(parte 1)
                              Art. 37.

Disposizioni  in tema di accertamento, semplificazione e altre misure
                      di carattere finanziario

  1.  All'articolo 23,  comma 1,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600, dopo le parole: «le persone
fisiche   che  esercitano  arti  o  professioni,»  sono  inserite  le
seguenti: «il curatore fallimentare, il commissario liquidatore».
  2.  Con  effetto  dal  periodo d'imposta per il quale il termine di
presentazione  della dichiarazione scade successivamente alla data di
entrata  in  vigore del presente decreto, all'articolo 10 della legge
8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) i commi 2 e 3 sono abrogati;
    b) nel  comma 3-bis  le  parole  «ai commi 2 e 3» sono sostituite
dalle seguenti: «al comma 1»;
    c) al  comma 4  le  parole  «dei  commi 1, 2 e 3» sono sostituite
dalle seguenti: «del comma 1».
  3. Relativamente al primo periodo d'imposta per il quale il termine
di  presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  l'adeguamento  alle
risultanze  degli  studi  di settore, (( ai sensi dell'articolo 2 del
regolamento  di  cui  ))  al  decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio  1999,  n.  195,  puo'  essere effettuato entro il predetto
termine, alle condizioni e con le modalita' ivi previste.
  4.  All'articolo 7  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al  sesto comma, dopo le parole: «1.500 euro» sono aggiunte le
seguenti: «; l'esistenza dei rapporti, nonche' la natura degli stessi
sono  ((  comunicate  ))  all'anagrafe  tributaria,  ed archiviate in
apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari,
compreso il codice fiscale»;
    b) all'undicesimo  comma,  terzo  periodo,  dopo  le  parole: «Le
rilevazioni  e le evidenziazioni» sono (( inserite )) le seguenti: «,
nonche'  le  comunicazioni»  ed  e'  aggiunto,  in  fine, il seguente
periodo:  «Le  informazioni comunicate sono altresi' utilizzabili per
le attivita' connesse alla riscossione mediante ruolo, (( nonche' dai
soggetti  di  cui  all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e),
del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, ai
fini  dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e
all'acquisizione  della  prova e delle fonti di prova nel corso di un
procedimento  penale,  sia in fase di indagini preliminari, sia nelle
fasi  processuali  successive, ovvero degli accertamenti di carattere
patrimoniale  per  le finalita' di prevenzione previste da specifiche
disposizioni   di   legge   e  per  l'applicazione  delle  misure  di
prevenzione». ))
  5.  Con  provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare  ai  sensi dell'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del
Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono definite
le   specifiche   tecniche,   le   modalita'  ed  i  termini  per  la
comunicazione delle informazioni di cui al (( comma 4, )) relative ai
rapporti  posti  in  essere  a  decorrere  dal (( 1° gennaio 2005, ))
ancorche'   cessati,  nonche'  per  l'aggiornamento  periodico  delle
medesime informazioni.
  6.  All'articolo 10  del  decreto  legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 1:
      1. dopo  le  parole:  «Se viene omessa la trasmissione» (( sono
inserite le seguenti: )) (dei dati, delle notizie e);
      2. le parole: «alle banche» sono sostituite dalle seguenti: «ai
sensi  dell'articolo 32,  primo  comma,  numero  7,  del  decreto del
Presidente   della   Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600,  e  ((
dell'articolo  ))  51,  secondo  comma,  numero  7,  del  decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
    b) dopo il comma 1 e' (( inserito )) il seguente:
  «1-bis.  La  sanzione  prevista  al  comma 1 si applica nel caso di
violazione  degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605.».
  7.  All'articolo 8,  primo  comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole «individuazione
del soggetto» e' (( inserita )) la seguente: «ovvero».
  8.  In  attesa dell'introduzione della normativa sulla fatturazione
informatica,  all'articolo 8-bis  del  ((  regolamento  di  cui al ))
decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
  «4-bis.   Entro   sessanta  giorni  dal  termine  previsto  per  la
presentazione  della  comunicazione  di  cui  ai precedenti commi, il
contribuente  presenta  l'elenco  dei soggetti nei cui confronti sono
state  emesse  fatture  nell'anno  cui  si riferisce la comunicazione
nonche',  in  relazione  al  medesimo  periodo, l'elenco dei soggetti
titolari  di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai
fini  dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun
soggetto  sono  indicati  il  codice  fiscale e l'importo complessivo
delle   operazioni  effettuate,  al  netto  delle  relative  note  di
variazione,  con  la  evidenziazione  dell'imponibile,  dell'imposta,
nonche'  dell'importo  delle  operazioni  non  imponibili e di quelle
esenti.  Con  provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
      a) sono  individuati gli elementi informativi da indicare negli
elenchi  previsti  dal  presente  comma,  nonche' le modalita' per la
presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;
      b) il  termine  di cui al primo periodo del presente comma puo'
essere  differito  per  esigenze  di  natura  esclusivamente tecnica,
ovvero  relativamente  a particolari tipologie di contribuenti, anche
in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere»;
    b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
    «6.  Per  l'omissione  della  comunicazione ovvero degli elenchi,
nonche' per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri,
si  applicano  le  disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
  9. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
del  presente  decreto  l'elenco  dei soggetti nei cui confronti sono
state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA.
  10.  Al  ((  regolamento  di cui al )) decreto del Presidente della
Repubblica  22 luglio  1998,  n.  322,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo   1,  comma 1,  primo  periodo,  le  parole:  «15
febbraio»  sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio»; inoltre, dopo
le  parole  «non  coincidente  con  l'anno  solare,» sono inserite le
seguenti:   «relativamente   ai   soggetti   di  cui  all'articolo 2,
comma 2,»;
    b) all'articolo 2:
      1. al  comma 1  le  parole:  «tra  il 1° maggio ed il 31 luglio
ovvero  in  via telematica entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle
seguenti:  «tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica
entro il 31 luglio»;
    2. al comma 2 le parole: «di cui all'articolo 3:» sono sostituite
dalle  seguenti:  «di  cui  all'articolo 3  in  via telematica, entro
l'ultimo  giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del
periodo d'imposta»; inoltre sono abrogate le lettere a) e b);
    c) all'articolo 3:
      1. al comma 1 il terzo periodo e' soppresso;
      2.  al  comma  2, primo periodo, sono soppresse le parole: «con
esclusione  delle  persone  fisiche che hanno realizzato nel medesimo
periodo un volume (( di affari )) inferiore o uguale ad euro 10.000»;
in  fine al medesimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e dei
parametri»;
      3. al   comma 7   le   parole:  «entro  cinque  mesi»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro mesi»;
    d) all'articolo 4:
      1. al  comma 3-bis  le  parole:  «entro  il  30 settembre» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;
      2. al  comma 4-bis  le  parole:  «entro  il  31  ottobre»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;
      3. al  comma 6-quater  le  parole:  «entro  il  15  marzo» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio»;
    e) all'articolo 5:
      1. al  comma 1  le  parole: «, per il tramite di una banca o un
ufficio  postale,  ovvero  entro  l'ultimo  giorno  del  decimo  mese
successivo», ovunque ricorrano, sono soppresse;
      2. al  comma 4  le  parole:  «del decimo» sono sostituite dalle
seguenti: «del settimo»;
    f) all'articolo 5-bis  «per  il tramite di una banca o un ufficio
postale,  ovvero  entro  l'ultimo  giorno  del decimo mese », ovunque
ricorrano, sono soppresse;
    g) all'articolo 8,  comma 1,  le  parole:  «ovvero,  in  caso  di
presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno»
sono sostituite dalle seguenti: «, in via telematica».
  11.  All'articolo 17,  comma 1,  del  ((  regolamento  di cui al ))
decreto  del  Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, il
numero «20», ovunque ricorra, e' sostituito dal seguente: «16».
  12.  Al  ((  regolamento  di  cui  al )) decreto del Ministro delle
finanze   31 maggio   1999,   n.  164,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 13,  comma 1,  lettera b)  le parole: «15 giugno»
sono sostituite dalle seguenti: «mese di maggio»;
    b) all'articolo 16,  comma 1, lettera c), le parole: «entro il 20
ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio»;
    c) all'articolo 17,  comma 1, lettera c), le parole: «entro il 20
ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio».
  13.  All'articolo 10,  comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n. 504, le parole: «30 giugno», (( ovunque ricorrano, )) e «20
dicembre»  sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle  seguenti:  «16
giugno» e «16 dicembre».
  14.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi da  10 a 13 decorrono dal
1° maggio 2007.
  15.  Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, dopo l'articolo 32 e' inserito il seguente:
  «Art.   32-bis.   (Contribuenti   minimi  in  franchigia).  -  1. I
contribuenti   persone   fisiche   esercenti  attivita'  commerciali,
agricole  e  professionali  che,  nell'anno  solare precedente, hanno
realizzato o, in caso di inizio di attivita', prevedono di realizzare
un  volume  di  affari  non  superiore  a  7.000  euro,  e  non hanno
effettuato  o  prevedono di non effettuare cessioni all'esportazione,
sono  esonerati  dal  versamento  dell'imposta  e  da tutti gli altri
obblighi  previsti  dal presente decreto, ad eccezione degli obblighi
di  numerazione  e di conservazione delle fatture di acquisto e delle
bollette  doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei
corrispettivi.
  2.  I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare l'imposta a
titolo  di  rivalsa  e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta
assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.
  3.  Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi che
si  avvalgono  di  regimi speciali di determinazione dell'imposta e i
soggetti non residenti.
  4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo non  si  applicano ai
soggetti  che  in  via  esclusiva o prevalente effettuano cessioni di
fabbricati  o  porzioni  di fabbricato, di terreni edificabili di cui
all'articolo 10,  n.  8),  ((  del  presente decreto )) e di mezzi di
trasporto  nuovi  di  cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge
30 agosto  1993,  n.  331, convertito, (( con modificazioni, )) dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427.
  5.  A  seguito  della  prima  comunicazione  dei dati, prevista dal
decreto  direttoriale  di  cui  al comma 15, l'ufficio attribuisce un
numero speciale di partita IVA.
  6.  I soggetti che, nell'intraprendere l'esercizio di imprese, arti
o  professioni,  ritengono di versare nelle condizioni del comma 1 ne
fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione di
inizio attivita' di cui all'articolo 35.
  7.  I  soggetti  che  rientrano  nel  regime  di  cui  al  presente
articolo possono  optare  per  l'applicazione  dell'imposta  nei modi
ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, e' comunicata con
la  prima  dichiarazione  annuale  da presentare successivamente alla
scelta  operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime
normale,  l'opzione  resta valida per ciascun anno successivo, fino a
quando  permane  la  concreta  applicazione  della scelta operata. La
revoca  e'  comunicata  con  le  stesse  modalita' dell'opzione ed ha
effetto dall'anno in corso.
  8.  L'applicazione  del  regime di franchigia comporta la rettifica
della  detrazione ai sensi dell'articolo 19-bis2. La stessa rettifica
si  applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime
ordinario  dell'imposta.  In relazione al mutato regime fiscale delle
stesse,   l'imposta   dovuta  per  effetto  della  rettifica  di  cui
all'articolo 19-bis2  e' versata in tre rate annuali da corrispondere
entro  il  termine  previsto  per il versamento del saldo a decorrere
dall'anno  nel  quale  e'  intervenuta  la modifica. La prima rata e'
versata  entro  il  27 dicembre  2006.  Il debito puo' essere estinto
anche  mediante  compensazione  ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l'utilizzo di eventuali
crediti   risultanti   dalle   liquidazioni  periodiche.  Il  mancato
versamento    di    ogni   singola   rata   comporta   l'applicazione
dell'articolo 13  del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
costituisce titolo per la riscossione coattiva.
  9.  Nell'ultima dichiarazione annuale in cui l'imposta e' applicata
nei  modi  ordinari si tiene conto anche dell'imposta dovuta relativa
alle  operazioni  indicate  nell'ultimo  comma dell'articolo 6 per le
quali non si e' ancora verificata l'esigibilita'.
  10.    Ferme    restando    le   ipotesi   di   rimborso   previste
dall'articolo 30,   l'eccedenza   detraibile   emergente  dall'ultima
dichiarazione  annuale  IVA presentata dai soggetti di cui al comma 1
e'  utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  11.  I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti intracomunitari
e   per   le   altre  operazioni  per  le  quali  risultano  debitori
dell'imposta,  integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e
della  relativa  imposta,  che  versano  entro  il giorno 16 del mese
successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
  12.  I  soggetti  ai  quali  si applica il regime fiscale di cui al
presente   articolo trasmettono   telematicamente  all'Agenzia  delle
entrate l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate.
  13.  I contribuenti in regime di franchigia possono farsi assistere
negli  adempimenti  tributari  dall'ufficio locale dell'Agenzia delle
entrate  competente  in  ragione  del  domicilio fiscale. In tal caso
devono  munirsi  di  una  apparecchiatura  informatica,  corredata di
accessori  idonei,  da  utilizzare  per la connessione con il sistema
informativo dell'Agenzia delle entrate.
  14.  Il regime di cui al presente articolo cessa di avere efficacia
ed  il contribuente e' assoggettato alla disciplina di determinazione
dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari:
      a) a  decorrere  dall'anno  solare  successivo  a quello in cui
risulta superato uno dei limiti di cui al comma 1;
      b) a  decorrere  dallo  stesso  anno  solare  in  cui il volume
d'affari  dichiarato  dal  contribuente  o  rettificato  dall'ufficio
supera il limite di cui al comma 1 del cinquanta per cento del limite
stesso;  in tal caso sara' dovuta l'imposta relativa ai corrispettivi
delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, salvo
il  diritto  alla  detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al
medesimo periodo.
  15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite  le modalita' da osservare in occasione dell'opzione per il
regime  ordinario,  i  termini  e  le procedure di applicazione delle
disposizioni del presente articolo».
  16. All'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n.  331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n.  427,  dopo  le  parole  «Stato membro», sono aggiunte le seguenti
«nonche' le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano il
regime  di  franchigia  di  cui  all'articolo 32-bis  del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
  17.  Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano a partire
dal  periodo  di  imposta  successivo  a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  18.  All'articolo 35  del  decreto  del Presidente della Repubblica
26 ottobre  1972,  n. 633, dopo il comma 15 sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
  «15-bis.  L'attribuzione  del numero di partita IVA (( determina la
))  esecuzione  di  riscontri  automatizzati per la individuazione di
elementi  di  rischio  connessi  al  rilascio dello stesso (( nonche'
l'eventuale  ))  effettuazione  di  accessi  nel  luogo  di esercizio
dell'attivita', avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto.
  15-ter.  Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
sono individuate:
      a) specifiche   informazioni   da   richiedere  all'atto  della
dichiarazione di inizio di attivita';
    b) tipologie  di  contribuenti  per  i  quali  l'attribuzione del
numero  di partita IVA (( determina la possibilita' di effettuare gli
acquisti  di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427,  e  successive  modificazioni,  a  condizione che sia rilasciata
polizza  fideiussoria  o  fideiussione  bancaria per la durata di tre
anni  dalla  data  del rilascio e per un importo rapportato al volume
d'affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro.». ))
    c)(( (Soppressa). ))
  19.  Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano alle richieste
di  attribuzione  del numero di partita IVA effettuate a decorrere ((
dal 1° novembre 2006. ))
  20.  L'Agenzia  delle  entrate  e la Guardia di finanza programmano
specifici  controlli  mirati,  relativi  ai  contribuenti ai quali e'
attribuito  il  numero  di  partita  IVA, anche in data antecedente a
quella di decorrenza della disposizione di cui al comma 18.
  21.  In  attuazione  delle  disposizioni di cui all'articolo 50 del
decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto
legislativo  4 aprile  2006,  n.  159,  ed  al  fine  di  ridurre gli
adempimenti  dei  contribuenti,  le  camere  di commercio, industria,
artigianato  ed agricoltura comunicano all'anagrafe tributaria, senza
oneri  per  lo Stato, in formato elettronico elaborabile, i dati e le
notizie   contenuti   nelle   domande  di  iscrizione,  variazione  e
cancellazione,   di  cui  alla  ((  lettera f)  del  primo  comma  ))
dell'articolo 6   del   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, anche se relative a singole unita' locali,
nonche' i dati dei bilanci di esercizio depositati.
((  21-bis.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da
emanare,  ai  sensi  dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione
digitale,  di  cui  al  decreto  legislativo  7 marzo  2005, n. 82, e
successive  modificazioni, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico,  sentita  l'Agenzia  delle  entrate,  entro il 31 dicembre
2006,  sono  stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico
elaborabile  per  la  presentazione  dei bilanci di esercizio e degli
altri  atti al registro delle imprese ed e' fissata la data, comunque
non  successiva  al  31 marzo  2007,  a decorrere dalla quale diventa
obbligatoria l'adozione di tale modalita' di presentazione. ))
  22.  Fino  alla  realizzazione delle modalita' tecniche di deposito
degli   atti   in  formato  elettronico  elaborabile,  le  camere  di
commercio,   industria,  artigianato  ed  agricoltura  forniranno  le
informazioni  di cui al (( comma 21, )) senza oneri per lo Stato, nel
formato elettronico disponibile.
  23.  Con decreto interdirigenziale dell'Agenzia delle entrate e del
Ministero  dello  sviluppo  economico  sono  stabiliti i termini e le
modalita'  delle  trasmissioni  nonche'  le  specifiche  tecniche del
formato  dei  dati.  La  prima  trasmissione  e'  effettuata entro il
31 ottobre 2006.
  24.  All'articolo 43  del  decreto  del Presidente della Repubblica
29 settembre  1973,  n.  600,  dopo  il  secondo comma e' inserito il
seguente:  «In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai
sensi  dell'articolo 331  del  codice di procedura penale per uno dei
reati  previsti  dal  decreto  legislativo  10 marzo  2000,  n. 74, i
termini  di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al
periodo di imposta in cui e' stata commessa la violazione».
  25.  All'articolo 57  del  decreto  del Presidente della Repubblica
26 ottobre  1972,  n.  633,  dopo  il  secondo  comma e'  inserito il
seguente:  «In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai
sensi  dell'articolo 331  del  codice di procedura penale per uno dei
reati  previsti  dal  decreto  legislativo  10 marzo  2000,  n. 74, i
termini  di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al
periodo di imposta in cui e' stata commessa la violazione».
  26.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 24  e  25  si applicano a
decorrere  dal periodo d'imposta per il quale alla data di entrata in
vigore  del presente decreto sono ancora pendenti i termini di cui al
primo  e  secondo  comma dell'articolo 43  del decreto del Presidente
della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600 e dell'articolo 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  27.  All'articolo 60  del  decreto  del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo  la  lettera  b)  del  primo  comma e'  (( inserita )) la
seguente:   «b-bis)  se  il  consegnatario  non  e'  il  destinatario
dell'atto  o  dell'avviso,  il  messo  consegna  o  deposita la copia
dell'atto  da  notificare  in busta che provvede a sigillare e su cui
trascrive  il  numero  cronologico  della notificazione, dandone atto
nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso.
Sulla  busta  non  sono  apposti  segni o indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere
una  ricevuta  e  il  messo  da'  notizia dell'avvenuta notificazione
dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;
    b) nella  lettera  e)  del primo comma, dopo le parole: «l'avviso
del  deposito  prescritto  dall'articolo 140  del codice di procedura
civile»  sono  ((  inserite  ))  le  seguenti:  «,  in busta chiusa e
sigillata,»;
    c) dopo la lettera e) del primo comma e' inserita la seguente:
    «e-bis)  e'  facolta'  del  contribuente  che non ha la residenza
nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o
che  non  abbia  costituito  un rappresentante fiscale, comunicare al
competente  ufficio  locale,  con  le  modalita'  di  cui alla stessa
lettera d),  l'indirizzo  estero  per la notificazione degli avvisi e
degli  altri  atti  che  lo  riguardano;  salvo  il  caso di consegna
dell'atto  o  dell'avviso  in  mani  proprie,  la notificazione degli
avvisi  o  degli  atti  e'  eseguita  mediante  spedizione a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento;»;
    d) il  secondo  comma e'  sostituito dal seguente: «L'elezione di
domicilio  non  risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal
trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle
comunicazioni  previste  alla  lettera  d) ed alla lettera e-bis) del
comma precedente»;
    e) al  terzo comma le parole: «dal sessantesimo giorno successivo
a  quello  dell'avvenuta variazione anagrafica» sono sostituite dalle
seguenti:  «dal  trentesimo  giorno successivo a quello dell'avvenuta
variazione anagrafica»;
    f) dopo  il  terzo  comma e'  aggiunto  il  seguente:  «Qualunque
notificazione  a  mezzo del servizio postale si considera fatta nella
data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione
decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto».
  28.  Nell'articolo 16  del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al  comma 1,  dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono
inserite  le  seguenti:  «,  sul (( quale )) non sono apposti segni o
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso»;
    b) al  comma 3,  dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono
inserite  le  seguenti:  «,  sul (( quale )) non sono apposti segni o
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto,».
  29.  Fuori dai casi previsti all'articolo 11, comma 1, lettere a) e
b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono punite con
la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  258 euro a 2065 euro la
mancata  restituzione  dei  questionari  inviati  nell'esercizio  dei
poteri  di  cui  all'articolo 2,  comma 4,  del  decreto  legislativo
19 marzo  2001, n. 68, o la loro restituzione con risposte incomplete
o  non  veritiere,  nonche'  l'inottemperanza  all'invito a comparire
fatto sulla base dei medesimi poteri.
  30.  Per  la constatazione e l'irrogazione della sanzione di cui al
((  comma  29  ))  si  applicano  le  disposizioni  di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689.
  31.  All'articolo 36  del  decreto  del Presidente della Repubblica
29 settembre   1973,   n.   600,   le   parole  «nonche'  gli  organi
giurisdizionali   civili  e  amministrativi»  sono  sostituite  dalle
seguenti:   «nonche'   gli   organi   giurisdizionali,  requirenti  e
giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione,
gli organi di polizia giudiziaria».
  32.  All'articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600,  sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) al  numero  4),  dopo  le parole: «nei loro confronti» sono ((
inserite )) le seguenti: «nonche' nei confronti di altri contribuenti
con i quali abbiano intrattenuto rapporti»;
    b) al  numero 8), le parole: «nei confronti di clienti, fornitori
e  prestatori  di  lavoro  autonomo,  nominativamente  indicati» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «, rilevanti ai fini dell'accertamento,
nei  confronti  di  loro  clienti,  fornitori  e prestatori di lavoro
autonomo».
  33.  I  soggetti  di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente
della  Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, compresi quelli indicati
all'articolo 1,  comma 429,  della  legge  30 dicembre  2004, n. 311,
trasmettono  telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente
per  ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi
giornalieri  delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di
cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto n. 633 del 1972.
  34. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
definite  le  modalita'  tecniche  e  i  termini  per la trasmissione
telematica  delle  informazioni,  nel quadro delle regole tecniche di
cui    agli    articoli 12,    comma 5,    ((   e   71   del   codice
dell'amministrazione  digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, )) comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, i cui
obblighi  sono  sostituiti dalla trasmissione telematica di cui al ((
comma  33.  ))  Resta  comunque  fermo  l'obbligo  di emissione della
fattura su richiesta del cliente.
((  35.  Ai  contribuenti  che optano per l'adattamento tecnico degli
apparecchi  misuratori  di  cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio
1983,  n.  18,  finalizzato alla trasmissione telematica prevista dal
comma 34 con il misuratore medesimo, e' concesso un credito d'imposta
di  100 euro, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito compete, a
seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico e del pagamento della
relativa  prestazione,  indipendentemente  dal  numero dai misuratori
adattati. ))
  36.   Salva   l'applicazione   delle  disposizioni  concernenti  le
violazioni degli obblighi di registrazione e (( di )) quelli relativi
alla  contabilita', il mancato adempimento degli obblighi previsti ((
dai  commi 33  e  34  ))  e' punito con la sanzione amministrativa da
1.000 a 4.000 euro.
  37. Le disposizioni (( di cui )) ai commi 33, 34 e 35 decorrono dal
1° gennaio  2007.  ((  La  prima trasmissione e' effettuata, entro il
mese di luglio 2007, anche per i mesi precedenti. ))
  38.  All'articolo 67,  comma 1,  lettera b),  del testo unico delle
imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29 dicembre  1986,  n.  917,  sono  apportate le seguenti
modificazioni:
    a) le parole «o donazione» sono soppresse;
    b) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «In caso di cessione
a  titolo  oneroso  di  immobili  ricevuti per donazione, il predetto
periodo  di  cinque  anni decorre dalla data di acquisto da parte del
donante».
  39.  Nell'articolo 68,  comma 1,  del testo unico delle imposte sui
redditi,  ((  di  cui  ))  al decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre  1986,  n.  917,  dopo  il  primo periodo, e' aggiunto il
seguente:  «Per gli immobili di cui alla lettera b) (( del comma 1 ))
dell'articolo 67  acquisiti  per  donazione  si assume come prezzo di
acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.».
  40.  La  lettera a)  dell'articolo 25,  comma 1,  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituita
dalla   seguente:   «a)   del  terzo  anno  successivo  a  quello  di
presentazione  della  dichiarazione,  ovvero a quello di scadenza del
versamento  dell'unica  o ultima rata se il termine per il versamento
delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre
dell'anno  in  cui  la  dichiarazione e' presentata, per le somme che
risultano  dovute  a  seguito dell'attivita' di liquidazione prevista
dall'articolo 36-bis  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
29 settembre  1973,  n.  600,  nonche'  del  quarto anno successivo a
quello  di  presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta
per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del
((  testo  unico di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917;».
  41.  Nel  comma 1  degli  articoli 19  e  20  del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  ((  di cui al )) decreto del Presidente della
Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, le parole «iscrivendo a ruolo o
rimborsando  le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del
terzo  anno  successivo a quello di presentazione della dichiarazione
del sostituto d'imposta» sono sostituite dalle seguenti «iscrivendo a
ruolo   le   maggiori   imposte   dovute  ovvero  rimborsando  quelle
spettanti».
  42.  All'articolo 2  del  decreto  legislativo 18 dicembre 1997, n.
462:
    a) al  comma 1 le parole «, entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo  a  quello  di  presentazione  della  dichiarazione»  sono
soppresse;
    b) e' abrogato il comma 1-bis.
  43.  Per  le indennita' di fine rapporto di cui all'articolo 19 del
testo  unico  delle  imposte sui redditi, (( di cui al )) decreto del
Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' per le
altre  indennita'  e  somme  e  per  le  indennita'  equipollenti ivi
indicate,  e per le prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 20
del  medesimo  decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003 e
fino  al  31 dicembre  2005, non si procede all'iscrizione a ruolo ed
alla  comunicazione  di  cui  all'articolo 1,  comma 412, della legge
30 dicembre  2004,  n.  311,  ne'  all'effettuazione  di rimborsi, se
l'imposta  rispettivamente  a debito o a credito e' inferiore a cento
euro.
  44.  La  notifica  delle  cartelle  di  pagamento  conseguenti alle
iscrizioni a ruolo previste dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16 della
legge  27 dicembre  2002,  n.  289,  e  successive  modificazioni, e'
eseguita,  a  pena  di decadenza, entro il 31 dicembre 2008. Entro il
medesimo  termine e' eseguita la notifica delle cartelle di pagamento
relativa   alle   dichiarazioni   di  cui  all'articolo 36,  comma 2,
lettere a)  e b) del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nei
confronti  dei  contribuenti  che  hanno  presentato  dichiarazioni o
effettuato versamenti ai sensi dell'articolo 9-bis della citata legge
n. 289 del 2002.
  45.  All'articolo 103,  comma 1,  del testo unico delle imposte sui
redditi,  ((  di  cui  al  )) decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nel  primo  periodo,  le  parole  «a  un terzo del costo» sono
sostituite dalle parole «al 50 per cento del costo»;
    b) nel  secondo  periodo,  le  parole  «un decimo del costo» sono
sostituite dalle seguenti: «un diciottesimo del costo».
  46. Le disposizioni del (( comma 45 )) si applicano a decorrere dal
periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore del
presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai costi
sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. In riferimento
ai brevetti industriali, la disposizione del comma 45, lettera a), si
applica limitatamente ai brevetti registrati dalla data di entrata in
vigore del presente decreto ovvero nei cinque anni precedenti.
  47.  All'articolo 109,  comma 4,  del testo unico delle imposte sui
redditi,  ((  di  cui  ))  al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre  1986,  n.  917,  il  secondo periodo della lettera b) e'
sostituito  dal  seguente:  «Gli  ammortamenti  dei  beni materiali e
immateriali,  le  altre  rettifiche di valore, gli accantonamenti, le
spese  relative  a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i
canoni  di  locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, e
la   somma   degli  ammortamenti  dei  beni  acquisiti  in  locazione
finanziaria  e  degli  interessi  passivi  che  derivano dai relativi
contratti  imputati  a  conto  economico  sono  deducibili  se  in un
apposito  prospetto  della  dichiarazione  dei redditi e' indicato il
loro  importo  complessivo, i valori civili e fiscali dei beni, delle
spese di cui all'articolo 108, comma 1, e dei fondi.».
  48. Le disposizioni del comma 47 si applicano alle spese relative a
studi  e  ricerche  di  sviluppo sostenute a decorrere dal periodo di
imposta  successivo  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto.
  49.  A  partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita
IVA  sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalita'
di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di
cui  all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n.   241,   e  delle  entrate  spettanti  agli  enti  ed  alle  casse
previdenziali  di  cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto
legislativo n. 241 del 1997.
  50. Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono
in  nessun  caso  interessi  ai  sensi  dell'articolo 1283 del codice
civile.
  51.  Sono  abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da
499  (( a 518, )) nonche' del comma 519, secondo periodo, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
  52.  Alla  lettera b)  del  comma 1  dell'articolo 67  del  decreto
legislativo  30 luglio 1999, n. 300, le parole «un numero massimo di»
sono soppresse.
  53.   A   decorrere  dall'anno  2007,  e'  soppresso  l'obbligo  di
presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli
immobili   (ICI),   di  cui  all'articolo 10,  comma 4,  del  decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504,  ovvero della comunicazione
prevista  dall'articolo 59,  comma 1,  lettera l), n. 1), del decreto
legislativo  15 dicembre  1997, n. 446. Restano fermi gli adempimenti
attualmente  previsti  in  materia di riduzione dell'imposta. (( Fino
alla  data  di  effettiva  operativita' del sistema di circolazione e
fruizione  dei  dati  catastali,  da  accertare con provvedimento del
direttore  dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di
presentazione   della   dichiarazione   ai   fini  dell'ICI,  di  cui
all'articolo 10,  comma 4,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.   504,   ovvero  della  comunicazione  prevista  dall'articolo 59,
comma 1,  lettera l), n. 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446. ))
  54.  In  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo 59,
comma 7-bis,  del  decreto  legislativo  7 marzo  2005,  n.  82, come
modificato   dal  decreto  legislativo  4 aprile  2006,  n.  159,  la
circolazione  e  la  fruizione  della base dei dati catastali gestita
dall'Agenzia   del   territorio   deve  essere  assicurata  entro  il
31 dicembre  2006.  Relativamente  alle  regioni,  alle province e ai
comuni  i  costi  a loro carico per la circolazione e fruizione della
base dei dati catastali sono unicamente quelli di connessione.
  55. L'imposta comunale sugli immobili puo' essere liquidata in sede
di  dichiarazione  ai fini delle imposte sui redditi (( e puo' essere
versata  ))  con  le  modalita'  del Capo III del decreto legislativo
9 luglio  1997,  n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle  entrate,  da  emanare  entro  centoventi  giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sentita  la  conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  sono  definiti  i  termini e le
modalita'  per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente
comma.
  56.  Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2004,
n.  41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n.
104,  sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora le offerte
in opzione siano inviate dagli enti gestori agli aventi diritto, dopo
un intervallo di tempo superiore a sei mesi rispetto alla valutazione
dell'Agenzia  del  territorio,  i  coefficienti  di  abbattimento  da
applicare  dovranno  essere quelli pubblicati in epoca immediatamente
successiva  alla  data della valutazione stessa, al fine di garantire
che  il  prezzo  delle  unita'  immobiliari  offerte  in  opzione sia
effettivamente  corrispondente  in termini reali ai valori di mercato
del  mese  di ottobre  2001.  I  coefficienti  di  abbattimento  sono
calcolati  e  pubblicati  fino  a quelli relativi al secondo semestre
2005.».
  57. Per la copertura delle minori entrate derivanti dall'emanazione
dei  decreti  legislativi  di recepimento della direttiva 2003/123/CE
del  Consiglio  del 22 dicembre 2003, recante modifica alla direttiva
90/435/CEE,  concernente  il  regime  fiscale comune applicabile alle
societa' madri e figlie di Stati membri diversi, pari a 16 milioni di
euro  per  ciascuno  degli anni 2006 e 2007, a 13 milioni di euro per
l'anno  2008,  ed a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si
provvede,  per  l'anno 2006, mediante utilizzo delle risorse relative
all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183,
che,  a  tal  fine,  sono  versate  nell'anno  stesso all'entrata del
bilancio   dello   Stato,   per   gli  anni  2007  e  2008,  mediante
corrispondente  riduzione  della  predetta autorizzazione di spesa di
cui  alla  legge  16 aprile  1987,  n. 183, e per gli anni successivi
mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente
decreto.
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il testo degli articoli 23, 32, 36, 43 e
          60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  600,  recante  disposizioni comuni in materia di
          accertamento  delle  imposte  sui  redditi, come modificati
          dalla  presente  legge,  nonche' il testo vigente dell'art.
          36-bis del medesimo decreto:
              «Art. 23 (Ritenute sui redditi di lavoro dipendente). -
          1.  Gli  enti e le societa' indicati nell'art. 87, comma 1,
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'articolo 5
          del   predetto   testo  unico  e  le  persone  fisiche  che
          esercitano  imprese  commerciali, ai sensi dell'art. 51 del
          citato  testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche
          che    esercitano   arti   e   professioni,   il   curatore
          fallimentare,   il   commissario   liquidatore  nonche'  il
          condominio    quale   sostituto   di   imposta,   i   quali
          corrispondono  somme  e  valori  di  cui  all'art. 48 dello
          stesso  testo  unico, devono operare all'atto del pagamento
          una  ritenuta  a titolo di acconto dell'imposta sul reddito
          delle  persone  fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo
          di  rivalsa.  Nel  caso  in  cui la ritenuta da operare sui
          predetti  valori  non  trovi capienza, in tutto o in parte,
          sui  contestuali  pagamenti  in  denaro,  il  sostituito e'
          tenuto  a  versare  al  sostituto  l'importo corrispondente
          all'ammontare della ritenuta.
              1-bis - 4. (Omissis)».
              «Art.  32  (Poteri degli uffici). Per l'adempimento dei
          loro  compiti  gli  uffici  delle imposte possono - 1) - 3)
          Omissis.
              4)  inviare ai contribuenti questionari relativi a dati
          e   notizie   di  carattere  specifico  rilevanti  ai  fini
          dell'accertamento  nei loro confronti nonche' nei confronti
          di  altri  contribuenti  con  i  quali abbiano intrattenuto
          rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;
              5) - 6) (omissis);
              7)  richiedere,  previa  autorizzazione  del  direttore
          centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
          direttore  regionale  della  stessa,  ovvero,  per il Corpo
          della  guardia  di  finanza, del comandante regionale, alle
          banche,  alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
          finanziarie  e  creditizie,  agli  intermediari finanziari,
          alle   imprese   di   investimento,   agli   organismi   di
          investimento  collettivo  del  risparmio,  alle societa' di
          gestione  del  risparmio  e alle societa' fiduciarie, dati,
          notizie   e   documenti   relativi   a  qualsiasi  rapporto
          intrattenuto  od  operazione  effettuata,  ivi  compresi  i
          servizi prestati, con i loro clienti, nonche' alle garanzie
          prestate  da  terzi.  Alle  societa' fiduciarie di cui alla
          legge  23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella
          sezione  speciale  dell'albo  di  cui all'art. 20 del testo
          unico  delle  disposizioni  in  materia  di intermediazione
          finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo 24 febbraio
          1998,   n.   58,   puo'   essere  richiesto,  tra  l'altro,
          specificando   i   periodi   temporali   di  interesse,  di
          comunicare  le generalita' dei soggetti per conto dei quali
          esse   hanno   detenuto  o  amministrato  o  gestito  beni,
          strumenti   finanziari   e   partecipazioni   in   imprese,
          inequivocamente   individuati.  La  richiesta  deve  essere
          indirizzata  al  responsabile  della  struttura accentrata,
          ovvero   al   responsabile   della   sede   o  dell'ufficio
          destinatario  che  ne  da'  notizia  immediata  al soggetto
          interessato;  la  relativa  risposta deve essere inviata al
          titolare dell'ufficio procedente;
              8)  richiedere  ai soggetti indicati nell'art. 13 dati,
          notizie  e  documenti  relativi  ad  attivita' svolte in un
          determinato    periodo   d'imposta,   rilevanti   ai   fini
          dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori
          e prestatori di lavoro autonomo;
              8-bis) - 8-ter) (Omissis).
              Gli  inviti  e  le  richieste  di  cui al presente art.
          devono  essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data
          di  notifica  decorre  il  termine fissato dall'ufficio per
          l'adempimento,  che  non  puo'  essere inferiore a quindici
          giorni, ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni.
          Il  termine  puo'  essere prorogato per un periodo di venti
          giorni   su   istanza   dell'operatore   finanziario,   per
          giustificati  motivi,  dal  competente direttore centrale o
          direttore  regionale  per  l'Agenzia delle entrate, ovvero,
          per  il  Corpo  della  guardia  di  finanza, dal comandante
          regionale.
              Le  richieste di cui al primo comma, numero 7), nonche'
          le  relative  risposte,  anche  se  negative, devono essere
          effettuate    esclusivamente   in   via   telematica.   Con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
          stabilite  le  disposizioni  attuative  e  le  modalita' di
          trasmissione  delle  richieste, delle risposte, nonche' dei
          dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
          indicati nel citato numero 7).
              Le  notizie  ed  i  dati  non  addotti  e  gli  atti, i
          documenti,  i  libri  ed  i  registri  non  esibiti  o  non
          trasmessi  in risposta agli inviti dell'ufficio non possono
          essere  presi  in considerazione a favore del contribuente,
          ai   fini   dell'accertamento   in  sede  amministrativa  e
          contenziosa.   Di   cio'   l'ufficio   deve   informare  il
          contribuente contestualmente alla richiesta.
              Le   cause  di  inutilizzabilita'  previste  dal  terzo
          comma non   operano  nei  confronti  del  contribuente  che
          depositi  in allegato all'atto introduttivo del giudizio di
          primo  grado  in  sede  contenziosa  le  notizie, i dati, i
          documenti,  i  libri  e  i  registri,  dichiarando comunque
          contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste
          degli uffici per causa a lui non imputabile.».
              «Art.  36 (Comunicazione di violazioni tributarie). - I
          soggetti  pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere
          attivita'  ispettive  o  di  vigilanza  nonche'  gli organi
          giurisdizionali,  requirenti e giudicanti, penali, civili e
          amministrativi  e,  previa  autorizzazione,  gli  organi di
          polizia  giudiziaria  che,  a  causa o nell'esercizio delle
          loro  funzioni,  vengono  a conoscenza di fatti che possono
          configurarsi  come violazioni tributarie devono comunicarli
          direttamente  ovvero,  ove  previste,secondo  le  modalita'
          stabilite  da  leggi  o  norme  regolamentari per l'inoltro
          della  denuncia penale, al comando della Guardia di finanza
          competente  in  relazione  al  luogo  di  rilevazione degli
          stessi,   fornendo   l'eventuale   documentazione   atta  a
          comprovarli.».
              «Art.    36-bis. (Liquidazioni   delle   imposte,   dei
          contributi,  dei  premi  e dei rimborsi dovuti in base alle
          dichiarazioni).    -    1.    Avvalendosi    di   procedure
          automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro
          l'inizio  del  periodo di presentazione delle dichiarazioni
          relative   all'anno  successivo,  alla  liquidazione  delle
          imposte,  dei  contributi  e  dei premi dovuti, nonche' dei
          rimborsi  spettanti  in  base alle dichiarazioni presentate
          dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
              2.  Sulla  base  dei dati e degli elementi direttamente
          desumibili  dalle  dichiarazioni  presentate e di quelli in
          possesso    dell'anagrafe   tributaria,   l'Amministrazione
          finanziaria provvede a:
                a) correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi   dai   contribuenti  nella  determinazione  degli
          imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
                b) correggere   gli  errori  materiali  commessi  dai
          contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
          contributi   e   dei   premi  risultanti  dalle  precedenti
          dichiarazioni;
                c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura
          superiore   a   quella  prevista  dalla  legge  ovvero  non
          spettanti    sulla   base   dei   dati   risultanti   dalle
          dichiarazioni;
                d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura
          superiore a quella prevista dalla legge;
                e) ridurre  i  crediti  d'imposta  esposti  in misura
          superiore   a   quella  prevista  dalla  legge  ovvero  non
          spettanti    sulla   base   dei   dati   risultanti   dalla
          dichiarazione;
                f) controllare  la rispondenza con la dichiarazione e
          la   tempestivita'   dei   versamenti  delle  imposte,  dei
          contributi  e  dei  premi  dovuti  a titolo di acconto e di
          saldo  e  delle  ritenute alla fonte operate in qualita' di
          sostituto d'imposta.
              2-bis.  Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio
          puo'  provvedere,  anche  prima  della  presentazione della
          dichiarazione   annuale,   a   controllare   la  tempestiva
          effettuazione  dei versamenti delle imposte, dei contributi
          e  dei  premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle
          ritenute  alla  fonte  operate  in  qualita'  di  sostituto
          d'imposta.
              3.  Quando  dai controlli automatici eseguiti emerge un
          risultato   diverso   rispetto   a  quello  indicato  nella
          dichiarazione,  ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
          ai  sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore
          imposta,   l'esito  della  liquidazione  e'  comunicato  al
          contribuente  o  al  sostituto  d'imposta  per  evitare  la
          reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
          degli    aspetti   formali.   Qualora   a   seguito   della
          comunicazione  il  contribuente  o  il sostituto di imposta
          rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
          erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
          fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione
          finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
          della comunicazione.
              4.  I  dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista  nel presente articolo si considerano, a tutti gli
          effetti,  come  dichiarati dal contribuente e dal sostituto
          d'imposta.»
              «Art.  43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi di
          accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza,
          entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in
          cui e' stata presentata la dichiarazione.
              Nei  casi di omessa presentazione della dichiarazione o
          di  presentazione  di  dichiarazione  nulla  ai sensi delle
          disposizioni  del  titolo  I  l'avviso di accertamento puo'
          essere  notificato  fino  al  31 dicembre  del  quinto anno
          successivo  a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto
          essere presentata.
              In  caso di violazione che comporta obbligo di denuncia
          ai  sensi  dell'art. 331 del codice di procedura penale per
          uno  dei  reati  previsti  dal decreto legislativo 10 marzo
          2000,  n.  74,  i  termini  di cui ai commi precedenti sono
          raddoppiati  relativamente  al periodo di imposta in cui e'
          stata commessa la violazione.
              Fino   alla   scadenza   del   termine   stabilito  nei
          commi precedenti  l'accertamento  puo'  essere  integrato o
          modificato  in  aumento  mediante la notificazione di nuovi
          avvisi,  in  base  alla  sopravvenuta  conoscenza  di nuovi
          elementi.   Nell'avviso   devono   essere  specificatamente
          indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
          fatti   attraverso   i   quali  sono  venuti  a  conoscenza
          dell'ufficio delle imposte.».
              «Art.  60 (Notificazioni).  -  La  notificazione  degli
          avvisi  e  degli  altri  atti  che  per legge devono essere
          notificati  al  contribuente  e'  eseguita secondo le norme
          stabilite  dagli  articoli 137  e  seguenti  del  codice di
          procedura civile, con le seguenti modifiche:
                a) la  notificazione  e'  eseguita dai messi comunali
          ovvero  dai  messi  speciali autorizzati dall'ufficio delle
          imposte;
                b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario
          l'atto  o  l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il
          consegnatario non ha sottoscritto;
                b-bis)  se  il  consegnatario  non e' il destinatario
          dell'atto  o  dell'avviso,  il messo consegna o deposita la
          copia  dell'atto  da  notificare  in  busta  che provvede a
          sigillare  e  su  cui trascrive il numero cronologico della
          notificazione,   dandone  atto  nella  relazione  in  calce
          all'originale  e  alla  copia dell'atto stesso. Sulla busta
          non  sono  apposti  segni  o  indicazioni  dai  quali possa
          desumersi  il  contenuto  dell'atto.  Il consegnatario deve
          sottoscrivere   una   ricevuta   e  il  messo  da'  notizia
          dell'avvenuta  notificazione  dell'atto  o  dell'avviso,  a
          mezzo di lettera raccomandata;
                c) salvo  il caso di consegna dell'atto o dell'avviso
          in  mani  proprie,  la  notificazione deve essere fatta nel
          domicilio fiscale del destinatario;
                d) e'   in  facolta'  del  contribuente  di  eleggere
          domicilio  presso  una  persona o un ufficio nel comune del
          proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o
          degli  avvisi  che lo riguardano. In tal caso l'elezione di
          domicilio  deve risultare espressamente dalla dichiarazione
          annuale  ovvero da altro atto comunicato successivamente al
          competente  ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata
          con avviso di ricevimento;
                e) quando  nel  comune  nel  quale  deve eseguirsi la
          notificazione  non  vi e' abitazione, ufficio o azienda del
          contribuente,  l'avviso  del  deposito prescritto dall'art.
          140  del  c.p.c.,  in  busta chiusa e sigillata, si affigge
          nell'albo  del  comune  e  la  notificazione, ai fini della
          decorrenza  del  termine  per  ricorrere si ha per eseguita
          nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;
                e-bis)  e'  facolta'  del  contribuente che non ha la
          residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi
          della   lettera d),   o   che   non   abbia  costituito  un
          rappresentante  fiscale,  comunicare  al competente ufficio
          locale,  con  le  modalita'  di cui alla stessa lettera d),
          l'indirizzo  estero  per  la  notificazione  degli avvisi e
          degli  altri  atti  che  lo  riguardano;  salvo  il caso di
          consegna  dell'atto  o  dell'avviso  in  mani  proprie,  la
          notificazione   degli  avvisi  o  degli  atti  e'  eseguita
          mediante  spedizione  a  mezzo  di lettera raccomandata con
          avviso di ricevimento;
                f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143,
          146,  150  e  151  del  codice  di  procedura civile non si
          applicano.
              L'elezione    di   domicilio   non   risultante   dalla
          dichiarazione  annuale  ha  effetto  dal  trentesimo giorno
          successivo   a  quello  della  data  di  ricevimento  delle
          comunicazioni  previste  alla  lettera d)  ed  alla lettera
          e-bis) del comma precedente.
              Le  variazioni  e  le  modificazioni dell'indirizzo non
          risultanti  dalla  dichiarazione  annuale hanno effetto, ai
          fini  delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo
          a  quello  dell'avvenuta  variazione  anagrafica, o, per le
          persone   giuridiche   e  le  societa'  ed  enti  privi  di
          personalita'  giuridica, dal trentesimo giorno successivo a
          quello   della   ricezione   da  parte  dell'ufficio  della
          comunicazione prescritta nel secondo comma dell'art. 36. Se
          la  comunicazione  e'  stata  omessa  la  notificazione  e'
          eseguita   validamente  nel  comune  di  domicilio  fiscale
          risultante dall'ultima dichiarazione annuale.
              Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si
          considera  fatta nella data della spedizione; i termini che
          hanno  inizio  dalla  notificazione decorrono dalla data in
          cui l'atto e' ricevuto.».
              - Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 8 maggio
          1998,  n. 146, recante «Disposizioni per la semplificazione
          e  la  razionalizzazione  del  sistema  tributario e per il
          funzionamento   dell'Amministrazione  finanziaria,  nonche'
          disposizioni   varie   di   carattere   finanziario»,  come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  10 (Modalita'  di  utilizzazione  degli studi di
          settore  in  sede  di  accertamento). - 1. Gli accertamenti
          basati  sugli  studi  di settore, di cui all'art. 62-sexies
          del  decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre 1993, n. 427, sono
          effettuati  nei  confronti  dei  contribuenti  con  periodo
          d'imposta  pari  a dodici mesi e con le modalita' di cui al
          presente articolo.
              2. (Abrogato).
              3. (Abrogato).
              3-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 l'ufficio, prima
          della  notifica  dell'avviso  di  accertamento,  invita  il
          contribuente  a comparire, ai sensi dell'art. 5 del decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
              3-ter.  In  caso  di  mancato  adeguamento  ai ricavi o
          compensi  determinati  sulla  base  degli studi di settore,
          possono  essere  attestate le cause che giustificano la non
          congruita'  dei  ricavi  o  compensi  dichiarati rispetto a
          quelli  derivanti  dall'applicazione  degli studi medesimi.
          Possono   essere   attestate,   altresi',   le   cause  che
          giustificano  un'incoerenza  rispetto agli indici economici
          individuati   dai  predetti  studi.  Tale  attestazione  e'
          rilasciata,  su  richiesta  dei  contribuenti, dai soggetti
          indicati  alle  lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 3 del
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   22 luglio   1998,   n.   322,  abilitati  alla
          trasmissione    telematica    delle    dichiarazioni,   dai
          responsabili  dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
          dai  soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 32,
          comma 1,  del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
          dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria
          abilitati   all'assistenza  tecnica  di  cui  all'art.  12,
          comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
              4.  Le  disposizioni  del comma 1 del presente articolo
          non  si  applicano nei confronti dei contribuenti che hanno
          dichiarato  ricavi  di  cui  all'art.  53, comma 1, esclusi
          quelli  di  cui alla lettera c), o compensi di cui all'art.
          50,  comma 1,  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917, e successive modificazioni, di
          ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio
          di   settore  dal  relativo  decreto  di  approvazione  del
          Ministro   delle  finanze,  da  pubblicare  nella  Gazzetta
          Ufficiale. Tale limite non puo', comunque, essere superiore
          a  10  miliardi  di  lire.  Le  citate  disposizioni non si
          applicano,  altresi',  ai contribuenti che hanno iniziato o
          cessato l'attivita' nel periodo d'imposta ovvero che non si
          trovano    in    un    periodo   di   normale   svolgimento
          dell'attivita'.
              5 - 12. Omissis.».
              - Si   riporta   il   testo  vigente  dell'art.  2  del
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  31 maggio  1999,  n.  195, recante disposizioni
          concernenti  i  tempi  e le modalita' di applicazione degli
          studi di settore:
              «Art.  2  (Adeguamento  alle  risultanze degli studi di
          settore).  -  1.  Per  i  periodi  d'imposta  in  cui trova
          applicazione  lo  studio  di  settore,  ovvero le modifiche
          conseguenti  alla  revisione del medesimo, non si applicano
          sanzioni  e  interessi  nei  confronti dei contribuenti che
          indicano   nelle   dichiarazioni  di  cui  all'art.  1  del
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   22 luglio   1998,   n.   322,   e   successive
          modificazioni,   ricavi   o  compensi  non  annotati  nelle
          scritture  contabili per adeguare gli stessi, anche ai fini
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, a quelli
          derivanti dall'applicazione dei predetti studi di settore.
              2.  Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 1,
          l'adeguamento   al   volume   di  affari  risultante  dalla
          applicazione  degli  studi  di  settore e' operato, ai fini
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  senza applicazione di
          sanzioni  e  interessi,  effettuando  il  versamento  della
          relativa  imposta  entro  il termine del versamento a saldo
          dell'imposta  sul  reddito; i maggiori corrispettivi devono
          essere  annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita
          sezione  dei  registri  di  cui  agli  articoli 23 e 24 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,   e   successive   modificazioni,  e  riportati  nella
          dichiarazione annuale.
              2-bis.   L'adeguamento   di  cui  ai  commi 1  e  2  e'
          effettuato,  per  i  periodi d'imposta diversi da quello in
          cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero
          le  modifiche  conseguenti  alla  revisione del medesimo, a
          condizione  che  sia  versata,  entro  il  termine  per  il
          versamento   a   saldo   dell'imposta   sul   reddito,  una
          maggiorazione  del  3 per cento, calcolata sulla differenza
          tra  ricavi  o  compensi  derivanti dall'applicazione degli
          studi  e  quelli  annotati  nelle  scritture  contabili. La
          maggiorazione  non  e' dovuta se la predetta differenza non
          e' superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati
          nelle scritture contabili.».
              Per  il  testo  dell'art.  7 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 605, si vedano i
          riferimenti  normativi  all'art. 35. Si riporta, di seguito
          il  testo dell'art. 6, nonche' dell'art. 8, come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  6 (Atti nei quali deve essere indicato il numero
          di  codice  fiscale).  -  Il  numero di codice fiscale deve
          essere indicato nei seguenti atti:
                a) - e) omissis
                f) domande  di iscrizione, variazione e cancellazione
          nei  registri  delle  ditte  e  negli  albi degli artigiani
          tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed
          agricoltura,   relativamente  ai  soggetti  che  esercitano
          l'attivita';    domande   di   iscrizione,   variazione   e
          cancellazione negli albi, registri ed elenchi istituiti per
          l'esercizio di attivita' professionali e di altre attivita'
          di   lavoro   autonomo,   relativamente   ai  soggetti  che
          esercitano  l'attivita';  domande  di  iscrizione e note di
          trascrizione  di atti costitutivi, traslativi, od estintivi
          della  proprieta'  o  di  altri diritti reali di godimento,
          nonche'   dichiarazioni   di  armatore,  concernenti  navi,
          galleggianti  ed  unita'  da  diporto,  o  quote  di  essi,
          soggette  ad  iscrizione  nei  registri tenuti dagli uffici
          marittimi  o  dagli  uffici  della  motorizzazione civile -
          sezione  nautica;  domande  di iscrizione di aeromobili nel
          Registro  aeronautico  nazionale,  note  di trascrizione di
          atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o
          di  altri  diritti  reali  di  godimento sugli aeromobili o
          quote   di   essi,  soggetti  ad  iscrizione  nel  Registro
          aeronautico  nazionale,  nonche' dichiarazioni di esercente
          di  aeromobili  soggette a trascrizione nei registri tenuti
          dal direttore della circoscrizione di aeroporto competente;
                g) g-quater) (omissis)».
              «Art. 8 (Poteri dell'anagrafe tributaria). - L'anagrafe
          tributaria  puo'  inviare questionari a qualsiasi soggetto,
          mediante  raccomandata  con  avviso  di ricevimento, e puo'
          richiedere  la presentazione di allegati alle dichiarazioni
          dei  redditi  e  dell'IVA,  da  redigersi  in conformita' a
          modelli  stabiliti  con decreto del Ministro per le finanze
          allo  scopo  di  acquisire  o  verificare  gli  elementi di
          identificazione  necessari per l'attribuzione del numero di
          codice  fiscale  e tutti gli altri elementi contenuti nelle
          domande  di  attribuzione  di  cui  al  precedente  art. 4,
          nonche'   gli   altri   dati   utili   per   una   completa
          individuazione     del     soggetto    ovvero    ai    fini
          dell'accertamento di tributi o contributi.
              Il  questionario, debitamente compilato e firmato, deve
          essere  restituito  entro  quindici  giorni  dalla  data di
          ricevimento.
              L'anagrafe   tributaria  vigila  sull'osservanza  degli
          obblighi  di  comunicazione previsti dal presente decreto e
          puo'  richiedere integrazioni e chiarimenti ai soggetti che
          hanno eseguito le comunicazioni stesse.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  del  decreto
          legislativo  18 dicembre  1997,  n.  471,  recante «Riforma
          delle  sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
          dirette,  di  imposta  sul valore aggiunto e di riscossione
          dei  tributi,  a  norma dell'art. 3, comma 133, lettera q),
          della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662», come modificato
          dalla  presente  legge,  nonche'  il  testo  vigente  degli
          articoli 11 e 13 del medesimo decreto legislativo:
              «Art.  10  (Violazione  degli  obblighi degli operatori
          finanziari). - 1. Se viene omessa la trasmissione dei dati,
          delle  notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell'art.
          32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della
          Repubblica  29 settembre  1973, n. 600, e dell'articolo 51,
          secondo  comma,  numero 7, del decreto del Presidente della
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  nell'esercizio dei
          poteri  inerenti  all'accertamento  delle imposte dirette o
          dell'imposta   sul   valore  aggiunto  ovvero  i  documenti
          trasmessi  non  rispondono  al  vero  o sono incompleti, si
          applica  la sanzione amministrativa da lire quattro milioni
          a   lire   quaranta   milioni.   Si   considera  omessa  la
          trasmissione   non  eseguita  nel  termine  prescritto.  La
          sanzione  e'  ridotta alla meta' se il ritardo non eccede i
          quindici giorni.
              1-bis.  La  sanzione prevista al comma 1 si applica nel
          caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti
          dall'art.  7, sesto comma, del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
              2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel caso
          di   violazione  degli  obblighi  inerenti  alle  richieste
          rivolte  alle  societa'  ed  enti  di  assicurazione e alle
          societa'   ed   enti   che   effettuano   istituzionalmente
          riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivita'
          di  gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma
          fiduciaria, nonche' all'Ente poste italiane.
              3.  Fino a prova contraria, si presume che autori della
          violazione  siano coloro che hanno sottoscritto le risposte
          e,  in  mancanza di risposta, i legali rappresentanti della
          banca, societa' o ente.
              4.  All'irrogazione  delle  sanzioni provvede l'ufficio
          nella  cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del
          contribuente al quale si riferisce la richiesta.».
              «Art.   11 (Altre  violazioni  in  materia  di  imposte
          dirette e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite
          con  la  sanzione  amministrativa da lire cinquecentomila a
          lire quattro milioni le seguenti violazioni:
                a) omissione  di  ogni comunicazione prescritta dalla
          legge  tributaria  anche  se  non  richiesta dagli uffici o
          dalla   Guardia  di  finanza  al  contribuente  o  a  terzi
          nell'esercizio  dei  poteri  di verifica ed accertamento in
          materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
          o  invio  di  tali  comunicazioni con dati incompleti o non
          veritieri;
                b) mancata  restituzione  dei  questionari inviati al
          contribuente  o  a  terzi  nell'esercizio dei poteri di cui
          alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
          incomplete o non veritiere;
                c) inottemperanza   all'invito   a   comparire   e  a
          qualsiasi  altra  richiesta  fatta  dagli  uffici  o  dalla
          Guardia   di   finanza   nell'esercizio   dei  poteri  loro
          conferiti.
              2.  La  sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo
          che  il  fatto  non  costituisca infrazione piu' gravemente
          punita, per il compenso di partite effettuato in violazione
          alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata
          evidenziazione   nell'apposito   prospetto  indicato  negli
          articoli 3  e 5 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600 .
              3. (Abrogato).
              4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'art.
          50,  comma 6,  del  decreto-legge  30 agosto  1993, n. 331,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
          n.  427,  ovvero  la loro incompleta, inesatta o irregolare
          compilazione sono punite con la sanzione da lire un milione
          a lire due milioni per ciascuno di essi, ridotta alla meta'
          in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla
          richiesta  inviata  dagli  uffici  abilitati  a riceverla o
          incaricati  del  loro controllo. La sanzione non si applica
          se  i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti
          anche a seguito di richiesta.
              5.   L'omessa   installazione   degli   apparecchi  per
          l'emissione  dello  scontrino  fiscale previsti dall'art. 1
          della  legge  26 gennaio  1983,  n.  18,  e'  punita con la
          sanzione  amministrativa  da  lire  due milioni a lire otto
          milioni.
              6. (Abrogato).
              7.  In  caso  di  violazione  delle prescrizioni di cui
          all'art.  53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
          331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
          1993,   n.   427,   si   applica   la   sanzione   da  lire
          cinquecentomila a lire quattro milioni.».
              «Art. 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti). - 1.
          Chi  non  esegue,  in  tutto  o  in  parte, alle prescritte
          scadenze,  i versamenti in acconto, i versamenti periodici,
          il   versamento   di  conguaglio  o  a  saldo  dell'imposta
          risultante  dalla  dichiarazione,  detratto  in questi casi
          l'ammontare   dei   versamenti   periodici  e  in  acconto,
          ancorche'   non   effettuati,   e'   soggetto   a  sanzione
          amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non
          versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori
          materiali  o di calcolo rilevati in sede di controllo della
          dichiarazione  annuale,  risulti una maggiore imposta o una
          minore  eccedenza  detraibile. Per i versamenti riguardanti
          crediti  assistiti integralmente da forme di garanzia reale
          o   personale   previste   dalla   legge   o   riconosciute
          dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo
          non  superiore  a  quindici  giorni,  la sanzione di cui al
          primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del
          comma 1  dell'art.  13  del decreto legislativo 18 dicembre
          1997,  n.  472, e' ulteriormente ridotta ad un importo pari
          ad  un  quindicesimo  per  ciascun  giorno di ritardo (24).
          Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della
          maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  600,  e  ai  sensi  dell'art.  54-bis  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
              2.  Fuori  dei  casi  di  tributi  iscritti a ruolo, la
          sanzione  prevista  al  comma 1 si applica altresi' in ogni
          ipotesi  di  mancato  pagamento  di un tributo o di una sua
          frazione nel termine previsto.
              3.  Le  sanzioni  previste nel presente articolo non si
          applicano  quando  i  versamenti sono stati tempestivamente
          eseguiti  ad  ufficio  o  concessionario  diverso da quello
          competente.».
              - Si  riporta il testo vigente degli articoli 2, 3, 22,
          24  e  51  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre  1972, n. 633, recante «Istituzioni e disciplina
          dell'imposta  sul  valore aggiunto», nonche' il testo degli
          articoli 35  e  57  del  medesimo  decreto, come modificati
          dalla presente legge:
              «Art. 2 (Cessioni di beni). - Costituiscono cessioni di
          beni  gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento
          della  proprieta'  ovvero  costituzione  o trasferimento di
          diritti reali di godimento su beni di ogni genere.
              Costituiscono inoltre cessioni di beni:
                1) le vendite con riserva di proprieta';
                2)  le  locazioni con clausola di trasferimento della
          proprieta' vincolante per ambedue le parti;
                3) i passaggi dal committente al commissionario o dal
          commissionario  al committente di beni venduti o acquistati
          in esecuzione di contratti di commissione;
                4)  le  cessioni  gratuite  di  beni ad esclusione di
          quelli  la  cui  produzione  o il cui commercio non rientra
          nell'attivita'  propria  dell'impresa  se di costo unitario
          non  superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali
          non   sia   stata   operata,   all'atto   dell'acquisto   o
          dell'importazione,   la  detrazione  dell'imposta  a  norma
          dell'art.  19,  anche  se  per  effetto dell'opzione di cui
          all'art. 36-bis;
                5)  la  destinazione  di  beni  all'uso  o al consumo
          personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali
          esercitano  un'arte  o una professione o ad altre finalita'
          estranee  alla  impresa  o  all'esercizio dell'arte o della
          professione,    anche    se   determinata   da   cessazione
          dell'attivita', con esclusione di quei beni per i quali non
          e'  stata  operata,  all'atto  dell'acquisto, la detrazione
          dell'imposta di cui all'art. 19;
                6)  le  assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo
          da  societa' di ogni tipo e oggetto nonche' le assegnazioni
          o  le  analoghe  operazioni  fatte  da altri enti privati o
          pubblici,  compresi  i  consorzi  e le associazioni o altre
          organizzazioni senza personalita' giuridica.
              Non sono considerate cessioni di beni:
                a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti
          in denaro;
                b) le  cessioni  e i conferimenti in societa' o altri
          enti,  compresi  i  consorzi  e  le  associazioni  o  altre
          organizzazioni,  che  hanno  per  oggetto aziende o rami di
          azienda;
                c) le  cessioni  che  hanno  per  oggetto terreni non
          suscettibili  di  utilizzazione  edificatoria a norma delle
          vigenti   disposizioni.   Non   costituisce   utilizzazione
          edificatoria  la costruzione delle opere indicate nell'art.
          9, lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
                d) le  cessioni di campioni gratuiti di modico valore
          appositamente contrassegnati;
                e) soppressa;
                f) i  passaggi  di  beni  in  dipendenza  di fusioni,
          scissioni  o  trasformazioni  di  societa'  e  di  analoghe
          operazioni poste in essere da altri enti;
                g) soppressa;
                h) soppressa;
                i) le  cessioni  di  valori bollati e postali, marche
          assicurative e similari;
                l) le  cessioni  di paste alimentari (v.d. 19.03); le
          cessioni  di  pane,  biscotto  di mare, e di altri prodotti
          della  panetteria  ordinaria,  senza  aggiunta di zuccheri,
          miele,  uova,  materie  grasse,  formaggio  o  frutta (v.d.
          19.07);  le  cessioni  di latte fresco, non concentrato ne'
          zuccherato,  destinato  al consumo alimentare, confezionato
          per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad
          altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;
                m) le  cessioni  di beni soggette alla disciplina dei
          concorsi  e  delle  operazioni  a  premio  di  cui al regio
          decreto-legge  19 ottobre  1938,  n. 1933, convertito nella
          legge  5 giugno 1939, n. 937, e successive modificazioni ed
          integrazioni.».
              «Art.   3 (Prestazioni  di  servizi).  -  Costituiscono
          prestazioni  di  servizi le prestazioni verso corrispettivo
          dipendenti   da   contratti  d'opera,  appalto,  trasporto,
          mandato,  spedizione,  agenzia,  mediazione,  deposito e in
          genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere
          quale ne sia la fonte.
              Costituiscono   inoltre   prestazioni  di  servizi,  se
          effettuate verso corrispettivo:
                1)  le  concessioni  di  beni  in locazione, affitto,
          noleggio e simili;
                2)   le   cessioni,  concessioni,  licenze  e  simili
          relative  a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni
          industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e
          quelle  relative  a  marchi  e insegne nonche' le cessioni,
          concessioni,  licenze  e  simili  relative a diritti o beni
          similari ai precedenti;
                3)   i   prestiti   di   denaro   e   di  titoli  non
          rappresentativi    di   merci,   comprese   le   operazioni
          finanziarie  mediante  la  negoziazione,  anche a titolo di
          cessione  pro-soluto,  di  crediti, cambiali o assegni. Non
          sono  considerati  prestiti  i  depositi  di  denaro presso
          aziende  e  istituti  di  credito  o presso amministrazioni
          statali, anche se regolati in conto corrente;
                4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
                5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
              Le  prestazioni  indicate  nei  commi primo  e  secondo
          sempreche'  l'imposta  afferente  agli  acquisti  di beni e
          servizi  relativi  alla  loro  esecuzione  sia  detraibile,
          costituiscono  per  ogni  operazione  di valore superiore a
          lire   cinquantamila   prestazioni   di  servizi  anche  se
          effettuate     per     l'uso    personale    o    familiare
          dell'imprenditore,  ovvero  a  titolo  gratuito  per  altre
          finalita'    estranee    all'esercizio   dell'impresa,   ad
          esclusione  delle  somministrazioni nelle mense aziendali e
          delle  prestazioni  di  trasporto,  didattiche, educative e
          ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del
          personale   dipendente,   nonche'   delle   operazioni   di
          divulgazione   pubblicitaria   svolte   a  beneficio  delle
          attivita'  istituzionali  di  enti e associazioni che senza
          scopo  di  lucro perseguono finalita' educative, culturali,
          sportive, religiose e di assistenza e solidarieta' sociale,
          nonche'  delle  organizzazioni  non  lucrative  di utilita'
          sociale   (ONLUS)   e   delle   diffusioni   di   messaggi,
          rappresentazioni,  immagini  o  comunicazioni  di  pubblico
          interesse  richieste  o  patrocinate  dallo Stato o da enti
          pubblici.  Le  assegnazioni  indicate  al n. 6) dell'art. 2
          sono  considerate  prestazioni  di servizi quando hanno per
          oggetto  cessioni,  concessioni  o licenze di cui ai numeri
          1), 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi
          rese  o  ricevute  dai  mandatari senza rappresentanza sono
          considerate  prestazioni  di servizi anche nei rapporti tra
          il mandante e il mandatario.
              Non sono considerate prestazioni di servizi:
                a) le   cessioni,   concessioni,   licenze  e  simili
          relative  a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro
          eredi  o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui
          ai  numeri 5) e 6) dell'art. 2, della legge 22 aprile 1941,
          n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a
          fini di pubblicita' commerciale;
                b) i prestiti obbligazionari;
                c) le    cessioni   dei   contratti   di   cui   alle
          lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. 2;
                d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e)
          ed f) del terzo comma dell'art. 2;
                e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative
          ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui
          alla  lettera a), e le prestazioni relative alla protezione
          dei  diritti  d'autore  di  ogni genere, comprese quelle di
          intermediazione nella riscossione dei proventi;
                f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative
          ai prestiti obbligazionari;
                g) (soppressa);
                h) le   prestazioni  dei  commissionari  relative  ai
          passaggi  di  cui  al n. 3) del secondo comma dell'art. 2 e
          quelle  dei  mandatari  di  cui al terzo comma del presente
          articolo.
              Non  costituiscono  inoltre  prestazioni  di servizi le
          prestazioni   relative   agli   spettacoli  ed  alle  altre
          attivita'  elencati  nella  tabella  C allegata al presente
          decreto,   rese   ai   possessori  di  titoli  di  accesso,
          rilasciati    per    l'ingresso    gratuito   di   persone,
          limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalita'
          di  rilascio  e di controllo stabiliti ogni quadriennio con
          decreto del Ministro delle finanze:
                a) dagli  organizzatori  di  spettacoli,  nel  limite
          massimo  del  5 per cento dei posti del settore, secondo la
          capienza  del locale o del complesso sportivo ufficialmente
          riconosciuta dalle competenti autorita';
                b) dal   Comitato   olimpico   nazionale  italiano  e
          federazioni sportive che di esso fanno parte;
                c) dall'Unione nazionale incremento razze equine;
                d) dall'Automobile  club  d'Italia  e da altri enti e
          associazioni a carattere nazionale.».
              «Art.  22 (Commercio al minuto e attivita' assimilate).
          -  L'emissione della fattura non e' obbligatoria, se non e'
          richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione
          dell'operazione:
                1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti
          al  minuto  autorizzati  in  locali  aperti al pubblico, in
          spacci   interni,   mediante  apparecchi  di  distribuzione
          automatica,  per  corrispondenza,  a  domicilio  o in forma
          ambulante;
                2)    per    le    prestazioni   alberghiere   e   le
          somministrazioni  di  alimenti  e  bevande  effettuate  dai
          pubblici   esercizi,   nelle  mense  aziendali  o  mediante
          apparecchi di distribuzione automatica;
                3) per le prestazioni di trasporto di persone nonche'
          di veicoli e bagagli al seguito;
                4)  per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio
          di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante
          o nell'abitazione dei clienti;
                5)  per  le prestazioni di custodia e amministrazione
          di  titoli  e  per  gli  altri  servizi  resi  da aziende o
          istituti di credito e da societa' finanziarie o fiduciarie;
                6)  per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1)
          a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10.
              La   disposizione   del  comma precedente  puo'  essere
          dichiarata  applicabile,  con  decreto  del  Ministro delle
          finanze,  ad  altre  categorie di contribuenti che prestino
          servizi al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza
          e  importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa
          l'osservanza   dell'obbligo   di   fatturazione   e   degli
          adempimenti connessi.
              Gli   imprenditori  che  acquistano  beni  che  formano
          oggetto dell'attivita' propria dell'impresa da commercianti
          al  minuto ai quali e' consentita l'emissione della fattura
          sono obbligati a richiederla.».
              «Art.   24 (Registrazione   dei   corrispettivi).  -  I
          commercianti  al  minuto  e  gli  altri contribuenti di cui
          all'art.  22,  in  luogo  di quanto stabilito nell'articolo
          precedente,   possono   annotare   in   apposito  registro,
          relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno,
          l'ammontare  globale  dei  corrispettivi  delle  operazioni
          imponibili  e  delle  relative  imposte,  distinto  secondo
          l'aliquota  applicabile,  nonche'  l'ammontare  globale dei
          corrispettivi   delle  operazioni  non  imponibili  di  cui
          all'art.   21,  sesto  comma,  e,  distintamente,  all'art.
          38-quater  e  quello  delle operazioni esenti ivi indicate.
          L'annotazione  deve  essere  eseguita,  con  riferimento al
          giorno  in  cui  le  operazioni  sono  effettuate, entro il
          giorno non festivo successivo.
              Nella  determinazione  dell'ammontare  giornaliero  dei
          corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi
          delle  operazioni  effettuate  con  emissione  di  fattura,
          comprese  quelle  relative ad immobili e beni strumentali e
          quelle  indicate  nel  terzo comma dell'art. 17, includendo
          nel corrispettivo anche l'imposta.
              Per  determinate  categorie  di commercianti al minuto,
          che  effettuano  promiscuamente la vendita di beni soggetti
          ad  aliquote  d'imposta  diverse, il Ministro delle finanze
          puo'  consentire, stabilendo le modalita' da osservare, che
          la   registrazione   dei   corrispettivi  delle  operazioni
          imponibili  sia  fatta senza distinzione per aliquote e che
          la  ripartizione  dell'ammontare  dei corrispettivi ai fini
          dell'applicazione  delle  diverse  aliquote  sia  fatta  in
          proporzione degli acquisti.
              I commercianti al minuto che tengono il registro di cui
          al  primo  comma in luogo diverso da quello in cui svolgono
          l'attivita'  di  vendita  devono  eseguire  le  annotazioni
          prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche
          in  un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo
          o  in  ciascuno  dei  luoghi in cui svolgono l'attivita' di
          vendita.  Le  relative modalita' sono stabilite con decreto
          del Ministro delle finanze.».
              «Art.  35 (Disposizione  regolamentare  concernente  le
          dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita).
          -   1.   I   soggetti   che  intraprendono  l'esercizio  di
          un'impresa,  arte o professione nel territorio dello Stato,
          o  vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne
          dichiarazione  entro  trenta  giorni  ad  uno  degli uffici
          locali  dell'Agenzia  delle  entrate  ovvero  ad un ufficio
          provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima
          Agenzia;  la  dichiarazione e' redatta, a pena di nullita',
          su  modelli  conformi  a quelli approvati con provvedimento
          del   direttore   dell'Agenzia   delle  entrate.  L'ufficio
          attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che
          restera'  invariato  anche  nelle  ipotesi di variazioni di
          domicilio   fiscale   fino   al  momento  della  cessazione
          dell'attivita'   e   che   deve   essere   indicato   nelle
          dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in
          ogni altro documento ove richiesto.
              2.  Dalla  dichiarazione  di  inizio  attivita'  devono
          risultare:
                a) per  le  persone  fisiche,  il  cognome e nome, il
          luogo   e  la  data  di  nascita,  il  codice  fiscale,  la
          residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta;
                b) per  i  soggetti diversi dalle persone fisiche, la
          natura  giuridica,  la  denominazione,  ragione  sociale  o
          ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa,
          e  il  domicilio  fiscale e deve essere inoltre indicato il
          codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la
          rappresentanza;
                c) per   i   soggetti   residenti  all'estero,  anche
          l'ubicazione della stabile organizzazione;
                d) il  tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i
          luoghi  in  cui  viene  esercitata  anche  a  mezzo di sedi
          secondarie,   filiali,  stabilimenti,  succursali,  negozi,
          depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e
          conservati  i libri, i registri, le scritture e i documenti
          prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
                e) per i soggetti che svolgono attivita' di commercio
          elettronico,   l'indirizzo   del   sito   web   ed  i  dati
          identificativi dell'internet service provider;
                f) ogni  altro  elemento  richiesto  dal  modello  ad
          esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate e' in grado
          di acquisire autonomamente.
              3.  In  caso  di variazione di alcuno degli elementi di
          cui   al   comma 2   o  di  cessazione  dell'attivita',  il
          contribuente  deve  entro trenta giorni farne dichiarazione
          ad  uno  degli  uffici  indicati  dal  comma 1, utilizzando
          modelli  conformi  a quelli approvati con provvedimento del
          direttore  dell'Agenzia  delle  entrate.  Se  la variazione
          comporta  il  trasferimento  del  domicilio fiscale essa ha
          effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui
          si   e'   verificata.   In   caso  di  fusione,  scissione,
          conferimenti   di   aziende   o   di  altre  trasformazioni
          sostanziali   che   comportano  l'estinzione  del  soggetto
          d'imposta,  la  dichiarazione  e' presentata unicamente dal
          soggetto risultante dalla trasformazione.
              4.  In caso di cessazione dell'attivita' il termine per
          la  presentazione  della  dichiarazione  di  cui al comma 3
          decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative
          alla  liquidazione  dell'azienda,  per  le  quali rimangono
          ferme  le disposizioni relative al versamento dell'imposta,
          alla    fatturazione,    registrazione,    liquidazione   e
          dichiarazione.   Nell'ultima   dichiarazione  annuale  deve
          tenersi  conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5)
          dell'art.  2, da determinare computando anche le operazioni
          indicate nell'ultimo comma dell'art. 6, per le quali non si
          e' ancora verificata l'esigibilita' dell'imposta.
              5.   I   soggetti   che  intraprendono  l'esercizio  di
          un'impresa,  arte o professione, se ritengono di realizzare
          un   volume   d'affari   che   comporti  l'applicazione  di
          disposizioni   speciali   ad   esso   connesse  concernenti
          l'osservanza  di  adempimenti  o  di  criteri  speciali  di
          determinazione   dell'imposta,   devono   indicarlo   nella
          dichiarazione di inizio attivita' da presentare a norma del
          presente   articolo   e   devono  osservare  la  disciplina
          stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato.
              6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono
          presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui
          ai  commi 10  e  seguenti  ovvero,  in  duplice  esemplare,
          direttamente  ad  uno  degli  uffici  di cui al comma 1. Le
          dichiarazioni  medesime  possono,  in  alternativa,  essere
          inoltrate  in  unico  esemplare  a  mezzo  servizio postale
          mediante   raccomandata,   con   l'obbligo   di   garantire
          l'identita'  del  soggetto dichiarante mediante allegazione
          di  idonea  documentazione;  in  tal  caso  si  considerano
          presentate nel giorno in cui risultano spedite.
              7.   L'ufficio   rilascia   o   invia  al  contribuente
          certificato   di   attribuzione   della   partita   IVA   o
          dell'avvenuta  variazione o cessazione dell'attivita' e nel
          caso  di  presentazione  diretta  consegna  la  copia della
          dichiarazione al contribuente debitamente timbrata.
              8.  I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle
          imprese  ovvero  alla  denuncia al repertorio delle notizie
          economiche     e    amministrative    (REA)    ai    sensi,
          rispettivamente,  degli  articoli 7  e  9  del  decreto del
          Presidente   della  Repubblica  7 dicembre  1995,  n.  581,
          concernente il regolamento di attuazione dell'art. 8, della
          legge  29 dicembre  1993, n. 580, in materia di istituzione
          del  registro delle imprese, possono assolvere gli obblighi
          di  presentazione  delle  dichiarazioni  di cui al presente
          articolo  presentando  le  dichiarazioni stesse all'ufficio
          del  registro  delle  imprese, il quale trasmette i dati in
          via   telematica   all'Agenzia  delle  entrate  e  rilascia
          apposita  certificazione dell'avvenuta operazione. Nel caso
          di  inizio  dell'attivita'  l'ufficio  del  registro  delle
          imprese  comunica  al contribuente il numero di partita IVA
          attribuito in via telematica dall'Agenzia delle entrate.
              9.  Con  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate  puo'  essere  stabilita  la data a decorrere dalla
          quale  le  dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione
          attivita'  sono  presentate  esclusivamente all'ufficio del
          registro  delle imprese ovvero in via telematica secondo le
          disposizioni di cui ai commi successivi.
              10.  Le  dichiarazioni  previste  dal presente articolo
          possono  essere  presentate  in via telematica direttamente
          dai  contribuenti  o  tramite i soggetti di cui all'art. 3,
          commi 2-bis   e   3,   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n.  322  del  1998;  in tal caso si considerano
          presentate  nel  giorno  in  cui sono trasmesse all'Agenzia
          delle  entrate  in  via  telematica  e  il  procedimento di
          trasmissione  si  considera  concluso  nel giorno in cui e'
          completata   la   ricezione  da  parte  dell'Agenzia  delle
          entrate.  La  prova della presentazione delle dichiarazioni
          e'  data  dalla  comunicazione  dell'Agenzia  delle entrate
          attestante   l'avvenuto   ricevimento  delle  dichiarazioni
          stesse.
              11.   I   soggetti   incaricati   di  cui  all'art.  3,
          commi 2-bis   e   3,   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n.  322 del 1998, restituiscono al contribuente
          una   copia  della  dichiarazione  attestante  la  data  di
          consegna  con l'impegno alla trasmissione in via telematica
          e  rilasciano  la  certificazione  restituita  dall'Agenzia
          delle    entrate   attestante   l'avvenuta   operazione   e
          contenente,  in  caso  di  inizio  attivita',  il numero di
          partita IVA attribuito al contribuente.
              12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via
          telematica  si  applicano  ai  fini della sottoscrizione le
          disposizioni  di  cui  all'art. 1, comma 6, del decreto del
          Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
              13.  I  soggetti  di  cui  al  comma 3  dell'art. 3 del
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 322 del 1998,
          incaricati   della   predisposizione   delle  dichiarazioni
          previste   dal   presente  articolo,  sono  obbligati  alla
          trasmissione in via telematica delle stesse.
              14.  Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si
          applicano  le  disposizioni  previste  per la conservazione
          delle  dichiarazioni  annuali  dal  decreto  del Presidente
          della Repubblica n. 322 del 1998.
              15.  Le  modalita'  tecniche  di  trasmissione  in  via
          telematica   delle   dichiarazioni  previste  dal  presente
          articolo ed   i   tempi  di  attivazione  del  servizio  di
          trasmissione  telematica  sono  stabiliti con provvedimento
          del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  da pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale.
              15-bis.   L'attribuzione  del  numero  di  partita  IVA
          determina  la  esecuzione di riscontri automatizzati per la
          individuazione  di elementi di rischio connessi al rilascio
          dello  stesso  nonche' l'eventuale effettuazione di accessi
          nel  luogo  di  esercizio  dell'attivita',  avvalendosi dei
          poteri previsti dal presente decreto.
              15-ter.  Con  provvedimento  del Direttore dell'Agenzia
          delle entrate sono individuate:
                a) specifiche  informazioni  da  richiedere  all'atto
          della dichiarazione di inizio di attivita';
                b) tipologie    di    contribuenti    per   i   quali
          l'attribuzione  del  numero  di  partita  IVA  determina la
          possibilita'  di effettuare gli acquisti di cui all'art. 38
          del  decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre  1993,  n.  427, e
          successive  modificazioni,  a condizione che sia rilasciata
          polizza  fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata
          di  tre  anni  dalla  data  del  rilascio  e per un importo
          rapportato  al  volume  d'affari  presunto  e  comunque non
          inferiore a 50.000 euro.».
                c) (soppressa).».
              «Art.    51 (Attribuzioni   e   poteri   degli   uffici
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto).   -   Gli   uffici
          dell'imposta    sul    valore   aggiunto   controllano   le
          dichiarazioni   presentate  e  i  versamenti  eseguiti  dai
          contribuenti,   ne   rilevano   l'eventuale   omissione   e
          provvedono   all'accertamento   e  alla  riscossione  delle
          imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza
          degli  obblighi  relativi alla fatturazione e registrazione
          delle  operazioni  e alla tenuta della contabilita' e degli
          altri  obblighi  stabiliti dal presente decreto; provvedono
          alla  irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse
          e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria
          per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle
          dichiarazioni  presentate  e  l'individuazione dei soggetti
          che  ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla
          base  di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro
          delle  finanze  che  tengano  anche  conto  della capacita'
          operativa degli uffici stessi (299).
              Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
                1) 6-bis) Omissis
                7)  richiedere,  previa  autorizzazione del direttore
          centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
          direttore  regionale  della  stessa,  ovvero,  per il Corpo
          della  guardia  di  finanza, del comandante regionale, alle
          banche,  alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
          finanziarie  e  creditizie,  agli  intermediari finanziari,
          alle   imprese   di   investimento,   agli   organismi   di
          investimento  collettivo  del  risparmio,  alle societa' di
          gestione  del  risparmio  e alle societa' fiduciarie, dati,
          notizie   e   documenti   relativi   a  qualsiasi  rapporto
          intrattenuto  od  operazione  effettuata,  ivi  compresi  i
          servizi prestati, con i loro clienti, nonche' alle garanzie
          prestate  da  terzi.  Alle  societa' fiduciarie di cui alla
          legge  23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella
          sezione  speciale  dell'albo  di  cui all'art. 20 del testo
          unico  delle  disposizioni  in  materia  di intermediazione
          finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo 24 febbraio
          1998,   n.   58,   puo'   essere  richiesto,  tra  l'altro,
          specificando   i   periodi   temporali   di  interesse,  di
          comunicare  le generalita' dei soggetti per conto dei quali
          esse   hanno   detenuto  o  amministrato  o  gestito  beni,
          strumenti   finanziari   e   partecipazioni   in   imprese,
          inequivocamente   individuati.  La  richiesta  deve  essere
          indirizzata  al  responsabile  della  struttura accentrata,
          ovvero   al   responsabile   della   sede   o  dell'ufficio
          destinatario  che  ne  da'  notizia  immediata  al soggetto
          interessato;  la  relativa  risposta deve essere inviata al
          titolare dell'ufficio procedente.
              Gli   inviti  e  le  richieste  di  cui  al  precedente
          comma devono  essere  fatti  a  mezzo  di  raccomandata con
          avviso di ricevimento fissando per l'adempimento un termine
          non  inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui
          al  n.  7),  non inferiore a trenta giorni. Il termine puo'
          essere  prorogato per un periodo di venti giorni su istanza
          dell'operatore  finanziario,  per  giustificati motivi, dal
          competente  direttore  centrale  o  direttore regionale per
          l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia
          di  finanza,  dal  comandante  regionale.  Si  applicano le
          disposizioni  dell'art. 52 del decreto del Presidente della
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive
          modificazioni.
              Le  richieste  di  cui  al  secondo  comma,  numero 7),
          nonche'  le  relative  risposte,  anche  se  negative, sono
          effettuate    esclusivamente   in   via   telematica.   Con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
          stabilite  le  disposizioni  attuative  e  le  modalita' di
          trasmissione  delle  richieste, delle risposte, nonche' dei
          dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
          indicati nel citato numero 7).
              Per  l'inottemperanza  agli  inviti  di  cui al secondo
          comma,  numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui
          ai  commi terzo  e  quarto  dell'art.  32  del  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e
          successive modificazioni.».
              «Art.  57 (Termine  per gli accertamenti). - Gli avvisi
          relativi  alle  rettifiche  e  agli  accertamenti  previsti
          nell'art. 54 e nel secondo comma dell'art. 55 devono essere
          notificati,  a  pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
          quarto  anno successivo a quello in cui e' stata presentata
          la   dichiarazione.  Nel  caso  di  richiesta  di  rimborso
          dell'eccedenza   d'imposta   detraibile   risultante  dalla
          dichiarazione  annuale,  se  tra  la data di notifica della
          richiesta  di  documenti  da  parte  dell'ufficio e la data
          della  loro  consegna  intercorre  un  periodo  superiore a
          quindici  giorni,  il  termine  di decadenza, relativo agli
          anni  in cui si e' formata l'eccedenza detraibile chiesta a
          rimborso, e' differito di un periodo di tempo pari a quello
          compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.
              In  caso  di  omessa presentazione della dichiarazione,
          l'avviso  di  accertamento  dell'imposta  a norma del primo
          comma dell'art.   55   puo'   essere   notificato  fino  al
          31 dicembre  del  quinto anno successivo a quello in cui la
          dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
              In  caso di violazione che comporta obbligo di denuncia
          ai  sensi  dell'art. 331 del codice di procedura penale per
          uno  dei  reati  previsti  dal decreto legislativo 10 marzo
          2000,  n.  74,  i  termini  di cui ai commi precedenti sono
          raddoppiati  relativamente  al periodo di imposta in cui e'
          stata commessa la violazione.
              Fino   alla   scadenza   del   termine   stabilito  nei
          commi precedenti  le  rettifiche e gli accertamenti possono
          essere integrati o modificati, mediante la notificazione di
          nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
          elementi.    Nell'avviso   devono   essere   specificamente
          indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
          fatti   attraverso   i   quali  sono  venuti  a  conoscenza
          dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.».
              - Si  riportano  i  testi  vigenti  dei commi 412 e 429
          dell'art.  1,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge
          finanziaria 2005):
              «412.  In  esecuzione dell'art. 6, comma 5, della legge
          27 luglio  2000,  n.  212, l'Agenzia delle entrate comunica
          mediante   raccomandata   con   avviso  di  ricevimento  ai
          contribuenti   l'esito   dell'attivita'   di  liquidazione,
          effettuata  ai  sensi  dell'art.  36-bis  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e
          successive modificazioni, relativamente ai redditi soggetti
          a  tassazione  separata.  La relativa imposta o la maggiore
          imposta  dovuta, a decorrere dal periodo d'imposta 2001, e'
          versata  mediante  modello di pagamento, di cui all'art. 19
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, precompilato
          dall'Agenzia. In caso di mancato pagamento entro il termine
          di    trenta    giorni    dal   ricevimento   dell'apposita
          comunicazione si procede all'iscrizione a ruolo, secondo le
          disposizioni   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  602,  e  successive
          modificazioni,  con  l'applicazione  della  sanzione di cui
          all'art.  13,  comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre
          1997,  n.  471,  e  degli  interessi di cui all'art. 20 del
          predetto  decreto  n.  602  del 1973, a decorrere dal primo
          giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione
          della predetta comunicazione.».
              «429.  Le  imprese che operano nel settore della grande
          distribuzione     possono    trasmettere    telematicamente
          all'Agenzia  delle entrate, distintamente per ciascun punto
          vendita,    l'ammontare   complessivo   dei   corrispettivi
          giornalieri  delle  cessioni di beni e delle prestazioni di
          servizi  di  cui  agli  articoli 2  e  3  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633, e
          successive modificazioni.».
              - Si  riportano i testi vigenti degli articoli 7, 8, 9,
          14,  15  e  16  della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge
          finanziaria 2003):
              «Art. 7 (Definizione automatica di redditi di impresa e
          di   lavoro   autonomo  per  gli  anni  pregressi  mediante
          autoliquidazione).  -  1. I soggetti titolari di reddito di
          impresa  e  gli  esercenti  arti  e  professioni, nonche' i
          soggetti  di  cui  all'art. 5 del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   22 dicembre   1986,   n.   917,  e  successive
          modificazioni, possono effettuare la definizione automatica
          dei  redditi  di  impresa,  di  lavoro autonomo e di quelli
          imputati   ai  sensi  del  predetto  art.  5,  relativi  ad
          annualita'   per  le  quali  le  dichiarazioni  sono  state
          presentate   entro   il   31 ottobre   2002,   secondo   le
          disposizioni   del   presente   articolo.   La  definizione
          automatica,  relativamente  a uno o piu' periodi d'imposta,
          ha  effetto  ai  fini  delle imposte sui redditi e relative
          addizionali,    dell'imposta    sul   valore   aggiunto   e
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  e si
          perfeziona  con  il  versamento, mediante autoliquidazione,
          dei  tributi  derivanti  dai  maggiori  ricavi  o  compensi
          determinati  sulla  base  dei  criteri  e delle metodologie
          stabiliti con il decreto di cui al comma 14, tenendo conto,
          in alternativa:
                a) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili
          sulla  base  degli  studi di settore di cui all'art. 62-bis
          del  decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre  1993,  n.  427, e
          successive   modificazioni,   per  i  contribuenti  cui  si
          applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti studi;
                b) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili
          sulla  base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a
          189,  della  legge  28 dicembre  1995, n. 549, e successive
          modificazioni,  per  i  contribuenti  cui  si  applicano in
          ciascun periodo d'imposta i predetti parametri;
                c) della   distribuzione,  per  categorie  economiche
          raggruppate  in  classi  omogenee  sulla  base dei processi
          produttivi,  dei  contribuenti  per  fasce  di  ricavi o di
          compensi  di importo non superiore a 5.164.569 euro annui e
          di redditivita' risultanti dalle dichiarazioni, qualora non
          siano determinabili i ricavi o compensi con le modalita' di
          cui alle lettere a) e b).
              2.  La  definizione  automatica  puo'  altresi'  essere
          effettuata, con riferimento alle medesime annualita' di cui
          al    comma 1,   dagli   imprenditori   agricoli   titolari
          esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'art. 29 del
          testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al citato
          decreto  del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e
          successive   modificazioni,   nonche'   dalle   imprese  di
          allevamento  di cui all'art. 78 del medesimo testo unico, e
          successive   modificazioni,   ed   ha   effetto   ai   fini
          dell'imposta  sul  valore aggiunto e dell'imposta regionale
          sulle  attivita'  produttive.  La definizione automatica da
          parte  dei  soggetti  di  cui al periodo precedente avviene
          mediante  pagamento degli importi determinati, per ciascuna
          annualita',  sulla  base  di  una  specifica metodologia di
          calcolo,  approvata  con il decreto di cui al comma 14, che
          tiene  conto  del  volume  di  affari  dichiarato  ai  fini
          dell'imposta sul valore aggiunto.
              3.  La  definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 e'
          esclusa per i soggetti:
                a) che  hanno  omesso di presentare la dichiarazione,
          ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa
          o  di  lavoro  autonomo,  ovvero  il reddito agrario di cui
          all'art.  29  del  citato  testo  unico  delle  imposte sui
          redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          n. 917 del 1986;
                b) che  hanno dichiarato ricavi o compensi di importo
          annuo superiore a 5.164.569 euro;
                c) ai  quali,  alla  data  di entrata in vigore della
          presente  legge,  e'  stato  notificato processo verbale di
          constatazione   con   esito   positivo,  ovvero  avviso  di
          accertamento   ai   fini   delle   imposte   sui   redditi,
          dell'imposta   sul   valore  aggiunto  ovvero  dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive,  nonche' invito al
          contraddittorio  di  cui all'art. 5 del decreto legislativo
          19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata
          perfezionata  la  definizione  ai sensi degli articoli 15 e
          16;
                d) nei  cui  riguardi  e'  stata  esercitata l'azione
          penale   per  i  reati  previsti  dal  decreto  legislativo
          10 marzo  2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto
          formale conoscenza entro la data di definizione automatica.
              4.  In  caso  di avvisi di accertamento parziale di cui
          all'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  600,  e  successive modificazioni,
          relativi  a  redditi  oggetto della definizione automatica,
          ovvero di avvisi di accertamento di cui all'art. 54, quinto
          e  sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre   1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,
          divenuti  definitivi  alla  data di entrata in vigore della
          presente  legge, la definizione e' ammessa a condizione che
          il  contribuente  versi,  entro  la prima data di pagamento
          degli  importi  per  la  definizione,  le  somme  derivanti
          dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e
          degli  interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia'
          pagato.  Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti
          definitivi  avvisi di accertamento diversi da quelli di cui
          ai  citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della
          Repubblica  n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  n.  633  del  1972,  il
          contribuente  ha  comunque  la  facolta' di avvalersi delle
          disposizioni  del  presente  articolo,  fermi  restando gli
          effetti dei suddetti atti.
              5. Per il periodo di imposta 1997, i soggetti di cui al
          comma 1 possono effettuare la definizione automatica con il
          versamento  entro  il  20 giugno 2003 esclusivamente di una
          somma pari a 300 euro. Per i periodi di imposta successivi,
          la  definizione  automatica si perfeziona con il versamento
          entro  il 20 giugno 2003 delle somme determinate secondo la
          metodologia  di  calcolo  di  cui al comma 1 applicabile al
          contribuente.  Gli  importi  calcolati a titolo di maggiore
          ricavo  o  compenso non possono essere inferiori a 600 euro
          per  le  persone  fisiche  e  a  1.500  euro  per gli altri
          soggetti.  Sulle  relative maggiori imposte non sono dovuti
          gli   interessi   e   le   sanzioni.  Le  maggiori  imposte
          complessivamente  dovute a titolo di definizione automatica
          sono  ridotte  nella  misura  del 50 per cento per la parte
          eccedente  l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e
          l'importo  di  10.000  euro  per  gli  altri  soggetti. Gli
          importi  dovuti a titolo di maggiore imposta sono aumentati
          di  una  somma  pari  a  300  euro  per ciascuna annualita'
          oggetto  di definizione aumentati a 600 euro per i soggetti
          cui  si  applicano  gli  studi  di  settore di cui all'art.
          62-bis   del   decreto-legge   30 agosto   1993,   n.  331,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
          n.  427,  e  successive  modificazioni, e nei confronti dei
          quali  sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza
          economica,  escluso  il  1997.  La  somma di cui al periodo
          precedente  non  e'  dovuta dai soggetti di cui al comma 2.
          Qualora  gli  importi  da  versare  complessivamente per la
          definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la
          somma  di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di
          6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in
          due  rate,  di  pari  importo, entro il 30 novembre 2003 ed
          entro  il 20 giugno 2004, maggiorati degli interessi legali
          a  decorrere  dal  21 giugno  2003. L'omesso versamento nei
          termini  indicati  nel  periodo  precedente  non  determina
          l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero
          delle  somme  non  corrisposte  alle  predette  scadenze si
          applicano  le  disposizioni  dell'art.  14  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, e
          successive   modificazioni,  e  sono  altresi'  dovuti  una
          sanzione  amministrativa  pari  al 30 per cento delle somme
          non  versate,  ridotta  alla  meta'  in  caso di versamento
          eseguito  entro  i trenta giorni successivi alle rispettive
          scadenze, e gli interessi legali.
              6. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di
          ammontare  non  inferiore a quelli determinabili sulla base
          degli   studi   di  settore  di  cui  all'art.  62-bis  del
          decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre  1993,  n.  427, e
          successive  modificazioni,  e  nei  confronti dei quali non
          sono   riscontrabili  anomalie  negli  indici  di  coerenza
          economica, nonche' i soggetti che hanno dichiarato ricavi e
          compensi  di ammontare non inferiore a quelli determinabili
          sulla  base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a
          189,  della  legge  28 dicembre  1995, n. 549, e successive
          modificazioni, possono effettuare la definizione automatica
          di cui al comma 1 con il versamento di una somma pari a 300
          euro   per   ciascuna  annualita'.  I  soggetti  che  hanno
          dichiarato  ricavi  e compensi di ammontare non inferiore a
          quelli  determinabili  sulla base degli studi di settore di
          cui  all'art.  62-bis  del  citato decreto-legge n. 331 del
          1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie
          negli  indici  di coerenza economica, possono effettuare la
          definizione  automatica con il versamento di una somma pari
          a 600 euro per ciascuna annualita'.
              7.  La definizione automatica non si perfeziona se essa
          si  fonda  su  dati  non  corrispondenti a quelli contenuti
          nella  dichiarazione  originariamente presentata, ovvero se
          la  stessa  viene effettuata dai soggetti che versano nelle
          ipotesi  di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa
          luogo  al rimborso degli importi versati che, in ogni caso,
          valgono   quali  acconti  sugli  importi  che  risulteranno
          eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
              8. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di
          lavoro  autonomo  esclude  la rilevanza a qualsiasi effetto
          delle  eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. E'
          pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo
          delle  predette  perdite.  Se  il  riporto delle perdite di
          impresa   riguarda   periodi   d'imposta  per  i  quali  la
          definizione  automatica  non  e'  intervenuta,  il recupero
          della  differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione
          delle  sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza
          applicazione di interessi.
              9.  La  definizione  automatica ai fini del calcolo dei
          contributi  previdenziali,  rileva  nella misura del 60 per
          cento  per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero
          per  la  parte  eccedente  il  dichiarato  se  superiore al
          minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.
              10.  Le  societa'  o associazioni di cui all'art. 5 del
          testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al citato
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 917 del 1986,
          nonche'  i  titolari  dell'azienda coniugale non gestita in
          forma   societaria  o  dell'impresa  familiare,  che  hanno
          effettuato  la  definizione automatica secondo le modalita'
          del  presente  articolo,  comunicano  alle  persone fisiche
          titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta
          definizione,   entro  il  20 luglio  2003.  La  definizione
          automatica  da  parte  delle  persone  fisiche titolari dei
          redditi  prodotti  in  forma associata si perfeziona con il
          versamento  delle  somme dovute entro il 16 settembre 2003,
          secondo  le  disposizioni del presente articolo, esclusa la
          somma  di 300 euro prevista dal comma 5, sesto periodo; gli
          interessi  di cui al comma 5, ottavo periodo, decorrono dal
          17 settembre  2003.  La definizione effettuata dai soggetti
          indicati  dal  primo periodo del presente comma costituisce
          titolo  per  l'accertamento  ai  sensi dell'art. 41-bis del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  600,  e  successive  modificazioni, nei confronti delle
          persone  fisiche  che non hanno definito i redditi prodotti
          in  forma  associata.  Per  il  periodo di imposta 1997, la
          definizione   automatica   effettuata   dalle   societa'  o
          associazioni  nonche'  dai  titolari dell'azienda coniugale
          non  gestita  in  forma societaria o dell'impresa familiare
          rende   definitivi   anche  i  redditi  prodotti  in  forma
          associata.  La disposizione di cui al periodo precedente si
          applica, altresi', per gli altri periodi d'imposta definiti
          a  norma  del  comma 6  dai  predetti  soggetti che abbiano
          dichiarato  ricavi  e compensi di ammontare non inferiore a
          quelli  determinabili  sulla base degli studi di settore di
          cui  all'art.  62-bis  del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
          331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
          1993,  n.  427, e successive modificazioni, nonche' qualora
          abbiano  dichiarato  ricavi  e  compensi  di  ammontare non
          inferiore  a  quelli determinabili sulla base dei parametri
          di  cui  all'art.  3,  commi da  181  a  189,  della  legge
          28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
              11.  La  definizione  automatica  inibisce, a decorrere
          dalla  data  del  primo  versamento  e  con  riferimento  a
          qualsiasi  organo  inquirente,  salve  le  disposizioni del
          codice   penale   e   del   codice   di  procedura  penale,
          limitatamente   all'attivita'   di   impresa  e  di  lavoro
          autonomo,  l'esercizio dei poteri di cui agli artt. 32, 33,
          38,  39  e  40  del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  600, e successive modificazioni, e
          agli artt. 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della
          Repubblica   26 ottobre   1972,   n.   633,   e  successive
          modificazioni,    ed    esclude    l'applicabilita'   delle
          presunzioni   di  cessioni  e  di  acquisto,  previste  dal
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   10 novembre   1997,   n.   441.   L'inibizione
          dell'esercizio      dei      poteri      e     l'esclusione
          dell'applicabilita'  delle presunzioni previsti dal periodo
          precedente   sono   opponibili  dal  contribuente  mediante
          esibizione  degli  attestati  di  versamento e dell'atto di
          definizione in suo possesso.
              12.  La  definizione  automatica  non e' revocabile ne'
          soggetta a impugnazione e non e' integrabile o modificabile
          da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate,
          e  non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo
          quanto previsto dal comma 9.
              13. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna
          annualita',  rende definitiva la liquidazione delle imposte
          risultanti   dalla   dichiarazione   con  riferimento  alla
          spettanza   di   deduzioni   e  agevolazioni  indicate  dal
          contribuente o all'applicabilita' di esclusioni. Sono fatti
          salvi  gli  effetti  della liquidazione delle imposte e del
          controllo  formale  in base rispettivamente all'art. 36-bis
          ed   all'art.  36-ter  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive
          modificazioni,  nonche' gli effetti derivanti dal controllo
          delle  dichiarazioni  IVA  ai  sensi  dell'art.  54-bis del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini
          del  calcolo  delle  maggiori  imposte  dovute ai sensi del
          presente  articolo.  La definizione automatica non modifica
          l'importo  degli  eventuali  rimborsi  e  crediti derivanti
          dalle  dichiarazioni  presentate  ai fini delle imposte sui
          redditi  e  delle  relative  addizionali,  dell'imposta sul
          valore   aggiunto,  nonche'  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive.
              14.   Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro  dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto
          delle  informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite
          le   classi   omogenee   delle   categorie  economiche,  le
          metodologie  di calcolo per la individuazione degli importi
          previsti   al   comma 1,   nonche'   i   criteri   per   la
          determinazione  delle  relative  maggiori imposte, mediante
          l'applicazione  delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun
          periodo di imposta.
              15.  Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate  sono definite le modalita' tecniche per l'utilizzo
          esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle
          comunicazioni  delle definizioni da parte dei contribuenti,
          da  effettuare  comunque  entro  il  31 luglio 2003, ovvero
          entro il 31 ottobre 2003 per i soggetti di cui al comma 10,
          secondo  periodo,  e  le  modalita'  di versamento, secondo
          quanto   previsto  dall'art.  17  del  decreto  legislativo
          9 luglio  1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa
          in ogni caso la compensazione ivi prevista.
              15-bis.  All'art.  12, comma 1, del decreto legislativo
          23 gennaio  2002, n. 10, sono premesse le parole: «Ferma la
          disciplina  riguardante le trasmissioni telematiche gestite
          dal  Ministero dell'economia e delle finanze,» e le parole:
          «entro il 30 novembre 2002», sono soppresse.
              16. I contribuenti che hanno presentato successivamente
          al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi
          dell'art. 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  22 luglio 1998, n. 322,
          possono  avvalersi  delle  disposizioni  di cui al presente
          articolo   sulla   base   delle   dichiarazioni  originarie
          presentate.  L'esercizio  della  facolta' di cui al periodo
          precedente  costituisce  rinuncia  agli  effetti favorevoli
          delle dichiarazioni integrative presentate.»
              «Art.  8  (Integrazione  degli  imponibili per gli anni
          pregressi).  -  1.  Le  dichiarazioni  relative  ai periodi
          d'imposta  per  i quali i termini per la loro presentazione
          sono  scaduti  entro  il  31 ottobre  2002,  possono essere
          integrate  secondo  le  disposizioni del presente articolo.
          L'integrazione puo' avere effetto ai fini delle imposte sui
          redditi  e relative addizionali, delle imposte sostitutive,
          dell'imposta    sul   patrimonio   netto   delle   imprese,
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto, dell'imposta regionale
          sulle  attivita'  produttive,  del contributo straordinario
          per  l'Europa,  di  cui  all'art.  3, commi 194 e seguenti,
          della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  dei  contributi
          previdenziali  e di quelli al Servizio sanitario nazionale.
          I   soggetti  indicati  nel  titolo  III  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600,
          obbligati   ad   operare   ritenute   alla  fonte,  possono
          integrare,  secondo  le disposizioni del presente articolo,
          le  ritenute  relative  ai  periodi  di  imposta  di cui al
          presente comma.
              2. (abrogato).
              3.  L'integrazione  si  perfeziona con il pagamento dei
          maggiori  importi  dovuti entro il 16 aprile 2003, mediante
          l'applicazione   delle   disposizioni  vigenti  in  ciascun
          periodo   di  imposta  relative  ai  tributi  indicati  nel
          comma 1,  nonche'  dell'intero  ammontare  delle ritenute e
          contributi,  sulla base di una dichiarazione integrativa da
          presentare,  entro  la  medesima  data,  in luogo di quella
          omessa  ovvero  per rettificare in aumento la dichiarazione
          gia'  presentata.  Agli  effetti  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  per  l'omessa  osservanza  degli obblighi di cui
          agli  artt. 17,  terzo e quinto comma, e 34, comma 6, primo
          periodo,   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre  1972,  n.  633,  e  all'art.  47,  comma 1, del
          decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge  29 ottobre  1993,  n.  427,
          l'integrazione deve operarsi esclusivamente con riferimento
          all'imposta  che  non  avrebbe  potuto  essere computata in
          detrazione;  la  disposizione  opera  a  condizione  che il
          contribuente  si  avvalga della definizione di cui all'art.
          9-bis.   Nella   dichiarazione  integrativa  devono  essere
          indicati,  a  pena  di  nullita',  maggiori  importi dovuti
          almeno  pari  a 300 euro per ciascun periodo di imposta. La
          predetta  dichiarazione  integrativa  e'  presentata in via
          telematica    direttamente    ovvero    avvalendosi   degli
          intermediari abilitati indicati dall'art. 3 del regolamento
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
          1998,  n.  322,  e  successive  modificazioni.  Qualora gli
          importi  da  versare  eccedano,  per le persone fisiche, la
          somma  di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di
          6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in
          due  rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed il
          20 giugno   2004,   maggiorati  degli  interessi  legali  a
          decorrere  dal  17 aprile  2003.  L'omesso versamento delle
          predette  eccedenze  entro  le  date indicate non determina
          l'inefficacia  della  integrazione;  per  il recupero delle
          somme  non  corrisposte  a  tali  scadenze  si applicano le
          disposizioni  dell'art. 14 del decreto del Presidente della
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  602,  e  successive
          modificazioni,   e   sono   altresi'  dovuti  una  sanzione
          amministrativa  di  ammontare  pari  al  30 per cento delle
          somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento
          eseguito  entro  i  trenta  giorni successivi alla scadenza
          medesima,   e   gli   interessi  legali.  La  dichiarazione
          integrativa  non  costituisce  titolo  per  il  rimborso di
          ritenute,  acconti  e crediti d'imposta precedentemente non
          dichiarati,  ne'  per  il  riconoscimento  di  esenzioni  o
          agevolazioni   non   richieste  in  precedenza,  ovvero  di
          detrazioni  d'imposta  diverse  da  quelle  originariamente
          dichiarate;  la  differenza  tra  l'importo  dell'eventuale
          maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e
          quello   del   minor   credito   spettante   in  base  alla
          dichiarazione  integrativa, e' versata secondo le modalita'
          previste dal presente articolo. E' in ogni caso preclusa la
          deducibilita'  delle maggiori imposte e contributi versati.
          Per  le  ritenute  indicate nelle dichiarazioni integrative
          non  puo' essere esercitata la rivalsa sui percettori delle
          somme   o   dei  valori  non  assoggettati  a  ritenuta.  I
          versamenti  delle  somme dovute ai sensi del presente comma
          sono  effettuati secondo le modalita' previste dall'art. 17
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
          modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
              4.  In  alternativa  alle  modalita' di dichiarazione e
          versamento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1,
          ad  eccezione  di  quelli che hanno omesso la presentazione
          delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di
          cui  al medesimo comma, possono presentare la dichiarazione
          integrativa in forma riservata ai soggetti convenzionati di
          cui  all'art.  19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
          241.  Questi ultimi rilasciano agli interessati copia della
          dichiarazione  integrativa  riservata,  versano,  entro  il
          24 aprile   2003,  le  maggiori  somme  dovute  secondo  le
          disposizioni  contenute  nel  capo III del predetto decreto
          legislativo  n.  241  del 1997, esclusa la compensazione di
          cui   all'art.  17  dello  stesso  decreto  legislativo,  e
          comunicano    all'Agenzia    delle    entrate   l'ammontare
          complessivo  delle  medesime  somme  senza  indicazione dei
          nominativi   dei   soggetti   che   hanno   presentato   la
          dichiarazione   integrativa   riservata.   E'   esclusa  la
          rateazione  di  cui  al comma 3. Gli istituti previdenziali
          non   comunicano  all'amministrazione  finanziaria  i  dati
          indicati  nella  dichiarazione  riservata  di cui vengono a
          conoscenza.
              5. Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero
          con   qualunque   modalita',  anche  tramite  soggetti  non
          residenti o loro strutture interposte, e' dovuta un'imposta
          sostitutiva  di  quelle  indicate al comma 1, pari al 6 per
          cento.  Per la dichiarazione e il versamento della predetta
          imposta   sostitutiva  si  applicano  le  disposizioni  dei
          commi 3 e 4.
              6.    Salvo    quanto    stabilito   al   comma 7,   il
          perfezionamento  della procedura prevista dal presente art.
          comporta per ciascuna annualita' oggetto di integrazione ai
          sensi   dei   commi 3  e  4  e  limitatamente  ai  maggiori
          imponibili  o  alla  maggiore  imposta  sul valore aggiunto
          risultanti  dalle  dichiarazioni  integrative aumentati del
          100  per cento, ovvero alle maggiori ritenute aumentate del
          50 per cento:
                a) la  preclusione,  nei  confronti del dichiarante e
          dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario e
          contributivo;
                b) l'estinzione    delle    sanzioni   amministrative
          tributarie e previdenziali, ivi comprese quelle accessorie,
          nonche',  ove  siano  stati  integrati  i redditi di cui al
          comma 5,  e  ove  ricorra  la  ipotesi  di cui all'art. 14,
          comma 4,  delle  sanzioni  previste  dalle disposizioni sul
          monitoraggio  fiscale  di  cui  al  decreto-legge 28 giugno
          1990,  n.  167,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          4 agosto 1990, n. 227;
                c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilita' per
          i  reati  tributari  di  cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 10 del
          decreto  legislativo  10 marzo  2000,  n. 74, nonche' per i
          reati  previsti  dagli  artt. 482, 483, 484, 485, 489, 490,
          491-bis  e 492 del codice penale, nonche' dagli artt. 2621,
          2622  e  2623  del  codice  civile, quando tali reati siano
          stati  commessi  per eseguire od occultare i predetti reati
          tributari,  ovvero  per  conseguirne  il  profitto  e siano
          riferiti  alla  stessa  pendenza  o  situazione tributaria.
          L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica in
          caso   di  esercizio  dell'azione  penale  della  quale  il
          contribuente  ha  avuto formale conoscenza entro la data di
          presentazione della dichiarazione integrativa;
                d) (abrogata).
              6-bis.  In  caso di accertamento relativo ad annualita'
          oggetto  di integrazione, le maggiori imposte e le maggiori
          ritenute   dovute   sono  comunque  limitate  all'eccedenza
          rispetto   alle   maggiori   imposte   corrispondenti  agli
          imponibili  integrati,  all'eccedenza  rispetto all'imposta
          sul valore aggiunto e all'eccedenza rispetto alle ritenute,
          aumentate ai sensi del comma 6.
              7.  Per i redditi di cui al comma 5 non opera l'aumento
          del 100 per cento previsto dal comma 6 e gli effetti di cui
          alla  lettera c)  del  medesimo comma  operano a condizione
          che,  ricorrendo la ipotesi di cui all'art. 14, comma 4, si
          provveda  alla  regolarizzazione  contabile delle attivita'
          detenute all'estero secondo le modalita' ivi previste.
              8. Gli effetti di cui ai commi 6 e 7 si estendono anche
          nei  confronti  dei  soggetti  diversi  dal  dichiarante se
          considerati possessori effettivi dei maggiori imponibili.
              9.  In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di
          altra  attivita'  di  controllo fiscale, il soggetto che ha
          presentato  la  dichiarazione  riservata  di cui al comma 4
          puo' opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi,
          estintivi  e  di  esclusione  della  punibilita'  di cui ai
          commi 6  e  7  con invito a controllare la congruita' delle
          somme di cui ai commi 3 e 5, in relazione all'ammontare dei
          maggiori  redditi e imponibili nonche' delle ritenute e dei
          contributi indicati nella dichiarazione integrativa.
              10.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano qualora:
                a) alla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,   sia   stato   notificato   processo   verbale   di
          constatazione   con   esito   positivo,  ovvero  avviso  di
          accertamento   ai   fini   delle   imposte   sui   redditi,
          dell'imposta   sul   valore  aggiunto  ovvero  dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive,  nonche' invito al
          contraddittorio  di  cui all'art. 5 del decreto legislativo
          19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata
          perfezionata la definizione ai sensi degli art. 15 e 16; in
          caso  di  avvisi di accertamento di cui all'art. 41-bis del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.   600,  e  successive  modificazioni,  relativamente  ai
          redditi oggetto di integrazione, ovvero di cui all'art. 54,
          quinto  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre   1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,
          divenuti  definitivi  alla  data di entrata in vigore della
          presente  legge, la definizione e' ammessa a condizione che
          il  contribuente  versi,  entro  la prima data di pagamento
          degli   importi  per  l'integrazione,  le  somme  derivanti
          dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e
          degli  interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia'
          pagato.  Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti
          definitivi  avvisi di accertamento diversi da quelli di cui
          ai  citati  artt. 41-bis  del  decreto del Presidente della
          Repubblica  n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  n.  633  del  1972,  il
          contribuente  ha  comunque  la  facolta' di avvalersi delle
          disposizioni  del  presente  articolo,  fermi  restando gli
          effetti dei suddetti atti;
                b) e'   stata  esercitata  l'azione  penale  per  gli
          illeciti di cui alla lettera c) del comma 6, della quale il
          contribuente  ha  avuto formale conoscenza entro la data di
          presentazione della dichiarazione integrativa.
              11.  Le  societa'  o associazioni di cui all'art. 5 del
          testo  unico  delle  imposte sui redditi, di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
          successive  modificazioni,  nonche' i titolari dell'azienda
          coniugale  non  gestita  in forma societaria e dell'impresa
          familiare,    che   hanno   presentato   la   dichiarazione
          integrativa  secondo  le  modalita'  del presente articolo,
          comunicano,  entro  il 16 maggio 2003, alle persone fisiche
          titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta
          presentazione della relativa dichiarazione. La integrazione
          da   parte  delle  persone  fisiche  titolari  dei  redditi
          prodotti  in  forma  associata  si  perfeziona presentando,
          entro il 16 settembre 2003, la dichiarazione integrativa di
          cui  al  comma 3  e versando contestualmente le imposte e i
          relativi contributi secondo le modalita' di cui al medesimo
          comma 3.  La  presentazione della dichiarazione integrativa
          da  parte dei soggetti di cui al primo periodo del presente
          comma  costituisce  titolo  per  l'accertamento,  ai  sensi
          dell'art.   41-bis   del   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive
          modificazioni,  nei  confronti  dei  soggetti che non hanno
          integrato i redditi prodotti in forma associata.
              12.  La  conoscenza  dell'intervenuta  integrazione dei
          redditi  e degli imponibili ai sensi del presente articolo,
          non  genera  obbligo  o  facolta' della segnalazione di cui
          all'art. 331 del codice di procedura penale. L'integrazione
          effettuata  ai  sensi del presente articolo non costituisce
          notizia di reato.
              13.  Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono
          definite le modalita' applicative del presente articolo.»
              «Art.   9   -  (Definizione  automatica  per  gli  anni
          pregressi).  -  1.  I  contribuenti, al fine di beneficiare
          delle  disposizioni di cui al presente articolo, presentano
          una dichiarazione con le modalita' previste dai commi 3 e 4
          dell'art.  8,  concernente,  a  pena  di  nullita', tutti i
          periodi   d'imposta   per   i   quali   i  termini  per  la
          presentazione  delle  relative  dichiarazioni  sono scaduti
          entro   il   31 ottobre   2002,  chiedendo  la  definizione
          automatica   per  tutte  le  imposte  di  cui  al  comma 2,
          lettera a), nonche', anche separatamente, per l'imposta sul
          valore  aggiunto. Non possono essere oggetto di definizione
          automatica   i  redditi  soggetti  a  tassazione  separata,
          nonche'  i  redditi  di  cui  al comma 5 dell'art. 8, ferma
          restando,  per  i  predetti  redditi,  la  possibilita'  di
          avvalersi   della   dichiarazione  integrativa  di  cui  al
          medesimo art. 8, secondo le modalita' ivi indicate.
              2.  La  definizione  automatica  si  perfeziona  con il
          versamento per ciascun periodo d'imposta:
                a) ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e relative
          addizionali,   delle   imposte   sostitutive,  dell'imposta
          regionale   sulle   attivita'  produttive,  del  contributo
          straordinario  per  l'Europa di cui all'art. 3, commi 194 e
          seguenti,  della  legge  23 dicembre  1996, n. 662, nonche'
          dell'imposta  sul  patrimonio  netto  delle  imprese, fermi
          restando  i  versamenti minimi di cui ai commi 3 e 4, di un
          importo  pari  all'8  per cento delle imposte lorde e delle
          imposte    sostitutive   risultanti   dalla   dichiarazione
          originariamente  presentata;  se  ciascuna  imposta lorda o
          sostitutiva  e'  risultata  di ammontare superiore a 10.000
          euro, la percentuale applicabile all'eccedenza e' pari al 6
          per  cento, mentre se e' risultata di ammontare superiore a
          20.000  euro,  la  percentuale  applicabile  a quest'ultima
          eccedenza e' pari al 4 per cento;
                b) ai  fini  dell'imposta  sul valore aggiunto, fermi
          restando  i  versamenti  minimi  di  cui  al comma 6, di un
          importo  pari  alla  somma  del  2  per  cento dell'imposta
          relativa  alle  cessioni  di  beni  e  alle  prestazioni di
          servizi effettuate dal contribuente, per le quali l'imposta
          e'  divenuta  esigibile  nel periodo d'imposta, e del 2 per
          cento   dell'imposta  detratta  nel  medesimo  periodo;  se
          l'imposta  esigibile ovvero l'imposta detratta superano gli
          importi  di  200.000  euro,  le  percentuali  applicabili a
          ciascuna  eccedenza  sono  pari  all'1,5  per cento, e se i
          predetti  importi  di  imposta  superano  300.000  euro  le
          percentuali  applicabili  a  ciascuna  eccedenza  sono pari
          all'1  per  cento;  le somme da versare complessivamente ai
          sensi  della  presente  lettera  sono  ridotte nella misura
          dell'80  per  cento  per  la  parte  eccedente l'importo di
          11.600.000 euro.
              3.  Il  versamento  delle maggiori imposte calcolate in
          base  al  comma 2,  lettera a),  deve  comunque essere, per
          ciascun periodo d'imposta, almeno pari:
                a) a  100  euro, per le persone fisiche e le societa'
          semplici titolari di redditi diversi da quelli di impresa e
          da quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni;
                b) ai  seguenti  importi,  per le persone titolari di
          reddito  d'impresa,  per  gli esercenti arti e professioni,
          per  le  societa'  e  le associazioni di cui all'art. 5 del
          testo  unico  delle  imposte sui redditi, di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
          successive  modificazioni,  nonche'  per  i soggetti di cui
          all'art. 87 del medesimo testo unico:
                  1)  400  euro,  se  l'ammontare  dei  ricavi  e dei
          compensi non e' superiore a 50.000 euro;
                  2)  500  euro,  se  l'ammontare  dei  ricavi  e dei
          compensi non e' superiore a 180.000 euro;
                  3)  600  euro,  se  l'ammontare  dei  ricavi  e dei
          compensi e' superiore a 180.000 euro.
              3-bis.   I  soggetti  che  hanno  dichiarato  ricavi  e
          compensi  di ammontare non inferiore a quelli determinabili
          sulla  base  degli  studi di settore di cui all'art. 62-bis
          del  decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre  1993,  n.  427, e
          successive  modificazioni,  e  nei  confronti dei quali non
          sono   riscontrabili  anomalie  negli  indici  di  coerenza
          economica, nonche' i soggetti che hanno dichiarato ricavi e
          compensi  di ammontare non inferiore a quelli determinabili
          sulla  base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a
          189,  della  legge  28 dicembre  1995, n. 549, e successive
          modificazioni, possono effettuare la definizione automatica
          ai  fini di tutte le imposte di cui al comma 2 del presente
          articolo con il versamento di una somma pari a 500 euro per
          ciascuna annualita'. I soggetti che hanno dichiarato ricavi
          e   compensi   di   ammontare   non   inferiore   a  quelli
          determinabili  sulla  base degli studi di settore di cui al
          citato art. 62-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, e nei
          confronti  dei  quali  sono  riscontrabili  anomalie  negli
          indici   di   coerenza  economica,  possono  effettuare  la
          definizione  automatica con il versamento di una somma pari
          a 700 euro per ciascuna annualita'.
              4.  Ai  fini  della  definizione automatica, le persone
          fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata ai
          sensi  dell'art.  5  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917, e successive modificazioni, il
          titolare  e  i collaboratori dell'impresa familiare nonche'
          il titolare e il coniuge dell'azienda coniugale non gestita
          in   forma   societaria,   indicano   nella   dichiarazione
          integrativa,  per  ciascun  periodo  d'imposta, l'ammontare
          dell'importo   minimo   da   versare  determinato,  con  le
          modalita'  indicate  nel  comma 3,  lettera b),  in ragione
          della  propria quota di partecipazione. In nessun caso tale
          importo puo' risultare di ammontare inferiore a 200 euro.
              5.  In presenza di importi minimi di cui ai commi 3 e 4
          deve essere versato quello di ammontare maggiore.
              6.  Il  versamento  delle maggiori imposte calcolate in
          base  al  comma 2,  lettera b),  deve  comunque  essere, in
          ciascun periodo d'imposta, almeno pari a:
                a) 500  euro,  se l'ammontare del volume d'affari non
          e' superiore a 50.000 euro;
                b) 600  euro,  se l'ammontare del volume d'affari non
          e' superiore a 180.000 euro;
                c) 700  euro,  se  l'ammontare del volume d'affari e'
          superiore a 180.000 euro.
              7.  Ai  fini della definizione automatica e' esclusa la
          rilevanza  a  qualsiasi  effetto  delle  eventuali  perdite
          risultanti  dalle dichiarazioni originarie, fatta eccezione
          di  quelle determinate dall'applicazione delle disposizioni
          di  cui  all'art. 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Il
          riporto a nuovo delle predette perdite e' consentito con il
          versamento  di una somma pari al 10 per cento delle perdite
          stesse  fino  ad un importo di 250.000.000 di euro, nonche'
          di una somma pari al 5 per cento delle perdite eccedenti il
          predetto importo. Per la definizione automatica dei periodi
          d'imposta  chiusi  in  perdita  o in pareggio e' versato un
          importo  almeno  pari  a  quello  minimo di cui al comma 3,
          lettera b), per ciascuno dei periodi stessi.
              8. Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni
          relative  ai  tributi  di  cui  al  comma 1, e' dovuto, per
          ciascuna di esse e per ciascuna annualita', un importo pari
          a  1.500  euro per le persone fisiche, elevato a 3.000 euro
          per  le  societa'  e  le associazioni di cui all'art. 5 del
          testo  unico  delle  imposte sui redditi, di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
          successive  modificazioni, e per i soggetti di cui all'art.
          87 del medesimo testo unico.
              9.  La definizione automatica, limitatamente a ciascuna
          annualita',  rende definitiva la liquidazione delle imposte
          risultanti   dalla   dichiarazione   con  riferimento  alla
          spettanza   di   deduzioni   e  agevolazioni  indicate  dal
          contribuente o all'applicabilita' di esclusioni. Sono fatti
          salvi  gli  effetti  della liquidazione delle imposte e del
          controllo  formale  in base rispettivamente all'art. 36-bis
          ed   all'art.  36-ter  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive
          modificazioni,  nonche' gli effetti derivanti dal controllo
          delle  dichiarazioni  IVA  ai  sensi  dell'art.  54-bis del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  e  successive  modificazioni;  le variazioni dei dati
          dichiarati  non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori
          imposte   dovute   ai   sensi  del  presente  articolo.  La
          definizione   automatica   non   modifica  l'importo  degli
          eventuali  rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni
          presentate  ai  fini  delle  imposte sui redditi e relative
          addizionali,  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  nonche'
          dell'imposta   regionale  sulle  attivita'  produttive.  La
          dichiarazione  integrativa  non  costituisce  titolo per il
          rimborso   di   ritenute,   acconti   e  crediti  d'imposta
          precedentemente  non  dichiarati, ne' per il riconoscimento
          di  esenzioni  o  agevolazioni non richieste in precedenza,
          ovvero   di   detrazioni   d'imposta   diverse   da  quelle
          originariamente dichiarate.
              10.  Il  perfezionamento  della  procedura prevista dal
          presente art. comporta:
                a) la  preclusione,  nei  confronti del dichiarante e
          dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario;
                b) l'estinzione    delle    sanzioni   amministrative
          tributarie, ivi comprese quelle accessorie;
                c) l'esclusione   della   punibilita'   per  i  reati
          tributari  di  cui  agli  artt. 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto
          legislativo  10 marzo  2000,  n.  74,  nonche'  per i reati
          previsti  dagli artt. 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis
          e  492  del codice penale, nonche' dagli artt. 2621, 2622 e
          2623  del  codice  civile,  quando  tali  reati siano stati
          commessi   per  eseguire  od  occultare  i  predetti  reati
          tributari,  ovvero  per  conseguirne  il  profitto  e siano
          riferiti  alla  stessa  pendenza o situazione tributaria; i
          predetti  effetti,  limitatamente  ai  reati  previsti  dal
          codice  penale  e  dal  codice civile, operano a condizione
          che,  ricorrendo  le  ipotesi  di cui all'art. 14, comma 5,
          della  presente  legge  si  provveda  alla regolarizzazione
          contabile   delle  attivita',  anche  detenute  all'estero,
          secondo le modalita' ivi previste. L'esclusione di cui alla
          presente  lettera  non  si  applica  in  caso  di esercizio
          dell'azione  penale  della  quale  il contribuente ha avuto
          formale  conoscenza  entro  la  data di presentazione della
          dichiarazione per la definizione automatica.
              11. Restano ferme, ad ogni effetto, le disposizioni sul
          monitoraggio  fiscale  di  cui  al  decreto-legge 28 giugno
          1990,  n.  167,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          4 agosto  1990, n. 227, salvo che, ricorrendo le ipotesi di
          cui  all'art. 14, comma 5, della presente legge si provveda
          alla  regolarizzazione  contabile  di  tutte  le  attivita'
          detenute  all'estero  secondo  le  modalita'  ivi previste,
          ferma  restando  la  decadenza  dal  beneficio  in  caso di
          parziale regolarizzazione delle attivita' medesime.
              12.  Qualora  gli  importi  da  versare  ai  sensi  del
          presente   articolo,   eccedano  complessivamente,  per  le
          persone  fisiche,  la  somma di 3.000 euro e, per gli altri
          soggetti,  la  somma  di  6.000 euro, gli importi eccedenti
          possono  essere versati in due rate, di pari importo, entro
          il  30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004, maggiorati degli
          interessi  legali  a decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso
          versamento  delle predette eccedenze entro le date indicate
          non  determina  l'inefficacia  della  integrazione;  per il
          recupero  delle  somme  non  corrisposte a tali scadenze si
          applicano  le  disposizioni  dell'art.  14  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, e
          successive   modificazioni,  e  sono  altresi'  dovuti  una
          sanzione  amministrativa  pari  al 30 per cento delle somme
          non  versate,  ridotta  alla  meta'  in  caso di versamento
          eseguito  entro  i  trenta  giorni successivi alla scadenza
          medesima, e gli interessi legali.
              13. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di
          altra  attivita'  di  controllo fiscale, il soggetto che ha
          presentato  la  dichiarazione  riservata  puo' opporre agli
          organi  competenti  gli  effetti preclusivi, estintivi e di
          esclusione della punibilita' di cui al comma 10, con invito
          a  controllare  la  congruita'  delle somme versate ai fini
          della definizione e indicate nella medesima dichiarazione.
              14.  Le disposizioni del presente art. non si applicano
          qualora:
                a) alla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,   sia   stato   notificato   processo   verbale   di
          constatazione   con   esito   positivo,  ovvero  avviso  di
          accertamento   ai   fini   delle   imposte   sui   redditi,
          dell'imposta   sul   valore  aggiunto  ovvero  dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive,  nonche' invito al
          contraddittorio  di  cui all'art. 5 del decreto legislativo
          19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata
          perfezionata  la  definizione  ai sensi degli artt. 15 e 16
          della  presente  legge;  in  caso di avvisi di accertamento
          parziale  di cui all'art. 41-bis del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29 settembre  1973, n. 600, e successive
          modificazioni,  ovvero  di  avvisi  di  accertamento di cui
          all'art. 54, quinto comma, del decreto del Presidente della
          Repubblica   26 ottobre   1972,   n.   633,   e  successive
          modificazioni,  divenuti definitivi alla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge, la definizione e' ammessa a
          condizione  che  il contribuente versi, entro la prima data
          di  pagamento  degli  importi  per la definizione, le somme
          derivanti  dall'accertamento parziale, con esclusione delle
          sanzioni  e degli interessi. Non si fa luogo al rimborso di
          quanto  gia'  pagato.  Per  i periodi d'imposta per i quali
          sono  divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da
          quelli  di  cui  ai  citati  artt. 41-bis  del  decreto del
          Presidente  della  Repubblica n. 600 del 1973, e 54, quinto
          comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 633
          del  1972,  il  contribuente  ha  comunque  la  facolta' di
          avvalersi  delle  disposizioni del presente articolo, fermi
          restando gli effetti dei suddetti atti;
                b) e'   stata  esercitata  l'azione  penale  per  gli
          illeciti  di  cui alla lettera c) del comma 10, della quale
          il  contribuente  ha avuto formale conoscenza entro la data
          di  presentazione  della  dichiarazione  per la definizione
          automatica;
                c) il  contribuente  abbia omesso la presentazione di
          tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi di cui al
          comma 2 e per tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1.
              15.  Le  preclusioni  di  cui  alle lettere a) e b) del
          comma 14  si applicano con esclusivo riferimento ai periodi
          d'imposta ai quali si riferiscono gli atti e i procedimenti
          ivi  indicati.  La definizione automatica non si perfeziona
          se  essa  si  fonda  su  dati  non  corrispondenti a quelli
          contenuti  nella  dichiarazione originariamente presentata,
          ovvero  se  la  stessa  viene  effettuata  dai soggetti che
          versano  nelle  ipotesi  di  cui  al  comma 14 del presente
          articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati
          che,  in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che
          risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti
          definitivi.
              16. I contribuenti che hanno presentato successivamente
          al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi
          dell'art. 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto
          del  Presidente  della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
          successive    modificazioni,    possono   avvalersi   delle
          disposizioni  di  cui al presente articolo sulla base delle
          dichiarazioni   originarie  presentate.  L'esercizio  della
          facolta'  di cui al periodo precedente costituisce rinuncia
          agli  effetti  favorevoli  delle  dichiarazioni integrative
          presentate.
              17.  I  soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre
          1990,  che  ha interessato le province di Catania, Ragusa e
          Siracusa,   individuati  ai  sensi  dell'art.  3  dell'O.M.
          21 dicembre  1990  del  Ministro per il coordinamento della
          protezione  civile,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          299  del  24 dicembre  1990,  destinatari dei provvedimenti
          agevolativi  in  materia di versamento delle somme dovute a
          titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera
          automatica  la  propria  posizione relativa agli anni 1990,
          1991  e  1992. La definizione si perfeziona versando, entro
          il  16 aprile  2003,  l'intero ammontare dovuto per ciascun
          tributo  a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia'
          eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10
          per  cento;  il  perfezionamento della definizione comporta
          gli  effetti  di  cui  al  comma 10. Qualora gli importi da
          versare   complessivamente  ai  sensi  del  presente  comma
          eccedano  la  somma  di  5.000  euro, gli importi eccedenti
          possono   essere   versati  in  un  massimo  di  otto  rate
          semestrali  con  l'applicazione  degli  interessi  legali a
          decorrere  dal  17 aprile  2003.  L'omesso versamento delle
          predette  eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali
          non  determina  l'inefficacia della definizione automatica;
          per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le
          disposizioni  dell'art. 14 del decreto del Presidente della
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  602,  e  successive
          modificazioni,   e   sono   altresi'  dovuti  una  sanzione
          amministrativa  pari  al  30  per  cento  delle  somme  non
          versate,  ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito
          entro  i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e
          gli interessi legali.
              18.  Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono
          definite le modalita' applicative del presente articolo.»
              «Art.  9-bis - 1. Le sanzioni previste dall'art. 13 del
          decreto  legislativo  18 dicembre  1997,  n.  471,  non  si
          applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla
          data  del  16 aprile  2003  provvedono  ai  pagamenti delle
          imposte  o  delle  ritenute  risultanti dalle dichiarazioni
          annuali  presentate  entro il 31 ottobre 2002, per le quali
          il  termine  di  versamento e' scaduto anteriormente a tale
          data.  Se  gli  importi  da  versare per ciascun periodo di
          imposta eccedono, per le persone fisiche, la somma di 3.000
          euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli
          importi  eccedenti,  maggiorati  degli  interessi  legali a
          decorrere dal 17 aprile 2003, possono essere versati in tre
          rate,  di  pari  importo,  entro  il  30 novembre  2003, il
          30 giugno 2004 e il 30 novembre 2004.
              2.  Se  le  imposte  e  le  ritenute  non  versate e le
          relative sanzioni sono state iscritte in ruoli gia' emessi,
          le   sanzioni   di   cui   al   comma 1,  non  sono  dovute
          limitatamente  alle  rate  non ancora scadute alla data del
          16 aprile  2003,  a condizione che le imposte e le ritenute
          non  versate  iscritte a ruolo siano state pagate o vengano
          pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui
          al  comma 1  non  sono dovute anche relativamente alle rate
          scadute  alla  predetta  data  se  i  soggetti  interessati
          dimostrano  che  il  versamento  non  e' stato eseguito per
          fatto  doloso  di terzi denunciato, anteriormente alla data
          del 31 dicembre 2002, all'autorita' giudiziaria.
              3.  Per  avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i
          soggetti   interessati   sono   tenuti   a  presentare  una
          dichiarazione  integrativa, in via telematica, direttamente
          ovvero  avvalendosi  degli  intermediari abilitati indicati
          dall'art.   3   del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica  22 luglio  1998,  n.  322,
          indicando  in  apposito  prospetto le imposte o le ritenute
          dovute  per  ciascun  periodo  di  imposta  e  i  dati  del
          versamento  effettuato,  nonche' gli estremi della cartella
          di pagamento nei casi di cui al comma 2.
              4.  Sulla  base  della dichiarazione di cui al comma 3,
          gli  uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate
          al  comma 1  iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne
          e'  stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora
          versate alla data del 16 aprile 2003, sempre che il mancato
          pagamento  non  dipenda da morosita', ovvero al rimborso di
          quelle  pagate  a  partire dalla data medesima; il rimborso
          compete   altresi'  per  le  somme  a  tale  titolo  pagate
          anteriormente,  se i soggetti interessati dimostrano che il
          versamento  non e' stato eseguito tempestivamente per fatto
          doloso  di  terzi  denunciato,  anteriormente alla data del
          31 dicembre  2002, all'autorita' giudiziaria. Restano fermi
          gli  interessi  iscritti  a  ruolo;  le  somme  da versare,
          diverse   da   quelle   iscritte  a  ruolo,  devono  essere
          maggiorate, a titolo di interessi, del 3 per cento annuo.».
              «Art.    14   -   (Regolarizzazione   delle   scritture
          contabili).  -  1.  Le  societa'  di  capitali  e  gli enti
          equiparati, le societa' in nome collettivo e in accomandita
          semplice  e  quelle  ad esse equiparate, nonche' le persone
          fisiche  e  gli  enti  non  commerciali,  relativamente  ai
          redditi   d'impresa   posseduti,  che  si  avvalgono  delle
          disposizioni  di  cui  all'art.  8,  possono specificare in
          apposito  prospetto  i nuovi elementi attivi e passivi o le
          variazioni  di  elementi  attivi e passivi, da cui derivano
          gli  imponibili,  i maggiori imponibili o le minori perdite
          indicati   nelle  dichiarazioni  stesse;  con  riguardo  ai
          predetti  imponibili,  maggiori imponibili o minori perdite
          non  si  applicano le disposizioni del comma 4 dell'art. 75
          del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  e  successive  modificazioni,  e  del terzo comma
          dell'art.  61  del  decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre  1973,  n. 600, e successive modificazioni. Il
          predetto  prospetto  e'  conservato per il periodo previsto
          dall'art. 43, primo comma, del decreto del Presidente della
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive
          modificazioni,   e  deve  essere  esibito  o  trasmesso  su
          richiesta dell'ufficio competente.
              2.  Sulla  base delle quantita' e valori evidenziati ai
          sensi   del   comma 1,  i  soggetti  ivi  indicati  possono
          procedere  ad  ogni  effetto  alla  regolarizzazione  delle
          scritture  contabili  apportando  le conseguenti variazioni
          nell'inventario,  nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso
          al  31 dicembre  2002,  ovvero  in  quelli  del  periodo di
          imposta  in  corso  a tale data nonche' negli altri libri e
          registri   relativi  ai  medesimi  periodi  previsti  dalle
          vigenti   disposizioni.  Le  quantita'  e  i  valori  cosi'
          evidenziati  si  considerano  riconosciuti  ai  fini  delle
          imposte   sui   redditi   e  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita'   produttive   relative  ai  periodi  di  imposta
          successivi,  con  esclusione  dei  periodi  d'imposta per i
          quali  non e' stata presentata la dichiarazione integrativa
          ai  sensi  dell'art.  8,  salvo  che  non  siano oggetto di
          accertamento o rettifica d'ufficio.
              3.  I  soggetti  indicati  nel comma 1 possono altresi'
          procedere,  nei  medesimi documenti di cui al comma 2, alla
          eliminazione  delle  attivita' o delle passivita' fittizie,
          inesistenti  o  indicate  per  valori  superiori  a  quelli
          effettivi.  Dette  variazioni  non  comportano emergenza di
          componenti positivi o negativi ai fini della determinazione
          del  reddito  d'impresa  ne'  la  deducibilita' di quote di
          ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione
          dei relativi Fondi.
              4.  I soggetti indicati al comma 1, che si sono avvalsi
          delle  disposizioni  di cui al comma 5 dell'art. 8, possono
          procedere,   nel   rispetto  dei  principi  civilistici  di
          redazione del bilancio, alla regolarizzazione contabile, ai
          sensi   dei  commi da  1  a  3,  delle  attivita'  detenute
          all'estero alla data del 31 dicembre 2001, con le modalita'
          anche  dichiarative di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art.
          8.  Dette  attivita'  si  considerano  riconosciute ai fini
          delle  imposte  sui  redditi e dell'imposta regionale sulle
          attivita'  produttive  a  decorrere  dal  terzo  periodo di
          imposta   successivo   a   quello  chiuso  o  in  corso  al
          31 dicembre 2002.
              5.  I  soggetti  di  cui al comma 1 che si sono avvalsi
          delle disposizioni di cui all'art. 9 possono procedere alla
          regolarizzazione   delle  scritture  contabili  di  cui  al
          comma 3 con gli effetti ivi previsti, nonche', nel rispetto
          dei  principi  civilistici  di redazione del bilancio, alle
          iscrizioni  nell'inventario,  nel rendiconto o nel bilancio
          chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di
          imposta  in  corso  a tale data nonche' negli altri libri e
          registri   relativi  ai  medesimi  periodi  previsti  dalle
          vigenti  disposizioni,  di attivita' in precedenza omesse o
          parzialmente  omesse;  in  tal  caso, sui valori o maggiori
          valori  dei  beni  iscritti  e'  dovuta, entro il 16 aprile
          2003,  un'imposta  sostitutiva del 6 per cento dei predetti
          valori.  L'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente
          e'  dovuta  anche  con  riferimento alle attivita' detenute
          all'estero alla data del 31 dicembre 2001 che siano oggetto
          di   regolarizzazione   contabile   ai  sensi  del  periodo
          precedente.   In   tale  ultima  ipotesi  si  applicano  le
          modalita'  dichiarative  di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 8.
          L'imposta  sostitutiva  del 6 per cento, non e' dovuta se i
          soggetti  si sono avvalsi anche della facolta' prevista dal
          comma 5  dell'art.  8.  I maggiori valori iscritti ai sensi
          del  presente  comma si  considerano  riconosciuti  ai fini
          delle  imposte  sui  redditi e dell'imposta regionale sulle
          attivita'  produttive  a  decorrere  dal  terzo  periodo di
          imposta   successivo   a   quello  chiuso  o  in  corso  al
          31 dicembre  2002,  a  condizione  che  i soggetti si siano
          avvalsi  delle disposizioni di cui all'art. 9 relativamente
          alle   imposte   sui   redditi.  L'imposta  sostitutiva  e'
          indeducibile   ai   fini   delle   imposte  sui  redditi  e
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
              6.   Nel   caso   di  cessione  a  titolo  oneroso,  di
          assegnazione ai soci o di destinazione a finalita' estranee
          all'esercizio  dell'impresa  ovvero  al consumo personale e
          familiare dell'imprenditore delle attivita' regolarizzate e
          assoggettate  ad imposta sostitutiva nella misura del 6 per
          cento,  in  data  anteriore  a  quella  di inizio del terzo
          periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al
          31 dicembre   2002,   al  soggetto  che  ha  effettuato  la
          regolarizzazione,  e'  attribuito  un credito d'imposta, ai
          fini  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche o
          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone giuridiche, pari
          all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata.»
              «Art.  15 - (Definizione degli accertamenti, degli atti
          di   contestazione,   degli  avvisi  di  irrogazione  delle
          sanzioni,  degli  inviti  al contraddittorio e dei processi
          verbali  di constatazione). - 1. Gli avvisi di accertamento
          per  i  quali alla data di entrata in vigore della presente
          legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione
          del  ricorso,  gli  inviti  al  contraddittorio di cui agli
          artt. 5  e  11  del  decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
          218,  per  i  quali,  alla  data di entrata in vigore della
          presente  legge,  non e' ancora intervenuta la definizione,
          nonche'  i  processi verbali di constatazione relativamente
          ai  quali,  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge,  non  e'  stato  notificato  avviso  di accertamento
          ovvero  ricevuto  invito al contraddittorio, possono essere
          definiti   secondo   le  modalita'  previste  dal  presente
          articolo,  senza  applicazione  di interessi, indennita' di
          mora  e sanzioni salvo quanto previsto dal comma 4, lettera
          b-bis).  La  definizione  non e' ammessa per i soggetti nei
          cui  confronti  e'  stata  esercitata l'azione penale per i
          reati  previsti  dal  decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
          74,  di  cui  il  contribuente  ha avuto formale conoscenza
          entro la data di perfezionamento della definizione.
              2.  La definizione degli avvisi di accertamento e degli
          inviti  al contraddittorio di cui al comma 1, si perfeziona
          mediante  il  pagamento,  entro  il  16 aprile  2003, degli
          importi  che risultano dovuti per effetto dell'applicazione
          delle  percentuali  di  seguito indicate, con riferimento a
          ciascuno scaglione:
                a) 30  per  cento  delle maggiori imposte, ritenute e
          contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli
          inviti al contraddittorio, non superiori a 15.000 euro;
                b) 32  per  cento  delle maggiori imposte, ritenute e
          contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli
          inviti  al  contraddittorio, superiori a 15.000 euro ma non
          superiori a 50.000 euro;
                c) 35  per  cento  delle maggiori imposte, ritenute e
          contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli
          inviti al contraddittorio, superiori a 50.000 euro.
              3. La definizione di cui al comma 2 e' altresi' ammessa
          nelle  ipotesi di rettifiche relative a perdite dichiarate,
          qualora  dagli  atti  di  cui  al medesimo comma 2 emergano
          imposte  o  contributi  dovuti. In tal caso la sola perdita
          risultante    dall'atto   e'   riportabile   nell'esercizio
          successivo nei limiti previsti dalla legge.
              3-bis.  Gli  atti  di  contestazione  e  gli  avvisi di
          irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata
          in  vigore  della  presente legge non sono ancora spirati i
          termini  per  la  proposizione  del  ricorso possono essere
          definiti   mediante   il   pagamento   del   10  per  cento
          dell'importo contestato o irrogato a titolo di sanzione.
              4. La definizione dei processi verbali di constatazione
          di  cui  al  comma 1  si  perfeziona mediante il pagamento,
          entro il 16 aprile 2003, di un importo calcolato:
                a) per  le  imposte sui redditi, relative addizionali
          ed  imposte  sostitutive,  applicando l'aliquota del 18 per
          cento  alla somma dei maggiori componenti positivi e minori
          componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale
          medesimo;
                b) per    l'imposta    regionale    sulle   attivita'
          produttive,  l'imposta  sul  valore  aggiunto  e  le  altre
          imposte  indirette,  riducendo del 50 per cento la maggiore
          imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel verbale
          stesso;
                b-bis)  per  le  violazioni  per le quali non risulta
          applicabile  la procedura di irrogazione immediata prevista
          dall'art.  17  del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
          472, e successive modificazioni, riducendo del 90 per cento
          le sanzioni minime applicabili;
                b-ter)   per   le   violazioni  concernenti  l'omessa
          effettuazione   di   ritenute   e   il  conseguente  omesso
          versamento  da parte del sostituto d'imposta, riducendo del
          65  per  cento  l'ammontare  delle maggiori ritenute omesse
          risultante dal verbale stesso.
              4-bis.  Non  sono definibili, in base alle disposizioni
          del  presente  articolo,  le  violazioni di cui all'art. 3,
          comma 3,   del   decreto-legge  22 febbraio  2002,  n.  12,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002,
          n. 73.
              4-ter.  Restano  comunque  dovute  per  intero le somme
          relative  ai  dazi  costituenti risorse proprie dell'Unione
          europea.
              5. I pagamenti delle somme dovute ai sensi del presente
          articolo  sono  effettuati entro 16 aprile 2003, secondo le
          ordinarie  modalita' previste per il versamento diretto dei
          relativi  tributi,  esclusa  in  ogni caso la compensazione
          prevista  dall'art.  17  del  decreto  legislativo 9 luglio
          1997,  n.  241,  e  successive  modificazioni.  Qualora gli
          importi  da  versare  complessivamente  per  la definizione
          eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e,
          per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi
          eccedenti  possono  essere  versati  in  due  rate, di pari
          importo,  entro  il  30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004,
          maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile
          2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le
          date    indicate    non   determina   l'inefficacia   della
          definizione;  per il recupero delle somme non corrisposte a
          tali scadenze si applicano le disposizioni dell'art. 14 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  602, e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti
          una  sanzione  amministrativa  pari  al  30 per cento delle
          somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento
          eseguito  entro  i  trenta  giorni successivi alla scadenza
          medesima,  e  gli  interessi legali. Entro dieci giorni dal
          versamento dell'intero importo o di quello della prima rata
          il  contribuente  fa  pervenire  all'ufficio  competente la
          quietanza   dell'avvenuto   pagamento   unitamente   ad  un
          prospetto esplicativo delle modalita' di calcolo seguite.
              6. La definizione non si perfeziona se essa si fonda su
          dati  non  corrispondenti  a  quelli  contenuti  negli atti
          indicati  al  comma 1, ovvero se la stessa viene effettuata
          dai  soggetti  che  versano nelle ipotesi di cui all'ultimo
          periodo  del  medesimo  comma;  non si fa luogo al rimborso
          degli  importi  versati  che,  in  ogni caso, valgono quali
          acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti
          in base agli accertamenti definitivi.
              7.   Il   perfezionamento  della  definizione  comporta
          l'esclusione,  ad  ogni  effetto,  della  punibilita' per i
          reati  tributari  di  cui  agli  artt. 2,  3, 4, 5 e 10 del
          decreto  legislativo  10 marzo  2000,  n. 74, nonche' per i
          reati  previsti  dagli  artt. 482, 483, 484, 485, 489, 490,
          491-bis  e 492 del codice penale, nonche' dagli artt. 2621,
          2622  e  2623  del  codice  civile, quando tali reati siano
          stati  commessi  per  eseguire  od occultare i citati reati
          tributari,  ovvero  per  conseguirne  il  profitto  e siano
          riferiti  alla  stessa pendenza o situazione tributaria. E'
          altresi'   esclusa,   per   le   definizioni  perfezionate,
          l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 12
          del   decreto  legislativo  18 dicembre  1997,  n.  471,  e
          all'art.  21  del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
          472.  L'esclusione  di cui al presente comma non si applica
          in  caso  di  esercizio  dell'azione  penale della quale il
          contribuente  ha  avuto formale conoscenza entro la data di
          perfezionamento della definizione.
              8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
          e  fino  al 18 aprile 2003 restano sospesi i termini per la
          proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento
          di  cui al comma 1, gli atti di cui al comma 3-bis, nonche'
          quelli  per  il perfezionamento della definizione di cui al
          citato  decreto  legislativo n. 218 del 1997, relativamente
          agli   inviti   al   contraddittorio  di  cui  al  medesimo
          comma 1.».
              «Art.  16. (Chiusura delle liti fiscali pendenti). - 1.
          Le  liti  fiscali  pendenti,  ai sensi del comma 3, dinanzi
          alle  commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni
          grado  del  giudizio  e  anche  a seguito di rinvio possono
          essere  definite,  a  domanda  del soggetto che ha proposto
          l'atto  introduttivo  del  giudizio, con il pagamento delle
          seguenti somme:
                a) se il valore della lite e' di importo fino a 2.000
          euro: 150 euro;
                b) se  il valore della lite e' di importo superiore a
          2.000 euro:
                  1) il 10 per cento del valore della lite in caso di
          soccombenza  dell'Amministrazione  finanziaria  dello Stato
          nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare
          resa,   sul  merito  ovvero  sull'ammissibilita'  dell'atto
          introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della
          domanda di definizione della lite;
                  2)  il  50 per cento del valore della lite, in caso
          di   soccombenza   del  contribuente  nell'ultima  o  unica
          pronuncia  giurisdizionale  non  cautelare resa, sul merito
          ovvero   sull'ammissibilita'   dell'atto  introduttivo  del
          giudizio, alla predetta data;
                  3)  il  30 per cento del valore della lite nel caso
          in  cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo
          grado  di  giudizio  e  non  sia  stata  gia'  resa  alcuna
          pronuncia  giurisdizionale  non cautelare sul merito ovvero
          sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio.
              2.  Le  somme  dovute ai sensi del comma 1 sono versate
          entro  il  16 aprile  2003,  secondo le ordinarie modalita'
          previste  per il versamento diretto dei tributi cui la lite
          si   riferisce,  esclusa  in  ogni  caso  la  compensazione
          prevista  dall'art.  17  del  decreto  legislativo 9 luglio
          1997,  n.  241,  e  successive  modificazioni.  Dette somme
          possono  essere  versate anche ratealmente in un massimo di
          sei  rate  trimestrali  di  pari importo o in un massimo di
          dodici  rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000
          euro.  L'importo  della  prima  rata  e'  versato  entro il
          termine  indicato  nel  primo periodo. Gli interessi legali
          sono  calcolati  dal 17 aprile 2003 sull'importo delle rate
          successive.  L'omesso versamento delle rate successive alla
          prima  entro  le  date indicate non determina l'inefficacia
          della   definizione;   per  il  recupero  delle  somme  non
          corrisposte  a  tali  scadenze si applicano le disposizioni
          dell'art.  14  del  decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  602, e successive modificazioni, e
          sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30
          per  cento  delle  somme non versate, ridotta alla meta' in
          caso   di   versamento   eseguito  entro  i  trenta  giorni
          successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
              3. Ai fini del presente articolo si intende:
                a) per   lite   pendente,  quella  in  cui  e'  parte
          l'Amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto
          avvisi  di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle
          sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla
          data  di  entrata  in vigore della presente legge, e' stato
          proposto  l'atto  introduttivo del giudizio, nonche' quella
          per  la  quale  l'atto  introduttivo  sia  stato dichiarato
          inammissibile  con  pronuncia  non passata in giudicato. Si
          intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data
          del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata
          in giudicato;
                b) per  lite  autonoma,  quella  relativa  a ciascuno
          degli  atti  indicati  alla  lettera a)  e  comunque quella
          relativa   all'imposta  sull'incremento  del  valore  degli
          immobili;
                c) per  valore  della  lite,  da  assumere a base del
          calcolo  per  la definizione, l'importo dell'imposta che ha
          formato  oggetto  di contestazione in primo grado, al netto
          degli interessi, delle indennita' di mora e delle eventuali
          sanzioni  collegate  al  tributo,  anche  se  irrogate  con
          separato  provvedimento;  in  caso  di  liti  relative alla
          irrogazione  di  sanzioni  non  collegate al tributo, delle
          stesse  si  tiene  conto  ai fini del valore della lite; il
          valore  della lite e' determinato con riferimento a ciascun
          atto   introduttivo  del  giudizio,  indipendentemente  dal
          numero  di  soggetti  interessati  e  dai  tributi  in esso
          indicati.
              4.  Per  ciascuna lite pendente e' effettuato, entro il
          termine  di  cui  al  comma 2,  un  separato versamento, se
          dovuto  ai  sensi  del  presente articolo ed e' presentata,
          entro   il   21 aprile   2003,   una  distinta  domanda  di
          definizione in carta libera, secondo le modalita' stabilite
          con  provvedimento  del  direttore  del  competente ufficio
          dell'Amministrazione  finanziaria  dello  Stato  parte  nel
          giudizio.
              5.  Dalle  somme  dovute  ai sensi del presente art. si
          scomputano  quelle  gia'  versate prima della presentazione
          della   domanda   di   definizione,   per   effetto   delle
          disposizioni  vigenti in materia di riscossione in pendenza
          di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell'Amministrazione
          finanziaria dello Stato previsti al comma 1, lettera b), la
          definizione  non da' comunque luogo alla restituzione delle
          somme  gia'  versate  ancorche' eccedenti rispetto a quanto
          dovuto  per  il  perfezionamento  della definizione stessa.
          Restano  comunque  dovute  per  intero le somme relative ai
          dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
              6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi
          del presente articolo, sono sospese fino al 1° giugno 2004,
          salvo   che   il   contribuente  non  presenti  istanza  di
          trattazione;  qualora sia stata gia' fissata la trattazione
          della  lite  nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a
          richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere
          delle  disposizioni  del  presente  articolo.  Per  le liti
          fiscali  che  possono essere definite ai sensi del presente
          articolo,  sono  altresi'  sospesi, sino al 1° giugno 2004,
          salvo   che   il   contribuente  non  presenti  istanza  di
          trattazione,  i  termini  per  la  proposizione di ricorsi,
          appelli,    controdeduzioni,    ricorsi   per   cassazione,
          controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini
          per la costituzione in giudizio.
              7. (abrogato).

                 LE NOTE CONTINUANO NEL DOCUMENTO SUCCESSIVO