Art. 36.
Recupero di base imponibile
1. Nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente i beni e
servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, e' (( soppressa la
voce di cui al numero 123-bis. ))
2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del (( testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al )) decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del (( testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al )) decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, un'area e' da considerare fabbricabile se
utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico
generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione
della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. All'articolo 47, comma 4, del testo unico delle imposte sui
redditi,(( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «gli utili relativi alla
partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli
strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a),
corrisposti» sono sostituite dalle seguenti: «gli utili provenienti».
4. Le disposizioni del (( comma 3 )) si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
(( 4-bis. All'articolo 89, comma 3, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole:
«utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai
titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2,
lettera a), corrisposti» sono sostituite dalle seguenti: «utili
provenienti». ))
5. All'articolo 102, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «La misura stessa puo' essere
elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio
in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due
successivi;» sono sostituite dalle seguenti: «Fatta eccezione per i
beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa
puo' essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato
nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due
successivi;».
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto anche per i beni di cui all'articolo 164, comma 1,
lettera b), del citato testo unico (( di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, )) acquistati nel corso
di precedenti periodi di imposta.
(( 6-bis. Nell'articolo 102, comma 7, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: «Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b),
la deducibilita' dei canoni di locazione finanziaria e' ammessa a
condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo
di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del
comma 2».
6-ter. La disposizione del comma 6-bis si applica con riferimento
ai canoni relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. ))
7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il
costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del
costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne
costituiscono pertinenza. (( Il costo delle predette aree e'
quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia
di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri,
degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili e
comunque non inferiore al 20 per cento e, per i fabbricati
industriali, al 30 per cento del costo complessivo. ))
8. Le disposizioni del comma 7 si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto anche per le quote di ammortamento relative ai fabbricati
costruiti o acquistati nel corso di periodi di imposta precedenti.
9. All'articolo 115, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori
all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere
utilizzate per compensare i redditi imputati dalle societa'
partecipate.».
10. All'articolo 116, comma 2, del (( citato testo unico di cui al
decreto n. 917 del 1986, )) dopo le parole: «del terzo» sono ((
inserite )) le seguenti: «e del quarto».
11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto dal
periodo d'imposta dei soci in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto e con riferimento ai redditi delle societa'
partecipate relativi a periodi di imposta chiusi a partire dalla
predetta data.
12. All'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, ((
di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole «primi tre periodi d'imposta» sono ((
inserite )) le seguenti «dalla data di costituzione»;
2) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «a condizione che
si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva»;
b) al comma 3, la lettera a) e' abrogata.
13. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta prive dei
requisiti di cui all'articolo 84, comma 2, del (( citato testo unico
di cui al decreto n. 917 del 1986, )) come modificato dal comma 12 ((
del presente articolo, )) formatesi in esercizi precedenti a quello
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non
ancora utilizzate alla medesima data, possono essere computate in
diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi a quello di
formazione, con le modalita' previste al comma 1 del medesimo
articolo 84, ma non oltre l'ottavo.
14. Le disposizioni della lettera b) del comma 12 si applicano ai
soggetti le cui partecipazioni sono acquisite da terzi a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
(( 15. L'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e' abrogato, ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in
piani urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione dei
programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata
pubblica, comunque denominati, realizzati in accordo con le
amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e
dei canoni di locazione. Il periodo precedente ha effetto per gli
atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ))
16. All'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, ((
di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 1 e' soppresso;
b) al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: «Le plusvalenze di
cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3,
concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata,
rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo 59».
17. Le disposizioni del comma 16 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
18. All'articolo 101, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «lettere a), b) e c),» sono
sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b),».
19. Le disposizioni del comma 18 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
20. All'articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi (( di
cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, il comma 3 e' (( abrogato. ))
21. Le disposizioni del (( comma 20 )) si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
22. Nel testo unico delle imposte sui redditi, (( di cui al ))
decreto del Presidente della Repubblica (( 22 dicembre )) 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.
L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato
per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri
deducibili indicati nell'articolo 10, nonche' delle deduzioni
effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e per i non
residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato»;
b) nell'articolo 24, comma 3, e' soppresso l'ultimo periodo.
23. Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, ((
di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 (( dicembre
)) 1986, n. 917, il comma 4-bis e' (( abrogato. La disciplina di cui
al predetto comma 4-bis continua ad applicarsi con riferimento alle
somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' con
riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro
cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori
alla data di entrata in vigore del presente decreto. ))
24. All'articolo 25, (( primo comma, )) primo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le
parole: «o nell'interesse di terzi» sono (( inserite )) le seguenti:
«o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere».
(( 25. All'articolo 51, comma 2-bis del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti periodi: «La
disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende
applicabile a condizione che le azioni offerte non siano comunque
cedute ne' costituite in garanzia prima che siano trascorsi cinque
anni dalla data dell'assegnazione e che il valore delle azioni
assegnate non sia superiore complessivamente nel periodo d'imposta
alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa al periodo
d'imposta precedente. Qualora le azioni siano cedute o date in
garanzia prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a
formare il reddito al momento dell'assegnazione concorre a formare il
reddito ed e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui
avviene la cessione ovvero la costituzione della garanzia. Se il
valore delle azioni assegnate e' superiore al predetto limite, la
differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e
l'ammontare corrisposto dal dipendente concorre a formare il
reddito.».
25-bis. Il reddito derivante dall'applicazione del comma 25 rileva
anche ai fini contributivi con esclusivo riferimento alle
assegnazioni effettuate in virtu' di piani di incentivazione
deliberati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto e con esclusivo riferimento, ai fini del calcolo
delle prestazioni, alle anzianita' maturate in data successiva alla
data di entrata in vigore del presente decreto. ))
26. La disposizione di cui al comma 25 si applica alle azioni la
cui assegnazione ai dipendenti si effettua successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
27. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, (( di
cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e' sostituito dal seguente:
«Art. 8. (Determinazione del reddito complessivo). - 1. Il
reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria
che concorrono a formarlo. Non concorrono a formare il reddito
complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai
sensi dell'articolo 60.
2. Le perdite delle societa' in nome collettivo ed in accomandita
semplice di cui all'articolo 5, nonche' quelle delle societa'
semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti
dall'esercizio di arti e professioni, si imputano a ciascun socio o
associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite
della societa' in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del
capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli
confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e
quelle derivanti dalla partecipazione in societa' in nome collettivo
e in accomandita semplice nonche' quelle derivanti dall'esercizio di
arti e professioni, anche esercitate attraverso societa' semplici e
associazioni di cui all'articolo 5, sono computate in diminuzione dai
relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la
differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero
importo che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni del
comma 2 dell'articolo 84 e, limitatamente alle societa' in nome
collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del
citato articolo 84».
28. Le disposizioni del comma 27 si applicano ai redditi e alle
perdite realizzati dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
29. Nel testo unico delle imposte sui redditi, (( di cui al ))
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 54:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le
minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti
d'arte, di antiquariato o da collezione, se:
a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) i beni vengono destinati al consumo personale o
familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalita'
estranee all'arte o professione.
1-ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza,
positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennita' percepiti e
il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la
differenza tra il valore normale del bene e il costo non
ammortizzato.
1-quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti
a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali
comunque riferibili all'attivita' artistica o professionale»;
2) nel comma 5, dopo il primo periodo, e' (( inserito )) il
seguente: «Le predette spese sono integralmente deducibili se
sostenute dal committente per conto del professionista e da questi
addebitate nella fattura»;
b) nell'articolo 17, comma 1, dopo la lettera g-bis) e' ((
inserita )) la seguente:
«g-ter) corrispettivi di cui all'articolo 54, comma 1-quater, se
percepiti in unica soluzione;».
30. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 165 del testo unico
delle imposte sui redditi (( di cui al )) decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi riferite
anche ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-bis
dell'articolo 51 del medesimo testo unico.
31. L'articolo 188 del testo unico delle imposte sui redditi, (( di
cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e' abrogato.
32. Nei periodi di imposta in cui i termini di versamento di
contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formarlo
sono sospesi in conseguenza di calamita' pubbliche, resta ferma la
deducibilita' degli stessi, se prevista da disposizioni di legge;
detti contributi non sono ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito
nel periodo di imposta in cui sono versati. In via transitoria detti
contributi sono dedotti o esclusi dal reddito nei periodi di imposta
in cui sono versati solo se la deduzione o esclusione dal reddito non
e' stata gia' effettuata nei periodi di imposta, antecedenti a quello
di entrata in vigore della presente norma, in cui il versamento degli
stessi e' stato sospeso in conseguenza di calamita' pubbliche.
33. Sono abrogati: l'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre
1997, n. 449; l'articolo 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;
l'articolo 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133; l'articolo 3,
comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.
34. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
nella determinazione dell'acconto dovuto (( dai soggetti di cui
all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, ai fini dell'imposta sul reddito delle
societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive )) per
il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, si assume, quale imposta del periodo precedente,
quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del
presente decreto; eventuali conguagli sono versati insieme alla
seconda ovvero unica rata dell'acconto.
(( 34-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge
24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che i proventi
illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle
categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come
redditi diversi. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta la Tabella A, Parte III, allegata al
citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, come modificata dalla presente legge:
«Parte III
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%:
1) cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d.
01.01);
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli
animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d.
01.02; 01.03; 01.04);
3) carni e parti commestibili degli animali della
specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere
bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate,
congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o
affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);
4) frattaglie commestibili degli animali della specie
equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere
bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate,
congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o
affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);
5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile
morti commestibili, freschi, refrigerati, congelati o
surgelati (v.d. 01.05 - ex 02.02);
6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al n.
5, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o
affumicate, congelate o surgelate (v.d. ex 02.02 - 02.03);
7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici,
fagiani, rane ed altri animali vivi destinati
all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie,
fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o
affumicate; api e bachi da seta; pesci freschi (vivi o
morti), refrigerati, congelati o surgelati, non destinati
all'alimentazione (v.d. ex 01.06, ex 02.04, ex 02.06 e ex
03.01);
8) carni, frattaglie e parti, commestibili, congelate
o surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici
e fagiani (v.d. ex 02.04);
9) grasso di volatili non pressato ne' fuso, fresco,
refrigerato, salato o in salamoia, secco, affumicato,
congelato o surgelato (v.d. ex 02.05);
10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato
ne' fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato,
salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05);
10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati,
congelati o surgelati, destinati all'alimentazione;
semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati
(v.d. ex 03.01 - 03.02). Crostacei e molluschi compresi i
testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro
conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati,
secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e
ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in
acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex
03.03);
11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato,
siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi
di latte fermentati o acidificati (v.d. ex 04.01);
12) latte conservato, concentrato o zuccherato (v.d.
ex 04.02);
13) crema di latte fresca, conservata, concentrata o
non, zuccherata o non (v.d. ex 04.01 - ex 04.02);
14) uova di volatili in guscio, fresche o conservate
(v.d. ex 04.05);
15) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o
altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso
alimentare (v.d. 04.05);
16) miele naturale (v.d. 04.06);
17) budella, vesciche e stomaci di animali, interi o
in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati
all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 05.04);
18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate,
acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami, destinati
all'alimentazione degli animali (v.d. ex 05.08);
19) prodotti di origine animale, non nominati ne'
compresi altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed altri
simili cascami di pelli non conciate (v.d. ex 05.15);
20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi,
allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti,
altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze,
fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per
ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti
di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per
ornamenti, freschi (v.d. ex 06.01 - 06.02. ex 06.03 -
06.04);
21) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi,
macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati;
radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur,
patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore
di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi;
midollo della palma a sago (v.d. ex 07.04 e 07.06);
22) uva da vino (v.d. ex 08.04);
23) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse
quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata,
solforata o addizionata di altre sostanze atte ad
assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
(v.d. ex 08.13);
24) te', mate' (v.d. 09.02 - 09.03);
25) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);
26) orzo destinato alla semina; avena, grano
saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori,
destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex
10.03, ex 10.04 e ex 10.07);
27) farine di avena e di altri cereali minori
destinate ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex
11.01);
28) semole e semolini di orzo, avena e di altri
cereali minori; cereali mondati, perlati, in fiocchi; germi
di cereali anche sfarinati (v.d. ex 11.02);
29) riso, avena, altri cereali minori, spezzati o
schiacciati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico
(v.d. ex 10.06 e ex 11.02);
30) farine dei legumi da granella secchi compresi
nella v.d. 07.05 o delle frutta comprese nel capitolo 8
della Tariffa Doganale; farine e semolini di sago e di
radici e tuberi compresi nella v.d. 07.06; farina, semolino
e fiocchi di patate (v.d. 11.04 - 11.05);
31) malto, anche torrefatto (v.d. 11.07);
32) amidi e fecole; inulina (v.d. 11.08);
33) glutine e farina di glutine, anche torrefatti
(v.d. 11.09 ex 23.03);
34) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti
oleosi non destinati alla disoleazione, esclusi quelli
frantumati (v.d. ex 12.01);
35) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate,
esclusa la farina di senapa (v.d. 12.02);
36) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);
37) barbabietole da zucchero, anche tagliate in
fettucce, fresche o disseccate (v.d. ex 12.04);
38) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);
38-bis) piante allo stato vegetativo, di basilico,
rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07);
39) (soppresso);
40) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche
tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche;
noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati
principalmente nell'alimentazione umana, non nominati ne'
compresi altrove (v.d. ex 12.08);
41) paglia e lolla di cereali, gregge, anche
trinciate (v.d. 12.09);
42) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici
da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio,
cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti
da foraggio (v.d. 12.10);
43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna
(v.d. ex 13.03);
44) (soppresso);
45) alghe (v.d. ex 14.05);
46) strutto ed altri grassi di maiale, pressati o
fusi, grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso
(v.d. ex 15.01);
47) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina),
greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo»,
destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex
15.02);
48) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e
oleomargarina non emulsionata, non mescolati ne' altrimenti
preparati, destinati all'alimentazione umana od animale
(v.d. ex 15.03);
49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini,
anche raffinati, destinati all'alimentazione umana od
animale (v.d. ex 15.04);
50) altri grassi ed oli animali destinati alla
nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati
alla alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.06 - ex
15.07);
51) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o
totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali
solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo,
anche raffinati, ma non preparati, destinati
all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.12);
52) imitazioni dello strutto e altri grassi
alimentari preparati (v.d. ex 15.13);
53) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15);
54) (soppresso);
55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie
o di sangue (v.d. 16.01);
56) altre preparazioni e conserve di carni o di
frattaglie ad esclusione di quelle di fegato di oca o di
anatra e di quelle di selvaggina (v.d. ex 16.02);
57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce
(v.d. 16.03);
58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il
caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi
(compresi i testacei), esclusi astici, aragoste ed
ostriche, preparati o conservati (v.d. ex 16.04 - ex
16.05);
59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato
solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex
17.01);
60) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli
aromatizzati o colorati; sciroppi di zuccheri non
aromatizzati ne' colorati; succedanei del miele, anche
misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati;
destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex
17.02);
61) melassi destinati all'alimentazione umana od
animale, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex
17.03);
62) (soppresso);
63) cacao in polvere non zuccherato (v.d. 18.05);
64) (soppresso);
65) estratti di malto; preparazioni per
l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di
cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o
estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura
inferiore al 50 per cento in peso (v.d. 19.02);
66) tapioca, compresa quella di fecola di patate
(v.d. 19.04);
67) prodotti a base di cereali; ottenuti per
soffiatura o tostatura: «puffed-rice», «corn-flakes» e
simili (v.d. 19.05);
68) prodotti della panetteria fine, della pasticceria
e della biscotteria, anche addizionati di cacao in
qualsiasi proporzione (v.d. 19.08);
69) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o
conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza
sale, spezie, mostarda o zuccheri (v.d. 20.01);
70) ortaggi e piante mangerecce (esclusi i tartufi)
preparati o conservati senza aceto o acido acetico (v.d. ex
20.02);
71) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v.d.
20.03);
72) frutta, scorze di frutta, piante e parti di
piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate,
diacciate, cristallizzate) (v.d. 20.04);
73) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate,
ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri
(v.d. 20.05);
74) frutta altrimenti preparate o conservate, anche
con aggiunta di zuccheri (v.d. ex 20.06);
75) (soppresso);
76) cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti
del caffe' e loro estratti; estratti o essenze di caffe',
di te', di mate' e di camomilla; preparazioni a base di
questi estratti o essenze (v.d. 21.02 - ex 30.03);
77) farina di senape e senape preparate (v.d. 21.03);
78) salse; condimenti composti; preparazioni per
zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati;
preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d.
21.04-21.05);
79) lieviti naturali, e vivi o morti, lieviti
artificiali preparati (v.d. 21.06);
80) preparazioni alimentari non nominate ne' comprese
altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi
natura;
81) acqua, acque minerali (v.d. ex 22.01);
82) birra (v.d. 22.03);
83) (soppresso);
84) [sidro, sidro di pere e idromele (v.d. ex
22.07)];
85) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e
loro succedanei (v. d. 22.10);
86) farine e polveri di carne e di frattaglie, di
pesci, di crostacei, di molluschi, non adatte
all'alimentazione umana e destinate esclusivamente alla
nutrizione degli animali; ciccioli destinati
all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 23.01);
87) polpe di barbabietole, cascami di canne da
zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione
dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e
della distillazione degli alcoli; avanzi della
fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili
(v. d. ex 23.03);
88) panelli, sansa di olive ed altri residui
dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie;
panelli ed altri residui della disoleazione di semi e
frutti oleosi (v.d. 23.04);
89) fecce di vino, tartaro greggio (v. d. 23.05);
90) prodotti di origine vegetale del genere di quelli
utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati
ne' compresi altrove (v. d. 23.06);
91) foraggi melassati o zuccherati; altre
preparazioni del genere di quelle utilizzate
nell'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per
cani o gatti condizionati per la vendita al minuto (v. d.
ex 23.07);
92) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di
tabacco (v. d. 24.01);
93) lecitine destinate all'alimentazione umana od
animale (v. d. ex 29.24);
94) - 97) (soppressi);
98) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o
fascine; cascami di legno, compresa la segatura (v. d.
44.01);
99) - 102) (soppressi);
103) energia elettrica per uso domestico; energia
elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e
manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali
e simili; energia elettrica per il funzionamento degli
impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque,
utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;
energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui
all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti,
destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni
delle reti di distribuzione per essere successivamente
erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per
la produzione di energia elettrica;
104) oli minerali greggi, oli combustibili ed
estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o
indirettamente, energia elettrica, purche' la potenza
installata non sia inferiore ad 1 KW; oli minerali greggi,
oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili
fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla
lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non piu' del
45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare
direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni;
oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza
motrice con motori fissi in stabilimenti industriali,
agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione;
oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla
trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di
distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla
distillazione primaria del petrolio naturale greggio o
dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli
oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi
punto di infiammabilita' (in vaso chiuso) inferiore a 55
°C, nei quali il distillato a 225 °C sia inferiore al 95
per cento in volume ed a 300 °C sia almeno il 90 per cento
in volume, destinati alla trasformazione in gas da
immettere nelle reti cittadine di distribuzione;
105) (soppresso);
106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la
pesca in acque interne;
107) - 109) (soppressi);
110) prodotti fitosanitari;
111) seme per la fecondazione artificiale del
bestiame;
112) principi attivi per la preparazione ed
integratori per mangimi;
113) prodotti di origine minerale e
chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli
animali;
114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario,
compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed
articoli di medicazione di cui le farmacie devono
obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea
ufficiale;
115) - 118) (soppressi);
119) contratti di scrittura connessi con gli
spettacoli teatrali;
120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle
strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio
1983, n. 217, e successive modificazioni, nonche'
prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone
ricoverate in istituti sanitari;
121) somministrazioni di alimenti e bevande;
prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto
aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti
e bevande;
122) prestazioni di servizi relativi alla fornitura e
distribuzione di calore-energia per uso domestico,
derivante dall'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
123) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi
opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia
musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attivita'
circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di
burattini e marionette ovunque tenuti;
123-bis) (soppresso);
123-ter) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni
circolari trasmesse in forma codificata, nonche' alla
diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato
effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via
satellite ivi comprese le trasmissioni televisive punto -
punto, con esclusione dei corrispettivi dovuti per la
ricezione di programmi di contenuto pornografico;
124) (soppresso);
125) prestazioni di servizi mediante macchine
agricole o aeromobili rese a imprese agricole singole o
associate;
126) (soppresso);
127) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di
cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, e al regio
decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella
legge 5 gennaio 1939, n. 8;
127-bis) somministrazione di gas metano usato come
combustibile per usi domestici di cottura cibi e per
produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista
dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi
(CIP) n. 37 del 26 giugno 1986; somministrazione, tramite
reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per
usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua
calda; gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad
essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase
della commercializzazione;
127-ter) (soppresso);
127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di
teleriscaldamento realizzate in conformita' alla vigente
normativa in materia di risparmio energetico;
127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e
secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre
1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre
1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie
ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di
produzione e reti di distribuzione calore-energia e di
energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica;
impianti di depurazione destinati ad essere collegati a
reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori
di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge
19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui
all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive
modificazioni;
127-sexies) beni, escluse materie prime e
semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli
impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies);
127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da
contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere,
degli impianti e degli edifici di cui al numero
127-quinquies);
127-octies) prestazioni dei servizi di assistenza per
la stipula di accordi in deroga previsti dall'art. 11,
comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, resi dalle organizzazioni della proprieta' edilizia
e dei conduttori per il tramite delle loro organizzazioni
provinciali;
127-novies) prestazioni di trasporto di persone e dei
rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle esenti a
norma dell'art. 10, numero 14), del presente decreto;
127-decies) (soppresso);
127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i
criteri di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969 del
Ministro dei lavori pubblici pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate in
proprieta' o in godimento a soci da cooperative edilizie e
loro consorzi, ancorche' non ultimate, purche' permanga
l'originaria destinazione, qualora non ricorrano le
condizioni richiamate nel numero 21) della parte seconda
della presente tabella; fabbricati o porzioni di
fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di
cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e
successive modificazioni ed integrazioni, ancorche' non
ultimati, purche' permanga l'originaria destinazione,
ceduti da imprese costruttrici;
127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto
la realizzazione di interventi di manutenzione
straordinaria di cui all'art. 31, primo comma, lettera b),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia
residenziale pubblica;
127-terdecies) beni, escluse le materie prime e
semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi
di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del
primo comma dello stesso articolo;
127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da
contratti di appalto relativi alla costruzione di case di
abitazione di cui al numero 127-undecies) e alla
realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art.
31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui
alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo;
127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di
fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di
recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.
457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo
comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno
effettuato gli interventi;
127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e
deposito temporaneo, previste dall'art. 6, comma 1,
lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'art. 7, comma 2,
e di rifiuti speciali di cui all'art. 7, comma 3,
lettera g), del medesimo decreto, nonche' prestazioni di
gestione di impianti di fognatura e depurazione;
127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato, da
collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla
lettera a) della tabella allegata al decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai
loro eredi o legatari.».
- Si riporta il testo dell'art. 47 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 47 [44] (Utili da partecipazione). - 1. Salvi i
casi di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), gli utili
distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi
denominazione dalle societa' o dagli enti indicati
nell'art. 73, anche in occasione della liquidazione,
concorrono alla formazione del reddito imponibile
complessivo limitatamente al 40 per cento del loro
ammontare. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si
presumono prioritariamente distribuiti l'utile
dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5
per la quota di esse non accantonata in sospensione di
imposta.
2. Le renumerazioni dei contratti di cui all'art. 109,
comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito
imponibile complessivo nella stessa percentuale di cui al
comma 1, qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5
per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto
contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima
della data di stipula del contratto nel caso in cui si
tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in mercati
regolamentati o di altre partecipazioni; se l'associante
determina il reddito in base alle disposizioni di cui
all'art. 66, gli utili di cui al periodo precedente
concorrono alla formazione del reddito imponibile
complessivo dell'associato nella misura del 40 per cento,
qualora l'apporto e' superiore al 25 per cento della somma
delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 e del
costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i
criteri di cui all'art. 110 al netto dei relativi
ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti non
residenti, la disposizione del periodo precedente si
applica nel rispetto delle condizioni indicate nell'art.
44, comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali
condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono
alla formazione del reddito per il loro intero ammontare.
3. Nel caso di distribuzione di utili in natura, il
valore imponibile e' determinato in relazione al valore
normale degli stessi alla data individuata dalla lettera a)
del comma 2 dell'art. 109.
4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti,
concorrono integralmente alla formazione del reddito
imponibile gli utili provenienti da societa' residenti in
Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'art. 167, comma 4, salvo nel caso in cui gli
stessi non siano gia' stati imputati al socio ai sensi del
comma 1 dello stesso art. 167 e dell'art. 168 o se ivi
residenti sia avvenuta dimostrazione, a seguito
dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' del
comma 5, lettera b), dello stesso art. 167, del rispetto
delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1
dell'art. 87. Le disposizioni di cui al periodo precedente
si applicano anche alle remunerazioni di cui all'art. 109,
comma 9, lettera b), relative a contratti stipulati con
associanti residenti nei predetti Paesi o territori.
5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti
dai soci delle societa' soggette all'imposta sul reddito
delle societa' a titolo di ripartizione di riserve o altri
fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni
o quote, con interessi di conguaglio versati dai
sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti
fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con
saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta;
tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti
riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o
quote possedute.
6. In caso di aumento del capitale sociale mediante
passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni
gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore
nominale delle azioni o quote gia' emesse non costituiscono
utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui
l'aumento e' avvenuto mediante passaggio a capitale di
riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, la
riduzione del capitale esuberante successivamente
deliberata e' considerata distribuzione di utili; la
riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento
complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale
di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5,
a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle
leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono
diversamente.
7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai
soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di
riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche
concorsuale delle societa' ed enti costituiscono utile per
la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la
sottoscrizione delle azioni o quote annullate.
8. Le disposizioni del presente articolo valgono, in
quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla
partecipazione in enti, diversi dalle societa', soggetti
all'imposta di cui al titolo II.».
- Si riporta il testo dell'art. 89 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 89 [56] (Dividendi ed interessi). - 1. Per gli
utili derivanti dalla partecipazione in societa' semplici,
in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel
territorio dello Stato si applicano le disposizioni
dell'art. 5.
2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto
qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'art. 47,
comma 7, dalle societa' ed enti di cui all'art. 73,
comma 1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il
reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto
esclusi dalla formazione del reddito della societa' o
dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.
La stessa esclusione si applica alla remunerazione
corrisposta relativamente ai contratti di cui all'art. 109,
comma 9, lettera b), e alla remunerazione dei finanziamenti
eccedenti di cui all'art. 98 direttamente erogati dal socio
o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.
3. Verificandosi la condizione dell'art. 44, comma 2,
lettera a), ultimo periodo, l'esclusione del comma 2 si
applica agli utili provenienti dai soggetti di cui all'art.
73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da
contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b),
stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti
negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
adottato ai sensi dell'art. 167, comma 4, o, se ivi
residenti, relativamente ai quali, a seguito dell'esercizio
dell'interpello secondo le modalita' del comma 5,
lettera b), dell'art. 167, siano rispettate le condizioni
di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 87. Concorrono
in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero
ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'art.
109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni
di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.
4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46
e 47, ove compatibili.
5. Se la misura non e' determinata per iscritto gli
interessi si computano al saggio legale.
6. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base
a contratti «pronti contro termine» che prevedono l'obbligo
di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il
reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel
periodo di durata del contratto. La differenza positiva o
negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine,
al netto degli interessi maturati sulle attivita' oggetto
dell'operazione nel periodo di durata del contratto,
concorre a formare il reddito per la quota maturata
nell'esercizio.
7. Per i contratti di conto corrente e per le
operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i
conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra
aziende e istituti di credito, si considerano maturati
anche gli interessi compensati a norma di legge o di
contratto.».
- Si riporta il testo dell'art. 102, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 102 [67, commi da 1 a 3, da 5 a 9 e 10-bis]
(Ammortamento dei beni materiali). - 1. Le quote di
ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per
l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire
dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
2. La deduzione e' ammessa in misura non superiore a
quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei
coefficienti stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ridotti alla meta' per il primo esercizio. I
coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei
in base al normale periodo di deperimento e consumo nei
vari settori produttivi.
3. La misura massima indicata nel comma 2 puo' essere
superata in proporzione alla piu' intensa utilizzazione dei
beni rispetto a quella normale del settore. Fatta eccezione
per i beni di cui all'art. 164, comma 1, lettera b), la
misura stessa puo' essere elevata fino a due volte per
ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono
entrati in funzione e nei due successivi; nell'ipotesi di
beni gia' utilizzati da parte di altri soggetti,
l'ammortamento anticipato puo' essere eseguito dal nuovo
utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono
entrati in funzione. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, la indicata misura massima puo' essere
variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un
quarto, in relazione al periodo di utilizzabilita' dei beni
in particolari processi produttivi.
4. In caso di eliminazione di beni non ancora
completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il
costo residuo e' ammesso in deduzione.
5. Per i beni il cui costo unitario non e' superiore a
516,46 euro e' consentita la deduzione integrale delle
spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state
sostenute.
6. Le spese di manutenzione, riparazione,
ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non
risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai
quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per
cento del costo complessivo di tutti i beni materiali
ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal
registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova
costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo
esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine
dell'esercizio; per i beni ceduti, nonche' per quelli
acquisiti nel corso dell'esercizio, compresi quelli
costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in
proporzione alla durata del possesso ed e' commisurata, per
il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza e'
deducibile per quote costanti nei cinque esercizi
successivi. Per specifici settori produttivi possono essere
stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, diversi criteri e modalita' di deduzione. Resta
ferma la deducibilita' nell'esercizio di competenza dei
compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la
manutenzione di determinati beni, del cui costo non si
tiene conto nella determinazione del limite percentuale
sopra indicato.
7. Per i beni concessi in locazione finanziaria
l'impresa concedente che imputa a conto economico i
relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in
ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo
piano di ammortamento finanziario e non e' ammesso
l'ammortamento anticipato; indipendentemente dai criteri di
contabilizzazione, per l'impresa utilizzatrice e' ammessa
la deduzione dei canoni di locazione a condizione che la
durata del contratto non sia inferiore alla meta' del
periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente
stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attivita'
esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per
oggetto beni mobili, e comunque con un minimo di otto anni
ed un massimo di quindici anni se lo stesso ha per oggetto
beni immobili. Per i beni di cui all'art. 164, comma 1,
lettera b), la deducibilita' dei canoni di locazione
finanziaria e' ammessa a condizione che la durata del
contratto non sia inferiore al periodo di ammodernamento
corrispondente al coefficiente stabilito a norma del
comma 2. Con lo stesso decreto previsto dal comma 3, il
Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad
aumentare o diminuire, nel limite della meta', la predetta
durata minima dei contratti ai fini della deducibilita' dei
canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata
la misura massima dell'ammortamento di cui al secondo
periodo del medesimo comma 3.
8. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le
quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione
del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario. Le quote
di ammortamento sono commisurate al costo originario dei
beni quale risulta dalla contabilita' del concedente e sono
deducibili fino a concorrenza del costo non ancora
ammortizzato ovvero, se il concedente non ha tenuto
regolarmente il registro dei beni ammortizzabili o altro
libro o registro secondo le modalita' di cui all'art. 13
del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
2001, n. 435, e dell'art. 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695,
considerando gia' dedotte, per il 50 per cento del loro
ammontare, le quote relative al periodo di ammortamento
gia' decorso. Le disposizioni di cui al presente comma non
si applicano nei casi di deroga convenzionale alle norme
dell'art. 2561 del codice civile, concernenti l'obbligo di
conservazione dell'efficienza dei beni ammortizzabili.
9. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione
anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e
manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il
servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione
soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui
all'art. 21 della tariffa allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come
sostituita dal decreto ministeriale 28 dicembre 1995, del
Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 303 del 30 dicembre 1995, sono deducibili nella misura
del 50 per cento. La percentuale di cui al precedente
periodo e' elevata al 100 per cento per gli oneri relativi
ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il
trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto
limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.».
Il testo della lettera b), del comma 1, dell'art. 164,
del citato decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e' il seguente:
«b) nella misura del 50 per cento relativamente alle
autovetture ed autocaravan, di cui alle citate lettere
dell'art. 54 del citato decreto legislativo n. 285 del
1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo e' diverso
da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale
percentuale e' elevata all'80 per cento per i veicoli
utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di agenzia o di
rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti
e professioni in forma individuale, la deducibilita' e'
ammessa, nella suddetta misura del 50 per cento,
limitatamente ad un solo veicolo; se l'attivita' e' svolta
da societa' semplici e da associazioni di cui all'art. 5,
la deducibilita' e' consentita soltanto per un veicolo per
ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del
costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le
autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i
motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare
dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di
detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni
medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria;
dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che
eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan,
lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i
ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attivita'
svolte da societa' semplici e associazioni di cui al citato
art. 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o
associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore
dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio
vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo
anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e di impiegati
verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di 35
milioni di lire per le autovetture e' elevato a 50 milioni
di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o
rappresentanti di commercio.».
- Si riporta il testo degli articoli 84, 115 e 116 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, come modificato dalla presente legge:
«Art. 84 (Riporto delle perdite). - 1. La perdita di un
periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli
per la determinazione del reddito, puo' essere computata in
diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi,
ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova
capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi. La
perdita e' diminuita dei proventi esenti dall'imposta
diversi da quelli di cui all'art. 87, per la parte del loro
ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai
sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6. Detta
differenza potra' tuttavia essere computata in diminuzione
del reddito complessivo in misura tale che l'imposta
corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da
eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo
di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui
all'art. 80.
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi
d'imposta dalla data di costituzione possono, con le
modalita' previste al comma 1, essere computate in
diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta
successivi senza alcun limite di tempo a condizione che si
riferiscano ad una nuova attivita' produttiva.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel
caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi
diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che
riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da
terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga
modificata l'attivita' principale in fatto esercitata nei
periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate.
La modifica dell'attivita' assume rilevanza se interviene
nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento
od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La
limitazione non si applica qualora:
a) (abrogata);
b) le partecipazioni siano relative a societa' che
nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno
avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci
unita' e per le quali dal conto economico relativo
all'esercizio precedente a quello di trasferimento
risultino un ammontare di ricavi e proventi dell'attivita'
caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni
di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui
all'art. 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento
di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi
anteriori.».
«Art. 115 (Opzione per la trasparenza fiscale). - 1.
Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito
imponibile dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1,
lettera a), al cui capitale sociale partecipano
esclusivamente soggetti di cui allo stesso art. 73,
comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del
diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale,
richiamata dall'art. 2346 del codice civile, e di
partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e
non superiore al 50 per cento, e' imputato a ciascun socio,
indipendentemente dall'effettiva percezione,
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli
utili. Ai soli fini dell'ammissione al regime di cui al
presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli
utili di cui al periodo precedente non si considerano le
azioni prive del predetto diritto di voto e la quota di
utili delle azioni di cui all'art. 2350, secondo comma,
primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota
di partecipazione al capitale delle azioni medesime. I
requisiti di cui al primo periodo devono sussistere a
partire dal primo giorno del periodo d'imposta della
partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere
ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione.
L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui:
a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione
dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa';
b) la societa' partecipata eserciti l'opzione di cui
agli articoli 117 e 130.
2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al
comma 1 non siano residenti nel territorio dello Stato
l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili
distribuiti.
3. L'imputazione del reddito avviene nei periodi
d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
chiusura dell'esercizio della societa' partecipata. Le
ritenute operate a titolo d'acconto sui redditi di tale
societa', i relativi crediti d'imposta e gli acconti
versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
secondo la percentuale di partecipazione agli utili di
ciascuno. Le perdite fiscali della societa' partecipata
relative a periodi in cui e' efficace l'opzione sono
imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di
partecipazione ed entro il limite della propria quota del
patrimonio netto contabile della societa' partecipata. Le
perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori
all'inizio della tassazione per trasparenza non possono
essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle
societa' partecipate.
4. L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali
della societa' partecipata e deve essere esercitata da
tutte le societa' e comunicata all'Amministrazione
finanziaria, entro il primo dei tre esercizi sociali
predetti, secondo le modalita' indicate in un provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 non
modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto
distribuito dalla societa' partecipata utilizzando riserve
costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di
cui all'art. 47, comma 5. Ai fini dell'applicazione del
presente comma, durante i periodi di validita'
dell'opzione, salva una diversa esplicita volonta'
assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti
gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
coperture di perdite, si considerano prioritariamente
utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.
6. Nel caso vengano meno le condizioni per l'esercizio
dell'opzione, l'efficacia della stessa cessa dall'inizio
dell'esercizio sociale in corso della societa' partecipata.
Gli effetti dell'opzione non vengono meno nel caso di
mutamento della compagine sociale della societa'
partecipata mediante l'ingresso di nuovi soci con i
requisiti di cui al comma 1 o 2.
7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli
obblighi di acconto permangono anche in capo alla
partecipata. Per la determinazione degli obblighi di
acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso
venga meno l'efficacia dell'opzione, si applica quanto
previsto dall'art. 124, comma 2. Nel caso di mancato
rinnovo dell'opzione, gli obblighi di acconto si
determinano senza considerare gli effetti dell'opzione sia
per la societa' partecipata, sia per i soci.
8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile
con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e gli
interessi conseguenti all'obbligo di imputazione del
reddito.
9. Le disposizioni applicative della presente norma
sono stabilite dallo stesso decreto ministeriale di cui
all'art. 129.
10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui all'art. 40, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
11. Il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto
di imputazione rettificando i valori patrimoniali della
societa' partecipata secondo le modalita' previste
dall'art. 128, fino a concorrenza delle svalutazioni
determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed
accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal socio
medesimo nel periodo d'imposta antecedente a quello dal
quale ha effetto l'opzione di cui al comma 4 e nei nove
precedenti.
12. Per le partecipazioni in societa' indicate nel
comma 1, il relativo costo e' aumentato o diminuito,
rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai
soci ed e' altresi' diminuito, fino a concorrenza dei
redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.».
«Art. 116 (Opzione per la trasparenza fiscale delle
societa' a ristretta base proprietaria). - 1. L'opzione di
cui all'art. 115 puo' essere esercitata con le stesse
modalita' ed alle stesse condizioni, ad esclusione di
quelle indicate nel comma 1 del medesimo art. 115, dalle
societa' a responsabilita' limitata il cui volume di ricavi
non supera le soglie previste per l'applicazione degli
studi di settore e con una compagine sociale composta
esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a
10 o a 20 nel caso di societa' cooperativa.
2. Si applicano le disposizioni del terzo e del quarto
periodo del comma 3 dell'art. 115 e quelle del primo e
terzo periodo del comma 3 dell'art. 8. Le plusvalenze di
cui all'art. 87 e gli utili di cui all'art. 89, commi 2 e
3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura
indicata, rispettivamente, nell'art. 58, comma 2, e
nell'art. 59.».
- Si riporta il testo dell'art. 33 della gia' citata
legge n. 388 del 2000, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 33 (Disposizioni in materia di imposta di
registro e altre imposte indirette e disposizioni
agevolative). - 1. All'art. 8 della tariffa, parte I,
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativo agli atti
dell'autorita' giudiziaria soggetti a registrazione in
termine fisso, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ...;
b) nella nota II) le parole: «Gli atti di cui alla
lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti di
cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis».
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere
dal 1° marzo 2001.
3. (Abrogato);
4. Alla tabella di cui all'allegato B del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e
successive modificazioni, recante gli atti, documenti e
registri esenti dall'imposta di bollo sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 7, primo comma, le parole: «ricevute ed
altri documenti relativi a conti correnti postali» sono
sostituite dalle seguenti: «ricevute, quietanze ed altri
documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati,
emessi ovvero ricevuti dalle banche nonche' dagli uffici
della societa' Poste Italiane S.p.A.»;
b) ...;
c) ....
5. ....
6. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la Croce Rossa
Italiana e' esonerata dal pagamento del canone radio
complessivamente dovuto per tutte le attivita'
assistenziali, di protezione civile e di soccorso
sanitario. Per la Croce Rossa Italiana sono altresi'
autorizzati i collegamenti esercitati alla data del
31 dicembre 2000, che non risultino incompatibili con
impianti di telecomunicazione esistenti appartenenti ad
organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati.
7. (Abrogato);
8. Il comma 10 dell'art. 9 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e' abrogato.
9. (Abrogato);
10. Sono esenti dall'imposta di cui all'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
643, con effetto dalla data della sua entrata in vigore,
gli immobili appartenenti agli enti rappresentativi delle
confessioni religiose aventi personalita' giuridica,
nonche' agli enti religiosi riconosciuti in base alle leggi
attuative delle intese stipulate dallo Stato ai sensi
dell'art. 8 della Costituzione. Non si fa comunque luogo a
rimborsi di versamenti gia' effettuati.
11. ....
12. Alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis
all'art. 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, le
parole: «entro un anno dall'acquisto» sono sostituite dalle
seguenti: «entro diciotto mesi dall'acquisto».
13. ...»
- Si riporta il testo degli articoli 3, 19, 24, 93 e
101 del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Base imponibile). - 1. L'imposta si applica
sul reddito complessivo del soggetto, formato per i
residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri
deducibili indicati nell'art. 10, nonche' delle deduzioni
effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e
per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel
territorio dello Stato.
2. In deroga al comma 1 l'imposta si applica
separatamente sui redditi elencati nell'art. 17, salvo
quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.
3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva;
b) gli assegni periodici destinati al mantenimento
dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di
separazione legale ed effettiva o di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria;
c) (abrogata);
d) gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo
familiare, nonche', con gli stessi limiti e alle medesime
condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque
denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge;
d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti
pensionistici prevista dall'art. 1 della legge 29 dicembre
1988, n. 544.
«Art. 19 (Indennita' di fine rapporto). - 1. Il
trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un
importo che si determina riducendo il suo ammontare delle
rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta sostitutiva.
L'imposta e' applicata con l'aliquota determinata con
riferimento all'anno in cui e' maturato il diritto alla
percezione, corrispondente all'importo che risulta
dividendo il suo ammontare aumentato delle somme destinate
alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni gia'
assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli
anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e
moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici
finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base
all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti
a quello in cui e' maturato il diritto alla percezione,
iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero
rimborsando quelle spettanti.
1-bis. Se in uno o piu' degli anni indicati al comma 1
non vi e' stato reddito imponibile, l'aliquota media si
calcola con riferimento agli anni in cui vi e' stato
reddito imponibile; se non vi e' stato reddito imponibile
in alcuno di tali anni, si applica l'aliquota stabilita
dall'art. 13 per il primo scaglione di reddito.
1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia
relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di
durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta
determinata ai sensi del comma 1 e' diminuita di un importo
pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi
inferiori ad un anno, tale importo e' rapportato a mese. Se
il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a
quello ordinario previsto dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta.
2. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera a)
del comma 1 dell'art. 17, anche se commisurate alla durata
del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti
diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro
ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori
dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti
del comma 1. Tali indennita' e somme, se corrisposte a
titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non
connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha
generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili
per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con
i criteri di cui al comma 1.
2-bis. Le indennita' equipollenti, comunque denominate,
commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente
di cui alla lettera a), del comma 1, dell'art. 17, sono
imponibili per un importo che si determina riducendo il
loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 per
ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione
dei periodi di anzianita' convenzionale; per i
periodiinferiori all'anno la riduzione e' rapportata a
mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore
inferiore a quello ordinario previsto dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, la somma e'
proporzionalmente ridotta. L'imposta e' applicata con
l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui e'
maturato il diritto alla percezione, corrispondente
all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto,
aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche
di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per
il numero degli anni e frazione di anno preso a base di
commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici.
L'ammontare netto delle indennita', alla cui formazione
concorrono contributi previdenziali posti a carico dei
lavoratori dipendenti e assimilati, e' computato previa
detrazione di una somma pari alla percentuale di tali
indennita' corrispondente al rapporto, alla data del
collocamento a riposo o alla data in cui e' maturato il
diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo
previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e
assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso
versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.
3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297 il
trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura
superiore ad una mensilita' della retribuzione annua per
ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della
determinazione dell'aliquota ai sensi del comma 1 non si
tiene conto dell'eccedenza.
4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione
definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al
trattamento di fine rapporto e alle indennita'
equipollenti, nonche' sulle anticipazioni relative alle
altre indennita' e somme, si applica l'aliquota
determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e
2-bis, considerando l'importo accantonato, aumentato dalle
anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al
netto delle rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta
sostitutiva. Non si considerano anticipazioni le somme e i
valori destinati alle forme pensionistiche di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
4-bis. (Abrogato).
5. Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile
e nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 l'imposta,
determinata a norma del presente articolo, e' dovuta dagli
aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da
ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle
successioni proporzionali al credito indicato nella
relativa dichiarazione e' ammessa in deduzione
dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.
6. Con decreti del Ministro delle finanze sono
stabiliti i criteri e le modalita' per lo scambio delle
informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del
comma 2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle
indennita' e delle altre somme in dipendenza della
cessazione del medesimo rapporto di lavoro.».
«Art. 24 [21] (Determinazione dell'imposta dovuta dai
non residenti). - 1. Nei confronti dei non residenti
l'imposta si applica sul reddito complessivo e sui redditi
tassati separatamente a norma dei precedenti articoli,
salvo il disposto dei commi 2 e 3.
2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli
oneri di cui alle lettere a), g), h), i) e l) del comma 1
dell'art. 10.
3. Le detrazioni di cui all'art. 15 spettano soltanto
per gli oneri indicati alle lettere a), b), g), h), h-bis)
e i) dello stesso articolo.».
«Art. 93 [60] (Opere, forniture e servizi di durata
ultrannuale). - 1. Le variazioni delle rimanenze finali
delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto
unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto
alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito
dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, che
costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio successivo,
sono assunte per il valore complessivo determinato a norma
delle disposizioni che seguono per la parte eseguita fin
dall'inizio dell'esecuzione del contratto, salvo il
disposto del comma 4.
2. La valutazione e' fatta sulla base dei corrispettivi
pattuiti. Delle maggiorazioni di prezzo richieste in
applicazione di disposizioni di legge o di clausole
contrattuali si tiene conto, finche' non siano state
definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50
per cento. Per la parte di opere, forniture e servizi
coperta da stati di avanzamento la valutazione e' fatta in
base ai corrispettivi liquidati.
3. (Abrogato).
4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal
committente si comprendono tra i ricavi e la valutazione
tra le rimanenze, in caso di liquidazione parziale, e'
limitata alla parte non ancora liquidata. Ogni successiva
variazione dei corrispettivi e' imputata al reddito
dell'esercizio in cui e' stata definitivamente stabilita.
5. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 4, le
imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture
e servizi, valutando le rimanenze al costo e imputando i
corrispettivi all'esercizio nel quale sono consegnate le
opere o ultimati i servizi e le forniture, possono essere
autorizzate dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate ad
applicare lo stesso metodo anche ai fini della
determinazione del reddito. La richiesta
dell'autorizzazione e' presentata all'ufficio dell'Agenzia
delle entrate e s'intende accolta se l'ufficio non notifica
avviso contrario entro tre mesi. L'autorizzazione ha
effetto a partire dall'esercizio in corso alla data in cui
e' rilasciata. L'autorizzazione ha effetto a condizione che
il contribuente adotti il metodo contabile previsto nel
presente comma per tutte le opere, forniture e servizi.
6. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato,
distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un
prospetto recante l'indicazione degli estremi del
contratto, delle generalita' e della residenza del
committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti
a base per la valutazione e della collocazione di tali
elementi nei conti dell'impresa.
7. (Abrogato).».
«Art. 101 [66] (Minusvalenze patrimoniali,
sopravvenienze passive e perdite). - 1. Le minusvalenze dei
beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati negli
articoli 85, comma 1, e 87, determinate con gli stessi
criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze,
sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell'art. 86,
commi 1, lettere a) e b), e 2.
1-bis. Per i beni di cui all'art. 87, fermi restando i
requisiti ivi previsti al comma 1, lettere b), c) e d),
l'applicazione del comma 1 del presente articolo e'
subordinata all'ininterrotto possesso dal primo giorno del
dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione,
considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite
in data piu' recente.
2. Per la valutazione dei beni indicati nell'art. 85,
comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni
dell'art. 94; tuttavia, per i titoli di cui alla citata
lettera e) negoziati nei mercati regolamentati italiani o
esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non
eccedente la differenza tra il valore fiscalmente
riconosciuto e quello determinato in base alla media
aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.
3. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da
partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte
in bilancio a norma dell'art. 2426, n. 4), del codice
civile o di leggi speciali, non e' deducibile, anche a
titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto
eccedente il valore corrispondente alla frazione di
patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio
dell'impresa partecipata.
4. Si considerano sopravvenienze passive il mancato
conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso
a formare il reddito in precedenti esercizi, il
sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi
o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in
precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di
attivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi
diverse da quelle di cui all'art. 87.
5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al
costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti
sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e
in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e'
assoggettato a procedure concorsuali. Ai fini del presente
comma, il debitore si considera assoggettato a procedura
concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del
fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione
coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla
procedura di concordato preventivo o del decreto che
dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in crisi.
6. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice si
applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 8.
7. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo
perduto o in conto capitale alle societa' indicate al
comma 6 dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai
crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo
ammontare si aggiunge al costo della partecipazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 25 del gia' citato
decreto n. 600 del 1973, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 25. (Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su
altri redditi). - I soggetti indicati nel primo
comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti
nel territorio dello Stato compensi comunque denominati,
anche sotto forma di partecipazione agli utili, per
prestazioni di lavoro autonomo, ancorche' non esercitate
abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di
terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o
permettere, devono operare all'atto del pagamento una
ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti,
con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere
operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui
compensi percepiti dall'amministratore di condominio. La
stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile
delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare
delle somme di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 49
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. La ritenuta e' elevata al 20 per cento per le
indennita' di cui alle lettere c) e d) del comma 1
dell'art. 16 dello stesso testo unico, concernente
tassazione separata. La ritenuta non deve essere operata
per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese.
Salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente
articolo, se i compensi e le altre somme di cui al
comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti,
deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella
misura del 30 per cento, anche per le prestazioni
effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i
compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate
all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in
Italia di soggetti non residenti.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano
ai compensi di importo inferiore a lire 50.000 corrisposti
dai soggetti indicati nella lettera c) dell'art. 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 598, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato
abitualmente e sempreche' non costituiscano acconto di
maggiori compensi.
I compensi di cui all'art. 23, comma 2, lettera c), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta
del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte
imponibile del loro ammontare. E' operata, altresi', una
ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta
sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per
l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali,
commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio
dello Stato. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di
soggetti non residenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 51 del gia' citato
decreto n. 917 del 1986, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 51 [48] (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente). - 1. Il reddito di lavoro dipendente e'
costituito da tutte le somme e i valori in genere, a
qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche
sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al
rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo
d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti
dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio
del periodo d'imposta successivo a quello cui si
riferiscono.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati
dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a
disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o
casse aventi esclusivamente fine assistenziale in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale per un importo non superiore
complessivamente a lire 7.000.000 fino all'anno 2002 e a
lire 6.000.000 per l'anno 2003, diminuite negli anni
successivi in ragione di lire 500.000 annue fino a lire
3.500.000. Fermi restando i suddetti limiti, a decorrere
dal 1° gennaio 2003 il suddetto importo e' determinato
dalla differenza tra lire 6.500.000 e l'importo dei
contributi versati, entro i valori fissati dalla lettera
e-ter del comma 1 dell'art. 10, ai Fondi integrativi del
Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni ;
b) le erogazioni liberali concesse in occasione di
festivita' o ricorrenze alla generalita' o a categorie di
dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a lire
500.000, nonche' i sussidi occasionali concessi in
occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del
dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime
dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o
ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive
ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172;
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore
di lavoro, nonche' quelle in mense organizzate direttamente
dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino
all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, le
prestazioni e le indennita' sostitutive corrisposte agli
addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a
carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone
dove manchino strutture o servizi di ristorazione;
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo
alla generalita' o a categorie di dipendenti; anche se
affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi
pubblici;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b)
ed f) del comma 1 dell'art. 50;
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui
al comma 1 dell'art. 100 da parte dei dipendenti e dei
soggetti indicati nell'art. 12;
f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla
generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti per
frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte
dei familiari indicati nell'art. 12, nonche' per borse di
studio a favore dei medesimi familiari;
g) il valore delle azioni offerte alla generalita'
dei dipendenti per un importo non superiore
complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a
condizione che non siano riacquistate dalla societa'
emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima
che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione;
qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine,
l'importo che non ha concorso a formare il reddito al
momento dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel
periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
g-bis) (soppressa);
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui
all'art. 10 e alle condizioni ivi previste, nonche' le
erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10,
comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed
erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle
case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del
riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare
percepito nel periodo d'imposta;
i-bis) le quote di retribuzione derivanti
dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta' di
rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
della medesima, per il periodo successivo alla prima
scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo
aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente
normativa.
2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e
g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni
emesse dall'impresa con la quale il contribuente
intrattiene il rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse
da societa' che direttamente o indirettamente, controllano
la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate
dalla stessa societa' che controlla l'impresa. La
disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si
rende applicabile a condizione che le azioni offerte non
siano comunque cedute ne' costituite in garanzia prima che
siano trascorsi cinque anni dalla data dell'assegnazione e
che il valore delle azioni assegnate non sia superiore
complessivamente nel periodo d'imposta alla retribuzione
lorda annua del dipendente relativa al periodo d'imposta
precedente. Qualora le azioni siano cedute o date in
garanzia prima del predetto termine, l'importo che non ha
concorso a formare il reddito al momento dell'assegnazione
concorre a formare il reddito ed e' assoggettato a
tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione
ovvero la costituzione della garanzia. Se il valore delle
azioni assegnate e' superiore al predetto limite, la
differenza tra il valore delle azioni al momento
dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente
concorre a formare il reddito.
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di
cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei
servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari
indicati nell'art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi,
si applicano le disposizioni relative alla determinazione
del valore normale dei beni e dei servizi contenute
nell'art. 9. Il valore normale dei generi in natura
prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato
in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa
azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare
il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati
se complessivamente di importo non superiore nel periodo
d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore e'
superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente
a formare il reddito.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell'art. 54,
comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori
concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento
dell'importo corrispondente ad una percorrenza
convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base
del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle
tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve
elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare
al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione
entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta
successivo, al netto degli ammontari eventualmente
trattenuti al dipendente;
b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50
per cento della differenza tra l'importo degli interessi
calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine
di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al
tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si
applica per i prestiti stipulati anteriormente al
1° gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici
mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore
di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarieta' o in
cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime
dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o
ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive
ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
n. 172;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o
in comodato, si assume la differenza tra la rendita
catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese
inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a
carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il
godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi
in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio
stesso, si assume il 30 per cento della predetta
differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti
nel catasto si assume la differenza tra il valore del
canone di locazione determinato in regime vincolistico o,
in mancanza, quello determinato in regime di libero
mercato, e quanto corrisposto per il godimento del
fabbricato;
c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di
persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli
ammontari eventualmente trattenuti, l'importo
corrispondente all'introito medio per
passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei
trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media
convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il
31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di
imposta successivo a quello in corso alla data della sua
emanazione.
5. Le indennita' percepite per le trasferte o le
missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno,
elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al
netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di
rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di
vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il
limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due
terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che
di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle
spese per trasferte o missioni fuori del territorio
comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al
viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese,
anche non documentabili, eventualmente sostenute dal
dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o
missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire
30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.
Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte
nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di
spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal
vettore, concorrono a formare il reddito.
6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione
spettanti ai lavoratori tenuti per contratto
all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi
sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con
carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
volo previste dalla legge o dal contratto collettivo,
nonche' le indennita' di cui all'art. 133 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229,
concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per
cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
lavoratori e condizioni di applicabilita' della presente
disposizione.
7. Le indennita' di trasferimento, quelle di prima
sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a
formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro
ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a
lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del
territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal
territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se
le indennita' in questione, con riferimento allo stesso
trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la presente
disposizione si applica solo per le indennita' corrisposte
per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle
dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, e
di trasporto delle cose, nonche' le spese e gli oneri
sostenuti dal dipendente in qualita' di conduttore, per
recesso dal contratto di locazione in dipendenza
dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se
rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente
documentate, non concorrono a formare il reddito anche se
in caso di contemporanea erogazione delle suddette
indennita'.
8. Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite
per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella
misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati
all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la
legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di
maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il
reddito la sola indennita' base nella misura del 50 per
cento. Qualora l'indennita' per servizi prestati all'estero
comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento
all'attivita' prestata nel territorio nazionale, la
riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti
predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude
l'applicabilita' di quella di cui al comma 5.
8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8,
il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da
dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello
Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, e'
determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali
definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 1, del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del
presente articolo non concorrono a formare il reddito di
lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, quando la variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al
periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2
per cento rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno
1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla
ricognizione della predetta percentuale di variazione.
Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha
effetto il suddetto decreto si fara' fronte all'onere
derivante dall'applicazione del medesimo decreto.».
- Si riporta il testo degli articoli 17 e 54 del gia'
citato decreto n. 917 del 1986, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 17 [16] (Tassazione separata). - 1. L'imposta si
applica separatamente sui seguenti redditi:
a) trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120
del codice civile e indennita' equipollenti, comunque
denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro
dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d)
e g) del comma 1 dell'art. 50, anche nelle ipotesi di cui
all'art. 2122 del codice civile; altre indennita' e somme
percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione
dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso,
le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e
quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza
ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonche' le somme
e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali
sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di
procedure esecutive, a seguito di provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla
risoluzione del rapporto di lavoro;
a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla
lettera h-bis) del comma 1 dell'art. 50, erogate in forma
di capitale, ad esclusione del riscatto della posizione
individuale ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da
quello esercitato a seguito di pensionamento o di
cessazione del rapporto di lavoro per mobilita' o per altre
cause non dipendenti dalla volonta' delle parti;
b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro
dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per
effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di
atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non
dipendenti dalla volonta' delle parti, compresi i compensi
e le indennita' di cui al comma 1 dell'art. 50 e al comma 2
dell'art. 49;
c) indennita' percepite per la cessazione dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di
cui al comma 2 dell'art. 53, se il diritto all'indennita'
risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del
rapporto nonche', in ogni caso, le somme e i valori
comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute,
anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure
esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
c-bis) l'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7,
comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento
di integrazione salariale di cui all'art. 1-bis del
decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489,
corrisposti anticipatamente;
d) indennita' per la cessazione di rapporti di
agenzia delle persone fisiche e delle societa' di persone;
e) indennita' percepite per la cessazione da funzioni
notarili;
f) indennita' percepite da sportivi professionisti al
termine dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo
comma dell'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non
rientranti tra le indennita' indicate alla lettera a);
g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento,
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende
possedute da piu' di cinque anni e redditi conseguiti in
dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese
commerciali esercitate da piu' di cinque anni;
g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1
dell'art. 67 realizzate a seguito di cessioni a titolo
oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione;
g-ter) corrispettivi di cui all'art. 54,
comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione;
h) indennita' per perdita dell'avviamento spettanti
al conduttore in caso di cessazione della locazione di
immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di
abitazione e indennita' di avviamento delle farmacie
spettanti al precedente titolare;
i) indennita' spettanti a titolo di risarcimento,
anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella
perdita di redditi relativi a piu' anni;
l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel
valore normale dei beni assegnati ai soci delle societa'
indicate nell'art. 5 nei casi di recesso, esclusione e
riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del
socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di
liquidazione, anche concorsuale, delle societa' stesse, se
il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della
societa' e la comunicazione del recesso o dell'esclusione,
la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del
socio o l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque
anni;
m) (abrogata);
n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale
dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei
titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1
dell'art. 44, quando non sono soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il
periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a
cinque anni;
n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di
imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i
quali si e' fruito della detrazione in periodi di imposta
precedenti. La presente disposizione non si applica alle
spese rimborsate di cui all'art. 15, comma 1, lettera c),
quinto e sesto periodo.
2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del
comma 1 sono esclusi dalla tassazione separata se
conseguiti da societa' in nome collettivo o in accomandita
semplice; se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio
di imprese commerciali, sono tassati separatamente a
condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo di imposta al quale
sarebbero imputabili come componenti del reddito di
impresa.
3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del
comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis)
non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali il
contribuente ha facolta' di non avvalersi della tassazione
separata facendolo constare espressamente nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in
cui e' avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i
redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis) del
comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le
maggiori imposte dovute con le modalita' stabilite negli
articoli 19 e 21 ovvero facendo concorrere i redditi stessi
alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui
sono percepiti, se cio' risulta piu' favorevole per il
contribuente.».
«Art. 54 (Determinazione del reddito di lavoro
autonomo). - 1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti
e professioni e' costituito dalla differenza tra
l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti
nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione
agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo
stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo
quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono
computati al netto dei contributi previdenziali e
assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto
che li corrisponde.
1-bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze e
le minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili
e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, se:
a) sono realizzate mediante cessione a titolo
oneroso;
b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in
forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei
beni;
c) i beni vengono destinati al consumo personale o
familiare dell'esercente l'arte o la professione o a
finalita' estranee all'arte o professione.
1-ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la
differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o
l'indennita' percepiti e il costo non ammortizzato ovvero,
in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore
normale del bene e il costo non ammortizzato.
1-quater. Concorrono a formare il reddito i
corrispettivi percepiti a seguito di cessione della
clientela o di elementi immateriali comunque riferibili
all'attivita' artistica o professionale.
2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o
professione, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di
antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono
ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non
superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo
dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni
omogenei, con decreto del Ministro delle finanze. E'
tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo di
imposta in cui sono state sostenute, delle spese di
acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non
sia superiore a 1 milione di lire. La deduzione dei canoni
di locazione finanziaria di beni mobili e' ammessa a
condizione che la durata del contratto non sia inferiore
alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente al
coefficiente stabilito nel predetto decreto. Per gli
immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o
professione utilizzati in base a contratto di locazione
finanziaria e' ammesso in deduzione un importo pari alla
rendita catastale. I canoni di locazione finanziaria di
beni mobili sono deducibili nel periodo di imposta in cui
maturano. Le spese relative all'ammodernamento, alla
ristruttura-zione e alla manutenzione straordinaria di
immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni
sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in
cui sono sostenute e nei quattro successivi.
3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili
diversi da quelli indicati nel comma 4, adibiti
promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e
all'uso personale o familiare del contribuente sono
ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non e'
superiore a 1 milione di lire, nella misura del 50 per
cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di
locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese
relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili
utilizzati promiscuamente e' deducibile una somma pari al
50 per cento della rendita catastale, anche se utilizzati
in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero una
somma pari al 50 per cento del canone di locazione, a
condizione che il contribuente non disponga nel medesimo
comune di altro immobile adibito esclusivamente
all'esercizio dell'arte o professione. Nella stessa misura
sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali
immobili nonche' quelle relative all'ammodernamento,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli
immobili utilizzati.
3-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione
finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e
manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il
servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione
soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.
4. [Non sono deducibili le quote di ammortamento, i
canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le
spese di impiego, custodia e manutenzione relativi agli
aeromobili da turismo, alle navi o imbarcazioni da diporto,
ai motocicli con motore di cilindrata superiore a 350
centimetri cubici e alle autovetture ed autoveicoli
indicati nell'art. 54, comma 1, lettere a), c) e m), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con motore di
cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore
diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici.
Per i ciclomotori, nonche' per i motocicli, le autovetture
o autoveicoli di cilindrata non superiore a quella indicata
nel periodo precedente, la deduzione e' ammessa nella
misura del 50 per cento e limitatamente a un solo automezzo
o, nel caso di esercizio dell'arte o professione in forma
associata o da parte di societa' semplici, a un solo
automezzo per ciascun associato o socio].
5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a
somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi
sono deducibili per un importo complessivamente non
superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi
percepiti nel periodo di imposta. Le predette spese sono
integralmente deducibili se sostenute dal committente per
conto del professionista e da questi addebitate nella
fattura. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei
limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo
di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza
anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di
oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se
utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte
o professione, nonche' quelle sostenute per l'acquisto o
l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo
gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi
e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse
quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura
del 50 per cento del loro ammontare.
6. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si
comprendono, salvo il disposto di cui al comma 6-bis),
anche le quote delle indennita' di cui alle lettere a) e c)
del comma 1 dell'art. 17 maturate nel periodo di imposta.
Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte
effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori
dipendenti degli esercenti arti e professioni sono
deducibili nelle misure previste dal comma 1-ter dell'art.
95.
6-bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al
coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di eta' o
permanentemente inabili al lavoro, nonche' agli ascendenti
dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati
per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti
dell'artista o professionista ovvero della societa' o
associazione. I compensi non ammessi in deduzione non
concorrono a formare il reddito complessivo dei
percipienti.
7. ... .
8. I redditi indicati alla lettera b) del comma 2
dell'art. 53 sono costituiti dall'ammontare dei proventi in
denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche
sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25
per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese; le
partecipazioni agli utili e le indennita' di cui alle
lettere c), d), ed e) costituiscono reddito per l'intero
ammontare percepito nel periodo di imposta. I redditi
indicati alla lettera f) dello stesso comma sono costituiti
dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti
nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo
di deduzione forfettaria delle spese.
8-bis. In deroga al principio della determinazione
analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di
cooperazione dei volontari e dei cooperanti e' determinata
sulla base dei compensi convenzionali fissati annualmente
con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del
contratto purche' stipulato da organizzazione non
governativa riconosciuta idonea ai sensi dell'art. 28 della
legge 26 febbraio 1987, n. 49.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente):
«Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.».
- Si riporta il testo del comma 10, dell'art. 165 del
gia' citato decreto n. 917 del 1986:
«10. Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero
concorra parzialmente alla formazione del reddito
complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura
corrispondente.».
- Si riporta il testo del comma 8-bis, dell'art. 51 del
gia' citato decreto n. 917 del 1986:
«8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8,
il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da
dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello
Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, e'
determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali
definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 1, del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.».
L'art. 188 del gia' citato decreto n. 917 del 1986,
abrogato dalla presente legge, recava:
«Art. 188. Campione d'Italia.»
- Si riporta il testo dell'art. 13 della legge
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica.), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 13 (Disposizioni in favore di soggetti colpiti da
calamita). - 1. (abrogato);
2. L'esclusione dal concorso alla formazione del
reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, disposta dall'art. 3, comma 2-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, per i
contributi assistenziali e previdenziali, relativamente ai
quali e' stata prevista la sospensione, deve intendersi nel
senso che opera anche per la quota dei contributi
assistenziali e previdenziali a carico dei lavoratori
dipendenti, per i quali e' stato concesso l'esonero dal
pagamento ai sensi dell'art. 4, comma 1-septies, del
decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
dell'art. 1 si applicano anche alle spese sostenute nei
periodi di imposta relativi agli anni 1996 e 1997,
limitatamente agli interventi effettuati in seguito agli
eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e
Calabria nell'anno 1996 per il ripristino delle unita'
immobiliari per le quali e' stata emanata in seguito al
sisma ordinanza di inagibilita' da parte dei comuni di
pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di
apposite certificazioni del Commissario delegato nominato,
con ordinanza del Ministro per il coordinamento della
protezione civile, ai sensi dell'art. 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225.
4. Il termine previsto dall'art. 3-bis del
decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677,
recante "Interventi urgenti a favore delle zone colpite
dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996",
e' prorogato al 31 dicembre 1998.».
- L'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28
(Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento
dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale
del catasto), abrogato dalla presente legge, recava:
«Art. 11 (Deducibilita' di imposte e contributi non
pagati per differimento di termini).».
- L'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133
(Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione
e federalismo fiscale), abrogato dalla presente legge,
recava:
«Art. 28 (Disposizioni interpretative).».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge
30 dicembre 1985, n. 791, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46
(Provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi
pubblici, nonche' di calamita' naturali.), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 3. - 1. Al comma 1-bis dell'art. 4 del
decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito con
modificazioni nella legge 30 maggio 1985, n. 211, sono
soppresse le seguenti parole: "nei confronti dei soggetti
che hanno subito ritenute fino alla data di entrata in
vigore del presente decreto.".
2. ....
2-bis. (Abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente):
«Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.».
- Per l'art. 73 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si vedano i riferimenti
normativi all'art. 35.
- Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 14 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica.):
«4. Nelle categorie di reddito di cui all'art. 6,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se
in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti
o attivita' qualificabili come illecito civile, penale o
amministrativo se non gia' sottoposti a sequestro o
confisca penale. I relativi redditi sono determinati
secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria.».
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 6 del gia'
citato decreto n. 917 del 1986:
«1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti
categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c)
redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro
autonomo; e) redditi di impresa; f) redditi diversi.».