LE NOTE SEGUONO DAL DOCUMENTO PRECEDENTE
8. Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni
tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonche'
alla Corte di cassazione, entro il 15 giugno 2004, un
elenco delle liti pendenti per le quali e' stata presentata
domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al
31 dicembre 2004 ovvero al 30 aprile 2006 per le liti
definite con il pagamento in un massimo di dodici rate
trimestrali. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a
seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1
attestante la regolarita' della domanda di definizione ed
il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta
comunicazione deve essere depositata nella segreteria della
commissione o nella cancelleria degli uffici giudiziari
entro il 31 dicembre 2004 ovvero il 30 aprile 2006 per le
liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate
trimestrali. Entro la stessa data l'eventuale diniego della
definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria
della commissione o alla cancelleria degli uffici
giudiziari, viene notificato, con le modalita' di cui
all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, all'interessato, il quale entro
sessanta giorni lo puo' impugnare dinanzi all'organo
giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in
cui la definizione della lite e' richiesta in pendenza del
termine per impugnare, la sentenza puo' essere impugnata
unitamente al diniego della definizione entro sessanta
giorni dalla sua notifica.
9. In caso di pagamento in misura inferiore a quella
dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilita'
dell'errore, e' consentita la regolarizzazione del
pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.
9-bis. Per l'estinzione dei giudizi pendenti innanzi
alla Commissione tributaria centrale all'esito della
definizione della lite trova applicazione l'art. 27, primo
comma, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; il Presidente
della Commissione o il Presidente della sezione alla quale
e' stato assegnato il ricorso puo' delegare un membro della
Commissione a dichiarare cessata la materia del contendere,
mediante emissione di ordinanze di estinzione; il termine
per comunicare la data dell'udienza alle parti e per il
reclamo avverso tali ordinanze e' di trenta giorni.
10. La definizione di cui al comma 1 effettuata da
parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore
degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia
piu' pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 36 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante «Riordino
della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
dell'art. 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337»:
«Art. 36 (Disposizioni transitorie). - 1. Fino
all'entrata in vigore del regolamento previsto nell'art.
12-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 del
presente decreto, per le entrate tributarie dello Stato e
degli enti locali non si fa luogo all'iscrizione a ruolo
per gli importi individuati con il regolamento previsto
nell'art. 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
2. In deroga all'art. 25, comma 1, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, per le somme che risultano dovute a seguito
dell'attivita' di liquidazione delle dichiarazioni, la
cartella di pagamento e' notificata, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre:
a) del quarto anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione, relativamente alle
dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;
b) del quinto anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione, relativamente alle
dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001.
2-bis. Fino al 30 settembre 1999 i ruoli possono essere
formati e resi esecutivi secondo le disposizioni in vigore
al 30 giugno 1999. A tali ruoli e a quelli resi esecutivi
antecedentemente al 1° luglio 1999 si applicano gli
artt. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel
testo vigente prima di tale data; in deroga all'art. 68,
comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, su
tali ruoli sono dovuti i compensi e gli interessi
semestrali di mora di cui all'art. 61, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
3. Per le entrate amministrate dal dipartimento delle
entrate del Ministero delle finanze, fino all'attivazione
degli uffici delle entrate la sospensione prevista
dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 15 del
presente decreto, e' disposta dalla sezione staccata della
direzione regionale delle entrate, sentito l'ufficio che ha
provveduto all'iscrizione a ruolo.
4. Il divieto stabilito nell'art. 55 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come
sostituito dall'art. 16 del presente decreto, non si
applica se il concessionario e' una banca che procede
all'espropriazione di beni immobili anche per la tutela di
crediti propri, non portati dal ruolo, e che ha ottenuto il
nulla osta del servizio di vigilanza.
5. In via transitoria, e fino all'attivazione degli
uffici del territorio, i compiti agli stessi affidati
dall'art. 79, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito
dall'art. 16 del presente decreto, sono svolti dagli uffici
tecnici erariali.
6. Le disposizioni contenute nell'art. 25 si applicano
ai contributi e premi non versati e agli accertamenti
notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004.
7. I privilegi dei crediti dello Stato per le imposte
sui redditi portati da ruoli resi esecutivi in data
precedente a quella di entrata in vigore del presente
decreto continuano ad essere regolati dagli artt. 2752 e
2771 del codice civile, nel testo anteriormente vigente.
8. In via transitoria, e fino alla data di efficacia
delle disposizioni del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, le funzioni di giudice dell'esecuzione nelle
procedure di espropriazione promosse a norma del titolo II
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, come modificato dal presente decreto, sono
svolte dal pretore.
9. Le procedure esecutive in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto continuano ad essere
regolate dalle norme vigenti anteriormente a tale data.
10. Resta fermo quanto disposto in tema di cessione e
cartolarizzazione dei crediti dell'istituto nazionale della
previdenza ed assistenza sociale; ai crediti oggetto della
cessione si applicano le disposizioni del presente decreto,
a partire dalla data della sua entrata in vigore.
10-bis. Entro il 31 dicembre 2002, l'ente creditore
procede automaticamente all'annullamento dei ruoli resi
esecutivi prima del 31 dicembre 1994 e non riscossi, a
condizione che, alla data del 31 dicembre 2001:
a) le somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto
di provvedimenti di sospensione;
b) non siano scaduti i termini di cui all'art. 77 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43, per la presentazione, da parte del concessionario,
delle domande di rimborso o di discarico delle quote
iscritte nei predetti ruoli.
10-ter. A seguito dell'annullamento dei ruoli di cui al
comma 10-bis, l'ente creditore rimborsa al concessionario
le somme dallo stesso anticipate in adempimento
dell'obbligo del non riscosso come riscosso.
10-quater. Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e
10-ter non devono comportare oneri a carico del bilancio
dello Stato.»
- Si riporta il testo vigente degli artt. 12, 50, 59 e
71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 12 (Norme generali per l'uso delle tecnologie
dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione
amministrativa). - 1. Le pubbliche amministrazioni
nell'organizzare autonomamente la propria attivita'
utilizzano le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di
efficienza, efficacia, economicita', imparzialita',
trasparenza, semplificazione e partecipazione.
1-bis. Gli organi di governo nell'esercizio delle
funzioni di indirizzo politico ed in particolare
nell'emanazione delle direttive generali per l'attivita'
amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1
dell'art. 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001,
promuovono l'attuazione delle disposizioni del presente
decreto.
1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed
attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ai
sensi e nei limiti degli artt. 21 e 55 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le
eventuali responsabilita' penali, civili e contabili
previste dalle norme vigenti.
2. Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione nei rapporti
interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i
privati, con misure informatiche, tecnologiche, e
procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui
all'art. 71.
3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare
l'uniformita' e la graduale integrazione delle modalita' di
interazione degli utenti con i servizi informatici da esse
erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel
rispetto della autonomia e della specificita' di ciascun
erogatore di servizi.
4. Lo Stato promuove la realizzazione e l'utilizzo di
reti telematiche come strumento di interazione tra le
pubbliche amministrazioni ed i privati.
5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso
alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e
informazioni, nonche' l'interoperabilita' dei sistemi e
l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse
amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche
stabilite ai sensi dell'art. 71.
5-bis. Le pubbliche amministrazioni implementano e
consolidano i processi di informatizzazione in atto, ivi
compresi quelli riguardanti l'erogazione in via telematica
di servizi a cittadini ed imprese anche con l'intervento di
privati.»
«Art. 50 (Disponibilita' dei dati delle pubbliche
amministrazioni). - 1. I dati delle pubbliche
amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi
disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione che ne consentano
la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate
dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche
amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla
conoscibilita' dei dati previsti dalle leggi e dai
regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati
personali ed il rispetto della normativa comunitaria in
materia di riutilizzo delle informazioni del settore
pubblico.
2. Qualunque dato trattato da una pubblica
amministrazione, con le esclusioni di cui all'art. 2,
comma 6, salvi i casi previsti dall'art. 24 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati personali, e' reso
accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando
l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento
dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente,
senza oneri a carico di quest'ultima, salvo il
riconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti
dall'amministrazione cedente; e' fatto comunque salvo il
disposto dell'art. 43, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via
telematica dei dati di una pubblica amministrazione da
parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni
l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed
eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo
le regole tecniche del sistema pubblico di connettivita' di
cui al presente decreto.».
«Art. 59 (Dati territoriali). - 1. Per dato
territoriale si intende qualunque informazione
geograficamente localizzata.
2. E' istituito il Comitato per le regole tecniche sui
dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, con il
compito di definire le regole tecniche per la realizzazione
delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la
fruibilita' e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche
amministrazioni centrali e locali in coerenza con le
disposizioni del presente decreto che disciplinano il
sistema pubblico di connettivita'.
3. Per agevolare la pubblicita' dei dati di interesse
generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a
livello nazionale, regionale e locale, presso il CNIPA e'
istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali.
4. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, con uno o piu' decreti sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite
la composizione e le modalita' per il funzionamento del
Comitato di cui al comma 2.
5. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, con uno o piu' decreti sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
sentito il Comitato per le regole tecniche sui dati
territoriali delle pubbliche amministrazioni, e sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 luglio 1998, n. 281, sono definite le regole
tecniche per la definizione del contenuto del repertorio
nazionale dei dati territoriali, nonche' delle modalita' di
prima costituzione e di successivo aggiornamento dello
stesso, per la formazione, la documentazione e lo scambio
dei dati territoriali detenuti dalle singole
amministrazioni competenti, nonche' le regole ed i costi
per l'utilizzo dei dati stessi tra le pubbliche
amministrazioni centrali e locali e da parte dei privati.
6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri ne'
alcun tipo di spese ivi compresi compensi o gettoni di
presenza. Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono
a carico delle amministrazioni direttamente interessate che
vi provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio.
7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede
con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del
settore informatico di cui all'art. 27, comma 2, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3.
7-bis. Nell'ambito dei dati territoriali di interesse
nazionale rientra la base dei dati catastali gestita
dall'Agenzia del territorio. Per garantire la circolazione
e la fruizione dei dati catastali conformemente alle
finalita' ed alle condizioni stabilite dall'art. 50, il
direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il
Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle
pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza
unificata, definisce con proprio decreto entro la data del
30 giugno 2006, in coerenza con le disposizioni che
disciplinano il sistema pubblico di connettivita', le
regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali
per via telematica da parte dei sistemi informatici di
altre amministrazioni.».
«Art. 71 (Regole tecniche). - 1. Le regole tecniche
previste nel presente codice sono dettate, con decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica e con le
amministrazioni di volta in volta indicate nel presente
codice, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il
Garante per la protezione dei dati personali nelle materie
di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere
tecnico del CNIPA in modo da garantire la coerenza tecnica
con le regole tecniche sul sistema pubblico di
connettivita' e con le regole di cui al disciplinare
pubblicato in allegato B al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
1-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri emanati su proposta del Ministro
delegato per l'innovazione e le tecnologie, sentito il
Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole
tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema
pubblico di connettivita'.
1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice
sono dettate in conformita' alle discipline risultanti dal
processo di standardizzazione tecnologica a livello
internazionale ed alle normative dell'Unione europea (57).
2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del
presente codice restano in vigore fino all'adozione delle
regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 della legge
26 gennaio 1983, n. 18, recante «Obbligo da parte di
determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul
valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale
mediante l'uso di speciali registratori di cassa»:
«Art. 1. Per le cessioni di beni effettuate in locali
aperti al pubblico o in spacci interni, per le quali non e'
obbligatoria l'emissione della fattura, e per le
somministrazioni in pubblici esercizi di alimenti e bevande
non soggette all'obbligo del rilascio della ricevuta
fiscale, e' stabilito l'obbligo di rilasciare apposito
scontrino fiscale mediante l'uso esclusivo di speciali
registratori di cassa o terminali elettronici, o di idonee
bilance elettroniche munite di stampante.
La disposizione di cui al primo comma non si applica
per le cessioni di tabacchi e di altri beni
commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei
pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per
autotrazione, di combustibili liquidi sfusi e di giornali
quotidiani, libri e periodici, per le cessioni di prodotti
agricoli effettuate dai soggetti di cui all'art. 2, legge
9 febbraio 1963, n. 59, nonche' per le cessioni di beni
risultanti da fatture accompagnatorie o da bolle di
accompagnamento.
Con decreti del Ministro delle finanze l'obbligo di cui
al primo comma puo' essere esteso ad altre categorie di
contribuenti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni. Con tali decreti il Ministro delle finanze,
tenuto conto delle particolari caratteristiche delle
singole categorie, puo' stabilire che lo scontrino fiscale
venga emesso anche con strumenti diversi, compresa la
compilazione manuale. L'obbligo di rilasciare apposito
scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori
di cassa o di terminali elettronici o di bilance
elettroniche munite di stampante sostituisce quello
eventualmente imposto, del rilascio della ricevuta fiscale.
Nei confronti dei contribuenti di cui ai precedenti
commi puo' esser altresi' stabilito l'obbligo di allegare
uno scontrino riepilogativo delle operazioni effettuate in
ciascun giorno nonche' scontrini riepilogativi periodici,
rispettivamente, al registro previsto dall'art. 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, e alla dichiarazione
annuale dell'imposta sul valore aggiunto.
Con decreti del Ministro delle finanze sono determinate
le caratteristiche dei registratori di cassa, dei terminali
elettronici, delle bilance elettroniche munite di stampante
e degli scontrini di cui al primo comma; le modalita' ed i
termini del loro rilascio, anche in caso di emissione della
fattura, nonche' i dati da indicare negli scontrini
medesimi e negli altri supporti cartacei dei registratori e
le modalita' di trascrizione e contabilizzazione di tali
dati negli stessi documenti; le modalita' per
l'acquisizione, i controlli e le operazioni di manutenzione
dei registratori, dei terminali elettronici, e delle
bilance elettroniche munite di stampante e quelle per la
allegazione, esibizione e conservazione dei documenti; gli
adempimenti manuali sostitutivi indispensabili per il caso
di mancato funzionamento dei registratori, dei terminali
elettronici e delle bilance e tutti gli altri adempimenti,
anche a carico del fornitore degli stessi e dell'incaricato
della loro manutenzione, atti ad assicurare l'osservanza
dell'obbligo indicato nei precedenti commi; le macchine
fornite agli utenti dalle ditte autorizzate alla vendita,
alla locazione o comunque alla dazione in uso devono essere
identiche, anche nei congegni particolari, al modello
approvato e depositato presso il Ministero delle finanze e
devono comunque offrire assoluta garanzia di perfetto
funzionamento.».
- Si riporta il testo degli artt. 17 e 28 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni»:
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato,
delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli artt. 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) soppressa;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.
2-bis. (Abrogato).».
«Art. 28. (Versamenti in favore di enti previdenziali).
- 1. I versamenti unitari e la compensazione previsti dal
presente capo si applicano a decorrere dal 1999 anche
all'INAIL, all'Ente nazionale per la previdenza e
l'assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e
all'Istituto nazionale per la previdenza per i dirigenti di
aziende industriali (INPDAI) agli enti e casse
previdenziali individuati con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro
e della previdenza sociale.
2. Con decreto emanato dalle stesse autorita'
ministeriali, la decorrenza di cui al comma 1 puo' essere
modificata, tenendo conto di esigenze organizzative.»
Il Capo III del citato decreto legislativo n. 241 del
1997, reca:
«Capo III - Disposizioni in materia di riscossione».
- Si riporta il testo degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 5-bis,
8 e 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. (Redazione e sottoscrizione delle
dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di
I.R.A.P.). - 1. Ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive le
dichiarazioni sono redatte, a pena di nullita', su modelli
conformi a quelli approvati entro il 1° gennaio con
provvedimento amministrativo, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi
e del valore della produzione relative all'anno precedente
ovvero, in caso di periodo di imposta non coincidente con
l'anno solare, relativamente ai soggetti di cui all'art. 2,
comma 2, per le dichiarazioni relative al periodo di
imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente a quello di approvazione. I provvedimenti di
approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti
d'imposta di cui all'art. 4, comma 1, e i modelli di
dichiarazione di cui agli artt. 34, comma 4, e 37, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, recante norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni, sono emanati entro il 15 gennaio dell'anno
in cui i modelli stessi devono essere utilizzati e sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
2. - 6. Omissis».
«Art. 2 (Termine per la presentazione della
dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di
I.R.A.P.). - 1. Le persone fisiche e le societa' o le
associazioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la
dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'art. 3,
per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste
italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in
via telematica entro il 31 luglio dell'anno successivo a
quello di chiusura del periodo di imposta.
2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le
disposizioni di cui all'art. 3 in via telematica, entro
l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di
chiusura del periodo d'imposta.
a) (abrogata);
b) (abrogata).
3. - 9. Omissis.».
«Art. 3 (Modalita' di presentazione ed obblighi di
conservazione delle dichiarazioni). - 1. Le dichiarazioni
sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica
ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un
ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni
di cui ai commi successivi. I contribuenti con periodo di
imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla
presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e della dichiarazione
annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
presentano la dichiarazione unificata annuale. E' esclusa
dalla dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti e delle
societa' che si sono avvalsi della procedura di
liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di
cui all'art. 73, ultimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
2. Le dichiarazioni previste dal presente decreto,
compresa quella unificata, sono presentate in via
telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o
tramite gli incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, dai
soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono
le predette dichiarazioni alla presentazione della
dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, dai
soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei
sostituti di imposta di cui all'art. 4 e dai soggetti di
cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai
soggetti tenuti alla presentazione del modello per la
comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli
studi di settore e dei parametri. Le predette dichiarazioni
sono trasmesse avvalendosi del servizio telematico
Entratel; il collegamento telematico con l'Agenzia delle
entrate e' gratuito per gli utenti. I soggetti di cui al
primo periodo obbligati alla presentazione della
dichiarazione dei sostituti d'imposta, anche in forma
unificata, in relazione ad un numero di soggetti non
superiore a venti, si avvalgono per la presentazione in via
telematica del servizio telematico Internet ovvero di un
incaricato di cui al comma 3.
2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una
societa' o ente rientra tra i soggetti di cui al comma
precedente, la presentazione in via telematica delle
dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo'
essere effettuata da uno o piu' soggetti dello stesso
gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si
considerano appartenenti al gruppo l'ente o la societa'
controllante e le societa' da questi controllate come
definite dall'art. 43-ter, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2-ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei
commi 2 e 2-bis, non obbligati alla presentazione delle
dichiarazioni in via telematica, possono presentare le
dichiarazioni in via telematica, direttamente avvalendosi
del servizio telematico Internet ovvero tramite un
incaricato di cui al comma 3.
3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
in via telematica mediante il servizio telematico Entratel
si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e
dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre
1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b)
e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a
minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e
per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
3-bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della
predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente
decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica
delle stesse.
3-ter. Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati della
trasmissione telematica delle dichiarazioni spetta un
compenso, a carico del bilancio dello Stato, di euro 0,51
per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante
il servizio telematico Entratel. Il compenso non
costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto. Le modalita' di corresponsione dei
compensi sono stabilite con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze. La misura del compenso e'
adeguata ogni anno, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze con l'applicazione di una percentuale pari
alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati rilevata dall'ISTAT
nell'anno precedente.
4. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono
abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei
dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione e'
revocata quando nello svolgimento dell'attivita' di
trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o
ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti
di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del
professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' da parte dei centri di
assistenza fiscale.
5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti
obbligati alla presentazione in via telematica, la
dichiarazione puo' essere presentata all'Agenzia delle
entrate anche mediante spedizione effettuata dall'estero,
utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente
dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero
avvalendosi del servizio telematico Internet.
6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se
non richiesta, ricevuta di presentazione della
dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3
rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche
se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica
all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella
dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa
o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione
nonche', entro trenta giorni dal termine previsto per la
presentazione in via telematica, la dichiarazione
trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato
con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 1 e copia
della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione
della dichiarazione.
7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in
via telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate
entro quattro mesi dalla data di scadenza del termine di
presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre
tale termine, entro quattro mesi dalla data di
presentazione delle dichiarazioni stesse, ove non
diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11.
7-bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 3,
presentano in via telematica le dichiarazioni per le quali
non e' previsto un apposito termine entro un mese dalla
scadenza del termine previsto per la presentazione alle
banche e agli uffici postali.
7-ter. Le dichiarazioni consegnate ai soggetti
incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, successivamente al
termine previsto per la presentazione in via telematica
delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data
contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai
medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.
8. - 13. Omissis.».
«Art. 4 (Dichiarazione e certificazioni dei sostituti
d'imposta). - 1. Salvo quanto previsto per la dichiarazione
unificata dall'art. 3, comma 1, i soggetti indicati nel
titolo III del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute
alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi
forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le
disposizioni dello stesso titolo, nonche' gli intermediari
e gli altri soggetti che intervengono in operazioni
fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai
sensi di specifiche disposizioni normative, presentano
annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei
contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza
sociale (I.N.P.S.) e dei premi dovuti all'Istituto
nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul
lavoro (I.N.A.I.L.), relativa a tutti i percipienti,
redatta in conformita' ai modelli approvati con i
provvedimenti di cui all'art. 1, comma 1.
2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi
necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta,
dell'intermediario e degli altri soggetti di cui al
precedente comma, per la determinazione dell'ammontare dei
compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti,
delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonche' per
l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi
richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che
l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in
grado di acquisire direttamente e sostituisce le
dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e del lavoro e della previdenza
sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 puo'
essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e
casse.
3-bis. I sostituti d'imposta, comprese le
Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento
autonomo, di cui al primo comma dell'art. 29 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli
artt. 23, 24, 25, 25-bis e 29 del citato decreto n. 600 del
1973, tenuti al rilascio della certificazione di cui
all'art. 7-bis del medesimo decreto, trasmettono in via
telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui
all'art. 3, commi 2-bis e 3, all'Agenzia delle entrate i
dati fiscali e contributivi contenuti nella predetta
certificazione, nonche' gli ulteriori dati necessari per
l'attivita' di liquidazione e controllo
dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali
e assicurativi, entro il 31 marzo dell'anno successivo a
quello di erogazione. Entro la stessa data sono, altresi',
trasmessi in via telematica i dati contenuti nelle
certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e
assicurativi nonche' quelli relativi alle operazioni di
conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale
prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni. Le trasmissioni in via
telematica effettuate ai sensi del presente comma sono
equiparate, a tutti gli effetti, alla esposizione dei
medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1.
4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle
ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui
all'art. 1 sono conservati per il periodo previsto
dall'art. 43, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o trasmessi, su
richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle
attestazioni relative ai versamenti contributivi e
assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.
4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, i
sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello
Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e
gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via
telematica, secondo le disposizioni di cui all'art. 3,
commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al
comma 1, relativa all'anno solare precedente, entro il
31 marzo di ciascun anno.
5. (Abrogato).
6. (Abrogato).
6-bis. I soggetti indicati nell'art. 29, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi
forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano
all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati
fiscali dei percipienti. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, i
termini e le modalita' delle comunicazioni, previa intesa
con le rispettive Presidenze delle Camere e della Corte
costituzionale, con il segretario generale della Presidenza
della Repubblica, e, nel caso delle regioni a statuto
speciale, con i Presidenti dei rispettivi organi
legislativi. Nel medesimo provvedimento puo' essere
previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai
contributi dovuti agli enti e casse previdenziali.
6-ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano
un'apposita certificazione unica anche ai fini dei
contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza
sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle
dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate,
delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi
previdenziali e assistenziali, nonche' gli altri dati
stabiliti con il provvedimento amministrativo di
approvazione dello schema di certificazione unica. La
certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti
agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono
stabilite le relative modalita' di attuazione. La
certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini
contributivi.
6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter,
sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione
automatica, sono consegnate agli interessati entro il
28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e
i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni
dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del
rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'art. 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, la certificazione puo' essere sostituita dalla
copia della comunicazione prevista dagli artt. 7, 8, 9 e 11
della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.».
«Art. 5 (Dichiarazione nei casi di liquidazione). - 1.
In caso di liquidazione di societa' o enti soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di
societa' o associazioni di cui all'art. 5 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di
imprese individuali, il liquidatore o, in mancanza, il
rappresentante legale, presenta, secondo le disposizioni di
cui all'art. 3, la dichiarazione relativa al periodo
compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in
cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione
entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a tale
data in via telematica. Lo stesso liquidatore presenta la
dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni
di liquidazione entro sette mesi successivi alla chiusura
della liquidazione stessa o al deposito del bilancio
finale, se prescritto in via telematica.
2. (Abrogato).
3. Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo
d'imposta in corso alla data indicata nel comma 1 sono
presentate, nei termini stabiliti dall'art. 2, la
dichiarazione relativa alla residua frazione del detto
periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo
d'imposta.
4. Nei casi di fallimento o di liquidazione coatta
amministrativa, le dichiarazioni di cui al comma 1 sono
presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal
curatore o dal commissario liquidatore, in via telematica,
avvalendosi del servizio telematico Entratel, direttamente
o tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, comma 3,
entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello,
rispettivamente, della nomina del curatore e del
commissario liquidatore, e della chiusura del fallimento e
della liquidazione; le dichiarazioni di cui al comma 3 sono
presentate, con le medesime modalita', esclusivamente ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e
soltanto se vi e' stato esercizio provvisorio. Il reddito
d'impresa, di cui al comma 1 dell'art. 183 del testo unico
delle imposte sui redditi e quello di cui ai commi 2 e 3
del medesimo articolo, risultano dalle dichiarazioni
iniziale e finale che devono essere presentate dal curatore
o dal commissario liquidatore. Il curatore o il commissario
liquidatore, prima di presentare la dichiarazione finale,
deve provvedere al versamento, se la societa' fallita o
liquidata vi e' soggetta, dell'imposta sul reddito delle
societa'. In caso di fallimento o di liquidazione coatta,
di imprese individuali o di societa' in nome collettivo o
in accomandita semplice, il curatore o il commissario
liquidatore, contemporaneamente alla presentazione delle
dichiarazioni iniziale e finale di cui al secondo periodo,
deve consegnarne o spedirne copia per raccomandata
all'imprenditore e a ciascuno dei familiari partecipanti
all'impresa, ovvero a ciascuno dei soci, ai fini
dell'inclusione del reddito o della perdita che ne risulta
nelle rispettive dichiarazioni dei redditi relative al
periodo d'imposta in cui ha avuto inizio e in quello in cui
si e' chiuso il procedimento concorsuale. Per ciascuno
degli immobili di cui all'art. 183, comma 4, secondo
periodo, del testo unico il curatore o il commissario
liquidatore, nel termine di un mese dalla vendita, deve
presentare all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate apposita
dichiarazione ai fini dell'imposta locale sui redditi,
previo versamento nei modi ordinari del relativo importo,
determinato a norma dell'art. 25 del testo unico.
5. Resta fermo, anche durante la liquidazione,
l'obbligo di presentare le dichiarazioni dei sostituti
d'imposta.».
«Art. 5-bis (Dichiarazione nei casi di trasformazione,
di fusione e di scissione). - 1. In caso di trasformazione
di una societa' non soggetta all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche in societa' soggetta a tale imposta, o
viceversa, deliberata nel corso del periodo d'imposta, deve
essere presentata, secondo le disposizioni di cui all'art.
3, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio
compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in
cui ha effetto la trasformazione, entro l'ultimo giorno del
settimo mese successivo a tale data in via telematica.
2. In caso di fusione di piu' societa' deve essere
presentata dalla societa' risultante dalla fusione o
incorporante, la dichiarazione relativa alla frazione di
esercizio delle societa' fuse o incorporate compresa tra
l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto
la fusione entro l'ultimo giorno del settimo mese
successivo a tale data in via telematica.
3. In caso di scissione totale la societa' designata a
norma del comma 14 dell'art. 123-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve presentare
la dichiarazione relativa alla frazione di periodo della
societa' scissa, con le modalita' e i termini di cui al
comma 1 decorrenti dalla data in cui e' stata eseguita
l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del
codice civile, indipendentemente da eventuali effetti
retroattivi.
4. Le disposizioni del presente articolo, in quanto
applicabili, valgono anche nei casi di trasformazione e di
fusione di enti diversi dalle societa'.».
«Art. 8 (Dichiarazione annuale in materia di imposta
sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di
determinati contribuenti). - 1. Salvo quanto previsto
relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente
presenta, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, tra il
1° febbraio e il 31 luglio in via telematica la
dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto
dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformita'
al modello approvato entro il 15 gennaio dell'anno in cui
e' utilizzato con provvedimento amministrativo da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. La trasmissione della
dichiarazione in via telematica e' effettuata entro il mese
di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del
medesimo art. 3. La dichiarazione annuale e' presentata
anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni
imponibili. Sono esonerati dall'obbligo di presentazione
della dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare
precedente hanno registrato esclusivamente operazioni
esenti dall'imposta di cui all'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, salvo che siano tenuti alle
rettifiche delle detrazioni di cui all'art. 19-bis 2 del
medesimo decreto, ovvero abbiano registrato operazioni
intracomunitarie, nonche' i contribuenti esonerati ai sensi
di specifiche disposizioni normative.
2. - 7. Omissis.».
«Art. 8-bis. (Comunicazione dati I.V.A.). - 1. Fermi
restando gli obblighi previsti dall'art. 3 relativamente
alla dichiarazione unificata e dall'art. 8 relativamente
alla dichiarazione I.V.A. annuale e ferma restando la
rilevanza attribuita alle suddette dichiarazioni anche ai
fini sanzionatori, il contribuente presenta in via
telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui
all'art. 3, commi 2-bis e 3, entro il mese di febbraio di
ciascun anno, una comunicazione dei dati relativi
all'imposta sul valore aggiunto riferita all'anno solare
precedente, redatta in conformita' al modello approvato con
provvedimento amministrativo da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale. La comunicazione e' presentata anche dai
contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili
(52).
2. Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione i
contribuenti che per l'anno solare precedente hanno
registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di
cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, salvo
che abbiano registrato operazioni intracomunitarie, i
contribuenti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni
normative dall'obbligo di presentazione della dichiarazione
annuale di cui all'art. 8, i soggetti di cui all'art. 88
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, i soggetti sottoposti a procedure concorsuali,
nonche' le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo
di riferimento un volume d'affari inferiore o uguale a lire
50 milioni.
3. Gli enti o le societa' partecipanti che si sono
avvalsi per l'anno di riferimento della procedura di
liquidazione dell'I.V.A. di gruppo di cui all'ultimo
comma dell'art. 73 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inviano singolarmente
la comunicazione dei dati relativamente alla propria
attivita'.
4. Nella comunicazione sono indicati l'ammontare delle
operazioni attive e passive al netto dell'I.V.A.,
l'ammontare delle operazioni intracomunitarie, l'ammontare
delle operazioni esenti e non imponibili, l'imponibile e
l'imposta relativa alle importazioni di oro e argento
effettuate senza pagamento dell'I.V.A. in dogana, l'imposta
esigibile e l'imposta detratta, risultanti dalle
liquidazioni periodiche senza tener conto delle operazioni
di rettifica e di conguaglio.
4-bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto per
la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti
commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei
cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si
riferisce la comunicazione nonche', in relazione al
medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita
IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini
dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per
ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e
l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto
delle relative note di variazione, con la evidenziazione
dell'imponibile, dell'imposta, nonche' dell'importo delle
operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
a) sono individuati gli elementi informativi da
indicare negli elenchi previsti dal presente comma, nonche'
le modalita' per la presentazione, esclusivamente in via
telematica, degli stessi;
b) il termine di cui al primo periodo del presente
comma puo' essere differito per esigenze di natura
esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari
tipologie di contribuenti, anche in considerazione della
dimensione dei dati da trasmettere.
5. I termini di presentazione della comunicazione che
scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno
feriale successivo.
6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli
elenchi, nonche' per l'invio degli stessi con dati
incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni
previste dall'art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471.».
- Si riporta il testo dell'art. 1283 del codice civile:
«Art. 1283 (Anatocismo). - In mancanza di usi contrari,
gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal
giorno della domanda giudiziale o per effetto di
convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si
tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435,
recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche' disposizioni per
la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti
tributari, come modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Razionalizzazione dei termini di versamento).
- 1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla
dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive da parte delle persone
fisiche e delle societa' o associazioni di cui all'art. 5
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, compresa quella unificata, e' effettuato entro il
16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione
stessa. Il versamento del saldo dovuto in base alla
dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, compresa quella unificata, e'
effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a
quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che in
base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il
termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio,
versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a
quella dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
compresa quella unificata, entro il giorno 16 del mese
successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il
bilancio non e' approvato nel termine stabilito, in base
alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il
versamento e' comunque effettuato entro il giorno 16 del
mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
2. - 3. Omissis.».
- Si riporta il testo degli artt. 13, 16 e 17 del
decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164,
recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di
assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai
sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art.
40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Modalita' e termini di presentazione della
dichiarazione dei redditi). - 1. I possessori dei redditi
indicati al comma 1, dell'art. 37, del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto
legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, possono adempiere
all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando
l'apposita dichiarazione e le schede ai fini della
destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'IRPEF:
a) entro il mese di aprile dell'anno successivo a
quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio
sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza
fiscale;
b) entro il mese di maggio dell'anno successivo a
quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-
dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria
all'effettuazione delle operazioni di controllo.
2. - 6. Omissis.».
«Art. 16. (Assistenza fiscale prestata dai
CAF-dipendenti). - 1. I CAF-dipendenti, nell'ambito delle
attivita' di assistenza fiscale di cui all'art. 34,
comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, provvedono a:
a) comunicare ai sostituti d'imposta, anche in via
telematica, entro il 30 giugno di ciascun anno, il
risultato finale delle dichiarazioni;
b) consegnare al contribuente, entro il 30 giugno di
ciascun anno, copia della dichiarazione dei redditi
elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;
c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle
entrate, entro il 31 luglio di ciascun anno, le
dichiarazioni predisposte e, entro il 31 dicembre
successivo, le dichiarazioni integrative di cui all'art.
14;
d) conservare copia delle dichiarazioni e dei
relativi prospetti di liquidazione nonche' le schede
relative alle scelte per la destinazione dell'8 per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al
31 dicembre del secondo anno successivo a quello di
presentazione.
2. - 4. Omissis.».
«Art.17 (Assistenza fiscale prestata dal sostituto
d'imposta). - 1. I sostituti d'imposta che comunicano ai
propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di
voler prestare assistenza fiscale provvedono a:
a) controllare, sulla base dei dati ed elementi
direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal
sostituito, la regolarita' formale della stessa anche in
relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla
deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di
imposta;
b) consegnare al sostituito, entro il 15 giugno di
ciascun anno, copia della dichiarazione elaborata ed il
relativo prospetto di liquidazione;
c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle
entrate, entro il 31 luglio di ciascun anno, le
dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di
liquidazione nonche' consegnare, secondo le modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle
scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche;
d) conservare copia delle dichiarazioni e dei
relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello di presentazione.
2. Il sostituto d'imposta socio di un CAF-dipendenti
puo' prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti
tramite il CAF stesso, che opera con le modalita' stabilite
all'art. 16.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante «Riordino
della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4
della L. 23 ottobre 1992, n. 421», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 10 - (Versamenti e dichiarazioni).
1. L'imposta e' dovuta dai soggetti indicati nell'art.
3 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi
dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a tal fine
il mese durante il quale il possesso si e' protratto per
almeno quindici giorni e' computato per intero. A ciascuno
degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione
tributaria.
2. I soggetti indicati nell'art. 3 devono effettuare il
versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune
per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro
il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta
calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei
dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve
essere versata dal 1 al 16 dicembre, a saldo dell'imposta
dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla
prima rata versata. Il versamento dell'imposta puo' essere
effettuato anche tramite versamenti su conto corrente
postale con bollettini conformi al modello indicato con
circolare del Ministero delle finanze. Resta in ogni caso
nella facolta' del contribuente provvedere al versamento
dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione
annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere
corrisposta mediante versamento diretto al concessionario
della riscossione nella cui circoscrizione e' compreso il
comune di cui all'art. 4 ovvero su apposito conto corrente
postale intestato al predetto concessionario, con
arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non
e' superiore a 500 lire o per eccesso se e' superiore; al
fine di agevolare il pagamento, il concessionario invia,
per gli anni successivi al 1993, ai contribuenti moduli
prestampati per il versamento. La commissione spettante al
concessionario e' a carico del comune impositore ed e'
stabilita nella misura dell'uno per cento delle somme
riscosse, con un minimo di lire 3.500 ed un massimo di lire
100.000 per ogni versamento effettuato dal contribuente.
4. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili
posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di
quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7, su
apposito modulo, entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il
possesso ha avuto inizio; tutti gli immobili il cui
possesso e' iniziato antecedentemente al 1° gennaio 1993
devono essere dichiarati entro il termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992. La
dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi
sempreche' non si verifichino modificazioni dei dati ed
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare
dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato e'
tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le
modificazioni intervenute, entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa
all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel
caso di piu' soggetti passivi tenuti al pagamento
dell'imposta su un medesimo immobile puo' essere presentata
dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati
nell'art. 1117, n. 2) del codice civile oggetto di
proprieta' comune, cui e' attribuita o attribuibile una
autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere
presentata dall'amministratore del condominio per conto dei
condomini.
5. 6. Omissis.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 59 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali»:
«Art. 59 - (Potesta' regolamentare in materia di
imposta comunale sugli immobili).
Con regolamento adottato a norma dell'art. 52, i comuni
possono:
a) stabilire ulteriori condizioni ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo
della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni
considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla
quantita' e qualita' di lavoro effettivamente dedicato
all'attivita' agricola da parte dei soggetti di cui al
comma 2 dell'art. 58 e del proprio nucleo familiare;
b) disporre l'esenzione per gli immobili posseduti
dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri
comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti
enti, dalle aziende unita' sanitarie locali, non destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali;
c) stabilire che l'esenzione di cui all'art. 7,
comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti
non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a
condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano
anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;
d) considerare parti integranti dell'abitazione
principale le sue pertinenze, ancorche' distintamente
iscritte in catasto;
e) considerare abitazioni principali, con conseguente
applicazione dell'aliquota ridotta od anche della
detrazione per queste previste, quelle concesse in uso
gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo
il grado di parentela;
f) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta
pagata per le aree successivamente divenute inedificabili,
stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto
anche riguardo alle modalita' ed alla frequenza delle
varianti apportate agli strumenti urbanistici;
g) determinare periodicamente e per zone omogenee i
valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili,
al fine della limitazione del potere di accertamento del
comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un
valore non inferiore a quello predeterminato, secondo
criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre
al massimo l'insorgenza di contenzioso;
h) disciplinare le caratteristiche di fatiscenza
sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi
di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della
riduzione alla meta' dell'imposta prevista nell'art. 8,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge
23 dicembre 1996, n. 662 ;
i) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti
i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto
degli altri;
l) semplificare e razionalizzare il procedimento di
accertamento anche al fine di ridurre gli adempimenti dei
contribuenti e potenziare l'attivita' di controllo
sostanziale, secondo i seguenti criteri direttivi:
1) eliminazione delle operazioni di controllo
formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati, con
conseguente soppressione dell'obbligo di presentazione
della dichiarazione o denuncia, ed introduzione
dell'obbligo della comunicazione, da parte del contribuente
al comune competente, entro un termine prestabilito dal
comune stesso, degli acquisti, cessazioni o modificazioni
di soggettivita' passiva, con la sola individuazione
dell'unita' immobiliare interessata;
2) attribuzione alla giunta comunale del compito di
decidere le azioni di controllo;
3) determinazione di un termine di decadenza,
comunque non oltre il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, entro
il quale deve essere notificato al contribuente, anche a
mezzo posta mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso,
parziale o tardivo versamento con la liquidazione
dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e
degli interessi;
4) previsione di una sanzione, comunque non
inferiore a lire 200.000 ne' superiore a lire 1.000.000 per
ciascuna unita' immobiliare, per la omessa comunicazione di
cui al numero 1);
5) potenziamento dell'attivita' di controllo
mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari
del Ministero delle finanze e con altre banche dati
rilevanti per la lotta all'evasione;
m) introdurre l'istituto dell'accertamento con
adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti
dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 ;
n) razionalizzare le modalita' di esecuzione dei
versamenti, sia in autotassazione che a seguito di
accertamenti, prevedendo, in aggiunta o in sostituzione del
pagamento tramite il concessionario della riscossione, il
versamento sul conto corrente postale intestato alla
tesoreria del comune e quello direttamente presso la
tesoreria medesima, nonche' il pagamento tramite sistema
bancario;
o) stabilire differimenti di termini per i
versamenti, per situazioni particolari;
p) prevedere che ai fini del potenziamento degli
uffici tributari del comune, ai sensi dell'art. 3,
comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono
essere attribuiti compensi incentivanti al personale
addetto.
2. Se sono adottate norme regolamentari nella materia
di cui alla lettera l) del comma 1, nel territorio del
comune non operano, per gli anni di vigenza del
regolamento, le disposizioni di cui agli articoli 10,
commi 4 e 5, primo periodo, 11, commi 1 e 2, 14, comma 2, e
16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504 .
3. Nelle disposizioni regolamentari di cui alla
lettera l) del comma 1 puo' essere stabilita per anni
pregressi la eliminazione delle operazioni di liquidazione
sulla base delle dichiarazioni ovvero la loro effettuazione
secondo criteri selettivi.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 38 e 53
del decreto-legge n. 331 del 1993, recante «Armonizzazione
delle disposizioni in materia di imposte sugli oli
minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui
tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da
direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la
disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le
procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR
dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre
disposizioni tributarie», nonche' il testo dell'art. 41 del
medesimo decreto, come modificato dalla presente legge:
«Art. 38 - (Acquisti intracomunitari).
1. L'imposta sul valore aggiunto si applica sugli
acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio
dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni o
comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di
cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi
d'imposta nel territorio dello Stato.
2. Costituiscono acquisti intracomunitari le
acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della
proprieta' di beni o di altro diritto reale di godimento
sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello
Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualita' di
soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da
terzi per loro conto.
3. Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari:
a) abrogata;
b) la introduzione nel territorio dello Stato da
parte o per conto di un soggetto passivo d'imposta di beni
provenienti da altro Stato membro. La disposizione si
applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello
Stato, per finalita' rientranti nell'esercizio
dell'impresa, di beni provenienti da altra impresa
esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro;
c) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti,
associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta;
d) l'introduzione nel territorio dello Stato da parte
o per conto dei soggetti indicati nella lettera c) di beni
dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro;
e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di
trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato
membro, anche se il cedente non e' soggetto d'imposta ed
anche se non effettuati nell'esercizio di imprese, arti e
professioni.
4. Agli effetti del comma 3, lettera e), costituiscono
mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a
7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo
superiore a 1.550 kg, e i veicoli con motore di cilindrata
superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 kW, destinati
al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni
destinate all'esercizio di attivita' commerciali o della
pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in
mare e gli aeromobili di cui all'art. 8-bis, primo comma,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633; i mezzi di trasporto non si
considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano
percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia
effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del
provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in
pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti,
ovvero navigato per oltre cento ore, ovvero volato per
oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il
termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima
immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di
altri provvedimenti equipollenti.
5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:
a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni
oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni
usuali ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1, comma 3,
lettera h), del Regolamento del Consiglio delle Comunita'
europee 16 luglio 1985, n. 1999, e dell'art. 18 del
Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503,
se i beni sono successivamente trasportati o spediti al
committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro
di provenienza o per suo conto in altro Stato membro ovvero
fuori del territorio della Comunita'; l'introduzione nel
territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati
per l'esecuzione di prestazioni o che, se importati,
beneficierebbero della ammissione temporanea in esenzione
totale dai dazi doganali;
b) l'introduzione nel territorio dello Stato, in
esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi
installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo
conto;
c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di
trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati
dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti
passivi per i quali l'imposta e' totalmente indetraibile a
norma dell'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori
agricoli di cui all'art. 34 dello stesso decreto che non
abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi
ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti
intracomunitari e degli acquisti di cui all'art. 40,
comma 3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare
precedente non ha superato 16 milioni di lire e fino a
quando, nell'anno in corso, tale limite non e' superato.
L'ammontare complessivo degli acquisti e' assunto al netto
dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti
di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 e degli
acquisti di prodotti soggetti ad accisa;
c-bis) l'introduzione nel territorio dello Stato di
gas mediante sistemi di gas naturale e di energia
elettrica, di cui all'art. 7, secondo comma, terzo periodo,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633;
d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel
proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole
imprese.
6. La disposizione di cui al comma 5, lettera c), non
si applica ai soggetti ivi indicati che optino per
l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari,
dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno
precedente ovvero nella dichiarazione di inizio
dell'attivita' o comunque anteriormente all'effettuazione
dell'acquisto. L'opzione ha effetto, se esercitata nella
dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio
dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui
e' esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni
caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno
nel corso del quale e' esercitata, sempreche' ne permangano
i presupposti; la revoca deve essere comunicata all'ufficio
nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in
corso. Per i soggetti di cui all'art. 4, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, non soggetti passivi d'imposta, la revoca deve essere
comunicata mediante lettera raccomandata entro il termine
di presentazione della dichiarazione annuale. La revoca ha
effetto dall'anno in corso.
7. L'imposta non e' dovuta per l'acquisto
intracomunitario nel territorio dello Stato, da parte di
soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, di beni
dallo stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o
trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari,
soggetti passivi d'imposta o enti di cui all'art. 4, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, assoggettati all'imposta per gli
acquisti intracomunitari effettuati, designati per il
pagamento dell'imposta relativa alla cessione.
8. Si considerano effettuati in proprio gli acquisti
intracomunitari da parte di commissionari senza
rappresentanza.».
«Art. 41 - (Cessioni intracomunitarie non imponibili).
1. Costituiscono cessioni non imponibili:
a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati
o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente
o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti
di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni
ed altre organizzazioni indicate nell'art. 4, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta; i beni
possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad
opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione,
trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La
disposizione non si applica per le cessioni di beni,
diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei
soggetti indicati nell'art. 38, comma 5, lettera c), del
presente decreto, i quali, esonerati dall'applicazione
dell'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati nel
proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione
della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa
sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli
stessi sono eseguiti in conformita' degli articoli 6 e 8
del presente decreto;
b) le cessioni in base a cataloghi, per
corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti
ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo
conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di
cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli
acquisti intracomunitari e che non hanno optato per
l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica
per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da
installare, montare o assiemare ai sensi della successiva
lettera c). La disposizione non si applica altresi' se
l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro
non ha superato nell'anno solare precedente e non supera in
quello in corso lire 154 milioni, ovvero l'eventuale minore
ammontare al riguardo stabilito da questo Stato a norma
dell'art. 28-ter, B, comma 2, della direttiva del Consiglio
n. 388/CEE del 17 maggio 1977, come modificata dalla
direttiva n. 680/CEE del 16 dicembre 1991. In tal caso e'
ammessa l'opzione per l'applicazione dell'imposta
nell'altro Stato membro dandone comunicazione all'ufficio
nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella
dichiarazione di inizio dell'attivita' o comunque
anteriormente all'effettuazione della prima operazione non
imponibile. L'opzione ha effetto, se esercitata nella
dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio
dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui
e' esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni
caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno
solare nel corso del quale e' esercitata; la revoca deve
essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale
ed ha effetto dall'anno in corso;
c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal
territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato
membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati
o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.
2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1,
lettera a):
a) abrogata;
b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto
nuovi di cui all'art. 38, comma 4, trasportati o spediti in
altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero
per loro conto, anche se non effettuate nell'esercizio di
imprese, arti e professioni e anche se l'acquirente non e'
soggetto passivo d'imposta;
c) l'invio di beni nel territorio di altro Stato
membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto
passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo
conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel
successivo comma 3 di beni ivi esistenti.
2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le
cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas
naturale e le cessioni di energia elettrica, rese nei
confronti di soggetti di altro Stato membro nonche' le
cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano il
regime di franchigia di cui all'art. 32-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. 4. Omissis.».
«Art. 53 - (Disposizioni relative ai mezzi di trasporto
nuovi).
1. Per le cessioni a titolo oneroso, effettuate da
soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, di arti e
professioni, nei confronti di soggetti residenti in altri
Stati membri, di mezzi di trasporto nuovi ai sensi
dell'art. 38, comma 4, spediti o trasportati nei suddetti
Stati dallo stesso cedente, dall'acquirente o per loro
conto, compete il rimborso, al momento della cessione,
dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o
pagata per la loro acquisizione o importazione. Il rimborso
non puo' essere superiore all'ammontare dell'imposta che
sarebbe applicata se la cessione fosse soggetta all'imposta
nel territorio dello Stato.
1. 4. Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 67, 68, 103 e 109
del TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1986, n. 917, come modificati dalla presente
legge, nonche' il testo vigente degli articoli 20 e 108 del
medesimo Testo unico. Per il testo degli articoli 19 e 102
sempre del TUIR si vedano i riferimenti normativi all'art.
36:
«Art. 20 - (Prestazioni pensionistiche).
1. Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) del
comma 1 dell'art. 17 sono soggette ad imposta mediante
l'applicazione dell'aliquota determinata con i criteri
previsti al comma 1 dell'art. 19, assumendo il numero degli
anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e
l'importo imponibile della prestazione maturata, al netto
dei redditi gia' assoggettati ad imposta. Gli uffici
finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base
all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti
a quello in cui e' maturato il diritto alla percezione,
iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero
rimborsando quelle spettanti. Si applicano le disposizioni
previste dall'art. 19, comma 1-bis.
2. Se la prestazione e' non superiore a un terzo
dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso
alla prestazione stessa, l'imposta si applica sull'importo
al netto dei redditi gia' assoggettati ad imposta. Tale
disposizione si applica altresi' nei casi previsti
dall'art. 10, commi 3-ter e 3-quater, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonche' in caso di
riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 10,
comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo,
esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del
rapporto di lavoro per mobilita' o per altre cause non
dipendenti dalla volonta' delle parti, e comunque quando
l'importo annuo della prestazione pensionistica spettante
in forma periodica e' inferiore al 50 per cento
dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione
definitiva della prestazione, le prestazioni pensionistiche
erogate in caso di riscatto parziale di cui all'art. 10,
comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, o a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta
con l'aliquota determinata ai sensi del comma 1, primo
periodo, per il loro intero importo.».
«Art. 67 - (Redditi diversi).
1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di
capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di
arti e professioni o di imprese commerciali o da societa'
in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in
relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:
a) Omissis;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da
non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per
successione e le unita' immobiliari urbane che per la
maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la
costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione
principale del cedente o dei suoi familiari, nonche', in
ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni
a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione. In caso di cessione a titolo
oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto
periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da
parte del donante;
c) n) Omissis.
1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c),
c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per
prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti
finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonche'
le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data piu'
recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di
cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti
per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu'
recente.
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti
correnti concorrono a formare il reddito a condizione che
nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti
correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente,
calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo
di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per
almeno sette giorni lavorativi continui.
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle
lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono
anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle
attivita' finanziarie o dei rapporti ivi indicati,
sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da
terzi per effetto di cessione a titolo oneroso.».
«Art. 68 - (Plusvalenze).
1. Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'art. 67 sono costituite dalla differenza tra i
corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo
di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto,
aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.
Per gli immobili di cui alla lettera b) dell'art. 67
acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o
costo di costruzione quello sostenuto dal donante.
2. 9. Omissis.».
«Art. 103 - (Ammortamento dei beni immateriali).
1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di
utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti
industriali, dei processi, formule e informazioni relativi
ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o
scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50
per cento del costo; quelle relative al costo dei marchi
d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un
diciottesimo del costo.
2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di
concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del
bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla
durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla
legge.
3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento
iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura
non superiore a un diciottesimo del valore stesso.
4. Si applica la disposizione del comma 8 dell'art.
102.».
«Art. 108 - (Spese relative a piu' esercizi).
1. Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili
nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote
costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non
oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei beni
acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono
calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo
gia' dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge
dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi
si applica l'art. 88, comma 3.
2. 4. Omissis.».
«Art. 109 - (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa).
1. 3-quater. Omissis.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto economico relativo all'esercizio di
competenza. Si considerano imputati a conto economico i
componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto
dei principi contabili internazionali. Sono tuttavia
deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un esercizio
precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
conformita' alle precedenti norme della presente sezione
che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto
economico, sono deducibili per disposizione di legge. Gli
ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre
rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative
a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni
di locazione finanziaria di cui all'art. 102, comma 7, e la
somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione
finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai
relativi contratti imputati a conto economico sono
deducibili se in un apposito prospetto della dichiarazione
dei redditi e' indicato il loro importo complessivo, i
valori civili e fiscali dei beni, delle spese di cui
all'art. 108, comma 1, e dei fondi. In caso di
distribuzione, le riserve di patrimonio netto e gli utili
d'esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo
d'imposta cui si riferisce la deduzione, concorrono a
formare il reddito se e nella misura in cui l'ammontare
delle restanti riserve di patrimonio netto e dei restanti
utili portati a nuovo risulti inferiore all'eccedenza degli
ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli
accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto
economico, al netto del fondo imposte differite correlato
agli importi dedotti. La parte delle riserve e degli utili
di esercizio distribuiti che concorre a formare il reddito
ai sensi del precedente periodo e' aumentata delle imposte
differite ad essa corrispondenti. L'ammontare
dell'eccedenza e' ridotto degli ammortamenti, delle
plusvalenze o minusvalenze, delle rettifiche di valore
relativi agli stessi beni e degli accantonamenti, nonche'
delle riserve di patrimonio netto e degli utili d'esercizio
distribuiti, che hanno concorso alla formazione del
reddito. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i
ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando
imputati al conto economico concorrono a formare il
reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui
risultano da elementi certi e precisi.
5. 9. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 8 maggio
1998, n. 146, recante «Disposizioni per la semplificazione
e la razionalizzazione del sistema tributario e per il
funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonche'
disposizioni varie di carattere finanziario», come
modificato dal presente articolo:
«Art. 10 - (Modalita' di utilizzazione degli studi di
settore in sede di accertamento).
1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di
cui all'art. 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre
1993, n. 427, sono effettuati nei confronti dei
contribuenti con periodo d'imposta pari a dodici mesi e con
le modalita' di cui al presente articolo.
2. 3. (abrogato).
3-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 l'ufficio, prima
della notifica dell'avviso di accertamento, invita il
contribuente a comparire, ai sensi dell'art. 5 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3-ter. In caso di mancato adeguamento ai ricavi o
compensi determinati sulla base degli studi di settore,
possono essere attestate le cause che giustificano la non
congruita' dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a
quelli derivanti dall'applicazione degli studi medesimi.
Possono essere attestate, altresi', le cause che
giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici
individuati dai predetti studi. Tale attestazione e'
rilasciata, su richiesta dei contribuenti, dai soggetti
indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla
trasmissione telematica delle dichiarazioni, dai
responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 32,
comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria
abilitati all'assistenza tecnica di cui all'art. 12,
comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
4. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo
non si applicano nei confronti dei contribuenti che hanno
dichiarato ricavi di cui all'art. 53, comma 1, esclusi
quelli di cui alla lettera c), o compensi di cui all'art.
50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di
ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio
di settore dal relativo decreto di approvazione del
Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale. Tale limite non puo', comunque, essere superiore
a 10 miliardi di lire. Le citate disposizioni non si
applicano, altresi', ai contribuenti che hanno iniziato o
cessato l'attivita' nel periodo d'imposta ovvero che non si
trovano in un periodo di normale svolgimento
dell'attivita'.
5. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato
sulla base dei predetti studi di settore, si applica,
tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad
imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media
risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle
operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle
cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari
dichiarato.
6. I maggiori ricavi, compensi e corrispettivi,
conseguenti all'applicazione degli accertamenti di cui al
comma 1, ovvero dichiarati per effetto dell'adeguamento di
cui all'art. 2 del regolamento recante disposizioni
concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli
studi di settore, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, non rilevano ai fini
dell'obbligo della trasmissione della notizia di reato ai
sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.
7. Con decreto del Ministro delle finanze e' istituita
una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro
tenuto anche conto delle segnalazioni delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali. La
commissione, prima dell'approvazione e della pubblicazione
dei singoli studi di settore, esprime un parere in merito
alla idoneita' degli studi stessi a rappresentare la
realta' cui si riferiscono. Non e' previsto alcun compenso
per l'attivita' consultiva dei componenti della
commissione.
8. Con i decreti di approvazione degli studi di settore
possono essere stabiliti criteri e modalita' di annotazione
separata dei componenti negativi e positivi di reddito
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei
confronti dei soggetti che esercitano piu' attivita'.
9. Con i regolamenti previsti dall'art. 3, comma 136,
L. 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le
modalita' di applicazione degli studi di settore, anche in
deroga al comma 10 del presente art. ed al comma 125
dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996.
10. Per il periodo d'imposta 1998, gli accertamenti di
cui al comma 1 non possono essere effettuati nei confronti
dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei
redditi ricavi o compensi di ammontare non inferiore a
quello derivante dall'applicazione degli studi di settore;
in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'art.
55, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, ma non e' dovuto il versamento della somma
pari a un ventesimo dei ricavi o compensi non annotati, ivi
previsto. Per il medesimo periodo di imposta, ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, l'adeguamento al volume
d'affari risultante dall'applicazione degli studi di
settore puo' essere operato, senza applicazione di sanzioni
e interessi, effettuando il versamento della relativa
imposta entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi; i maggiori corrispettivi devono
essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita
sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni.
11. Nell'art. 62-bis, comma 1, secondo periodo, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono
soppresse le parole: «, con particolare riferimento agli
acquisti di beni e servizi, ai prezzi medi praticati, ai
consumi di materie prime e sussidiarie, al capitale
investito, all'impiego di attivita' lavorativa, ai beni
strumentali impiegati, alla localizzazione dell'attivita' e
ad altri elementi significativi in relazione all'attivita'
esercitata».
12. L'elaborazione degli studi di settore, nonche' ogni
altra attivita' di studio e ricerca in materia tributaria
possono essere affidate, in concessione, ad una societa' a
partecipazione pubblica. Essa e' costituita sotto forma di
societa' per azioni di cui il Ministero delle finanze
detiene una quota di capitale sociale non inferiore al 51
per cento. Dall'applicazione del presente comma non
potranno derivare, per l'anno 1997, maggiori spese a carico
del bilancio dello Stato; per ciascuno degli anni 1998 e
1999, le predette spese aggiuntive non potranno superare la
somma di lire 2 miliardi alla quale si provvede mediante le
maggiori entrate derivanti dalla presente legge. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante «Disposizioni
sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991,
n. 413», come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 - (Comunicazioni e notificazioni).
1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della
segreteria della commissione tributaria consegnato alle
parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito
a mezzo del servizio postale in plico senza busta
raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono
apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il
contenuto dell'avviso. Le comunicazioni all'ufficio del
Ministero delle finanze ed all'ente locale possono essere
fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare,
uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per
ricevuta, e' restituito alla segreteria della commissione
tributaria. La segreteria puo' anche richiedere la
notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario
o del messo comunale nelle forme di cui al comma seguente.
2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli
articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile,
salvo quanto disposto dall'art. 17.
3. Le notificazioni possono essere fatte anche
direttamente a mezzo del servizio postale mediante
spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con
avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze
ed all'ente locale mediante consegna dell'atto
all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.
4. L'ufficio del Ministero delle finanze e l'ente
locale provvedono alle notificazioni anche a mezzo del
messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione
finanziaria, con l'osservanza delle disposizioni di cui al
comma 2.
5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del
servizio postale si considera fatta nella data della
spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione
o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto e'
ricevuto.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei
compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'art. 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78»:
«Art. 2 (Tutela del bilancio). - 1. Fermi restando i
compiti previsti dall'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n.
189, e dalle altre leggi e regolamenti vigenti, il Corpo
della Guardia di finanza assolve le funzioni di polizia
economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico,
delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea.
2. A tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono
demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione
delle violazioni in materia di:
a) imposte dirette e indirette, tasse, contributi,
monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo erariale o
locale;
b) diritti doganali, di confine e altre risorse
proprie nonche' uscite del bilancio dell'Unione europea;
c) ogni altra entrata tributaria, anche a carattere
sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale o
locale;
d) attivita' di gestione svolte da soggetti privati
in regime concessorio, ad espletamento di funzioni
pubbliche inerenti la potesta' amministrativa
d'imposizione;
e) risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a
fronte di uscite del bilancio pubblico nonche' di programmi
pubblici di spesa;
f) entrate ed uscite relative alle gestioni separate
nel comparto della previdenza, assistenza e altre forme
obbligatorie di sicurezza sociale pubblica;
g) demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso il
valore aziendale netto di unita' produttive in via di
privatizzazione o di dismissione;
h) valute, titoli, valori e mezzi di pagamento
nazionali, europei ed esteri, nonche' movimentazioni
finanziarie e di capitali;
i) mercati finanziari e mobiliari, ivi compreso
l'esercizio del credito e la sollecitazione del pubblico
risparmio;
l) diritti d'autore, know-how, brevetti, marchi ed
altri diritti di privativa industriale, relativamente al
loro esercizio e sfruttamento economico;
m) ogni altro interesse economico-finanziario
nazionale o dell'Unione europea.
3. Il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi anche
del proprio dispositivo aeronavale, esercita in mare, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 2, primo comma, lettera c),
della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dagli articoli 200,
201 e 202 del codice della navigazione e dagli accordi
internazionali, e i compiti istituzionali conferiti dalle
leggi vigenti al Corpo delle Capitanerie di porto, funzioni
di polizia economica e finanziaria in via esclusiva,
richiedendo la collaborazione di altri organismi per
l'esercizio dei propri compiti, nonche', fermo restando
quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, per
quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia in
materia di ordine e di sicurezza pubblica, attivita' di
contrasto dei traffici illeciti.
4. Ferme restando le norme del codice di procedura
penale e delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo,
nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, si
avvalgono delle facolta' e dei poteri previsti dagli
articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, 51 e 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
5. Ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui al
presente art. continuano ad applicarsi, per i fatti che
possono configurarsi come violazioni fiscali, le
disposizioni di cui agli articoli 36, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, aggiunto dall'art. 19, comma 1, lettera d) della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 32 della legge 7 gennaio
1929, n. 4.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche
al sistema penale».
- Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito.», come modificato dalla presente legge:
«Art. 25 (Cartella di pagamento). - 1. Il
concessionario notifica la cartella di pagamento, al
debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti
dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre:
a) del terzo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di
scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il
termine per il versamento delle somme risultanti dalla
dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui
la dichiarazione e' presentata, per le somme che risultano
dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista
dall'art. 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' del quarto
anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che
risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917;
b) del quarto anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione, per le somme che
risultano dovute a seguito dell'attivita' di controllo
formale prevista dall'art. 36-ter del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
c) del secondo anno successivo a quello in cui
l'accertamento e' divenuto definitivo, per le somme dovute
in base agli accertamenti dell'ufficio.
2. La cartella di pagamento, redatta in conformita' al
modello approvato con decreto del Ministero delle finanze,
contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante
dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla
notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si
procedera' ad esecuzione forzata.
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche
l'indicazione della data in cui il ruolo e' stato reso
esecutivo.
3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il
sabato e' considerato giorno festivo.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, recante «Unificazione
ai fini fiscali e contributivi delle procedure di
liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'art.
3, comma 134, lettera b), della L. 23 dicembre 1996, n.
662.», come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Riscossione delle somme dovute a seguito dei
controlli automatici). - 1. Le somme che, a seguito dei
controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli
uffici, effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, risultano dovute a
titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori
crediti gia' utilizzati, nonche' di interessi e di sanzioni
per ritardato o omesso versamento, sono iscritte
direttamente nei ruoli a titolo definitivo.
1-bis. (Abrogato)
2. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in
parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede
a pagare le somme dovute con le modalita' indicate
nell'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
concernente le modalita' di versamento mediante delega,
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione,
prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis,
ovvero della comunicazione definitiva contenente la
rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute,
a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal
sostituto d'imposta. In tal caso, l'ammontare delle
sanzioni amministrative dovute e' ridotto ad un terzo e gli
interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese
antecedente a quello dell'elaborazione della
comunicazione.»
- Si riporta il testo dell'art. 67 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
L. 15 marzo 1997, n. 59.», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 67 (Organi). - 1. Sono organi delle agenzie
fiscali:
a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a
criteri di alta professionalita', di capacita' manageriale
e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni
attinenti al settore operativo dell'agenzia;
b) il comitato di gestione, composto di sei membri e
dal direttore dell'agenzia, che lo presiede;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il direttore e' nominato con decreto del Presidente
della Repubblica previa deliberazione del consiglio dei
ministri, su proposta del ministro delle finanze, sentita
la conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali.
L'incarico ha la durata massima di tre anni, e' rinnovabile
ed e' incompatibile con altri rapporti di lavoro
subordinato e con qualsiasi altra attivita' professionale
privata.
3. Il comitato di gestione e' nominato per la durata di
tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Quattro componenti sono scelti fra i dirigenti dei
principali settori dell'agenzia designati dal direttore
dell'agenzia stessa; due componenti sono scelti tra esperti
della materia anche estranei all'amministrazione. I sei
componenti del comitato di gestione dell'Agenzia del
demanio sono scelti tra esperti della materia anche
estranei all'amministrazione.
4. Il collegio dei revisori dei conti e' composto dal
presidente, da due membri effettivi e due supplenti
iscritti al registro dei revisori contabili, nominati con
decreto del ministro delle finanze di concerto con il
ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. I revisori durano in carica tre anni e possono
essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori
dei conti esercita le funzioni di cui all'art. 2403 del
codice civile, in quanto applicabile.
5. I componenti del comitato di gestione non possono
svolgere attivita' professionale, ne' essere amministratori
o dipendenti di societa' o imprese, nei settori di
intervento dell'agenzia.
6. I compensi dei componenti degli organi collegiali
sono stabiliti con decreto del ministro delle finanze, di
concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e sono posti a carico del bilancio
dell'agenzia.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legge
23 febbraio 2004, n. 41 recante «Disposizioni in materia di
determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici
oggetto di cartolarizzazione.», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 - (Modalita' di determinazione del prezzo di
immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione).
1. Il prezzo di vendita delle unita' immobiliari ad uso
residenziale, ai conduttori che abbiano manifestato, nelle
ipotesi e con le modalita' previste dal secondo periodo del
comma 20 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, la
volonta' di acquisto entro il 31 ottobre 2001, e'
determinato, al momento dell'offerta in opzione e con le
modalita' di cui al comma 2, sulla base dei valori di
mercato del mese di ottobre 2001.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il prezzo di
vendita e' fissato applicando, al prezzo determinato ai
sensi del comma 7 dell'art. 3 del citato decreto-legge n.
351 del 2001, coefficienti aggregati di abbattimento
calcolati dall'Agenzia del territorio sulla base di
eventuali aumenti di valore degli immobili tra la data
della suddetta offerta in opzione ed i valori medi di
mercato del mese di ottobre 2001, quali pubblicati
dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) e di altri
parametri di mercato. Qualora le offerte in opzione siano
inviate dagli enti gestori agli aventi diritto, dopo un
intervallo di tempo superiore a sei mesi rispetto alla
valutazione dell'Agenzia del territorio, i coefficienti di
abbattimento da applicare dovranno essere quelli pubblicati
in epoca immediatamente successiva alla data della
valutazione stessa, al fine di garantire che il prezzo
delle unita' immobiliari offerte in opzione sia
effettivamente corrispondente in termini reali ai valori di
mercato del mese di ottobre 2001. I coefficienti di
abbattimento sono calcolati e pubblicati fino a quelli
relativi al secondo semestre 2005.
3. Omissis.
4. Omissis.
4-bis. Omissis.
4-ter. Omissis.».
La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca «Coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno
agli atti normativi comunitari».
I commi da 499 a 518 dell'art. 1 della citata legge n.
266 del 2005, abrogati dalla presente legge recavano:
«Comma 499. (Programmazione fiscale per imprenditori e
lavoratori autonomi»
«Comma 500. (Esclusione dalla programmazione fiscale)»
«Comma 501. (Proposta di programmazione)»
«Comma 502. (Perfezionamento della programmazione
fiscale)»
«Comma 503. (Accettazione della programmazione fiscale
da parte del contribuente)»
«Comma 504. (Effetti della programmazione fiscale ai
fini dell'accertamento delle imposte dirette, dell'irap e
dei contributi previdenziali)»
«Comma 505. (Effetti della programmazione fiscale ai
fini Iva)»
«Comma 506. (Esclusione da inibizione poteri
accertativi: accertamento parziale)»
«Comma 507. (Esclusione da inibizione poteri
accertativi: accertamento induttivo)»
«Comma 508. (Esclusione da inibizione poteri
accertativi)»
«Comma 509. (Cessazione effetti della Programmazione
fiscale in caso di variazione reddito nel triennio)»
«Comma 510. (Proposta di adeguamento per anni
pregressi)»
«Comma 511. (Imposta sostitutiva per anni pregressi)»
«Comma 512. (Iva per anni pregressi)»
«Comma 513. (Versamenti per anni pregressi)»
«Comma 514. (Rateizzazione, versamento e riscossione)»
«Comma 515. (Ulteriore azione accertatrice:
accertamento con adesione)»
«Comma 516. (Esclusione rilevanza perdite)»
«Comma 517. (Applicabilita' accertamento con adesione)»
«Comma 518. (Esclusione da adeguamento anni
pregressi).»
- Si riporta il testo del comma 519 della citata legge
n. 266 del 2005, come modificato dalla presente legge:
«519. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 1,
commi da 387 a 398, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.»
La direttiva 2003/123/CE del Consiglio del 22 dicembre
2003 e' pubblicata in GUCE n. L 7 del 13 gennaio 2004.
La direttiva 90/435/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 225
del 20 agosto 1990.