Art. 36-bis.
Misure  urgenti  per il contrasto del lavoro nero e per la promozione
                della sicurezza nei luoghi di lavoro

((  1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei
lavoratori  nel settore dell'edilizia, nonche' al fine di contrastare
il   fenomeno   del  lavoro  sommerso  ed  irregolare  ed  in  attesa
dell'adozione  di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori,  ferme  restando  le  attribuzioni  del  coordinatore per
l'esecuzione  dei  lavori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e),
del   decreto  legislativo  14 agosto  1996,  n.  494,  e  successive
modificazioni,  nonche' le competenze in tema di vigilanza attribuite
dalla  legislazione  vigente  in  materia  di  salute e sicurezza, il
personale  ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza
sociale,   anche   su   segnalazione  dell'Istituto  nazionale  della
previdenza    sociale    (INPS)   e   dell'Istituto   nazionale   per
l'assicurazione   contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),  puo'
adottare  il  provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei
cantieri   edili   qualora   riscontri  l'impiego  di  personale  non
risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in
misura  pari  o  superiore  al 20 per cento del totale dei lavoratori
regolarmente  occupati  nel  cantiere  ovvero  in  caso  di reiterate
violazioni  della  disciplina  in materia di superamento dei tempi di
lavoro,  di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4,
7  e  9  del  decreto  legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive
modificazioni.  I  competenti uffici del Ministero del lavoro e della
previdenza  sociale informano tempestivamente i competenti uffici del
Ministero  delle  infrastrutture  dell'adozione  del provvedimento di
sospensione  al  fine dell'emanazione da parte di questi ultimi di un
provvedimento  interdittivo  alla  contrattazione  con  le  pubbliche
amministrazioni  ed  alla  partecipazione  a gare pubbliche di durata
pari  alla  citata  sospensione  nonche'  per  un eventuale ulteriore
periodo   di  tempo  non  inferiore  al  doppio  della  durata  della
sospensione,  e  comunque non superiore a due anni. A tal fine, entro
tre  mesi  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del   presente  decreto,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  il
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale predispongono le
attivita'   necessarie  per  l'integrazione  dei  rispettivi  archivi
informativi  e  per  il coordinamento delle attivita' di vigilanza ed
ispettive  in  materia  di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel
settore dell'edilizia.
  2.  E'  condizione  per  la  revoca  del provvedimento da parte del
personale  ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza
sociale di cui al comma 1:
    a) la   regolarizzazione  dei  lavoratori  non  risultanti  dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria;
    b) l'accertamento  del  ripristino  delle  regolari condizioni di
lavoro  nelle  ipotesi  di  reiterate  violazioni  alla disciplina in
materia  di  superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale,  di  cui  al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e
successive  modificazioni.  E'  comunque  fatta  salva l'applicazione
delle sanzioni penali e amministrative vigenti.
  3.  Nell'ambito  dei  cantieri  edili  i  datori  di lavoro debbono
munire,  a  decorrere  dal  1° ottobre 2006, il personale occupato di
apposita   tessera   di   riconoscimento   corredata  di  fotografia,
contenente  le  generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore
di  lavoro.  I  lavoratori  sono  tenuti  ad esporre detta tessera di
riconoscimento.  Tale  obbligo  grava  anche  in  capo  ai lavoratori
autonomi   che  esercitano  direttamente  la  propria  attivita'  nei
cantieri,  i  quali  sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei
casi  in  cui  siano  presenti  contemporaneamente  nel cantiere piu'
datori  di  lavoro  o  lavoratori  autonomi, dell'obbligo risponde in
solido il committente dell'opera.
  4.  I  datori  di  lavoro  con  meno  di  dieci  dipendenti possono
assolvere  all'obbligo  di  cui  al  comma 3 mediante annotazione, su
apposito  registro  di  cantiere vidimato dalla Direzione provinciale
del  lavoro  territorialmente  competente  da  tenersi  sul  luogo di
lavoro,  degli  estremi  del  personale  giornalmente  impiegato  nei
lavori.  Ai  fini  del  presente  comma,  nel  computo  delle  unita'
lavorative   si  tiene  conto  di  tutti  i  lavoratori  impiegati  a
prescindere  dalla  tipologia  dei rapporti di lavoro instaurati, ivi
compresi  quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di
cui al comma 3.
  5.  La  violazione  delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta
l'applicazione,   in   capo  al  datore  di  lavoro,  della  sanzione
amministrativa  da  euro  100  ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il
lavoratore  munito  della tessera di riconoscimento di cui al comma 3
che  non provvede ad esporla e' punito con la sanzione amministrativa
da  euro  50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non e'
ammessa  la  procedura  di diffida di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
  6.   L'articolo   86,   comma 10-bis,   del   decreto   legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente:
  «10-bis.  Nei  casi  di  instaurazione  di  rapporti  di lavoro nel
settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione
di  cui  all'articolo 9-bis,  comma 2,  del  decreto-legge 1° ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996,  n.  608,  e  successive modificazioni, il giorno antecedente a
quello    di    instaurazione   dei   relativi   rapporti,   mediante
documentazione avente data certa».
  7.  All'articolo 3  del  decreto-legge  22 febbraio  2002,  n.  12,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 23 aprile 2002, n. 73,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      «3.  Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia' previste
dalla  normativa  in  vigore,  l'impiego di lavoratori non risultanti
dalle  scritture  o  da altra documentazione obbligatoria e' altresi'
punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per
ciascun  lavoratore,  maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di
lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso
versamento  dei  contributi  e premi riferiti a ciascun lavoratore di
cui  al  periodo  precedente  non puo' essere inferiore a euro 3.000,
indipendentemente   dalla   durata   della   prestazione   lavorativa
accertata.»;
      b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
        «5.  Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al
comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente.  Nei confronti della sanzione non e' ammessa la procedura
di  diffida  di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124».
  8.   Le  agevolazioni  di  cui  all'articolo 29  del  decreto-legge
23 giugno  1995,  n.  244, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto  1995,  n.  341,  trovano  applicazione  esclusivamente  nei
confronti  dei  datori  di  lavoro  del settore edile in possesso dei
requisiti   per  il  rilascio  della  certificazione  di  regolarita'
contributiva   anche   da   parte  delle  Casse  edili.  Le  predette
agevolazioni  non  trovano  applicazione  nei confronti dei datori di
lavoro  che  abbiano  riportato  condanne passate in giudicato per la
violazione  della  normativa  in  materia  di  sicurezza e salute nei
luoghi  di  lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della
sentenza.
  9.  Al  comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n.  266,  e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: «Le predette
disposizioni  non  si  applicano, inoltre, al personale ispettivo del
lavoro   del   Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
dell'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale   (INPS)   e
dell'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL)».
  10.  All'articolo 10,  comma 1,  del  decreto legislativo 23 aprile
2004,  n.  124,  dopo  le parole: «Centro nazionale per l'informatica
nella  pubblica amministrazione» sono inserite le seguenti: «, previa
intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».
  11.  Il  termine  di  prescrizione  di cui all'articolo 3, comma 9,
lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi di
contribuzione  per  l'anno  1996, di pertinenza della gestione di cui
all'articolo 2,  comma 26,  della  predetta legge n. 335 del 1995, e'
prorogato fino al 31 dicembre 2007.
  12.  Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7,  del  decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 luglio  1993,  n.  236,  le  risorse
destinate  alla  finalita'  di  cui  all'articolo 1, comma 410, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte da 480 milioni di euro a
456  milioni  di  euro  e  sono  corrispondentemente  aumentate da 63
milioni  di  euro  a  87  milioni  di  euro le risorse destinate alla
finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre
2004,  n.  249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
2004, n. 291, e successive modificazioni. ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il  testo della lettera e), del comma 1,
          dell'art.  5 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494
          (Attuazione   della   direttiva  92/57/CEE  concernente  le
          prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
          cantieri temporanei o mobili):
                «e)  segnalare  al  committente o al responsabile dei
          lavori,  previa  contestazione  scritta  alle  imprese e ai
          lavoratori   autonomi  interessati,  le  inosservanze  alle
          disposizioni  degli  articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni
          del  piano di cui all'art. 12 e proporre la sospensione dei
          lavori,  l'allontanamento  delle  imprese  o dei lavoratori
          autonomi  dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel
          caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non
          adotti  alcun  provvedimento  in  merito alla segnalazione,
          senza  fornire  idonea  motivazione,  il  coordinatore  per
          l'esecuzione      provvede     a     dare     comunicazione
          dell'inadempienza  alla  azienda  Unita'  sanitaria  locale
          territorialmente  competente  e  alla direzione provinciale
          del lavoro;».
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 4,  7 e 9 del
          decreto  legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione della
          direttiva    93/104/CE   e   della   direttiva   2000/34/CE
          concernenti  taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
          di  lavoro),  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
          2003, n. 87:
              «Art.  4 (Durata massima dell'orario di lavoro). - 1. I
          contratti  collettivi  di  lavoro  stabiliscono  la  durata
          massima settimanale dell'orario di lavoro.
              2.  La  durata  media dell'orario di lavoro non puo' in
          ogni  caso  superare,  per ogni periodo di sette giorni, le
          quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
              3.  Ai  fini  della  disposizione di cui al comma 2, la
          durata  media  dell'orario  di lavoro deve essere calcolata
          con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.
              4.  I  contratti  collettivi  di lavoro possono in ogni
          caso  elevare  il  limite di cui al comma 3 fino a sei mesi
          ovvero  fino  a  dodici mesi a fronte di ragioni obiettive,
          tecniche   o   inerenti   all'organizzazione   del  lavoro,
          specificate negli stessi contratti collettivi.
              5.  In  caso  di  superamento  delle  48  ore di lavoro
          settimanale,     attraverso     prestazioni    di    lavoro
          straordinario,  per  le unita' produttive che occupano piu'
          di  dieci  dipendenti  il  datore  di  lavoro  e'  tenuto a
          informare,  entro  trenta giorni dalla scadenza del periodo
          di  riferimento  di  cui  ai  precedenti  commi 3  e  4, la
          Direzione  provinciale  del  lavoro - Settore ispezione del
          lavoro competente per territorio. I contratti collettivi di
          lavoro  possono  stabilire  le  modalita'  per adempiere al
          predetto obbligo di comunicazione.».
              «Art.  7  (Riposo  giornaliero). - 1. Ferma restando la
          durata  normale  dell'orario  settimanale, il lavoratore ha
          diritto   a   undici   ore   di   riposo  consecutivo  ogni
          ventiquattro  ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito
          in modo consecutivo fatte salve le attivita' caratterizzate
          da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.».
              «Art.  9  (Riposi  settimanali).  - 1. Il lavoratore ha
          diritto  ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno
          ventiquattro  ore consecutive, di regola in coincidenza con
          la  domenica,  da cumulare con le ore di riposo giornaliero
          di cui all'art. 7.
              2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:
                a) le  attivita'  di lavoro a turni ogni volta che il
          lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine
          del  servizio  di  una  squadra  e l'inizio di quello della
          squadra  successiva,  di  periodi  di  riposo giornaliero o
          settimanale;
                b) le  attivita'  caratterizzate da periodi di lavoro
          frazionati durante la giornata;
                c) per  il  personale  che  lavora  nel  settore  dei
          trasporti ferroviari: le attivita' discontinue; il servizio
          prestato  a  bordo dei treni; le attivita' connesse con gli
          orari   del   trasporto   ferroviario   che  assicurano  la
          continuita' e la regolarita' del traffico ferroviario;
                d) i    contratti    collettivi   possono   stabilire
          previsioni  diverse, nel rispetto delle condizioni previste
          dall'art. 17, comma 4.
              3.  Il  riposo  di  ventiquattro  ore  consecutive puo'
          essere  fissato  in un giorno diverso dalla domenica e puo'
          essere  attuato mediante turni per il personale interessato
          a  modelli  tecnico-organizzativi di turnazione particolare
          ovvero   addetto   alle   attivita'   aventi   le  seguenti
          caratteristiche:
                a) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso
          di   forni   a   combustione  o  a  energia  elettrica  per
          l'esercizio  di  processi  caratterizzati dalla continuita'
          della   combustione   ed   operazioni   collegate,  nonche'
          attivita'  industriali  ad  alto  assorbimento  di  energia
          elettrica ed operazioni collegate;
                b) attivita' industriali il cui processo richieda, in
          tutto  o  in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni
          tecniche;
                c) industrie  stagionali  per  le  quali  si  abbiano
          ragioni  di  urgenza  riguardo  alla  materia  prima  o  al
          prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della
          loro  utilizzazione,  comprese  le  industrie  che trattano
          materie  prime  di  facile deperimento ed il cui periodo di
          lavorazione  si  svolge  in  non  piu'  di 3 mesi all'anno,
          ovvero   quando  nella  stessa  azienda  e  con  lo  stesso
          personale  si  compiano alcune delle suddette attivita' con
          un decorso complessivo di lavorazione superiore a 3 mesi;
                d) i   servizi  ed  attivita'  il  cui  funzionamento
          domenicale corrisponda ed esigenze tecniche ovvero soddisfi
          interessi  rilevanti  della  collettivita'  ovvero  sia  di
          pubblica utilita';
                e) attivita'  che  richiedano l'impiego di impianti e
          macchinari  ad  alta  intensita'  di  capitali  o  ad  alta
          tecnologia;
                f) attivita'   di   cui   all'art.   7   della  legge
          22 febbraio 1934, n. 370;
                g) attivita'  indicate  agli articoli 11, 12 e 13 del
          decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  114,  e  di  cui
          all'art. 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
              4.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  speciali  che
          consentono  la  fruizione  del riposo settimanale in giorno
          diverso  dalla  domenica, nonche' le deroghe previste dalla
          legge 22 febbraio 1934, n. 370.
              5.   Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali  ovvero,  per i pubblici dipendenti, con
          decreto  del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
          con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali,
          adottato  sentite  le organizzazioni sindacali nazionali di
          categoria comparativamente piu' rappresentative, nonche' le
          organizzazioni  nazionali  dei  datori  di  lavoro, saranno
          individuate  le  attivita' aventi le caratteristiche di cui
          al  comma 3,  che  non  siano  gia'  ricomprese nel decreto
          ministeriale  22 giugno  1935,  e  successive  modifiche  e
          integrazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 161
          del  12 luglio  1935,  nonche'  quelle  di  cui al comma 2,
          lettera d),  salve  le eccezioni di cui alle lettere a), b)
          e c).  Con  le  stesse  modalita'  il Ministro del lavoro e
          delle politiche sociali ovvero per i pubblici dipendenti il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto con il
          Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, provvede
          all'aggiornamento   e   alla  integrazione  delle  predette
          attivita'.  Nel caso di cui al comma 2, lettera d), e salve
          le    eccezioni    di   cui   alle   lettere a), b),   e c)
          l'integrazione avra' senz'altro luogo decorsi trenta giorni
          dal deposito dell'accordo presso il Ministero stesso.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  13  del  decreto
          legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle
          funzioni  ispettive  in  materia di previdenza sociale e di
          lavoro,  a  norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003,
          n. 30.):
              «Art.   13  (Diffida).  -  1.  In  caso  di  constatata
          inosservanza   delle   norme   in   materia   di  lavoro  e
          legislazione  sociale  e  qualora  il  personale  ispettivo
          rilevi    inadempimenti   dai   quali   derivino   sanzioni
          amministrative,  questi  provvede  a diffidare il datore di
          lavoro  alla  regolarizzazione  delle inosservanze comunque
          sanabili, fissando il relativo termine.
              2.  In  caso di ottemperanza alla diffida, il datore di
          lavoro  e' ammesso al pagamento dell'importo delle sanzioni
          nella  misura  pari  al  minimo previsto dalla legge ovvero
          nella  misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in
          misura  fissa.  Il  pagamento  dell'importo  delle sanzioni
          amministrative estingue il procedimento sanzionatorio.
              3. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui
          all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla
          scadenza  del  termine  per  la  regolarizzazione di cui al
          comma 1.
              4. Il potere di diffida nei casi previsti al comma 1, e
          con  le  modalita'  di  cui  ai  commi 2  e  3,  e' esteso,
          limitatamente    alla    materia    della    previdenza   e
          dell'assistenza  sociale,  anche  agli ispettori degli enti
          previdenziali, per le inadempienze da loro rilevate.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  86  del  decreto
          legislativo  10 settembre  2003,  n.  276 (Attuazione delle
          deleghe  in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
          cui  alla  legge  14 febbraio 2003, n. 30), come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.   86 (Norme   transitorie  e  finali).  -  1.  Le
          collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi
          della disciplina vigente, che non possono essere ricondotte
          a  un  progetto  o a una fase di esso, mantengono efficacia
          fino  alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno
          dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
          Termini diversi, comunque non superiori al 24 ottobre 2005,
          di efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative
          stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno essere
          stabiliti  nell'ambito  di accordi sindacali di transizione
          al  nuovo  regime  di cui al presente decreto, stipulati in
          sede  aziendale  con  le  istanze  aziendali  dei sindacati
          comparativamente piu' rappresentativi sul piano nazionale.
              2. Al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina
          di  legge  e  contratto  collettivo, in caso di rapporti di
          associazione  in  partecipazione  resi  senza una effettiva
          partecipazione  e  adeguate  erogazioni  a  chi  lavora, il
          lavoratore   ha   diritto   ai   trattamenti  contributivi,
          economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti
          collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione
          corrispondente  del  medesimo  settore  di  attivita', o in
          mancanza  di  contratto  collettivo,  in una corrispondente
          posizione  secondo  il contratto di settore analogo, a meno
          che  il  datore  di  lavoro,  o  committente,  o altrimenti
          utilizzatore   non  comprovi,  con  idonee  attestazioni  o
          documentazioni,  che  la  prestazione  rientra in una delle
          tipologie  di  lavoro  disciplinate  nel  presente  decreto
          ovvero in un contratto di lavoro subordinato speciale o con
          particolare  disciplina,  o  in  un  contratto  nominato di
          lavoro   autonomo,   o  in  altro  contratto  espressamente
          previsto nell'ordinamento.
              3.   In   relazione   agli   effetti   derivanti  dalla
          abrogazione  delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a
          11  della  legge  24 giugno  1997,  n. 196, le clausole dei
          contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
          dell'art.  1,  comma 2,  lettera a), della medesima legge e
          vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  mantengono,  in  via  transitoria e salve diverse
          intese,  la  loro  efficacia fino alla data di scadenza dei
          contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro, con esclusivo
          riferimento  alla determinazione per via contrattuale delle
          esigenze   di   carattere   temporaneo  che  consentono  la
          somministrazione  di  lavoro  a  termine.  Le  clausole dei
          contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
          dell'art.  1,  comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196,
          vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  mantengono  la  loro  efficacia  fino  a  diversa
          determinazione    delle    parti   stipulanti   o   recesso
          unilaterale.
              4.  Le  disposizioni di cui all'art. 26-bis della legge
          24 giugno  1997,  n.  196,  e  di cui al n. 5-ter dell'art.
          2751-bis  del  codice  civile  si  intendono  riferiti alla
          disciplina  della  somministrazione  prevista  dal presente
          decreto.
              5.  Ferma  restando  la  disciplina di cui all'art. 17,
          comma 1,   della   legge   28 gennaio  1994,  n.  84,  come
          sostituito  dall'art. 3 della legge 30 giugno 2000, n. 186,
          i riferimenti che lo stesso art. 17 fa alla legge 24 giugno
          1997,  n.  196, si intendono riferiti alla disciplina della
          somministrazione di cui al presente decreto.
              6.     Per    le    societa'    di    somministrazione,
          intermediazione,   ricerca   e   selezione  del  personale,
          ricollocamento  professionale  gia'  autorizzate  ai  sensi
          della normativa previgente opera una disciplina transitoria
          e  di  raccordo  definita con apposito decreto del Ministro
          del  lavoro  e  delle politiche sociali entro trenta giorni
          dalla  entrata  in  vigore  del presente decreto. In attesa
          della  disciplina transitoria restano in vigore le norme di
          legge  e regolamento vigenti alla data di entrata in vigore
          del presente decreto legislativo.
              7.   L'obbligo  di  comunicazione  di  cui  al  comma 4
          dell'art.  4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000 si
          intende  riferito  a  tutte le imprese di somministrazione,
          sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
              8.  Il  Ministro  per  la  funzione pubblica convoca le
          organizzazioni  sindacali  maggiormente rappresentative dei
          dipendenti  delle amministrazioni pubbliche per esaminare i
          profili  di  armonizzazione  conseguenti  alla  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto  legislativo  entro sei mesi
          anche   ai   fini   della   eventuale   predisposizione  di
          provvedimenti legislativi in materia.
              9.  La  previsione della trasformazione del rapporto di
          lavoro  di cui all'art. 27, comma 1, non trova applicazione
          nei   confronti  delle  pubbliche  amministrazioni  cui  la
          disciplina  della  somministrazione trova applicazione solo
          per  quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo
          determinato.  La vigente disciplina in materia di contratti
          di   formazione  e  lavoro,  fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'art.  59,  comma 3,  trova applicazione esclusivamente
          nei  confronti  della pubblica amministrazione. Le sanzioni
          amministrative  di  cui  all'art. 19 si applicano anche nei
          confronti della pubblica amministrazione.
              10.   All'art.  3,  comma 8,  del  decreto  legislativo
          14 agosto   1996,   n.  494,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni:
                a) ...;
                b) .... .
              10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro
          nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la
          comunicazione   di   cui   all'art.   9-bis,  comma 2,  del
          decreto-legge  1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28 novembre  1996,  n. 608, e
          successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di
          instaurazione     dei     relativi    rapporti,    mediante
          documentazione avente data certa.
              10-ter.   La   violazione  degli  obblighi  di  cui  al
          comma 10-bis  e'  punita  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria di cui all'art. 19, comma 3.
              11.  L'abrogazione  ad  opera  dell'art.  8 del decreto
          legislativo  19 dicembre 2002, n. 297, della disciplina dei
          compiti  della  commissione  regionale per l'impiego di cui
          all'art.  5  della  legge  28 febbraio  1987, n. 56, non si
          intende  riferita  alle  regioni  a statuto speciale per le
          quali  non  sia  effettivamente  avvenuto  il trasferimento
          delle  funzioni  in  materia di lavoro ai sensi del decreto
          legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
              12.  Le  disposizioni  di cui agli articoli 13, 14, 34,
          comma 2,  di cui al Titolo III e di cui al Titolo VII, capo
          II,  Titolo  VIII  hanno  carattere  sperimentale.  Decorsi
          diciotto  mesi dalla data di entrata in vigore, il Ministro
          del  lavoro  e  delle politiche sociali procede, sulla base
          delle  informazioni  raccolte  ai sensi dell'art. 17, a una
          verifica  con le organizzazioni sindacali, dei datori e dei
          prestatori  di lavoro comparativamente piu' rappresentative
          sul  piano  nazionale  degli  effetti delle disposizioni in
          esso  contenute e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi
          ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.
              13.  Entro  i  cinque giorni successivi alla entrata in
          vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle
          politiche  sociali  convoca  le  associazioni dei datori di
          lavoro  e  dei  prestatori  di lavoro comparativamente piu'
          rappresentative  sul  piano nazionale al fine di verificare
          la   possibilita'   di   affidare  a  uno  o  piu'  accordi
          interconfederali  la  gestione  della  messa  a  regime del
          presente   decreto,   anche   con   riferimento  al  regime
          transitorio  e  alla  attuazione  dei rinvii contenuti alla
          contrattazione collettiva.
              14.  L'INPS  provvede  al  monitoraggio  degli  effetti
          derivanti  dalle misure del presente decreto, comunicando i
          risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
          e al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini
          della adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art.
          11-ter,  comma 7,  della  legge  5 agosto  1978,  n. 468, e
          successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da
          assumere  ai  sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i-quater
          della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente
          necessario   alla   adozione   dei  predetti  provvedimenti
          correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle
          previsioni  a  legislazione  vigente  si  provvede mediante
          corrispondente  rideterminazione, da effettuare con decreto
          del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          degli  interventi  posti a carico del Fondo di cui all'art.
          1,  comma 7,  del  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148,
          convertito,  con modificazione, dalla legge 19 luglio 1993,
          n. 236.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 3 del decreto-legge
          22 febbraio   2002,   n.  12,  convertito  in  legge,  come
          modificato, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 (Disposizioni
          urgenti  per il completamento delle operazioni di emersione
          di  attivita'  detenute all'estero e di lavoro irregolare),
          come modificato dalla presente legge:
              «Art.  3  (Modifiche  alle  disposizioni  in materia di
          lavoro  irregolare).  -  1.  Alla legge 18 ottobre 2001, n.
          383, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
          modificazioni:
                a) all'art. 1:
                  1)  al  comma 1,  le  parole: "30 giugno 2002" sono
          sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002";
                  2)  al  comma 2, dopo le parole: "Per il periodo di
          imposta" sono inserite le seguenti: "successivo a quello";
                  3)   al  comma 2,  lettera a),  primo  periodo,  le
          parole:  "rispetto  a  quello relativo al periodo d'imposta
          precedente"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "rispetto a
          quello relativo al secondo periodo d'imposta precedente";
                  4) ... ;
                  5) ...;
                  6) al comma 4, le parole: "30 giugno 2002", ovunque
          ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti: "30 novembre
          2002";
                  7) ...;
                  8) ...;
                b) ...;
                c) all'art. 3, comma 1, le parole: «di cui all'art. 1
          e  degli  altri  modelli  di dichiarazione» sono sostituite
          dalle  seguenti:  «di  cui  agli articoli 1 e 1-bis e degli
          altri modelli di dichiarazione».
              2. Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione
          di  emersione  prima  della data di entrata in vigore della
          legge  di  conversione  del  presente  decreto  resta ferma
          l'applicazione  del  regime  di  incentivo  fiscale  per il
          periodo  d'imposta  in corso alla data di entrata in vigore
          della citata legge n. 383 del 2001, e per i due successivi;
          per  i  medesimi  soggetti  si applicano le disposizioni di
          maggiore  favore  recate  dai  commi 2-bis,  2-ter  e 4-bis
          dell'art.  1 della legge n. 383 del 2001, introdotte con il
          comma 1, lettera a), del presente articolo.
              3.  Ferma  restando  l'applicazione delle sanzioni gia'
          previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori
          non  risultanti  dalle  scritture o da altra documentazione
          obbligatoria   e'   altresi'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa  da  Euro  1.500  a  Euro 12.000 per ciascun
          lavoratore, maggiorata di Euro 150 per ciascuna giornata di
          lavoro  effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse
          all'omesso  versamento  dei  contributi  e premi riferiti a
          ciascun  lavoratore  di  cui al periodo precedente non puo'
          essere  inferiore  a  Euro  3.000,  indipendentemente dalla
          durata della prestazione lavorativa accertata.
              4.  Alla  constatazione  della violazione procedono gli
          organi   preposti   ai   controlli   in   materia  fiscale,
          contributiva e del lavoro.
              5.  Alla  irrogazione  della sanzione amministrativa di
          cui  al  comma 3,  provvede  la  Direzione  provinciale del
          lavoro  territorialmente  competente.  Nei  confronti della
          sanzione  non  e'  ammessa  la  procedura di diffida di cui
          all'art.  13  del  decreto  legislativo  23 aprile 2004, n.
          124.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 29 del decreto-legge
          23 giugno  1995, n. 244, convertito, come modificato, dalla
          legge  8 agosto  1995, n. 341 (Misure dirette ad accelerare
          il   completamento   degli   interventi   pubblici   e   la
          realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse):
              «Art.  29 (Retribuzione  minima  imponibile nel settore
          edile).  -  1. I datori di lavoro esercenti attivita' edile
          anche  se  in  economia  operanti sul territorio nazionale,
          individuati  dai  codici  ISTAT  1991, dal 45.1 al 45.45.2,
          sono  tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed
          assistenziale  su  di  una  retribuzione  commisurata ad un
          numero  di  ore  settimanali  non  inferiore  all'orario di
          lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali
          stipulati     dalle     organizzazioni    sindacali    piu'
          rappresentative  su base nazionale e dai relativi contratti
          integrativi  territoriali  di  attuazione,  con  esclusione
          delle    assenze   per   malattia,   infortuni,   scioperi,
          sospensione  o  riduzione  dell'attivita'  lavorativa,  con
          intervento  della  cassa  integrazione  guadagni,  di altri
          eventi   indennizzati   e  degli  eventi  per  i  quali  il
          trattamento  economico  e'  assolto mediante accantonamento
          presso   le  casse  edili.  Altri  eventi  potranno  essere
          individuati  con  decreto  del  Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          sentite le organizzazioni sindacali predette. Restano ferme
          le  disposizioni  in  materia  di  retribuzione  imponibile
          dettate  dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
          successive   modificazioni,   in  materia  di  minimali  di
          retribuzione  ai fini contributivi e quelle di cui all'art.
          1,  comma 1,  del  decreto-legge  9 ottobre  1989,  n. 338,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
          n. 389. Nella retribuzione imponibile di cui a quest'ultima
          norma rientrano, secondo le misure previste dall'art. 9 del
          decreto-legge   29 marzo  1991,  n.  103,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  1° giugno 1991, n. 166, anche
          gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili.
              2.  Sull'ammontare delle contribuzioni previdenziali ed
          assistenziali  diverse  da  quelle  di pertinenza del fondo
          pensioni   lavoratori   dipendenti,   dovute   all'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale  e all'INAIL, per gli
          operai  occupati  con  un  orario di lavoro di quaranta ore
          settimanali,  a  carico  dei  datori  di  lavoro  di cui al
          comma 1,  si applica sino al 31 dicembre 1996 una riduzione
          pari al 9,50 per cento. Tale agevolazione si cumula con gli
          sgravi  degli  oneri  sociali  per  il  Mezzogiorno  e  con
          l'esonero  previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge
          22 marzo  1993,  n.  71,  convertito  dalla legge 20 maggio
          1993,  n.  151,  sino  a  concorrenza  di  quanto dovuto ai
          singoli  fondi  e gestioni. Si applicano le disposizioni di
          cui all'art. 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge
          9 ottobre  1989,  n.  338,  convertito,  con modificazioni,
          dalla   legge   7 dicembre   1989,  n.  389,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  comprese quelle di cui al
          comma 1.
              3.  Ai  datori  di lavoro di cui al comma 1, gli sgravi
          contributivi per il Mezzogiorno e le riduzioni contributive
          per fiscalizzazione degli oneri sociali, comprese quelle di
          cui  al  comma 2,  non  possono  essere  riconosciuti per i
          lavoratori  non  denunciati alle casse edili. Per i casi di
          omessa  denuncia  o  di omesso versamento a dette casse, si
          applicano  le disposizioni di cui all'art. 6, comma 10, del
          decreto-legge  9 ottobre  1989,  n.  338,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7 dicembre 1989, n. 389, come
          modificato  dall'art. 4 del decreto-legge 22 marzo 1993, n.
          71,  convertito  dalla  legge  20 maggio 1993, n. 151. Agli
          effetti   dell'applicazione   di   quest'ultima  norma  gli
          accantonamenti  e  le  contribuzioni  alle  casse  edili si
          considerano parte della retribuzione.
              4.  Le  disposizioni  del presente articolo: a) trovano
          applicazione  alle  societa'  cooperative  di  produzione e
          lavoro   esercenti   attivita'   edile  anche  per  i  soci
          lavoratori  delle  stesse; b) non operano per le imprese di
          cui  all'art.  2-bis  del decreto-legge 19 gennaio 1991, n.
          18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 20 marzo
          1991, n. 89.
              5.  Entro  il  31 marzo  di  ciascun  anno  e  sino  al
          31 dicembre  2006  il  Governo  procede  a  verificare  gli
          effetti  determinati  dalle disposizioni di cui al comma 1,
          al  fine  di  valutare  la possibilita' che con decreto del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con   i   Ministri  del  tesoro  e  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica,  sia  confermata o rideterminata
          per  l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui
          al comma 2.
              6. Le norme del presente articolo entrano in vigore dal
          1° luglio 1995.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 213-bis, dell'art. 1
          della   citata   legge   23 dicembre  2005,  n.  266,  come
          modificato dalla presente legge:
              «Le  disposizioni  di cui al comma 213 non si applicano
          al  personale  delle  Forze  armate  e  di  polizia,  fermi
          restando gli ordinari stanziamenti di bilancio. Le predette
          disposizioni   non  si  applicano,  inoltre,  al  personale
          ispettivo  del  lavoro  del  Ministero  del  lavoro e della
          previdenza    sociale,    dell'Istituto   nazionale   della
          previdenza  sociale  (INPS)  e  dell'Istituto nazionale per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  del  decreto
          legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle
          funzioni  ispettive  in  materia di previdenza sociale e di
          lavoro,  a  norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003,
          n. 30), come modificato dalla presente legge:
              «Art.   10  (Razionalizzazione  e  coordinamento  della
          attivita'  ispettiva).  -  1. Al fine di razionalizzare gli
          interventi  ispettivi  di tutti gli organi di vigilanza sul
          territorio,  e'  istituita,  senza  oneri aggiuntivi per il
          bilancio  dello  Stato,  nell'ambito  delle  strutture  del
          Ministero   del   lavoro   e  delle  politiche  sociali  ed
          avvalendosi  delle  risorse del Ministero stesso, una banca
          dati telematica che raccoglie le informazioni concernenti i
          datori   di  lavoro  ispezionati,  nonche'  informazioni  e
          approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro e su
          tutte  le  materie oggetto di aggiornamento e di formazione
          permanente  del  personale  ispettivo. Alla banca dati, che
          costituisce  una  sezione  riservata  della  borsa continua
          nazionale  del  lavoro  di  cui  all'art.  15  del  decreto
          legislativo   10 settembre  2003,  n.  276,  hanno  accesso
          esclusivamente  le amministrazioni che effettuano vigilanza
          ai  sensi  del presente decreto. Con successivo decreto del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi
          entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  sentito il Ministro per l'innovazione e
          le  tecnologie,  previo  parere  del  Centro  nazionale per
          l'informatica nella pubblica amministrazione, previa intesa
          con  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
          le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano,
          vengono   definite   le   modalita'   di  attuazione  e  di
          funzionamento  della  predetta banca dati, anche al fine di
          consentire   il   coordinamento   con   gli   strumenti  di
          monitoraggio   di   cui  all'art.  17  del  citato  decreto
          legislativo n. 276 del 2003.
              2.  Per  evitare  duplicazione  di  interventi da parte
          degli organi preposti all'attivita' di vigilanza in materia
          di   lavoro,   previdenza   ed   assistenza   sociale,   le
          amministrazioni   interessate  provvedono  a  comunicare  a
          ciascuna  delle  altre  amministrazioni, mediante strumenti
          telematici,  i  datori  di  lavoro sottoposti ad ispezioni,
          immediatamente dopo le ispezioni stesse.
              3.  Allo  scopo  di  procedere  ad  una migliore e piu'
          efficiente   organizzazione   dell'attivita'  ispettiva  in
          ambito   regionale,  le  Direzioni  regionali  del  lavoro,
          d'intesa   con   le  Direzioni  regionali  dell'I.N.P.S.  e
          dell'INAIL  e  con  il  Comando  del nucleo dei Carabinieri
          presso  l'ispettorato  del  lavoro,  possono costituire nel
          territorio  di  propria  competenza  gruppi  di  intervento
          straordinario,   secondo   le   direttive  della  Direzione
          generale,  per contrastare specifici fenomeni di violazione
          di  norme  poste  a  tutela del lavoro e della previdenza e
          assistenza obbligatoria.
              4.   Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali,  da adottarsi entro sei mesi dalla data
          di  entrata in vigore del presente decreto, di concerto con
          il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentiti  i
          Direttori  generali  di  I.N.P.S.  e  INAIL, e' adottato un
          modello  unificato di verbale di rilevazione degli illeciti
          ad  uso degli organi di vigilanza in materia di lavoro e di
          previdenza  e  assistenza obbligatoria nei cui confronti la
          Direzione   generale,   ai   sensi  dell'art.  2,  esercita
          un'attivita' di direzione e coordinamento.
              5.  I  verbali  di  accertamento  redatti dal personale
          ispettivo  sono  fonti  di  prova  ai sensi della normativa
          vigente  relativamente  agli  elementi di fatto acquisiti e
          documentati  e  possono essere utilizzati per l'adozione di
          eventuali   provvedimenti  sanzionatori,  amministrativi  e
          civili, da parte di altre amministrazioni interessate.».
              - Si  riporta  il  testo  della  lettera a) del comma 9
          dell'art.  3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del
          sistema pensionistico obbligatorio e complementare):
              «9.  Le  contribuzioni  di  previdenza  e di assistenza
          sociale  obbligatoria  si  prescrivono e non possono essere
          versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
                a) dieci  anni per le contribuzioni di pertinenza del
          Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni
          pensionistiche  obbligatorie,  compreso  il  contributo  di
          solidarieta'   previsto   dall'art.   9-bis,  comma 2,  del
          decreto-legge   29 marzo  1991,  n.  103,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  1° giugno  1991,  n.  166, ed
          esclusa  ogni  aliquota  di  contribuzione  aggiuntiva  non
          devoluta  alle  gestioni  pensionistiche.  A  decorrere dal
          1° gennaio 1996 tale termine e' ridotto a cinque anni salvi
          i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;».
              - Si  riporta  il testo del comma 26, art. 2 della gia'
          citata legge n. 335 del 1995:
              «26.  A  decorrere  dal  1° gennaio  1996,  sono tenuti
          all'iscrizione   presso  una  apposita  Gestione  separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro  autonomo,  di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, e
          successive   modificazioni   ed   integrazioni,  nonche'  i
          titolari   di   rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa,  di  cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
          del  medesimo  testo  unico e gli incaricati alla vendita a
          domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
          426.  Sono  esclusi  dall'obbligo i soggetti assegnatari di
          borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 7, dell'art. 1 del
          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   19 luglio   1993,  n.  236
          (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione):
              «7.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale   il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato  dalle
          risorse  di  cui  all'autorizzazione  di spesa stabilita al
          comma 8,   nel   quale   confluiscono  anche  i  contributi
          comunitari  destinati  al finanziamento delle iniziative di
          cui  al  presente  articolo, su richiesta del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale. A tale ultimo fine i
          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnati al predetto Fondo.».
              - Si  riporta  il testo del comma 410 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006):
              «410.  In  attesa  della  riforma  degli ammortizzatori
          sociali e nel limite complessivo di spesa di 480 milioni di
          euro  a  carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.
          1,  comma 7,  del  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n.  236, e successive modificazioni, il Ministro del lavoro
          e  delle  politiche  sociali,  di  concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  puo'  disporre  entro il
          31 dicembre  2006 e, per gli accordi governativi di settore
          o di area, fino al 31 dicembre 2007, in deroga alla vigente
          normativa,    concessioni,   anche   senza   soluzione   di
          continuita', dei trattamenti di cassa integrazione guadagni
          straordinaria,  di  mobilita' e di disoccupazione speciale,
          nel  caso  di  programmi finalizzati alla gestione di crisi
          occupazionali,  anche  con riferimento a settori produttivi
          ed  aree  territoriali,  ovvero  miranti  al  reimpiego  di
          lavoratori   coinvolti   in  detti  programmi  definiti  in
          specifici  accordi in sede governativa intervenuti entro il
          30 giugno  2006 che recepiscono le intese gia' stipulate in
          sede istituzionale territoriale, ovvero nei confronti delle
          imprese     agricole    e    agro-alimentari    interessate
          dall'influenza    aviaria.    Nell'ambito   delle   risorse
          finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi
          ai  sensi  dell'art.  1, comma 155, della legge 30 dicembre
          2004,  n.  311,  e successive modificazioni, possono essere
          prorogati  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e delle
          politiche    sociali,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia  e delle finanze, qualora i piani di gestione
          delle  eccedenze gia' definiti in specifici accordi in sede
          governativa  abbiano  comportato una riduzione nella misura
          almeno  del  10  per  cento  del numero dei destinatari dei
          trattamenti  scaduti  il  31 dicembre  2005.  La misura dei
          trattamenti di cui al secondo periodo e' ridotta del 10 per
          cento  nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso
          di  seconda  proroga,  del  40  per  cento  per le proroghe
          successive.  All'art.  3,  comma 137, quarto periodo, della
          legge  24 dicembre  2003, n. 350, come da ultimo modificato
          dall'art.    7-duodecies,    comma 1,   del   decreto-legge
          31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  31 marzo  2005, n. 43, le parole: «31 dicembre 2005»
          sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1  dell'art. 1 del
          decreto-legge  5 ottobre  2004,  n.  249,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   3 dicembre  2004,  n.  291
          (Interventi  urgenti  in  materia di politiche del lavoro e
          sociali):
              «Art. 1. - 1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro
          a  carico  del  Fondo  per l'occupazione di cui all'art. 1,
          comma 7,   del   decreto-legge   20 maggio  1993,  n.  148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n.  236,  nel caso di cessazione dell'attivita' dell'intera
          azienda,  di  un  settore  di  attivita',  di  uno  o  piu'
          stabilimenti  o parte di essi, il trattamento straordinario
          di  integrazione  salariale per crisi aziendale puo' essere
          prorogato,   sulla   base  di  specifici  accordi  in  sede
          governativa,  per un periodo fino a dodici mesi nel caso di
          programmi,  che  comprendono  la formazione ove necessaria,
          finalizzati  alla ricollocazione dei lavoratori, qualora il
          Ministero  del lavoro e delle politiche sociali accerti nei
          primi  dodici  mesi il concreto avvio del piano di gestione
          delle  eccedenze  occupazionali.  A tale finalita' il Fondo
          per  l'occupazione  e'  integrato di 63 milioni di euro per
          l'anno   2004.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  degli  stanziamenti iscritti, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2004-2006,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo
          speciale»   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro
          dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».