Art. 36-bis.
Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione
della sicurezza nei luoghi di lavoro
(( 1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei
lavoratori nel settore dell'edilizia, nonche' al fine di contrastare
il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa
dell'adozione di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e),
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modificazioni, nonche' le competenze in tema di vigilanza attribuite
dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza, il
personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), puo'
adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei
cantieri edili qualora riscontri l'impiego di personale non
risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in
misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori
regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4,
7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive
modificazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del
Ministero delle infrastrutture dell'adozione del provvedimento di
sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi ultimi di un
provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche
amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata
pari alla citata sospensione nonche' per un eventuale ulteriore
periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della
sospensione, e comunque non superiore a due anni. A tal fine, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispongono le
attivita' necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi
informativi e per il coordinamento delle attivita' di vigilanza ed
ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel
settore dell'edilizia.
2. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte del
personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di
lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in
materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e
successive modificazioni. E' comunque fatta salva l'applicazione
delle sanzioni penali e amministrative vigenti.
3. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono
munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore
di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori
autonomi che esercitano direttamente la propria attivita' nei
cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei
casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere piu'
datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in
solido il committente dell'opera.
4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono
assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su
apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale
del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di
lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei
lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unita'
lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a
prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi
compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di
cui al comma 3.
5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta
l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione
amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il
lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3
che non provvede ad esporla e' punito con la sanzione amministrativa
da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non e'
ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
6. L'articolo 86, comma 10-bis, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente:
«10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel
settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione
di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, e successive modificazioni, il giorno antecedente a
quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante
documentazione avente data certa».
7. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia' previste
dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti
dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e' altresi'
punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per
ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di
lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso
versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di
cui al periodo precedente non puo' essere inferiore a euro 3.000,
indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa
accertata.»;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al
comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente. Nei confronti della sanzione non e' ammessa la procedura
di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124».
8. Le agevolazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge
23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1995, n. 341, trovano applicazione esclusivamente nei
confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei
requisiti per il rilascio della certificazione di regolarita'
contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette
agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di
lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la
violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della
sentenza.
9. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette
disposizioni non si applicano, inoltre, al personale ispettivo del
lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL)».
10. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124, dopo le parole: «Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione» sono inserite le seguenti: «, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».
11. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9,
lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi di
contribuzione per l'anno 1996, di pertinenza della gestione di cui
all'articolo 2, comma 26, della predetta legge n. 335 del 1995, e'
prorogato fino al 31 dicembre 2007.
12. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le risorse
destinate alla finalita' di cui all'articolo 1, comma 410, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte da 480 milioni di euro a
456 milioni di euro e sono corrispondentemente aumentate da 63
milioni di euro a 87 milioni di euro le risorse destinate alla
finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre
2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
2004, n. 291, e successive modificazioni. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo della lettera e), del comma 1,
dell'art. 5 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494
(Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri temporanei o mobili):
«e) segnalare al committente o al responsabile dei
lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle
disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni
del piano di cui all'art. 12 e proporre la sospensione dei
lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel
caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non
adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione,
senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per
l'esecuzione provvede a dare comunicazione
dell'inadempienza alla azienda Unita' sanitaria locale
territorialmente competente e alla direzione provinciale
del lavoro;».
- Si riporta il testo degli articoli 4, 7 e 9 del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione della
direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE
concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2003, n. 87:
«Art. 4 (Durata massima dell'orario di lavoro). - 1. I
contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata
massima settimanale dell'orario di lavoro.
2. La durata media dell'orario di lavoro non puo' in
ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le
quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la
durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata
con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.
4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni
caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi
ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive,
tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro,
specificate negli stessi contratti collettivi.
5. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro
settimanale, attraverso prestazioni di lavoro
straordinario, per le unita' produttive che occupano piu'
di dieci dipendenti il datore di lavoro e' tenuto a
informare, entro trenta giorni dalla scadenza del periodo
di riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4, la
Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del
lavoro competente per territorio. I contratti collettivi di
lavoro possono stabilire le modalita' per adempiere al
predetto obbligo di comunicazione.».
«Art. 7 (Riposo giornaliero). - 1. Ferma restando la
durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha
diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni
ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito
in modo consecutivo fatte salve le attivita' caratterizzate
da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.».
«Art. 9 (Riposi settimanali). - 1. Il lavoratore ha
diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno
ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con
la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero
di cui all'art. 7.
2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:
a) le attivita' di lavoro a turni ogni volta che il
lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine
del servizio di una squadra e l'inizio di quello della
squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o
settimanale;
b) le attivita' caratterizzate da periodi di lavoro
frazionati durante la giornata;
c) per il personale che lavora nel settore dei
trasporti ferroviari: le attivita' discontinue; il servizio
prestato a bordo dei treni; le attivita' connesse con gli
orari del trasporto ferroviario che assicurano la
continuita' e la regolarita' del traffico ferroviario;
d) i contratti collettivi possono stabilire
previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste
dall'art. 17, comma 4.
3. Il riposo di ventiquattro ore consecutive puo'
essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e puo'
essere attuato mediante turni per il personale interessato
a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare
ovvero addetto alle attivita' aventi le seguenti
caratteristiche:
a) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso
di forni a combustione o a energia elettrica per
l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuita'
della combustione ed operazioni collegate, nonche'
attivita' industriali ad alto assorbimento di energia
elettrica ed operazioni collegate;
b) attivita' industriali il cui processo richieda, in
tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni
tecniche;
c) industrie stagionali per le quali si abbiano
ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al
prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della
loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano
materie prime di facile deperimento ed il cui periodo di
lavorazione si svolge in non piu' di 3 mesi all'anno,
ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso
personale si compiano alcune delle suddette attivita' con
un decorso complessivo di lavorazione superiore a 3 mesi;
d) i servizi ed attivita' il cui funzionamento
domenicale corrisponda ed esigenze tecniche ovvero soddisfi
interessi rilevanti della collettivita' ovvero sia di
pubblica utilita';
e) attivita' che richiedano l'impiego di impianti e
macchinari ad alta intensita' di capitali o ad alta
tecnologia;
f) attivita' di cui all'art. 7 della legge
22 febbraio 1934, n. 370;
g) attivita' indicate agli articoli 11, 12 e 13 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di cui
all'art. 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
4. Sono fatte salve le disposizioni speciali che
consentono la fruizione del riposo settimanale in giorno
diverso dalla domenica, nonche' le deroghe previste dalla
legge 22 febbraio 1934, n. 370.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, con
decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
adottato sentite le organizzazioni sindacali nazionali di
categoria comparativamente piu' rappresentative, nonche' le
organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, saranno
individuate le attivita' aventi le caratteristiche di cui
al comma 3, che non siano gia' ricomprese nel decreto
ministeriale 22 giugno 1935, e successive modifiche e
integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161
del 12 luglio 1935, nonche' quelle di cui al comma 2,
lettera d), salve le eccezioni di cui alle lettere a), b)
e c). Con le stesse modalita' il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali ovvero per i pubblici dipendenti il
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede
all'aggiornamento e alla integrazione delle predette
attivita'. Nel caso di cui al comma 2, lettera d), e salve
le eccezioni di cui alle lettere a), b), e c)
l'integrazione avra' senz'altro luogo decorsi trenta giorni
dal deposito dell'accordo presso il Ministero stesso.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle
funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di
lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003,
n. 30.):
«Art. 13 (Diffida). - 1. In caso di constatata
inosservanza delle norme in materia di lavoro e
legislazione sociale e qualora il personale ispettivo
rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni
amministrative, questi provvede a diffidare il datore di
lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque
sanabili, fissando il relativo termine.
2. In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di
lavoro e' ammesso al pagamento dell'importo delle sanzioni
nella misura pari al minimo previsto dalla legge ovvero
nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in
misura fissa. Il pagamento dell'importo delle sanzioni
amministrative estingue il procedimento sanzionatorio.
3. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui
all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla
scadenza del termine per la regolarizzazione di cui al
comma 1.
4. Il potere di diffida nei casi previsti al comma 1, e
con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, e' esteso,
limitatamente alla materia della previdenza e
dell'assistenza sociale, anche agli ispettori degli enti
previdenziali, per le inadempienze da loro rilevate.».
- Si riporta il testo dell'art. 86 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 86 (Norme transitorie e finali). - 1. Le
collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi
della disciplina vigente, che non possono essere ricondotte
a un progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia
fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
Termini diversi, comunque non superiori al 24 ottobre 2005,
di efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative
stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno essere
stabiliti nell'ambito di accordi sindacali di transizione
al nuovo regime di cui al presente decreto, stipulati in
sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati
comparativamente piu' rappresentativi sul piano nazionale.
2. Al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina
di legge e contratto collettivo, in caso di rapporti di
associazione in partecipazione resi senza una effettiva
partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora, il
lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi,
economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti
collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione
corrispondente del medesimo settore di attivita', o in
mancanza di contratto collettivo, in una corrispondente
posizione secondo il contratto di settore analogo, a meno
che il datore di lavoro, o committente, o altrimenti
utilizzatore non comprovi, con idonee attestazioni o
documentazioni, che la prestazione rientra in una delle
tipologie di lavoro disciplinate nel presente decreto
ovvero in un contratto di lavoro subordinato speciale o con
particolare disciplina, o in un contratto nominato di
lavoro autonomo, o in altro contratto espressamente
previsto nell'ordinamento.
3. In relazione agli effetti derivanti dalla
abrogazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a
11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le clausole dei
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
dell'art. 1, comma 2, lettera a), della medesima legge e
vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, mantengono, in via transitoria e salve diverse
intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei
contratti collettivi nazionali di lavoro, con esclusivo
riferimento alla determinazione per via contrattuale delle
esigenze di carattere temporaneo che consentono la
somministrazione di lavoro a termine. Le clausole dei
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
dell'art. 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196,
vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, mantengono la loro efficacia fino a diversa
determinazione delle parti stipulanti o recesso
unilaterale.
4. Le disposizioni di cui all'art. 26-bis della legge
24 giugno 1997, n. 196, e di cui al n. 5-ter dell'art.
2751-bis del codice civile si intendono riferiti alla
disciplina della somministrazione prevista dal presente
decreto.
5. Ferma restando la disciplina di cui all'art. 17,
comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come
sostituito dall'art. 3 della legge 30 giugno 2000, n. 186,
i riferimenti che lo stesso art. 17 fa alla legge 24 giugno
1997, n. 196, si intendono riferiti alla disciplina della
somministrazione di cui al presente decreto.
6. Per le societa' di somministrazione,
intermediazione, ricerca e selezione del personale,
ricollocamento professionale gia' autorizzate ai sensi
della normativa previgente opera una disciplina transitoria
e di raccordo definita con apposito decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni
dalla entrata in vigore del presente decreto. In attesa
della disciplina transitoria restano in vigore le norme di
legge e regolamento vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo.
7. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 4
dell'art. 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000 si
intende riferito a tutte le imprese di somministrazione,
sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
8. Il Ministro per la funzione pubblica convoca le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche per esaminare i
profili di armonizzazione conseguenti alla entrata in
vigore del presente decreto legislativo entro sei mesi
anche ai fini della eventuale predisposizione di
provvedimenti legislativi in materia.
9. La previsione della trasformazione del rapporto di
lavoro di cui all'art. 27, comma 1, non trova applicazione
nei confronti delle pubbliche amministrazioni cui la
disciplina della somministrazione trova applicazione solo
per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo
determinato. La vigente disciplina in materia di contratti
di formazione e lavoro, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 59, comma 3, trova applicazione esclusivamente
nei confronti della pubblica amministrazione. Le sanzioni
amministrative di cui all'art. 19 si applicano anche nei
confronti della pubblica amministrazione.
10. All'art. 3, comma 8, del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) ...;
b) .... .
10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro
nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la
comunicazione di cui all'art. 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di
instaurazione dei relativi rapporti, mediante
documentazione avente data certa.
10-ter. La violazione degli obblighi di cui al
comma 10-bis e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria di cui all'art. 19, comma 3.
11. L'abrogazione ad opera dell'art. 8 del decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, della disciplina dei
compiti della commissione regionale per l'impiego di cui
all'art. 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non si
intende riferita alle regioni a statuto speciale per le
quali non sia effettivamente avvenuto il trasferimento
delle funzioni in materia di lavoro ai sensi del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
12. Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 34,
comma 2, di cui al Titolo III e di cui al Titolo VII, capo
II, Titolo VIII hanno carattere sperimentale. Decorsi
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali procede, sulla base
delle informazioni raccolte ai sensi dell'art. 17, a una
verifica con le organizzazioni sindacali, dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale degli effetti delle disposizioni in
esso contenute e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi
ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.
13. Entro i cinque giorni successivi alla entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali convoca le associazioni dei datori di
lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale al fine di verificare
la possibilita' di affidare a uno o piu' accordi
interconfederali la gestione della messa a regime del
presente decreto, anche con riferimento al regime
transitorio e alla attuazione dei rinvii contenuti alla
contrattazione collettiva.
14. L'INPS provvede al monitoraggio degli effetti
derivanti dalle misure del presente decreto, comunicando i
risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini
della adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art.
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da
assumere ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i-quater
della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente
necessario alla adozione dei predetti provvedimenti
correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle
previsioni a legislazione vigente si provvede mediante
corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
degli interventi posti a carico del Fondo di cui all'art.
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazione, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge
22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge, come
modificato, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 (Disposizioni
urgenti per il completamento delle operazioni di emersione
di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Modifiche alle disposizioni in materia di
lavoro irregolare). - 1. Alla legge 18 ottobre 2001, n.
383, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 1:
1) al comma 1, le parole: "30 giugno 2002" sono
sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002";
2) al comma 2, dopo le parole: "Per il periodo di
imposta" sono inserite le seguenti: "successivo a quello";
3) al comma 2, lettera a), primo periodo, le
parole: "rispetto a quello relativo al periodo d'imposta
precedente" sono sostituite dalle seguenti: "rispetto a
quello relativo al secondo periodo d'imposta precedente";
4) ... ;
5) ...;
6) al comma 4, le parole: "30 giugno 2002", ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre
2002";
7) ...;
8) ...;
b) ...;
c) all'art. 3, comma 1, le parole: «di cui all'art. 1
e degli altri modelli di dichiarazione» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui agli articoli 1 e 1-bis e degli
altri modelli di dichiarazione».
2. Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione
di emersione prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto resta ferma
l'applicazione del regime di incentivo fiscale per il
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
della citata legge n. 383 del 2001, e per i due successivi;
per i medesimi soggetti si applicano le disposizioni di
maggiore favore recate dai commi 2-bis, 2-ter e 4-bis
dell'art. 1 della legge n. 383 del 2001, introdotte con il
comma 1, lettera a), del presente articolo.
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia'
previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori
non risultanti dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria e' altresi' punito con la sanzione
amministrativa da Euro 1.500 a Euro 12.000 per ciascun
lavoratore, maggiorata di Euro 150 per ciascuna giornata di
lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse
all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a
ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non puo'
essere inferiore a Euro 3.000, indipendentemente dalla
durata della prestazione lavorativa accertata.
4. Alla constatazione della violazione procedono gli
organi preposti ai controlli in materia fiscale,
contributiva e del lavoro.
5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di
cui al comma 3, provvede la Direzione provinciale del
lavoro territorialmente competente. Nei confronti della
sanzione non e' ammessa la procedura di diffida di cui
all'art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124.».
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto-legge
23 giugno 1995, n. 244, convertito, come modificato, dalla
legge 8 agosto 1995, n. 341 (Misure dirette ad accelerare
il completamento degli interventi pubblici e la
realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse):
«Art. 29 (Retribuzione minima imponibile nel settore
edile). - 1. I datori di lavoro esercenti attivita' edile
anche se in economia operanti sul territorio nazionale,
individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2,
sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed
assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un
numero di ore settimanali non inferiore all'orario di
lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali
stipulati dalle organizzazioni sindacali piu'
rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti
integrativi territoriali di attuazione, con esclusione
delle assenze per malattia, infortuni, scioperi,
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, con
intervento della cassa integrazione guadagni, di altri
eventi indennizzati e degli eventi per i quali il
trattamento economico e' assolto mediante accantonamento
presso le casse edili. Altri eventi potranno essere
individuati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sentite le organizzazioni sindacali predette. Restano ferme
le disposizioni in materia di retribuzione imponibile
dettate dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni, in materia di minimali di
retribuzione ai fini contributivi e quelle di cui all'art.
1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n. 389. Nella retribuzione imponibile di cui a quest'ultima
norma rientrano, secondo le misure previste dall'art. 9 del
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, anche
gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili.
2. Sull'ammontare delle contribuzioni previdenziali ed
assistenziali diverse da quelle di pertinenza del fondo
pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto
nazionale della previdenza sociale e all'INAIL, per gli
operai occupati con un orario di lavoro di quaranta ore
settimanali, a carico dei datori di lavoro di cui al
comma 1, si applica sino al 31 dicembre 1996 una riduzione
pari al 9,50 per cento. Tale agevolazione si cumula con gli
sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno e con
l'esonero previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge
22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio
1993, n. 151, sino a concorrenza di quanto dovuto ai
singoli fondi e gestioni. Si applicano le disposizioni di
cui all'art. 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge
9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive
modificazioni ed integrazioni, comprese quelle di cui al
comma 1.
3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1, gli sgravi
contributivi per il Mezzogiorno e le riduzioni contributive
per fiscalizzazione degli oneri sociali, comprese quelle di
cui al comma 2, non possono essere riconosciuti per i
lavoratori non denunciati alle casse edili. Per i casi di
omessa denuncia o di omesso versamento a dette casse, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 10, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, come
modificato dall'art. 4 del decreto-legge 22 marzo 1993, n.
71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151. Agli
effetti dell'applicazione di quest'ultima norma gli
accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili si
considerano parte della retribuzione.
4. Le disposizioni del presente articolo: a) trovano
applicazione alle societa' cooperative di produzione e
lavoro esercenti attivita' edile anche per i soci
lavoratori delle stesse; b) non operano per le imprese di
cui all'art. 2-bis del decreto-legge 19 gennaio 1991, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
1991, n. 89.
5. Entro il 31 marzo di ciascun anno e sino al
31 dicembre 2006 il Governo procede a verificare gli
effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1,
al fine di valutare la possibilita' che con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, sia confermata o rideterminata
per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui
al comma 2.
6. Le norme del presente articolo entrano in vigore dal
1° luglio 1995.».
- Si riporta il testo del comma 213-bis, dell'art. 1
della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, come
modificato dalla presente legge:
«Le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano
al personale delle Forze armate e di polizia, fermi
restando gli ordinari stanziamenti di bilancio. Le predette
disposizioni non si applicano, inoltre, al personale
ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle
funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di
lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003,
n. 30), come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Razionalizzazione e coordinamento della
attivita' ispettiva). - 1. Al fine di razionalizzare gli
interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza sul
territorio, e' istituita, senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato, nell'ambito delle strutture del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed
avvalendosi delle risorse del Ministero stesso, una banca
dati telematica che raccoglie le informazioni concernenti i
datori di lavoro ispezionati, nonche' informazioni e
approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro e su
tutte le materie oggetto di aggiornamento e di formazione
permanente del personale ispettivo. Alla banca dati, che
costituisce una sezione riservata della borsa continua
nazionale del lavoro di cui all'art. 15 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, hanno accesso
esclusivamente le amministrazioni che effettuano vigilanza
ai sensi del presente decreto. Con successivo decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sentito il Ministro per l'innovazione e
le tecnologie, previo parere del Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
vengono definite le modalita' di attuazione e di
funzionamento della predetta banca dati, anche al fine di
consentire il coordinamento con gli strumenti di
monitoraggio di cui all'art. 17 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003.
2. Per evitare duplicazione di interventi da parte
degli organi preposti all'attivita' di vigilanza in materia
di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, le
amministrazioni interessate provvedono a comunicare a
ciascuna delle altre amministrazioni, mediante strumenti
telematici, i datori di lavoro sottoposti ad ispezioni,
immediatamente dopo le ispezioni stesse.
3. Allo scopo di procedere ad una migliore e piu'
efficiente organizzazione dell'attivita' ispettiva in
ambito regionale, le Direzioni regionali del lavoro,
d'intesa con le Direzioni regionali dell'I.N.P.S. e
dell'INAIL e con il Comando del nucleo dei Carabinieri
presso l'ispettorato del lavoro, possono costituire nel
territorio di propria competenza gruppi di intervento
straordinario, secondo le direttive della Direzione
generale, per contrastare specifici fenomeni di violazione
di norme poste a tutela del lavoro e della previdenza e
assistenza obbligatoria.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da adottarsi entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i
Direttori generali di I.N.P.S. e INAIL, e' adottato un
modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti
ad uso degli organi di vigilanza in materia di lavoro e di
previdenza e assistenza obbligatoria nei cui confronti la
Direzione generale, ai sensi dell'art. 2, esercita
un'attivita' di direzione e coordinamento.
5. I verbali di accertamento redatti dal personale
ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa
vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e
documentati e possono essere utilizzati per l'adozione di
eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e
civili, da parte di altre amministrazioni interessate.».
- Si riporta il testo della lettera a) del comma 9
dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del
sistema pensionistico obbligatorio e complementare):
«9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza
sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere
versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni
pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di
solidarieta' previsto dall'art. 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed
esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non
devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal
1° gennaio 1996 tale termine e' ridotto a cinque anni salvi
i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;».
- Si riporta il testo del comma 26, art. 2 della gia'
citata legge n. 335 del 1995:
«26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di
borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.».
- Si riporta il testo del comma 7, dell'art. 1 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236
(Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione):
«7. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al
comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di
cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i
contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo.».
- Si riporta il testo del comma 410 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«410. In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e nel limite complessivo di spesa di 480 milioni di
euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, e successive modificazioni, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, puo' disporre entro il
31 dicembre 2006 e, per gli accordi governativi di settore
o di area, fino al 31 dicembre 2007, in deroga alla vigente
normativa, concessioni, anche senza soluzione di
continuita', dei trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale,
nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi
ed aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di
lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in
specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il
30 giugno 2006 che recepiscono le intese gia' stipulate in
sede istituzionale territoriale, ovvero nei confronti delle
imprese agricole e agro-alimentari interessate
dall'influenza aviaria. Nell'ambito delle risorse
finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi
ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, possono essere
prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione
delle eccedenze gia' definiti in specifici accordi in sede
governativa abbiano comportato una riduzione nella misura
almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei
trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei
trattamenti di cui al secondo periodo e' ridotta del 10 per
cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso
di seconda proroga, del 40 per cento per le proroghe
successive. All'art. 3, comma 137, quarto periodo, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, come da ultimo modificato
dall'art. 7-duodecies, comma 1, del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: «31 dicembre 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291
(Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e
sociali):
«Art. 1. - 1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro
a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, nel caso di cessazione dell'attivita' dell'intera
azienda, di un settore di attivita', di uno o piu'
stabilimenti o parte di essi, il trattamento straordinario
di integrazione salariale per crisi aziendale puo' essere
prorogato, sulla base di specifici accordi in sede
governativa, per un periodo fino a dodici mesi nel caso di
programmi, che comprendono la formazione ove necessaria,
finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori, qualora il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerti nei
primi dodici mesi il concreto avvio del piano di gestione
delle eccedenze occupazionali. A tale finalita' il Fondo
per l'occupazione e' integrato di 63 milioni di euro per
l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».