(parte 2)
                    LE NOTE SEGUONO DAL DOCUMENTO PRECEDENTE

          8.  Gli  uffici competenti trasmettono alle commissioni
          tributarie,  ai  tribunali  e alle corti di appello nonche'
          alla  Corte  di  cassazione,  entro  il  15 giugno 2004, un
          elenco delle liti pendenti per le quali e' stata presentata
          domanda  di  definizione.  Tali  liti  sono sospese fino al
          31 dicembre  2004  ovvero  al  30 aprile  2006  per le liti
          definite  con  il  pagamento  in  un massimo di dodici rate
          trimestrali.  L'estinzione  del giudizio viene dichiarata a
          seguito  di  comunicazione  degli  uffici di cui al comma 1
          attestante  la  regolarita' della domanda di definizione ed
          il  pagamento  integrale  di  quanto  dovuto.  La  predetta
          comunicazione deve essere depositata nella segreteria della
          commissione  o  nella  cancelleria  degli uffici giudiziari
          entro  il  31 dicembre 2004 ovvero il 30 aprile 2006 per le
          liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate
          trimestrali. Entro la stessa data l'eventuale diniego della
          definizione,  oltre  ad  essere  comunicato alla segreteria
          della   commissione   o   alla   cancelleria  degli  uffici
          giudiziari,  viene  notificato,  con  le  modalita'  di cui
          all'art.  60  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          29 settembre  1973, n. 600, all'interessato, il quale entro
          sessanta   giorni  lo  puo'  impugnare  dinanzi  all'organo
          giurisdizionale  presso il quale pende la lite. Nel caso in
          cui  la definizione della lite e' richiesta in pendenza del
          termine  per  impugnare,  la sentenza puo' essere impugnata
          unitamente  al  diniego  della  definizione  entro sessanta
          giorni dalla sua notifica.
              9.  In  caso  di pagamento in misura inferiore a quella
          dovuta,    qualora   sia   riconosciuta   la   scusabilita'
          dell'errore,   e'   consentita   la   regolarizzazione  del
          pagamento  medesimo  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.
              9-bis.  Per  l'estinzione  dei giudizi pendenti innanzi
          alla   Commissione   tributaria  centrale  all'esito  della
          definizione  della lite trova applicazione l'art. 27, primo
          comma,  secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 636; il Presidente
          della  Commissione o il Presidente della sezione alla quale
          e' stato assegnato il ricorso puo' delegare un membro della
          Commissione a dichiarare cessata la materia del contendere,
          mediante  emissione  di ordinanze di estinzione; il termine
          per  comunicare  la  data  dell'udienza alle parti e per il
          reclamo avverso tali ordinanze e' di trenta giorni.
              10.  La  definizione  di  cui  al comma 1 effettuata da
          parte  di  uno  dei  coobbligati esplica efficacia a favore
          degli  altri,  inclusi  quelli  per i quali la lite non sia
          piu' pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5.».
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 36 del decreto
          legislativo  26 febbraio  1999,  n.  46,  recante «Riordino
          della  disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
          dell'art. 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337»:
              «Art.   36   (Disposizioni   transitorie).  -  1.  Fino
          all'entrata  in  vigore  del regolamento previsto nell'art.
          12-bis   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  602,  introdotto  dall'art.  4 del
          presente  decreto,  per le entrate tributarie dello Stato e
          degli  enti  locali  non si fa luogo all'iscrizione a ruolo
          per  gli  importi  individuati  con il regolamento previsto
          nell'art. 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
              2.  In  deroga  all'art.  25,  comma 1, lettera a), del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  602,  per  le  somme  che  risultano  dovute  a seguito
          dell'attivita'  di  liquidazione  delle  dichiarazioni,  la
          cartella  di  pagamento e' notificata, a pena di decadenza,
          entro il 31 dicembre:
                a) del   quarto   anno   successivo   a   quello   di
          presentazione   della   dichiarazione,  relativamente  alle
          dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;
                b) del   quinto   anno   successivo   a   quello   di
          presentazione   della   dichiarazione,  relativamente  alle
          dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001.
              2-bis. Fino al 30 settembre 1999 i ruoli possono essere
          formati  e resi esecutivi secondo le disposizioni in vigore
          al  30 giugno  1999. A tali ruoli e a quelli resi esecutivi
          antecedentemente   al   1° luglio  1999  si  applicano  gli
          artt. 24,  25,  26,  27,  28,  29,  30 e 46 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel
          testo  vigente  prima  di tale data; in deroga all'art. 68,
          comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, su
          tali   ruoli   sono  dovuti  i  compensi  e  gli  interessi
          semestrali di mora di cui all'art. 61, comma 6, del decreto
          del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
              3.  Per  le entrate amministrate dal dipartimento delle
          entrate  del  Ministero delle finanze, fino all'attivazione
          degli   uffici   delle   entrate  la  sospensione  prevista
          dall'art.  39  del  decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 15 del
          presente  decreto, e' disposta dalla sezione staccata della
          direzione regionale delle entrate, sentito l'ufficio che ha
          provveduto all'iscrizione a ruolo.
              4.  Il  divieto  stabilito nell'art. 55 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come
          sostituito  dall'art.  16  del  presente  decreto,  non  si
          applica  se  il  concessionario  e'  una  banca che procede
          all'espropriazione  di beni immobili anche per la tutela di
          crediti propri, non portati dal ruolo, e che ha ottenuto il
          nulla osta del servizio di vigilanza.
              5.  In  via  transitoria,  e fino all'attivazione degli
          uffici  del  territorio,  i  compiti  agli  stessi affidati
          dall'art.  79,  comma 2,  del  decreto del Presidente della
          Repubblica  29 settembre  1973,  n.  602,  come  sostituito
          dall'art. 16 del presente decreto, sono svolti dagli uffici
          tecnici erariali.
              6.  Le disposizioni contenute nell'art. 25 si applicano
          ai  contributi  e  premi  non  versati  e agli accertamenti
          notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004.
              7.  I  privilegi dei crediti dello Stato per le imposte
          sui  redditi  portati  da  ruoli  resi  esecutivi  in  data
          precedente  a  quella  di  entrata  in  vigore del presente
          decreto  continuano  ad  essere regolati dagli artt. 2752 e
          2771 del codice civile, nel testo anteriormente vigente.
              8.  In  via  transitoria, e fino alla data di efficacia
          delle  disposizioni  del  decreto  legislativo  19 febbraio
          1998,  n.  51, le funzioni di giudice dell'esecuzione nelle
          procedure  di espropriazione promosse a norma del titolo II
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  602,  come modificato dal presente decreto, sono
          svolte dal pretore.
              9. Le procedure esecutive in corso alla data di entrata
          in   vigore  del  presente  decreto  continuano  ad  essere
          regolate dalle norme vigenti anteriormente a tale data.
              10.  Resta  fermo quanto disposto in tema di cessione e
          cartolarizzazione dei crediti dell'istituto nazionale della
          previdenza  ed assistenza sociale; ai crediti oggetto della
          cessione si applicano le disposizioni del presente decreto,
          a partire dalla data della sua entrata in vigore.
              10-bis.  Entro  il  31 dicembre  2002, l'ente creditore
          procede  automaticamente  all'annullamento  dei  ruoli resi
          esecutivi  prima  del  31 dicembre  1994  e non riscossi, a
          condizione che, alla data del 31 dicembre 2001:
                a) le  somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto
          di provvedimenti di sospensione;
                b) non siano scaduti i termini di cui all'art. 77 del
          decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
          43,  per  la  presentazione,  da  parte del concessionario,
          delle  domande  di  rimborso  o  di  discarico  delle quote
          iscritte nei predetti ruoli.
              10-ter. A seguito dell'annullamento dei ruoli di cui al
          comma 10-bis,  l'ente  creditore rimborsa al concessionario
          le   somme   dallo   stesso   anticipate   in   adempimento
          dell'obbligo del non riscosso come riscosso.
              10-quater.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 10-bis e
          10-ter  non  devono  comportare oneri a carico del bilancio
          dello Stato.»
              - Si  riporta il testo vigente degli artt. 12, 50, 59 e
          71  del  codice  dell'amministrazione  digitale  di  cui al
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
              «Art.  12  (Norme  generali  per l'uso delle tecnologie
          dell'informazione   e   delle   comunicazioni   nell'azione
          amministrativa).   -   1.   Le   pubbliche  amministrazioni
          nell'organizzare   autonomamente   la   propria   attivita'
          utilizzano   le   tecnologie   dell'informazione   e  della
          comunicazione  per  la  realizzazione  degli  obiettivi  di
          efficienza,    efficacia,    economicita',   imparzialita',
          trasparenza, semplificazione e partecipazione.
              1-bis.  Gli  organi  di  governo  nell'esercizio  delle
          funzioni   di   indirizzo   politico   ed   in  particolare
          nell'emanazione  delle  direttive  generali per l'attivita'
          amministrativa  e  per  la  gestione  ai  sensi del comma 1
          dell'art.  14  del  decreto  legislativo  n.  165 del 2001,
          promuovono  l'attuazione  delle  disposizioni  del presente
          decreto.
              1-ter.   I   dirigenti  rispondono  dell'osservanza  ed
          attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ai
          sensi  e  nei  limiti  degli  artt. 21  e  55  del  decreto
          legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ferme  restando  le
          eventuali   responsabilita'   penali,  civili  e  contabili
          previste dalle norme vigenti.
              2.  Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie
          dell'informazione   e   della  comunicazione  nei  rapporti
          interni,  tra  le  diverse amministrazioni e tra queste e i
          privati,   con   misure   informatiche,   tecnologiche,   e
          procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui
          all'art. 71.
              3.  Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare
          l'uniformita' e la graduale integrazione delle modalita' di
          interazione  degli utenti con i servizi informatici da esse
          erogati,   qualunque  sia  il  canale  di  erogazione,  nel
          rispetto  della  autonomia  e della specificita' di ciascun
          erogatore di servizi.
              4.  Lo  Stato promuove la realizzazione e l'utilizzo di
          reti  telematiche  come  strumento  di  interazione  tra le
          pubbliche amministrazioni ed i privati.
              5.   Le   pubbliche   amministrazioni   utilizzano   le
          tecnologie   dell'informazione   e   della   comunicazione,
          garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso
          alla  consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e
          informazioni,  nonche'  l'interoperabilita'  dei  sistemi e
          l'integrazione  dei  processi  di  servizio  fra le diverse
          amministrazioni   nel   rispetto   delle   regole  tecniche
          stabilite ai sensi dell'art. 71.
              5-bis.  Le  pubbliche  amministrazioni  implementano  e
          consolidano  i  processi  di informatizzazione in atto, ivi
          compresi  quelli riguardanti l'erogazione in via telematica
          di servizi a cittadini ed imprese anche con l'intervento di
          privati.»
              «Art.  50  (Disponibilita'  dei  dati  delle  pubbliche
          amministrazioni).    -    1.   I   dati   delle   pubbliche
          amministrazioni  sono  formati,  raccolti, conservati, resi
          disponibili   e  accessibili  con  l'uso  delle  tecnologie
          dell'informazione  e  della comunicazione che ne consentano
          la  fruizione  e  riutilizzazione,  alle condizioni fissate
          dall'ordinamento,    da   parte   delle   altre   pubbliche
          amministrazioni  e dai privati; restano salvi i limiti alla
          conoscibilita'   dei   dati  previsti  dalle  leggi  e  dai
          regolamenti,  le  norme  in  materia di protezione dei dati
          personali  ed  il  rispetto  della normativa comunitaria in
          materia   di  riutilizzo  delle  informazioni  del  settore
          pubblico.
              2.    Qualunque   dato   trattato   da   una   pubblica
          amministrazione,  con  le  esclusioni  di  cui  all'art. 2,
          comma 6,  salvi  i  casi  previsti dall'art. 24 della legge
          7 agosto  1990,  n.  241, e nel rispetto della normativa in
          materia   di   protezione   dei  dati  personali,  e'  reso
          accessibile  e  fruibile  alle altre amministrazioni quando
          l'utilizzazione  del dato sia necessaria per lo svolgimento
          dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente,
          senza   oneri   a   carico   di   quest'ultima,   salvo  il
          riconoscimento  di  eventuali  costi  eccezionali sostenuti
          dall'amministrazione  cedente;  e'  fatto comunque salvo il
          disposto  dell'art. 43, comma 4, del decreto del Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
              3.  Al  fine  di  rendere  possibile  l'utilizzo in via
          telematica  dei  dati  di  una  pubblica amministrazione da
          parte  dei  sistemi  informatici  di  altre amministrazioni
          l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed
          eroga  i  servizi informatici allo scopo necessari, secondo
          le regole tecniche del sistema pubblico di connettivita' di
          cui al presente decreto.».
              «Art.   59   (Dati   territoriali).   -   1.  Per  dato
          territoriale     si    intende    qualunque    informazione
          geograficamente localizzata.
              2.  E' istituito il Comitato per le regole tecniche sui
          dati  territoriali  delle pubbliche amministrazioni, con il
          compito di definire le regole tecniche per la realizzazione
          delle  basi  dei  dati  territoriali, la documentazione, la
          fruibilita'  e  lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche
          amministrazioni  centrali  e  locali  in  coerenza  con  le
          disposizioni  del  presente  decreto  che  disciplinano  il
          sistema pubblico di connettivita'.
              3.  Per  agevolare la pubblicita' dei dati di interesse
          generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a
          livello  nazionale,  regionale e locale, presso il CNIPA e'
          istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali.
              4.   Ai   sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  con  uno  o  piu' decreti sulla
          proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
          previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8
          decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, sono definite
          la  composizione  e  le  modalita' per il funzionamento del
          Comitato di cui al comma 2.
              5.   Ai   sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  con  uno  o  piu' decreti sulla
          proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
          sentito  il  Comitato  per  le  regole  tecniche  sui  dati
          territoriali  delle pubbliche amministrazioni, e sentita la
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo 28 luglio 1998, n. 281, sono definite le regole
          tecniche  per  la  definizione del contenuto del repertorio
          nazionale dei dati territoriali, nonche' delle modalita' di
          prima  costituzione  e  di  successivo  aggiornamento dello
          stesso,  per  la formazione, la documentazione e lo scambio
          dei    dati    territoriali    detenuti    dalle    singole
          amministrazioni  competenti,  nonche'  le regole ed i costi
          per   l'utilizzo   dei   dati   stessi   tra  le  pubbliche
          amministrazioni centrali e locali e da parte dei privati.
              6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri ne'
          alcun  tipo  di  spese  ivi  compresi compensi o gettoni di
          presenza.  Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono
          a carico delle amministrazioni direttamente interessate che
          vi  provvedono  nell'ambito  degli ordinari stanziamenti di
          bilancio.
              7.  Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede
          con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del
          settore  informatico  di  cui  all'art.  27, comma 2, della
          legge 16 gennaio 2003, n. 3.
              7-bis.  Nell'ambito  dei dati territoriali di interesse
          nazionale  rientra  la  base  dei  dati  catastali  gestita
          dall'Agenzia  del territorio. Per garantire la circolazione
          e  la  fruizione  dei  dati  catastali  conformemente  alle
          finalita'  ed  alle  condizioni  stabilite dall'art. 50, il
          direttore  dell'Agenzia  del territorio, di concerto con il
          Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle
          pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza
          unificata,  definisce con proprio decreto entro la data del
          30 giugno   2006,  in  coerenza  con  le  disposizioni  che
          disciplinano  il  sistema  pubblico  di  connettivita',  le
          regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali
          per  via  telematica  da  parte  dei sistemi informatici di
          altre amministrazioni.».
              «Art.  71  (Regole  tecniche).  - 1. Le regole tecniche
          previste  nel presente codice sono dettate, con decreti del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
          delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con
          il   Ministro   per   la   funzione   pubblica   e  con  le
          amministrazioni  di  volta  in  volta indicate nel presente
          codice,  sentita  la Conferenza unificata di cui all'art. 8
          del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, ed il
          Garante  per la protezione dei dati personali nelle materie
          di  competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere
          tecnico  del CNIPA in modo da garantire la coerenza tecnica
          con   le   regole   tecniche   sul   sistema   pubblico  di
          connettivita'  e  con  le  regole  di  cui  al disciplinare
          pubblicato  in  allegato B al decreto legislativo 30 giugno
          2003, n. 196.
              1-bis.  Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente
          del Consiglio dei Ministri emanati su proposta del Ministro
          delegato  per  l'innovazione  e  le  tecnologie, sentito il
          Ministro   per   la  funzione  pubblica,  d'intesa  con  la
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole
          tecniche  e  di  sicurezza per il funzionamento del sistema
          pubblico di connettivita'.
              1-ter.  Le  regole  tecniche  di cui al presente codice
          sono  dettate in conformita' alle discipline risultanti dal
          processo   di   standardizzazione   tecnologica  a  livello
          internazionale ed alle normative dell'Unione europea (57).
              2.   Le  regole  tecniche  vigenti  nelle  materie  del
          presente  codice  restano in vigore fino all'adozione delle
          regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.».
              - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 1 della legge
          26 gennaio  1983,  n.  18,  recante  «Obbligo  da  parte di
          determinate  categorie  di  contribuenti  dell'imposta  sul
          valore   aggiunto   di  rilasciare  uno  scontrino  fiscale
          mediante l'uso di speciali registratori di cassa»:
              «Art.  1.  Per le cessioni di beni effettuate in locali
          aperti al pubblico o in spacci interni, per le quali non e'
          obbligatoria   l'emissione   della   fattura,   e   per  le
          somministrazioni in pubblici esercizi di alimenti e bevande
          non   soggette  all'obbligo  del  rilascio  della  ricevuta
          fiscale,  e'  stabilito  l'obbligo  di  rilasciare apposito
          scontrino  fiscale  mediante  l'uso  esclusivo  di speciali
          registratori  di cassa o terminali elettronici, o di idonee
          bilance elettroniche munite di stampante.
              La  disposizione  di  cui al primo comma non si applica
          per   le   cessioni   di   tabacchi   e   di   altri   beni
          commercializzati     esclusivamente    dall'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei
          pubblici   registri,   di  carburanti  e  lubrificanti  per
          autotrazione,  di  combustibili liquidi sfusi e di giornali
          quotidiani,  libri e periodici, per le cessioni di prodotti
          agricoli  effettuate  dai soggetti di cui all'art. 2, legge
          9 febbraio  1963,  n.  59,  nonche' per le cessioni di beni
          risultanti   da  fatture  accompagnatorie  o  da  bolle  di
          accompagnamento.
              Con decreti del Ministro delle finanze l'obbligo di cui
          al  primo  comma puo'  essere  esteso ad altre categorie di
          contribuenti  di cui all'art. 22 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e successive
          modificazioni.  Con tali decreti il Ministro delle finanze,
          tenuto   conto   delle  particolari  caratteristiche  delle
          singole  categorie, puo' stabilire che lo scontrino fiscale
          venga  emesso  anche  con  strumenti  diversi,  compresa la
          compilazione  manuale.  L'obbligo  di  rilasciare  apposito
          scontrino  fiscale  mediante l'uso di speciali registratori
          di   cassa   o   di  terminali  elettronici  o  di  bilance
          elettroniche   munite   di   stampante  sostituisce  quello
          eventualmente imposto, del rilascio della ricevuta fiscale.
              Nei  confronti  dei  contribuenti  di cui ai precedenti
          commi  puo'  esser altresi' stabilito l'obbligo di allegare
          uno  scontrino riepilogativo delle operazioni effettuate in
          ciascun  giorno  nonche' scontrini riepilogativi periodici,
          rispettivamente,  al  registro  previsto  dall'art.  24 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  e  successive  modificazioni,  e  alla  dichiarazione
          annuale dell'imposta sul valore aggiunto.
              Con decreti del Ministro delle finanze sono determinate
          le caratteristiche dei registratori di cassa, dei terminali
          elettronici, delle bilance elettroniche munite di stampante
          e  degli scontrini di cui al primo comma; le modalita' ed i
          termini del loro rilascio, anche in caso di emissione della
          fattura,   nonche'  i  dati  da  indicare  negli  scontrini
          medesimi e negli altri supporti cartacei dei registratori e
          le  modalita'  di  trascrizione e contabilizzazione di tali
          dati    negli    stessi   documenti;   le   modalita'   per
          l'acquisizione, i controlli e le operazioni di manutenzione
          dei   registratori,  dei  terminali  elettronici,  e  delle
          bilance  elettroniche  munite  di stampante e quelle per la
          allegazione,  esibizione e conservazione dei documenti; gli
          adempimenti  manuali sostitutivi indispensabili per il caso
          di  mancato  funzionamento  dei registratori, dei terminali
          elettronici  e delle bilance e tutti gli altri adempimenti,
          anche a carico del fornitore degli stessi e dell'incaricato
          della  loro  manutenzione,  atti ad assicurare l'osservanza
          dell'obbligo  indicato  nei  precedenti  commi; le macchine
          fornite  agli  utenti dalle ditte autorizzate alla vendita,
          alla locazione o comunque alla dazione in uso devono essere
          identiche,  anche  nei  congegni  particolari,  al  modello
          approvato  e depositato presso il Ministero delle finanze e
          devono  comunque  offrire  assoluta  garanzia  di  perfetto
          funzionamento.».
              - Si  riporta  il testo degli artt. 17 e 28 del decreto
          legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,  recante  «Norme  di
          semplificazione  degli adempimenti dei contribuenti in sede
          di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta sul valore
          aggiunto,   nonche'   di  modernizzazione  del  sistema  di
          gestione delle dichiarazioni»:
              «Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti
          all'I.N.P.S.  e  delle  altre  somme  a favore dello Stato,
          delle  regioni  e  degli  enti previdenziali, con eventuale
          compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della dichiarazione successiva.
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi:
                a) alle    imposte   sui   redditi,   alle   relative
          addizionali  e  alle  ritenute alla fonte riscosse mediante
          versamento  diretto  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
          ferma  la  facolta'  di  eseguire  il  versamento presso la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione;
                b) all'imposta  sul  valore  aggiunto dovuta ai sensi
          degli  artt. 27  e  33  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e quella dovuta dai
          soggetti di cui all'art. 74;
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
          e dell'imposta sul valore aggiunto;
                d) all'imposta   prevista   dall'art.  3,  comma 143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
                d-bis) soppressa;
                e) ai  contributi previdenziali dovuti da titolari di
          posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative;
                f) ai   contributi   previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti   dai   datori   di  lavoro  e  dai  committenti  di
          prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di
          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
                g) ai  premi per l'assicurazione contro gli infortuni
          sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'art. 20;
                h-bis)   al   saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre  1992,  n. 394, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28 febbraio   1986,   n.  41,  come  da  ultimo  modificato
          dall'art.  4  del  decreto-legge  23 febbraio  1995, n. 41,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
          n. 85;
                h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, e
          con i Ministri competenti per settore;
                h-quater)   al   credito   d'imposta  spettante  agli
          esercenti sale cinematografiche.
              2-bis. (Abrogato).».
              «Art. 28. (Versamenti in favore di enti previdenziali).
          -  1.  I versamenti unitari e la compensazione previsti dal
          presente  capo  si  applicano  a  decorrere  dal 1999 anche
          all'INAIL,   all'Ente   nazionale   per   la  previdenza  e
          l'assistenza  per  i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e
          all'Istituto nazionale per la previdenza per i dirigenti di
          aziende    industriali   (INPDAI)   agli   enti   e   casse
          previdenziali  individuati  con  decreto del Ministro delle
          finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro
          e della previdenza sociale.
              2.   Con   decreto   emanato   dalle  stesse  autorita'
          ministeriali,  la  decorrenza di cui al comma 1 puo' essere
          modificata, tenendo conto di esigenze organizzative.»
              Il  Capo  III del citato decreto legislativo n. 241 del
          1997, reca:
              «Capo III - Disposizioni in materia di riscossione».
              - Si riporta il testo degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 5-bis,
          8  e  8-bis,  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          22 luglio   1998,   n.   322,   recante  modalita'  per  la
          presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
          redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
          all'imposta  sul  valore  aggiunto,  ai  sensi dell'art. 3,
          comma 136,  della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662, come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.    1.    (Redazione    e   sottoscrizione   delle
          dichiarazioni  in  materia  di  imposte  sui  redditi  e di
          I.R.A.P.).  -  1.  Ai  fini  delle  imposte  sui  redditi e
          dell'imposta   regionale   sulle  attivita'  produttive  le
          dichiarazioni  sono redatte, a pena di nullita', su modelli
          conformi   a  quelli  approvati  entro  il  1° gennaio  con
          provvedimento  amministrativo, da pubblicare nella Gazzetta
          Ufficiale  e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi
          e  del valore della produzione relative all'anno precedente
          ovvero,  in  caso di periodo di imposta non coincidente con
          l'anno solare, relativamente ai soggetti di cui all'art. 2,
          comma 2,  per  le  dichiarazioni  relative  al  periodo  di
          imposta  in  corso  alla  data  del  31 dicembre  dell'anno
          precedente  a  quello  di  approvazione. I provvedimenti di
          approvazione  dei  modelli  di  dichiarazione dei sostituti
          d'imposta  di  cui  all'art.  4,  comma 1,  e  i modelli di
          dichiarazione  di  cui  agli  artt. 34,  comma 4, e 37, del
          decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n. 241, e successive
          modificazioni,   recante  norme  di  semplificazione  degli
          adempimenti  dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei
          redditi  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto, nonche' di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni,  sono  emanati entro il 15 gennaio dell'anno
          in  cui  i  modelli  stessi devono essere utilizzati e sono
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
              2. - 6. Omissis».
              «Art.   2   (Termine   per   la   presentazione   della
          dichiarazione  in  materia  di  imposte  sui  redditi  e di
          I.R.A.P.).  -  1.  Le  persone  fisiche  e le societa' o le
          associazioni  di  cui all'art. 6 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, presentano la
          dichiarazione  secondo  le  disposizioni di cui all'art. 3,
          per  il  tramite  di  una banca o di un ufficio della Poste
          italiane  S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in
          via  telematica  entro  il 31 luglio dell'anno successivo a
          quello di chiusura del periodo di imposta.
              2.  I  soggetti  all'imposta  sul reddito delle persone
          giuridiche,   presentano   la   dichiarazione   secondo  le
          disposizioni  di  cui  all'art.  3 in via telematica, entro
          l'ultimo  giorno  del  settimo  mese successivo a quello di
          chiusura del periodo d'imposta.
                a) (abrogata);
                b) (abrogata).
              3. - 9. Omissis.».
              «Art.  3  (Modalita'  di  presentazione  ed obblighi di
          conservazione  delle  dichiarazioni). - 1. Le dichiarazioni
          sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica
          ovvero  per  il  tramite di una banca convenzionata o di un
          ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni
          di  cui  ai commi successivi. I contribuenti con periodo di
          imposta   coincidente  con  l'anno  solare  obbligati  alla
          presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta
          regionale  sulle attivita' produttive e della dichiarazione
          annuale   ai   fini   dell'imposta   sul  valore  aggiunto,
          presentano  la  dichiarazione unificata annuale. E' esclusa
          dalla  dichiarazione  unificata la dichiarazione annuale ai
          fini  dell'imposta  sul  valore aggiunto degli enti e delle
          societa'   che   si   sono   avvalsi   della  procedura  di
          liquidazione  dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di
          cui  all'art.  73, ultimo comma, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e successive
          modificazioni.
              2.  Le  dichiarazioni  previste  dal  presente decreto,
          compresa   quella   unificata,   sono   presentate  in  via
          telematica   all'Agenzia   delle  entrate,  direttamente  o
          tramite  gli  incaricati  di  cui  ai  commi 2-bis e 3, dai
          soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono
          le   predette   dichiarazioni   alla   presentazione  della
          dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, dai
          soggetti  tenuti alla presentazione della dichiarazione dei
          sostituti  di  imposta  di cui all'art. 4 e dai soggetti di
          cui  all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai
          soggetti  tenuti  alla  presentazione  del  modello  per la
          comunicazione  dei  dati  relativi  alla applicazione degli
          studi di settore e dei parametri. Le predette dichiarazioni
          sono   trasmesse   avvalendosi   del   servizio  telematico
          Entratel;  il  collegamento  telematico con l'Agenzia delle
          entrate  e'  gratuito  per gli utenti. I soggetti di cui al
          primo    periodo   obbligati   alla   presentazione   della
          dichiarazione  dei  sostituti  d'imposta,  anche  in  forma
          unificata,  in  relazione  ad  un  numero  di  soggetti non
          superiore a venti, si avvalgono per la presentazione in via
          telematica  del  servizio  telematico Internet ovvero di un
          incaricato di cui al comma 3.
              2-bis.   Nell'ambito  dei  gruppi  in  cui  almeno  una
          societa'  o  ente  rientra  tra  i soggetti di cui al comma
          precedente,   la  presentazione  in  via  telematica  delle
          dichiarazioni  di  soggetti  appartenenti  al  gruppo  puo'
          essere  effettuata  da  uno  o  piu'  soggetti dello stesso
          gruppo  avvalendosi  del  servizio  telematico Entratel. Si
          considerano  appartenenti  al  gruppo  l'ente o la societa'
          controllante  e  le  societa'  da  questi  controllate come
          definite  dall'art.  43-ter,  quarto comma, del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
              2-ter.  I  soggetti  diversi  da  quelli  indicati  nei
          commi 2  e  2-bis,  non  obbligati alla presentazione delle
          dichiarazioni  in  via  telematica,  possono  presentare le
          dichiarazioni  in  via telematica, direttamente avvalendosi
          del   servizio   telematico   Internet  ovvero  tramite  un
          incaricato di cui al comma 3.
              3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
          in  via telematica mediante il servizio telematico Entratel
          si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
          stesse:
                a) gli    iscritti    negli    albi    dei    dottori
          commercialisti,  dei  ragionieri e dei periti commerciali e
          dei consulenti del lavoro;
                b) i  soggetti  iscritti  alla  data del 30 settembre
          1993  nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  per la
          sub-categoria  tributi, in possesso di diploma di laurea in
          giurisprudenza  o  in economia e commercio o equipollenti o
          diploma di ragioneria;
                c) le   associazioni   sindacali   di  categoria  tra
          imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b)
          e c),  del  decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,
          nonche'   quelle  che  associano  soggetti  appartenenti  a
          minoranze etnico-linguistiche;
                d) i  centri  di  assistenza fiscale per le imprese e
          per i lavoratori dipendenti e pensionati;
                e) gli  altri  incaricati individuati con decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze.
              3-bis.  I  soggetti di cui al comma 3, incaricati della
          predisposizione  delle  dichiarazioni previste dal presente
          decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica
          delle stesse.
              3-ter.  Ai  soggetti di cui al comma 3 incaricati della
          trasmissione   telematica  delle  dichiarazioni  spetta  un
          compenso,  a  carico del bilancio dello Stato, di euro 0,51
          per  ciascuna  dichiarazione elaborata e trasmessa mediante
          il   servizio   telematico   Entratel.   Il   compenso  non
          costituisce  corrispettivo  agli  effetti  dell'imposta sul
          valore   aggiunto.   Le  modalita'  di  corresponsione  dei
          compensi   sono   stabilite   con   decreto  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze. La misura del compenso e'
          adeguata  ogni anno, con decreto del Ministro dell'economia
          e  delle finanze con l'applicazione di una percentuale pari
          alla  variazione  dell'indice  dei prezzi al consumo per le
          famiglie   di   operai   e  impiegati  rilevata  dall'ISTAT
          nell'anno precedente.
              4.  I  soggetti  di  cui  ai  commi 2,  2-bis  e 3 sono
          abilitati  dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei
          dati   contenuti  nelle  dichiarazioni.  L'abilitazione  e'
          revocata   quando   nello   svolgimento  dell'attivita'  di
          trasmissione  delle  dichiarazioni vengono commesse gravi o
          ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti
          di  sospensione  irrogati  dall'ordine  di appartenenza del
          professionista  o  in  caso  di  revoca dell'autorizzazione
          all'esercizio   dell'attivita'   da  parte  dei  centri  di
          assistenza fiscale.
              5.  Salvo  quanto  previsto  dal comma 2 per i soggetti
          obbligati   alla   presentazione   in  via  telematica,  la
          dichiarazione  puo'  essere  presentata  all'Agenzia  delle
          entrate  anche  mediante spedizione effettuata dall'estero,
          utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente
          dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero
          avvalendosi del servizio telematico Internet.
              6.  Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se
          non    richiesta,    ricevuta    di   presentazione   della
          dichiarazione.  I  soggetti  di  cui  ai  commi 2-bis  e  3
          rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche
          se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica
          all'Agenzia   delle   entrate   i   dati   contenuti  nella
          dichiarazione,  contestualmente alla ricezione della stessa
          o  dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione
          nonche',  entro  trenta  giorni dal termine previsto per la
          presentazione   in   via   telematica,   la   dichiarazione
          trasmessa,  redatta  su modello conforme a quello approvato
          con  il  provvedimento  di  cui all'art. 1, comma 1 e copia
          della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione
          della dichiarazione.
              7.  Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in
          via  telematica  le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate
          entro  quattro  mesi  dalla data di scadenza del termine di
          presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre
          tale   termine,   entro   quattro   mesi   dalla   data  di
          presentazione   delle   dichiarazioni   stesse,   ove   non
          diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11.
              7-bis.  I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 3,
          presentano  in via telematica le dichiarazioni per le quali
          non  e'  previsto  un  apposito termine entro un mese dalla
          scadenza  del  termine  previsto  per la presentazione alle
          banche e agli uffici postali.
              7-ter.   Le   dichiarazioni   consegnate   ai  soggetti
          incaricati  di  cui  ai commi 2-bis e 3, successivamente al
          termine  previsto  per  la  presentazione in via telematica
          delle  stesse,  sono  trasmesse  entro  un  mese dalla data
          contenuta  nell'impegno  alla  trasmissione  rilasciato dai
          medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.
              8. - 13. Omissis.».
              «Art.  4  (Dichiarazione e certificazioni dei sostituti
          d'imposta). - 1. Salvo quanto previsto per la dichiarazione
          unificata  dall'art.  3,  comma 1,  i soggetti indicati nel
          titolo  III  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  600, obbligati ad operare ritenute
          alla  fonte,  che  corrispondono  compensi, sotto qualsiasi
          forma,   soggetti   a   ritenute   alla  fonte  secondo  le
          disposizioni  dello stesso titolo, nonche' gli intermediari
          e   gli  altri  soggetti  che  intervengono  in  operazioni
          fiscalmente  rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai
          sensi  di  specifiche  disposizioni  normative,  presentano
          annualmente  una  dichiarazione  unica,  anche  ai fini dei
          contributi  dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza
          sociale   (I.N.P.S.)   e   dei  premi  dovuti  all'Istituto
          nazionale  per  le  assicurazioni  contro gli infortuni sul
          lavoro   (I.N.A.I.L.),  relativa  a  tutti  i  percipienti,
          redatta   in   conformita'   ai  modelli  approvati  con  i
          provvedimenti di cui all'art. 1, comma 1.
              2.  La  dichiarazione  indica  i  dati  e  gli elementi
          necessari  per  l'individuazione  del  sostituto d'imposta,
          dell'intermediario   e  degli  altri  soggetti  di  cui  al
          precedente  comma, per la determinazione dell'ammontare dei
          compensi  e  proventi,  sotto  qualsiasi forma corrisposti,
          delle  ritenute,  dei  contributi  e dei premi, nonche' per
          l'effettuazione   dei   controlli   e  gli  altri  elementi
          richiesti  nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che
          l'Agenzia  delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in
          grado   di   acquisire   direttamente   e   sostituisce  le
          dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi.
              3.  Con  decreto del Ministro delle finanze, emanato di
          concerto  con  i  Ministri del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica  e  del lavoro e della previdenza
          sociale,  la  dichiarazione  unica  di  cui al comma 1 puo'
          essere  estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e
          casse.
              3-bis.    I    sostituti    d'imposta,    comprese   le
          Amministrazioni   dello   Stato,   anche   con  ordinamento
          autonomo,  di  cui  al primo comma dell'art. 29 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
          che  effettuano  le  ritenute  sui  redditi  a  norma degli
          artt. 23, 24, 25, 25-bis e 29 del citato decreto n. 600 del
          1973,  tenuti  al  rilascio  della  certificazione  di  cui
          all'art.  7-bis  del  medesimo  decreto, trasmettono in via
          telematica,  direttamente  o  tramite gli incaricati di cui
          all'art.  3,  commi 2-bis  e 3, all'Agenzia delle entrate i
          dati   fiscali  e  contributivi  contenuti  nella  predetta
          certificazione,  nonche'  gli  ulteriori dati necessari per
          l'attivita'      di      liquidazione      e      controllo
          dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali
          e  assicurativi,  entro  il 31 marzo dell'anno successivo a
          quello  di erogazione. Entro la stessa data sono, altresi',
          trasmessi   in   via  telematica  i  dati  contenuti  nelle
          certificazioni  rilasciate  ai  soli  fini  contributivi  e
          assicurativi  nonche'  quelli  relativi  alle operazioni di
          conguaglio  effettuate  a  seguito  dell'assistenza fiscale
          prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
          241,  e  successive  modificazioni.  Le trasmissioni in via
          telematica  effettuate  ai  sensi  del  presente comma sono
          equiparate,  a  tutti  gli  effetti,  alla  esposizione dei
          medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1.
              4.  Le  attestazioni  comprovanti  il  versamento delle
          ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui
          all'art.   1   sono  conservati  per  il  periodo  previsto
          dall'art.  43,  del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre  1973,  n. 600, e sono esibiti o trasmessi, su
          richiesta,  all'ufficio  competente. La conservazione delle
          attestazioni   relative   ai   versamenti   contributivi  e
          assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.
              4-bis.   Salvo   quanto  previsto  dal  comma 3-bis,  i
          sostituti  di  imposta,  comprese  le Amministrazioni dello
          Stato,  anche  con ordinamento autonomo, gli intermediari e
          gli  altri  soggetti  di  cui  al comma 1 presentano in via
          telematica,  secondo  le  disposizioni  di  cui all'art. 3,
          commi 2,  2-bis,  2-ter  e  3,  la  dichiarazione di cui al
          comma 1,  relativa  all'anno  solare  precedente,  entro il
          31 marzo di ciascun anno.
              5. (Abrogato).
              6. (Abrogato).
              6-bis.  I  soggetti indicati nell'art. 29, terzo comma,
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi
          forma,   soggetti   a   ritenuta   alla   fonte  comunicano
          all'Agenzia  delle entrate mediante appositi elenchi i dati
          fiscali  dei  percipienti.  Con provvedimento del direttore
          dell'Agenzia  delle  entrate sono stabiliti il contenuto, i
          termini  e  le modalita' delle comunicazioni, previa intesa
          con  le  rispettive  Presidenze  delle Camere e della Corte
          costituzionale, con il segretario generale della Presidenza
          della  Repubblica,  e,  nel  caso  delle  regioni a statuto
          speciale,   con   i   Presidenti   dei   rispettivi  organi
          legislativi.   Nel   medesimo   provvedimento  puo'  essere
          previsto  anche  l'obbligo  di  indicare i dati relativi ai
          contributi dovuti agli enti e casse previdenziali.
              6-ter.  I  soggetti  indicati  nel  comma 1  rilasciano
          un'apposita   certificazione   unica   anche  ai  fini  dei
          contributi  dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza
          sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle
          dette  somme  e valori, l'ammontare delle ritenute operate,
          delle  detrazioni  di  imposta  effettuate e dei contributi
          previdenziali  e  assistenziali,  nonche'  gli  altri  dati
          stabiliti    con   il   provvedimento   amministrativo   di
          approvazione  dello  schema  di  certificazione  unica.  La
          certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti
          agli  altri  enti  e  casse  previdenziali. Con decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto
          con  il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono
          stabilite   le   relative   modalita'   di  attuazione.  La
          certificazione  unica  sostituisce  quelle previste ai fini
          contributivi.
              6-quater.  Le  certificazioni  di  cui  al comma 6-ter,
          sottoscritte   anche   mediante   sistemi  di  elaborazione
          automatica,  sono  consegnate  agli  interessati  entro  il
          28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e
          i  valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni
          dalla  richiesta  degli  stessi in caso di interruzione del
          rapporto  di  lavoro.  Nelle ipotesi di cui all'art. 27 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  600,  la  certificazione  puo'  essere sostituita dalla
          copia della comunicazione prevista dagli artt. 7, 8, 9 e 11
          della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.».
              «Art.  5 (Dichiarazione nei casi di liquidazione). - 1.
          In  caso  di  liquidazione  di  societa'  o  enti  soggetti
          all'imposta   sul  reddito  delle  persone  giuridiche,  di
          societa'  o  associazioni di cui all'art. 5 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di
          imprese  individuali,  il  liquidatore  o,  in mancanza, il
          rappresentante legale, presenta, secondo le disposizioni di
          cui  all'art.  3,  la  dichiarazione  relativa  al  periodo
          compreso  tra  l'inizio  del periodo d'imposta e la data in
          cui  ha  effetto  la deliberazione di messa in liquidazione
          entro  l'ultimo  giorno  del settimo mese successivo a tale
          data  in  via telematica. Lo stesso liquidatore presenta la
          dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni
          di  liquidazione  entro sette mesi successivi alla chiusura
          della  liquidazione  stessa  o  al  deposito  del  bilancio
          finale, se prescritto in via telematica.
              2. (Abrogato).
              3.  Se  la  liquidazione  si  prolunga oltre il periodo
          d'imposta  in  corso  alla  data  indicata nel comma 1 sono
          presentate,   nei   termini   stabiliti   dall'art.  2,  la
          dichiarazione  relativa  alla  residua  frazione  del detto
          periodo  e  quelle  relative  ad  ogni  successivo  periodo
          d'imposta.
              4.  Nei  casi  di  fallimento  o di liquidazione coatta
          amministrativa,  le  dichiarazioni  di  cui al comma 1 sono
          presentate,  anche se si tratta di imprese individuali, dal
          curatore  o dal commissario liquidatore, in via telematica,
          avvalendosi  del servizio telematico Entratel, direttamente
          o tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, comma 3,
          entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello,
          rispettivamente,   della   nomina   del   curatore   e  del
          commissario  liquidatore, e della chiusura del fallimento e
          della liquidazione; le dichiarazioni di cui al comma 3 sono
          presentate,  con  le  medesime modalita', esclusivamente ai
          fini  dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive e
          soltanto  se  vi e' stato esercizio provvisorio. Il reddito
          d'impresa,  di cui al comma 1 dell'art. 183 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi e quello di cui ai commi 2 e 3
          del   medesimo   articolo,  risultano  dalle  dichiarazioni
          iniziale e finale che devono essere presentate dal curatore
          o dal commissario liquidatore. Il curatore o il commissario
          liquidatore,  prima  di presentare la dichiarazione finale,
          deve  provvedere  al  versamento,  se la societa' fallita o
          liquidata  vi  e'  soggetta, dell'imposta sul reddito delle
          societa'.  In  caso di fallimento o di liquidazione coatta,
          di  imprese  individuali o di societa' in nome collettivo o
          in  accomandita  semplice,  il  curatore  o  il commissario
          liquidatore,  contemporaneamente  alla  presentazione delle
          dichiarazioni  iniziale e finale di cui al secondo periodo,
          deve   consegnarne   o   spedirne  copia  per  raccomandata
          all'imprenditore  e  a  ciascuno dei familiari partecipanti
          all'impresa,   ovvero   a   ciascuno   dei  soci,  ai  fini
          dell'inclusione  del reddito o della perdita che ne risulta
          nelle  rispettive  dichiarazioni  dei  redditi  relative al
          periodo d'imposta in cui ha avuto inizio e in quello in cui
          si  e'  chiuso  il  procedimento  concorsuale. Per ciascuno
          degli  immobili  di  cui  all'art.  183,  comma 4,  secondo
          periodo,  del  testo  unico  il  curatore  o il commissario
          liquidatore,  nel  termine  di  un mese dalla vendita, deve
          presentare  all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate apposita
          dichiarazione  ai  fini  dell'imposta  locale  sui redditi,
          previo  versamento  nei modi ordinari del relativo importo,
          determinato a norma dell'art. 25 del testo unico.
              5.   Resta   fermo,   anche  durante  la  liquidazione,
          l'obbligo  di  presentare  le  dichiarazioni  dei sostituti
          d'imposta.».
              «Art.  5-bis (Dichiarazione nei casi di trasformazione,
          di  fusione e di scissione). - 1. In caso di trasformazione
          di  una societa' non soggetta all'imposta sul reddito delle
          persone  giuridiche  in societa' soggetta a tale imposta, o
          viceversa, deliberata nel corso del periodo d'imposta, deve
          essere  presentata, secondo le disposizioni di cui all'art.
          3,  la  dichiarazione  relativa  alla frazione di esercizio
          compresa  tra  l'inizio  del periodo d'imposta e la data in
          cui ha effetto la trasformazione, entro l'ultimo giorno del
          settimo mese successivo a tale data in via telematica.
              2.  In  caso  di  fusione  di piu' societa' deve essere
          presentata   dalla  societa'  risultante  dalla  fusione  o
          incorporante,  la  dichiarazione  relativa alla frazione di
          esercizio  delle  societa'  fuse o incorporate compresa tra
          l'inizio  del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto
          la   fusione   entro   l'ultimo  giorno  del  settimo  mese
          successivo a tale data in via telematica.
              3.  In caso di scissione totale la societa' designata a
          norma  del comma 14 dell'art. 123-bis del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve presentare
          la  dichiarazione  relativa  alla frazione di periodo della
          societa'  scissa,  con  le  modalita' e i termini di cui al
          comma 1  decorrenti  dalla  data  in  cui e' stata eseguita
          l'ultima  delle  iscrizioni  prescritte  dall'art. 2504 del
          codice   civile,  indipendentemente  da  eventuali  effetti
          retroattivi.
              4.  Le  disposizioni  del  presente articolo, in quanto
          applicabili,  valgono anche nei casi di trasformazione e di
          fusione di enti diversi dalle societa'.».
              «Art.  8  (Dichiarazione  annuale in materia di imposta
          sul  valore  aggiunto  e  di versamenti unitari da parte di
          determinati  contribuenti).  -  1.  Salvo  quanto  previsto
          relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente
          presenta, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, tra il
          1° febbraio   e   il   31 luglio   in   via  telematica  la
          dichiarazione  relativa  all'imposta  sul  valore  aggiunto
          dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformita'
          al  modello  approvato entro il 15 gennaio dell'anno in cui
          e'   utilizzato   con   provvedimento   amministrativo   da
          pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale. La trasmissione della
          dichiarazione in via telematica e' effettuata entro il mese
          di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del
          medesimo  art.  3.  La  dichiarazione annuale e' presentata
          anche  dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni
          imponibili.  Sono  esonerati  dall'obbligo di presentazione
          della  dichiarazione  i  contribuenti  che nell'anno solare
          precedente   hanno   registrato  esclusivamente  operazioni
          esenti  dall'imposta  di  cui  all'art.  10 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633, e
          successive  modificazioni,  salvo  che  siano  tenuti  alle
          rettifiche  delle  detrazioni  di cui all'art. 19-bis 2 del
          medesimo  decreto,  ovvero  abbiano  registrato  operazioni
          intracomunitarie, nonche' i contribuenti esonerati ai sensi
          di specifiche disposizioni normative.
              2. - 7. Omissis.».
              «Art.  8-bis.  (Comunicazione  dati I.V.A.). - 1. Fermi
          restando  gli  obblighi  previsti dall'art. 3 relativamente
          alla  dichiarazione  unificata  e dall'art. 8 relativamente
          alla  dichiarazione  I.V.A.  annuale  e  ferma  restando la
          rilevanza  attribuita  alle suddette dichiarazioni anche ai
          fini   sanzionatori,   il   contribuente  presenta  in  via
          telematica,  direttamente  o  tramite gli incaricati di cui
          all'art.  3,  commi 2-bis e 3, entro il mese di febbraio di
          ciascun   anno,   una   comunicazione   dei  dati  relativi
          all'imposta  sul  valore  aggiunto riferita all'anno solare
          precedente, redatta in conformita' al modello approvato con
          provvedimento  amministrativo  da pubblicare nella Gazzetta
          Ufficiale.   La   comunicazione  e'  presentata  anche  dai
          contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili
          (52).
              2.  Sono  esonerati  dall'obbligo  di  comunicazione  i
          contribuenti   che   per  l'anno  solare  precedente  hanno
          registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di
          cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre  1972, n. 633, e successive modificazioni, salvo
          che   abbiano  registrato  operazioni  intracomunitarie,  i
          contribuenti  esonerati ai sensi di specifiche disposizioni
          normative dall'obbligo di presentazione della dichiarazione
          annuale  di  cui  all'art. 8, i soggetti di cui all'art. 88
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  i  soggetti  sottoposti  a procedure concorsuali,
          nonche' le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo
          di riferimento un volume d'affari inferiore o uguale a lire
          50 milioni.
              3.  Gli  enti  o  le  societa' partecipanti che si sono
          avvalsi  per  l'anno  di  riferimento  della  procedura  di
          liquidazione   dell'I.V.A.  di  gruppo  di  cui  all'ultimo
          comma dell'art.   73   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, inviano singolarmente
          la   comunicazione  dei  dati  relativamente  alla  propria
          attivita'.
              4.  Nella comunicazione sono indicati l'ammontare delle
          operazioni   attive   e   passive   al  netto  dell'I.V.A.,
          l'ammontare  delle operazioni intracomunitarie, l'ammontare
          delle  operazioni  esenti  e non imponibili, l'imponibile e
          l'imposta  relativa  alle  importazioni  di  oro  e argento
          effettuate senza pagamento dell'I.V.A. in dogana, l'imposta
          esigibile    e   l'imposta   detratta,   risultanti   dalle
          liquidazioni  periodiche senza tener conto delle operazioni
          di rettifica e di conguaglio.
              4-bis.  Entro  sessanta giorni dal termine previsto per
          la  presentazione  della comunicazione di cui ai precedenti
          commi,  il  contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei
          cui  confronti  sono  state emesse fatture nell'anno cui si
          riferisce   la   comunicazione  nonche',  in  relazione  al
          medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita
          IVA  da  cui  sono  effettuati  acquisti  rilevanti ai fini
          dell'applicazione  dell'imposta  sul  valore  aggiunto. Per
          ciascun   soggetto   sono  indicati  il  codice  fiscale  e
          l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto
          delle  relative  note  di variazione, con la evidenziazione
          dell'imponibile,  dell'imposta,  nonche' dell'importo delle
          operazioni   non   imponibili   e  di  quelle  esenti.  Con
          provvedimento  del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
          pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
                a) sono   individuati  gli  elementi  informativi  da
          indicare negli elenchi previsti dal presente comma, nonche'
          le  modalita'  per  la presentazione, esclusivamente in via
          telematica, degli stessi;
                b) il  termine  di  cui al primo periodo del presente
          comma puo'   essere   differito   per  esigenze  di  natura
          esclusivamente  tecnica, ovvero relativamente a particolari
          tipologie  di  contribuenti,  anche in considerazione della
          dimensione dei dati da trasmettere.
              5.  I  termini di presentazione della comunicazione che
          scadono  di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno
          feriale successivo.
              6.  Per  l'omissione  della  comunicazione ovvero degli
          elenchi,   nonche'   per  l'invio  degli  stessi  con  dati
          incompleti  o  non  veritieri, si applicano le disposizioni
          previste  dall'art.  11 del decreto legislativo 18 dicembre
          1997, n. 471.».
              - Si riporta il testo dell'art. 1283 del codice civile:
              «Art. 1283 (Anatocismo). - In mancanza di usi contrari,
          gli  interessi  scaduti possono produrre interessi solo dal
          giorno   della   domanda   giudiziale   o  per  effetto  di
          convenzione  posteriore alla loro scadenza, e sempre che si
          tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17 del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  7 dicembre  2001,  n.  435,
          recante   modifiche   al   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche' disposizioni per
          la   semplificazione  e  razionalizzazione  di  adempimenti
          tributari, come modificato dalla presente legge:
              «Art. 17 (Razionalizzazione dei termini di versamento).
          -  1.  Il  versamento del saldo dovuto con riferimento alla
          dichiarazione   dei   redditi   ed  a  quella  dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive da parte delle persone
          fisiche  e  delle societa' o associazioni di cui all'art. 5
          del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  compresa quella unificata, e' effettuato entro il
          16 giugno  dell'anno  di  presentazione della dichiarazione
          stessa.  Il  versamento  del  saldo  dovuto  in  base  alla
          dichiarazione   relativa   all'imposta  sul  reddito  delle
          persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle
          attivita'   produttive,   compresa   quella  unificata,  e'
          effettuato  entro  il giorno 16 del sesto mese successivo a
          quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che in
          base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il
          termine  di  quattro  mesi  dalla  chiusura dell'esercizio,
          versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa
          all'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche  ed a
          quella  dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive,
          compresa  quella  unificata,  entro  il  giorno 16 del mese
          successivo  a  quello  di  approvazione del bilancio. Se il
          bilancio  non  e'  approvato nel termine stabilito, in base
          alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il
          versamento  e'  comunque  effettuato entro il giorno 16 del
          mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
              2. - 3. Omissis.».
              - Si  riporta  il  testo  degli  artt. 13,  16 e 17 del
          decreto  del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164,
          recante  norme  per l'assistenza fiscale resa dai Centri di
          assistenza  fiscale  per le imprese e per i dipendenti, dai
          sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art.
          40  del  decreto  legislativo  9 luglio  1997, n. 241, come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  13  (Modalita'  e termini di presentazione della
          dichiarazione  dei  redditi). - 1. I possessori dei redditi
          indicati  al comma 1, dell'art. 37, del decreto legislativo
          9 luglio   1997,   n.  241,  come  modificato  dal  decreto
          legislativo  28 dicembre  1998,  n.  490, possono adempiere
          all'obbligo   di   dichiarazione  dei  redditi  presentando
          l'apposita   dichiarazione   e  le  schede  ai  fini  della
          destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'IRPEF:
                a) entro  il  mese  di aprile  dell'anno successivo a
          quello  cui  si  riferisce  la  dichiarazione,  al  proprio
          sostituto  d'imposta,  che  intende  prestare  l'assistenza
          fiscale;
                b) entro  il  mese  di maggio  dell'anno successivo a
          quello  cui  si  riferisce  la  dichiarazione,  ad  un CAF-
          dipendenti,   unitamente   alla  documentazione  necessaria
          all'effettuazione delle operazioni di controllo.
              2. - 6. Omissis.».
              «Art.    16.    (Assistenza    fiscale   prestata   dai
          CAF-dipendenti).  -  1. I CAF-dipendenti, nell'ambito delle
          attivita'   di  assistenza  fiscale  di  cui  all'art.  34,
          comma 4,  del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
          successive modificazioni, provvedono a:
                a) comunicare  ai  sostituti  d'imposta, anche in via
          telematica,   entro   il  30 giugno  di  ciascun  anno,  il
          risultato finale delle dichiarazioni;
                b) consegnare  al contribuente, entro il 30 giugno di
          ciascun   anno,   copia  della  dichiarazione  dei  redditi
          elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;
                c) trasmettere  in  via  telematica all'Agenzia delle
          entrate,   entro   il   31 luglio   di   ciascun  anno,  le
          dichiarazioni   predisposte   e,   entro   il   31 dicembre
          successivo,  le  dichiarazioni  integrative di cui all'art.
          14;
                d) conservare   copia   delle   dichiarazioni  e  dei
          relativi   prospetti  di  liquidazione  nonche'  le  schede
          relative  alle  scelte per la destinazione dell'8 per mille
          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche fino al
          31 dicembre   del  secondo  anno  successivo  a  quello  di
          presentazione.
              2. - 4. Omissis.».
              «Art.17  (Assistenza  fiscale  prestata  dal  sostituto
          d'imposta).  -  1.  I sostituti d'imposta che comunicano ai
          propri  sostituiti,  entro  il  15 gennaio di ogni anno, di
          voler prestare assistenza fiscale provvedono a:
                a) controllare,  sulla  base  dei  dati  ed  elementi
          direttamente  desumibili dalla dichiarazione presentata dal
          sostituito,  la  regolarita'  formale della stessa anche in
          relazione  alle  disposizioni  che stabiliscono limiti alla
          deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di
          imposta;
                b) consegnare  al  sostituito,  entro il 15 giugno di
          ciascun  anno,  copia  della  dichiarazione elaborata ed il
          relativo prospetto di liquidazione;
                c) trasmettere  in  via  telematica all'Agenzia delle
          entrate,   entro   il   31 luglio   di   ciascun  anno,  le
          dichiarazioni   elaborate   e   i   relativi  prospetti  di
          liquidazione   nonche'  consegnare,  secondo  le  modalita'
          stabilite  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle  entrate, le buste contenenti le schede relative alle
          scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche;
                d) conservare   copia   delle   dichiarazioni  e  dei
          relativi  prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del
          secondo anno successivo a quello di presentazione.
              2.  Il  sostituto  d'imposta socio di un CAF-dipendenti
          puo'  prestare  assistenza  fiscale  ai  propri  sostituiti
          tramite il CAF stesso, che opera con le modalita' stabilite
          all'art. 16.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  del  decreto
          legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504, recante «Riordino
          della  finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4
          della  L.  23 ottobre  1992, n. 421», come modificato dalla
          presente legge:
              «Art. 10 - (Versamenti e dichiarazioni).
              1.  L'imposta e' dovuta dai soggetti indicati nell'art.
          3  per  anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi
          dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a tal fine
          il  mese  durante  il quale il possesso si e' protratto per
          almeno  quindici giorni e' computato per intero. A ciascuno
          degli  anni  solari  corrisponde  una autonoma obbligazione
          tributaria.
              2. I soggetti indicati nell'art. 3 devono effettuare il
          versamento  dell'imposta  complessivamente dovuta al comune
          per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro
          il  16  giugno,  pari  al  50 per cento dell'imposta dovuta
          calcolata  sulla  base dell'aliquota e delle detrazioni dei
          dodici  mesi  dell'anno  precedente.  La  seconda rata deve
          essere  versata  dal 1 al 16 dicembre, a saldo dell'imposta
          dovuta  per  l'intero  anno, con eventuale conguaglio sulla
          prima  rata versata. Il versamento dell'imposta puo' essere
          effettuato  anche  tramite  versamenti  su  conto  corrente
          postale  con  bollettini  conformi  al modello indicato con
          circolare  del  Ministero delle finanze. Resta in ogni caso
          nella  facolta'  del  contribuente provvedere al versamento
          dell'imposta  complessivamente  dovuta  in  unica soluzione
          annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
              3.  L'imposta  dovuta  ai sensi del comma 2 deve essere
          corrisposta  mediante  versamento diretto al concessionario
          della  riscossione  nella cui circoscrizione e' compreso il
          comune  di cui all'art. 4 ovvero su apposito conto corrente
          postale   intestato   al   predetto   concessionario,   con
          arrotondamento  a mille lire per difetto se la frazione non
          e'  superiore  a 500 lire o per eccesso se e' superiore; al
          fine  di  agevolare  il pagamento, il concessionario invia,
          per  gli  anni  successivi  al 1993, ai contribuenti moduli
          prestampati  per il versamento. La commissione spettante al
          concessionario  e'  a  carico  del  comune impositore ed e'
          stabilita  nella  misura  dell'uno  per  cento  delle somme
          riscosse, con un minimo di lire 3.500 ed un massimo di lire
          100.000 per ogni versamento effettuato dal contribuente.
              4.  I  soggetti  passivi devono dichiarare gli immobili
          posseduti  nel  territorio  dello  Stato, con esclusione di
          quelli   esenti  dall'imposta  ai  sensi  dell'art.  7,  su
          apposito  modulo,  entro  il termine di presentazione della
          dichiarazione  dei  redditi  relativa  all'anno  in  cui il
          possesso  ha  avuto  inizio;  tutti  gli  immobili  il  cui
          possesso  e'  iniziato  antecedentemente al 1° gennaio 1993
          devono  essere dichiarati entro il termine di presentazione
          della  dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992. La
          dichiarazione  ha  effetto  anche  per  gli anni successivi
          sempreche'  non  si  verifichino  modificazioni dei dati ed
          elementi  dichiarati  cui  consegua  un  diverso  ammontare
          dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato e'
          tenuto   a   denunciare   nelle  forme  sopra  indicate  le
          modificazioni    intervenute,    entro    il   termine   di
          presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi  relativa
          all'anno  in  cui  le modificazioni si sono verificate. Nel
          caso   di   piu'   soggetti  passivi  tenuti  al  pagamento
          dell'imposta su un medesimo immobile puo' essere presentata
          dichiarazione   congiunta;   per   gli   immobili  indicati
          nell'art.   1117,  n.  2)  del  codice  civile  oggetto  di
          proprieta'  comune,  cui  e'  attribuita o attribuibile una
          autonoma  rendita  catastale,  la dichiarazione deve essere
          presentata dall'amministratore del condominio per conto dei
          condomini.
              5. 6. Omissis.».
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 59 del decreto
          legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione
          dell'imposta    regionale   sulle   attivita'   produttive,
          revisione   degli   scaglioni,   delle   aliquote  e  delle
          detrazioni  dell'Irpef  e  istituzione  di  una addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali»:
              «Art.  59  -  (Potesta'  regolamentare  in  materia  di
          imposta comunale sugli immobili).
              Con regolamento adottato a norma dell'art. 52, i comuni
          possono:
                a) stabilire    ulteriori    condizioni    ai    fini
          dell'applicazione  delle  disposizioni  del secondo periodo
          della  lettera b)  del  comma 1  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni
          considerati  non  fabbricabili,  anche con riferimento alla
          quantita'  e  qualita'  di  lavoro  effettivamente dedicato
          all'attivita'  agricola  da  parte  dei  soggetti di cui al
          comma 2 dell'art. 58 e del proprio nucleo familiare;
                b) disporre  l'esenzione  per  gli immobili posseduti
          dallo  Stato,  dalle  regioni,  dalle province, dagli altri
          comuni,  dalle  comunita'  montane,  dai consorzi fra detti
          enti,  dalle aziende unita' sanitarie locali, non destinati
          esclusivamente ai compiti istituzionali;
                c) stabilire  che  l'esenzione  di  cui  all'art.  7,
          comma 1,  lettera i),  del  decreto legislativo 30 dicembre
          1992,  n.  504, concernente gli immobili utilizzati da enti
          non  commerciali,  si  applica  soltanto ai fabbricati ed a
          condizione  che  gli  stessi,  oltre  che utilizzati, siano
          anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;
                d) considerare   parti   integranti   dell'abitazione
          principale   le  sue  pertinenze,  ancorche'  distintamente
          iscritte in catasto;
                e) considerare abitazioni principali, con conseguente
          applicazione   dell'aliquota   ridotta   od   anche   della
          detrazione  per  queste  previste,  quelle  concesse in uso
          gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo
          il grado di parentela;
                f) prevedere  il  diritto  al  rimborso  dell'imposta
          pagata  per le aree successivamente divenute inedificabili,
          stabilendone  termini, limiti temporali e condizioni, avuto
          anche  riguardo  alle  modalita'  ed  alla  frequenza delle
          varianti apportate agli strumenti urbanistici;
                g) determinare  periodicamente  e per zone omogenee i
          valori  venali in comune commercio delle aree fabbricabili,
          al  fine  della  limitazione del potere di accertamento del
          comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un
          valore  non  inferiore  a  quello  predeterminato,  secondo
          criteri  improntati al perseguimento dello scopo di ridurre
          al massimo l'insorgenza di contenzioso;
                h) disciplinare   le  caratteristiche  di  fatiscenza
          sopravvenuta  del fabbricato, non superabile con interventi
          di   manutenzione,  agli  effetti  dell'applicazione  della
          riduzione  alla  meta'  dell'imposta  prevista nell'art. 8,
          comma 1,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
          come   sostituito   dall'art.   3,  comma 55,  della  legge
          23 dicembre 1996, n. 662 ;
                i) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti
          i  versamenti  effettuati da un contitolare anche per conto
          degli altri;
                l) semplificare  e  razionalizzare il procedimento di
          accertamento  anche  al fine di ridurre gli adempimenti dei
          contribuenti   e   potenziare   l'attivita'   di  controllo
          sostanziale, secondo i seguenti criteri direttivi:
                  1)   eliminazione  delle  operazioni  di  controllo
          formale  sulla  base  dei  dati ed elementi dichiarati, con
          conseguente   soppressione  dell'obbligo  di  presentazione
          della    dichiarazione    o   denuncia,   ed   introduzione
          dell'obbligo della comunicazione, da parte del contribuente
          al  comune  competente,  entro  un termine prestabilito dal
          comune  stesso,  degli acquisti, cessazioni o modificazioni
          di   soggettivita'  passiva,  con  la  sola  individuazione
          dell'unita' immobiliare interessata;
                  2) attribuzione alla giunta comunale del compito di
          decidere le azioni di controllo;
                  3)  determinazione  di  un  termine  di  decadenza,
          comunque   non   oltre   il  31 dicembre  del  quinto  anno
          successivo  a  quello cui si riferisce l'imposizione, entro
          il  quale  deve  essere notificato al contribuente, anche a
          mezzo   posta   mediante   raccomandata   con   avviso   di
          ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso,
          parziale   o   tardivo   versamento   con  la  liquidazione
          dell'imposta  o  maggiore  imposta dovuta, delle sanzioni e
          degli interessi;
                  4)   previsione   di  una  sanzione,  comunque  non
          inferiore a lire 200.000 ne' superiore a lire 1.000.000 per
          ciascuna unita' immobiliare, per la omessa comunicazione di
          cui al numero 1);
                  5)   potenziamento   dell'attivita'   di  controllo
          mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari
          del  Ministero  delle  finanze  e  con  altre  banche  dati
          rilevanti per la lotta all'evasione;
                m) introdurre    l'istituto   dell'accertamento   con
          adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti
          dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 ;
                n) razionalizzare  le  modalita'  di  esecuzione  dei
          versamenti,   sia   in  autotassazione  che  a  seguito  di
          accertamenti, prevedendo, in aggiunta o in sostituzione del
          pagamento  tramite  il concessionario della riscossione, il
          versamento   sul  conto  corrente  postale  intestato  alla
          tesoreria  del  comune  e  quello  direttamente  presso  la
          tesoreria  medesima,  nonche'  il pagamento tramite sistema
          bancario;
                o) stabilire    differimenti   di   termini   per   i
          versamenti, per situazioni particolari;
                p) prevedere  che  ai  fini  del  potenziamento degli
          uffici   tributari   del  comune,  ai  sensi  dell'art.  3,
          comma 57,  della  legge  23 dicembre  1996, n. 662, possono
          essere   attribuiti   compensi  incentivanti  al  personale
          addetto.
              2.  Se  sono adottate norme regolamentari nella materia
          di  cui  alla  lettera l)  del  comma 1, nel territorio del
          comune   non   operano,   per   gli  anni  di  vigenza  del
          regolamento,  le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 10,
          commi 4 e 5, primo periodo, 11, commi 1 e 2, 14, comma 2, e
          16,  comma 1,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          504 .
              3.   Nelle   disposizioni  regolamentari  di  cui  alla
          lettera l)  del  comma 1  puo'  essere  stabilita  per anni
          pregressi  la eliminazione delle operazioni di liquidazione
          sulla base delle dichiarazioni ovvero la loro effettuazione
          secondo criteri selettivi.».
              - Si  riporta  il  testo vigente degli articoli 38 e 53
          del  decreto-legge n. 331 del 1993, recante «Armonizzazione
          delle   disposizioni   in  materia  di  imposte  sugli  oli
          minerali,   sull'alcole,   sulle   bevande  alcoliche,  sui
          tabacchi  lavorati e in materia di IVA con quelle recate da
          direttive   CEE   e   modificazioni   conseguenti  a  detta
          armonizzazione,   nonche'   disposizioni   concernenti   la
          disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le
          procedure  dei  rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR
          dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
          contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
          un'imposta  erariale  straordinaria su taluni beni ed altre
          disposizioni tributarie», nonche' il testo dell'art. 41 del
          medesimo decreto, come modificato dalla presente legge:
              «Art. 38 - (Acquisti intracomunitari).
              1.  L'imposta  sul  valore  aggiunto  si  applica sugli
          acquisti  intracomunitari di beni effettuati nel territorio
          dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni o
          comunque  da  enti,  associazioni o altre organizzazioni di
          cui  all'art.  4,  quarto comma, del decreto del Presidente
          della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi
          d'imposta nel territorio dello Stato.
              2.    Costituiscono    acquisti    intracomunitari   le
          acquisizioni,  derivanti  da  atti  a titolo oneroso, della
          proprieta'  di  beni  o di altro diritto reale di godimento
          sugli  stessi,  spediti  o trasportati nel territorio dello
          Stato  da altro Stato membro dal cedente, nella qualita' di
          soggetto  passivo  d'imposta,  ovvero  dall'acquirente o da
          terzi per loro conto.
              3. Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari:
                a) abrogata;
                b) la  introduzione  nel  territorio  dello  Stato da
          parte  o per conto di un soggetto passivo d'imposta di beni
          provenienti  da  altro  Stato  membro.  La  disposizione si
          applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello
          Stato,     per    finalita'    rientranti    nell'esercizio
          dell'impresa,   di   beni   provenienti  da  altra  impresa
          esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro;
                c) gli  acquisti  di cui al comma 2 da parte di enti,
          associazioni  ed  altre  organizzazioni  di cui all'art. 4,
          quarto  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta;
                d) l'introduzione nel territorio dello Stato da parte
          o  per conto dei soggetti indicati nella lettera c) di beni
          dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro;
                e) gli   acquisti   a  titolo  oneroso  di  mezzi  di
          trasporto  nuovi  trasportati  o  spediti  da  altro  Stato
          membro,  anche  se  il cedente non e' soggetto d'imposta ed
          anche  se  non effettuati nell'esercizio di imprese, arti e
          professioni.
              4.  Agli effetti del comma 3, lettera e), costituiscono
          mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a
          7,5  metri,  gli  aeromobili  con  peso  totale  al decollo
          superiore  a 1.550 kg, e i veicoli con motore di cilindrata
          superiore  a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 kW, destinati
          al  trasporto  di  persone  o cose, esclusi le imbarcazioni
          destinate  all'esercizio  di  attivita' commerciali o della
          pesca  o  ad  operazioni  di salvataggio o di assistenza in
          mare  e  gli aeromobili di cui all'art. 8-bis, primo comma,
          lettera c),  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
          26 ottobre  1972,  n.  633;  i  mezzi  di  trasporto non si
          considerano  nuovi  alla  duplice  condizione  che  abbiano
          percorso   oltre  seimila  chilometri  e  la  cessione  sia
          effettuata  decorso  il  termine di sei mesi dalla data del
          provvedimento  di prima immatricolazione o di iscrizione in
          pubblici  registri  o  di altri provvedimenti equipollenti,
          ovvero  navigato  per  oltre  cento  ore, ovvero volato per
          oltre  quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il
          termine  di  tre mesi dalla data del provvedimento di prima
          immatricolazione  o di iscrizione in pubblici registri o di
          altri provvedimenti equipollenti.
              5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:
                a) l'introduzione  nel territorio dello Stato di beni
          oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni
          usuali  ai  sensi,  rispettivamente,  dell'art. 1, comma 3,
          lettera h),  del  Regolamento del Consiglio delle Comunita'
          europee  16 luglio  1985,  n.  1999,  e  dell'art.  18  del
          Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503,
          se  i  beni  sono  successivamente trasportati o spediti al
          committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro
          di provenienza o per suo conto in altro Stato membro ovvero
          fuori  del  territorio  della Comunita'; l'introduzione nel
          territorio  dello  Stato di beni temporaneamente utilizzati
          per  l'esecuzione  di  prestazioni  o  che,  se  importati,
          beneficierebbero  della  ammissione temporanea in esenzione
          totale dai dazi doganali;
                b) l'introduzione  nel  territorio  dello  Stato,  in
          esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi
          installati,  montati  o  assiemati  dal fornitore o per suo
          conto;
                c) gli   acquisti  di  beni,  diversi  dai  mezzi  di
          trasporto  nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati
          dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti
          passivi  per i quali l'imposta e' totalmente indetraibile a
          norma dell'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente
          della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori
          agricoli  di  cui  all'art. 34 dello stesso decreto che non
          abbiano  optato  per  l'applicazione  dell'imposta nei modi
          ordinari   se   l'ammontare   complessivo   degli  acquisti
          intracomunitari  e  degli  acquisti  di  cui  all'art.  40,
          comma 3,  del presente decreto, effettuati nell'anno solare
          precedente  non  ha  superato  16  milioni di lire e fino a
          quando,  nell'anno  in  corso, tale limite non e' superato.
          L'ammontare  complessivo degli acquisti e' assunto al netto
          dell'imposta  sul valore aggiunto e al netto degli acquisti
          di  mezzi  di  trasporto  nuovi  di  cui al comma 4 e degli
          acquisti di prodotti soggetti ad accisa;
                c-bis)  l'introduzione  nel territorio dello Stato di
          gas   mediante   sistemi  di  gas  naturale  e  di  energia
          elettrica, di cui all'art. 7, secondo comma, terzo periodo,
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 633;
                d) gli  acquisti  di beni se il cedente beneficia nel
          proprio  Stato  membro dell'esonero disposto per le piccole
          imprese.
              6.  La  disposizione di cui al comma 5, lettera c), non
          si   applica  ai  soggetti  ivi  indicati  che  optino  per
          l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari,
          dandone  comunicazione  all'ufficio nella dichiarazione, ai
          fini  dell'imposta  sul  valore aggiunto, relativa all'anno
          precedente    ovvero    nella   dichiarazione   di   inizio
          dell'attivita'  o  comunque anteriormente all'effettuazione
          dell'acquisto.  L'opzione  ha  effetto, se esercitata nella
          dichiarazione  relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio
          dell'anno  in corso e, negli altri casi, dal momento in cui
          e'  esercitata,  fino  a quando non sia revocata e, in ogni
          caso,  fino  al  compimento del biennio successivo all'anno
          nel corso del quale e' esercitata, sempreche' ne permangano
          i presupposti; la revoca deve essere comunicata all'ufficio
          nella  dichiarazione  annuale  ed  ha  effetto dall'anno in
          corso.  Per i soggetti di cui all'art. 4, quarto comma, del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  non soggetti passivi d'imposta, la revoca deve essere
          comunicata  mediante  lettera raccomandata entro il termine
          di  presentazione della dichiarazione annuale. La revoca ha
          effetto dall'anno in corso.
              7.    L'imposta    non   e'   dovuta   per   l'acquisto
          intracomunitario  nel  territorio  dello Stato, da parte di
          soggetto  passivo  d'imposta in altro Stato membro, di beni
          dallo  stesso  acquistati in altro Stato membro e spediti o
          trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari,
          soggetti passivi d'imposta o enti di cui all'art. 4, quarto
          comma,   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre  1972,  n. 633, assoggettati all'imposta per gli
          acquisti   intracomunitari  effettuati,  designati  per  il
          pagamento dell'imposta relativa alla cessione.
              8.  Si  considerano  effettuati in proprio gli acquisti
          intracomunitari    da    parte   di   commissionari   senza
          rappresentanza.».
              «Art. 41 - (Cessioni intracomunitarie non imponibili).
              1. Costituiscono cessioni non imponibili:
                a) le  cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati
          o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente
          o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti
          di  cessionari  soggetti di imposta o di enti, associazioni
          ed altre organizzazioni indicate nell'art. 4, quarto comma,
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre
          1972,  n.  633,  non  soggetti  passivi  d'imposta;  i beni
          possono  essere  sottoposti  per  conto del cessionario, ad
          opera  del  cedente  stesso  o  di  terzi,  a  lavorazione,
          trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La
          disposizione  non  si  applica  per  le  cessioni  di beni,
          diversi  dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei
          soggetti  indicati  nell'art.  38, comma 5, lettera c), del
          presente  decreto,  i  quali,  esonerati  dall'applicazione
          dell'imposta  sugli acquisti intracomunitari effettuati nel
          proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione
          della  stessa;  le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa
          sono  non  imponibili  se  il  trasporto o spedizione degli
          stessi  sono  eseguiti  in conformita' degli articoli 6 e 8
          del presente decreto;
                b) le    cessioni    in   base   a   cataloghi,   per
          corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti
          ad  accisa,  spediti  o  trasportati  dal cedente o per suo
          conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di
          cessionari  ivi  non  tenuti  ad  applicare l'imposta sugli
          acquisti   intracomunitari  e  che  non  hanno  optato  per
          l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica
          per  le  cessioni  di mezzi di trasporto nuovi e di beni da
          installare,  montare  o assiemare ai sensi della successiva
          lettera c).  La  disposizione  non  si  applica altresi' se
          l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro
          non ha superato nell'anno solare precedente e non supera in
          quello in corso lire 154 milioni, ovvero l'eventuale minore
          ammontare  al  riguardo  stabilito  da questo Stato a norma
          dell'art. 28-ter, B, comma 2, della direttiva del Consiglio
          n.  388/CEE  del  17 maggio  1977,  come  modificata  dalla
          direttiva  n.  680/CEE del 16 dicembre 1991. In tal caso e'
          ammessa    l'opzione    per   l'applicazione   dell'imposta
          nell'altro  Stato  membro dandone comunicazione all'ufficio
          nella   dichiarazione,  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,   relativa   all'anno   precedente  ovvero  nella
          dichiarazione   di   inizio   dell'attivita'   o   comunque
          anteriormente  all'effettuazione della prima operazione non
          imponibile.  L'opzione  ha  effetto,  se  esercitata  nella
          dichiarazione  relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio
          dell'anno  in corso e, negli altri casi, dal momento in cui
          e'  esercitata,  fino  a quando non sia revocata e, in ogni
          caso,  fino  al  compimento del biennio successivo all'anno
          solare  nel  corso  del quale e' esercitata; la revoca deve
          essere  comunicata  all'ufficio nella dichiarazione annuale
          ed ha effetto dall'anno in corso;
                c) le   cessioni,  con  spedizione  o  trasporto  dal
          territorio  dello  Stato,  nel  territorio  di  altro Stato
          membro  di beni destinati ad essere ivi installati, montati
          o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.
              2.  Sono  assimilate  alle  cessioni di cui al comma 1,
          lettera a):
                a) abrogata;
                b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto
          nuovi di cui all'art. 38, comma 4, trasportati o spediti in
          altro  Stato  membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero
          per  loro  conto, anche se non effettuate nell'esercizio di
          imprese,  arti e professioni e anche se l'acquirente non e'
          soggetto passivo d'imposta;
                c) l'invio  di  beni  nel  territorio  di altro Stato
          membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto
          passivo  nel  territorio  dello  Stato,  o da terzi per suo
          conto,  in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel
          successivo comma 3 di beni ivi esistenti.
              2-bis.  Non  costituiscono cessioni intracomunitarie le
          cessioni  di  gas  mediante sistemi di distribuzione di gas
          naturale  e  le  cessioni  di  energia  elettrica, rese nei
          confronti  di  soggetti  di  altro  Stato membro nonche' le
          cessioni  di  beni effettuate dai soggetti che applicano il
          regime di franchigia di cui all'art. 32-bis del decreto del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
              3. 4. Omissis.».
              «Art. 53 - (Disposizioni relative ai mezzi di trasporto
          nuovi).
              1.  Per  le  cessioni  a  titolo oneroso, effettuate da
          soggetti  non operanti nell'esercizio di imprese, di arti e
          professioni,  nei  confronti di soggetti residenti in altri
          Stati   membri,  di  mezzi  di  trasporto  nuovi  ai  sensi
          dell'art.  38,  comma 4, spediti o trasportati nei suddetti
          Stati  dallo  stesso  cedente,  dall'acquirente  o per loro
          conto,  compete  il  rimborso,  al  momento della cessione,
          dell'imposta  compresa  nel  prezzo di acquisto o assolta o
          pagata per la loro acquisizione o importazione. Il rimborso
          non  puo'  essere  superiore all'ammontare dell'imposta che
          sarebbe applicata se la cessione fosse soggetta all'imposta
          nel territorio dello Stato.
              1. 4. Omissis.».
              - Si  riporta il testo degli articoli 67, 68, 103 e 109
          del  TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          29 dicembre  1986,  n.  917, come modificati dalla presente
          legge, nonche' il testo vigente degli articoli 20 e 108 del
          medesimo  Testo unico. Per il testo degli articoli 19 e 102
          sempre  del TUIR si vedano i riferimenti normativi all'art.
          36:
              «Art. 20 - (Prestazioni pensionistiche).
              1.  Le  prestazioni  di  cui  alla  lettera  a-bis) del
          comma 1  dell'art.  17  sono  soggette  ad imposta mediante
          l'applicazione  dell'aliquota  determinata  con  i  criteri
          previsti al comma 1 dell'art. 19, assumendo il numero degli
          anni  e  frazione  di  anno  di  effettiva  contribuzione e
          l'importo  imponibile  della prestazione maturata, al netto
          dei  redditi  gia'  assoggettati  ad  imposta.  Gli  uffici
          finanziari  provvedono  a  riliquidare  l'imposta  in  base
          all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti
          a  quello  in  cui  e' maturato il diritto alla percezione,
          iscrivendo  a  ruolo  le  maggiori  imposte  dovute  ovvero
          rimborsando  quelle spettanti. Si applicano le disposizioni
          previste dall'art. 19, comma 1-bis.
              2.  Se  la  prestazione  e'  non  superiore  a un terzo
          dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso
          alla  prestazione stessa, l'imposta si applica sull'importo
          al  netto  dei  redditi  gia' assoggettati ad imposta. Tale
          disposizione   si   applica   altresi'  nei  casi  previsti
          dall'art.   10,   commi 3-ter   e   3-quater,  del  decreto
          legislativo  21 aprile  1993,  n.  124,  nonche' in caso di
          riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 10,
          comma 1,  lettera c),  del  medesimo  decreto  legislativo,
          esercitato  a  seguito di pensionamento o di cessazione del
          rapporto  di  lavoro  per  mobilita'  o per altre cause non
          dipendenti  dalla  volonta'  delle parti, e comunque quando
          l'importo  annuo  della prestazione pensionistica spettante
          in   forma   periodica   e'   inferiore  al  50  per  cento
          dell'assegno  sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della
          legge 8 agosto 1995, n. 335.
              3.   Salvo   conguaglio   all'atto  della  liquidazione
          definitiva della prestazione, le prestazioni pensionistiche
          erogate  in  caso  di riscatto parziale di cui all'art. 10,
          comma 1-bis,  del  decreto  legislativo  21 aprile 1993, n.
          124,  o a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta
          con  l'aliquota  determinata  ai  sensi  del comma 1, primo
          periodo, per il loro intero importo.».
              «Art. 67 - (Redditi diversi).
              1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di
          capitale  ovvero  se  non sono conseguiti nell'esercizio di
          arti  e  professioni o di imprese commerciali o da societa'
          in  nome  collettivo  e  in  accomandita  semplice,  ne' in
          relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:
                a) Omissis;
                b) le  plusvalenze  realizzate  mediante  cessione  a
          titolo  oneroso  di beni immobili acquistati o costruiti da
          non  piu'  di  cinque  anni,  esclusi  quelli acquisiti per
          successione  e  le  unita'  immobiliari  urbane  che per la
          maggior  parte  del  periodo intercorso tra l'acquisto o la
          costruzione  e la cessione sono state adibite ad abitazione
          principale  del  cedente  o dei suoi familiari, nonche', in
          ogni  caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni
          a  titolo  oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
          edificatoria  secondo  gli strumenti urbanistici vigenti al
          momento  della  cessione.  In  caso  di  cessione  a titolo
          oneroso  di  immobili  ricevuti  per donazione, il predetto
          periodo  di  cinque  anni decorre dalla data di acquisto da
          parte del donante;
                c) n) Omissis.
              1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c),
          c-bis)  e  c-ter)  del  comma 1,  si considerano cedute per
          prime   le   partecipazioni,   i   titoli,   gli  strumenti
          finanziari,  i  contratti, i certificati e diritti, nonche'
          le  valute  ed  i  metalli  preziosi acquisiti in data piu'
          recente;  in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di
          cui  alla  lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti
          per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu'
          recente.
              1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
          oneroso  di  valute  estere  rivenienti da depositi e conti
          correnti  concorrono  a formare il reddito a condizione che
          nel  periodo  d'imposta  la  giacenza  dei depositi e conti
          correnti  complessivamente  intrattenuti  dal contribuente,
          calcolata  secondo il cambio vigente all'inizio del periodo
          di  riferimento  sia  superiore a cento milioni di lire per
          almeno sette giorni lavorativi continui.
              1-quater.  Fra  le  plusvalenze e i redditi di cui alle
          lettere  c-ter),  c-quater)  e  c-quinquies) si comprendono
          anche  quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle
          attivita'   finanziarie   o   dei  rapporti  ivi  indicati,
          sottoscritti  all'emissione  o  comunque  non acquistati da
          terzi per effetto di cessione a titolo oneroso.».
              «Art. 68 - (Plusvalenze).
              1.  Le  plusvalenze  di  cui  alle  lettere a) e b) del
          comma 1 dell'art. 67 sono costituite dalla differenza tra i
          corrispettivi  percepiti nel periodo di imposta e il prezzo
          di  acquisto  o  il  costo  di costruzione del bene ceduto,
          aumentato  di  ogni  altro costo inerente al bene medesimo.
          Per  gli  immobili  di  cui  alla  lettera b)  dell'art. 67
          acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o
          costo di costruzione quello sostenuto dal donante.
              2. 9. Omissis.».
              «Art. 103 - (Ammortamento dei beni immateriali).
              1.  Le  quote  di ammortamento del costo dei diritti di
          utilizzazione   di   opere   dell'ingegno,   dei   brevetti
          industriali,  dei processi, formule e informazioni relativi
          ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o
          scientifico  sono  deducibili in misura non superiore al 50
          per  cento  del  costo; quelle relative al costo dei marchi
          d'impresa  sono  deducibili  in  misura non superiore ad un
          diciottesimo del costo.
              2.  Le  quote  di ammortamento del costo dei diritti di
          concessione  e degli altri diritti iscritti nell'attivo del
          bilancio  sono  deducibili  in  misura  corrispondente alla
          durata  di  utilizzazione  prevista  dal  contratto o dalla
          legge.
              3.  Le  quote  di ammortamento del valore di avviamento
          iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura
          non superiore a un diciottesimo del valore stesso.
              4.  Si  applica  la  disposizione del comma 8 dell'art.
          102.».
              «Art. 108 - (Spese relative a piu' esercizi).
              1. Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili
          nell'esercizio  in cui sono state sostenute ovvero in quote
          costanti  nell'esercizio  stesso  e  nei  successivi ma non
          oltre   il  quarto.  Le  quote  di  ammortamento  dei  beni
          acquisiti   in  esito  agli  studi  e  alle  ricerche  sono
          calcolate  sul  costo  degli  stessi diminuito dell'importo
          gia' dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge
          dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi
          si applica l'art. 88, comma 3.
              2. 4. Omissis.».
              «Art.  109 - (Norme generali sui componenti del reddito
          d'impresa).
              1. 3-quater. Omissis.
              4.  Le  spese  e gli altri componenti negativi non sono
          ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
          imputati  al  conto  economico  relativo  all'esercizio  di
          competenza.  Si  considerano  imputati  a conto economico i
          componenti  imputati  direttamente a patrimonio per effetto
          dei   principi   contabili  internazionali.  Sono  tuttavia
          deducibili:
                a) quelli imputati al conto economico di un esercizio
          precedente,   se   la   deduzione   e'  stata  rinviata  in
          conformita'  alle  precedenti  norme della presente sezione
          che dispongono o consentono il rinvio;
                b) quelli  che  pur  non  essendo imputabili al conto
          economico,  sono  deducibili per disposizione di legge. Gli
          ammortamenti  dei  beni  materiali  e immateriali, le altre
          rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative
          a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni
          di locazione finanziaria di cui all'art. 102, comma 7, e la
          somma  degli  ammortamenti  dei beni acquisiti in locazione
          finanziaria  e  degli  interessi  passivi  che derivano dai
          relativi   contratti   imputati   a  conto  economico  sono
          deducibili  se in un apposito prospetto della dichiarazione
          dei  redditi  e'  indicato  il  loro importo complessivo, i
          valori  civili  e  fiscali  dei  beni,  delle  spese di cui
          all'art.   108,   comma 1,   e   dei   fondi.  In  caso  di
          distribuzione,  le  riserve di patrimonio netto e gli utili
          d'esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo
          d'imposta  cui  si  riferisce  la  deduzione,  concorrono a
          formare  il  reddito  se  e nella misura in cui l'ammontare
          delle  restanti  riserve di patrimonio netto e dei restanti
          utili portati a nuovo risulti inferiore all'eccedenza degli
          ammortamenti,   delle   rettifiche   di   valore   e  degli
          accantonamenti  dedotti  rispetto a quelli imputati a conto
          economico,  al  netto del fondo imposte differite correlato
          agli  importi dedotti. La parte delle riserve e degli utili
          di  esercizio distribuiti che concorre a formare il reddito
          ai  sensi del precedente periodo e' aumentata delle imposte
          differite     ad     essa    corrispondenti.    L'ammontare
          dell'eccedenza   e'   ridotto   degli  ammortamenti,  delle
          plusvalenze  o  minusvalenze,  delle  rettifiche  di valore
          relativi  agli  stessi beni e degli accantonamenti, nonche'
          delle riserve di patrimonio netto e degli utili d'esercizio
          distribuiti,   che   hanno  concorso  alla  formazione  del
          reddito.  Le  spese  e gli oneri specificamente afferenti i
          ricavi  e  gli  altri  proventi,  che  pur  non  risultando
          imputati   al  conto  economico  concorrono  a  formare  il
          reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui
          risultano da elementi certi e precisi.
              5. 9. Omissis.».
              - Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 8 maggio
          1998,  n. 146, recante «Disposizioni per la semplificazione
          e  la  razionalizzazione  del  sistema  tributario e per il
          funzionamento   dell'Amministrazione  finanziaria,  nonche'
          disposizioni   varie   di   carattere   finanziario»,  come
          modificato dal presente articolo:
              «Art.  10  - (Modalita' di utilizzazione degli studi di
          settore in sede di accertamento).
              1.  Gli  accertamenti basati sugli studi di settore, di
          cui all'art. 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
          331,  convertito,  con  modificazioni,  dalla L. 29 ottobre
          1993,   n.   427,   sono   effettuati   nei  confronti  dei
          contribuenti con periodo d'imposta pari a dodici mesi e con
          le modalita' di cui al presente articolo.
              2. 3. (abrogato).
              3-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 l'ufficio, prima
          della  notifica  dell'avviso  di  accertamento,  invita  il
          contribuente  a comparire, ai sensi dell'art. 5 del decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
              3-ter.  In  caso  di  mancato  adeguamento  ai ricavi o
          compensi  determinati  sulla  base  degli studi di settore,
          possono  essere  attestate le cause che giustificano la non
          congruita'  dei  ricavi  o  compensi  dichiarati rispetto a
          quelli  derivanti  dall'applicazione  degli studi medesimi.
          Possono   essere   attestate,   altresi',   le   cause  che
          giustificano  un'incoerenza  rispetto agli indici economici
          individuati   dai  predetti  studi.  Tale  attestazione  e'
          rilasciata,  su  richiesta  dei  contribuenti, dai soggetti
          indicati  alle  lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 3 del
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   22 luglio   1998,   n.   322,  abilitati  alla
          trasmissione    telematica    delle    dichiarazioni,   dai
          responsabili  dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
          dai  soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 32,
          comma 1,  del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
          dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria
          abilitati   all'assistenza  tecnica  di  cui  all'art.  12,
          comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
              4.  Le  disposizioni  del comma 1 del presente articolo
          non  si  applicano nei confronti dei contribuenti che hanno
          dichiarato  ricavi  di  cui  all'art.  53, comma 1, esclusi
          quelli  di  cui alla lettera c), o compensi di cui all'art.
          50,  comma 1,  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917, e successive modificazioni, di
          ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio
          di   settore  dal  relativo  decreto  di  approvazione  del
          Ministro   delle  finanze,  da  pubblicare  nella  Gazzetta
          Ufficiale. Tale limite non puo', comunque, essere superiore
          a  10  miliardi  di  lire.  Le  citate  disposizioni non si
          applicano,  altresi',  ai contribuenti che hanno iniziato o
          cessato l'attivita' nel periodo d'imposta ovvero che non si
          trovano    in    un    periodo   di   normale   svolgimento
          dell'attivita'.
              5.   Ai   fini   dell'imposta   sul   valore  aggiunto,
          all'ammontare  dei  maggiori ricavi o compensi, determinato
          sulla  base  dei  predetti  studi  di  settore, si applica,
          tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad
          imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media
          risultante   dal   rapporto  tra  l'imposta  relativa  alle
          operazioni  imponibili,  diminuita  di quella relativa alle
          cessioni  di  beni  ammortizzabili,  e  il  volume d'affari
          dichiarato.
              6.   I   maggiori  ricavi,  compensi  e  corrispettivi,
          conseguenti  all'applicazione  degli accertamenti di cui al
          comma 1,  ovvero dichiarati per effetto dell'adeguamento di
          cui   all'art.   2  del  regolamento  recante  disposizioni
          concernenti  i  tempi  e le modalita' di applicazione degli
          studi  di  settore,  di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  31 maggio  1999,  n.  195, non rilevano ai fini
          dell'obbligo  della  trasmissione della notizia di reato ai
          sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.
              7.  Con decreto del Ministro delle finanze e' istituita
          una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro
          tenuto  anche conto delle segnalazioni delle organizzazioni
          economiche  di  categoria  e degli ordini professionali. La
          commissione,  prima dell'approvazione e della pubblicazione
          dei  singoli  studi di settore, esprime un parere in merito
          alla  idoneita'  degli  studi  stessi  a  rappresentare  la
          realta'  cui si riferiscono. Non e' previsto alcun compenso
          per    l'attivita'    consultiva   dei   componenti   della
          commissione.
              8. Con i decreti di approvazione degli studi di settore
          possono essere stabiliti criteri e modalita' di annotazione
          separata  dei  componenti  negativi  e  positivi di reddito
          rilevanti  ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei
          confronti dei soggetti che esercitano piu' attivita'.
              9.  Con  i regolamenti previsti dall'art. 3, comma 136,
          L. 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le
          modalita'  di applicazione degli studi di settore, anche in
          deroga  al  comma 10  del  presente  art.  ed  al comma 125
          dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996.
              10.  Per il periodo d'imposta 1998, gli accertamenti di
          cui  al comma 1 non possono essere effettuati nei confronti
          dei  contribuenti  che  indicano  nella  dichiarazione  dei
          redditi  ricavi  o  compensi  di  ammontare non inferiore a
          quello  derivante dall'applicazione degli studi di settore;
          in  tal  caso, si applicano le disposizioni di cui all'art.
          55,   quarto   comma,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive
          modificazioni,  ma  non e' dovuto il versamento della somma
          pari a un ventesimo dei ricavi o compensi non annotati, ivi
          previsto.  Per  il  medesimo  periodo  di  imposta, ai fini
          dell'imposta  sul  valore aggiunto, l'adeguamento al volume
          d'affari   risultante   dall'applicazione  degli  studi  di
          settore puo' essere operato, senza applicazione di sanzioni
          e  interessi,  effettuando  il  versamento  della  relativa
          imposta   entro   il   termine   di   presentazione   della
          dichiarazione  dei redditi; i maggiori corrispettivi devono
          essere  annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita
          sezione  dei  registri  di  cui  agli  articoli 23 e 24 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, e successive modificazioni.
              11.  Nell'art.  62-bis,  comma 1,  secondo periodo, del
          decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre 1993, n. 427, sono
          soppresse  le  parole:  «, con particolare riferimento agli
          acquisti  di  beni  e servizi, ai prezzi medi praticati, ai
          consumi   di  materie  prime  e  sussidiarie,  al  capitale
          investito,  all'impiego  di  attivita'  lavorativa, ai beni
          strumentali impiegati, alla localizzazione dell'attivita' e
          ad  altri elementi significativi in relazione all'attivita'
          esercitata».
              12. L'elaborazione degli studi di settore, nonche' ogni
          altra  attivita'  di studio e ricerca in materia tributaria
          possono  essere affidate, in concessione, ad una societa' a
          partecipazione  pubblica. Essa e' costituita sotto forma di
          societa'  per  azioni  di  cui  il  Ministero delle finanze
          detiene  una  quota di capitale sociale non inferiore al 51
          per   cento.   Dall'applicazione   del  presente  comma non
          potranno derivare, per l'anno 1997, maggiori spese a carico
          del  bilancio  dello  Stato; per ciascuno degli anni 1998 e
          1999, le predette spese aggiuntive non potranno superare la
          somma di lire 2 miliardi alla quale si provvede mediante le
          maggiori   entrate   derivanti  dalla  presente  legge.  Il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
          le occorrenti variazioni di bilancio.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  16  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante «Disposizioni
          sul  processo  tributario  in  attuazione  della  delega al
          Governo  contenuta  nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991,
          n. 413», come modificato dalla presente legge:
              «Art. 16 - (Comunicazioni e notificazioni).
              1.  Le  comunicazioni  sono fatte mediante avviso della
          segreteria  della  commissione  tributaria  consegnato alle
          parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito
          a   mezzo   del  servizio  postale  in  plico  senza  busta
          raccomandato  con avviso di ricevimento, sul quale non sono
          apposti  segni  o  indicazioni dai quali possa desumersi il
          contenuto  dell'avviso.  Le  comunicazioni  all'ufficio del
          Ministero  delle  finanze ed all'ente locale possono essere
          fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare,
          uno  dei  quali,  immediatamente  datato e sottoscritto per
          ricevuta,  e'  restituito alla segreteria della commissione
          tributaria.   La   segreteria   puo'  anche  richiedere  la
          notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario
          o del messo comunale nelle forme di cui al comma seguente.
              2.  Le  notificazioni sono fatte secondo le norme degli
          articoli 137  e  seguenti  del  codice di procedura civile,
          salvo quanto disposto dall'art. 17.
              3.   Le   notificazioni   possono  essere  fatte  anche
          direttamente   a   mezzo   del  servizio  postale  mediante
          spedizione  dell'atto in plico senza busta raccomandato con
          avviso  di  ricevimento, sul quale non sono apposti segni o
          indicazioni   dai   quali   possa  desumersi  il  contenuto
          dell'atto,  ovvero  all'ufficio del Ministero delle finanze
          ed    all'ente    locale    mediante   consegna   dell'atto
          all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.
              4.  L'ufficio  del  Ministero  delle  finanze  e l'ente
          locale  provvedono  alle  notificazioni  anche  a mezzo del
          messo  comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione
          finanziaria,  con l'osservanza delle disposizioni di cui al
          comma 2.
              5.  Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del
          servizio  postale  si  considera  fatta  nella  data  della
          spedizione;  i termini che hanno inizio dalla notificazione
          o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto e'
          ricevuto.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo  19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei
          compiti  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  a  norma
          dell'art. 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78»:
              «Art.  2  (Tutela  del bilancio). - 1. Fermi restando i
          compiti previsti dall'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n.
          189,  e  dalle  altre leggi e regolamenti vigenti, il Corpo
          della  Guardia  di  finanza  assolve le funzioni di polizia
          economica  e  finanziaria  a  tutela del bilancio pubblico,
          delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea.
              2.  A  tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono
          demandati  compiti  di  prevenzione,  ricerca e repressione
          delle violazioni in materia di:
                a) imposte  dirette  e  indirette, tasse, contributi,
          monopoli  fiscali  e ogni altro tributo, di tipo erariale o
          locale;
                b) diritti  doganali,  di  confine  e  altre  risorse
          proprie nonche' uscite del bilancio dell'Unione europea;
                c) ogni  altra  entrata tributaria, anche a carattere
          sanzionatorio  o di diversa natura, di spettanza erariale o
          locale;
                d) attivita'  di  gestione svolte da soggetti privati
          in   regime   concessorio,   ad  espletamento  di  funzioni
          pubbliche     inerenti     la    potesta'    amministrativa
          d'imposizione;
                e) risorse  e  mezzi  finanziari pubblici impiegati a
          fronte di uscite del bilancio pubblico nonche' di programmi
          pubblici di spesa;
                f) entrate  ed uscite relative alle gestioni separate
          nel  comparto  della  previdenza,  assistenza e altre forme
          obbligatorie di sicurezza sociale pubblica;
                g) demanio  e patrimonio dello Stato, ivi compreso il
          valore  aziendale  netto  di  unita'  produttive  in via di
          privatizzazione o di dismissione;
                h) valute,   titoli,  valori  e  mezzi  di  pagamento
          nazionali,   europei   ed  esteri,  nonche'  movimentazioni
          finanziarie e di capitali;
                i) mercati   finanziari  e  mobiliari,  ivi  compreso
          l'esercizio  del  credito  e la sollecitazione del pubblico
          risparmio;
                l) diritti  d'autore,  know-how,  brevetti, marchi ed
          altri  diritti  di  privativa industriale, relativamente al
          loro esercizio e sfruttamento economico;
                m) ogni    altro    interesse   economico-finanziario
          nazionale o dell'Unione europea.
              3. Il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi anche
          del proprio dispositivo aeronavale, esercita in mare, fatto
          salvo quanto previsto dall'art. 2, primo comma, lettera c),
          della  legge  31 dicembre 1982, n. 979, dagli articoli 200,
          201  e  202  del  codice  della navigazione e dagli accordi
          internazionali,  e  i compiti istituzionali conferiti dalle
          leggi vigenti al Corpo delle Capitanerie di porto, funzioni
          di  polizia  economica  e  finanziaria  in  via  esclusiva,
          richiedendo   la  collaborazione  di  altri  organismi  per
          l'esercizio  dei  propri  compiti,  nonche', fermo restando
          quanto  previsto  dalla  legge  1° aprile 1981, n. 121, per
          quanto  concerne il coordinamento delle forze di polizia in
          materia  di  ordine  e  di sicurezza pubblica, attivita' di
          contrasto dei traffici illeciti.
              4.  Ferme  restando  le  norme  del codice di procedura
          penale  e  delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo,
          nell'espletamento   dei  compiti  di  cui  al  comma 2,  si
          avvalgono  delle  facolta'  e  dei  poteri  previsti  dagli
          articoli 32   e   33   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive
          modificazioni,  51  e  52  del decreto del Presidente della
          Repubblica   26 ottobre   1972,   n.   633,   e  successive
          modificazioni.
              5.  Ai  fini  dell'assolvimento  dei  compiti di cui al
          presente  art.  continuano  ad  applicarsi, per i fatti che
          possono    configurarsi   come   violazioni   fiscali,   le
          disposizioni  di  cui  agli  articoli 36, ultimo comma, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  600,  aggiunto  dall'art. 19, comma 1, lettera d) della
          legge  30 dicembre 1991, n. 413, e 32 della legge 7 gennaio
          1929, n. 4.».
              - La  legge  24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche
          al sistema penale».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  25 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 602,
          recante  «Disposizioni  sulla riscossione delle imposte sul
          reddito.», come modificato dalla presente legge:
              «Art.   25   (Cartella   di   pagamento).   -   1.   Il
          concessionario   notifica  la  cartella  di  pagamento,  al
          debitore  iscritto  a  ruolo o al coobbligato nei confronti
          dei  quali  procede,  a  pena  di  decadenza,  entro  il 31
          dicembre:
                a) del    terzo   anno   successivo   a   quello   di
          presentazione  della  dichiarazione,  ovvero  a  quello  di
          scadenza  del  versamento  dell'unica  o  ultima rata se il
          termine  per  il  versamento  delle  somme risultanti dalla
          dichiarazione  scade  oltre il 31 dicembre dell'anno in cui
          la  dichiarazione e' presentata, per le somme che risultano
          dovute  a  seguito  dell'attivita' di liquidazione prevista
          dall'art.   36-bis   del   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600, nonche' del quarto
          anno   successivo   a   quello   di   presentazione   della
          dichiarazione  del  sostituto  d'imposta  per  le somme che
          risultano  dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo
          unico  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917;
                b) del   quarto   anno   successivo   a   quello   di
          presentazione   della   dichiarazione,  per  le  somme  che
          risultano  dovute  a  seguito  dell'attivita'  di controllo
          formale  prevista  dall'art.  36-ter del citato decreto del
          Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
                c) del  secondo  anno  successivo  a  quello  in  cui
          l'accertamento  e' divenuto definitivo, per le somme dovute
          in base agli accertamenti dell'ufficio.
              2.  La cartella di pagamento, redatta in conformita' al
          modello  approvato con decreto del Ministero delle finanze,
          contiene  l'intimazione  ad  adempiere l'obbligo risultante
          dal  ruolo  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla
          notificazione,  con  l'avvertimento  che,  in  mancanza, si
          procedera' ad esecuzione forzata.
              2-bis.   La   cartella   di  pagamento  contiene  anche
          l'indicazione  della  data  in  cui  il ruolo e' stato reso
          esecutivo.
              3.  Ai  fini della scadenza del termine di pagamento il
          sabato e' considerato giorno festivo.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, recante «Unificazione
          ai   fini   fiscali   e  contributivi  delle  procedure  di
          liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'art.
          3,  comma 134,  lettera b),  della  L. 23 dicembre 1996, n.
          662.», come modificato dalla presente legge:
              «Art.  2  (Riscossione delle somme dovute a seguito dei
          controlli  automatici).  -  1.  Le somme che, a seguito dei
          controlli  automatici,  ovvero dei controlli eseguiti dagli
          uffici,  effettuati  ai  sensi  degli  articoli 36-bis  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.   600,   e  54-bis  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  risultano dovute a
          titolo  d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori
          crediti gia' utilizzati, nonche' di interessi e di sanzioni
          per   ritardato   o   omesso   versamento,   sono  iscritte
          direttamente nei ruoli a titolo definitivo.
              1-bis. (Abrogato)
              2.  L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in
          parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede
          a   pagare  le  somme  dovute  con  le  modalita'  indicate
          nell'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
          concernente  le  modalita'  di  versamento mediante delega,
          entro  trenta  giorni  dal ricevimento della comunicazione,
          prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis,
          ovvero   della   comunicazione   definitiva  contenente  la
          rideterminazione  in sede di autotutela delle somme dovute,
          a  seguito  dei  chiarimenti forniti dal contribuente o dal
          sostituto   d'imposta.   In  tal  caso,  l'ammontare  delle
          sanzioni amministrative dovute e' ridotto ad un terzo e gli
          interessi  sono  dovuti  fino  all'ultimo  giorno  del mese
          antecedente     a     quello     dell'elaborazione    della
          comunicazione.»
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  67  del  decreto
          legislativo   30 luglio   1999,  n.  300  recante  «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          L.  15 marzo  1997, n. 59.», come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.  67   (Organi).  -  1.  Sono organi delle agenzie
          fiscali:
                a) il   direttore  dell'agenzia,  scelto  in  base  a
          criteri  di alta professionalita', di capacita' manageriale
          e  di  qualificata  esperienza  nell'esercizio  di funzioni
          attinenti al settore operativo dell'agenzia;
                b) il  comitato di gestione, composto di sei membri e
          dal direttore dell'agenzia, che lo presiede;
                c) il collegio dei revisori dei conti.
              2.  Il direttore e' nominato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  previa  deliberazione  del consiglio dei
          ministri,  su  proposta del ministro delle finanze, sentita
          la  conferenza  unificata  Stato-regioni-autonomie  locali.
          L'incarico ha la durata massima di tre anni, e' rinnovabile
          ed   e'   incompatibile   con   altri  rapporti  di  lavoro
          subordinato  e  con qualsiasi altra attivita' professionale
          privata.
              3. Il comitato di gestione e' nominato per la durata di
          tre  anni  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,  su  proposta  del Ministro dell'economia e delle
          finanze. Quattro componenti sono scelti fra i dirigenti dei
          principali  settori  dell'agenzia  designati  dal direttore
          dell'agenzia stessa; due componenti sono scelti tra esperti
          della  materia  anche  estranei  all'amministrazione. I sei
          componenti   del  comitato  di  gestione  dell'Agenzia  del
          demanio   sono  scelti  tra  esperti  della  materia  anche
          estranei all'amministrazione.
              4.  Il  collegio dei revisori dei conti e' composto dal
          presidente,   da  due  membri  effettivi  e  due  supplenti
          iscritti  al  registro dei revisori contabili, nominati con
          decreto  del  ministro  delle  finanze  di  concerto con il
          ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica.  I  revisori durano in carica tre anni e possono
          essere  confermati una sola volta. Il collegio dei revisori
          dei  conti  esercita  le  funzioni di cui all'art. 2403 del
          codice civile, in quanto applicabile.
              5.  I  componenti  del comitato di gestione non possono
          svolgere attivita' professionale, ne' essere amministratori
          o   dipendenti  di  societa'  o  imprese,  nei  settori  di
          intervento dell'agenzia.
              6.  I  compensi  dei componenti degli organi collegiali
          sono  stabiliti  con decreto del ministro delle finanze, di
          concerto  con  il ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica e sono posti a carico del bilancio
          dell'agenzia.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1 del decreto legge
          23 febbraio 2004, n. 41 recante «Disposizioni in materia di
          determinazione  del  prezzo di vendita di immobili pubblici
          oggetto   di  cartolarizzazione.»,  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «Art.  1  -  (Modalita' di determinazione del prezzo di
          immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione).
              1. Il prezzo di vendita delle unita' immobiliari ad uso
          residenziale,  ai conduttori che abbiano manifestato, nelle
          ipotesi e con le modalita' previste dal secondo periodo del
          comma 20  dell'art.  3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
          n.   351,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          23 novembre  2001,  n.  410, e successive modificazioni, la
          volonta'   di   acquisto   entro  il  31 ottobre  2001,  e'
          determinato,  al  momento  dell'offerta in opzione e con le
          modalita'  di  cui  al  comma 2,  sulla  base dei valori di
          mercato del mese di ottobre 2001.
              2.  Ai fini dell'applicazione del comma 1, il prezzo di
          vendita  e'  fissato  applicando,  al prezzo determinato ai
          sensi  del  comma 7 dell'art. 3 del citato decreto-legge n.
          351   del  2001,  coefficienti  aggregati  di  abbattimento
          calcolati   dall'Agenzia   del  territorio  sulla  base  di
          eventuali  aumenti  di  valore  degli  immobili tra la data
          della  suddetta  offerta  in  opzione  ed  i valori medi di
          mercato   del   mese   di ottobre  2001,  quali  pubblicati
          dall'Osservatorio  del mercato immobiliare (OMI) e di altri
          parametri  di  mercato. Qualora le offerte in opzione siano
          inviate  dagli  enti  gestori  agli aventi diritto, dopo un
          intervallo  di  tempo  superiore  a  sei mesi rispetto alla
          valutazione  dell'Agenzia del territorio, i coefficienti di
          abbattimento da applicare dovranno essere quelli pubblicati
          in   epoca   immediatamente   successiva  alla  data  della
          valutazione  stessa,  al  fine  di  garantire che il prezzo
          delle   unita'   immobiliari   offerte   in   opzione   sia
          effettivamente corrispondente in termini reali ai valori di
          mercato   del  mese  di ottobre  2001.  I  coefficienti  di
          abbattimento  sono  calcolati  e  pubblicati  fino a quelli
          relativi al secondo semestre 2005.
              3. Omissis.
              4. Omissis.
              4-bis. Omissis.
              4-ter. Omissis.».
              La  legge  16 aprile  1987, n. 183, reca «Coordinamento
          delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
          Comunita'  europee  ed adeguamento dell'ordinamento interno
          agli atti normativi comunitari».
              I  commi da 499 a 518 dell'art. 1 della citata legge n.
          266 del 2005, abrogati dalla presente legge recavano:
              «Comma  499. (Programmazione fiscale per imprenditori e
          lavoratori autonomi»
              «Comma 500. (Esclusione dalla programmazione fiscale)»
              «Comma 501. (Proposta di programmazione)»
              «Comma   502.   (Perfezionamento  della  programmazione
          fiscale)»
              «Comma  503. (Accettazione della programmazione fiscale
          da parte del contribuente)»
              «Comma  504.  (Effetti  della programmazione fiscale ai
          fini  dell'accertamento  delle imposte dirette, dell'irap e
          dei contributi previdenziali)»
              «Comma  505.  (Effetti  della programmazione fiscale ai
          fini Iva)»
              «Comma    506.   (Esclusione   da   inibizione   poteri
          accertativi: accertamento parziale)»
              «Comma    507.   (Esclusione   da   inibizione   poteri
          accertativi: accertamento induttivo)»
              «Comma    508.   (Esclusione   da   inibizione   poteri
          accertativi)»
              «Comma  509.  (Cessazione  effetti della Programmazione
          fiscale in caso di variazione reddito nel triennio)»
              «Comma   510.   (Proposta   di   adeguamento  per  anni
          pregressi)»
              «Comma 511. (Imposta sostitutiva per anni pregressi)»
              «Comma 512. (Iva per anni pregressi)»
              «Comma 513. (Versamenti per anni pregressi)»
              «Comma 514. (Rateizzazione, versamento e riscossione)»
              «Comma    515.    (Ulteriore    azione    accertatrice:
          accertamento con adesione)»
              «Comma 516. (Esclusione rilevanza perdite)»
              «Comma 517. (Applicabilita' accertamento con adesione)»
              «Comma    518.    (Esclusione   da   adeguamento   anni
          pregressi).»
              - Si  riporta il testo del comma 519 della citata legge
          n. 266 del 2005, come modificato dalla presente legge:
              «519.  Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 1,
          commi da 387 a 398, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.»
              La  direttiva 2003/123/CE del Consiglio del 22 dicembre
          2003 e' pubblicata in GUCE n. L 7 del 13 gennaio 2004.
              La  direttiva 90/435/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 225
          del 20 agosto 1990.