma 1
          sono  sottoposti alle procedure di stima previste dall'art.
          8  anche  al momento dell'apporto; la relazione deve essere
          redatta   e  depositata  al  momento  dell'apporto  con  le
          modalita'  e  le  forme  indicate nell'art. 2343 del codice
          civile  e  deve contenere i dati e le notizie richiesti dai
          commi 1 e 4 dell'art. 8.
              5. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi
          da quelli indicati al comma 1, si applicano le disposizioni
          di cui all'art. 14, commi 6 e 6-ter.
              6.  Con  modalita' analoghe a quelle previste dall'art.
          12, comma 3, la societa' di gestione procede all'offerta al
          pubblico delle quote derivate dall'istituzione del fondo ai
          sensi  del  comma 1.  A  tal  fine, le quote sono tenute in
          deposito presso la banca depositaria. L'offerta al pubblico
          deve  essere corredata dalla relazione dei periti di cui al
          comma 4   e,  ove  esistente,  dal  certificato  attestante
          l'avvenuta approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e
          dei  diritti da parte della conferenza di servizi di cui al
          comma 12.  L'offerta  al  pubblico  deve  concludersi entro
          diciotto  mesi  dalla  data dell'ultimo apporto in natura e
          comportare   collocamento   di  quote  per  un  numero  non
          inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso
          investitori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento
          del   fondo   prevede   le   modalita'  di  esecuzione  del
          collocamento,    il   termine   per   il   versamento   dei
          corrispettivi  da  parte  degli  acquirenti delle quote, le
          modalita'  con  cui  la  societa'  di gestione procede alla
          consegna   delle   quote   agli   acquirenti,  riconosce  i
          corrispettivi  ai  soggetti  conferenti  e  restituisce  ai
          medesimi le quote non collocate.
              7.  Gli interessati all'acquisto delle quote offerte ai
          sensi  del  comma 6  sono tenuti a fornire alla societa' di
          gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il buon
          esito  dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le possibili
          forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo.
              8.  Entro  sei  mesi  dalla  consegna  delle quote agli
          acquirenti,  la  societa'  di gestione richiede alla CONSOB
          l'ammissione  dei relativi certificati alla negoziazione in
          un  mercato  regolamentato,  salvo  il caso in cui le quote
          siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali
          ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a).
              9.  Qualora,  decorso il termine di diciotto mesi dalla
          data  dell'ultimo  apporto  in natura, risulti collocato un
          numero di quote inferiore a quello indicato nel comma 6, la
          societa'  di  gestione  dichiara  il mancato raggiungimento
          dell'obiettivo minimo di collocamento, dichiara caducate le
          prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote e delibera
          la  liquidazione  del  fondo,  che  viene  effettuata da un
          commissario  nominato  dal  Ministro  del tesoro e operante
          secondo  le  direttive  impartite dal Ministro medesimo, il
          quale provvedera' a retrocedere i beni immobili e i diritti
          reali immobiliari apportati ai soggetti conferenti.
              10.  Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma 1
          non  danno  luogo  a  redditi  imponibili  ovvero a perdite
          deducibili  per  l'apportante  al  momento dell'apporto. Le
          quote  ricevute  in  cambio  dell'immobile  o  del  diritto
          oggetto  di  apporto  mantengono, ai fini delle imposte sui
          redditi,   il   medesimo  valore  fiscalmente  riconosciuto
          anteriormente all'apporto.
              11.  Per  l'insieme  degli  apporti di cui al comma 1 e
          delle eventuali successive retrocessioni di cui al comma 9,
          e'  dovuto  in  luogo  delle ordinarie imposte di registro,
          ipotecaria    e    catastale    e   dell'imposta   comunale
          sull'incremento   di   valore  degli  immobili,  un'imposta
          sostitutiva di lire 1 milione che e' liquidata dall'ufficio
          del  registro  a  seguito  di denuncia del primo apporto in
          natura  e  che  deve  essere  presentata  dalla societa' di
          gestione  entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso
          e' stato effettuato.
              12. I progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti
          apportati  a  norma  del  comma 1  di  importo  complessivo
          superiore  a 2 miliardi di lire, risultante dalla relazione
          di  cui  al comma 4, sono sottoposti all'approvazione della
          conferenza  di  servizi  di  cui  all'art.  14  della legge
          7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai sensi
          dell'art.  2,  comma 12,  della  legge 24 dicembre 1993, n.
          537,  le  determinazioni  concordate  nelle  conferenze  di
          servizi  sostituiscono  a  tutti gli effetti i concerti, le
          intese,  i  nulla  osta  e gli assensi comunque denominati.
          Qualora    nelle    conferenze   non   si   pervenga   alle
          determinazioni   conclusive   entro  novanta  giorni  dalla
          convocazione ovvero non si raggiunga l'unanimita', anche in
          conseguenza   della  mancata  partecipazione  ovvero  della
          mancata  comunicazione entro venti giorni delle valutazioni
          delle   amministrazioni   e   dei   soggetti   regolarmente
          convocati,  le relative determinazioni sono assunte ad ogni
          effetto  dal  Presidente del Consiglio dei ministri, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri;  il  suddetto
          termine  puo'  essere prorogato una sola volta per non piu'
          di   sessanta   giorni.   I   termini  stabiliti  da  altre
          disposizioni  di  legge  e  regolamentari per la formazione
          degli  atti  facenti  capo  alle amministrazioni e soggetti
          chiamati  a  determinarsi  nelle conferenze di servizi, ove
          non   risultino  compatibili  con  il  termine  di  cui  al
          precedente  periodo, possono essere ridotti con decreto del
          Presidente  del Consiglio dei ministri per poter consentire
          di  assumere  le determinazioni delle conferenze di servizi
          nel  rispetto del termine stabilito nel periodo precedente.
          Eventuali carenze, manchevolezze, errori od omissioni della
          conferenza  nel  procedimento  di approvazione del progetto
          non  sono  opponibili  alla societa' di gestione, al fondo,
          ne'  ai  soggetti cui sono stati trasmessi, in tutto ovvero
          anche solo in parte, i relativi diritti.
              13.   Il  Ministro  del  tesoro  puo'  emettere  titoli
          speciali  che prevedono diritti di conversione in quote dei
          fondi  istituiti  ai  sensi  del comma 1. Le modalita' e le
          condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello
          stesso  Ministro. In alternativa alla procedura prevista al
          comma 6,  per  le  quote di propria pertinenza, il Ministro
          del  tesoro  puo'  emettere  titoli  speciali che prevedano
          diritti  di  conversione  in  quote  dei fondi istituiti ai
          sensi  del  comma 1.  Le  modalita' e le condizioni di tali
          emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro.
              14.  Le  somme  derivanti  dal  collocamento dei titoli
          speciali  emessi  ai  sensi  del  comma 13 o dalla cessione
          delle quote dei fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con
          apporti  dello  Stato  o  di  enti  previdenziali pubblici,
          nonche' i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette
          quote, affluiscono agli enti titolari.
              15. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino
          a  concorrenza  del  valore dei beni conferiti, ad emettere
          prestiti  obbligazionari  convertibili  in  quote dei fondi
          istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui
          all'art.  35  della  legge  23 dicembre  1994,  n.  724. In
          alternativa  alla  procedura  prevista  al  comma 6, per le
          quote  di  propria pertinenza, gli enti locali territoriali
          possono  emettere  titoli speciali che prevedano diritti di
          conversione  in quote di fondi istituiti o da istituirsi ai
          sensi  del comma 1, secondo le modalita' di cui all'art. 35
          della predetta legge n. 724 del 1994.
              16.  Le  somme  derivanti  dal  collocamento dei titoli
          emessi  ai  sensi del comma 15 o dalla cessione delle quote
          nonche'  dai  proventi distribuiti dai fondi sono destinate
          al   finanziamento  degli  investimenti  secondo  le  norme
          previste  dal  decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
          nonche' alla riduzione del debito complessivo.
              17. Qualora per l'utilizzazione o la valorizzazione dei
          beni  e  dei  diritti  da conferire ai sensi del comma 1 da
          parte  degli  enti  locali  territoriali  sia  prevista dal
          regolamento  del  fondo  l'esecuzione  di  lavori  su  beni
          immobili  di  pertinenza  del fondo stesso, gli enti locali
          territoriali   conferenti   dovranno   effettuare  anche  i
          conferimenti  in  denaro  necessari nel rispetto dei limiti
          previsti  al  comma 1.  A tal fine gli enti conferenti sono
          autorizzati    ad    emettere    prestiti    obbligazionari
          convertibili   in   quote  del  fondo  fino  a  concorrenza
          dell'ammontare  sottoscritto  in denaro. Le quote del fondo
          spettanti  agli  enti  locali  territoriali  a  seguito dei
          conferimenti in denaro saranno tenute in deposito presso la
          banca depositaria fino alla conversione.».
              - Il  testo degli articoli 106 e 107 del testo unico di
          cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo
          unico  delle  leggi in materia bancaria e creditizia) e' il
          seguente:
              «Art.  106  (Elenco  generale).  -  1.  L'esercizio nei
          confronti  del  pubblico  delle  attivita' di assunzione di
          partecipazioni,   di  concessione  di  finanziamenti  sotto
          qualsiasi  forma,  di prestazione di servizi di pagamento e
          di  intermediazione  in  cambi  e' riservato a intermediari
          finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.
              2.  Gli  intermediari  finanziari  indicati nel comma 1
          possono   svolgere  esclusivamente  attivita'  finanziarie,
          fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
              3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere
          delle seguenti condizioni:
                a) forma  di  societa'  per  azioni,  di  societa' in
          accomandita  per  azioni,  di  societa'  a  responsabilita'
          limitata o di societa' cooperativa;
                b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
                c) capitale  sociale  versato  non inferiore a cinque
          volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
          societa' per azioni;
                d) possesso,  da parte dei titolari di partecipazioni
          e  degli  esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli
          articoli 108 e 109.
              4.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
          la Banca d'Italia e l'UIC:
                a) specifica  il  contenuto  delle attivita' indicate
          nel   comma 1,   nonche'   in   quali  circostanze  ricorra
          l'esercizio  nei  confronti  del  pubblico.  Il  credito al
          consumo  si considera comunque esercitato nei confronti del
          pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
                b) per   gli  intermediari  finanziari  che  svolgono
          determinati  tipi  di  attivita',  puo', in deroga a quanto
          previsto  dal  comma 3,  vincolare  la  scelta  della forma
          giuridica,   consentire   l'assunzione   di   altre   forme
          giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
              5.  L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco
          e  da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e
          alla CONSOB.
              6.  Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per
          l'iscrizione   nell'elenco,   l'UIC   puo'   chiedere  agli
          intermediari  finanziari dati, notizie, atti e documenti e,
          se  necessario,  puo'  effettuare  verifiche presso la sede
          degli  intermediari  stessi, anche con la collaborazione di
          altre autorita'.
              7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          direzione  e  controllo  presso gli intermediari finanziari
          comunicano   all'UIC,   con   le   modalita'  dallo  stesso
          stabilite,  le  cariche  analoghe  ricoperte  presso  altre
          societa' ed enti di qualsiasi natura.».
              «Art.   107   (Elenco   speciale).  -  1.  Il  Ministro
          dell'economia  e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e
          la   CONSOB,   determina   criteri   oggettivi,  riferibili
          all'attivita'  svolta,  alla  dimensione  e al rapporto tra
          indebitamento   e   patrimonio,   in  base  ai  quali  sono
          individuati  gli  intermediari  finanziari  che  si  devono
          iscrivere   in   un  elenco  speciale  tenuto  dalla  Banca
          d'Italia.
              2.    La   Banca   d'Italia,   in   conformita'   delle
          deliberazioni  del  CICR,  detta agli intermediari iscritti
          nell'elenco   speciale   disposizioni   aventi  ad  oggetto
          l'adeguatezza  patrimoniale  e  il contenimento del rischio
          nelle  sue  diverse configurazioni nonche' l'organizzazione
          amministrativa  e contabile e i controlli interni. La Banca
          d'Italia  puo'  adottare,  ove  la  situazione lo richieda,
          provvedimenti    specifici   nei   confronti   di   singoli
          intermediari  per  le  materie  in precedenza indicate. Con
          riferimento  a  determinati  tipi  di  attivita'  la  Banca
          d'Italia   puo'   inoltre  dettare  disposizioni  volte  ad
          assicurarne il regolare esercizio.
              3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
          modalita'  e  nei  termini  da essa stabiliti, segnalazioni
          periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
              4.  La  Banca  d'Italia  puo'  effettuare ispezioni con
          facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
          ritenuti necessari.
              4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
          il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
          di  norme  di  legge o di disposizioni emanate ai sensi del
          presente decreto.
              5.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco
          speciale  restano  iscritti  anche  nell'elenco generale; a
          essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
              6.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco
          speciale,  quando siano stati autorizzati all'esercizio dei
          servizi  di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
          obbligo   di   rimborso   per  un  ammontare  superiore  al
          patrimonio,  sono  assoggettati  alle disposizioni previste
          nel  titolo  IV,  capo I, sezioni I e III, nonche' all'art.
          97-bis  in  quanto compatibile; in luogo degli articoli 86,
          commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e
          5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
              7.  Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
          comma 1   che  esercitano  l'attivita'  di  concessione  di
          finanziamenti   sotto   qualsiasi  forma  si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 47.».
              - Il  testo dell'art. 14 del gia' citato decreto n. 633
          del 1972 e' il seguente:
              «Art.  14  (Determinazione della base imponibile). - Ai
          fini   della   determinazione   della   base  imponibile  i
          corrispettivi  dovuti  e  le spese e gli oneri sostenuti in
          valuta  estera  sono computati secondo il cambio del giorno
          in  cui  e'  stata  effettuata l'operazione e, in mancanza,
          secondo il cambio del giorno antecedente piu' prossimo.
              I   residuati  o  sottoprodotti  della  lavorazione  di
          materie  fornite  dal committente sono computati secondo il
          loro valore normale.
              Per valore normale dei beni e dei servizi si intende il
          prezzo  o  corrispettivo  mediamente  praticato  per beni o
          servizi  della  stessa  specie  o similari in condizioni di
          libera    concorrenza    e    al    medesimo    stadio   di
          commercializzazione,  nel tempo e nel luogo in cui e' stata
          effettuata  l'operazione  o  nel  tempo  e  nel  luogo piu'
          prossimi.
              Per   la   determinazione  del  valore  normale  si  fa
          riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe
          dell'impresa  che  ha  fornito  i  beni  o  i servizi e, in
          mancanza,  alle  mercuriali  e  ai  listini della camera di
          commercio  piu'  vicina,  alle  tariffe  professionali e ai
          listini di borsa.».
              - Il  testo  del comma 1, lettera b), dell'art. 164 del
          Decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917  (Approvazione  del  testo  unico delle imposte sui
          redditi),  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
          1986, n. 302, supplemento ordinario, e' il seguente:
              «Art. 164. [121-bis] (Limiti di deduzione delle spese e
          degli  altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di
          trasporto  a  motore, utilizzati nell'esercizio di imprese,
          arti  e  professioni). - 1. Le spese e gli altri componenti
          negativi  relativi  ai mezzi di trasporto a motore indicati
          nel   presente   articolo,   utilizzati  nell'esercizio  di
          imprese,  arti  e professioni, ai fini della determinazione
          dei  relativi  redditi  sono  deducibili secondo i seguenti
          criteri:
                a) (omissis);
                b) nella  misura  del 50 per cento relativamente alle
          autovetture  ed  autocaravan,  di  cui  alle citate lettere
          dell'art.  54  del  citato  decreto  legislativo n. 285 del
          1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo e' diverso
          da   quello  indicato  alla  lettera a),  numero  1).  Tale
          percentuale  e'  elevata  all'80  per  cento  per i veicoli
          utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di agenzia o di
          rappresentanza  di commercio. Nel caso di esercizio di arti
          e  professioni  in  forma  individuale, la deducibilita' e'
          ammessa,   nella   suddetta   misura   del  50  per  cento,
          limitatamente  ad un solo veicolo; se l'attivita' e' svolta
          da  societa'  semplici e da associazioni di cui all'art. 5,
          la  deducibilita' e' consentita soltanto per un veicolo per
          ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del
          costo  di  acquisizione  che  eccede lire 35 milioni per le
          autovetture  e  gli  autocaravan,  lire  8  milioni  per  i
          motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare
          dei  canoni  proporzionalmente  corrispondente  al costo di
          detti  veicoli  che  eccede  i  limiti  indicati, se i beni
          medesimi   sono   utilizzati   in   locazione  finanziaria;
          dell'ammontare  dei  costi  di  locazione e di noleggio che
          eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan,
          lire  1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i
          ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attivita'
          svolte da societa' semplici e associazioni di cui al citato
          art.  5,  i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o
          associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore
          dei  contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio
          vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo
          anche  conto  delle  variazioni  dell'indice  dei prezzi al
          consumo   per   le   famiglie  di  operai  e  di  impiegati
          verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro
          delle  finanze, di concerto con il Ministro dell'industria,
          del  commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di 35
          milioni  di lire per le autovetture e' elevato a 50 milioni
          di   lire  per  gli  autoveicoli  utilizzati  da  agenti  o
          rappresentanti di commercio.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  19 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte  sui redditi), cosi' come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.  19  (Scritture  contabili degli esercenti arti e
          professioni).  -  Le  persone fisiche che esercitano arti o
          professioni  e  le  societa'  o  associazioni fra artisti e
          professionisti,  di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 13,
          devono annotare cronologicamente in un apposito registro le
          somme  percepite  sotto  qualsiasi  forma  e  denominazione
          nell'esercizio  dell'arte  o  della  professione,  anche  a
          titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna
          riscossione:
                a) il  relativo  importo,  al  lordo e al netto della
          parte  che  costituisce rimborso di spese diverse da quelle
          inerenti   alla   produzione   del   reddito  eventualmente
          anticipate  per  conto  del  soggetto  che ha effettuato il
          pagamento, e l'ammontare della ritenuta d'acconto subita;
                b) le  generalita', il comune di residenza anagrafica
          e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;
                c) gli  estremi della fattura, parcella, nota o altro
          documento emesso.
              Nello    stesso   registro   devono   essere   annotate
          cronologicamente, con le indicazioni di cui alle lettere b)
          e c),   le   spese   inerenti   all'esercizio  dell'arte  o
          professione  delle quali si richiede la deduzione analitica
          ai  sensi  dell'art.  50  del  decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Deve essersi, inoltre
          annotato,  entro  il termine stabilito per la presentazione
          della  dichiarazione,  il  valore  dei  beni per i quali si
          richiede la deduzione di quote di ammortamento ai sensi del
          detto   articolo,   raggruppati  in  categorie  omogenee  e
          distinti per anno di acquisizione.
              I  soggetti  di  cui  al  primo  comma sono obbligati a
          tenere uno o piu' conti correnti bancari o postali ai quali
          affluiscono,    obbligatoriamente,    le   somme   riscosse
          nell'esercizio dell'attivita' e dai quali sono effettuati i
          prelevamenti per il pagamento delle spese.
              I   compensi  in  denaro  per  l'esercizio  di  arti  e
          professioni  sono  riscossi esclusivamente mediante assegni
          non  trasferibili  o  bonifici  ovvero  altre  modalita' di
          pagamento  bancario  o  postale nonche' mediante sistemi di
          pagamento  elettronico, salvo per importi unitari inferiori
          a 100 euro.
              Con  decreti  del Ministro delle finanze, da pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale, possono essere stabiliti appositi
          modelli   dei  registri  di  cui  al  comma precedente  con
          classificazione  delle  categorie  di componenti positivi e
          negativi   rilevanti   ai  fini  della  determinazione  del
          reddito, individuate anche in relazione a quelle risultanti
          dai  modelli  di dichiarazione dei redditi e possono essere
          prescritte    particolari    modalita'    per   la   tenuta
          meccanografica del registro.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  73 del gia' citato
          decreto  n.  917  del  1986, come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.73   (Soggetti   passivi).   -  1.  Sono  soggetti
          all'imposta sul reddito delle societa':
                a) le  societa'  per  azioni  e  in  accomandita  per
          azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
          cooperative  e le societa' di mutua assicurazione residenti
          nel territorio dello Stato;
                b) gli   enti   pubblici   e  privati  diversi  dalle
          societa',  residenti  nel territorio dello Stato, che hanno
          per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
          commerciali;
                c) gli   enti   pubblici   e  privati  diversi  dalle
          societa',  residenti  nel  territorio  dello Stato, che non
          hanno  per  oggetto  esclusivo  o principale l'esercizio di
          attivita' commerciali;
                d) le  societa'  e gli enti di ogni tipo, con o senza
          personalita'  giuridica, non residenti nel territorio dello
          Stato.
              2.  Tra  gli  enti  diversi dalle societa', di cui alle
          lettere b)  e c)  del  comma 1,  si comprendono, oltre alle
          persone  giuridiche,  le  associazioni  non riconosciute, i
          consorzi  e  le  altre  organizzazioni  non appartenenti ad
          altri  soggetti  passivi,  nei  confronti  delle  quali  il
          presupposto  dell'imposta  si  verifica  in modo unitario e
          autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
          del   comma 1   sono   comprese  anche  le  societa'  e  le
          associazioni indicate nell'art. 5.
              3.  Ai  fini  delle  imposte sui redditi si considerano
          residenti  le  societa' e gli enti che per la maggior parte
          del  periodo  di  imposta  hanno  la  sede legale o la sede
          dell'amministrazione  o l'oggetto principale nel territorio
          dello Stato.
              4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
          e'  determinato  in base alla legge, all'atto costitutivo o
          allo  statuto,  se esistenti in forma di atto pubblico o di
          scrittura  privata  autenticata  o  registrata. Per oggetto
          principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
          direttamente   gli  scopi  primari  indicati  dalla  legge,
          dall'atto costitutivo o dallo statuto.
              5.  In  mancanza  dell'atto costitutivo o dello statuto
          nelle   predette   forme,  l'oggetto  principale  dell'ente
          residente    e'    determinato    in   base   all'attivita'
          effettivamente  esercitata nel territorio dello Stato; tale
          disposizione   si  applica  in  ogni  caso  agli  enti  non
          residenti.
              5-bis.  Salvo  prova  contraria, si considera esistente
          nel  territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di
          societa'   ed   enti,   che   detengono  partecipazioni  di
          controllo, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, del codice
          civile,  nei  soggetti  di  cui  alle  lettere a)  e b) del
          comma 1, se, in alternativa:
                a) sono  controllati,  anche indirettamente, ai sensi
          dell'art. 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti
          residenti nel territorio dello Stato;
                b) sono    amministrati    da    un    consiglio   di
          amministrazione,  o  altro  organo equivalente di gestione,
          composto   in   prevalenza  di  consiglieri  residenti  nel
          territorio dello Stato.
              5-ter.  Ai  fini  della  verifica della sussistenza del
          controllo  di  cui  al  comma 5-bis,  rileva  la situazione
          esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
          gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
          per  le  persone  fisiche  si  tiene  conto  anche dei voti
          spettanti ai familiari di cui all'art. 5, comma 5.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  30  della  legge
          23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica), come modificato dalla presente legge:
              «Art.  30 (Societa' di comodo. Valutazione dei titoli).
          1.  Agli  effetti del presente art. le societa' per azioni,
          in  accomandita  per azioni, a responsabilita' limitata, in
          nome  collettivo  e  in  accomandita  semplice,  nonche' le
          societa' e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile
          organizzazione  nel territorio dello Stato, si considerano,
          salvo   prova   contraria,  non  operativi  se  l'ammontare
          complessivo  dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e
          dei  proventi,  esclusi quelli straordinari, risultanti dal
          conto  economico,  ove  prescritto, e' inferiore alla somma
          degli   importi   che   risultano  applicando  le  seguenti
          percentuali: a)  il 2 per cento al valore dei beni indicati
          nell'art.  85,  comma 1,  lettera c), del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono
          immobilizzazioni  finanziarie,  aumentato  del  valore  dei
          crediti; b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni
          costituite  da  beni  immobili e da beni indicati nell'art.
          8-bis,  primo comma, lettera a), del decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e successive
          modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 15 per
          cento  al  valore  delle  altre  immobilizzazioni, anche in
          locazione  finanziaria.  Le  disposizioni del primo periodo
          non   si  applicano:  1)  ai  soggetti  ai  quali,  per  la
          particolare   attivita'   svolta,   e'   fatto  obbligo  di
          costituirsi  sotto  forma  di  societa'  di capitali; 2) ai
          soggetti  che  si  trovano nel primo periodo di imposta; 3)
          alle    societa'    in    amministrazione   controllata   o
          straordinaria;  4)  alle societa' ed enti i cui titoli sono
          negoziati   in  mercati  regolamentati  italiani;  5)  alle
          societa'  esercenti  pubblici servizi di trasporto; 6) alle
          societa' con un numero di soci non inferiore a 100.
              2.  Ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e i
          proventi nonche' i valori dei beni e delle immobilizzazioni
          vanno  assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio
          e  dei due precedenti. Per la determinazione del valore dei
          beni  si  applica l'art. 76, comma 1, del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917; per i beni in
          locazione   finanziaria   si   assume  il  costo  sostenuto
          dall'impresa    concedente,    ovvero,   in   mancanza   di
          documentazione,  la  somma  dei  canoni  di locazione e del
          prezzo di riscatto risultanti dal contratto.
              3.  Fermo  l'ordinario  potere di accertamento, ai fini
          dell'imposta  personale  sul  reddito per le societa' e per
          gli  enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che
          il  reddito  del  periodo  di  imposta  non  sia  inferiore
          all'ammontare   della   somma   degli   importi   derivanti
          dall'applicazione,    ai    valori   dei   beni   posseduti
          nell'esercizio,  delle  seguenti percentuali: a) l'1,50 per
          cento  sul  valore  dei  beni indicati nella lettera a) del
          comma 1; b)   il   4,75   per   cento   sul   valore  delle
          immobilizzazioni  costituite  da  beni  immobili  e da beni
          indicati  nell'art.  8-bis,  primo  comma,  lettera a), del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,   e   successive  modificazioni,  anche  in  locazione
          finanziaria; c)  il  12  per  cento  sul valore complessivo
          delle    altre    immobilizzazioni   anche   in   locazione
          finanziaria.  Le  perdite  di  esercizi  precedenti possono
          essere  computate  soltanto  in  diminuzione della parte di
          reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma.
              4.   Per   le   societa'  e  gli  enti  non  operativi,
          l'eccedenza   di  credito  risultante  dalla  dichiarazione
          presentata  ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non e'
          ammessa   al   rimborso  ne'  puo'  costituire  oggetto  di
          compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
          9 luglio  1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell'art. 5,
          comma 4-ter,   del  decreto-legge  14 marzo  1988,  n.  70,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
          n.  154.  Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la
          societa'  o  l'ente  non  operativo non effettui operazioni
          rilevanti  ai  fini  dell'imposta  sul  valore aggiunto non
          inferiore  all'importo che risulta dalla applicazione delle
          percentuali  di  cui al comma 1, l'eccedenza di credito non
          e'  ulteriormente  riportabile a scomputo dell'IVA a debito
          relativa ai periodi di imposta successivi.
              4-bis. In presenza di oggettive situazioni di carattere
          straordinario  che  hanno reso impossibile il conseguimento
          dei  ricavi,  degli  incrementi di rimanenze e dei proventi
          nonche'  del  reddito  determinati  ai  sensi  del presente
          articolo,  ovvero  non  hanno  consentito  di effettuare le
          operazioni   rilevanti  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto  di  cui  al comma 4, la societa' interessata puo'
          richiedere  la  disapplicazione delle relative disposizioni
          antielusive  ai  sensi  dell'art.  37-  bis,  comma 8,  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 600.
              5.
              6.
              7.
              8.
              9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 si applicano a
          decorrere  dal  periodo  di imposta in corso al 31 dicembre
          1994.
              10. (abrogato).»
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 172 del gia' citato
          decreto  n.  917  del  1986, come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.  172  [123] (Fusione di societa). - 1. La fusione
          tra    piu'   societa'   non   costituisce   realizzo   ne'
          distribuzione  delle  plusvalenze  e  minusvalenze dei beni
          delle societa' fuse o incorporate, comprese quelle relative
          alle rimanenze e il valore di avviamento.
              2.  Nella  determinazione  del  reddito  della societa'
          risultante  dalla fusione o incorporante non si tiene conto
          dell'avanzo  o  disavanzo  iscritto in bilancio per effetto
          del   rapporto   di   cambio   delle   azioni   o  quote  o
          dell'annullamento  delle  azioni  o  quote  di alcuna delle
          societa'   fuse  possedute  da  altre.  I  maggiori  valori
          iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione
          del  disavanzo  derivante dall'annullamento o dal concambio
          di   una   partecipazione,   con  riferimento  ad  elementi
          patrimoniali  della  societa'  incorporata o fusa, non sono
          imponibili nei confronti dell'incorporante o della societa'
          risultante  dalla  fusione.  Tuttavia  i beni ricevuti sono
          valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto
          ai  fini  delle  imposte  sui redditi, facendo risultare da
          apposito  prospetto  di riconciliazione della dichiarazione
          dei  redditi  i  dati  esposti  in  bilancio  ed  i  valori
          fiscalmente riconosciuti.
              3.   Il  cambio  delle  partecipazioni  originarie  non
          costituisce ne' realizzo ne' distribuzione di plusvalenze o
          di  minusvalenze  ne'  conseguimento  di  ricavi per i soci
          della    societa'   incorporata   o   fusa,   fatta   salva
          l'applicazione,   in  caso  di  conguaglio,  dell'art.  47,
          comma 7  e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e
          87.
              4.  Dalla data in cui ha effetto la fusione la societa'
          risultante  dalla  fusione  o  incorporante  subentra negli
          obblighi  e  nei  diritti delle societa' fuse o incorporate
          relativi  alle  imposte sui redditi, salvo quanto stabilito
          nei commi 5 e 7.
              5.  Le  riserve  in  sospensione  di  imposta, iscritte
          nell'ultimo  bilancio  delle  societa'  fuse  o incorporate
          concorrono  a  formare il reddito della societa' risultante
          dalla  fusione  o incorporante se e nella misura in cui non
          siano  state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente
          utilizzando   l'eventuale   avanzo   da   fusione.   Questa
          disposizione  non  si applica per le riserve tassabili solo
          in  caso  di distribuzione le quali, se e nel limite in cui
          vi  sia  avanzo  di  fusione  o  aumento di capitale per un
          ammontare  superiore al capitale complessivo delle societa'
          partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale
          di ciascuna di esse gia' possedute dalla stessa o da altre,
          concorrono  a  formare il reddito della societa' risultante
          dalla  fusione  o  incorporante  in  caso  di distribuzione
          dell'avanzo o di distribuzione del capitale ai soci; quelle
          che  anteriormente  alla  fusione  sono  state  imputate al
          capitale  delle  societa'  fuse  o incorporate si intendono
          trasferite  nel  capitale  della  societa' risultante dalla
          fusione  o  incorporante e concorrono a formarne il reddito
          in caso di riduzione del capitale per esuberanza.
              6.  All'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento
          o   da   concambio   che   eccedono   la  ricostituzione  e
          l'attribuzione  delle  riserve di cui al comma 5 si applica
          il  regime  fiscale  del  capitale  e  delle  riserve della
          societa'   incorporata  o  fusa,  diverse  da  quelle  gia'
          attribuite  o  ricostituite  ai sensi del comma 5 che hanno
          proporzionalmente   concorso   alla   sua   formazione.  Si
          considerano  non concorrenti alla formazione dell'avanzo da
          annullamento  il  capitale  e le riserve di capitale fino a
          concorrenza del valore della partecipazione annullata.
              7.  Le  perdite  delle  societa'  che  partecipano alla
          fusione,  compresa la societa' incorporante, possono essere
          portate   in   diminuzione   del   reddito  della  societa'
          risultante  dalla  fusione  o incorporante per la parte del
          loro  ammontare  che  non eccede l'ammontare del rispettivo
          patrimonio  netto  quale risulta dall'ultimo bilancio o, se
          inferiore,  dalla  situazione  patrimoniale di cui all'art.
          2501-quater  del  codice  civile,  senza  tener  conto  dei
          conferimenti  e  versamenti fatti negli ultimi ventiquattro
          mesi  anteriori  alla  data  cui si riferisce la situazione
          stessa,  e sempre che dal conto economico della societa' le
          cui   perdite   sono  riportabili,  relativo  all'esercizio
          precedente  a quello in cui la fusione e' stata deliberata,
          risulti  un  ammontare  di ricavi e proventi dell'attivita'
          caratteristica,  e un ammontare delle spese per prestazioni
          di   lavoro  subordinato  e  relativi  contributi,  di  cui
          all'art.  2425 del codice civile, superiore al 40 per cento
          di  quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi
          anteriori.  Tra  i predetti versamenti non si comprendono i
          contributi  erogati a norma di legge dallo Stato a da altri
          enti  pubblici.  Se le azioni o quote della societa' la cui
          perdita  e'  riportabile  erano  possedute  dalla  societa'
          incorporante o da altra societa' partecipante alla fusione,
          la  perdita  non  e' comunque ammessa in diminuzione fino a
          concorrenza  dell'ammontare  complessivo della svalutazione
          di   tali   azioni   o   quote  effettuata  ai  fini  della
          determinazione  del  reddito  dalla societa' partecipante o
          dall'impresa  che  le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al
          quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione.
          In  caso  di  retrodatazione  degli  effetti  fiscali della
          fusione  ai  sensi del comma 9, le limitazioni del presente
          comma si    applicano    anche   al   risultato   negativo,
          determinabile   applicando  le  regole  ordinarie,  che  si
          sarebbe  generato  in modo autonomo in capo ai soggetti che
          partecipano  alla  fusione  in  relazione  al  periodo  che
          intercorre  tra  l'inizio  del  periodo d'imposta e la data
          antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione.
              8.   Il  reddito  delle  societa'  fuse  o  incorporate
          relativo  al  periodo  compreso tra l'inizio del periodo di
          imposta  e  la  data  in  cui  ha  effetto  la  fusione  e'
          determinato,   secondo   le   disposizioni  applicabili  in
          relazione  al  tipo di societa', in base alle risultanze di
          apposito conto economico.
              9.  L'atto  di fusione puo' stabilire che ai fini delle
          imposte  sui redditi gli effetti della fusione decorrano da
          una  data  non  anteriore  a  quella  in  cui  si e' chiuso
          l'ultimo  esercizio  di  ciascuna  delle  societa'  fuse  o
          incorporate  o  a  quella,  se  piu' prossima, in cui si e'
          chiuso l'ultimo esercizio della societa' incorporante.
              10.  Nelle  operazioni  di  fusione,  gli  obblighi  di
          versamento,  inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta
          ed  alle  ritenute  operate su redditi altrui, dei soggetti
          che  si  estinguono  per effetto delle operazioni medesime,
          sono  adempiuti  dagli  stessi  soggetti  fino alla data di
          efficacia   della  fusione  ai  sensi  dell'art.  2504-bis,
          comma 2,  del codice civile; successivamente a tale data, i
          predetti   obblighi   si  intendono  a  tutti  gli  effetti
          trasferiti alla societa' incorporante o comunque risultante
          dalla fusione.».
              - Il  testo dell'art. 37-bis del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29 settembre  1973, n. 600 (Disposizioni
          comuni   in  materia  di  accertamento  delle  imposte  sui
          redditi) e' il seguente:
              «Art.  37-bis  (Disposizioni  antielusive).  -  1. Sono
          inopponibili  all'amministrazione  finanziaria  gli atti, i
          fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide
          ragioni  economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti
          previsti   dall'ordinamento   tributario   e   ad  ottenere
          riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
              2.  L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi
          tributari  conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi
          di  cui  al  comma 1,  applicando le imposte determinate in
          base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute
          per      effetto     del     comportamento     inopponibile
          all'amministrazione.
              3.  Le  disposizioni  dei  commi 1  e  2 si applicano a
          condizione  che,  nell'ambito  del  comportamento di cui al
          comma 2,   siano  utilizzate  una  o  piu'  delle  seguenti
          operazioni:
                a) trasformazioni,  fusioni,  scissioni, liquidazioni
          volontarie  e  distribuzioni  ai soci di somme prelevate da
          voci  del  patrimonio  netto  diverse da quelle formate con
          utili;
                b) conferimenti in societa', nonche' negozi aventi ad
          oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;
                c) cessioni di crediti;
                d) cessioni di eccedenze d'imposta;
                e) operazioni   di   cui   al   decreto   legislativo
          30 dicembre   1992,   n.   544,  recante  disposizioni  per
          l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime
          fiscale  di  fusioni,  scissioni,  conferimenti  d'attivo e
          scambi di azioni;
                f) operazioni,  da  chiunque  effettuate,  incluse le
          valutazioni  e  le  classificazioni  di bilancio, aventi ad
          oggetto  i  beni ed i rapporti di cui all'art. 81, comma 1,
          lettere da c) a c-quinquies), del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  approvato  con  decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
                f-bis)  cessioni  di  beni  e  prestazioni di servizi
          effettuate   tra   i   soggetti  ammessi  al  regime  della
          tassazione  di  gruppo  di cui all'art. 117 del testo unico
          delle imposte sui redditi;
                f-ter)   pagamenti  di  interessi  e  canoni  di  cui
          all'art.   26-quater,   qualora   detti   pagamenti   siano
          effettuati    a   soggetti   controllati   direttamente   o
          indirettamente  da uno o piu' soggetti non residenti in uno
          Stato dell'Unione europea.
              4.  L'avviso  di  accertamento  e'  emanato,  a pena di
          nullita',   previa  richiesta  al  contribuente  anche  per
          lettera   raccomandata,   di  chiarimenti  da  inviare  per
          iscritto  entro  sessanta  giorni  dalla  data di ricezione
          della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi
          per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.
              5.   Fermo   restando  quanto  disposto  dall'art.  42,
          l'avviso    d'accertamento   deve   essere   specificamente
          motivato,   a   pena   di   nullita',   in  relazione  alle
          giustificazioni  fornite dal contribuente e le imposte o le
          maggiori  imposte  devono essere calcolate tenendo conto di
          quanto previsto al comma 2.
              6.  Le  imposte  o  le  maggiori  imposte  accertate in
          applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al comma 2 sono
          iscritte  a ruolo, secondo i criteri di cui all'art. 68 del
          decreto  legislativo  31 dicembre 1992, n. 546, concernente
          il  pagamento  dei  tributi  e delle sanzioni pecuniarie in
          pendenza  di  giudizio,  unitamente  ai relativi interessi,
          dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.
              7.  I  soggetti diversi da quelli cui sono applicate le
          disposizioni  dei  commi precedenti  possono  richiedere il
          rimborso  delle  imposte pagate a seguito dei comportamenti
          disconosciuti  dall'amministrazione finanziaria; a tal fine
          detti  soggetti  possono proporre, entro un anno dal giorno
          in  cui  l'accertamento  e'  divenuto definitivo o e' stato
          definito  mediante  adesione  o  conciliazione  giudiziale,
          istanza  di  rimborso all'amministrazione, che provvede nei
          limiti   dell'imposta   e  degli  interessi  effettivamente
          riscossi a seguito di tali procedure.
              8.  Le  norme tributarie che, allo scopo di contrastare
          comportamenti   elusivi,  limitano  deduzioni,  detrazioni,
          crediti  d'imposta  o altre posizioni soggettive altrimenti
          ammesse   dall'ordinamento   tributario,   possono   essere
          disapplicate  qualora  il  contribuente  dimostri che nella
          particolare  fattispecie  tali effetti elusivi non potevano
          verificarsi.  A  tal  fine  il contribuente deve presentare
          istanza al direttore regionale delle entrate competente per
          territorio,   descrivendo   compiutamente   l'operazione  e
          indicando  le  disposizioni  normative  di  cui  chiede  la
          disapplicazione.  Con decreto del Ministro delle finanze da
          emanare   ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
          23 agosto  1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' per
          l'applicazione del presente comma.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 497 (Base imponibile
          dell'imposta  di  registro professioni tra persone fisiche)
          dell'art.  1  della  citata legge 23 dicembre 2005, n. 266,
          come modificato dalla presente legge:
              «497.  In deroga alla disciplina di cui all'art. 43 del
          testo  unico  delle  disposizioni  concernenti l'imposta di
          registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          26 aprile  1986,  n.  131, per le sole cessioni fra persone
          fisiche   che  non  agiscano  nell'esercizio  di  attivita'
          commerciali,  artistiche o professionali, aventi ad oggetto
          immobili  ad  uso abitativo e relative pertinenze, all'atto
          della  cessione  e su richiesta della parte acquirente resa
          al  notaio,  la  base  imponibile  ai fini delle imposte di
          registro,  ipotecarie  e catastali e' costituita dal valore
          dell'immobile  determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e
          5,  del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  n.  131  del 1986, indipendentemente dal
          corrispettivo  pattuito  indicato nell'atto. Le parti hanno
          comunque  l'obbligo  di indicare nell'atto il corrispettivo
          pattuito.  Gli  onorari  notarili  sono  ridotti del 30 per
          cento.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 498 (Esclusione da
          accertamento),  dell'art.  1 della gia' citata legge n. 266
          del 2005, cosi' come modificato dalla presente legge:
              «498.   I   contribuenti   che   si   avvalgono   delle
          disposizioni  di  cui  ai  commi 496 e 497 sono esclusi dai
          controlli  di  cui  al  comma 495  e nei loro confronti non
          trovano   applicazione   le   disposizioni   di   cui  agli
          articoli 38,  terzo comma, del decreto del Presidente della
          Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600, e 52, comma 1, del
          citato  testo  unico di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  n.  131  del 1986. Se viene occultato, anche in
          parte,  il  corrispettivo  pattuito, le imposte sono dovute
          sull'intero   importo  di  quest'ultimo  e  si  applica  la
          sanzione  amministrativa  dal  cinquanta al cento per cento
          della   differenza  tra  l'imposta  dovuta  e  quella  gia'
          applicata  in  base  al  corrispettivo dichiarato, detratto
          l'importo  della  sanzione  eventualmente irrogata ai sensi
          dell'art.  71  del  medesimo  decreto  del Presidente della
          Repubblica n. 131 del 1986.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  15 del gia' citato
          decreto  n.  917  del  1986, come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.  15  (Detrazioni  per  oneri).  - 1. Dall'imposta
          lorda  si  detrae  un  importo  pari  al  19  per cento dei
          seguenti   oneri   sostenuti   dal   contribuente,  se  non
          deducibili  nella  determinazione  dei  singoli redditi che
          concorrono a formare il reddito complessivo:
                a) gli  interessi passivi e relativi oneri accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione,  pagati a soggetti residenti nel territorio
          dello  Stato  o di uno Stato membro della Comunita' europea
          ovvero  a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
          di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
          agrari  di  ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni
          dichiarati;
                b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione  pagati  a soggetti residenti nel territorio
          dello  Stato  o di uno Stato membro della Comunita' europea
          ovvero  a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
          di  soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
          da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
          immobiliare  da  adibire  ad abitazione principale entro un
          anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7
          milioni  di  lire. L'acquisto della unita' immobiliare deve
          essere  effettuato  nell'anno  precedente o successivo alla
          data  della  stipulazione  del  contratto  di mutuo. Non si
          tiene   conto   del   suddetto  periodo  nel  caso  in  cui
          l'originario  contratto e' estinto e ne viene stipulato uno
          nuovo  di  importo  non  superiore  alla  residua  quota di
          capitale  da  rimborsare,  maggiorata  delle  spese e degli
          oneri  correlati. In caso di acquisto di unita' immobiliare
          locata,  la  detrazione  spetta  a condizione che entro tre
          mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto
          di  intimazione di licenza o di sfratto perfinita locazione
          e  che  entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia
          adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
          si  intende  quella  nella  quale  il contribuente o i suoi
          familiari  dimorano  abitualmente. La detrazione spetta non
          oltre  il  periodo d'imposta nel corso del quale e' variata
          la  dimora  abituale;  non  si tiene conto delle variazioni
          dipendenti  da  trasferimenti  per motivi di lavoro. Non si
          tiene  conto,  altresi',  delle  variazioni  dipendenti  da
          ricoveri  permanenti  in istituti di ricovero o sanitari, a
          condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel
          caso   l'immobile  acquistato  sia  oggetto  di  lavori  di
          ristrutturazione   edilizia,   comprovata   dalla  relativa
          concessione  edilizia  o  atto  equivalente,  la detrazione
          spetta  a  decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare
          e'  adibita  a  dimora  abituale, e comunque entro due anni
          dall'acquisto.  In  caso di contitolarita' del contratto di
          mutuo  o  di piu' contratti di mutuo il limite di 7 milioni
          di   lire   e'  riferito  all'ammontare  complessivo  degli
          interessi,   oneri   accessori  e  quote  di  rivalutazione
          sostenuti.   La  detrazione  spetta,  nello  stesso  limite
          complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento
          alle  somme  corrisposte  dagli  assegnatari  di alloggi di
          cooperative  e  dagli  acquirenti  di unita' immobiliari di
          nuova   costruzione,   alla   cooperativa   o   all'impresa
          costruttrice  a titolo di rimborso degli interessi passivi,
          oneri  accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui
          ipotecari  contratti  dalla stessa e ancora indivisi. Se il
          mutuo  e' intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi
          puo'  fruire  della  detrazione  unicamente  per la propria
          quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico
          dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
          le quote;
                b-bis)   dal  1° gennaio  2007  i  compensi  comunque
          denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare
          in  dipendenza  dell'acquisto  dell'unita'  immobiliare  da
          adibire   ad  abitazione  principale  per  un  importo  non
          superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita';
                c) le  spese  sanitarie, per la parte che eccede lire
          250  mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle
          spese  mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle
          indicate  nell'art.  10, comma 1, lettera b), e dalle spese
          chirurgiche,  per  prestazioni specialistiche e per protesi
          dentarie  e  sanitarie  in  genere.  Le spese riguardanti i
          mezzi  necessari  all'accompagnamento,  alla deambulazione,
          alla  locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e
          informatici  rivolti  a  facilitare  l'autosufficienza e le
          possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3
          della   legge   5 febbraio   1992,   n.  104,  si  assumono
          integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei
          soggetti  indicati  nel  precedente  periodo, con ridotte o
          impedite  capacita'  motorie  permanenti,  si comprendono i
          motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli
          articoli 53,  comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1,
          lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile
          1992,  n.  285,  anche  se  prodotti in serie e adattati in
          funzione   delle   suddette  limitazioni  permanenti  delle
          capacita'  motorie.  Tra i veicoli adattati alla guida sono
          compresi  anche  quelli  dotati  di solo cambio automatico,
          purche'  prescritto  dalla commissione medica locale di cui
          all'art.  119  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n.
          285.  Tra  i  mezzi  necessari  per  la locomozione dei non
          vedenti  sono  compresi  i  cani  guida  e  gli autoveicoli
          rispondenti  alle  caratteristiche da stabilire con decreto
          del  Ministro  delle  finanze. Tra i mezzi necessari per la
          locomozione  dei  sordomuti  sono  compresi gli autoveicoli
          rispondenti  alle  caratteristiche da stabilire con decreto
          del  Ministro  delle finanze. La detrazione spetta una sola
          volta  in  un  periodo di quattro anni, salvo i casi in cui
          dal   Pubblico  registro  automobilistico  risulti  che  il
          suddetto  veicolo sia stato cancellato da detto registro, e
          con  riferimento  a un solo veicolo, nei limiti della spesa
          di  lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse
          che  il  suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato,
          nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni
          da  cui  va  detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E'
          consentito,  alternativamente,  di  ripartire  la  predetta
          detrazione  in  quattro  quote  annuali  costanti e di pari
          importo.  La  medesima  ripartizione  della  detrazione  in
          quattro  quote  annuali  di pari importo e' consentita, con
          riferimento  alle altre spese di cui alla presente lettera,
          nel  caso  in cui queste ultime eccedano, complessivamente,
          il  limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste
          a  carico  del  contribuente  anche le spese rimborsate per
          effetto  di  contributi  o  premi  di  assicurazione da lui
          versati  e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o
          che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai
          redditi   che   concorrono   a  formarlo.  Si  considerano,
          altresi',  rimaste  a  carico  del  contribuente  le  spese
          rimborsate  per  effetto  di  contributi  o  premi che, pur
          essendo  versati  da  altri,  concorrono  a  formare il suo
          reddito,   salvo   che   il   datore  di  lavoro  ne  abbia
          riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;
                c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire
          750.000,  limitatamente alla parte che eccede lire 250.000.
          Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le
          tipologie  di  animali per le quali spetta la detraibilita'
          delle predette spese;
                c-ter)   le   spese   sostenute   per  i  servizi  di
          interpretariato  dai  soggetti  riconosciuti  sordomuti, ai
          sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
                d) le  spese  funebri  sostenute  in dipendenza della
          morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e
          di  affidati  o  affiliati,  per  importo non superiore a 3
          milioni di lire per ciascuna di esse;
                e) le  spese  per  frequenza  di  corsi di istruzione
          secondaria  e  universitaria,  in  misura  non  superiore a
          quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
          statali;
                f) i  premi  per  assicurazioni aventi per oggetto il
          rischio  di morte o di invalidita' permanente non inferiore
          al  5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non
          autosufficienza   nel  compimento  degli  atti  della  vita
          quotidiana,  se  l'impresa di assicurazione non ha facolta'
          di  recesso  dal contratto, per un importo complessivamente
          non  superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del
          Ministero   delle   finanze,   sentito  l'Istituto  per  la
          vigilanza   sulle   assicurazioni   private  (ISVAP),  sono
          stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i
          contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.
          Per   i  percettori  di  redditi  di  lavoro  dipendente  e
          assimilato,  si  tiene  conto, ai fini del predetto limite,
          anche  dei  premi di assicurazione in relazione ai quali il
          datore  di  lavoro  ha  effettuato la detrazione in sede di
          ritenuta;
                g) le  spese  sostenute  dai  soggetti obbligati alla
          manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
          sensi  della  legge  1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto
          del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
          nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
          delle  spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
          risultare   da  apposita  certificazione  rilasciata  dalla
          competente   soprintendenza   del   Ministero  per  i  beni
          culturali  e  ambientali,  previo  accertamento  della loro
          congruita'  effettuato  d'intesa  con il competente ufficio
          del  territorio  del Ministero delle finanze. La detrazione
          non  spetta  in  caso di mutamento di destinazione dei beni
          senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
          i  beni  culturali  e  ambientali,  di mancato assolvimento
          degli  obblighi  di  legge  per  consentire l'esercizio del
          diritto  di  prelazione  dello  Stato  sui  beni immobili e
          mobili  vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
          di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
          ambientali   da'   immediata  comunicazione  al  competente
          ufficio  delle  entrate  del  Ministero delle finanze delle
          violazioni  che  comportano  la  perdita  del  diritto alla
          detrazione;  dalla  data di ricevimento della comunicazione
          inizia  a  decorrere  il  termine  per  la  rettifica della
          dichiarazione dei redditi;
                h) le  erogazioni  liberali  in denaro a favore dello
          Stato,  delle  regioni,  degli enti locali territoriali, di
          enti  o  istituzioni  pubbliche,  di comitati organizzatori
          appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
          culturali   e  ambientali,  di  fondazioni  e  associazioni
          legalmente  riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
          o   promuovono   attivita'  di  studio,  di  ricerca  e  di
          documentazione  di rilevante valore culturale e artistico o
          che   organizzano   e   realizzano   attivita'   culturali,
          effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
          la  manutenzione,  la  protezione  o il restauro delle cose
          indicate nell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e
          nel  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 settembre
          1963,  n.  1409,  ivi comprese le erogazioni effettuate per
          l'organizzazione  in  Italia  e  all'estero  di mostre e di
          esposizioni  di  rilevante  interesse scientifico-culturale
          delle  cose  anzidette,  e  per  gli  studi  e  le ricerche
          eventualmente  a tal fine necessari, nonche' per ogni altra
          manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
          anche  ai  fini  didattico-promozionali,  ivi  compresi gli
          studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e
          le  pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative
          culturali  devono  essere  autorizzate,  previo  parere del
          competente  comitato di settore del Consiglio nazionale per
          i  beni  culturali  e  ambientali, dal Ministero per i beni
          culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
          spesa  ed  il  conto  consuntivo.  Il  Ministero per i beni
          culturali   e   ambientali  stabilisce  i  tempi  necessari
          affinche'  le  erogazioni  liberali  fatte  a  favore delle
          associazioni  legalmente  riconosciute, delle istituzioni e
          delle  fondazioni  siano  utilizzate per gli scopi indicati
          nella   presente   lettera   e  controlla  l'impiego  delle
          erogazioni  stesse.  Detti  termini  possono, per causa non
          imputabile  al  donatario, essere prorogati una sola volta.
          Le  erogazioni  liberali  non  integralmente utilizzate nei
          termini  assegnati  affluiscono  all'entrata  del  bilancio
          dello   Stato,   o   delle  regioni  e  degli  enti  locali
          territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui
          essi  siano  direttamente coinvolti, e sono destinate ad un
          fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per
          l'anno  successivo.  Il  Ministero  per  i beni culturali e
          ambientali  comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al
          centro  informativo  del  Dipartimento  delle  entrate  del
          Ministero  delle  finanze  l'elenco nominativo dei soggetti
          erogatori,  nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate
          entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
                h-bis)  il  costo specifico o, in mancanza, il valore
          normale  dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita
          convenzione,  ai  soggetti  e  per le attivita' di cui alla
          lettera h);
                i) le  erogazioni liberali in denaro, per importo non
          superiore   al   2   per   cento  del  reddito  complessivo
          dichiarato,  a  favore  di  enti  o  istituzioni pubbliche,
          fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
          scopo  di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita' nello
          spettacolo,   effettuate  per  la  realizzazione  di  nuove
          strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle
          strutture  esistenti,  nonche'  per  la produzione nei vari
          settori  dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
          tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
          dalla   data   del   ricevimento  affluiscono,  nella  loro
          totalita', all'entrata dello Stato;
                i-bis)  le erogazioni liberali in denaro, per importo
          non   superiore  a  4  milioni  di  lire,  a  favore  delle
          organizzazioni  non  lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
          delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
          fondazioni,  associazioni, comitati ed enti individuati con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, nei
          Paesi    non   appartenenti   all'Organizzazione   per   la
          cooperazione  e  lo  sviluppo  economico  (OCSE)  nonche' i
          contributi  associativi,  per  importo  non  superiore  a 2
          milioni  e 500 mila lire, versati dai soci alle societa' di
          mutuo  soccorso  che  operano esclusivamente nei settori di
          cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine
          di  assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di
          impotenza  al  lavoro  o  di  vecchiaia, ovvero, in caso di
          decesso,  un  aiuto  alle  loro  famiglie. La detrazione e'
          consentita   a   condizione   che  il  versamento  di  tali
          erogazioni  e  contributi  sia  eseguito  tramite  banca  o
          ufficio  postale  ovvero  mediante  gli  altri  sistemi  di
          pagamento  previsti  dall'art.  23  del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee
          a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento
          di  efficaci  controlli,  che  possono essere stabilite con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze da emanarsi ai sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                i-ter)  le  erogazioni  liberali  in  denaro  per  un
          importo   complessivo  in  ciascun  periodo  d'imposta  non
          superiore   a  1.500  euro,  in  favore  delle  societa'  e
          associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il
          versamento  di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o
          ufficio  postale  ovvero  secondo altre modalita' stabilite
          con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
          adottare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400;
                i-quater)  le  erogazioni  liberali  in  denaro,  per
          importo  non  superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
          associazioni  di  promozione  sociale iscritte nei registri
          previsti  dalle  vigenti  disposizioni di legge. Si applica
          l'ultimo periodo della lettera i-bis).
              1-bis.  Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al
          19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore
          dei  partiti  e movimenti politici per importi compresi tra
          100.000   e   200   milioni  di  lire  effettuate  mediante
          versamento bancario o postale.
              1-ter.  Ai  fini dell'imposta sul reddito delle persone
          fisiche,   si   detrae  dall'imposta  lorda,  e  fino  alla
          concorrenza  del  suo  ammontare, un importo pari al 19 per
          cento  dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni
          di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
          nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
          di   indicizzazione   pagati   a   soggetti  residenti  nel
          territorio   dello  Stato  o  di  uno  Stato  membro  delle
          Comunita'  europee,  ovvero  a  stabili  organizzazioni nel
          territorio  dello  Stato  di  soggetti  non  residenti,  in
          dipendenza  di  mutui  contratti,  a partire dal 1° gennaio
          1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita'
          immobiliare   da  adibire  ad  abitazione  principale.  Con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono  stabilite  le
          modalita'  e  le  condizioni  alle  quali e' subordinata la
          detrazione di cui al presente comma.
              1-quater.  Dall'imposta  lorda  si detrae, nella misura
          forfettaria  di lire un milione, la spesa sostenuta dai non
          vedenti per il mantenimento dei cani guida.
              2.  Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del
          comma 1  la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti
          nell'interesse  delle  persone indicate nell'art. 12 che si
          trovino  nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per
          gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi
          stabilito.  Per  gli  oneri  di  cui  alla  lettera c)  del
          medesimo  comma 1  sostenuti  nell'interesse  delle persone
          indicate  nell'art.  12 che non si trovino nelle condizioni
          previste  dal  comma 3  del  medesimo  articolo, affette da
          patologie    che    danno   diritto   all'esenzione   dalla
          partecipazione  alla  spesa sanitaria, la detrazione spetta
          per  la  parte  che non trova capienza nell'imposta da esse
          dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti
          tali   patologie,   ed   entro  il  limite  annuo  di  lire
          12.000.000.
              3.  Per  gli  oneri  di  cui  alle  lettere a), g), h),
          h-bis),  i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle
          societa' semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai
          singoli   soci   nella   stessa  proporzione  prevista  nel
          menzionato art. 5 ai fini della imputazione del reddito.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  52 del gia' citato
          decreto  n.  131  del  1986, come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.  52  (Rettifica del valore degli immobili e delle
          aziende). - 1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti
          di  cui  ai commi 3 e 4 dell'art. 51 hanno un valore venale
          superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito,
          provvede   con   lo  stesso  atto  alla  rettifica  e  alla
          liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le
          sanzioni.
              2.  L'avviso  di  rettifica  e  di  liquidazione  della
          maggiore  imposta  deve  contenere l'indicazione del valore
          attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti,
          degli elementi di cui all'art. 51 in base ai quali e' stato
          determinato,  l'indicazione  delle aliquote applicate e del
          calcolo della maggiore imposta, nonche' dell'imposta dovuta
          in caso di presentazione del ricorso.
              2-bis.   La   motivazione  dell'atto  deve  indicare  i
          presupposti  di  fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno
          determinato.  Se  la motivazione fa riferimento ad un altro
          atto  non  conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo
          deve  essere  allegato  all'atto  che lo richiama salvo che
          quest'ultimo  non  ne  riproduca  il  contenuto essenziale.
          L'accertamento   e'   nullo   se   non  sono  osservate  le
          disposizioni di cui al presente comma.
              3.  L'avviso  e'  notificato  nei modi stabiliti per le
          notificazioni  in  materia  di  imposte  sui  redditi dagli
          ufficiali  giudiziari,  da messi speciali autorizzati dagli
          uffici del registro o da messi comunali o di conciliazione.
              4.  Non  sono  sottoposti  a  rettifica  il valore o il
          corrispettivo  degli  immobili,  iscritti  in  catasto  con
          attribuzione   di   rendita,   dichiarato   in  misura  non
          inferiore,  per  i  terreni,  a  sessanta  volte il reddito
          dominicale  risultante  in  catasto  e, per i fabbricati, a
          ottanta  volte il reddito risultante in catasto, aggiornati
          con  i  coefficienti  stabiliti per le imposte sul reddito,
          ne'  i  valori  o corrispettivi della nuda proprieta' e dei
          diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati
          in misura non inferiore a quella determinata su tale base a
          norma  degli  articoli 47  e 48. Ai fini della disposizione
          del  presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti
          per  le  imposte  sui  redditi  hanno  effetto per gli atti
          pubblici  formati,  per  le scritture private autenticate e
          gli  atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto
          giorno  successivo  a  quello  di pubblicazione dei decreti
          previsti  dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente
          della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche' per le
          scritture   private   non  autenticate  presentate  per  la
          registrazione  da  tale  data. La disposizione del presente
          comma non  si  applica  per  i  terreni  per  i  quali  gli
          strumenti    urbanistici    prevedono    la    destinazione
          edificatoria.
              5. I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte possono
          essere  modificati,  in  caso  di  sensibili divergenze dai
          valori  di  mercato, con decreto del Ministro delle finanze
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale.  Le modifiche hanno
          effetto  per  gli  atti  pubblici formati, per le scritture
          private  autenticate  e  gli  atti  giudiziari pubblicati o
          emanati  dal  decimo  quinto  giorno successivo a quello di
          pubblicazione  del decreto nonche' per le scritture private
          non  autenticate  presentate  per  la registrazione da tale
          data.
              5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano
          relativamente   alle   cessioni   di  immobili  e  relative
          pertinenze  diverse  da  quelle  disciplinate  dall'art. 1,
          comma 497,   della   legge  23 dicembre  2005,  n.  266,  e
          successive modificazioni.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  74 del gia' citato
          decreto  n.  131  del  1986, come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.  74  (Altre infrazioni). - 1. Chi dichiara di non
          possedere,   rifiuta   di   esibire   o   sottrae  comunque
          all'ispezione   le   scritture   contabili   rilevanti  per
          l'applicazione  dell'art.  51,  quarto  comma,  e  chi  non
          ottempera alle richieste degli uffici del registro ai sensi
          dell'art.  63,  e' punito con la sanzione amministrativa da
          lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
              1-bis.  Per le violazioni conseguenti alle richieste di
          cui all'art. 53-bis, si applicano le disposizioni di cui al
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
              Il  testo  del  comma 7  dell'art.  3 del decreto-legge
          30 settembre  2005,  n. 203, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  2 dicembre  2005, n. 248 (Misure di contrasto
          all'evasione  fiscale  e  disposizioni  urgenti  in materia
          tributaria e finanziaria), e' il seguente:
                «7.  La  Riscossione  S.p.a.,  previa formulazione di
          apposita  proposta diretta alle societa' concessionarie del
          servizio  nazionale  della riscossione, puo' acquistare una
          quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di
          tali  societa'  ovvero  il  ramo d'azienda delle banche che
          hanno   operato   la  gestione  diretta  dell'attivita'  di
          riscossione,  a  condizione  che  il  cedente, a sua volta,
          acquisti  una  partecipazione  al  capitale  sociale  della
          stessa  Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale tra i
          prezzi  di  acquisto  determina le percentuali del capitale
          sociale  della  Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti
          cedenti,  ferma  restando  la  partecipazione  dell'Agenzia
          delle  entrate  e  dell'INPS,  nelle  medesime  proporzioni
          previste  nell'atto costitutivo, in misura non inferiore al
          51  per  cento. Decorsi ventiquattro mesi dall'acquisto, le
          azioni   della   Riscossione  S.p.a.  cosi'  trasferite  ai
          predetti  soci privati possono essere alienate a terzi, con
          diritto di prelazione a favore dei soci pubblici.»
              Il  testo dei commi 426 e 426-bis (Riscossione mediante
          ruolo per il recupero delle somme dovute dal concessionario
          per  inadempimento.  Definizione agevolata di irregolarita'
          pregresse) dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2004,
          n. 311 e' il seguente:
                «426.  E' effettuato mediante ruolo il recupero delle
          somme  dovute,  per  inadempimento, dal soggetto incaricato
          del  servizio  di  intermediazione  all'incasso  ovvero dal
          garante di tale soggetto o del debitore di entrate riscosse
          ai  sensi  dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio
          1999,  n.  46,  e successive modificazioni. In attesa della
          riforma  organica  del  settore  della  riscossione,  fermi
          restando  i casi di responsabilita' penale, i concessionari
          del  servizio  nazionale  della riscossione ed i commissari
          governativi  delegati provvisoriamente alla riscossione, di
          cui  al  decreto  legislativo 13 aprile 1999, n. 112, hanno
          facolta'   di   sanare  le  responsabilita'  amministrative
          derivanti  dall'attivita'  svolta  fino  al  30 giugno 2005
          dietro  versamento  della  somma  di  3  euro  per  ciascun
          abitante   residente  negli  ambiti  territoriali  ad  essi
          affidati  in  concessione  alla  data  del 1° gennaio 2004.
          L'importo  dovuto  e' versato in tre rate, la prima pari al
          40  per  cento  del  totale,  da versare entro dieci giorni
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui
          all'ultimo  periodo  del presente comma, e comma e comunque
          entro il 20 dicembre 2005, e le altre due, ciascuna pari al
          30  per  cento del totale, da versare rispettivamente entro
          il  30 giugno  2006 e tra il 21 ed il 31 dicembre 2006. Con
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze sono
          stabilite  le  modalita' di applicazione delle disposizioni
          del presente comma.»
              «426-bis.  Per  effetto  dell'esercizio  della facolta'
          prevista   dal   comma 426,   le   irregolarita'   compiute
          nell'esercizio    dell'attivita'    di    riscossione   non
          determinano  il  diniego  del  diritto  al  rimborso  o del
          discarico per inesigibilita' delle quote iscritte a ruolo o
          delle   definizioni   automatiche  delle  stesse  e,  fermi
          restando   gli   effetti  delle  predette  definizioni,  le
          comunicazioni   di   inesigibilita'   relative   ai   ruoli
          consegnati entro il 30 settembre 2003 sono presentate entro
          il  30 settembre  2006;  per  tali comunicazioni il termine
          previsto  dall'art.  19,  comma 3,  del decreto legislativo
          13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° ottobre 2006.»
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  19  del  decreto
          legislativo  31 dicembre  1992,  n.  546  (Disposizioni sul
          processo  tributario  in attuazione della delega al Governo
          contenuta  nell'art.  30  della  legge 30 dicembre 1991, n.
          413), come modificato dalla presente legge:
              «Art. 19. - Atti impugnabili e oggetto del ricorso.
              1. Il ricorso puo' essere proposto avverso:
                a) l'avviso di accertamento del tributo;
                b) l'avviso di liquidazione del tributo;
                c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
                d) il ruolo e la cartella di pagamento;
                e) l'avviso di mora;
                e-bis)  l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui
          all'art.  77  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
                e-ter)  il  fermo  di  beni  mobili registrati di cui
          all'art.  86  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
                f) gli   atti   relativi  alle  operazioni  catastali
          indicate nell'art. 2, comma 3;
                g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di
          tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori
          non dovuti;
                h) il  diniego  o  la  revoca  di  agevolazioni  o il
          rigetto  di  domande  di  definizione agevolata di rapporti
          tributari;
                i) ogni  altro  atto per il quale la legge ne preveda
          l'autonoma    impugnabilita'   davanti   alle   commissioni
          tributarie.
              2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere
          l'indicazione  del  termine  entro il quale il ricorso deve
          essere  proposto e della commissione tributaria competente,
          nonche'   delle   relative  forme  da  osservare  ai  sensi
          dell'art. 20.
              3.  Gli  atti  diversi  da  quelli  indicati  non  sono
          impugnabili  autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente
          impugnabili  puo' essere impugnato solo per vizi propri. La
          mancata  notificazione  di  atti autonomamente impugnabili,
          adottati  precedentemente  all'atto notificato, ne consente
          l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.»
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  7  del gia' citato
          decreto  n.  605  del  1973,  cosi'  come  modificato dalla
          presente legge:
              «Art. 7. - Comunicazioni all'anagrafe tributaria.
              Gli  uffici  pubblici  devono  comunicare  all'anagrafe
          tributaria  i dati e le notizie contenuti negli atti di cui
          alle lettere e-bis) e g) del primo comma dell'art. 6.
              A  partire  dal  1° luglio 1989 le camere di commercio,
          industria,  artigianato  ed  agricoltura  devono comunicare
          mensilmente  all'anagrafe  tributaria  i  dati e le notizie
          contenuti   nelle   domande  di  iscrizione,  variazione  e
          cancellazione  di cui alla lettera f) dell'art. 6, anche se
          relative  a  singole  unita' locali. Le comunicazioni delle
          iscrizioni,  variazioni  e  cancellazioni  negli albi degli
          artigiani   saranno   omesse  dalle  camere  di  commercio,
          industria,  artigianato  ed agricoltura che provvedono alla
          iscrizione  d'ufficio  dei suddetti dati nei registri delle
          ditte.
              Gli  ordini  professionali  e  gli altri enti ed uffici
          preposti  alla  tenuta  di  albi,  registri ed elenchi, che
          verranno  indicati con decreto del Ministro per le finanze,
          devono  comunicare  alla anagrafe tributaria le iscrizioni,
          variazioni e cancellazioni.
              Le   comunicazioni  di  cui  ai  commi precedenti,  con
          esclusione  di quelle effettuate dalle camere di commercio,
          industria,   artigianato   ed  agricoltura,  devono  essere
          eseguite  entro  il 30 giugno di ciascun anno relativamente
          agli   atti   emessi   ed  alle  iscrizioni,  variazioni  e
          cancellazioni intervenute nell'anno precedente.
              Le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' devono
          comunicare  all'anagrafe  tributaria  i  dati  e le notizie
          riguardanti  i  contratti  di  cui  alla lettera g-ter) del
          primo  comma dell'art.  6.  Al  fine  dell'emersione  delle
          attivita'    economiche,    con   particolare   riferimento
          all'applicazione  dei tributi erariali e locali nel settore
          immobiliare,  gli  stessi soggetti devono comunicare i dati
          catastali   identificativi   dell'immobile  presso  cui  e'
          attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti.
              Le   banche,   la  societa'  Poste  italiane  Spa,  gli
          intermediari  finanziari,  le  imprese di investimento, gli
          organismi  di  investimento  collettivo  del  risparmio, le
          societa'  di  gestione  del  risparmio,  nonche' ogni altro
          operatore  finanziario,  fatto  salvo  quanto  disposto dal
          secondo  comma dell'art.  6  per  i soggetti non residenti,
          sono  tenuti  a  rilevare  e  a  tenere  in evidenza i dati
          identificativi,   compreso   il  codice  fiscale,  di  ogni
          soggetto  che  intrattenga  con  loro  qualsiasi rapporto o
          effettui,  per  conto  proprio ovvero per conto o a nome di
          terzi,   qualsiasi  operazione  di  natura  finanziaria  ad
          esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto
          corrente  postale per un importo unitario inferiore a 1.500
          euro;  l'esistenza  dei  rapporti,  nonche' la natura degli
          stessi   sono   comunicate   all'anagrafe   tributaria,  ed
          archiviate  in apposita sezione, con l'indicazione dei dati
          anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale.
              Gli  ordini  professionali  e  gli altri enti ed uffici
          preposti  alla  tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui
          alla lettera f) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria
          trasmette  la lista degli esercenti attivita' professionale
          devono  comunicare  all'anagrafe tributaria medesima i dati
          necessari  per  il  completamento  o  l'aggiornamento della
          lista,  entro  sei  mesi  dalla  data  di ricevimento della
          stessa.
              I  rappresentanti  legali  dei  soggetti  diversi dalle
          persone  fisiche,  che  non  siano  tenuti  a presentare la
          dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre
          1972,  n.  633  o  dall'art.  36 del decreto del Presidente
          della   Repubblica   29 settembre   1973,  n.  600,  devono
          comunicare  all'anagrafe  tributaria,  entro trenta giorni,
          l'avvenuta   estinzione   e   le   avvenute  operazioni  di
          trasformazione, concentrazione o fusione.
              Gli  amministratori  di condominio negli edifici devono
          comunicare  annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare
          dei  beni  e  servizi  acquistati  dal  condominio e i dati
          identificativi  dei  relativi  fornitori.  Con  decreto del
          Ministro  delle  finanze  sono  stabiliti  il contenuto, le
          modalita' e i termini delle comunicazioni.
              Le  comunicazioni  di  cui  ai  precedenti commi devono
          indicare  il  numero  di codice fiscale dei soggetti cui le
          comunicazioni   stesse   si  riferiscono  e  devono  essere
          sottoscritte  dal  legale  rappresentante dell'ente o dalla
          persona   che   ne  e'  autorizzata  secondo  l'ordinamento
          dell'ente  stesso.  Per  le  amministrazioni dello Stato la
          comunicazione   e'   sottoscritta  dalla  persona  preposta
          all'ufficio che ha emesso il provvedimento.
              Le  comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto e
          dal  settimo  all'ottavo  del  presente art. sono trasmesse
          esclusivamente per via telematica. Le modalita' e i termini
          delle  trasmissioni  nonche'  le  specifiche  tecniche  del
          formato  dei  dati  sono  definite  con  provvedimento  del
          Direttore  dell'Agenzia  delle entrate. Le rilevazioni e le
          evidenziazioni,  nonche'  le  comunicazioni di cui al sesto
          comma sono  utilizzate  ai  fini  delle  richieste  e delle
          risposte in via telematica di cui all'art. 32, primo comma,
          numero  7),  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  600, e successive modificazioni, e
          all'art.  51,  secondo  comma,  numero  7), del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633, e
          successive  modificazioni.  Le informazioni comunicate sono
          altresi'   utilizzabili  per  le  attivita'  connesse  alla
          riscossione  mediante  ruolo,  nonche'  dai soggetti di cui
          all'art.   4,   comma 2,   lettere s), b), c)   ed e),  del
          regolamento  di cui al decreto del Ministro del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n.
          269,   ai   fini   dell'espletamento   degli   accertamenti
          finalizzati  alla  ricerca e all'acquisizione della prova e
          delle  fonti  di prova nel corso di un procedimento penale,
          sia  in  fase  di  indagini  preliminari,  sia  nelle  fasi
          processuali   successive,   ovvero  degli  accertamenti  di
          carattere  patrimoniale  per  le  finalita'  di prevenzione
          previste   da   specifiche  disposizioni  di  legge  e  per
          l'applicazione delle misure di prevenzione.
              Ai   fini   dei   controlli   sulle  dichiarazioni  dei
          contribuenti,  il Direttore dell'Agenzia delle entrate puo'
          richiedere  a  pubbliche  amministrazioni,  enti  pubblici,
          organismi  ed  imprese,  anche  limitatamente a particolari
          categorie,   di   effettuare   comunicazioni   all'Anagrafe
          tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta
          deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalita'
          delle comunicazioni.
              Le   imprese,   gli  intermediari  e  tutti  gli  altri
          operatori  del  settore delle assicurazioni che erogano, in
          ragione  dei  contratti di assicurazione di qualsiasi ramo,
          somme  di  denaro  a  qualsiasi  titolo  nei  confronti dei
          danneggiati,  comunicano  in  via  telematica  all'anagrafe
          tributaria,   anche  in  deroga  a  contrarie  disposizioni
          legislative,  l'ammontare  delle somme liquidate, il codice
          fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le
          cui   prestazioni   sono   state  valutate  ai  fini  della
          quantificazione   della   somma   liquidata.   La  presente
          disposizione  si applica con riferimento alle somme erogate
          a  decorrere dal 1° ottobre 2006. I dati acquisiti ai sensi
          del   presente   comma sono   utilizzati   prioritariamente
          nell'attivita' di accertamento effettuata nei confronti dei
          soggetti  le  cui  prestazioni  sono state valutate ai fini
          della quantificazione della somma liquidata.
              Il   contenuto,   le   modalita'  ed  i  termini  delle
          trasmissioni   mediante   posta   elettronica  certificata,
          nonche'  le  specifiche tecniche del formato, sono definite
          con   provvedimento   del   Direttore   dell'Agenzia  delle
          entrate.»
              Il  testo  dell'art.  74 del gia' citato decreto n. 917
          del 1986 e' il seguente:
              «Art.  74.  (Stato ed enti pubblici). - 1. Gli organi e
          le   amministrazioni   dello   Stato,  compresi  quelli  ad
          ordinamento  autonomo,  anche  se  dotati  di  personalita'
          giuridica,  i  comuni,  i  consorzi  tra  enti  locali,  le
          associazioni  e  gli enti gestori di demanio collettivo, le
          comunita'  montane,  le  province  e  le  regioni  non sono
          soggetti all'imposta.
              2.    Non    costituiscono   esercizio   dell'attivita'
          commerciale:
                a) l'esercizio  di  funzioni statali da parte di enti
          pubblici;
                b) l'esercizio     di     attivita'    previdenziali,
          assistenziali   e  sanitarie  da  parte  di  enti  pubblici
          istituiti  esclusivamente  a  tal fine, comprese le aziende
          sanitarie locali.».
              Il   testo   del   comma 2  dell'art.  29  del  decreto
          legislativo   10 settembre   2003,  n.  276,  e  successive
          modificazioni  (Attuazione  delle  deleghe  in  materia  di
          occupazione  e  mercato  del  lavoro,  di  cui  alla  legge
          14 febbraio 2003, n. 30) e' il seguente:
                «2. Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi
          nazionali  di lavoro stipulati da associazioni dei datori e
          prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative,
          in  caso  di  appalto  di opere o di servizi il committente
          imprenditore  o datore di lavoro e' obbligato in solido con
          l'appaltatore,  entro il limite di un anno dalla cessazione
          dell'appalto,  a  corrispondere ai lavoratori i trattamenti
          retributivi e i contributi previdenziali dovuti.».
              Il   decreto   legislativo  8 novembre  1990,  n.  374:
          «Riordinamento  degli  istituti  doganali e revisione delle
          procedure  di  accertamento e controllo in attuazione delle
          direttive  n.  79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE
          del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in
          libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE
          del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in
          tema  di procedure di esportazione delle merci comunitarie»
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1990, n.
          291, S.O.
              -  Il testo dell'art. 51 del gia' citato decreto n. 633
          del 1972 e' il seguente:
              «Art.   51   (Attribuzioni   e   poteri   degli  uffici
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto).   -   Gli   uffici
          dell'imposta    sul    valore   aggiunto   controllano   le
          dichiarazioni   presentate  e  i  versamenti  eseguiti  dai
          contribuenti,   ne   rilevano   l'eventuale   omissione   e
          provvedono   all'accertamento   e  alla  riscossione  delle
          imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza
          degli  obblighi  relativi alla fatturazione e registrazione
          delle  operazioni  e alla tenuta della contabilita' e degli
          altri  obblighi  stabiliti dal presente decreto; provvedono
          alla  irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse
          e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria
          per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle
          dichiarazioni  presentate  e  l'individuazione dei soggetti
          che  ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla
          base  di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro
          delle  finanze  che  tengano  anche  conto  della capacita'
          operativa degli uffici stessi.
              Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
                1)  procedere  all'esecuzione di accessi, ispezioni e
          verifiche ai sensi dell'art. 52;
                2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o
          professioni,  indicandone il motivo, a comparire di persona
          o  a  mezzo  di  rappresentanti  per  esibire  documenti  e
          scritture,  ad esclusione dei libri e dei registri in corso
          di   scritturazione,   o   per   fornire  dati,  notizie  e
          chiarimenti  rilevanti  ai fini degli accertamenti nei loro
          confronti   anche   relativamente   ai   rapporti  ed  alle
          operazioni,  i  cui  dati,  notizie e documenti siano stati
          acquisiti  a norma del numero 7) del presente comma, ovvero
          rilevati  a  norma  dell'art. 52, ultimo comma, o dell'art.
          63,  primo  comma,  o  acquisiti  ai  sensi  dell'art.  18,
          comma 3,  lettera b),  del  decreto  legislativo 26 ottobre
          1995,  n.  504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed
          alle  operazioni  acquisiti  e  rilevati  rispettivamente a
          norma  del  numero  7)  e  dell'art.  52,  ultimo  comma, o
          dell'art.  63,  primo comma, o acquisiti ai sensi dell'art.
          18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre
          1995,  n.  504,  sono posti a base delle rettifiche e degli
          accertamenti   previsti   dagli  articoli 54  e  55  se  il
          contribuente  non  dimostra  che  ne  ha tenuto conto nelle
          dichiarazioni  o  che  non  si  riferiscono  ad  operazioni
          imponibili;  sia  le operazioni imponibili sia gli acquisti
          si   considerano   effettuati  all'aliquota  in  prevalenza
          rispettivamente  applicata  o  che  avrebbe  dovuto  essere
          applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono
          essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52;
                3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e
          professioni,  con invito a restituirli compilati e firmati,
          questionari   relativi   a  dati  e  notizie  di  carattere
          specifico  rilevanti  ai  fini dell'accertamento, anche nei
          confronti di loro clienti e fornitori;
                4)   invitare   qualsiasi   soggetto   ad  esibire  o
          trasmettere,   anche  in  copia  fotostatica,  documenti  e
          fatture   relativi   a   determinate  cessioni  di  beni  o
          prestazioni   di   servizi   ricevute  ed  a  fornire  ogni
          informazione relativa alle operazioni stesse;
                5)  richiedere  agli  organi  e  alle Amministrazioni
          dello   Stato,  agli  enti  pubblici  non  economici,  alle
          societa'  ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti
          che  effettuano  istituzionalmente  riscossioni e pagamenti
          per  conto  di  terzi  la  comunicazione, anche in deroga a
          contrarie    disposizioni    legislative,    statutarie   o
          regolamentari,  di  dati  e  notizie  relativi  a  soggetti
          indicati  singolarmente  o  per categorie. Alle societa' ed
          enti  di  assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con
          gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
          e   notizie   attinenti   esclusivamente  alla  durata  del
          contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
          individuazione  del  soggetto  tenuto  a corrisponderlo. Le
          informazioni  sulla  categoria  devono  essere  fornite,  a
          seconda  della  richiesta, cumulativamente o specificamente
          per  ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non
          si  applica  all'Istituto  centrale  di  statistica  e agli
          ispettorati  del  lavoro per quanto riguarda le rilevazioni
          loro  commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7),
          alle  banche,  alla  societa'  Poste  italiane  Spa, per le
          attivita'   finanziarie  e  creditizie,  agli  intermediari
          finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di
          investimento  collettivo  del  risparmio,  alle societa' di
          gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie;
                6)  richiedere  copie  o  estratti  degli  atti e dei
          documenti  depositati  presso  i  notai,  i procuratori del
          registro,  i  conservatori  dei  registri immobiliari e gli
          altri pubblici ufficiali;
                6-bis)    richiedere,   previa   autorizzazione   del
          direttore  centrale  dell'accertamento  dell'Agenzia  delle
          entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per
          il   Corpo   della   guardia  di  finanza,  del  comandante
          regionale,   ai   soggetti   sottoposti   ad  accertamento,
          ispezione  o  verifica  il  rilascio  di  una dichiarazione
          contenente  l'indicazione  della natura, del numero e degli
          estremi  identificativi  dei  rapporti  intrattenuti con le
          banche,  la  societa'  Poste italiane Spa, gli intermediari
          finanziari,  le  imprese  di investimento, gli organismi di
          investimento  collettivo  del  risparmio,  le  societa'  di
          gestione  del risparmio e le societa' fiduciarie, nazionali
          o  stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque
          anni  dalla  data  della richiesta. Il richiedente e coloro
          che  vengono  in possesso dei dati raccolti devono assumere
          direttamente  le  cautele  necessarie alla riservatezza dei
          dati acquisiti;
                7)  richiedere,  previa  autorizzazione del direttore
          centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
          direttore  regionale  della  stessa,  ovvero,  per il Corpo
          della  guardia  di  finanza, del comandante regionale, alle
          banche,  alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
          finanziarie  e  creditizie,  agli  intermediari finanziari,
          alle   imprese   di   investimento,   agli   organismi   di
          investimento  collettivo  del  risparmio,  alle societa' di
          gestione  del  risparmio  e alle societa' fiduciarie, dati,
          notizie   e   documenti   relativi   a  qualsiasi  rapporto
          intrattenuto  od  operazione  effettuata,  ivi  compresi  i
          servizi prestati, con i loro clienti, nonche' alle garanzie
          prestate  da  terzi.  Alle  societa' fiduciarie di cui alla
          legge  23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella
          sezione  speciale  dell'albo  di  cui all'art. 20 del testo
          unico  delle  disposizioni  in  materia  di intermediazione
          finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo 24 febbraio
          1998,   n.   58,   puo'   essere  richiesto,  tra  l'altro,
          specificando   i   periodi   temporali   di  interesse,  di
          comunicare  le generalita' dei soggetti per conto dei quali
          esse   hanno   detenuto  o  amministrato  o  gestito  beni,
          strumenti   finanziari   e   partecipazioni   in   imprese,
          inequivocamente   individuati.  La  richiesta  deve  essere
          indirizzata  al  responsabile  della  struttura accentrata,
          ovvero   al   responsabile   della   sede   o  dell'ufficio
          destinatario  che  ne  da'  notizia  immediata  al soggetto
          interessato;  la  relativa  risposta deve essere inviata al
          titolare dell'ufficio procedente.
              Gli   inviti  e  le  richieste  di  cui  al  precedente
          comma devono  essere  fatti  a  mezzo  di  raccomandata con
          avviso di ricevimento fissando per l'adempimento un termine
          non  inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui
          al  n.  7),  non inferiore a trenta giorni. Il termine puo'
          essere  prorogato per un periodo di venti giorni su istanza
          dell'operatore  finanziario,  per  giustificati motivi, dal
          competente  direttore  centrale  o  direttore regionale per
          l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia
          di  finanza,  dal  comandante  regionale.  Si  applicano le
          disposizioni  dell'art. 52 del decreto del Presidente della
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive
          modificazioni.
              Le  richieste  di  cui  al  secondo  comma,  numero 7),
          nonche'  le  relative  risposte,  anche  se  negative, sono
          effettuate    esclusivamente   in   via   telematica.   Con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
          stabilite  le  disposizioni  attuative  e  le  modalita' di
          trasmissione  delle  richieste, delle risposte, nonche' dei
          dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
          indicati nel citato numero 7).
              Per  l'inottemperanza  agli  inviti  di  cui al secondo
          comma,  numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui
          ai  commi terzo  e  quarto  dell'art.  32  del  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e
          successive modificazioni.».
              Il testo dell'art. 53 del decreto legislativo 30 giugno
          2003,  n.  196  (Codice  in  materia di protezione dei dati
          personali), e' il seguente:
              «Art.    53. (Ambito   applicativo   e   titolari   dei
          trattamenti).   -   1. Al  trattamento  di  dati  personali
          effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di
          pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati
          a  confluirvi  in  base  alla  legge,  ovvero  da organi di
          pubblica  sicurezza o altri soggetti pubblici per finalita'
          di   tutela   dell'ordine   e   della  sicurezza  pubblica,
          prevenzione,   accertamento   o   repressione   dei  reati,
          effettuati  in  base  ad espressa disposizione di legge che
          preveda  specificamente il trattamento, non si applicano le
          seguenti disposizioni del codice:
                a) articoli 9,  10,  12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38,
          commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
                b) articoli da 145 a 151.
              2.   Con   decreto   del   Ministro  dell'interno  sono
          individuati,   nell'allegato   C)  al  presente  codice,  i
          trattamenti  non  occasionali  di cui al comma 1 effettuati
          con strumenti elettronici, e i relativi titolari.».
              Il   testo   del   comma 1   dell'art.  7  della  legge
          23 dicembre  1999,  n.  488 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato. (Legge
          finanziaria 2000), e' il seguente:
              «Art. 7. (Disposizioni in materia di imposta sul valore
          aggiunto,  di  altre imposte indirette e per l'emersione di
          base  imponibile). - 1. Ferme restando le disposizioni piu'
          favorevoli  di  cui  all'art. 10 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle
          ad esso allegate, fino alla data del 30 settembre 2003 sono
          soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del
          10 per cento:
                a) le prestazioni di assistenza domiciliare in favore
          di  anziani  ed  inabili  adulti,  di  soggetti  affetti da
          disturbi psichici mentali, di tossicodipendenti e di malati
          di  AIDS,  degli handicappati psicofisici, dei minori anche
          coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza;
                b) le  prestazioni  aventi  per oggetto interventi di
          recupero  del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, primo
          comma,  lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978,
          n.  457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione
          abitativa  privata.  Con decreto del Ministro delle finanze
          sono   individuati  i  beni  che  costituiscono  una  parte
          significativa   del   valore   delle  forniture  effettuate
          nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera,
          ai  quali  l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza
          del   valore   complessivo   della   prestazione   relativa
          all'intervento   di  recupero,  al  netto  del  valore  dei
          predetti beni.