Art. 37.
Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure
di carattere finanziario
1. All'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «le persone
fisiche che esercitano arti o professioni,» sono inserite le
seguenti: «il curatore fallimentare, il commissario liquidatore».
2. Con effetto dal periodo d'imposta per il quale il termine di
presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, all'articolo 10 della legge
8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e 3 sono abrogati;
b) nel comma 3-bis le parole «ai commi 2 e 3» sono sostituite
dalle seguenti: «al comma 1»;
c) al comma 4 le parole «dei commi 1, 2 e 3» sono sostituite
dalle seguenti: «del comma 1».
3. Relativamente al primo periodo d'imposta per il quale il termine
di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, l'adeguamento alle
risultanze degli studi di settore, (( ai sensi dell'articolo 2 del
regolamento di cui )) al decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1999, n. 195, puo' essere effettuato entro il predetto
termine, alle condizioni e con le modalita' ivi previste.
4. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al sesto comma, dopo le parole: «1.500 euro» sono aggiunte le
seguenti: «; l'esistenza dei rapporti, nonche' la natura degli stessi
sono (( comunicate )) all'anagrafe tributaria, ed archiviate in
apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari,
compreso il codice fiscale»;
b) all'undicesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: «Le
rilevazioni e le evidenziazioni» sono (( inserite )) le seguenti: «,
nonche' le comunicazioni» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le informazioni comunicate sono altresi' utilizzabili per
le attivita' connesse alla riscossione mediante ruolo, (( nonche' dai
soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e),
del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, ai
fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e
all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un
procedimento penale, sia in fase di indagini preliminari, sia nelle
fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere
patrimoniale per le finalita' di prevenzione previste da specifiche
disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di
prevenzione». ))
5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare ai sensi dell'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono definite
le specifiche tecniche, le modalita' ed i termini per la
comunicazione delle informazioni di cui al (( comma 4, )) relative ai
rapporti posti in essere a decorrere dal (( 1° gennaio 2005, ))
ancorche' cessati, nonche' per l'aggiornamento periodico delle
medesime informazioni.
6. All'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1. dopo le parole: «Se viene omessa la trasmissione» (( sono
inserite le seguenti: )) (dei dati, delle notizie e);
2. le parole: «alle banche» sono sostituite dalle seguenti: «ai
sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ((
dell'articolo )) 51, secondo comma, numero 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
b) dopo il comma 1 e' (( inserito )) il seguente:
«1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di
violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605.».
7. All'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole «individuazione
del soggetto» e' (( inserita )) la seguente: «ovvero».
8. In attesa dell'introduzione della normativa sulla fatturazione
informatica, all'articolo 8-bis del (( regolamento di cui al ))
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto per la
presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il
contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono
state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione
nonche', in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti
titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai
fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun
soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo
delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di
variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta,
nonche' dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle
esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli
elenchi previsti dal presente comma, nonche' le modalita' per la
presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;
b) il termine di cui al primo periodo del presente comma puo'
essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica,
ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche
in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere»;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi,
nonche' per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri,
si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
9. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono
state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA.
10. Al (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, le parole: «15
febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio»; inoltre, dopo
le parole «non coincidente con l'anno solare,» sono inserite le
seguenti: «relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2,»;
b) all'articolo 2:
1. al comma 1 le parole: «tra il 1° maggio ed il 31 luglio
ovvero in via telematica entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle
seguenti: «tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica
entro il 31 luglio»;
2. al comma 2 le parole: «di cui all'articolo 3:» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui all'articolo 3 in via telematica, entro
l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del
periodo d'imposta»; inoltre sono abrogate le lettere a) e b);
c) all'articolo 3:
1. al comma 1 il terzo periodo e' soppresso;
2. al comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole: «con
esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel medesimo
periodo un volume (( di affari )) inferiore o uguale ad euro 10.000»;
in fine al medesimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e dei
parametri»;
3. al comma 7 le parole: «entro cinque mesi», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro mesi»;
d) all'articolo 4:
1. al comma 3-bis le parole: «entro il 30 settembre» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;
2. al comma 4-bis le parole: «entro il 31 ottobre» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;
3. al comma 6-quater le parole: «entro il 15 marzo» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio»;
e) all'articolo 5:
1. al comma 1 le parole: «, per il tramite di una banca o un
ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese
successivo», ovunque ricorrano, sono soppresse;
2. al comma 4 le parole: «del decimo» sono sostituite dalle
seguenti: «del settimo»;
f) all'articolo 5-bis «per il tramite di una banca o un ufficio
postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese », ovunque
ricorrano, sono soppresse;
g) all'articolo 8, comma 1, le parole: «ovvero, in caso di
presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno»
sono sostituite dalle seguenti: «, in via telematica».
11. All'articolo 17, comma 1, del (( regolamento di cui al ))
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, il
numero «20», ovunque ricorra, e' sostituito dal seguente: «16».
12. Al (( regolamento di cui al )) decreto del Ministro delle
finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 1, lettera b) le parole: «15 giugno»
sono sostituite dalle seguenti: «mese di maggio»;
b) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 20
ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio»;
c) all'articolo 17, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 20
ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio».
13. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, le parole: «30 giugno», (( ovunque ricorrano, )) e «20
dicembre» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «16
giugno» e «16 dicembre».
14. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 decorrono dal
1° maggio 2007.
15. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, dopo l'articolo 32 e' inserito il seguente:
«Art. 32-bis. (Contribuenti minimi in franchigia). - 1. I
contribuenti persone fisiche esercenti attivita' commerciali,
agricole e professionali che, nell'anno solare precedente, hanno
realizzato o, in caso di inizio di attivita', prevedono di realizzare
un volume di affari non superiore a 7.000 euro, e non hanno
effettuato o prevedono di non effettuare cessioni all'esportazione,
sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri
obblighi previsti dal presente decreto, ad eccezione degli obblighi
di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle
bollette doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei
corrispettivi.
2. I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare l'imposta a
titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta
assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.
3. Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi che
si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'imposta e i
soggetti non residenti.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di
fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui
all'articolo 10, n. 8), (( del presente decreto )) e di mezzi di
trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, (( con modificazioni, )) dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427.
5. A seguito della prima comunicazione dei dati, prevista dal
decreto direttoriale di cui al comma 15, l'ufficio attribuisce un
numero speciale di partita IVA.
6. I soggetti che, nell'intraprendere l'esercizio di imprese, arti
o professioni, ritengono di versare nelle condizioni del comma 1 ne
fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione di
inizio attivita' di cui all'articolo 35.
7. I soggetti che rientrano nel regime di cui al presente
articolo possono optare per l'applicazione dell'imposta nei modi
ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, e' comunicata con
la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla
scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime
normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a
quando permane la concreta applicazione della scelta operata. La
revoca e' comunicata con le stesse modalita' dell'opzione ed ha
effetto dall'anno in corso.
8. L'applicazione del regime di franchigia comporta la rettifica
della detrazione ai sensi dell'articolo 19-bis2. La stessa rettifica
si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime
ordinario dell'imposta. In relazione al mutato regime fiscale delle
stesse, l'imposta dovuta per effetto della rettifica di cui
all'articolo 19-bis2 e' versata in tre rate annuali da corrispondere
entro il termine previsto per il versamento del saldo a decorrere
dall'anno nel quale e' intervenuta la modifica. La prima rata e'
versata entro il 27 dicembre 2006. Il debito puo' essere estinto
anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l'utilizzo di eventuali
crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche. Il mancato
versamento di ogni singola rata comporta l'applicazione
dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
costituisce titolo per la riscossione coattiva.
9. Nell'ultima dichiarazione annuale in cui l'imposta e' applicata
nei modi ordinari si tiene conto anche dell'imposta dovuta relativa
alle operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6 per le
quali non si e' ancora verificata l'esigibilita'.
10. Ferme restando le ipotesi di rimborso previste
dall'articolo 30, l'eccedenza detraibile emergente dall'ultima
dichiarazione annuale IVA presentata dai soggetti di cui al comma 1
e' utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
11. I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti intracomunitari
e per le altre operazioni per le quali risultano debitori
dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e
della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese
successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
12. I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di cui al
presente articolo trasmettono telematicamente all'Agenzia delle
entrate l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate.
13. I contribuenti in regime di franchigia possono farsi assistere
negli adempimenti tributari dall'ufficio locale dell'Agenzia delle
entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso
devono munirsi di una apparecchiatura informatica, corredata di
accessori idonei, da utilizzare per la connessione con il sistema
informativo dell'Agenzia delle entrate.
14. Il regime di cui al presente articolo cessa di avere efficacia
ed il contribuente e' assoggettato alla disciplina di determinazione
dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari:
a) a decorrere dall'anno solare successivo a quello in cui
risulta superato uno dei limiti di cui al comma 1;
b) a decorrere dallo stesso anno solare in cui il volume
d'affari dichiarato dal contribuente o rettificato dall'ufficio
supera il limite di cui al comma 1 del cinquanta per cento del limite
stesso; in tal caso sara' dovuta l'imposta relativa ai corrispettivi
delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, salvo
il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al
medesimo periodo.
15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le modalita' da osservare in occasione dell'opzione per il
regime ordinario, i termini e le procedure di applicazione delle
disposizioni del presente articolo».
16. All'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, dopo le parole «Stato membro», sono aggiunte le seguenti
«nonche' le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano il
regime di franchigia di cui all'articolo 32-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
17. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano a partire
dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
18. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15 sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
«15-bis. L'attribuzione del numero di partita IVA (( determina la
)) esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di
elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso (( nonche'
l'eventuale )) effettuazione di accessi nel luogo di esercizio
dell'attivita', avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto.
15-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
sono individuate:
a) specifiche informazioni da richiedere all'atto della
dichiarazione di inizio di attivita';
b) tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del
numero di partita IVA (( determina la possibilita' di effettuare gli
acquisti di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, e successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata
polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre
anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume
d'affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro.». ))
c)(( (Soppressa). ))
19. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano alle richieste
di attribuzione del numero di partita IVA effettuate a decorrere ((
dal 1° novembre 2006. ))
20. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza programmano
specifici controlli mirati, relativi ai contribuenti ai quali e'
attribuito il numero di partita IVA, anche in data antecedente a
quella di decorrenza della disposizione di cui al comma 18.
21. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 50 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 159, ed al fine di ridurre gli
adempimenti dei contribuenti, le camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura comunicano all'anagrafe tributaria, senza
oneri per lo Stato, in formato elettronico elaborabile, i dati e le
notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e
cancellazione, di cui alla (( lettera f) del primo comma ))
dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, anche se relative a singole unita' locali,
nonche' i dati dei bilanci di esercizio depositati.
(( 21-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da
emanare, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sentita l'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre
2006, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico
elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli
altri atti al registro delle imprese ed e' fissata la data, comunque
non successiva al 31 marzo 2007, a decorrere dalla quale diventa
obbligatoria l'adozione di tale modalita' di presentazione. ))
22. Fino alla realizzazione delle modalita' tecniche di deposito
degli atti in formato elettronico elaborabile, le camere di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura forniranno le
informazioni di cui al (( comma 21, )) senza oneri per lo Stato, nel
formato elettronico disponibile.
23. Con decreto interdirigenziale dell'Agenzia delle entrate e del
Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i termini e le
modalita' delle trasmissioni nonche' le specifiche tecniche del
formato dei dati. La prima trasmissione e' effettuata entro il
31 ottobre 2006.
24. All'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma e' inserito il
seguente: «In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai
sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei
reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i
termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al
periodo di imposta in cui e' stata commessa la violazione».
25. All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma e' inserito il
seguente: «In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai
sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei
reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i
termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al
periodo di imposta in cui e' stata commessa la violazione».
26. Le disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta per il quale alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono ancora pendenti i termini di cui al
primo e secondo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
27. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera b) del primo comma e' (( inserita )) la
seguente: «b-bis) se il consegnatario non e' il destinatario
dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia
dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui
trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto
nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso.
Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere
una ricevuta e il messo da' notizia dell'avvenuta notificazione
dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;
b) nella lettera e) del primo comma, dopo le parole: «l'avviso
del deposito prescritto dall'articolo 140 del codice di procedura
civile» sono (( inserite )) le seguenti: «, in busta chiusa e
sigillata,»;
c) dopo la lettera e) del primo comma e' inserita la seguente:
«e-bis) e' facolta' del contribuente che non ha la residenza
nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o
che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al
competente ufficio locale, con le modalita' di cui alla stessa
lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e
degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna
dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli
avvisi o degli atti e' eseguita mediante spedizione a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento;»;
d) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «L'elezione di
domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal
trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle
comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del
comma precedente»;
e) al terzo comma le parole: «dal sessantesimo giorno successivo
a quello dell'avvenuta variazione anagrafica» sono sostituite dalle
seguenti: «dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta
variazione anagrafica»;
f) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: «Qualunque
notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella
data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione
decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto».
28. Nell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono
inserite le seguenti: «, sul (( quale )) non sono apposti segni o
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso»;
b) al comma 3, dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono
inserite le seguenti: «, sul (( quale )) non sono apposti segni o
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto,».
29. Fuori dai casi previsti all'articolo 11, comma 1, lettere a) e
b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono punite con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 euro a 2065 euro la
mancata restituzione dei questionari inviati nell'esercizio dei
poteri di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 68, o la loro restituzione con risposte incomplete
o non veritiere, nonche' l'inottemperanza all'invito a comparire
fatto sulla base dei medesimi poteri.
30. Per la constatazione e l'irrogazione della sanzione di cui al
(( comma 29 )) si applicano le disposizioni di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689.
31. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, le parole «nonche' gli organi
giurisdizionali civili e amministrativi» sono sostituite dalle
seguenti: «nonche' gli organi giurisdizionali, requirenti e
giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione,
gli organi di polizia giudiziaria».
32. All'articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al numero 4), dopo le parole: «nei loro confronti» sono ((
inserite )) le seguenti: «nonche' nei confronti di altri contribuenti
con i quali abbiano intrattenuto rapporti»;
b) al numero 8), le parole: «nei confronti di clienti, fornitori
e prestatori di lavoro autonomo, nominativamente indicati» sono
sostituite dalle seguenti: «, rilevanti ai fini dell'accertamento,
nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro
autonomo».
33. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli indicati
all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente
per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi
giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di
cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto n. 633 del 1972.
34. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
definite le modalita' tecniche e i termini per la trasmissione
telematica delle informazioni, nel quadro delle regole tecniche di
cui agli articoli 12, comma 5, (( e 71 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, )) comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i cui
obblighi sono sostituiti dalla trasmissione telematica di cui al ((
comma 33. )) Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della
fattura su richiesta del cliente.
(( 35. Ai contribuenti che optano per l'adattamento tecnico degli
apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio
1983, n. 18, finalizzato alla trasmissione telematica prevista dal
comma 34 con il misuratore medesimo, e' concesso un credito d'imposta
di 100 euro, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito compete, a
seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico e del pagamento della
relativa prestazione, indipendentemente dal numero dai misuratori
adattati. ))
36. Salva l'applicazione delle disposizioni concernenti le
violazioni degli obblighi di registrazione e (( di )) quelli relativi
alla contabilita', il mancato adempimento degli obblighi previsti ((
dai commi 33 e 34 )) e' punito con la sanzione amministrativa da
1.000 a 4.000 euro.
37. Le disposizioni (( di cui )) ai commi 33, 34 e 35 decorrono dal
1° gennaio 2007. (( La prima trasmissione e' effettuata, entro il
mese di luglio 2007, anche per i mesi precedenti. ))
38. All'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole «o donazione» sono soppresse;
b) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «In caso di cessione
a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto
periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del
donante».
39. Nell'articolo 68, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, (( di cui )) al decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo, e' aggiunto il
seguente: «Per gli immobili di cui alla lettera b) (( del comma 1 ))
dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di
acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.».
40. La lettera a) dell'articolo 25, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituita
dalla seguente: «a) del terzo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del
versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento
delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre
dell'anno in cui la dichiarazione e' presentata, per le somme che
risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista
dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, nonche' del quarto anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta
per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del
(( testo unico di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917;».
41. Nel comma 1 degli articoli 19 e 20 del testo unico delle
imposte sui redditi, (( di cui al )) decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «iscrivendo a ruolo o
rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del
terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
del sostituto d'imposta» sono sostituite dalle seguenti «iscrivendo a
ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle
spettanti».
42. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
462:
a) al comma 1 le parole «, entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione» sono
soppresse;
b) e' abrogato il comma 1-bis.
43. Per le indennita' di fine rapporto di cui all'articolo 19 del
testo unico delle imposte sui redditi, (( di cui al )) decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' per le
altre indennita' e somme e per le indennita' equipollenti ivi
indicate, e per le prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 20
del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003 e
fino al 31 dicembre 2005, non si procede all'iscrizione a ruolo ed
alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 412, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, ne' all'effettuazione di rimborsi, se
l'imposta rispettivamente a debito o a credito e' inferiore a cento
euro.
44. La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle
iscrizioni a ruolo previste dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e'
eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008. Entro il
medesimo termine e' eseguita la notifica delle cartelle di pagamento
relativa alle dichiarazioni di cui all'articolo 36, comma 2,
lettere a) e b) del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nei
confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni o
effettuato versamenti ai sensi dell'articolo 9-bis della citata legge
n. 289 del 2002.
45. All'articolo 103, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole «a un terzo del costo» sono
sostituite dalle parole «al 50 per cento del costo»;
b) nel secondo periodo, le parole «un decimo del costo» sono
sostituite dalle seguenti: «un diciottesimo del costo».
46. Le disposizioni del (( comma 45 )) si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai costi
sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. In riferimento
ai brevetti industriali, la disposizione del comma 45, lettera a), si
applica limitatamente ai brevetti registrati dalla data di entrata in
vigore del presente decreto ovvero nei cinque anni precedenti.
47. All'articolo 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui
redditi, (( di cui )) al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo della lettera b) e'
sostituito dal seguente: «Gli ammortamenti dei beni materiali e
immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le
spese relative a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i
canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, e
la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione
finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi
contratti imputati a conto economico sono deducibili se in un
apposito prospetto della dichiarazione dei redditi e' indicato il
loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni, delle
spese di cui all'articolo 108, comma 1, e dei fondi.».
48. Le disposizioni del comma 47 si applicano alle spese relative a
studi e ricerche di sviluppo sostenute a decorrere dal periodo di
imposta successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
49. A partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita
IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalita'
di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di
cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse
previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto
legislativo n. 241 del 1997.
50. Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono
in nessun caso interessi ai sensi dell'articolo 1283 del codice
civile.
51. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da
499 (( a 518, )) nonche' del comma 519, secondo periodo, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
52. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole «un numero massimo di»
sono soppresse.
53. A decorrere dall'anno 2007, e' soppresso l'obbligo di
presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli
immobili (ICI), di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione
prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi gli adempimenti
attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta. (( Fino
alla data di effettiva operativita' del sistema di circolazione e
fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del
direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di
presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI, di cui
all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59,
comma 1, lettera l), n. 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446. ))
54. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59,
comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, la
circolazione e la fruizione della base dei dati catastali gestita
dall'Agenzia del territorio deve essere assicurata entro il
31 dicembre 2006. Relativamente alle regioni, alle province e ai
comuni i costi a loro carico per la circolazione e fruizione della
base dei dati catastali sono unicamente quelli di connessione.
55. L'imposta comunale sugli immobili puo' essere liquidata in sede
di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi (( e puo' essere
versata )) con le modalita' del Capo III del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sentita la conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sono definiti i termini e le
modalita' per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente
comma.
56. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2004,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n.
104, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora le offerte
in opzione siano inviate dagli enti gestori agli aventi diritto, dopo
un intervallo di tempo superiore a sei mesi rispetto alla valutazione
dell'Agenzia del territorio, i coefficienti di abbattimento da
applicare dovranno essere quelli pubblicati in epoca immediatamente
successiva alla data della valutazione stessa, al fine di garantire
che il prezzo delle unita' immobiliari offerte in opzione sia
effettivamente corrispondente in termini reali ai valori di mercato
del mese di ottobre 2001. I coefficienti di abbattimento sono
calcolati e pubblicati fino a quelli relativi al secondo semestre
2005.».
57. Per la copertura delle minori entrate derivanti dall'emanazione
dei decreti legislativi di recepimento della direttiva 2003/123/CE
del Consiglio del 22 dicembre 2003, recante modifica alla direttiva
90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle
societa' madri e figlie di Stati membri diversi, pari a 16 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a 13 milioni di euro per
l'anno 2008, ed a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si
provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo delle risorse relative
all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183,
che, a tal fine, sono versate nell'anno stesso all'entrata del
bilancio dello Stato, per gli anni 2007 e 2008, mediante
corrispondente riduzione della predetta autorizzazione di spesa di
cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e per gli anni successivi
mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente
decreto.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 23, 32, 36, 43 e
60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi, come modificati
dalla presente legge, nonche' il testo vigente dell'art.
36-bis del medesimo decreto:
«Art. 23 (Ritenute sui redditi di lavoro dipendente). -
1. Gli enti e le societa' indicati nell'art. 87, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'articolo 5
del predetto testo unico e le persone fisiche che
esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'art. 51 del
citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche
che esercitano arti e professioni, il curatore
fallimentare, il commissario liquidatore nonche' il
condominio quale sostituto di imposta, i quali
corrispondono somme e valori di cui all'art. 48 dello
stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento
una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo
di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui
predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte,
sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e'
tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente
all'ammontare della ritenuta.
1-bis - 4. (Omissis)».
«Art. 32 (Poteri degli uffici). Per l'adempimento dei
loro compiti gli uffici delle imposte possono - 1) - 3)
Omissis.
4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati
e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti nonche' nei confronti
di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto
rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;
5) - 6) (omissis);
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, alle
banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari,
alle imprese di investimento, agli organismi di
investimento collettivo del risparmio, alle societa' di
gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie, dati,
notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto
intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i
servizi prestati, con i loro clienti, nonche' alle garanzie
prestate da terzi. Alle societa' fiduciarie di cui alla
legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella
sezione speciale dell'albo di cui all'art. 20 del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, puo' essere richiesto, tra l'altro,
specificando i periodi temporali di interesse, di
comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei quali
esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni,
strumenti finanziari e partecipazioni in imprese,
inequivocamente individuati. La richiesta deve essere
indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio
destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto
interessato; la relativa risposta deve essere inviata al
titolare dell'ufficio procedente;
8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13 dati,
notizie e documenti relativi ad attivita' svolte in un
determinato periodo d'imposta, rilevanti ai fini
dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori
e prestatori di lavoro autonomo;
8-bis) - 8-ter) (Omissis).
Gli inviti e le richieste di cui al presente art.
devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data
di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per
l'adempimento, che non puo' essere inferiore a quindici
giorni, ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni.
Il termine puo' essere prorogato per un periodo di venti
giorni su istanza dell'operatore finanziario, per
giustificati motivi, dal competente direttore centrale o
direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero,
per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante
regionale.
Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonche'
le relative risposte, anche se negative, devono essere
effettuate esclusivamente in via telematica. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di
trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei
dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
indicati nel citato numero 7).
Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i
documenti, i libri ed i registri non esibiti o non
trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono
essere presi in considerazione a favore del contribuente,
ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e
contenziosa. Di cio' l'ufficio deve informare il
contribuente contestualmente alla richiesta.
Le cause di inutilizzabilita' previste dal terzo
comma non operano nei confronti del contribuente che
depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di
primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i
documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque
contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste
degli uffici per causa a lui non imputabile.».
«Art. 36 (Comunicazione di violazioni tributarie). - I
soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere
attivita' ispettive o di vigilanza nonche' gli organi
giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e
amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di
polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle
loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono
configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli
direttamente ovvero, ove previste,secondo le modalita'
stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro
della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza
competente in relazione al luogo di rilevazione degli
stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a
comprovarli.».
«Art. 36-bis. (Liquidazioni delle imposte, dei
contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle
dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro
l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione delle
imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonche' dei
rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate
dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione degli
imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
contributi e dei premi risultanti dalle precedenti
dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura
superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalla
dichiarazione;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e
la tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei
contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di
saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di
sostituto d'imposta.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio
puo' provvedere, anche prima della presentazione della
dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva
effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi
e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle
ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto
d'imposta.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore
imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la
reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
degli aspetti formali. Qualora a seguito della
comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto
d'imposta.»
«Art. 43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi di
accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in
cui e' stata presentata la dichiarazione.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o
di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle
disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento puo'
essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto
essere presentata.
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia
ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale per
uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono
raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e'
stata commessa la violazione.
Fino alla scadenza del termine stabilito nei
commi precedenti l'accertamento puo' essere integrato o
modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi. Nell'avviso devono essere specificatamente
indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza
dell'ufficio delle imposte.».
«Art. 60 (Notificazioni). - La notificazione degli
avvisi e degli altri atti che per legge devono essere
notificati al contribuente e' eseguita secondo le norme
stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di
procedura civile, con le seguenti modifiche:
a) la notificazione e' eseguita dai messi comunali
ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle
imposte;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario
l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il
consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non e' il destinatario
dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la
copia dell'atto da notificare in busta che provvede a
sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della
notificazione, dandone atto nella relazione in calce
all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta
non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve
sottoscrivere una ricevuta e il messo da' notizia
dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a
mezzo di lettera raccomandata;
c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso
in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel
domicilio fiscale del destinatario;
d) e' in facolta' del contribuente di eleggere
domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del
proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o
degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di
domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione
annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al
competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento;
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la
notificazione non vi e' abitazione, ufficio o azienda del
contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art.
140 del c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge
nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della
decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita
nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;
e-bis) e' facolta' del contribuente che non ha la
residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi
della lettera d), o che non abbia costituito un
rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio
locale, con le modalita' di cui alla stessa lettera d),
l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e
degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di
consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la
notificazione degli avvisi o degli atti e' eseguita
mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento;
f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143,
146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si
applicano.
L'elezione di domicilio non risultante dalla
dichiarazione annuale ha effetto dal trentesimo giorno
successivo a quello della data di ricevimento delle
comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera
e-bis) del comma precedente.
Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non
risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai
fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo
a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o, per le
persone giuridiche e le societa' ed enti privi di
personalita' giuridica, dal trentesimo giorno successivo a
quello della ricezione da parte dell'ufficio della
comunicazione prescritta nel secondo comma dell'art. 36. Se
la comunicazione e' stata omessa la notificazione e'
eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale
risultante dall'ultima dichiarazione annuale.
Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si
considera fatta nella data della spedizione; i termini che
hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in
cui l'atto e' ricevuto.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 8 maggio
1998, n. 146, recante «Disposizioni per la semplificazione
e la razionalizzazione del sistema tributario e per il
funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonche'
disposizioni varie di carattere finanziario», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Modalita' di utilizzazione degli studi di
settore in sede di accertamento). - 1. Gli accertamenti
basati sugli studi di settore, di cui all'art. 62-sexies
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono
effettuati nei confronti dei contribuenti con periodo
d'imposta pari a dodici mesi e con le modalita' di cui al
presente articolo.
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).
3-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 l'ufficio, prima
della notifica dell'avviso di accertamento, invita il
contribuente a comparire, ai sensi dell'art. 5 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3-ter. In caso di mancato adeguamento ai ricavi o
compensi determinati sulla base degli studi di settore,
possono essere attestate le cause che giustificano la non
congruita' dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a
quelli derivanti dall'applicazione degli studi medesimi.
Possono essere attestate, altresi', le cause che
giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici
individuati dai predetti studi. Tale attestazione e'
rilasciata, su richiesta dei contribuenti, dai soggetti
indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla
trasmissione telematica delle dichiarazioni, dai
responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 32,
comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria
abilitati all'assistenza tecnica di cui all'art. 12,
comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
4. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo
non si applicano nei confronti dei contribuenti che hanno
dichiarato ricavi di cui all'art. 53, comma 1, esclusi
quelli di cui alla lettera c), o compensi di cui all'art.
50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di
ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio
di settore dal relativo decreto di approvazione del
Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale. Tale limite non puo', comunque, essere superiore
a 10 miliardi di lire. Le citate disposizioni non si
applicano, altresi', ai contribuenti che hanno iniziato o
cessato l'attivita' nel periodo d'imposta ovvero che non si
trovano in un periodo di normale svolgimento
dell'attivita'.
5 - 12. Omissis.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni
concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli
studi di settore:
«Art. 2 (Adeguamento alle risultanze degli studi di
settore). - 1. Per i periodi d'imposta in cui trova
applicazione lo studio di settore, ovvero le modifiche
conseguenti alla revisione del medesimo, non si applicano
sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che
indicano nelle dichiarazioni di cui all'art. 1 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, ricavi o compensi non annotati nelle
scritture contabili per adeguare gli stessi, anche ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, a quelli
derivanti dall'applicazione dei predetti studi di settore.
2. Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 1,
l'adeguamento al volume di affari risultante dalla
applicazione degli studi di settore e' operato, ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di
sanzioni e interessi, effettuando il versamento della
relativa imposta entro il termine del versamento a saldo
dell'imposta sul reddito; i maggiori corrispettivi devono
essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita
sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, e riportati nella
dichiarazione annuale.
2-bis. L'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 e'
effettuato, per i periodi d'imposta diversi da quello in
cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero
le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, a
condizione che sia versata, entro il termine per il
versamento a saldo dell'imposta sul reddito, una
maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza
tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli
studi e quelli annotati nelle scritture contabili. La
maggiorazione non e' dovuta se la predetta differenza non
e' superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati
nelle scritture contabili.».
Per il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, si vedano i
riferimenti normativi all'art. 35. Si riporta, di seguito
il testo dell'art. 6, nonche' dell'art. 8, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 6 (Atti nei quali deve essere indicato il numero
di codice fiscale). - Il numero di codice fiscale deve
essere indicato nei seguenti atti:
a) - e) omissis
f) domande di iscrizione, variazione e cancellazione
nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani
tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura, relativamente ai soggetti che esercitano
l'attivita'; domande di iscrizione, variazione e
cancellazione negli albi, registri ed elenchi istituiti per
l'esercizio di attivita' professionali e di altre attivita'
di lavoro autonomo, relativamente ai soggetti che
esercitano l'attivita'; domande di iscrizione e note di
trascrizione di atti costitutivi, traslativi, od estintivi
della proprieta' o di altri diritti reali di godimento,
nonche' dichiarazioni di armatore, concernenti navi,
galleggianti ed unita' da diporto, o quote di essi,
soggette ad iscrizione nei registri tenuti dagli uffici
marittimi o dagli uffici della motorizzazione civile -
sezione nautica; domande di iscrizione di aeromobili nel
Registro aeronautico nazionale, note di trascrizione di
atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o
di altri diritti reali di godimento sugli aeromobili o
quote di essi, soggetti ad iscrizione nel Registro
aeronautico nazionale, nonche' dichiarazioni di esercente
di aeromobili soggette a trascrizione nei registri tenuti
dal direttore della circoscrizione di aeroporto competente;
g) g-quater) (omissis)».
«Art. 8 (Poteri dell'anagrafe tributaria). - L'anagrafe
tributaria puo' inviare questionari a qualsiasi soggetto,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e puo'
richiedere la presentazione di allegati alle dichiarazioni
dei redditi e dell'IVA, da redigersi in conformita' a
modelli stabiliti con decreto del Ministro per le finanze
allo scopo di acquisire o verificare gli elementi di
identificazione necessari per l'attribuzione del numero di
codice fiscale e tutti gli altri elementi contenuti nelle
domande di attribuzione di cui al precedente art. 4,
nonche' gli altri dati utili per una completa
individuazione del soggetto ovvero ai fini
dell'accertamento di tributi o contributi.
Il questionario, debitamente compilato e firmato, deve
essere restituito entro quindici giorni dalla data di
ricevimento.
L'anagrafe tributaria vigila sull'osservanza degli
obblighi di comunicazione previsti dal presente decreto e
puo' richiedere integrazioni e chiarimenti ai soggetti che
hanno eseguito le comunicazioni stesse.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante «Riforma
delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662», come modificato
dalla presente legge, nonche' il testo vigente degli
articoli 11 e 13 del medesimo decreto legislativo:
«Art. 10 (Violazione degli obblighi degli operatori
finanziari). - 1. Se viene omessa la trasmissione dei dati,
delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell'art.
32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 51,
secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nell'esercizio dei
poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti
trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si
applica la sanzione amministrativa da lire quattro milioni
a lire quaranta milioni. Si considera omessa la
trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La
sanzione e' ridotta alla meta' se il ritardo non eccede i
quindici giorni.
1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel
caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti
dall'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel caso
di violazione degli obblighi inerenti alle richieste
rivolte alle societa' ed enti di assicurazione e alle
societa' ed enti che effettuano istituzionalmente
riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivita'
di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma
fiduciaria, nonche' all'Ente poste italiane.
3. Fino a prova contraria, si presume che autori della
violazione siano coloro che hanno sottoscritto le risposte
e, in mancanza di risposta, i legali rappresentanti della
banca, societa' o ente.
4. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio
nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del
contribuente al quale si riferisce la richiesta.».
«Art. 11 (Altre violazioni in materia di imposte
dirette e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite
con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a
lire quattro milioni le seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla
legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o
dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi
nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in
materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non
veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al
contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui
alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire e a
qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla
Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro
conferiti.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo
che il fatto non costituisca infrazione piu' gravemente
punita, per il compenso di partite effettuato in violazione
alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata
evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli
articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 .
3. (Abrogato).
4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'art.
50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare
compilazione sono punite con la sanzione da lire un milione
a lire due milioni per ciascuno di essi, ridotta alla meta'
in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla
richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o
incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica
se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti
anche a seguito di richiesta.
5. L'omessa installazione degli apparecchi per
l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'art. 1
della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e' punita con la
sanzione amministrativa da lire due milioni a lire otto
milioni.
6. (Abrogato).
7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui
all'art. 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, si applica la sanzione da lire
cinquecentomila a lire quattro milioni.».
«Art. 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti). - 1.
Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte
scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici,
il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta
risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi
l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto,
ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione
amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non
versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori
materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della
dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una
minore eccedenza detraibile. Per i versamenti riguardanti
crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale
o personale previste dalla legge o riconosciute
dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo
non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al
primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del
comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, e' ulteriormente ridotta ad un importo pari
ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (24).
Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della
maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e ai sensi dell'art. 54-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la
sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni
ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua
frazione nel termine previsto.
3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si
applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente
eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello
competente.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 2, 3, 22,
24 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzioni e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto», nonche' il testo degli
articoli 35 e 57 del medesimo decreto, come modificati
dalla presente legge:
«Art. 2 (Cessioni di beni). - Costituiscono cessioni di
beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento
della proprieta' ovvero costituzione o trasferimento di
diritti reali di godimento su beni di ogni genere.
Costituiscono inoltre cessioni di beni:
1) le vendite con riserva di proprieta';
2) le locazioni con clausola di trasferimento della
proprieta' vincolante per ambedue le parti;
3) i passaggi dal committente al commissionario o dal
commissionario al committente di beni venduti o acquistati
in esecuzione di contratti di commissione;
4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di
quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra
nell'attivita' propria dell'impresa se di costo unitario
non superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali
non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o
dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma
dell'art. 19, anche se per effetto dell'opzione di cui
all'art. 36-bis;
5) la destinazione di beni all'uso o al consumo
personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali
esercitano un'arte o una professione o ad altre finalita'
estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della
professione, anche se determinata da cessazione
dell'attivita', con esclusione di quei beni per i quali non
e' stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione
dell'imposta di cui all'art. 19;
6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo
da societa' di ogni tipo e oggetto nonche' le assegnazioni
o le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o
pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre
organizzazioni senza personalita' giuridica.
Non sono considerate cessioni di beni:
a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti
in denaro;
b) le cessioni e i conferimenti in societa' o altri
enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre
organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di
azienda;
c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non
suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle
vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione
edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'art.
9, lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore
appositamente contrassegnati;
e) soppressa;
f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni,
scissioni o trasformazioni di societa' e di analoghe
operazioni poste in essere da altri enti;
g) soppressa;
h) soppressa;
i) le cessioni di valori bollati e postali, marche
assicurative e similari;
l) le cessioni di paste alimentari (v.d. 19.03); le
cessioni di pane, biscotto di mare, e di altri prodotti
della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri,
miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta (v.d.
19.07); le cessioni di latte fresco, non concentrato ne'
zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato
per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad
altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;
m) le cessioni di beni soggette alla disciplina dei
concorsi e delle operazioni a premio di cui al regio
decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella
legge 5 giugno 1939, n. 937, e successive modificazioni ed
integrazioni.».
«Art. 3 (Prestazioni di servizi). - Costituiscono
prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo
dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto,
mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in
genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere
quale ne sia la fonte.
Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se
effettuate verso corrispettivo:
1) le concessioni di beni in locazione, affitto,
noleggio e simili;
2) le cessioni, concessioni, licenze e simili
relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni
industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e
quelle relative a marchi e insegne nonche' le cessioni,
concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni
similari ai precedenti;
3) i prestiti di denaro e di titoli non
rappresentativi di merci, comprese le operazioni
finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di
cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non
sono considerati prestiti i depositi di denaro presso
aziende e istituti di credito o presso amministrazioni
statali, anche se regolati in conto corrente;
4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo
sempreche' l'imposta afferente agli acquisti di beni e
servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile,
costituiscono per ogni operazione di valore superiore a
lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se
effettuate per l'uso personale o familiare
dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre
finalita' estranee all'esercizio dell'impresa, ad
esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e
delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e
ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del
personale dipendente, nonche' delle operazioni di
divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle
attivita' istituzionali di enti e associazioni che senza
scopo di lucro perseguono finalita' educative, culturali,
sportive, religiose e di assistenza e solidarieta' sociale,
nonche' delle organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS) e delle diffusioni di messaggi,
rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico
interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti
pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6) dell'art. 2
sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per
oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai numeri
1), 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi
rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono
considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra
il mandante e il mandatario.
Non sono considerate prestazioni di servizi:
a) le cessioni, concessioni, licenze e simili
relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro
eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui
ai numeri 5) e 6) dell'art. 2, della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a
fini di pubblicita' commerciale;
b) i prestiti obbligazionari;
c) le cessioni dei contratti di cui alle
lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. 2;
d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e)
ed f) del terzo comma dell'art. 2;
e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative
ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui
alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione
dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di
intermediazione nella riscossione dei proventi;
f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative
ai prestiti obbligazionari;
g) (soppressa);
h) le prestazioni dei commissionari relative ai
passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell'art. 2 e
quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente
articolo.
Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le
prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre
attivita' elencati nella tabella C allegata al presente
decreto, rese ai possessori di titoli di accesso,
rilasciati per l'ingresso gratuito di persone,
limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalita'
di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con
decreto del Ministro delle finanze:
a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite
massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la
capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente
riconosciuta dalle competenti autorita';
b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e
federazioni sportive che di esso fanno parte;
c) dall'Unione nazionale incremento razze equine;
d) dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e
associazioni a carattere nazionale.».
«Art. 22 (Commercio al minuto e attivita' assimilate).
- L'emissione della fattura non e' obbligatoria, se non e'
richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione
dell'operazione:
1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti
al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in
spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione
automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma
ambulante;
2) per le prestazioni alberghiere e le
somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai
pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante
apparecchi di distribuzione automatica;
3) per le prestazioni di trasporto di persone nonche'
di veicoli e bagagli al seguito;
4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio
di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante
o nell'abitazione dei clienti;
5) per le prestazioni di custodia e amministrazione
di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o
istituti di credito e da societa' finanziarie o fiduciarie;
6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1)
a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10.
La disposizione del comma precedente puo' essere
dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle
finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino
servizi al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza
e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa
l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli
adempimenti connessi.
Gli imprenditori che acquistano beni che formano
oggetto dell'attivita' propria dell'impresa da commercianti
al minuto ai quali e' consentita l'emissione della fattura
sono obbligati a richiederla.».
«Art. 24 (Registrazione dei corrispettivi). - I
commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui
all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo
precedente, possono annotare in apposito registro,
relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno,
l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni
imponibili e delle relative imposte, distinto secondo
l'aliquota applicabile, nonche' l'ammontare globale dei
corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui
all'art. 21, sesto comma, e, distintamente, all'art.
38-quater e quello delle operazioni esenti ivi indicate.
L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al
giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il
giorno non festivo successivo.
Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei
corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi
delle operazioni effettuate con emissione di fattura,
comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e
quelle indicate nel terzo comma dell'art. 17, includendo
nel corrispettivo anche l'imposta.
Per determinate categorie di commercianti al minuto,
che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti
ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze
puo' consentire, stabilendo le modalita' da osservare, che
la registrazione dei corrispettivi delle operazioni
imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che
la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini
dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in
proporzione degli acquisti.
I commercianti al minuto che tengono il registro di cui
al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono
l'attivita' di vendita devono eseguire le annotazioni
prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche
in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo
o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attivita' di
vendita. Le relative modalita' sono stabilite con decreto
del Ministro delle finanze.».
«Art. 35 (Disposizione regolamentare concernente le
dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita).
- 1. I soggetti che intraprendono l'esercizio di
un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato,
o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne
dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici
locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio
provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima
Agenzia; la dichiarazione e' redatta, a pena di nullita',
su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio
attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che
restera' invariato anche nelle ipotesi di variazioni di
domicilio fiscale fino al momento della cessazione
dell'attivita' e che deve essere indicato nelle
dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in
ogni altro documento ove richiesto.
2. Dalla dichiarazione di inizio attivita' devono
risultare:
a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il
luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la
residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la
natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o
ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa,
e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il
codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la
rappresentanza;
c) per i soggetti residenti all'estero, anche
l'ubicazione della stabile organizzazione;
d) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i
luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi
secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi,
depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e
conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti
prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
e) per i soggetti che svolgono attivita' di commercio
elettronico, l'indirizzo del sito web ed i dati
identificativi dell'internet service provider;
f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad
esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate e' in grado
di acquisire autonomamente.
3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di
cui al comma 2 o di cessazione dell'attivita', il
contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione
ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando
modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione
comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha
effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui
si e' verificata. In caso di fusione, scissione,
conferimenti di aziende o di altre trasformazioni
sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto
d'imposta, la dichiarazione e' presentata unicamente dal
soggetto risultante dalla trasformazione.
4. In caso di cessazione dell'attivita' il termine per
la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3
decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative
alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono
ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta,
alla fatturazione, registrazione, liquidazione e
dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione annuale deve
tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5)
dell'art. 2, da determinare computando anche le operazioni
indicate nell'ultimo comma dell'art. 6, per le quali non si
e' ancora verificata l'esigibilita' dell'imposta.
5. I soggetti che intraprendono l'esercizio di
un'impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare
un volume d'affari che comporti l'applicazione di
disposizioni speciali ad esso connesse concernenti
l'osservanza di adempimenti o di criteri speciali di
determinazione dell'imposta, devono indicarlo nella
dichiarazione di inizio attivita' da presentare a norma del
presente articolo e devono osservare la disciplina
stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato.
6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono
presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui
ai commi 10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare,
direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le
dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere
inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale
mediante raccomandata, con l'obbligo di garantire
l'identita' del soggetto dichiarante mediante allegazione
di idonea documentazione; in tal caso si considerano
presentate nel giorno in cui risultano spedite.
7. L'ufficio rilascia o invia al contribuente
certificato di attribuzione della partita IVA o
dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attivita' e nel
caso di presentazione diretta consegna la copia della
dichiarazione al contribuente debitamente timbrata.
8. I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle
imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie
economiche e amministrative (REA) ai sensi,
rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,
concernente il regolamento di attuazione dell'art. 8, della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione
del registro delle imprese, possono assolvere gli obblighi
di presentazione delle dichiarazioni di cui al presente
articolo presentando le dichiarazioni stesse all'ufficio
del registro delle imprese, il quale trasmette i dati in
via telematica all'Agenzia delle entrate e rilascia
apposita certificazione dell'avvenuta operazione. Nel caso
di inizio dell'attivita' l'ufficio del registro delle
imprese comunica al contribuente il numero di partita IVA
attribuito in via telematica dall'Agenzia delle entrate.
9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate puo' essere stabilita la data a decorrere dalla
quale le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione
attivita' sono presentate esclusivamente all'ufficio del
registro delle imprese ovvero in via telematica secondo le
disposizioni di cui ai commi successivi.
10. Le dichiarazioni previste dal presente articolo
possono essere presentate in via telematica direttamente
dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all'art. 3,
commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998; in tal caso si considerano
presentate nel giorno in cui sono trasmesse all'Agenzia
delle entrate in via telematica e il procedimento di
trasmissione si considera concluso nel giorno in cui e'
completata la ricezione da parte dell'Agenzia delle
entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni
e' data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuto ricevimento delle dichiarazioni
stesse.
11. I soggetti incaricati di cui all'art. 3,
commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998, restituiscono al contribuente
una copia della dichiarazione attestante la data di
consegna con l'impegno alla trasmissione in via telematica
e rilasciano la certificazione restituita dall'Agenzia
delle entrate attestante l'avvenuta operazione e
contenente, in caso di inizio attivita', il numero di
partita IVA attribuito al contribuente.
12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via
telematica si applicano ai fini della sottoscrizione le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
13. I soggetti di cui al comma 3 dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998,
incaricati della predisposizione delle dichiarazioni
previste dal presente articolo, sono obbligati alla
trasmissione in via telematica delle stesse.
14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si
applicano le disposizioni previste per la conservazione
delle dichiarazioni annuali dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 322 del 1998.
15. Le modalita' tecniche di trasmissione in via
telematica delle dichiarazioni previste dal presente
articolo ed i tempi di attivazione del servizio di
trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale.
15-bis. L'attribuzione del numero di partita IVA
determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la
individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio
dello stesso nonche' l'eventuale effettuazione di accessi
nel luogo di esercizio dell'attivita', avvalendosi dei
poteri previsti dal presente decreto.
15-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate sono individuate:
a) specifiche informazioni da richiedere all'atto
della dichiarazione di inizio di attivita';
b) tipologie di contribuenti per i quali
l'attribuzione del numero di partita IVA determina la
possibilita' di effettuare gli acquisti di cui all'art. 38
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata
polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata
di tre anni dalla data del rilascio e per un importo
rapportato al volume d'affari presunto e comunque non
inferiore a 50.000 euro.».
c) (soppressa).».
«Art. 51 (Attribuzioni e poteri degli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto). - Gli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto controllano le
dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai
contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e
provvedono all'accertamento e alla riscossione delle
imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza
degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione
delle operazioni e alla tenuta della contabilita' e degli
altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono
alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse
e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria
per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle
dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti
che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla
base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro
delle finanze che tengano anche conto della capacita'
operativa degli uffici stessi (299).
Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
1) 6-bis) Omissis
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, alle
banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari,
alle imprese di investimento, agli organismi di
investimento collettivo del risparmio, alle societa' di
gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie, dati,
notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto
intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i
servizi prestati, con i loro clienti, nonche' alle garanzie
prestate da terzi. Alle societa' fiduciarie di cui alla
legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella
sezione speciale dell'albo di cui all'art. 20 del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, puo' essere richiesto, tra l'altro,
specificando i periodi temporali di interesse, di
comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei quali
esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni,
strumenti finanziari e partecipazioni in imprese,
inequivocamente individuati. La richiesta deve essere
indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio
destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto
interessato; la relativa risposta deve essere inviata al
titolare dell'ufficio procedente.
Gli inviti e le richieste di cui al precedente
comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento fissando per l'adempimento un termine
non inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui
al n. 7), non inferiore a trenta giorni. Il termine puo'
essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza
dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal
competente direttore centrale o direttore regionale per
l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia
di finanza, dal comandante regionale. Si applicano le
disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.
Le richieste di cui al secondo comma, numero 7),
nonche' le relative risposte, anche se negative, sono
effettuate esclusivamente in via telematica. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di
trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei
dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
indicati nel citato numero 7).
Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo
comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui
ai commi terzo e quarto dell'art. 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.».
«Art. 57 (Termine per gli accertamenti). - Gli avvisi
relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti
nell'art. 54 e nel secondo comma dell'art. 55 devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
quarto anno successivo a quello in cui e' stata presentata
la dichiarazione. Nel caso di richiesta di rimborso
dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla
dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della
richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data
della loro consegna intercorre un periodo superiore a
quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli
anni in cui si e' formata l'eccedenza detraibile chiesta a
rimborso, e' differito di un periodo di tempo pari a quello
compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione,
l'avviso di accertamento dell'imposta a norma del primo
comma dell'art. 55 puo' essere notificato fino al
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia
ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale per
uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono
raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e'
stata commessa la violazione.
Fino alla scadenza del termine stabilito nei
commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono
essere integrati o modificati, mediante la notificazione di
nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi. Nell'avviso devono essere specificamente
indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza
dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.».
- Si riportano i testi vigenti dei commi 412 e 429
dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge
finanziaria 2005):
«412. In esecuzione dell'art. 6, comma 5, della legge
27 luglio 2000, n. 212, l'Agenzia delle entrate comunica
mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai
contribuenti l'esito dell'attivita' di liquidazione,
effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, relativamente ai redditi soggetti
a tassazione separata. La relativa imposta o la maggiore
imposta dovuta, a decorrere dal periodo d'imposta 2001, e'
versata mediante modello di pagamento, di cui all'art. 19
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, precompilato
dall'Agenzia. In caso di mancato pagamento entro il termine
di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita
comunicazione si procede all'iscrizione a ruolo, secondo le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, con l'applicazione della sanzione di cui
all'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, e degli interessi di cui all'art. 20 del
predetto decreto n. 602 del 1973, a decorrere dal primo
giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione
della predetta comunicazione.».
«429. Le imprese che operano nel settore della grande
distribuzione possono trasmettere telematicamente
all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto
vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi
giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni.».
- Si riportano i testi vigenti degli articoli 7, 8, 9,
14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge
finanziaria 2003):
«Art. 7 (Definizione automatica di redditi di impresa e
di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante
autoliquidazione). - 1. I soggetti titolari di reddito di
impresa e gli esercenti arti e professioni, nonche' i
soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, possono effettuare la definizione automatica
dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli
imputati ai sensi del predetto art. 5, relativi ad
annualita' per le quali le dichiarazioni sono state
presentate entro il 31 ottobre 2002, secondo le
disposizioni del presente articolo. La definizione
automatica, relativamente a uno o piu' periodi d'imposta,
ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative
addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e si
perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione,
dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi
determinati sulla base dei criteri e delle metodologie
stabiliti con il decreto di cui al comma 14, tenendo conto,
in alternativa:
a) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili
sulla base degli studi di settore di cui all'art. 62-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, per i contribuenti cui si
applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti studi;
b) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili
sulla base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a
189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in
ciascun periodo d'imposta i predetti parametri;
c) della distribuzione, per categorie economiche
raggruppate in classi omogenee sulla base dei processi
produttivi, dei contribuenti per fasce di ricavi o di
compensi di importo non superiore a 5.164.569 euro annui e
di redditivita' risultanti dalle dichiarazioni, qualora non
siano determinabili i ricavi o compensi con le modalita' di
cui alle lettere a) e b).
2. La definizione automatica puo' altresi' essere
effettuata, con riferimento alle medesime annualita' di cui
al comma 1, dagli imprenditori agricoli titolari
esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'art. 29 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e
successive modificazioni, nonche' dalle imprese di
allevamento di cui all'art. 78 del medesimo testo unico, e
successive modificazioni, ed ha effetto ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive. La definizione automatica da
parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene
mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna
annualita', sulla base di una specifica metodologia di
calcolo, approvata con il decreto di cui al comma 14, che
tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto.
3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 e'
esclusa per i soggetti:
a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione,
ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa
o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui
all'art. 29 del citato testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986;
b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo
annuo superiore a 5.164.569 euro;
c) ai quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, e' stato notificato processo verbale di
constatazione con esito positivo, ovvero avviso di
accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al
contraddittorio di cui all'art. 5 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata
perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e
16;
d) nei cui riguardi e' stata esercitata l'azione
penale per i reati previsti dal decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto
formale conoscenza entro la data di definizione automatica.
4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui
all'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
relativi a redditi oggetto della definizione automatica,
ovvero di avvisi di accertamento di cui all'art. 54, quinto
e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, la definizione e' ammessa a condizione che
il contribuente versi, entro la prima data di pagamento
degli importi per la definizione, le somme derivanti
dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e
degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia'
pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti
definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui
ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il
contribuente ha comunque la facolta' di avvalersi delle
disposizioni del presente articolo, fermi restando gli
effetti dei suddetti atti.
5. Per il periodo di imposta 1997, i soggetti di cui al
comma 1 possono effettuare la definizione automatica con il
versamento entro il 20 giugno 2003 esclusivamente di una
somma pari a 300 euro. Per i periodi di imposta successivi,
la definizione automatica si perfeziona con il versamento
entro il 20 giugno 2003 delle somme determinate secondo la
metodologia di calcolo di cui al comma 1 applicabile al
contribuente. Gli importi calcolati a titolo di maggiore
ricavo o compenso non possono essere inferiori a 600 euro
per le persone fisiche e a 1.500 euro per gli altri
soggetti. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti
gli interessi e le sanzioni. Le maggiori imposte
complessivamente dovute a titolo di definizione automatica
sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte
eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e
l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Gli
importi dovuti a titolo di maggiore imposta sono aumentati
di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualita'
oggetto di definizione aumentati a 600 euro per i soggetti
cui si applicano gli studi di settore di cui all'art.
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei
quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza
economica, escluso il 1997. La somma di cui al periodo
precedente non e' dovuta dai soggetti di cui al comma 2.
Qualora gli importi da versare complessivamente per la
definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la
somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di
6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in
due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed
entro il 20 giugno 2004, maggiorati degli interessi legali
a decorrere dal 21 giugno 2003. L'omesso versamento nei
termini indicati nel periodo precedente non determina
l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero
delle somme non corrisposte alle predette scadenze si
applicano le disposizioni dell'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una
sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme
non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento
eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive
scadenze, e gli interessi legali.
6. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di
ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base
degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, e nei confronti dei quali non
sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza
economica, nonche' i soggetti che hanno dichiarato ricavi e
compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili
sulla base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a
189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni, possono effettuare la definizione automatica
di cui al comma 1 con il versamento di una somma pari a 300
euro per ciascuna annualita'. I soggetti che hanno
dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a
quelli determinabili sulla base degli studi di settore di
cui all'art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del
1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie
negli indici di coerenza economica, possono effettuare la
definizione automatica con il versamento di una somma pari
a 600 euro per ciascuna annualita'.
7. La definizione automatica non si perfeziona se essa
si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti
nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se
la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle
ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa
luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso,
valgono quali acconti sugli importi che risulteranno
eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
8. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di
lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto
delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. E'
pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo
delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di
impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la
definizione automatica non e' intervenuta, il recupero
della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione
delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza
applicazione di interessi.
9. La definizione automatica ai fini del calcolo dei
contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per
cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero
per la parte eccedente il dichiarato se superiore al
minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.
10. Le societa' o associazioni di cui all'art. 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
nonche' i titolari dell'azienda coniugale non gestita in
forma societaria o dell'impresa familiare, che hanno
effettuato la definizione automatica secondo le modalita'
del presente articolo, comunicano alle persone fisiche
titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta
definizione, entro il 20 luglio 2003. La definizione
automatica da parte delle persone fisiche titolari dei
redditi prodotti in forma associata si perfeziona con il
versamento delle somme dovute entro il 16 settembre 2003,
secondo le disposizioni del presente articolo, esclusa la
somma di 300 euro prevista dal comma 5, sesto periodo; gli
interessi di cui al comma 5, ottavo periodo, decorrono dal
17 settembre 2003. La definizione effettuata dai soggetti
indicati dal primo periodo del presente comma costituisce
titolo per l'accertamento ai sensi dell'art. 41-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, nei confronti delle
persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti
in forma associata. Per il periodo di imposta 1997, la
definizione automatica effettuata dalle societa' o
associazioni nonche' dai titolari dell'azienda coniugale
non gestita in forma societaria o dell'impresa familiare
rende definitivi anche i redditi prodotti in forma
associata. La disposizione di cui al periodo precedente si
applica, altresi', per gli altri periodi d'imposta definiti
a norma del comma 6 dai predetti soggetti che abbiano
dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a
quelli determinabili sulla base degli studi di settore di
cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, e successive modificazioni, nonche' qualora
abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non
inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri
di cui all'art. 3, commi da 181 a 189, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
11. La definizione automatica inibisce, a decorrere
dalla data del primo versamento e con riferimento a
qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del
codice penale e del codice di procedura penale,
limitatamente all'attivita' di impresa e di lavoro
autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli artt. 32, 33,
38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
agli artt. 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, ed esclude l'applicabilita' delle
presunzioni di cessioni e di acquisto, previste dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione
dell'esercizio dei poteri e l'esclusione
dell'applicabilita' delle presunzioni previsti dal periodo
precedente sono opponibili dal contribuente mediante
esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di
definizione in suo possesso.
12. La definizione automatica non e' revocabile ne'
soggetta a impugnazione e non e' integrabile o modificabile
da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate,
e non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo
quanto previsto dal comma 9.
13. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna
annualita', rende definitiva la liquidazione delle imposte
risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla
spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal
contribuente o all'applicabilita' di esclusioni. Sono fatti
salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del
controllo formale in base rispettivamente all'art. 36-bis
ed all'art. 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, nonche' gli effetti derivanti dal controllo
delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'art. 54-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini
del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del
presente articolo. La definizione automatica non modifica
l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti
dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui
redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive.
14. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto
delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite
le classi omogenee delle categorie economiche, le
metodologie di calcolo per la individuazione degli importi
previsti al comma 1, nonche' i criteri per la
determinazione delle relative maggiori imposte, mediante
l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun
periodo di imposta.
15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono definite le modalita' tecniche per l'utilizzo
esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle
comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti,
da effettuare comunque entro il 31 luglio 2003, ovvero
entro il 31 ottobre 2003 per i soggetti di cui al comma 10,
secondo periodo, e le modalita' di versamento, secondo
quanto previsto dall'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa
in ogni caso la compensazione ivi prevista.
15-bis. All'art. 12, comma 1, del decreto legislativo
23 gennaio 2002, n. 10, sono premesse le parole: «Ferma la
disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite
dal Ministero dell'economia e delle finanze,» e le parole:
«entro il 30 novembre 2002», sono soppresse.
16. I contribuenti che hanno presentato successivamente
al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi
dell'art. 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente
articolo sulla base delle dichiarazioni originarie
presentate. L'esercizio della facolta' di cui al periodo
precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli
delle dichiarazioni integrative presentate.»
«Art. 8 (Integrazione degli imponibili per gli anni
pregressi). - 1. Le dichiarazioni relative ai periodi
d'imposta per i quali i termini per la loro presentazione
sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, possono essere
integrate secondo le disposizioni del presente articolo.
L'integrazione puo' avere effetto ai fini delle imposte sui
redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive,
dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese,
dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, del contributo straordinario
per l'Europa, di cui all'art. 3, commi 194 e seguenti,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dei contributi
previdenziali e di quelli al Servizio sanitario nazionale.
I soggetti indicati nel titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
obbligati ad operare ritenute alla fonte, possono
integrare, secondo le disposizioni del presente articolo,
le ritenute relative ai periodi di imposta di cui al
presente comma.
2. (abrogato).
3. L'integrazione si perfeziona con il pagamento dei
maggiori importi dovuti entro il 16 aprile 2003, mediante
l'applicazione delle disposizioni vigenti in ciascun
periodo di imposta relative ai tributi indicati nel
comma 1, nonche' dell'intero ammontare delle ritenute e
contributi, sulla base di una dichiarazione integrativa da
presentare, entro la medesima data, in luogo di quella
omessa ovvero per rettificare in aumento la dichiarazione
gia' presentata. Agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto, per l'omessa osservanza degli obblighi di cui
agli artt. 17, terzo e quinto comma, e 34, comma 6, primo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e all'art. 47, comma 1, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
l'integrazione deve operarsi esclusivamente con riferimento
all'imposta che non avrebbe potuto essere computata in
detrazione; la disposizione opera a condizione che il
contribuente si avvalga della definizione di cui all'art.
9-bis. Nella dichiarazione integrativa devono essere
indicati, a pena di nullita', maggiori importi dovuti
almeno pari a 300 euro per ciascun periodo di imposta. La
predetta dichiarazione integrativa e' presentata in via
telematica direttamente ovvero avvalendosi degli
intermediari abilitati indicati dall'art. 3 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e successive modificazioni. Qualora gli
importi da versare eccedano, per le persone fisiche, la
somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di
6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in
due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed il
20 giugno 2004, maggiorati degli interessi legali a
decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso versamento delle
predette eccedenze entro le date indicate non determina
l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle
somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le
disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione
amministrativa di ammontare pari al 30 per cento delle
somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento
eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza
medesima, e gli interessi legali. La dichiarazione
integrativa non costituisce titolo per il rimborso di
ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non
dichiarati, ne' per il riconoscimento di esenzioni o
agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di
detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente
dichiarate; la differenza tra l'importo dell'eventuale
maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e
quello del minor credito spettante in base alla
dichiarazione integrativa, e' versata secondo le modalita'
previste dal presente articolo. E' in ogni caso preclusa la
deducibilita' delle maggiori imposte e contributi versati.
Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative
non puo' essere esercitata la rivalsa sui percettori delle
somme o dei valori non assoggettati a ritenuta. I
versamenti delle somme dovute ai sensi del presente comma
sono effettuati secondo le modalita' previste dall'art. 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
4. In alternativa alle modalita' di dichiarazione e
versamento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1,
ad eccezione di quelli che hanno omesso la presentazione
delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di
cui al medesimo comma, possono presentare la dichiarazione
integrativa in forma riservata ai soggetti convenzionati di
cui all'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Questi ultimi rilasciano agli interessati copia della
dichiarazione integrativa riservata, versano, entro il
24 aprile 2003, le maggiori somme dovute secondo le
disposizioni contenute nel capo III del predetto decreto
legislativo n. 241 del 1997, esclusa la compensazione di
cui all'art. 17 dello stesso decreto legislativo, e
comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare
complessivo delle medesime somme senza indicazione dei
nominativi dei soggetti che hanno presentato la
dichiarazione integrativa riservata. E' esclusa la
rateazione di cui al comma 3. Gli istituti previdenziali
non comunicano all'amministrazione finanziaria i dati
indicati nella dichiarazione riservata di cui vengono a
conoscenza.
5. Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero
con qualunque modalita', anche tramite soggetti non
residenti o loro strutture interposte, e' dovuta un'imposta
sostitutiva di quelle indicate al comma 1, pari al 6 per
cento. Per la dichiarazione e il versamento della predetta
imposta sostitutiva si applicano le disposizioni dei
commi 3 e 4.
6. Salvo quanto stabilito al comma 7, il
perfezionamento della procedura prevista dal presente art.
comporta per ciascuna annualita' oggetto di integrazione ai
sensi dei commi 3 e 4 e limitatamente ai maggiori
imponibili o alla maggiore imposta sul valore aggiunto
risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati del
100 per cento, ovvero alle maggiori ritenute aumentate del
50 per cento:
a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e
dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario e
contributivo;
b) l'estinzione delle sanzioni amministrative
tributarie e previdenziali, ivi comprese quelle accessorie,
nonche', ove siano stati integrati i redditi di cui al
comma 5, e ove ricorra la ipotesi di cui all'art. 14,
comma 4, delle sanzioni previste dalle disposizioni sul
monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 1990, n. 227;
c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilita' per
i reati tributari di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 10 del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonche' per i
reati previsti dagli artt. 482, 483, 484, 485, 489, 490,
491-bis e 492 del codice penale, nonche' dagli artt. 2621,
2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano
stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati
tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano
riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria.
L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica in
caso di esercizio dell'azione penale della quale il
contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di
presentazione della dichiarazione integrativa;
d) (abrogata).
6-bis. In caso di accertamento relativo ad annualita'
oggetto di integrazione, le maggiori imposte e le maggiori
ritenute dovute sono comunque limitate all'eccedenza
rispetto alle maggiori imposte corrispondenti agli
imponibili integrati, all'eccedenza rispetto all'imposta
sul valore aggiunto e all'eccedenza rispetto alle ritenute,
aumentate ai sensi del comma 6.
7. Per i redditi di cui al comma 5 non opera l'aumento
del 100 per cento previsto dal comma 6 e gli effetti di cui
alla lettera c) del medesimo comma operano a condizione
che, ricorrendo la ipotesi di cui all'art. 14, comma 4, si
provveda alla regolarizzazione contabile delle attivita'
detenute all'estero secondo le modalita' ivi previste.
8. Gli effetti di cui ai commi 6 e 7 si estendono anche
nei confronti dei soggetti diversi dal dichiarante se
considerati possessori effettivi dei maggiori imponibili.
9. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di
altra attivita' di controllo fiscale, il soggetto che ha
presentato la dichiarazione riservata di cui al comma 4
puo' opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi,
estintivi e di esclusione della punibilita' di cui ai
commi 6 e 7 con invito a controllare la congruita' delle
somme di cui ai commi 3 e 5, in relazione all'ammontare dei
maggiori redditi e imponibili nonche' delle ritenute e dei
contributi indicati nella dichiarazione integrativa.
10. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano qualora:
a) alla data di entrata in vigore della presente
legge, sia stato notificato processo verbale di
constatazione con esito positivo, ovvero avviso di
accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al
contraddittorio di cui all'art. 5 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata
perfezionata la definizione ai sensi degli art. 15 e 16; in
caso di avvisi di accertamento di cui all'art. 41-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai
redditi oggetto di integrazione, ovvero di cui all'art. 54,
quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, la definizione e' ammessa a condizione che
il contribuente versi, entro la prima data di pagamento
degli importi per l'integrazione, le somme derivanti
dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e
degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia'
pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti
definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui
ai citati artt. 41-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il
contribuente ha comunque la facolta' di avvalersi delle
disposizioni del presente articolo, fermi restando gli
effetti dei suddetti atti;
b) e' stata esercitata l'azione penale per gli
illeciti di cui alla lettera c) del comma 6, della quale il
contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di
presentazione della dichiarazione integrativa.
11. Le societa' o associazioni di cui all'art. 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, nonche' i titolari dell'azienda
coniugale non gestita in forma societaria e dell'impresa
familiare, che hanno presentato la dichiarazione
integrativa secondo le modalita' del presente articolo,
comunicano, entro il 16 maggio 2003, alle persone fisiche
titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta
presentazione della relativa dichiarazione. La integrazione
da parte delle persone fisiche titolari dei redditi
prodotti in forma associata si perfeziona presentando,
entro il 16 settembre 2003, la dichiarazione integrativa di
cui al comma 3 e versando contestualmente le imposte e i
relativi contributi secondo le modalita' di cui al medesimo
comma 3. La presentazione della dichiarazione integrativa
da parte dei soggetti di cui al primo periodo del presente
comma costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi
dell'art. 41-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, nei confronti dei soggetti che non hanno
integrato i redditi prodotti in forma associata.
12. La conoscenza dell'intervenuta integrazione dei
redditi e degli imponibili ai sensi del presente articolo,
non genera obbligo o facolta' della segnalazione di cui
all'art. 331 del codice di procedura penale. L'integrazione
effettuata ai sensi del presente articolo non costituisce
notizia di reato.
13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono
definite le modalita' applicative del presente articolo.»
«Art. 9 - (Definizione automatica per gli anni
pregressi). - 1. I contribuenti, al fine di beneficiare
delle disposizioni di cui al presente articolo, presentano
una dichiarazione con le modalita' previste dai commi 3 e 4
dell'art. 8, concernente, a pena di nullita', tutti i
periodi d'imposta per i quali i termini per la
presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti
entro il 31 ottobre 2002, chiedendo la definizione
automatica per tutte le imposte di cui al comma 2,
lettera a), nonche', anche separatamente, per l'imposta sul
valore aggiunto. Non possono essere oggetto di definizione
automatica i redditi soggetti a tassazione separata,
nonche' i redditi di cui al comma 5 dell'art. 8, ferma
restando, per i predetti redditi, la possibilita' di
avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al
medesimo art. 8, secondo le modalita' ivi indicate.
2. La definizione automatica si perfeziona con il
versamento per ciascun periodo d'imposta:
a) ai fini delle imposte sui redditi e relative
addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, del contributo
straordinario per l'Europa di cui all'art. 3, commi 194 e
seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche'
dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, fermi
restando i versamenti minimi di cui ai commi 3 e 4, di un
importo pari all'8 per cento delle imposte lorde e delle
imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione
originariamente presentata; se ciascuna imposta lorda o
sostitutiva e' risultata di ammontare superiore a 10.000
euro, la percentuale applicabile all'eccedenza e' pari al 6
per cento, mentre se e' risultata di ammontare superiore a
20.000 euro, la percentuale applicabile a quest'ultima
eccedenza e' pari al 4 per cento;
b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi
restando i versamenti minimi di cui al comma 6, di un
importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta
relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di
servizi effettuate dal contribuente, per le quali l'imposta
e' divenuta esigibile nel periodo d'imposta, e del 2 per
cento dell'imposta detratta nel medesimo periodo; se
l'imposta esigibile ovvero l'imposta detratta superano gli
importi di 200.000 euro, le percentuali applicabili a
ciascuna eccedenza sono pari all'1,5 per cento, e se i
predetti importi di imposta superano 300.000 euro le
percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari
all'1 per cento; le somme da versare complessivamente ai
sensi della presente lettera sono ridotte nella misura
dell'80 per cento per la parte eccedente l'importo di
11.600.000 euro.
3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in
base al comma 2, lettera a), deve comunque essere, per
ciascun periodo d'imposta, almeno pari:
a) a 100 euro, per le persone fisiche e le societa'
semplici titolari di redditi diversi da quelli di impresa e
da quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni;
b) ai seguenti importi, per le persone titolari di
reddito d'impresa, per gli esercenti arti e professioni,
per le societa' e le associazioni di cui all'art. 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, nonche' per i soggetti di cui
all'art. 87 del medesimo testo unico:
1) 400 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei
compensi non e' superiore a 50.000 euro;
2) 500 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei
compensi non e' superiore a 180.000 euro;
3) 600 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei
compensi e' superiore a 180.000 euro.
3-bis. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e
compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili
sulla base degli studi di settore di cui all'art. 62-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, e nei confronti dei quali non
sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza
economica, nonche' i soggetti che hanno dichiarato ricavi e
compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili
sulla base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a
189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni, possono effettuare la definizione automatica
ai fini di tutte le imposte di cui al comma 2 del presente
articolo con il versamento di una somma pari a 500 euro per
ciascuna annualita'. I soggetti che hanno dichiarato ricavi
e compensi di ammontare non inferiore a quelli
determinabili sulla base degli studi di settore di cui al
citato art. 62-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, e nei
confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli
indici di coerenza economica, possono effettuare la
definizione automatica con il versamento di una somma pari
a 700 euro per ciascuna annualita'.
4. Ai fini della definizione automatica, le persone
fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata ai
sensi dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il
titolare e i collaboratori dell'impresa familiare nonche'
il titolare e il coniuge dell'azienda coniugale non gestita
in forma societaria, indicano nella dichiarazione
integrativa, per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare
dell'importo minimo da versare determinato, con le
modalita' indicate nel comma 3, lettera b), in ragione
della propria quota di partecipazione. In nessun caso tale
importo puo' risultare di ammontare inferiore a 200 euro.
5. In presenza di importi minimi di cui ai commi 3 e 4
deve essere versato quello di ammontare maggiore.
6. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in
base al comma 2, lettera b), deve comunque essere, in
ciascun periodo d'imposta, almeno pari a:
a) 500 euro, se l'ammontare del volume d'affari non
e' superiore a 50.000 euro;
b) 600 euro, se l'ammontare del volume d'affari non
e' superiore a 180.000 euro;
c) 700 euro, se l'ammontare del volume d'affari e'
superiore a 180.000 euro.
7. Ai fini della definizione automatica e' esclusa la
rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite
risultanti dalle dichiarazioni originarie, fatta eccezione
di quelle determinate dall'applicazione delle disposizioni
di cui all'art. 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Il
riporto a nuovo delle predette perdite e' consentito con il
versamento di una somma pari al 10 per cento delle perdite
stesse fino ad un importo di 250.000.000 di euro, nonche'
di una somma pari al 5 per cento delle perdite eccedenti il
predetto importo. Per la definizione automatica dei periodi
d'imposta chiusi in perdita o in pareggio e' versato un
importo almeno pari a quello minimo di cui al comma 3,
lettera b), per ciascuno dei periodi stessi.
8. Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni
relative ai tributi di cui al comma 1, e' dovuto, per
ciascuna di esse e per ciascuna annualita', un importo pari
a 1.500 euro per le persone fisiche, elevato a 3.000 euro
per le societa' e le associazioni di cui all'art. 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, e per i soggetti di cui all'art.
87 del medesimo testo unico.
9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna
annualita', rende definitiva la liquidazione delle imposte
risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla
spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal
contribuente o all'applicabilita' di esclusioni. Sono fatti
salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del
controllo formale in base rispettivamente all'art. 36-bis
ed all'art. 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, nonche' gli effetti derivanti dal controllo
delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'art. 54-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni; le variazioni dei dati
dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori
imposte dovute ai sensi del presente articolo. La
definizione automatica non modifica l'importo degli
eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni
presentate ai fini delle imposte sui redditi e relative
addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. La
dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il
rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta
precedentemente non dichiarati, ne' per il riconoscimento
di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza,
ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle
originariamente dichiarate.
10. Il perfezionamento della procedura prevista dal
presente art. comporta:
a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e
dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario;
b) l'estinzione delle sanzioni amministrative
tributarie, ivi comprese quelle accessorie;
c) l'esclusione della punibilita' per i reati
tributari di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonche' per i reati
previsti dagli artt. 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis
e 492 del codice penale, nonche' dagli artt. 2621, 2622 e
2623 del codice civile, quando tali reati siano stati
commessi per eseguire od occultare i predetti reati
tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano
riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria; i
predetti effetti, limitatamente ai reati previsti dal
codice penale e dal codice civile, operano a condizione
che, ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 14, comma 5,
della presente legge si provveda alla regolarizzazione
contabile delle attivita', anche detenute all'estero,
secondo le modalita' ivi previste. L'esclusione di cui alla
presente lettera non si applica in caso di esercizio
dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto
formale conoscenza entro la data di presentazione della
dichiarazione per la definizione automatica.
11. Restano ferme, ad ogni effetto, le disposizioni sul
monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 1990, n. 227, salvo che, ricorrendo le ipotesi di
cui all'art. 14, comma 5, della presente legge si provveda
alla regolarizzazione contabile di tutte le attivita'
detenute all'estero secondo le modalita' ivi previste,
ferma restando la decadenza dal beneficio in caso di
parziale regolarizzazione delle attivita' medesime.
12. Qualora gli importi da versare ai sensi del
presente articolo, eccedano complessivamente, per le
persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri
soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti
possono essere versati in due rate, di pari importo, entro
il 30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004, maggiorati degli
interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso
versamento delle predette eccedenze entro le date indicate
non determina l'inefficacia della integrazione; per il
recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si
applicano le disposizioni dell'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una
sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme
non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento
eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza
medesima, e gli interessi legali.
13. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di
altra attivita' di controllo fiscale, il soggetto che ha
presentato la dichiarazione riservata puo' opporre agli
organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di
esclusione della punibilita' di cui al comma 10, con invito
a controllare la congruita' delle somme versate ai fini
della definizione e indicate nella medesima dichiarazione.
14. Le disposizioni del presente art. non si applicano
qualora:
a) alla data di entrata in vigore della presente
legge, sia stato notificato processo verbale di
constatazione con esito positivo, ovvero avviso di
accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al
contraddittorio di cui all'art. 5 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata
perfezionata la definizione ai sensi degli artt. 15 e 16
della presente legge; in caso di avvisi di accertamento
parziale di cui all'art. 41-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, ovvero di avvisi di accertamento di cui
all'art. 54, quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in
vigore della presente legge, la definizione e' ammessa a
condizione che il contribuente versi, entro la prima data
di pagamento degli importi per la definizione, le somme
derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle
sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo al rimborso di
quanto gia' pagato. Per i periodi d'imposta per i quali
sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da
quelli di cui ai citati artt. 41-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e 54, quinto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972, il contribuente ha comunque la facolta' di
avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi
restando gli effetti dei suddetti atti;
b) e' stata esercitata l'azione penale per gli
illeciti di cui alla lettera c) del comma 10, della quale
il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data
di presentazione della dichiarazione per la definizione
automatica;
c) il contribuente abbia omesso la presentazione di
tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi di cui al
comma 2 e per tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1.
15. Le preclusioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 14 si applicano con esclusivo riferimento ai periodi
d'imposta ai quali si riferiscono gli atti e i procedimenti
ivi indicati. La definizione automatica non si perfeziona
se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli
contenuti nella dichiarazione originariamente presentata,
ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che
versano nelle ipotesi di cui al comma 14 del presente
articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati
che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che
risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti
definitivi.
16. I contribuenti che hanno presentato successivamente
al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi
dell'art. 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, possono avvalersi delle
disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle
dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della
facolta' di cui al periodo precedente costituisce rinuncia
agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative
presentate.
17. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre
1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e
Siracusa, individuati ai sensi dell'art. 3 dell'O.M.
21 dicembre 1990 del Ministro per il coordinamento della
protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti
agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a
titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera
automatica la propria posizione relativa agli anni 1990,
1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro
il 16 aprile 2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun
tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia'
eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10
per cento; il perfezionamento della definizione comporta
gli effetti di cui al comma 10. Qualora gli importi da
versare complessivamente ai sensi del presente comma
eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti
possono essere versati in un massimo di otto rate
semestrali con l'applicazione degli interessi legali a
decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso versamento delle
predette eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali
non determina l'inefficacia della definizione automatica;
per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le
disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento delle somme non
versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito
entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e
gli interessi legali.
18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono
definite le modalita' applicative del presente articolo.»
«Art. 9-bis - 1. Le sanzioni previste dall'art. 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si
applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla
data del 16 aprile 2003 provvedono ai pagamenti delle
imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni
annuali presentate entro il 31 ottobre 2002, per le quali
il termine di versamento e' scaduto anteriormente a tale
data. Se gli importi da versare per ciascun periodo di
imposta eccedono, per le persone fisiche, la somma di 3.000
euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli
importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali a
decorrere dal 17 aprile 2003, possono essere versati in tre
rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003, il
30 giugno 2004 e il 30 novembre 2004.
2. Se le imposte e le ritenute non versate e le
relative sanzioni sono state iscritte in ruoli gia' emessi,
le sanzioni di cui al comma 1, non sono dovute
limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del
16 aprile 2003, a condizione che le imposte e le ritenute
non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano
pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui
al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate
scadute alla predetta data se i soggetti interessati
dimostrano che il versamento non e' stato eseguito per
fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data
del 31 dicembre 2002, all'autorita' giudiziaria.
3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i
soggetti interessati sono tenuti a presentare una
dichiarazione integrativa, in via telematica, direttamente
ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati
dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
indicando in apposito prospetto le imposte o le ritenute
dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del
versamento effettuato, nonche' gli estremi della cartella
di pagamento nei casi di cui al comma 2.
4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3,
gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate
al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne
e' stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora
versate alla data del 16 aprile 2003, sempre che il mancato
pagamento non dipenda da morosita', ovvero al rimborso di
quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso
compete altresi' per le somme a tale titolo pagate
anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il
versamento non e' stato eseguito tempestivamente per fatto
doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del
31 dicembre 2002, all'autorita' giudiziaria. Restano fermi
gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare,
diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere
maggiorate, a titolo di interessi, del 3 per cento annuo.».
«Art. 14 - (Regolarizzazione delle scritture
contabili). - 1. Le societa' di capitali e gli enti
equiparati, le societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice e quelle ad esse equiparate, nonche' le persone
fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai
redditi d'impresa posseduti, che si avvalgono delle
disposizioni di cui all'art. 8, possono specificare in
apposito prospetto i nuovi elementi attivi e passivi o le
variazioni di elementi attivi e passivi, da cui derivano
gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite
indicati nelle dichiarazioni stesse; con riguardo ai
predetti imponibili, maggiori imponibili o minori perdite
non si applicano le disposizioni del comma 4 dell'art. 75
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, e del terzo comma
dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Il
predetto prospetto e' conservato per il periodo previsto
dall'art. 43, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e deve essere esibito o trasmesso su
richiesta dell'ufficio competente.
2. Sulla base delle quantita' e valori evidenziati ai
sensi del comma 1, i soggetti ivi indicati possono
procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione delle
scritture contabili apportando le conseguenti variazioni
nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso
al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di
imposta in corso a tale data nonche' negli altri libri e
registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle
vigenti disposizioni. Le quantita' e i valori cosi'
evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive relative ai periodi di imposta
successivi, con esclusione dei periodi d'imposta per i
quali non e' stata presentata la dichiarazione integrativa
ai sensi dell'art. 8, salvo che non siano oggetto di
accertamento o rettifica d'ufficio.
3. I soggetti indicati nel comma 1 possono altresi'
procedere, nei medesimi documenti di cui al comma 2, alla
eliminazione delle attivita' o delle passivita' fittizie,
inesistenti o indicate per valori superiori a quelli
effettivi. Dette variazioni non comportano emergenza di
componenti positivi o negativi ai fini della determinazione
del reddito d'impresa ne' la deducibilita' di quote di
ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione
dei relativi Fondi.
4. I soggetti indicati al comma 1, che si sono avvalsi
delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 8, possono
procedere, nel rispetto dei principi civilistici di
redazione del bilancio, alla regolarizzazione contabile, ai
sensi dei commi da 1 a 3, delle attivita' detenute
all'estero alla data del 31 dicembre 2001, con le modalita'
anche dichiarative di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art.
8. Dette attivita' si considerano riconosciute ai fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive a decorrere dal terzo periodo di
imposta successivo a quello chiuso o in corso al
31 dicembre 2002.
5. I soggetti di cui al comma 1 che si sono avvalsi
delle disposizioni di cui all'art. 9 possono procedere alla
regolarizzazione delle scritture contabili di cui al
comma 3 con gli effetti ivi previsti, nonche', nel rispetto
dei principi civilistici di redazione del bilancio, alle
iscrizioni nell'inventario, nel rendiconto o nel bilancio
chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di
imposta in corso a tale data nonche' negli altri libri e
registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle
vigenti disposizioni, di attivita' in precedenza omesse o
parzialmente omesse; in tal caso, sui valori o maggiori
valori dei beni iscritti e' dovuta, entro il 16 aprile
2003, un'imposta sostitutiva del 6 per cento dei predetti
valori. L'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente
e' dovuta anche con riferimento alle attivita' detenute
all'estero alla data del 31 dicembre 2001 che siano oggetto
di regolarizzazione contabile ai sensi del periodo
precedente. In tale ultima ipotesi si applicano le
modalita' dichiarative di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 8.
L'imposta sostitutiva del 6 per cento, non e' dovuta se i
soggetti si sono avvalsi anche della facolta' prevista dal
comma 5 dell'art. 8. I maggiori valori iscritti ai sensi
del presente comma si considerano riconosciuti ai fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive a decorrere dal terzo periodo di
imposta successivo a quello chiuso o in corso al
31 dicembre 2002, a condizione che i soggetti si siano
avvalsi delle disposizioni di cui all'art. 9 relativamente
alle imposte sui redditi. L'imposta sostitutiva e'
indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di
assegnazione ai soci o di destinazione a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale e
familiare dell'imprenditore delle attivita' regolarizzate e
assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 6 per
cento, in data anteriore a quella di inizio del terzo
periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al
31 dicembre 2002, al soggetto che ha effettuato la
regolarizzazione, e' attribuito un credito d'imposta, ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, pari
all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata.»
«Art. 15 - (Definizione degli accertamenti, degli atti
di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle
sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi
verbali di constatazione). - 1. Gli avvisi di accertamento
per i quali alla data di entrata in vigore della presente
legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione
del ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui agli
artt. 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218, per i quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, non e' ancora intervenuta la definizione,
nonche' i processi verbali di constatazione relativamente
ai quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, non e' stato notificato avviso di accertamento
ovvero ricevuto invito al contraddittorio, possono essere
definiti secondo le modalita' previste dal presente
articolo, senza applicazione di interessi, indennita' di
mora e sanzioni salvo quanto previsto dal comma 4, lettera
b-bis). La definizione non e' ammessa per i soggetti nei
cui confronti e' stata esercitata l'azione penale per i
reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza
entro la data di perfezionamento della definizione.
2. La definizione degli avvisi di accertamento e degli
inviti al contraddittorio di cui al comma 1, si perfeziona
mediante il pagamento, entro il 16 aprile 2003, degli
importi che risultano dovuti per effetto dell'applicazione
delle percentuali di seguito indicate, con riferimento a
ciascuno scaglione:
a) 30 per cento delle maggiori imposte, ritenute e
contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli
inviti al contraddittorio, non superiori a 15.000 euro;
b) 32 per cento delle maggiori imposte, ritenute e
contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli
inviti al contraddittorio, superiori a 15.000 euro ma non
superiori a 50.000 euro;
c) 35 per cento delle maggiori imposte, ritenute e
contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli
inviti al contraddittorio, superiori a 50.000 euro.
3. La definizione di cui al comma 2 e' altresi' ammessa
nelle ipotesi di rettifiche relative a perdite dichiarate,
qualora dagli atti di cui al medesimo comma 2 emergano
imposte o contributi dovuti. In tal caso la sola perdita
risultante dall'atto e' riportabile nell'esercizio
successivo nei limiti previsti dalla legge.
3-bis. Gli atti di contestazione e gli avvisi di
irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata
in vigore della presente legge non sono ancora spirati i
termini per la proposizione del ricorso possono essere
definiti mediante il pagamento del 10 per cento
dell'importo contestato o irrogato a titolo di sanzione.
4. La definizione dei processi verbali di constatazione
di cui al comma 1 si perfeziona mediante il pagamento,
entro il 16 aprile 2003, di un importo calcolato:
a) per le imposte sui redditi, relative addizionali
ed imposte sostitutive, applicando l'aliquota del 18 per
cento alla somma dei maggiori componenti positivi e minori
componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale
medesimo;
b) per l'imposta regionale sulle attivita'
produttive, l'imposta sul valore aggiunto e le altre
imposte indirette, riducendo del 50 per cento la maggiore
imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel verbale
stesso;
b-bis) per le violazioni per le quali non risulta
applicabile la procedura di irrogazione immediata prevista
dall'art. 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, e successive modificazioni, riducendo del 90 per cento
le sanzioni minime applicabili;
b-ter) per le violazioni concernenti l'omessa
effettuazione di ritenute e il conseguente omesso
versamento da parte del sostituto d'imposta, riducendo del
65 per cento l'ammontare delle maggiori ritenute omesse
risultante dal verbale stesso.
4-bis. Non sono definibili, in base alle disposizioni
del presente articolo, le violazioni di cui all'art. 3,
comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002,
n. 73.
4-ter. Restano comunque dovute per intero le somme
relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione
europea.
5. I pagamenti delle somme dovute ai sensi del presente
articolo sono effettuati entro 16 aprile 2003, secondo le
ordinarie modalita' previste per il versamento diretto dei
relativi tributi, esclusa in ogni caso la compensazione
prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni. Qualora gli
importi da versare complessivamente per la definizione
eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e,
per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi
eccedenti possono essere versati in due rate, di pari
importo, entro il 30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004,
maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile
2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le
date indicate non determina l'inefficacia della
definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a
tali scadenze si applicano le disposizioni dell'art. 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti
una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle
somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento
eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza
medesima, e gli interessi legali. Entro dieci giorni dal
versamento dell'intero importo o di quello della prima rata
il contribuente fa pervenire all'ufficio competente la
quietanza dell'avvenuto pagamento unitamente ad un
prospetto esplicativo delle modalita' di calcolo seguite.
6. La definizione non si perfeziona se essa si fonda su
dati non corrispondenti a quelli contenuti negli atti
indicati al comma 1, ovvero se la stessa viene effettuata
dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui all'ultimo
periodo del medesimo comma; non si fa luogo al rimborso
degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali
acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti
in base agli accertamenti definitivi.
7. Il perfezionamento della definizione comporta
l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilita' per i
reati tributari di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 10 del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonche' per i
reati previsti dagli artt. 482, 483, 484, 485, 489, 490,
491-bis e 492 del codice penale, nonche' dagli artt. 2621,
2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano
stati commessi per eseguire od occultare i citati reati
tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano
riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. E'
altresi' esclusa, per le definizioni perfezionate,
l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 12
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
all'art. 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472. L'esclusione di cui al presente comma non si applica
in caso di esercizio dell'azione penale della quale il
contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di
perfezionamento della definizione.
8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
e fino al 18 aprile 2003 restano sospesi i termini per la
proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento
di cui al comma 1, gli atti di cui al comma 3-bis, nonche'
quelli per il perfezionamento della definizione di cui al
citato decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente
agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo
comma 1.».
«Art. 16. (Chiusura delle liti fiscali pendenti). - 1.
Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi
alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni
grado del giudizio e anche a seguito di rinvio possono
essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto
l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle
seguenti somme:
a) se il valore della lite e' di importo fino a 2.000
euro: 150 euro;
b) se il valore della lite e' di importo superiore a
2.000 euro:
1) il 10 per cento del valore della lite in caso di
soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato
nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare
resa, sul merito ovvero sull'ammissibilita' dell'atto
introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della
domanda di definizione della lite;
2) il 50 per cento del valore della lite, in caso
di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica
pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito
ovvero sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del
giudizio, alla predetta data;
3) il 30 per cento del valore della lite nel caso
in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo
grado di giudizio e non sia stata gia' resa alcuna
pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero
sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate
entro il 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalita'
previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite
si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione
prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette somme
possono essere versate anche ratealmente in un massimo di
sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di
dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000
euro. L'importo della prima rata e' versato entro il
termine indicato nel primo periodo. Gli interessi legali
sono calcolati dal 17 aprile 2003 sull'importo delle rate
successive. L'omesso versamento delle rate successive alla
prima entro le date indicate non determina l'inefficacia
della definizione; per il recupero delle somme non
corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni
dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e
sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30
per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in
caso di versamento eseguito entro i trenta giorni
successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
3. Ai fini del presente articolo si intende:
a) per lite pendente, quella in cui e' parte
l'Amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto
avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle
sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla
data di entrata in vigore della presente legge, e' stato
proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonche' quella
per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato
inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si
intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data
del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata
in giudicato;
b) per lite autonoma, quella relativa a ciascuno
degli atti indicati alla lettera a) e comunque quella
relativa all'imposta sull'incremento del valore degli
immobili;
c) per valore della lite, da assumere a base del
calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha
formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto
degli interessi, delle indennita' di mora e delle eventuali
sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con
separato provvedimento; in caso di liti relative alla
irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle
stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il
valore della lite e' determinato con riferimento a ciascun
atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal
numero di soggetti interessati e dai tributi in esso
indicati.
4. Per ciascuna lite pendente e' effettuato, entro il
termine di cui al comma 2, un separato versamento, se
dovuto ai sensi del presente articolo ed e' presentata,
entro il 21 aprile 2003, una distinta domanda di
definizione in carta libera, secondo le modalita' stabilite
con provvedimento del direttore del competente ufficio
dell'Amministrazione finanziaria dello Stato parte nel
giudizio.
5. Dalle somme dovute ai sensi del presente art. si
scomputano quelle gia' versate prima della presentazione
della domanda di definizione, per effetto delle
disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza
di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell'Amministrazione
finanziaria dello Stato previsti al comma 1, lettera b), la
definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle
somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto
dovuto per il perfezionamento della definizione stessa.
Restano comunque dovute per intero le somme relative ai
dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi
del presente articolo, sono sospese fino al 1° giugno 2004,
salvo che il contribuente non presenti istanza di
trattazione; qualora sia stata gia' fissata la trattazione
della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a
richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere
delle disposizioni del presente articolo. Per le liti
fiscali che possono essere definite ai sensi del presente
articolo, sono altresi' sospesi, sino al 1° giugno 2004,
salvo che il contribuente non presenti istanza di
trattazione, i termini per la proposizione di ricorsi,
appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione,
controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini
per la costituzione in giudizio.
7. (abrogato).
LE NOTE CONTINUANO NEL DOCUMENTO SUCCESSIVO