Art. 35.
Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale
1. All'articolo 74-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6 e' aggiunto, in
fine, il seguente: «6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota
IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si
considerano accessorie alle attivita' di intrattenimento o di
spettacolo ivi svolte.».
2. Nel terzo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'ultimo periodo e'
aggiunto il seguente: «Per le cessioni aventi ad oggetto beni
immobili e relative pertinenze, la prova di cui al precedente periodo
s'intende integrata anche se l'esistenza delle operazioni imponibili
o l'inesattezza delle indicazioni di cui al (( secondo comma )) sono
desunte sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato
ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto.».
3. Nel (( primo comma )) dell'articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla
lettera d), dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Per le
cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il
trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, la
prova di cui al precedente periodo s'intende integrata anche se
l'infedelta' dei relativi ricavi viene desunta sulla base del valore
normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 9,
comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, (( di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917». ))
4. L'articolo 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e'
abrogato.
5. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le disposizioni di cui al (( quinto comma )) si applicano anche
alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera,
rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle
imprese che svolgono l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di
immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un
altro subappaltatore.».
6. (( Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano )) alle
prestazioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione
della misura ai sensi dell'articolo 27 della (( direttiva 77/388/CEE
del Consiglio, )) del 17 maggio 1977.
(( 6-bis. All'articolo 30, secondo comma, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la
parola:
«quinto» sono inserite le seguenti: «e sesto».
6-ter. Per i soggetti subappaltatori ai quali si applica
l'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resta ferma la possibilita' di
effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell'articolo 8,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni.
Qualora il volume di affari registrato dai predetti soggetti
nell'anno precedente sia costituito per almeno l'80 per cento da
prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, il limite
di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' elevato a 1.000.000 di euro. ))
7. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo
l'articolo 10-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-ter. (Omesso versamento di IVA). - 1. La disposizione di
cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a
chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla
dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento
dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.
Art. 10-quater. (Indebita compensazione). - 1. La disposizione di
cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a
chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
crediti non spettanti o inesistenti.».
8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( a) all'articolo 10, primo comma:
1) i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti dai seguenti:
«8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni,
risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree
diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli
strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e
di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni
mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e
affittati, escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le
loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione
senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti
indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali
nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato
l'opzione per l'imposizione;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato
diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate,
entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o
dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle
imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici,
gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed
e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato
strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse:
a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di
ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese
costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito,
anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui
all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge
5 agosto 1978, n. 457;
b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti
passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente
attivita' che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in
percentuale pari o inferiore al 25 per cento;
c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che non
agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni;
d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia
espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione»; ))
b) all'articolo 19-bis1, comma 1, lettera i), primo periodo, le
parole: «o la rivendita» sono soppresse;
c) (( (soppressa); ))
d) nell'allegata Tabella A, parte III, ((la voce di cui al numero
127-ter e' soppressa.».
9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al
comma 8, in relazione al mutato regime disposto dall'articolo 10,
primo comma, numeri 8) e 8-bis), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si effettua la rettifica
della detrazione dell'imposta prevista dall'articolo 19-bis2 del
citato decreto n. 633 del 1972, limitatamente ai fabbricati diversi
da quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono
suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni,
posseduti alla data del 4 luglio 2006, e, per le imprese costruttrici
degli stessi e per le imprese che vi hanno eseguito, anche tramite
imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo
comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457,
limitatamente ai fabbricati o porzioni di fabbricato per i quali il
termine dei quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione
o dell'intervento scade entro la predetta data. Per i beni immobili
strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, la predetta
rettifica della detrazione dell'imposta si effettua esclusivamente se
nel primo atto stipulato successivamente alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto non viene
esercitata l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10,
primo comma, numeri 8) e 8-ter), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
10. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 2, le parole: «operazioni esenti ai
sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8-bis)», sono sostituite dalle
seguenti: «operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10,
numeri 8), 8-bis), 8-ter),»;
b) all'articolo 40, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le
locazioni di immobili strumentali, ancorche' assoggettate all'imposta
sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
c) nella Tariffa, parte prima, all'articolo 5, comma 1, dopo la
lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) quando hanno per oggetto immobili strumentali ancorche'
assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10,
primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633: 1 per cento».
10-bis. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte
ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 347, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «a norma
dell'articolo 2» sono aggiunte le seguenti: «, anche se relative a
immobili strumentali, ancorche' assoggettati all'imposta sul valore
aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
b) dopo l'articolo 1 della Tariffa e' inserito il seguente:
«1-bis. Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento
di proprieta' di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 10,
primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta
sul valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti
immobiliari sugli stessi: 3 per cento».
10-ter. Per le volture catastali e le trascrizioni relative a
cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo
comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore
aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati
dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e
dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, ovvero
imprese di locazione finanziaria, ovvero banche e intermediari
finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, limitatamente
all'acquisto ed al riscatto dei beni da concedere o concessi in
locazione finanziaria, le aliquote delle imposte ipotecaria e
catastale, come modificate dal comma 10-bis, del presente articolo,
sono ridotte della meta'. La disposizione di cui al periodo
precedente decorre dal 1° ottobre 2006.
10-quater. Le disposizioni in materia di imposte indirette previste
per la locazione di fabbricati si applicano, se meno favorevoli,
anche per l'affitto di aziende il cui valore complessivo sia
costituito, per piu' del 50 per cento, dal valore normale di
fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
10-quinquies. Ai fini dell'applicazione delle imposte proporzionali
di cui all'articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
successive modificazioni, per i contratti di locazione o di affitto
assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, sulla base delle
disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto ed in corso di esecuzione alla medesima data, le parti devono
presentare per la registrazione una apposita dichiarazione, nella
quale puo' essere esercitata, ove la locazione abbia ad oggetto beni
immobili strumentali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a-bis)
della Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131 del 1986,
l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma,
numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, con effetto dal 4 luglio 2006. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il
15 settembre 2006, sono stabiliti le modalita' e i termini degli
adempimenti e del versamento dell'imposta.
10-sexies. Le somme corrisposte a titolo di imposte proporzionali
di cui all'articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per i
contratti di locazione finanziaria, anche se assoggettati ad imposta
sul valore aggiunto, aventi ad oggetto beni immobili strumentali di
cui all'articolo 5 comma 1, lettera a-bis), della Tariffa, parte
prima, del predetto decreto n. 131 del 1986, possono essere portate,
nel caso di riscatto della proprieta' del bene, a scomputo di quanto
dovuto a titolo di imposte ipotecaria e catastale. ))
11. Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali
disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti
terrestri del Ministero dei trasporti, sono individuati i veicoli
che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da
adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto
privato di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati al
regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b),
dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, (( di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, )) ai fini delle imposte dirette, e al comma 1, lettera c),
dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
12. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono (( inseriti ))
i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere
uno o piu' conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono,
obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attivita' e
dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle
spese.
I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono
riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici
ovvero altre modalita' di pagamento bancario o postale nonche'
mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari
inferiori a 100 euro.».
(( 12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto
comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente
articolo, si applica a decorrere dal 1° luglio 2008. Dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e
sino al 30 giugno 2007 il limite e' stabilito in 1.000 euro. Dal
1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite e' stabilito in 500 euro.
))
13. Dopo il comma 5 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte
sui redditi, (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel
territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di societa' ed
enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi
dell'articolo 2359, (( primo comma, )) del codice civile, nei
soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:
a) sono (( controllati, )) anche indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359, (( primo )) comma, del codice civile, da soggetti
residenti nel territorio dello Stato;
b) sono (( amministrati )) da un consiglio di amministrazione, o
altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di
consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di
cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di
chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero
controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto
anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'articolo 5,
comma 5.».
14. La disposizione di cui al (( comma 13 )) ha effetto a decorrere
dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
15. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Agli effetti del presente articolo le societa' per azioni, in
accomandita per azioni, a responsabilita' limitata, in nome
collettivo e in accomandita semplice, nonche' le societa' e gli enti
di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio
dello Stato, si considerano, salvo prova contraria, non operativi se
l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze
e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto
economico, ove prescritto, e' inferiore alla somma degli importi che
risultano applicando (( le seguenti percentuali: )) a) il 2 per cento
al valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera c),
del testo unico delle imposte sui redditi, (( di cui al )) decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei
crediti; b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni
costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo ((
8-bis, primo comma, )) lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche
in locazione finanziaria; c) il 15 per cento al valore delle altre
immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Le disposizioni ((
del primo periodo )) non si applicano: 1) ai soggetti ai quali, per
la particolare attivita' svolta, e' fatto obbligo di costituirsi
sotto forma di societa' di capitali; 2) ai soggetti che si trovano
nel primo periodo di imposta; 3) alle societa' in amministrazione
controllata o straordinaria; 4) alle societa' ed enti i cui titoli
sono negoziati in mercati regolamentati italiani; 5) alle societa'
esercenti pubblici servizi di trasporto; 6) alle societa' con un
numero di soci non inferiore a 100.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini
dell'imposta personale sul reddito per le societa' e per gli enti non
operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo
di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi
derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti
nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a) l'1,50 per cento sul
valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 4,75 per
cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e
da beni indicati (( nell'articolo 8-bis, primo comma, )) lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 12
per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche
in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono
essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito
eccedente quello minimo di cui al presente comma.»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Per le societa' e gli enti non operativi, l'eccedenza di
credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto non e' ammessa al rimborso ne' puo'
costituire oggetto di compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi
dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.
Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la societa' o l'ente
non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla
applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di
credito non e' ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito
relativa ai periodi di imposta successivi.»;
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. In presenza di oggettive situazioni di carattere
straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi,
degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonche' del reddito
determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno
consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto di cui al comma 4, la societa' interessata puo'
richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive
ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica (( 29 settembre 1973, n. 600.».))
16. Le disposizioni del (( comma 15 )) si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
17. All'articolo 172, comma 7, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai
sensi del comma 9, le limitazioni del presente comma si applicano
anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole
ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai
soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che
intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a
quella di efficacia giuridica della fusione.».
18. Le disposizioni del comma 17 si applicano alle operazioni di
scissione e fusione deliberate dalle assemblee delle societa'
partecipanti dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge. Per le operazioni deliberate anteriormente alla
predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
19. Nell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il
(( comma 121 )) e' inserito il seguente: «121-bis. Le agevolazioni di
cui al comma 121 spettano a condizione che il costo della relativa
manodopera sia evidenziato in fattura.».
20. La disposizione del (( comma 19 )) si applica in relazione alle
spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
21. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 497:
1) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Le parti
hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo
pattuito»;
2) nel secondo periodo, le parole: «del 20 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «del 30 per cento»;
b) al comma 498, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Se
viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le
imposte sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si applica
la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della
differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata in base al
corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della sanzione
eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.».
22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad
IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' recante l'indicazione analitica
delle modalita' di pagamento del corrispettivo. Con le medesime
modalita' ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare se si e'
avvalsa di un mediatore; nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di
dichiarare l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione, le
analitiche modalita' di pagamento della stessa, con l'indicazione del
numero di partita IVA o del codice fiscale dell'agente immobiliare.
In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati
si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai
fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad
accertamento di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
(( 22-bis. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, e' aggiunta la seguente:
«b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a
soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto
dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale per un
importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita». ))
23. I commi 21 e 22 si applicano agli atti pubblici formati ed alle
scritture private autenticate a decorrere dal secondo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto.
(( 23-bis. Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA
finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini
delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo
periodo, il valore normale non puo' essere inferiore all'ammontare
del mutuo o finanziamento erogato.
23-ter. All'articolo 52 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 5, e' aggiunto
il seguente:
«5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano
relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse
da quelle disciplinate dall'articolo 1, comma 497, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni». ))
24. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 53 e' inserito il seguente: Art. 53-bis
(Attribuzioni e poteri degli uffici). - 1. Le attribuzioni e i poteri
di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro,
nonche' delle imposte ipotecaria (( e catastale previste dal testo
unico di cui al )) decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.»;
b) all'articolo 74, dopo il comma 1 e' (( aggiunto )) il
seguente: «1-bis. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui
all'articolo 53-bis, si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
25. I dipendenti della Riscossione s.p.a. o delle societa' dalla
stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, di seguito
denominate «agenti della riscossione», ai soli fini della riscossione
mediante ruolo e previa autorizzazione rilasciata (( dai direttori
generali )) degli agenti della riscossione, possono utilizzare i dati
di cui l'Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell'articolo 7,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605.
26. Ai medesimi fini previsti dal (( comma 25, )) gli agenti della
riscossione possono altresi' accedere a tutti i restanti dati
rilevanti, presentando apposita richiesta, anche in via telematica,
ai soggetti pubblici o privati che li detengono, con facolta' di
prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i
predetti dati, nonche' di ottenere, in carta libera, le relative
certificazioni.
(( 26-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 25 e 26 l'Agenzia delle
entrate individua in modo selettivo i dipendenti degli agenti della
riscossione che possono utilizzare ed accedere ai dati.
26-ter. Ai fini di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerati efficaci i
versamenti effettuati, a titolo di prima e seconda rata, entro il
10 luglio 2006, se comprensivi degli interessi legali, calcolati
dalla data di scadenza della rata a quella del pagamento.
26-quater. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e
426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpretano nel
senso che la sanatoria ivi prevista non produce effetti sulle
responsabilita' amministrative delle societa' concessionarie del
servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi
provvisoriamente delegati alla riscossione relative:
a) ai provvedimenti sanzionatori e di diniego del diritto al
rimborso o al discarico per inesigibilita' per i quali, alla data del
30 giugno 2005, non era pendente un ricorso amministrativo o
giurisdizionale;
b) alle irregolarita' consistenti in falsita' di atti redatti dai
dipendenti, se definitivamente dichiarata in sede penale prima della
data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004.
26-quinquies. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, dopo la lettera e), sono inserite le
seguenti:
«e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui
all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, e successive modificazioni». ))
27. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del
settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di
assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo
nei confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica
all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni
legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice fiscale o
la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni
sono state valutate ai fini della quantificazione della somma
liquidata. La presente disposizione si applica con riferimento alle
somme erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006. (( I dati acquisiti ai
sensi del presente comma sono utilizzati prioritariamente
nell'attivita' di accertamento effettuata nei confronti dei soggetti
le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione
della somma liquidata. )) Il contenuto, le modalita' ed i termini
delle trasmissioni (( mediante posta elettronica certificata, ))
nonche' le specifiche tecniche del formato, sono definite con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».
28. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della
effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti a cui e' tenuto il
subappaltatore.
29. La responsabilita' solidale viene meno se l'appaltatore
verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento
del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi
con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la
fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti
dal subappaltatore. L'appaltatore puo' sospendere il pagamento del
corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della
predetta documentazione.
30. Gli importi dovuti per la responsabilita' solidale di cui al
comma 28 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del
corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.
31. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di
decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine
anche al responsabile in solido. La competenza degli uffici degli
enti impositori e previdenziali e' comunque determinata in rapporto
alla sede del subappaltatore.
32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto
all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della
documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28
connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera,
la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti
dall'appaltatore.
33. L'inosservanza delle modalita' di pagamento previste al ((
comma 32 )) e' punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a
euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le
prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o
il servizio affidati non sono stati correttamente eseguiti
dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini della
presente sanzione si applicano le disposizioni previste per la
violazione commessa dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che
irroga la presente sanzione e' comunque determinata in rapporto alla
sede dell'appaltatore.
(( 34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano,
successivamente all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
che stabilisca la documentazione attestante l'assolvimento degli
adempimenti di cui al comma 28, in relazione ai contratti di appalto
e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che
stipulano i predetti contratti nell'ambito di attivita' rilevanti ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione
dei committenti non esercenti attivita' commerciale, e, in ogni caso,
dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche
per la responsabilita' solidale per l'effettuazione ed il versamento
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. ))
35. L'Agenzia delle dogane, nelle attivita' di prevenzione e
contrasto delle violazioni tributarie connesse alla dichiarazione
fraudolenta del valore in dogana e degli altri elementi che
determinano l'accertamento doganale ai sensi del decreto legislativo
8 novembre 1990, n. 374, ha facolta' di procedere, con le modalita'
previste dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, all'acquisizione dei dati e dei documenti
relativi ai costi di trasporto, assicurazione, nolo e di ogni altro
elemento di costo che forma il valore dichiarato per l'importazione,
l'esportazione, l'introduzione in deposito doganale o IVA ed il
transito. Per le finalita' di cui al presente comma, la richiesta di
informazioni e di documenti puo' essere rivolta dall'Agenzia delle
dogane, agli importatori, agli esportatori, alle societa' di servizi
aeroportuali, alle compagnie di navigazione, alle societa' e alle
persone fisiche esercenti le attivita' di movimentazione, deposito,
trasporto e rappresentanza in dogana delle merci. La raccolta e
l'elaborazione dei dati per le finalita' di cui al presente comma e'
considerata di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53
del (( codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
)) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In caso di
inottemperanza agli inviti a comparire ed alle richieste di
informazioni di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane procede
all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un
minimo di 5.000 euro ad un massimo di 10.000 euro, oltre alle misure
di sospensione e revoca delle autorizzazioni e delle facolta'
concesse agli operatori inadempienti.
(( 35-bis. Al fine di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale,
le societa' di calcio professionistiche sono obbligate a inviare per
via telematica all'Agenzia delle entrate copia dei contratti di
acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti
professionisti, nonche' dei contratti riguardanti i compensi per tali
prestazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' delegato ad
acquisire analoghe informazioni dalle Federazioni calcistiche estere
per le operazioni effettuate da societa' sportive professionistiche
residenti in Italia anche indirettamente con analoghe societa'
estere.
35-ter. E' prorogata per l'anno 2006, nella misura e alle
condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di
recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n.
488, fatturate dal 1° ottobre 2006.
35-quater. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
dopo il comma 121-bis e' inserito il seguente: «121-ter. Per il
periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 la quota di cui al
comma 121 e' pari al 36 per cento nei limiti di 48.000 euro per
abitazione». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 74-quater del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), come modificato dalla presente legge:
«Art. 74-quater (Disposizioni per le attivita'
spettacolistiche). - 1. Le prestazioni di servizi indicate
nella tabella C allegata al presente decreto, incluse le
operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al
comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha
inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione
delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali
l'imposta e' dovuta all'atto del pagamento del
corrispettivo.
2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese
assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi
con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante
apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie
automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla
legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e
integrazioni.
3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso
per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si
svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di
accesso deve risultare la natura dell'attivita'
spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia,
il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle
attivita' di spettacolo e diquelle ad esso accessorie. I
titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi
elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il
Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce le
caratteristiche tecniche, i criteri e le modalita' per
l'emissione dei titoli di accesso.
4. Per le attivita' di cui alla tabella C organizzate
in modo saltuario od occasionale, deve essere data
preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate
al concessionario di cui all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
competente in relazione al luogo in cui si svolge la
manifestazione.
5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti,
nonche' quelli che svolgono le altre attivita' di cui alla
tabella C allegata al presente decreto che nell'anno solare
precedente hanno realizzato un volume di affari non
superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la base
imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare
complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale
indetraibilita' dell'imposta assolta sugli acquisti, con
esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le
associazioni pro-loco e le associazioni senza scopo di
lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di
cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti
contabili previsti per i suddetti soggetti sono
disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell'art.
3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E' data
facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi
ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha
effetto fino a quando non e' revocata ed e' comunque
vincolante per un quinquennio.
6. Per le attivita' indicate nella tabella C, nonche'
per le attivita' svolte dai soggetti che optano per
l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge
16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, il concessionario di cui all'art. 17 del medesimo
decreto coopera, ai sensi dell'art. 52, con gli uffici
delle entrate anche attraverso il controllo contestuale
delle modalita' di svolgimento delle manifestazioni, ivi
compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli
d'ingresso, nonche' delle prestazioni di servizi accessori,
al fine di acquisire e reperire elementi utili
all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle
violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta
dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle
operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le
norme e con le facolta' di cui all'art. 52, trasmettendo
agli uffici stessi i relativi processi verbali di
constatazione. Si rendono applicabili le norme di
coordinamento di cui all'art. 63, commi secondo e terzo. Le
facolta' di cui all'art. 52 sono esercitate dal personale
del concessionario di cui all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con
rapporto professionale esclusivo, previamente individuato
in base al possesso di una adeguata qualificazione e
inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle
finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle
finanze sono stabilite le modalita' per la fornitura dei
dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche,
il Ministero per i beni e le attivita' culturali il
concessionario di cui al predetto art. 17 del decreto n.
640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresi'
le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello
stesso decreto n. 640 del 1972.
6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, le
consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo
si considerano accessorie alle attivita' di intrattenimento
o di spettacolo ivi svolte.».
- Si riporta il testo dell'art. 54 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre
1972, n. 292, come modificato dalla presente legge:
«Art. 54 (Rettifica delle dichiarazioni). - L'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica
della dichiarazione annuale presentata dal contribuente
quando ritiene che ne risulti una imposta inferiore a
quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o
rimborsabile superiore a quella spettante.
L'infedelta' della dichiarazione, qualora non emerga o
direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli
elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli
articoli 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali,
deve essere accertata mediante il confronto tra gli
elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei
registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 e mediante il
controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle
registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri
documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e
degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli
articoli 51 e 51-bis. Le omissioni e le false o inesatte
indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali
risultanze, dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche
sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano
gravi, precise e concordanti.
L'ufficio puo' tuttavia procedere alla rettifica
indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'
del contribuente qualora l'esistenza di operazioni
imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella
dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative
alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti
in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da
verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4)
dell'art. 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di
altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni
eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonche' da
altri atti e documenti in suo possesso. Per le cessioni
aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, la
prova di cui al precedente periodo s'intende integrata
anche se l'esistenza delle operazioni imponibili o
l'inesattezza delle indicazioni di cui al secondo
comma sono desunte sulla base del valore normale dei
predetti beni, determinato ai sensi dell'art. 14 del
presente decreto.
Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice
nei termini stabiliti dall'art. 57, i competenti uffici
dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi,
ispezioni e verifiche nonche' dalle segnalazioni effettuati
dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione
regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia
ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o
da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai
dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino
elementi che consentono di stabilire l'esistenza di
corrispettivi o di imposta in tutto o in parte non
dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non
spettanti, puo' limitarsi ad accertare, in base agli
elementi predetti, l'imposta o la maggiore imposta dovuta o
il minor credito spettante, nonche' l'imposta o la maggiore
imposta non versata, escluse le ipotesi di cui all'art.
54-bis, anche avvalendosi delle procedure previste dal
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Gli avvisi di accertamento parziale possono essere
notificati mediante invio di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta
alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto
dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto
alla casa.
Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati
dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione
prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o
in parte.».
- Si riporta il testo dell'art. 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi), come modificato dalla presente legge:
«Art. 39 (Redditi determinati in base alle scritture
contabili). - Per i redditi d'impresa delle persone fisiche
l'ufficio procede alla rettifica:
a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non
corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti
e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al 2°
comma dell'art. 3;
b) se non sono state esattamente applicate le
disposizioni del titolo V del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
c) se l'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza
degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai
questionari di cui ai numeri 2) e 4) dell'art. 32, dagli
atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del
n. 3) dello stesso articolo, dalle dichiarazioni di altri
soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali
relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri
contribuenti o da altri atti e documenti in possesso
dell'ufficio;
d) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza
degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e
dalle altre verifiche di cui all'art. 33 ovvero dal
controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle
registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli
altri atti e documenti relativi all'impresa nonche' dei
dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi
previsti dall'art. 32. L'esistenza di attivita' non
dichiarate o la inesistenza di passivita' dichiarate e'
desumibile anche sulla base di presunzioni semplici,
purche' queste siano gravi, precise e concordanti. Per le
cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la
costituzione o il trasferimento di diritti reali di
godimento sui medesimi beni, la prova di cui al precedente
periodo s'intende integrata anche se l'infedelta' dei
relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale
dei predetti beni, determinato ai sensi dell'art. 9,
comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
In deroga alle disposizioni del comma precedente
l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa
sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o
venuti a sua conoscenza, con facolta' di prescindere in
tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle
scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi
anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla
lettera d) del precedente comma:
a) quando il reddito d'impresa non e' stato indicato
nella dichiarazione;
b) (abrogata);
c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi
dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha
comunque sottratto all'ispezione una o piu' scritture
contabili prescritte dall'art. 14, ovvero quando le
scritture medesime non sono disponibili per causa di forza
maggiore;
d) quando le omissioni e le false o inesatte
indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero
le irregolarita' formali delle scritture contabili
risultanti dal verbale di ispezione sono cosi' gravi,
numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro
complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie
proprie di una contabilita' sistematica. Le scritture
ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se
gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali
limiti di tolleranza delle quantita' annotate nel carico o
nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede
di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo
comma dell'art. 14 del presente decreto;
d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito
agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'art. 32,
primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o
dell'art. 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto
applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per
quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con
riferimento alle scritture contabili rispettivamente
indicate negli articoli 18 e 19. Il reddito d'impresa dei
soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 18, che non
hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai
precedenti commi dello stesso articolo, e' determinato in
ogni caso ai sensi del secondo comma del presente
articolo.».
- L'art. 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85 (Misure urgenti per il risanamento della finanza
pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), abrogato
dalla presente legge, recava:
«Art. 15 (Applicazione dell'imposta sui corrispettivi
delle cessioni dei fabbricati)».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del gia' citato
decreto n. 633 del 1972, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 17 (Soggetti passivi). - L'imposta e' dovuta dai
soggetti che effettuano le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla
all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni
effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art.
19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.
Gli obblighi e i diritti derivanti dalla applicazione
delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto,
relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello
Stato da o nei confronti di soggetti non residenti, possono
essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, dagli
stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi
dell'art. 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante
residente nel territorio dello Stato nominato nella forme
previste dall'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il
rappresentante fiscale risponde in solido con il
rappresentato relativamente agli obblighi derivanti
dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul
valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale e'
comunicata all'altro contraente anteriormente
all'effettuazione dell'operazione. La nomina del
rappresentante e' obbligatoria qualora il soggetto non
residente, che non si sia identificato direttamente ai
sensi dell'art. 35-ter, effettui nel territorio dello Stato
cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette
all'imposta sul valore aggiunto nei confronti di cessionari
o committenti che non agiscono nell'esercizio di imprese,
arti o professioni. Le disposizioni che precedono si
applicano anche alle operazioni, imponibili ai sensi
dell'art. 7, quarto comma, lettera f), effettuate da
soggetti domiciliati, residenti o con stabili
organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del
primo comma, lettera a), dello stesso art. 7.
Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello
Stato da soggetti non residenti, che non si siano
identificati direttamente ai sensi dell'art. 35-ter, ne'
abbiano nominato un rappresentante fiscale ai sensi del
comma precedente, sono adempiuti dai cessionari o
committenti, residenti nel territorio dello Stato, che
acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di
imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica
relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell'art.
7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti
domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni
operanti nei territori esclusi a norma del primo comma,
lettera a), dello stesso art. 7. Gli obblighi relativi alle
cessioni di cui all'art. 7, secondo comma, terzo periodo,
ed alle prestazioni di servizi di cui all'art. 7, quarto
comma, lettera d), rese da soggetti non residenti a
soggetti domiciliati nel territorio dello Stato, a soggetti
ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio
all'estero ovvero a stabili organizzazioni in Italia di
soggetti domiciliati e residenti all'estero, sono adempiuti
dai cessionari e dai committenti medesimi qualora agiscano
nell'esercizio di imprese, arti o professioni.
Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si
applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti
di stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti
all'estero.
In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di
oro da investimento di cui all'art. 10, numero 11), nonche'
per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti
semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi,
al pagamento dell'imposta e' tenuto il cessionario, se
soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La
fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con
l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e
seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente
comma, deve essere integrata dal cessionario con
l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve
essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24
entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente,
ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con
riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini
della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui
all'art. 25.
Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano
anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione
di manodopera, rese nel settore edile da soggetti
subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono
l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di immobili
ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un
altro subappaltatore.».
- La direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio
1977: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del
17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle
legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla
cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore
aggiunto: base imponibile uniforme e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale L 145 del 13 giugno 1977.
- Si riporta il testo dell'art. 30 del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 30 (Versamento di conguaglio e rimborso
dell'eccedenza). - Se dalla dichiarazione annuale risulta
che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'art. 28,
aumentato delle somme versate mensilmente, e' superiore a
quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di
cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha
diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione
nell'anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle
ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di
cessazione di attivita'.
Il contribuente puo' chiedere in tutto o in parte il
rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore
a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della
dichiarazione:
a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente
attivita' che comportano l'effettuazione di operazioni
soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle
dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni,
computando a tal fine anche le operazioni effettuate a
norma dell'art. 17, quinto e sesto comma;
b) quando effettua operazioni non imponibili di cui
agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25
per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni
effettuate;
c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione di beni ammortizzabili, nonche' di beni e
servizi per studi e ricerche;
d) quando effettua prevalentemente operazioni non
soggette all'imposta per effetto dell'art. 7;
e) quando si trova nelle condizioni previste dal
secondo comma dell'art. 17.
Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel
precedente terzo comma puo' chiedere il rimborso
dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione
annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti
risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso
puo' essere richiesto per un ammontare comunque non
superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.
Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da
indicare nella dichiarazione o in apposito allegato, che,
in relazione all'attivita' esercitata, hanno determinato il
verificarsi dell'eccedenza di cui si richiede il rimborso.
Agli effetti della norma di cui all'art. 73, ultimo
comma, le disposizioni del secondo, terzo e quarto
comma del presente articolo si intendono applicabili per i
rimborsi richiesti dagli enti e dalle societa'
controllanti.».
- Il testo del comma 3 dell'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542
(Regolamento recante modificazioni alle disposizioni
relative alla presentazione delle dichiarazioni dei
redditi, dell'IRAP e dell'IVA) e' il seguente:
«3. I contribuenti in possesso dei requisiti indicati
dal secondo comma dell'art. 38-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la
richiesta di rimborsi di imposta relativi a periodi
inferiori all'anno, possono, in alternativa, effettuare la
compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, per l'ammontare massimo
corrispondente all'eccedenza detraibile del trimestre di
riferimento, presentando all'ufficio competente, entro
l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di
riferimento, una dichiarazione contenente i dati richiesti
per l'istanza di cui al comma 2. Gli enti e le societa'
controllanti che si avvalgono delle disposizioni di cui
all'art. 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono, in alternativa
alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze
detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche
riepilogative di gruppo, effettuare la compensazione
prevista dal citato art. 17 del decreto legislativo n. 241
del 1997.».
- Il testo del comma 1 dell'art. 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001), e' il seguente:
«Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001
il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi
compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti
intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1 miliardo
per ciascun anno solare.».
- Il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova
disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e
sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge
25 giugno 1999, n. 205) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 marzo 2000, n. 76.
- Si riporta il testo dell'art. 10 del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta). - Sono
esenti dall'imposta:
1) le prestazioni di servizi concernenti la
concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli
stessi da parte dei concedenti e le operazioni di
finanziamento; l'assunzione di impegni di natura
finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre
garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei
concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni,
compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi,
conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni
o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di
crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di
fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni
similari e il servizio bancoposta;
2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione
e di vitalizio;
3) le operazioni relative a valute estere aventi
corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i
biglietti e le monete da collezione e comprese le
operazioni di copertura dei rischi di cambio;
4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o
altri titoli non rappresentativi di merci e a quote
sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei
titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le
opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative
a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai
titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a
valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a
termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le
relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine
su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di
scambio di somme di denaro o di valute determinate in
funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di
indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su
valute, su tassi di interesse o su indici finanziari,
comunque regolate;
5) le operazioni relative alla riscossione dei
tributi, comprese quelle relative ai versamenti di imposte
effettuati per conto dei contribuenti, a norma di
specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di
credito;
6) le operazioni relative all'esercizio del lotto,
delle lotterie nazionali, dei giochi di abilita' e dei
concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti
indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive
modificazioni, nonche' quelle relative all'esercizio dei
totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento
approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per
le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge
24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi
comprese le operazioni relative alla raccolta delle
giocate;
7) le operazioni relative all'esercizio delle
scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e
competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al
numero precedente, nonche' quelle relative all'esercizio
del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle
operazioni di sorte locali autorizzate;
8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni,
risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di
aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli,
per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la
destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le
pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati
durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati,
escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le
loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei
confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del
numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il
locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter,
escluse quelle effettuate, entro cinque anni dalla data di
ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle
imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi
hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'art. 31, primo comma, lettere c), d)
ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457;
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni, escluse:
a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data
di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle
imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi
hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'art. 31, primo comma, lettere c), d)
ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) quelle effettuate nei confronti di cessionari
soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o
prevalente attivita' che conferiscono il diritto alla
detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25
per cento;
c) quelle effettuate nei confronti di cessionari
che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o
professioni;
d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente
abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione;
9) le prestazioni di mandato, mediazione e
intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri
da 1 a 7, nonche' quelle relative all'oro e alle valute
estere, compresi i depositi anche in conto corrente,
effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla
Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi
dell'art. 4, quinto comma, del presente decreto;
10) (soppresso);
11) le cessioni di oro da investimento, compreso
quello rappresentato da certificati in oro, anche non
allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione
di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da
investimento o che trasformano oro in oro da investimento
ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano
optato, con le modalita' ed i termini previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442,
anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione
dell'imposta; le operazioni previste dall'art. 81, comma 1,
lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, riferite all'oro da investimento; le
intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il
cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga
opzione puo' essere esercitata per le relative prestazioni
di intermediazione. Per oro da investimento si intende:
a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso
accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1
grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi,
rappresentato o meno da titoli;
b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a
900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno
avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente
vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il
valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto,
incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle
Comunita' europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee, serie C, sulla base
delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, nonche' le
monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non
comprese nel suddetto elenco;
12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad
enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni
aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
ONLUS;
13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore
delle popolazioni colpite da calamita' naturali o
catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre
1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
14) prestazioni di trasporto urbano di persone
effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di
trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto
marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano
urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta
chilometri;
15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti
con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese
autorizzate e da ONLUS;
16) le prestazioni relative ai servizi postali;
17) (abrogato);
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e
riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle
professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modificazioni, ovvero individuate con decreto
del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
delle finanze;
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti
ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate
nonche' da societa' di mutuo soccorso con personalita'
giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di
medicinali, presidi sanitari e vitto, nonche' le
prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
20) le prestazioni educative dell'infanzia e della
gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la
formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e
riconversione professionale, rese da istituti o scuole
riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS,
comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e
alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche'
fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi,
dipendenti o funzionalmente collegati, nonche' le lezioni
relative a materie scolastiche e universitarie impartite da
insegnanti a titolo personale;
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi,
orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili,
delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi
e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958,
n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e
medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni
accessorie;
22) le prestazioni proprie delle biblioteche,
discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,
gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi,
giardini botanici e zoologici e simili;
23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a
favore del personale dipendente;
24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di
plasma sanguigno;
25) (soppresso);
26) (abrogato);
27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe
funebri;
27-bis) i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi
comprese le aziende municipalizzate, o private per
l'affidamento in concessione di costruzione e di esercizio
di impianti, comprese le discariche, destinati allo
smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti
urbani speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi;
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza
domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in
favore degli anziani ed inabili adulti, di
tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati
psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di
disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto
pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano
assistenza pubblica, previste all'art. 41 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalita' di
assistenza sociale e da ONLUS;
27-quater) le prestazioni delle compagnie
barracellari di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1897,
n. 382;
27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni
acquistati o importati senza il diritto alla detrazione
totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19,
19-bis1 e 19-bis2;
27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate
dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca
allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai
fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi
consegna.».
- Si riporta il testo dell'art. 19-bis1 del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 19-bis1 (Esclusione o riduzione della detrazione
per alcuni beni e servizi). - 1. In deroga alle
disposizioni di cui all'art. 19:
a) l'imposta relativa all'acquisto o alla
importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla
lettera e) dell'allegata tabella B, quale ne sia la
cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi, nonche'
alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art.
16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e
riparazione relative ai beni stessi, e' ammessa in
detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita' propria
dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente
utilizzati come strumentali nell'attivita' propria
dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti
arti e professioni;
b) l'imposta relativa all'acquisto o alla
importazione degli altri beni elencati nell'allegata
tabella B e delle navi ed imbarcazioni da diporto e dei
relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di
servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di
impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai
beni stessi, e' ammessa in detrazione soltanto se i beni
formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa ed e'
in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
c) l'imposta relativa all'acquisto o alla
importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture
ed autoveicoli indicati nell'art. 54, lettere a) e c), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi
nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che
non formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, e
dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni
di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle
di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative
ai beni stessi, non e' ammessa in detrazione salvo che per
gli agenti o rappresentanti di commercio;
d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione
di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e
veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto e'
ammessa in detrazione se e' ammessa in detrazione l'imposta
relativa all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione
mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e
simili di dette autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;
e) salvo che formino oggetto dell'attivita' propria
dell'impresa, non e' ammessa in detrazione l'imposta
relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di
alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni
effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali
dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica,
aziendale o interaziendale e delle somministrazioni
commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di
mense aziendali, a prestazioni di trasporto di persone ed
al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui
all'art. 54, lettere a) e c), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285;
f) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa
all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad
eccezione di quelli che formano oggetto dell'attivita'
propria dell'impresa o di somministrazione in mense
scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante
distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;
g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione,
alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art.
16, nonche' alle spese di gestione, di apparecchiature
terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di
comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni
governative di cui all'art. 21 della tariffa allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641, come sostituita dal decreto ministeriale 28 dicembre
1995, del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e' ammessa in
detrazione nella misura del 50 per cento; la predetta
limitazione non si applica agli impianti di telefonia dei
veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle
imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto
per ciascun veicolo;
h) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa
alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle
imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto
di beni di costo unitario non superiore a lire
cinquantamila;
i) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa
all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a
destinazione abitativa ne' quella relativa alla locazione o
alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo
che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o
principale dell'attivita' esercitata la costruzione dei
predetti fabbricati o delle predette porzioni. La
disposizione non si applica per i soggetti che esercitano
attivita' che danno luogo ad operazioni esenti di cui al
numero 8) dell'art. 10 che comportano la riduzione della
percentuale di detrazione a norma dell'art. 19, comma 5, e
dell'art. 19-bis.».
- Per il riferimento alla parte III della Tabella A del
gia' citato decreto n. 633 del 1972 si vedano i riferimenti
normativi all'art. 36.
- Il testo dell'art. 19-bis2 del citato decreto n. 633
del 1972, e' il seguente:
«Art. 19-bis2 (Rettifica della detrazione). - 1. La
detrazione dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili
ed ai servizi e' rettificata in aumento o in diminuzione
qualora i beni ed i servizi medesimi sono utilizzati per
effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in
misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di
tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima
utilizzazione dei beni e dei servizi.
2. Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al
comma 1 e' eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si
verifica nell'anno della loro entrata in funzione ovvero
nei quattro anni successivi ed e' calcolata con riferimento
a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti
al compimento del quinquennio.
3. Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni
attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli
acquisti o nell'attivita' comportano la detrazione
dell'imposta in misura diversa da quella gia' operata, la
rettifica e' eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi
non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni
ammortizzabili, e' eseguita se non sono trascorsi quattro
anni da quello della loro entrata in funzione.
4. La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di
beni ammortizzabili, nonche' alle prestazioni di servizi
relative alla trasformazione, al riattamento o alla
ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi
dell'art. 19, comma 5, e' altresi', soggetta a rettifica,
in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro
entrata in funzione, in caso di variazione della
percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La
rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta
annuale in ragione di un quinto della differenza tra
l'ammontare della detrazione operata e quello
corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di
competenza. Se l'anno o gli anni di acquisto o di
produzione del bene ammortizzabile non coincidono con
quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica e'
eseguita, per tutta l'imposta relativa al bene, in base
alla percentuale di detrazione definitiva di quest'ultimo
anno anche se lo scostamento non e' superiore a dieci
punti. La rettifica puo' essere eseguita anche se la
variazione della percentuale di detrazione non e' superiore
a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti
lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne
dia comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale
inizia ad avvalersi di detta facolta'.
5. Ai fini del presente articolo non si considerano
ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore ad un
milione di lire, ne' quelli il cui coefficiente di
ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito e'
superiore al venticinque per cento.
6. In caso di cessione di un bene ammortizzabile
durante il periodo di rettifica, la rettifica della
detrazione va operata in unica soluzione per gli anni
mancanti al compimento del periodo di rettifica,
considerando a tal fine la percentuale di detrazione pari
al cento per cento se la cessione e' soggetta ad imposta,
ma l'ammontare dell'imposta detraibile non puo' eccedere
quello dell'imposta relativa alla cessione del bene.
7. Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in
dipendenza di fusione, di scissione, di cessione o
conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali
relativi a singoli rami dell'impresa, le disposizioni di
cui ai commi precedenti si applicano con riferimento alla
data in cui i beni sono stati acquistati dalla societa'
incorporata o dalle societa' partecipanti alla fusione,
dalla societa' scissa o dal soggetto cedente o conferente.
I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai
cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle
rettifiche.
8. Le disposizioni del presente articolo relative ai
beni ammortizzabili devono intendersi riferite anche ai
beni immateriali di cui all'art. 68 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli effetti del
presente articolo i fabbricati o porzioni di fabbricati
sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo
di rettifica e' stabilito in dieci anni, decorrenti da
quello di acquisto o di ultimazione. Per l'imposta assolta
sull'acquisto di aree fabbricabili l'obbligo di rettifica
decennale decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati
insistenti sulle aree medesime. L'imputazione dell'imposta
relativa ai fabbricati ovvero alle singole unita'
immobiliari, soggette a rettifica, che siano compresi in
edifici o complessi di edifici acquistati, costruiti o
ristrutturati unitariamente, deve essere determinata sulla
base di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o
dal metro cubo, o da parametri similari, che rispettino la
proporzionalita' fra l'onere complessivo dell'imposta
relativa ai costi di acquisto, costruzione o
ristrutturazione, e la parte di costo dei fabbricati o
unita' immobiliari specificamente attribuibile alle
operazioni che non danno diritto alla detrazione
dell'imposta.
9. Le rettifiche delle detrazioni di cui ai
commi precedenti sono effettuate nella dichiarazione
relativa all'anno in cui si verificano gli eventi che le
determinano, sulla base delle risultanze delle scritture
contabili obbligatorie.».
- Il testo dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.
457 (Norme per l'edilizia residenziale), e' il seguente:
«Art. 31 (Definizione degli interventi). - Gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente
sono cosi' definiti:
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere
e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti
anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
che non alterino i volumi e le superfici delle singole
unita' immobiliari e non comportino modifiche delle
destinazioni di uso;
c) interventi di restauro e di risanamento
conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo
edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo
stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi
compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento,
il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e
degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli
rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un
insieme sistemativo di opere che possono portare ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi ed impianti;
e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli
rivolti a sostituire l'esistente tessuto
urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme
sistematico di interventi edilizi anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della
rete stradale.
Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle
disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei
regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le
competenze previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e
dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive
modificazioni ed integrazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro), pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 aprile
1986, n. 99, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Registrazione in termine fisso e registrazione
in caso d'uso). - 1. Sono soggetti a registrazione in
termine fisso gli atti indicati nella parte prima della
tariffa e in caso d'uso quelli indicati nella parte
seconda.
2. Le scritture private non autenticate sono soggette a
registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in
esse contemplate sono relative ad operazioni soggette
all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette
all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le
prestazioni per le quali l'imposta non e' dovuta a norma
dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto
comma dell'art. 21 dello stesso decreto ad eccezione delle
operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'art. 10,
numeri 8), 8-bis), 8-ter, non derivanti da contratti di
locazione finanziaria, e 27-quinquies), dello stesso
decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 40 del gia' citato
decreto n. 131 del 1986, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 40 (Atti relativi ad operazioni soggette
all'imposta sul valore aggiunto). - 1. Per gli atti
relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi
soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si
applica in misura fissa. Si considerano soggette
all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le
prestazioni per le quali l'imposta non e' dovuta a norma
dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma del
successivo art. 21, ad eccezione delle operazioni esenti ai
sensi dell'art. 10, numeri 8, 8-bis, non derivanti da
contratti di locazione finanziaria, e 27-quinquies, dello
stesso decreto.
1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di
registro le locazioni di immobili strumentali, ancorche'
assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, di cui
all'art. 10, primo comma, numero 8), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
2. Per le operazioni indicate nell'art. 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
l'imposta si applica sulla cessione o prestazione non
soggetta all'imposta sul valore aggiunto.».
- Si riporta il testo della Tariffa, parte prima, art.
5 del gia' citato decreto n. 131 del 1986, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 5. - 1. Locazioni e affitti di beni immobili:
a) quando hanno per oggetto fondi rustici |0,50%
---------------------------------------------------------------------
a-bis) quando hanno per oggetto immobili |
strumentali ancorche' assoggettati all'imposta sul |
valore aggiunto, di cui all'art. 10, primo comma, numero|
8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 |
ottobre 1972, n. 633 |1%
---------------------------------------------------------------------
b) in ogni altro caso |2%
---------------------------------------------------------------------
2. Concessioni su beni demaniali, cessioni e |
surrogazioni relative |2%
---------------------------------------------------------------------
3. Concessioni di diritti d'acqua a tempo |
determinato, cessioni e surrogazioni relative |0,50%
---------------------------------------------------------------------
4. Contratti di comodato di beni immobili |Euro 168,00.
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive
modificazioni (Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e
catastale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Oggetto e misura dell'imposta). - 1. Le
volture catastali sono soggette all'imposta del 10 per
mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali
immobiliari determinato a norma dell'art. 2, anche se
relative a immobili strumentali, ancorche' assoggettati
all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 10, primo
comma, numero 8-ter, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. L'imposta e' dovuta nella misura fissa di euro
168,00 per le volture eseguite in dipendenza di atti che
non importano trasferimento di beni immobili ne'
costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari,
di atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, di
fusioni e di scissioni di societa' di qualunque tipo e di
conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a
singoli rami dell'impresa, per quelle eseguite in
dipendenza di atti di regolarizzazione di societa' di
fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda
registrati entro un anno dall'apertura della successione,
nonche' per quelle eseguite in dipendenza degli atti di cui
all'art. 1, comma 1, quarto e quinto periodo, della
tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131.
3. Non sono soggette ad imposta le volture eseguite
nell'interesse dello Stato ne' quelle relative a
trasferimenti di cui all'art. 3 del testo unico
sull'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto
disposto nel comma 3 dello stesso articolo.».
- Il testo dell'art. 37 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge
6 febbraio 1996, n. 52), e' il seguente:
«Art. 37 (Struttura dei fondi comuni di investimento).
- 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB,
determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi
comuni di investimento con riguardo:
a) all'oggetto dell'investimento;
b) alle categorie di investitori cui e' destinata
l'offerta delle quote;
c) alle modalita' di partecipazione ai fondi aperti e
chiusi, con particolare riferimento alla frequenza di
emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare
minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;
d) all'eventuale durata minima e massima;
d-bis) alle condizioni e alle modalita' con le quali
devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei
beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla
costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano
esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti
reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari.
2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce
inoltre:
a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del
fondo chiuso;
b) le cautele da osservare, con particolare
riferimento all'intervento di esperti indipendenti nella
valutazione dei beni, nel caso di cessioni o conferimenti
di beni al fondo chiuso effettuati dai soci della societa'
di gestione o dalle societa' facenti parte del gruppo cui
essa appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale
rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso
di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti;
b-bis) i casi in cui e' possibile derogare alle norme
prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio
stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla
qualita' e all'esperienza professionale degli investitori;
nel caso dei fondi previsti alla lettera d-bis) del comma 1
dovra' comunque prevedersi che gli stessi possano assumere
prestiti sino a un valore di almeno il 60 per cento del
valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e
delle partecipazioni in societa' immobiliari e del 20 per
cento per gli altri beni nonche' che possano svolgere
operazioni di valorizzazione dei beni medesimi;
c) le scritture contabili, il rendiconto e i
prospetti periodici che le societa' di gestione del
risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le
imprese commerciali, nonche' gli obblighi di pubblicita'
del rendiconto e dei prospetti periodici;
d) le ipotesi nelle quali la societa' di gestione del
risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in
un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi
delle quote dei fondi;
e) i requisiti e i compensi degli esperti
indipendenti indicati nell'art. 6, comma 1), lettera c),
numero 5).
2-bis. Con il regolamento previsto dal comma 1, sono
altresi' individuate le materie sulle quali i partecipanti
dei fondi chiusi si riuniscono in assemblea per adottare
deliberazioni vincolanti per la societa' di gestione del
risparmio. L'assemblea delibera in ogni caso sulla
sostituzione della societa' di gestione del risparmio,
sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista
e sulle modifiche delle politiche di gestione. L'assemblea
e' convocata dal consiglio di amministrazione della
societa' di gestione del risparmio anche su richiesta dei
partecipanti che rappresentino almeno il 10 per cento del
valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono
approvate con il voto favorevole del 50 per cento piu' una
quota degli intervenuti all'assemblea. Il quorum
deliberativo non potra' in ogni caso essere inferiore al 30
per cento del valore di tutte le quote in circolazione. Le
deliberazioni dell'assemblea sono trasmesse alla Banca
d'Italia per l'approvazione. Esse si intendono approvate
quando il diniego non sia stato adottato entro quattro mesi
dalla trasmissione. All'assemblea dei partecipanti si
applica, per quanto non disciplinato dalla presente
disposizione e dal regolamento previsto dal comma 1, l'art.
46, commi 2 e 3.»
- Il testo dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio
1994, n. 86 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di
investimento immobiliare chiusi), e' il seguente:
«Art. 14-bis (Fondi istituiti con apporto di beni
immobili). - 1. In alternativa alle modalita' operative
indicate negli articoli 12, 13 e 14, le quote del fondo
possono essere sottoscritte, entro un anno dalla sua
costituzione, con apporto di beni immobili o di diritti
reali su immobili, qualora l'apporto sia costituito per
oltre il 51 per cento da beni e diritti apportati
esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici,
da regioni, da enti locali e loro consorzi, nonche' da
societa' interamente possedute, anche indirettamente, dagli
stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto in
natura si applicano l'art. 12, commi 1, 2,
lettere a), d), e), l), m), o), p), r), s-bis), e 6, e
l'art. 14, commi 7 e 8. Si applicano altresi', in quanto
compatibili, le disposizioni dell'art. 12, commi 4 e 5.
2. Ai fini del presente art. la societa' di gestione
non deve essere controllata, ai sensi dell'art. 2359 del
codice civile, neanche indirettamente, da alcuno dei
soggetti che procedono all'apporto. Tuttavia, ai fini della
presente disposizione, nell'individuazione del soggetto
controllante non si tiene conto delle partecipazioni
detenute dal Ministero del tesoro. La misura
dell'investimento minimo obbligatorio nel fondo di cui
all'art. 13, comma 8, e' determinata dal Ministro del
tesoro nel limite massimo dell'uno per cento dell'ammontare
del fondo.
3. Il regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo,
per i soggetti che effettuano conferimenti in natura, di
integrare gli stessi con un apporto in denaro non inferiore
al 5 per cento del valore del fondo. Detto obbligo non
sussiste qualora partecipino al fondo, esclusivamente con
apporti in denaro, anche soggetti diversi da quelli che
hanno effettuato apporti in natura ai sensi del comma 1 e
sempreche' il relativo apporto in denaro non sia inferiore
al 10 per cento del valore del fondo. La liquidita'
derivata dagli apporti in denaro non puo' essere utilizzata
per l'acquisto di beni immobili o diritti reali
immobiliari; fanno eccezione gli acquisti di beni immobili
e diritti reali immobiliari strettamente necessari ad
integrare i progetti di utilizzo di beni e diritti
apportati ai sensi del comma 1 e sempreche' detti acquisti
comportino un investimento non superiore al 30 per cento
dell'apporto complessivo in denaro.
4. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma 1
sono sottoposti alle procedure di stima previste dall'art.
8 anche al momento dell'apporto; la relazione deve essere
redatta e depositata al momento dell'apporto con le
modalita' e le forme indicate nell'art. 2343 del codice
civile e deve contenere i dati e le notizie richiesti dai
commi 1 e 4 dell'art. 8.
5. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi
da quelli indicati al comma 1, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 14, commi 6 e 6-ter.
6. Con modalita' analoghe a quelle previste dall'art.
12, comma 3, la societa' di gestione procede all'offerta al
pubblico delle quote derivate dall'istituzione del fondo ai
sensi del comma 1. A tal fine, le quote sono tenute in
deposito presso la banca depositaria. L'offerta al pubblico
deve essere corredata dalla relazione dei periti di cui al
comma 4 e, ove esistente, dal certificato attestante
l'avvenuta approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e
dei diritti da parte della conferenza di servizi di cui al
comma 12. L'offerta al pubblico deve concludersi entro
diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto in natura e
comportare collocamento di quote per un numero non
inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso
investitori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento
del fondo prevede le modalita' di esecuzione del
collocamento, il termine per il versamento dei
corrispettivi da parte degli acquirenti delle quote, le
modalita' con cui la societa' di gestione procede alla
consegna delle quote agli acquirenti, riconosce i
corrispettivi ai soggetti conferenti e restituisce ai
medesimi le quote non collocate.
7. Gli interessati all'acquisto delle quote offerte ai
sensi del comma 6 sono tenuti a fornire alla societa' di
gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il buon
esito dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le possibili
forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo.
8. Entro sei mesi dalla consegna delle quote agli
acquirenti, la societa' di gestione richiede alla CONSOB
l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in
un mercato regolamentato, salvo il caso in cui le quote
siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali
ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a).
9. Qualora, decorso il termine di diciotto mesi dalla
data dell'ultimo apporto in natura, risulti collocato un
numero di quote inferiore a quello indicato nel comma 6, la
societa' di gestione dichiara il mancato raggiungimento
dell'obiettivo minimo di collocamento, dichiara caducate le
prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote e delibera
la liquidazione del fondo, che viene effettuata da un
commissario nominato dal Ministro del tesoro e operante
secondo le direttive impartite dal Ministro medesimo, il
quale provvedera' a retrocedere i beni immobili e i diritti
reali immobiliari apportati ai soggetti conferenti.
10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma 1
non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite
deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le
quote ricevute in cambio dell'immobile o del diritto
oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sui
redditi, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto
anteriormente all'apporto.
11. Per l'insieme degli apporti di cui al comma 1 e
delle eventuali successive retrocessioni di cui al comma 9,
e' dovuto in luogo delle ordinarie imposte di registro,
ipotecaria e catastale e dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili, un'imposta
sostitutiva di lire 1 milione che e' liquidata dall'ufficio
del registro a seguito di denuncia del primo apporto in
natura e che deve essere presentata dalla societa' di
gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso
e' stato effettuato.
12. I progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti
apportati a norma del comma 1 di importo complessivo
superiore a 2 miliardi di lire, risultante dalla relazione
di cui al comma 4, sono sottoposti all'approvazione della
conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai sensi
dell'art. 2, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, le determinazioni concordate nelle conferenze di
servizi sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le
intese, i nulla osta e gli assensi comunque denominati.
Qualora nelle conferenze non si pervenga alle
determinazioni conclusive entro novanta giorni dalla
convocazione ovvero non si raggiunga l'unanimita', anche in
conseguenza della mancata partecipazione ovvero della
mancata comunicazione entro venti giorni delle valutazioni
delle amministrazioni e dei soggetti regolarmente
convocati, le relative determinazioni sono assunte ad ogni
effetto dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri; il suddetto
termine puo' essere prorogato una sola volta per non piu'
di sessanta giorni. I termini stabiliti da altre
disposizioni di legge e regolamentari per la formazione
degli atti facenti capo alle amministrazioni e soggetti
chiamati a determinarsi nelle conferenze di servizi, ove
non risultino compatibili con il termine di cui al
precedente periodo, possono essere ridotti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri per poter consentire
di assumere le determinazioni delle conferenze di servizi
nel rispetto del termine stabilito nel periodo precedente.
Eventuali carenze, manchevolezze, errori od omissioni della
conferenza nel procedimento di approvazione del progetto
non sono opponibili alla societa' di gestione, al fondo,
ne' ai soggetti cui sono stati trasmessi, in tutto ovvero
anche solo in parte, i relativi diritti.
13. Il Ministro del tesoro puo' emettere titoli
speciali che prevedono diritti di conversione in quote dei
fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalita' e le
condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello
stesso Ministro. In alternativa alla procedura prevista al
comma 6, per le quote di propria pertinenza, il Ministro
del tesoro puo' emettere titoli speciali che prevedano
diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai
sensi del comma 1. Le modalita' e le condizioni di tali
emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro.
14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli
speciali emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione
delle quote dei fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con
apporti dello Stato o di enti previdenziali pubblici,
nonche' i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette
quote, affluiscono agli enti titolari.
15. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino
a concorrenza del valore dei beni conferiti, ad emettere
prestiti obbligazionari convertibili in quote dei fondi
istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui
all'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. In
alternativa alla procedura prevista al comma 6, per le
quote di propria pertinenza, gli enti locali territoriali
possono emettere titoli speciali che prevedano diritti di
conversione in quote di fondi istituiti o da istituirsi ai
sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui all'art. 35
della predetta legge n. 724 del 1994.
16. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli
emessi ai sensi del comma 15 o dalla cessione delle quote
nonche' dai proventi distribuiti dai fondi sono destinate
al finanziamento degli investimenti secondo le norme
previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
nonche' alla riduzione del debito complessivo.
17. Qualora per l'utilizzazione o la valorizzazione dei
beni e dei diritti da conferire ai sensi del comma 1 da
parte degli enti locali territoriali sia prevista dal
regolamento del fondo l'esecuzione di lavori su beni
immobili di pertinenza del fondo stesso, gli enti locali
territoriali conferenti dovranno effettuare anche i
conferimenti in denaro necessari nel rispetto dei limiti
previsti al comma 1. A tal fine gli enti conferenti sono
autorizzati ad emettere prestiti obbligazionari
convertibili in quote del fondo fino a concorrenza
dell'ammontare sottoscritto in denaro. Le quote del fondo
spettanti agli enti locali territoriali a seguito dei
conferimenti in denaro saranno tenute in deposito presso la
banca depositaria fino alla conversione.».
- Il testo degli articoli 106 e 107 del testo unico di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e' il
seguente:
«Art. 106 (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei
confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di
partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e
di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari
finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1
possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie,
fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere
delle seguenti condizioni:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in
accomandita per azioni, di societa' a responsabilita'
limitata o di societa' cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque
volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
societa' per azioni;
d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni
e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli
articoli 108 e 109.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
la Banca d'Italia e l'UIC:
a) specifica il contenuto delle attivita' indicate
nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al
consumo si considera comunque esercitato nei confronti del
pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono
determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto
previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma
giuridica, consentire l'assunzione di altre forme
giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
5. L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco
e da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e
alla CONSOB.
6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per
l'iscrizione nell'elenco, l'UIC puo' chiedere agli
intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e,
se necessario, puo' effettuare verifiche presso la sede
degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di
altre autorita'.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso gli intermediari finanziari
comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso
stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre
societa' ed enti di qualsiasi natura.».
«Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e
la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili
all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra
indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono
individuati gli intermediari finanziari che si devono
iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca
d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformita' delle
deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti
nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto
l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio
nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca
d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda,
provvedimenti specifici nei confronti di singoli
intermediari per le materie in precedenza indicate. Con
riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca
d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni
periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con
facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
ritenuti necessari.
4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a
essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio dei
servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
obbligo di rimborso per un ammontare superiore al
patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste
nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonche' all'art.
97-bis in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86,
commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e
5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
comma 1 che esercitano l'attivita' di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le
disposizioni dell'art. 47.».
- Il testo dell'art. 14 del gia' citato decreto n. 633
del 1972 e' il seguente:
«Art. 14 (Determinazione della base imponibile). - Ai
fini della determinazione della base imponibile i
corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in
valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno
in cui e' stata effettuata l'operazione e, in mancanza,
secondo il cambio del giorno antecedente piu' prossimo.
I residuati o sottoprodotti della lavorazione di
materie fornite dal committente sono computati secondo il
loro valore normale.
Per valore normale dei beni e dei servizi si intende il
prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o
servizi della stessa specie o similari in condizioni di
libera concorrenza e al medesimo stadio di
commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui e' stata
effettuata l'operazione o nel tempo e nel luogo piu'
prossimi.
Per la determinazione del valore normale si fa
riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe
dell'impresa che ha fornito i beni o i servizi e, in
mancanza, alle mercuriali e ai listini della camera di
commercio piu' vicina, alle tariffe professionali e ai
listini di borsa.».
- Il testo del comma 1, lettera b), dell'art. 164 del
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
1986, n. 302, supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 164. [121-bis] (Limiti di deduzione delle spese e
degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di
trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese,
arti e professioni). - 1. Le spese e gli altri componenti
negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati
nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di
imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione
dei relativi redditi sono deducibili secondo i seguenti
criteri:
a) (omissis);
b) nella misura del 50 per cento relativamente alle
autovetture ed autocaravan, di cui alle citate lettere
dell'art. 54 del citato decreto legislativo n. 285 del
1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo e' diverso
da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale
percentuale e' elevata all'80 per cento per i veicoli
utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di agenzia o di
rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti
e professioni in forma individuale, la deducibilita' e'
ammessa, nella suddetta misura del 50 per cento,
limitatamente ad un solo veicolo; se l'attivita' e' svolta
da societa' semplici e da associazioni di cui all'art. 5,
la deducibilita' e' consentita soltanto per un veicolo per
ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del
costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le
autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i
motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare
dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di
detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni
medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria;
dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che
eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan,
lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i
ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attivita'
svolte da societa' semplici e associazioni di cui al citato
art. 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o
associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore
dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio
vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo
anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e di impiegati
verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di 35
milioni di lire per le autovetture e' elevato a 50 milioni
di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o
rappresentanti di commercio.».
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 19 (Scritture contabili degli esercenti arti e
professioni). - Le persone fisiche che esercitano arti o
professioni e le societa' o associazioni fra artisti e
professionisti, di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 13,
devono annotare cronologicamente in un apposito registro le
somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione
nell'esercizio dell'arte o della professione, anche a
titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna
riscossione:
a) il relativo importo, al lordo e al netto della
parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle
inerenti alla produzione del reddito eventualmente
anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il
pagamento, e l'ammontare della ritenuta d'acconto subita;
b) le generalita', il comune di residenza anagrafica
e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;
c) gli estremi della fattura, parcella, nota o altro
documento emesso.
Nello stesso registro devono essere annotate
cronologicamente, con le indicazioni di cui alle lettere b)
e c), le spese inerenti all'esercizio dell'arte o
professione delle quali si richiede la deduzione analitica
ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Deve essersi, inoltre
annotato, entro il termine stabilito per la presentazione
della dichiarazione, il valore dei beni per i quali si
richiede la deduzione di quote di ammortamento ai sensi del
detto articolo, raggruppati in categorie omogenee e
distinti per anno di acquisizione.
I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a
tenere uno o piu' conti correnti bancari o postali ai quali
affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse
nell'esercizio dell'attivita' e dai quali sono effettuati i
prelevamenti per il pagamento delle spese.
I compensi in denaro per l'esercizio di arti e
professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni
non trasferibili o bonifici ovvero altre modalita' di
pagamento bancario o postale nonche' mediante sistemi di
pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori
a 100 euro.
Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, possono essere stabiliti appositi
modelli dei registri di cui al comma precedente con
classificazione delle categorie di componenti positivi e
negativi rilevanti ai fini della determinazione del
reddito, individuate anche in relazione a quelle risultanti
dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono essere
prescritte particolari modalita' per la tenuta
meccanografica del registro.».
- Si riporta il testo dell'art. 73 del gia' citato
decreto n. 917 del 1986, come modificato dalla presente
legge:
«Art.73 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti
all'imposta sul reddito delle societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per
azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione residenti
nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', residenti nel territorio dello Stato, che hanno
per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', residenti nel territorio dello Stato, che non
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, con o senza
personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello
Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i
consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il
presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e
autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
del comma 1 sono comprese anche le societa' e le
associazioni indicate nell'art. 5.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte
del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede
dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio
dello Stato.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
e' determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o
allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto
principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto
nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente
residente e' determinato in base all'attivita'
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.
5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente
nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di
societa' ed enti, che detengono partecipazioni di
controllo, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, del codice
civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi
dell'art. 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti
residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di
amministrazione, o altro organo equivalente di gestione,
composto in prevalenza di consiglieri residenti nel
territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del
controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione
esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti
spettanti ai familiari di cui all'art. 5, comma 5.».
- Si riporta il testo dell'art. 30 della legge
23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica), come modificato dalla presente legge:
«Art. 30 (Societa' di comodo. Valutazione dei titoli).
1. Agli effetti del presente art. le societa' per azioni,
in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata, in
nome collettivo e in accomandita semplice, nonche' le
societa' e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile
organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano,
salvo prova contraria, non operativi se l'ammontare
complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e
dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal
conto economico, ove prescritto, e' inferiore alla somma
degli importi che risultano applicando le seguenti
percentuali: a) il 2 per cento al valore dei beni indicati
nell'art. 85, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei
crediti; b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni
costituite da beni immobili e da beni indicati nell'art.
8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 15 per
cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in
locazione finanziaria. Le disposizioni del primo periodo
non si applicano: 1) ai soggetti ai quali, per la
particolare attivita' svolta, e' fatto obbligo di
costituirsi sotto forma di societa' di capitali; 2) ai
soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; 3)
alle societa' in amministrazione controllata o
straordinaria; 4) alle societa' ed enti i cui titoli sono
negoziati in mercati regolamentati italiani; 5) alle
societa' esercenti pubblici servizi di trasporto; 6) alle
societa' con un numero di soci non inferiore a 100.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e i
proventi nonche' i valori dei beni e delle immobilizzazioni
vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio
e dei due precedenti. Per la determinazione del valore dei
beni si applica l'art. 76, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per i beni in
locazione finanziaria si assume il costo sostenuto
dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di
documentazione, la somma dei canoni di locazione e del
prezzo di riscatto risultanti dal contratto.
3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini
dell'imposta personale sul reddito per le societa' e per
gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che
il reddito del periodo di imposta non sia inferiore
all'ammontare della somma degli importi derivanti
dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti
nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a) l'1,50 per
cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del
comma 1; b) il 4,75 per cento sul valore delle
immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni
indicati nell'art. 8-bis, primo comma, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, anche in locazione
finanziaria; c) il 12 per cento sul valore complessivo
delle altre immobilizzazioni anche in locazione
finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono
essere computate soltanto in diminuzione della parte di
reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma.
4. Per le societa' e gli enti non operativi,
l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione
presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non e'
ammessa al rimborso ne' puo' costituire oggetto di
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell'art. 5,
comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 154. Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la
societa' o l'ente non operativo non effettui operazioni
rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non
inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle
percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di credito non
e' ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito
relativa ai periodi di imposta successivi.
4-bis. In presenza di oggettive situazioni di carattere
straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento
dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi
nonche' del reddito determinati ai sensi del presente
articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le
operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto di cui al comma 4, la societa' interessata puo'
richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni
antielusive ai sensi dell'art. 37- bis, comma 8, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.
5.
6.
7.
8.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre
1994.
10. (abrogato).»
- Si riporta il testo dell'art. 172 del gia' citato
decreto n. 917 del 1986, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 172 [123] (Fusione di societa). - 1. La fusione
tra piu' societa' non costituisce realizzo ne'
distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni
delle societa' fuse o incorporate, comprese quelle relative
alle rimanenze e il valore di avviamento.
2. Nella determinazione del reddito della societa'
risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto
dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto
del rapporto di cambio delle azioni o quote o
dell'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle
societa' fuse possedute da altre. I maggiori valori
iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione
del disavanzo derivante dall'annullamento o dal concambio
di una partecipazione, con riferimento ad elementi
patrimoniali della societa' incorporata o fusa, non sono
imponibili nei confronti dell'incorporante o della societa'
risultante dalla fusione. Tuttavia i beni ricevuti sono
valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto
ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da
apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione
dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori
fiscalmente riconosciuti.
3. Il cambio delle partecipazioni originarie non
costituisce ne' realizzo ne' distribuzione di plusvalenze o
di minusvalenze ne' conseguimento di ricavi per i soci
della societa' incorporata o fusa, fatta salva
l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'art. 47,
comma 7 e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e
87.
4. Dalla data in cui ha effetto la fusione la societa'
risultante dalla fusione o incorporante subentra negli
obblighi e nei diritti delle societa' fuse o incorporate
relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito
nei commi 5 e 7.
5. Le riserve in sospensione di imposta, iscritte
nell'ultimo bilancio delle societa' fuse o incorporate
concorrono a formare il reddito della societa' risultante
dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non
siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente
utilizzando l'eventuale avanzo da fusione. Questa
disposizione non si applica per le riserve tassabili solo
in caso di distribuzione le quali, se e nel limite in cui
vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per un
ammontare superiore al capitale complessivo delle societa'
partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale
di ciascuna di esse gia' possedute dalla stessa o da altre,
concorrono a formare il reddito della societa' risultante
dalla fusione o incorporante in caso di distribuzione
dell'avanzo o di distribuzione del capitale ai soci; quelle
che anteriormente alla fusione sono state imputate al
capitale delle societa' fuse o incorporate si intendono
trasferite nel capitale della societa' risultante dalla
fusione o incorporante e concorrono a formarne il reddito
in caso di riduzione del capitale per esuberanza.
6. All'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento
o da concambio che eccedono la ricostituzione e
l'attribuzione delle riserve di cui al comma 5 si applica
il regime fiscale del capitale e delle riserve della
societa' incorporata o fusa, diverse da quelle gia'
attribuite o ricostituite ai sensi del comma 5 che hanno
proporzionalmente concorso alla sua formazione. Si
considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da
annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a
concorrenza del valore della partecipazione annullata.
7. Le perdite delle societa' che partecipano alla
fusione, compresa la societa' incorporante, possono essere
portate in diminuzione del reddito della societa'
risultante dalla fusione o incorporante per la parte del
loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo
patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se
inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'art.
2501-quater del codice civile, senza tener conto dei
conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro
mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione
stessa, e sempre che dal conto economico della societa' le
cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio
precedente a quello in cui la fusione e' stata deliberata,
risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attivita'
caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni
di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui
all'art. 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento
di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi
anteriori. Tra i predetti versamenti non si comprendono i
contributi erogati a norma di legge dallo Stato a da altri
enti pubblici. Se le azioni o quote della societa' la cui
perdita e' riportabile erano possedute dalla societa'
incorporante o da altra societa' partecipante alla fusione,
la perdita non e' comunque ammessa in diminuzione fino a
concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione
di tali azioni o quote effettuata ai fini della
determinazione del reddito dalla societa' partecipante o
dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al
quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione.
In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della
fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del presente
comma si applicano anche al risultato negativo,
determinabile applicando le regole ordinarie, che si
sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che
partecipano alla fusione in relazione al periodo che
intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data
antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione.
8. Il reddito delle societa' fuse o incorporate
relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo di
imposta e la data in cui ha effetto la fusione e'
determinato, secondo le disposizioni applicabili in
relazione al tipo di societa', in base alle risultanze di
apposito conto economico.
9. L'atto di fusione puo' stabilire che ai fini delle
imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da
una data non anteriore a quella in cui si e' chiuso
l'ultimo esercizio di ciascuna delle societa' fuse o
incorporate o a quella, se piu' prossima, in cui si e'
chiuso l'ultimo esercizio della societa' incorporante.
10. Nelle operazioni di fusione, gli obblighi di
versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta
ed alle ritenute operate su redditi altrui, dei soggetti
che si estinguono per effetto delle operazioni medesime,
sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di
efficacia della fusione ai sensi dell'art. 2504-bis,
comma 2, del codice civile; successivamente a tale data, i
predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti
trasferiti alla societa' incorporante o comunque risultante
dalla fusione.».
- Il testo dell'art. 37-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi) e' il seguente:
«Art. 37-bis (Disposizioni antielusive). - 1. Sono
inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i
fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide
ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti
previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere
riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi
tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi
di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in
base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute
per effetto del comportamento inopponibile
all'amministrazione.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a
condizione che, nell'ambito del comportamento di cui al
comma 2, siano utilizzate una o piu' delle seguenti
operazioni:
a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni
volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da
voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con
utili;
b) conferimenti in societa', nonche' negozi aventi ad
oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;
c) cessioni di crediti;
d) cessioni di eccedenze d'imposta;
e) operazioni di cui al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per
l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime
fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e
scambi di azioni;
f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le
valutazioni e le classificazioni di bilancio, aventi ad
oggetto i beni ed i rapporti di cui all'art. 81, comma 1,
lettere da c) a c-quinquies), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
f-bis) cessioni di beni e prestazioni di servizi
effettuate tra i soggetti ammessi al regime della
tassazione di gruppo di cui all'art. 117 del testo unico
delle imposte sui redditi;
f-ter) pagamenti di interessi e canoni di cui
all'art. 26-quater, qualora detti pagamenti siano
effettuati a soggetti controllati direttamente o
indirettamente da uno o piu' soggetti non residenti in uno
Stato dell'Unione europea.
4. L'avviso di accertamento e' emanato, a pena di
nullita', previa richiesta al contribuente anche per
lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per
iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione
della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi
per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.
5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 42,
l'avviso d'accertamento deve essere specificamente
motivato, a pena di nullita', in relazione alle
giustificazioni fornite dal contribuente e le imposte o le
maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di
quanto previsto al comma 2.
6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in
applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono
iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'art. 68 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente
il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in
pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi,
dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.
7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le
disposizioni dei commi precedenti possono richiedere il
rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti
disconosciuti dall'amministrazione finanziaria; a tal fine
detti soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno
in cui l'accertamento e' divenuto definitivo o e' stato
definito mediante adesione o conciliazione giudiziale,
istanza di rimborso all'amministrazione, che provvede nei
limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente
riscossi a seguito di tali procedure.
8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare
comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni,
crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti
ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere
disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella
particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano
verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare
istanza al direttore regionale delle entrate competente per
territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e
indicando le disposizioni normative di cui chiede la
disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' per
l'applicazione del presente comma.».
- Si riporta il testo del comma 497 (Base imponibile
dell'imposta di registro professioni tra persone fisiche)
dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266,
come modificato dalla presente legge:
«497. In deroga alla disciplina di cui all'art. 43 del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, per le sole cessioni fra persone
fisiche che non agiscano nell'esercizio di attivita'
commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto
immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto
della cessione e su richiesta della parte acquirente resa
al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di
registro, ipotecarie e catastali e' costituita dal valore
dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e
5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal
corrispettivo pattuito indicato nell'atto. Le parti hanno
comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo
pattuito. Gli onorari notarili sono ridotti del 30 per
cento.».
- Si riporta il testo del comma 498 (Esclusione da
accertamento), dell'art. 1 della gia' citata legge n. 266
del 2005, cosi' come modificato dalla presente legge:
«498. I contribuenti che si avvalgono delle
disposizioni di cui ai commi 496 e 497 sono esclusi dai
controlli di cui al comma 495 e nei loro confronti non
trovano applicazione le disposizioni di cui agli
articoli 38, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52, comma 1, del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 131 del 1986. Se viene occultato, anche in
parte, il corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute
sull'intero importo di quest'ultimo e si applica la
sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento
della differenza tra l'imposta dovuta e quella gia'
applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto
l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi
dell'art. 71 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 131 del 1986.».
- Si riporta il testo dell'art. 15 del gia' citato
decreto n. 917 del 1986, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 15 (Detrazioni per oneri). - 1. Dall'imposta
lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei
seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni
dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un
anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7
milioni di lire. L'acquisto della unita' immobiliare deve
essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla
data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si
tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui
l'originario contratto e' estinto e ne viene stipulato uno
nuovo di importo non superiore alla residua quota di
capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli
oneri correlati. In caso di acquisto di unita' immobiliare
locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre
mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto
di intimazione di licenza o di sfratto perfinita locazione
e che entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia
adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
si intende quella nella quale il contribuente o i suoi
familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non
oltre il periodo d'imposta nel corso del quale e' variata
la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni
dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si
tiene conto, altresi', delle variazioni dipendenti da
ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a
condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel
caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di
ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa
concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione
spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare
e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni
dall'acquisto. In caso di contitolarita' del contratto di
mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 7 milioni
di lire e' riferito all'ammontare complessivo degli
interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione
sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite
complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento
alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di
cooperative e dagli acquirenti di unita' immobiliari di
nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa
costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi,
oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui
ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il
mutuo e' intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi
puo' fruire della detrazione unicamente per la propria
quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
le quote;
b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque
denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare
in dipendenza dell'acquisto dell'unita' immobiliare da
adibire ad abitazione principale per un importo non
superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita';
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire
250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle
spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle
indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b), e dalle spese
chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi
dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i
mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione,
alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e
informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le
possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono
integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei
soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o
impedite capacita' motorie permanenti, si comprendono i
motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli
articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1,
lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in
funzione delle suddette limitazioni permanenti delle
capacita' motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono
compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico,
purche' prescritto dalla commissione medica locale di cui
all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non
vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli
rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto
del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la
locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli
rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto
del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola
volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui
dal Pubblico registro automobilistico risulti che il
suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e
con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa
di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse
che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato,
nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni
da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E'
consentito, alternativamente, di ripartire la predetta
detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari
importo. La medesima ripartizione della detrazione in
quattro quote annuali di pari importo e' consentita, con
riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera,
nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente,
il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste
a carico del contribuente anche le spese rimborsate per
effetto di contributi o premi di assicurazione da lui
versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o
che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai
redditi che concorrono a formarlo. Si considerano,
altresi', rimaste a carico del contribuente le spese
rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur
essendo versati da altri, concorrono a formare il suo
reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia
riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;
c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire
750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000.
Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le
tipologie di animali per le quali spetta la detraibilita'
delle predette spese;
c-ter) le spese sostenute per i servizi di
interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai
sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della
morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e
di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3
milioni di lire per ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione
secondaria e universitaria, in misura non superiore a
quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
statali;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di morte o di invalidita' permanente non inferiore
al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facolta'
di recesso dal contratto, per un importo complessivamente
non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del
Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono
stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i
contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.
Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e
assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite,
anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il
datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di
ritenuta;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
risultare da apposita certificazione rilasciata dalla
competente soprintendenza del Ministero per i beni
culturali e ambientali, previo accertamento della loro
congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio
del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione
non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni
senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e
mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
ambientali da' immediata comunicazione al competente
ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle
violazioni che comportano la perdita del diritto alla
detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione
inizia a decorrere il termine per la rettifica della
dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori
appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico o
che organizzano e realizzano attivita' culturali,
effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose
indicate nell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e
nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per
l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di
esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale
delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche
eventualmente a tal fine necessari, nonche' per ogni altra
manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli
studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e
le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative
culturali devono essere autorizzate, previo parere del
competente comitato di settore del Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni
culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni
culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari
affinche' le erogazioni liberali fatte a favore delle
associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e
delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati
nella presente lettera e controlla l'impiego delle
erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non
imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.
Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei
termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio
dello Stato, o delle regioni e degli enti locali
territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui
essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un
fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per
l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al
centro informativo del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti
erogatori, nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate
entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore
normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita
convenzione, ai soggetti e per le attivita' di cui alla
lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore al 2 per cento del reddito complessivo
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari
settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalita', all'entrata dello Stato;
i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo
non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei
Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nonche' i
contributi associativi, per importo non superiore a 2
milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa' di
mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di
cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine
di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di
impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di
decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione e'
consentita a condizione che il versamento di tali
erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee
a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento
di efficaci controlli, che possono essere stabilite con
decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un
importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non
superiore a 1.500 euro, in favore delle societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il
versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero secondo altre modalita' stabilite
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica
l'ultimo periodo della lettera i-bis).
1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al
19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore
dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra
100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante
versamento bancario o postale.
1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla
concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per
cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni
di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro delle
Comunita' europee, ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti, in
dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio
1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con
decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalita' e le condizioni alle quali e' subordinata la
detrazione di cui al presente comma.
1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura
forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non
vedenti per il mantenimento dei cani guida.
2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del
comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti
nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si
trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per
gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi
stabilito. Per gli oneri di cui alla lettera c) del
medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone
indicate nell'art. 12 che non si trovino nelle condizioni
previste dal comma 3 del medesimo articolo, affette da
patologie che danno diritto all'esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta
per la parte che non trova capienza nell'imposta da esse
dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti
tali patologie, ed entro il limite annuo di lire
12.000.000.
3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h),
h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle
societa' semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai
singoli soci nella stessa proporzione prevista nel
menzionato art. 5 ai fini della imputazione del reddito.».
- Si riporta il testo dell'art. 52 del gia' citato
decreto n. 131 del 1986, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 52 (Rettifica del valore degli immobili e delle
aziende). - 1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti
di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 51 hanno un valore venale
superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito,
provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla
liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le
sanzioni.
2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della
maggiore imposta deve contenere l'indicazione del valore
attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti,
degli elementi di cui all'art. 51 in base ai quali e' stato
determinato, l'indicazione delle aliquote applicate e del
calcolo della maggiore imposta, nonche' dell'imposta dovuta
in caso di presentazione del ricorso.
2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno
determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro
atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo
deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che
quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
L'accertamento e' nullo se non sono osservate le
disposizioni di cui al presente comma.
3. L'avviso e' notificato nei modi stabiliti per le
notificazioni in materia di imposte sui redditi dagli
ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli
uffici del registro o da messi comunali o di conciliazione.
4. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il
corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con
attribuzione di rendita, dichiarato in misura non
inferiore, per i terreni, a sessanta volte il reddito
dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a
ottanta volte il reddito risultante in catasto, aggiornati
con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito,
ne' i valori o corrispettivi della nuda proprieta' e dei
diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati
in misura non inferiore a quella determinata su tale base a
norma degli articoli 47 e 48. Ai fini della disposizione
del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti
per le imposte sui redditi hanno effetto per gli atti
pubblici formati, per le scritture private autenticate e
gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto
giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti
previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche' per le
scritture private non autenticate presentate per la
registrazione da tale data. La disposizione del presente
comma non si applica per i terreni per i quali gli
strumenti urbanistici prevedono la destinazione
edificatoria.
5. I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte possono
essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai
valori di mercato, con decreto del Ministro delle finanze
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le modifiche hanno
effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture
private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o
emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di
pubblicazione del decreto nonche' per le scritture private
non autenticate presentate per la registrazione da tale
data.
5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano
relativamente alle cessioni di immobili e relative
pertinenze diverse da quelle disciplinate dall'art. 1,
comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 74 del gia' citato
decreto n. 131 del 1986, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 74 (Altre infrazioni). - 1. Chi dichiara di non
possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque
all'ispezione le scritture contabili rilevanti per
l'applicazione dell'art. 51, quarto comma, e chi non
ottempera alle richieste degli uffici del registro ai sensi
dell'art. 63, e' punito con la sanzione amministrativa da
lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
1-bis. Per le violazioni conseguenti alle richieste di
cui all'art. 53-bis, si applicano le disposizioni di cui al
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
Il testo del comma 7 dell'art. 3 del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Misure di contrasto
all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria), e' il seguente:
«7. La Riscossione S.p.a., previa formulazione di
apposita proposta diretta alle societa' concessionarie del
servizio nazionale della riscossione, puo' acquistare una
quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di
tali societa' ovvero il ramo d'azienda delle banche che
hanno operato la gestione diretta dell'attivita' di
riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta,
acquisti una partecipazione al capitale sociale della
stessa Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale tra i
prezzi di acquisto determina le percentuali del capitale
sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti
cedenti, ferma restando la partecipazione dell'Agenzia
delle entrate e dell'INPS, nelle medesime proporzioni
previste nell'atto costitutivo, in misura non inferiore al
51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi dall'acquisto, le
azioni della Riscossione S.p.a. cosi' trasferite ai
predetti soci privati possono essere alienate a terzi, con
diritto di prelazione a favore dei soci pubblici.»
Il testo dei commi 426 e 426-bis (Riscossione mediante
ruolo per il recupero delle somme dovute dal concessionario
per inadempimento. Definizione agevolata di irregolarita'
pregresse) dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2004,
n. 311 e' il seguente:
«426. E' effettuato mediante ruolo il recupero delle
somme dovute, per inadempimento, dal soggetto incaricato
del servizio di intermediazione all'incasso ovvero dal
garante di tale soggetto o del debitore di entrate riscosse
ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, e successive modificazioni. In attesa della
riforma organica del settore della riscossione, fermi
restando i casi di responsabilita' penale, i concessionari
del servizio nazionale della riscossione ed i commissari
governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, di
cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, hanno
facolta' di sanare le responsabilita' amministrative
derivanti dall'attivita' svolta fino al 30 giugno 2005
dietro versamento della somma di 3 euro per ciascun
abitante residente negli ambiti territoriali ad essi
affidati in concessione alla data del 1° gennaio 2004.
L'importo dovuto e' versato in tre rate, la prima pari al
40 per cento del totale, da versare entro dieci giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'ultimo periodo del presente comma, e comma e comunque
entro il 20 dicembre 2005, e le altre due, ciascuna pari al
30 per cento del totale, da versare rispettivamente entro
il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed il 31 dicembre 2006. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni
del presente comma.»
«426-bis. Per effetto dell'esercizio della facolta'
prevista dal comma 426, le irregolarita' compiute
nell'esercizio dell'attivita' di riscossione non
determinano il diniego del diritto al rimborso o del
discarico per inesigibilita' delle quote iscritte a ruolo o
delle definizioni automatiche delle stesse e, fermi
restando gli effetti delle predette definizioni, le
comunicazioni di inesigibilita' relative ai ruoli
consegnati entro il 30 settembre 2003 sono presentate entro
il 30 settembre 2006; per tali comunicazioni il termine
previsto dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° ottobre 2006.»
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al Governo
contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.
413), come modificato dalla presente legge:
«Art. 19. - Atti impugnabili e oggetto del ricorso.
1. Il ricorso puo' essere proposto avverso:
a) l'avviso di accertamento del tributo;
b) l'avviso di liquidazione del tributo;
c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
e) l'avviso di mora;
e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui
all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui
all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
f) gli atti relativi alle operazioni catastali
indicate nell'art. 2, comma 3;
g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di
tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori
non dovuti;
h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il
rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti
tributari;
i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda
l'autonoma impugnabilita' davanti alle commissioni
tributarie.
2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere
l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve
essere proposto e della commissione tributaria competente,
nonche' delle relative forme da osservare ai sensi
dell'art. 20.
3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono
impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente
impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La
mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili,
adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente
l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.»
- Si riporta il testo dell'art. 7 del gia' citato
decreto n. 605 del 1973, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7. - Comunicazioni all'anagrafe tributaria.
Gli uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe
tributaria i dati e le notizie contenuti negli atti di cui
alle lettere e-bis) e g) del primo comma dell'art. 6.
A partire dal 1° luglio 1989 le camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare
mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie
contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e
cancellazione di cui alla lettera f) dell'art. 6, anche se
relative a singole unita' locali. Le comunicazioni delle
iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi degli
artigiani saranno omesse dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura che provvedono alla
iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei registri delle
ditte.
Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici
preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, che
verranno indicati con decreto del Ministro per le finanze,
devono comunicare alla anagrafe tributaria le iscrizioni,
variazioni e cancellazioni.
Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, con
esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, devono essere
eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente
agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e
cancellazioni intervenute nell'anno precedente.
Le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' devono
comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie
riguardanti i contratti di cui alla lettera g-ter) del
primo comma dell'art. 6. Al fine dell'emersione delle
attivita' economiche, con particolare riferimento
all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore
immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati
catastali identificativi dell'immobile presso cui e'
attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti.
Le banche, la societa' Poste italiane Spa, gli
intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli
organismi di investimento collettivo del risparmio, le
societa' di gestione del risparmio, nonche' ogni altro
operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal
secondo comma dell'art. 6 per i soggetti non residenti,
sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati
identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni
soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o
effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di
terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad
esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto
corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500
euro; l'esistenza dei rapporti, nonche' la natura degli
stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed
archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati
anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale.
Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici
preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui
alla lettera f) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria
trasmette la lista degli esercenti attivita' professionale
devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima i dati
necessari per il completamento o l'aggiornamento della
lista, entro sei mesi dalla data di ricevimento della
stessa.
I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle
persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la
dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 o dall'art. 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono
comunicare all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni,
l'avvenuta estinzione e le avvenute operazioni di
trasformazione, concentrazione o fusione.
Gli amministratori di condominio negli edifici devono
comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare
dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati
identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del
Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le
modalita' e i termini delle comunicazioni.
Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono
indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le
comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere
sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla
persona che ne e' autorizzata secondo l'ordinamento
dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la
comunicazione e' sottoscritta dalla persona preposta
all'ufficio che ha emesso il provvedimento.
Le comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto e
dal settimo all'ottavo del presente art. sono trasmesse
esclusivamente per via telematica. Le modalita' e i termini
delle trasmissioni nonche' le specifiche tecniche del
formato dei dati sono definite con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le rilevazioni e le
evidenziazioni, nonche' le comunicazioni di cui al sesto
comma sono utilizzate ai fini delle richieste e delle
risposte in via telematica di cui all'art. 32, primo comma,
numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
all'art. 51, secondo comma, numero 7), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni. Le informazioni comunicate sono
altresi' utilizzabili per le attivita' connesse alla
riscossione mediante ruolo, nonche' dai soggetti di cui
all'art. 4, comma 2, lettere s), b), c) ed e), del
regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n.
269, ai fini dell'espletamento degli accertamenti
finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e
delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale,
sia in fase di indagini preliminari, sia nelle fasi
processuali successive, ovvero degli accertamenti di
carattere patrimoniale per le finalita' di prevenzione
previste da specifiche disposizioni di legge e per
l'applicazione delle misure di prevenzione.
Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei
contribuenti, il Direttore dell'Agenzia delle entrate puo'
richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici,
organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari
categorie, di effettuare comunicazioni all'Anagrafe
tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta
deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalita'
delle comunicazioni.
Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri
operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in
ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo,
somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei
danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe
tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni
legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice
fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le
cui prestazioni sono state valutate ai fini della
quantificazione della somma liquidata. La presente
disposizione si applica con riferimento alle somme erogate
a decorrere dal 1° ottobre 2006. I dati acquisiti ai sensi
del presente comma sono utilizzati prioritariamente
nell'attivita' di accertamento effettuata nei confronti dei
soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini
della quantificazione della somma liquidata.
Il contenuto, le modalita' ed i termini delle
trasmissioni mediante posta elettronica certificata,
nonche' le specifiche tecniche del formato, sono definite
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate.»
Il testo dell'art. 74 del gia' citato decreto n. 917
del 1986 e' il seguente:
«Art. 74. (Stato ed enti pubblici). - 1. Gli organi e
le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad
ordinamento autonomo, anche se dotati di personalita'
giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le
associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le
comunita' montane, le province e le regioni non sono
soggetti all'imposta.
2. Non costituiscono esercizio dell'attivita'
commerciale:
a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti
pubblici;
b) l'esercizio di attivita' previdenziali,
assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici
istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende
sanitarie locali.».
Il testo del comma 2 dell'art. 29 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni (Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge
14 febbraio 2003, n. 30) e' il seguente:
«2. Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative,
in caso di appalto di opere o di servizi il committente
imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con
l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione
dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi e i contributi previdenziali dovuti.».
Il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374:
«Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle
procedure di accertamento e controllo in attuazione delle
direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE
del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in
libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE
del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in
tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1990, n.
291, S.O.
- Il testo dell'art. 51 del gia' citato decreto n. 633
del 1972 e' il seguente:
«Art. 51 (Attribuzioni e poteri degli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto). - Gli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto controllano le
dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai
contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e
provvedono all'accertamento e alla riscossione delle
imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza
degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione
delle operazioni e alla tenuta della contabilita' e degli
altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono
alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse
e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria
per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle
dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti
che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla
base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro
delle finanze che tengano anche conto della capacita'
operativa degli uffici stessi.
Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche ai sensi dell'art. 52;
2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o
professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona
o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e
scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso
di scritturazione, o per fornire dati, notizie e
chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro
confronti anche relativamente ai rapporti ed alle
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati
acquisiti a norma del numero 7) del presente comma, ovvero
rilevati a norma dell'art. 52, ultimo comma, o dell'art.
63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell'art. 18,
comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed
alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a
norma del numero 7) e dell'art. 52, ultimo comma, o
dell'art. 63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell'art.
18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli
accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il
contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle
dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni
imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti
si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza
rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere
applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono
essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52;
3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e
professioni, con invito a restituirli compilati e firmati,
questionari relativi a dati e notizie di carattere
specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei
confronti di loro clienti e fornitori;
4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o
trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e
fatture relativi a determinate cessioni di beni o
prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni
informazione relativa alle operazioni stesse;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni
dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle
societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti
che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti
per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a
contrarie disposizioni legislative, statutarie o
regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti
indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed
enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con
gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
e notizie attinenti esclusivamente alla durata del
contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le
informazioni sulla categoria devono essere fornite, a
seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente
per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non
si applica all'Istituto centrale di statistica e agli
ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni
loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7),
alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le
attivita' finanziarie e creditizie, agli intermediari
finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di
investimento collettivo del risparmio, alle societa' di
gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei
documenti depositati presso i notai, i procuratori del
registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli
altri pubblici ufficiali;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del
direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle
entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per
il Corpo della guardia di finanza, del comandante
regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento,
ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione
contenente l'indicazione della natura, del numero e degli
estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le
banche, la societa' Poste italiane Spa, gli intermediari
finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di
investimento collettivo del risparmio, le societa' di
gestione del risparmio e le societa' fiduciarie, nazionali
o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque
anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro
che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere
direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei
dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, alle
banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari,
alle imprese di investimento, agli organismi di
investimento collettivo del risparmio, alle societa' di
gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie, dati,
notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto
intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i
servizi prestati, con i loro clienti, nonche' alle garanzie
prestate da terzi. Alle societa' fiduciarie di cui alla
legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella
sezione speciale dell'albo di cui all'art. 20 del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, puo' essere richiesto, tra l'altro,
specificando i periodi temporali di interesse, di
comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei quali
esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni,
strumenti finanziari e partecipazioni in imprese,
inequivocamente individuati. La richiesta deve essere
indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio
destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto
interessato; la relativa risposta deve essere inviata al
titolare dell'ufficio procedente.
Gli inviti e le richieste di cui al precedente
comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento fissando per l'adempimento un termine
non inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui
al n. 7), non inferiore a trenta giorni. Il termine puo'
essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza
dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal
competente direttore centrale o direttore regionale per
l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia
di finanza, dal comandante regionale. Si applicano le
disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.
Le richieste di cui al secondo comma, numero 7),
nonche' le relative risposte, anche se negative, sono
effettuate esclusivamente in via telematica. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di
trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei
dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
indicati nel citato numero 7).
Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo
comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui
ai commi terzo e quarto dell'art. 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.».
Il testo dell'art. 53 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), e' il seguente:
«Art. 53. (Ambito applicativo e titolari dei
trattamenti). - 1. Al trattamento di dati personali
effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di
pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati
a confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di
pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalita'
di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
prevenzione, accertamento o repressione dei reati,
effettuati in base ad espressa disposizione di legge che
preveda specificamente il trattamento, non si applicano le
seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38,
commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono
individuati, nell'allegato C) al presente codice, i
trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati
con strumenti elettronici, e i relativi titolari.».
Il testo del comma 1 dell'art. 7 della legge
23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge
finanziaria 2000), e' il seguente:
«Art. 7. (Disposizioni in materia di imposta sul valore
aggiunto, di altre imposte indirette e per l'emersione di
base imponibile). - 1. Ferme restando le disposizioni piu'
favorevoli di cui all'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle
ad esso allegate, fino alla data del 30 settembre 2003 sono
soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del
10 per cento:
a) le prestazioni di assistenza domiciliare in favore
di anziani ed inabili adulti, di soggetti affetti da
disturbi psichici mentali, di tossicodipendenti e di malati
di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche
coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza;
b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di
recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, primo
comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978,
n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione
abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze
sono individuati i beni che costituiscono una parte
significativa del valore delle forniture effettuate
nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera,
ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza
del valore complessivo della prestazione relativa
all'intervento di recupero, al netto del valore dei
predetti beni.