Art. 38.
               Misure di contrasto del gioco illegale

  1.  Al  fine  di  contrastare la diffusione del gioco irregolare ed
illegale,  l'evasione  e  l'elusione  fiscale  nel settore del gioco,
nonche'  di  assicurare  la  tutela  del  giocatore,  con regolamenti
emanati  ai  sensi  dell'articolo 16,  comma 1, della legge 13 maggio
1999, n. 133, sono disciplinati, entro il 31 dicembre 2006:
    a) le  scommesse  a  distanza  a  quota  fissa  con  modalita' di
interazione diretta tra i singoli giocatori;
    b) i  giochi  di  abilita'  a distanza con vincita in denaro, nei
quali   il   risultato   dipende,   in   misura  prevalente  rispetto
all'elemento   aleatorio,  dall'abilita'  dei  giocatori.  L'aliquota
d'imposta  unica  e'  stabilita  in  misura pari al 3 per cento della
somma giocata;
    c) le  caratteristiche dei punti di vendita aventi come attivita'
principale  la  commercializzazione  dei  prodotti di gioco pubblici.
Sono   punti   di   vendita   aventi  come  attivita'  principale  la
commercializzazione  dei  prodotti  di  gioco  pubblici le agenzie di
scommessa,  le sale pubbliche da gioco, le sale destinate al gioco ((
disciplinato  dal regolamento )) di cui al decreto del Ministro delle
finanze  31 gennaio  2000,  n.  29,  nonche'  gli  ulteriori punti di
vendita  aventi  come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici di cui ai commi 2 e 4.
  2.  L'articolo  1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e' sostituito dal seguente:
    «287.  Con  provvedimenti  del  Ministero  dell'economia  e delle
finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite
le nuove modalita' di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle
corse dei cavalli, nel rispetto dei seguenti criteri:
    a) inclusione,  tra  i  giochi  su eventi diversi dalle corse dei
cavalli,  delle  scommesse  a totalizzatore e a quota fissa su eventi
diversi  dalle  corse  dei  cavalli,  dei concorsi pronostici su base
sportiva,  del  concorso pronostici denominato totip, delle scommesse
ippiche  di  cui  al (( comma 498, )) nonche' di ogni ulteriore gioco
pubblico, basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli;
    b) possibilita'  di  raccolta  del  gioco su eventi diversi dalle
corse dei cavalli da parte degli operatori che esercitano la raccolta
di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori
di  Stati  membri  dell'Associazione  europea per il libero scambio e
anche  degli  operatori  di  altri  Stati,  solo  se  in possesso dei
requisiti di affidabilita' definiti dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato;
    c) esercizio  della raccolta tramite punti di vendita aventi come
attivita'  principale  la  commercializzazione  dei prodotti di gioco
pubblici  e  punti  di  vendita  aventi  come attivita' accessoria la
commercializzazione  dei  prodotti  di  gioco  pubblici;  ai punti di
vendita  aventi  come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti  di  gioco  pubblici  puo'  essere  riservata  in  esclusiva
l'offerta di alcune tipologie di scommessa;
    d) previsione  dell'attivazione  di  un  numero di nuovi punti di
vendita  non  inferiore a 7.000, di cui almeno il 30 per cento aventi
come  attivita'  principale  la  commercializzazione  dei prodotti di
gioco pubblici;
    e) determinazione  del  numero  massimo  dei punti di vendita per
comune  in proporzione agli abitanti e in considerazione dei punti di
vendita gia' assegnati;
    f) localizzazione  dei  punti  di  vendita  aventi come attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei
comuni  con  piu' di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad
800  metri  dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno
di  200.000  abitanti  a una distanza non inferiore a 1.600 metri dai
punti di vendita gia' assegnati;
    g) localizzazione  dei  punti  di  vendita  aventi come attivita'
accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei
comuni  con  piu'  di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a
400  metri  dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno
di  200.000  abitanti  a  una distanza non inferiore ad 800 metri dai
punti  di  vendita  gia'  assegnati,  senza  pregiudizio dei punti di
vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta
dei concorsi pronostici su base sportiva;
    h) aggiudicazione  dei  punti  di vendita previa effettuazione di
una o piu' procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta
non  puo'  essere inferiore ad euro venticinquemila per ogni punto di
vendita  avente  come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti  di  gioco  pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni
punto    di    vendita    avente   come   attivita'   accessoria   la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
    i) acquisizione  della  possibilita'  di  raccogliere  il gioco a
distanza,  ivi  inclusi  i  giochi di abilita' con vincita in denaro,
previo   versamento   di   un  corrispettivo  non  inferiore  a  euro
duecentomila;
    l) definizione  delle modalita' di salvaguardia dei concessionari
della  raccolta  di  scommesse  a quota fissa su eventi diversi dalle
corse  dei  cavalli  disciplinate  dal  ((  regolamento  di cui al ))
decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n.
111.».
  3.  All'articolo 4,  comma 1,  del  decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  e successive modificazioni, (( il numero 3) )) della
lettera b),  con  effetti  dal  1o gennaio  2007,  e'  sostituito dal
seguente:
    «3)  per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse
dei  cavalli  e per le scommesse con modalita' di interazione diretta
tra i singoli giocatori:
      3.1)  nel  caso  in  cui  il  movimento  netto  dei dodici mesi
precedenti  derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle  corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella
misura  del  3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette
eventi  e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i
singoli  giocatori;  nella  misura  dell'8  per  cento  per  ciascuna
scommessa composta da piu' di sette eventi;
      3.2)  nel  caso  in  cui  il  movimento  netto  dei dodici mesi
precedenti  derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle  corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella
misura  del  3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette
eventi  e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i
singoli  giocatori;  nella  misura  del  6,8  per  cento per ciascuna
scommessa composta da piu' di sette eventi;
      3.3)  nel  caso  in  cui  il  movimento  netto  dei dodici mesi
precedenti  derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle  corse dei cavalli sia superiore a 2.500 milioni di euro, nella
misura  del  3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette
eventi  e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i
singoli  giocatori;  nella  misura  del  6  per  cento  per  ciascuna
scommessa composta da piu' di sette eventi;
      3.4)  nel  caso  in  cui  il  movimento  netto  dei dodici mesi
precedenti  derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle  corse dei cavalli sia superiore a 3.000 milioni di euro, nella
misura del 2,5 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette
eventi  e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i
singoli  giocatori;  nella  misura  del  5,5  per  cento per ciascuna
scommessa composta da piu' di sette eventi;
      3.5)  nel  caso  in  cui  il  movimento  netto  dei dodici mesi
precedenti  derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle  corse dei cavalli sia superiore a 3.500 milioni di euro, nella
misura  del  2 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette
eventi  e  per  quelle  con  modalita'  di  interazione diretta tra i
singoli  giocatori;  nella  misura  del  5  per  cento  per  ciascuna
scommessa composta da piu' di sette eventi;».
  4.  Al  fine  di  contrastare la diffusione del gioco irregolare ed
illegale,  l'evasione  e  l'elusione  fiscale  nel settore del gioco,
nonche'  di assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti del
Ministero  dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, sono stabilite le nuove modalita' di distribuzione
del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:
    a) inclusione,  tra  i  giochi  su base ippica, delle scommesse a
totalizzatore  ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, dei concorsi
pronostici  su  base  sportiva,  del  concorso  pronostici denominato
totip,  delle  scommesse  ippiche  di  cui all'articolo 1, comma 498,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' di ogni ulteriore gioco
pubblico;
    b) possibilita'  di  raccolta  del  gioco su base ippica da parte
degli  operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato
membro   dell'Unione   europea,   degli  operatori  di  Stati  membri
dell'Associazione  europea  per  il  libero  scambio,  e  anche degli
operatori  di  altri  Stati,  solo  se  in  possesso dei requisiti di
affidabilita'  definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato;
    c) esercizio  della raccolta tramite punti di vendita aventi come
attivita'  principale  la  commercializzazione  dei prodotti di gioco
pubblici  e  punti  di  vendita  aventi  come attivita' accessoria la
commercializzazione  dei  prodotti  di  gioco  pubblici;  ai punti di
vendita  aventi  come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti  di  gioco  pubblici  puo'  essere  riservata  in  esclusiva
l'offerta di alcune tipologie di scommessa;
    d) previsione  dell'attivazione  di  un  numero di nuovi punti di
vendita  non  inferiore a 10.000, di cui almeno il 5 per cento aventi
come  attivita'  principale  la  commercializzazione  dei prodotti di
gioco pubblici;
    e) determinazione  del  numero  massimo  dei punti di vendita per
provincia aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti  di  gioco  pubblici  in considerazione dei punti di vendita
gia' assegnati;
    f) localizzazione  dei  punti  di  vendita  aventi come attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei
comuni  con  piu'  di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a
2.000 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno
di  200.000  abitanti, a una distanza non inferiore a 3.000 metri dai
punti di vendita gia' assegnati;
    g) localizzazione  dei  punti  di  vendita  aventi come attivita'
accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei
comuni  con  piu' di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a
400  metri  dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno
di  200.000  abitanti,  a  una distanza non inferiore a 800 metri dai
punti  di  vendita  gia'  assegnati,  senza  pregiudizio dei punti di
vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta
del  concorso  pronostici  denominato  totip,  ovvero delle scommesse
ippiche  di  cui  all'articolo 1,  comma 498, della legge 30 dicembre
2004, n. 311;
    h) aggiudicazione  dei  punti di vendita, previa effettuazione di
una o piu' procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta
non  puo'  essere  inferiore  ad  euro  trentamila  per ogni punto di
vendita  avente  come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti  di  gioco  pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni
punto    di    vendita    avente   come   attivita'   accessoria   la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
    i) acquisizione  della  possibilita'  di  raccogliere  il gioco a
distanza,  ivi  inclusi  i  giochi di abilita' con vincita in denaro,
previo  il  versamento  di  un  corrispettivo  non  inferiore  a euro
duecentomila;
    l) definizione  delle modalita' di salvaguardia dei concessionari
della  raccolta  di scommesse ippiche (( disciplinate dal regolamento
))  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998,
n. 169.
  5. L'articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e'
sostituito dal seguente:
    «6.  Il  numero  massimo  di apparecchi da intrattenimento di cui
all'articolo 110,  commi 6  e  7,  del  testo  unico  delle  leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive   modificazioni,  che  possono  essere  installati  presso
pubblici  esercizi  o  punti  di raccolta di altri giochi autorizzati
nonche'  le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione sono
definiti con decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle
finanze  Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato. Per i punti
di  vendita  aventi  come attivita' accessoria la commercializzazione
dei  prodotti  di  gioco  pubblici,  i  decreti  sono  predisposti di
concerto   con  il  Ministero  dell'interno,  sentita  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. Costituiscono criteri direttivi per
la  determinazione  del  numero massimo di apparecchi installabili la
natura  dell'attivita'  prevalente  svolta  presso  l'esercizio  o il
locale e la superficie degli stessi.».
  6.  Nei  casi di reiterazione previsti dall'articolo 110, comma 10,
del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto  18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, decadono
le  autorizzazioni  alla  raccolta  di  giochi,  concorsi o scommesse
rilasciate    dal    Ministero    dell'economia   e   delle   finanze
Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  dalla  data  di
notifica   del   provvedimento   di   sospensione  delle  licenze  od
autorizzazioni  stesse. Negli stessi casi si interrompono gli effetti
dei  contratti  in  ragione  dei quali i soggetti raccolgono gioco su
incarico  di  concessionari  affidatari  della  raccolta  di  giochi,
concorsi o scommesse.
  7.  All'articolo 110,  comma 6,  lettera a),  del testo unico delle
leggi  di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n.  773, e successive modificazioni, le parole «in monete metalliche»
sono soppresse.
  8.  All'articolo 1  della  legge  23 dicembre  2005,  n.  266, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 530:
      1. alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«a decorrere dal 1o gennaio 2007»;
      2. alla lettera c), dopo le parole: «l'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato » sono aggiunte le seguenti: «, a decorrere dal
1o gennaio 2007,»;
    b) al  comma 531,  le  parole:  «1o luglio  2006» sono sostituite
dalle seguenti: «1o gennaio 2007».
 
          Riferimenti normativi:

              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  16  della  legge
          13 maggio  1999, n. 133, recante disposizioni in materia di
          perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale:
              «Art. 16  (Giochi). - 1. Il Ministro delle finanze puo'
          disporre,  anche in via temporanea, l'accettazione di nuove
          scommesse  a  totalizzatore  o  a  quota fissa, relative ad
          eventi  sportivi  diversi  dalle  corse dei cavalli e dalle
          competizioni  organizzate  dal  Comitato olimpico nazionale
          italiano  (CONI)  da  parte dei soggetti cui e' affidata in
          concessione  l'accettazione delle scommesse a totalizzatore
          e  a  quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della
          Repubblica  8 aprile  1998,  n. 169, e del decreto 2 giugno
          1998,  n.  174,  del  Ministro delle finanze i quali a tale
          fine   impiegheranno   sedi,   strutture  e  impianti  gia'
          utilizzati   nell'esercizio   della   loro  attivita'.  Con
          riferimento  a  tali  nuove scommesse nonche' ad ogni altro
          tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro
          delle  finanze  emana  regolamenti  a  norma  dell'art. 17,
          comma 3,   della   legge   23 agosto   1988,  n.  400,  per
          disciplinare   le   modalita'   e  i  tempi  di  gioco,  la
          corresponsione   di  aggi,  diritti  e  proventi  dovuti  a
          qualsiasi  titolo,  ivi  compresi  quelli da destinare agli
          organizzatori  delle competizioni. Con decreto del Ministro
          delle   finanze   e'  altresi'  stabilito  l'ammontare  del
          prelievo  complessivo,  comprensivo  dei predetti oneri, su
          ciascuna scommessa; il prelievo non puo' superare il 62 per
          cento  delle  somme  giocate.  Per  le medesime scommesse a
          totalizzatore  il  Ministro  delle  finanze puo' prevederne
          l'accettazione   anche   da   parte   dei   gestori  e  dei
          concessionari  di  giochi,  concorsi  pronostici  e  lotto,
          purche'  utilizzino  una  rete di ricevitorie collegate con
          sistemi informatici in tempo reale.».
              Il  decreto  ministeriale  31 gennaio 2000, n. 29, reca
          norme   per   l'istituzione  del  gioco  «Bingo»  ai  sensi
          dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, comma 498, della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311,
              recante  disposizioni  per  la  formazione del bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
              «498.  E'  istituita,  entro  tre  mesi  dalla  data di
          entrata  in  vigore della presente legge, con provvedimento
          direttoriale  del Ministero dell'economia e delle finanze -
          Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato, sentito il
          Ministero   delle   politiche   agricole   e   forestali  -
          Dipartimento  della  qualita' dei prodotti agroalimentari e
          dei  servizi,  una  nuova scommessa ippica a totalizzatore,
          proposta  dall'UNIRE.  Con  il  medesimo provvedimento sono
          stabilite  le  disposizioni  attuative  relative alla nuova
          scommessa  ippica,  da  effettuarsi nelle reti dei punti di
          vendita  dei  concorsi  pronostici, delle agenzie ippiche e
          sportive  nonche'  negli  ippodromi,  tenendo  conto che la
          raccolta  deve  essere ripartita assegnando il 72 per cento
          come  montepremi  e  compenso  per  l'attivita' di gestione
          della scommessa, l'8 per cento come compenso dell'attivita'
          dei  punti di vendita, il 6 per cento come entrate erariali
          sotto  forma  di  imposta  unica  e  il  14  per cento come
          prelievo a favore dell'UNIRE.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo  23 dicembre 1998, n. 504, avente ad oggetto il
          riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle
          scommesse,  a  norma  dell'art.  1,  comma 2,  della  legge
          3 agosto  1998,  n. 288, cosi' come modificato dal presente
          articolo:
              «Art. 4 - (Aliquota).
              1.  Le aliquote dell'imposta unica sono stabilite nelle
          misure seguenti:
                a) per  i  concorsi pronostici: 26,80 per cento della
          base  imponibile;  resta  salva  la  rideterminazione della
          predetta aliquota, in occasione dell'esercizio della delega
          di  cui alla lettera o) del comma 1 dell'art. 1 della legge
          3 agosto   1998,  n.  288,  ove  necessario  per  garantire
          l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato;
                b) per le scommesse:
                1)  per  la scommessa tris e per le scommesse ad essa
          assimilabili,   ai   sensi   dell'art.   4,   comma 6,  del
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  8 aprile  1998,  n.  169: 22,50 per cento della
          quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;
                2)  per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore
          ed  a  quota  fissa,  salvo  quanto  previsto  dall'art. 1,
          comma 498,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311: 15,70 per
          cento  della  quota  di  prelievo  stabilita  per  ciascuna
          scommessa;
                3)  per  le scommesse a quota fissa su eventi diversi
          dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalita' di
          interazione diretta tra i singoli giocatori:
                  3.1)  nel caso in cui il movimento netto dei dodici
          mesi  precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
          eventi  diversi  dalle  corse  dei  cavalli sia superiore a
          1.850  milioni  di  euro,  nella misura del 3 per cento per
          ciascuna  scommessa  composta  fino a sette eventi e per le
          scommesse  con  modalita'  di  interazione  diretta  tra  i
          singoli  giocatori;  nella  misura  dell'8  per  cento  per
          ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
                  3.2)  nel caso in cui il movimento netto dei dodici
          mesi  precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
          eventi  diversi  dalle  corse  dei  cavalli sia superiore a
          2.150  milioni  di  euro,  nella misura del 3 per cento per
          ciascuna  scommessa  composta  fino a sette eventi e per le
          scommesse  con  modalita'  di  interazione  diretta  tra  i
          singoli  giocatori;  nella  misura  del  6,8  per cento per
          ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
                  3.3)  nel caso in cui il movimento netto dei dodici
          mesi  precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
          eventi  diversi  dalle  corse  dei  cavalli sia superiore a
          2.500  milioni  di  euro,  nella misura del 3 per cento per
          ciascuna  scommessa  composta  fino a sette eventi e per le
          scommesse  con  modalita'  di  interazione  diretta  tra  i
          singoli  giocatori;  nella  misura  del  6  per  cento  per
          ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
                  3.4)  nel caso in cui il movimento netto dei dodici
          mesi  precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
          eventi  diversi  dalle  corse  dei  cavalli sia superiore a
          3.000  milioni  di euro, nella misura del 2,5 per cento per
          ciascuna  scommessa  composta  fino a sette eventi e per le
          scommesse  con  modalita'  di  interazione  diretta  tra  i
          singoli  giocatori;  nella  misura  del  5,5  per cento per
          ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
                  3.5)  nel caso in cui il movimento netto dei dodici
          mesi  precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
          eventi  diversi  dalle  corse  dei  cavalli sia superiore a
          3.500  milioni  di  euro,  nella misura del 2 per cento per
          ciascuna  scommessa  composta  fino  a  sette  eventi e per
          quelle  con  modalita' di interazione diretta tra i singoli
          giocatori;  nella  misura  del  5  per  cento  per ciascuna
          scommessa composta da piu' di sette eventi;
                4) per le scommesse a totalizzatore su eventi diversi
          dalle   corse   dei  cavalli:  20  per  cento  di  ciascuna
          scommessa.
              2.   Per   l'anno  1999,  l'aliquota  applicabile  alle
          scommesse  di cui al numero 1) della lettera b) del comma 1
          e' stabilita nella misura del 32 per cento.»
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 8 aprile
          1998,  n.  169, reca norme per il riordino della disciplina
          organizzativa,  funzionale  e  fiscale  dei  giochi e delle
          scommesse  relative  alle corse dei cavalli, nonche' per il
          riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della
          L. 23 dicembre 1996, n. 662.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  22  della  legge
          27 dicembre  2002,  n.  289 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (Legge
          finanziaria 2003)), pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre
          2002, n. 305, S.O., come modificato dalla presente legge:
              «Art.  22  - ( Misure di contrasto dell'uso illegale di
          apparecchi  e  congegni  da divertimento e intrattenimento.
          Disposizioni concernenti le scommesse ippiche e sportive).
              1.  Per  una  piu'  efficiente  ed  efficace  azione di
          prevenzione  e  contrasto dell'uso illegale di apparecchi e
          congegni  da  divertimento  e  intrattenimento  nonche' per
          favorire il recupero del fenomeno dell'evasione fiscale, la
          produzione, l'importazione e la gestione degli apparecchi e
          congegni  da  divertimento  e  intrattenimento,  come  tali
          idonei  per  il  gioco  lecito,  sono  soggette a regime di
          autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle
          finanze  -  Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
          sulla  base  delle regole tecniche definite d'intesa con il
          Ministero   dell'interno   -  Dipartimento  della  pubblica
          sicurezza.  Sulla  base  delle  autorizzazioni  rilasciate,
          previa  verifica  della  conformita' degli apparecchi e dei
          congegni   alle   caratteristiche  stabilite  per  la  loro
          idoneita'  al  gioco  lecito,  il Ministero dell'economia e
          delle  finanze  -  Amministrazione autonoma dei Monopoli di
          Stato,  in  attesa  del  collegamento  in rete obbligatorio
          entro  il  31 ottobre 2004 per la gestione telematica degli
          apparecchi  e dei congegni per il gioco lecito, organizza e
          gestisce  un  apposito archivio elettronico, costituente la
          banca  dati  della  distribuzione  e  cessione dei predetti
          apparecchi e congegni per il gioco lecito.
              2. ....
              3. ....
              4. ....
              5.  Per  gli  apparecchi  per il gioco lecito impiegati
          nell'ambito   dello  spettacolo  viaggiante  continuano  ad
          applicarsi  le  disposizioni  di cui agli articoli 86 e 110
          del  testo  unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
          al  regio  decreto  18 giugno  1931,  n.  773, e successive
          modificazioni,  e  quelle  dell'art. 14-bis del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 640, e
          successive  modificazioni.  Resta ferma la disciplina dello
          spettacolo  viaggiante  in relazione alle attrazioni «gioco
          al  gettone  azionato  a  mano, gioco al gettone azionato a
          ruspe,  pesca  verticale  di abilita», inseriti nell'elenco
          istituito  ai  sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968,
          n.  337,  di cui al decreto ministeriale 10 aprile 1991 del
          Ministero  dell'interno e del Ministero del turismo e dello
          spettacolo,  e successive modificazioni, che risultino gia'
          installati  al  31 dicembre  2002,  nelle  attivita'  dello
          spettacolo  viaggiante  di cui alla citata legge n. 337 del
          1968.
              6.  Il  numero massimo di apparecchi da intrattenimento
          di  cui  all'art.  110,  commi 6 e 7, del testo unico delle
          leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio decreto
          18 giugno  1931,  n.  773,  e successive modificazioni, che
          possono  essere installati presso pubblici esercizi o punti
          di   raccolta   di  altri  giochi  autorizzati  nonche'  le
          prescrizioni  da  osservare ai fini dell'installazione sono
          definiti    con    decreti   direttoriali   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze - Amministrazione autonoma
          dei  monopoli  di Stato. Per i punti di vendita aventi come
          attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
          gioco  pubblici, i decreti sono predisposti di concerto con
          il    Ministero   dell'interno,   sentita   la   Conferenza
          Stato-citta'  ed  autonomie  locali.  Costituiscono criteri
          direttivi  per  la  determinazione  del  numero  massimo di
          apparecchi installabili la natura dell'attivita' prevalente
          svolta presso l'esercizio o il locale e la superficie degli
          stessi.
              7.  Una  quota pari a 10 milioni di euro delle maggiori
          entrate  derivanti  dalle  disposizioni  di cui al presente
          art. e' assegnata all'Amministrazione autonoma dei Monopoli
          di  Stato  per  essere destinata alla copertura delle spese
          connesse  all'espletamento  dei compiti ad essa affidati in
          materia di apparecchi da intrattenimento e divertimento. Il
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio.
              8.   Il   trasferimento   delle   concessioni  relative
          all'esercizio  della  raccolta  delle  scommesse  ippiche e
          sportive, previste dai regolamenti emanati sulla base degli
          articoli 3, commi 77 e 78, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662, e successive modificazioni, e 3, commi 229, 230 e 231,
          della   legge   28 dicembre  1995,  n.  549,  e  successive
          modificazioni,  e'  consentito previo assenso del Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze - Amministrazione autonoma
          dei  Monopoli  di Stato, di concerto con il Ministero delle
          politiche  agricole  e forestali. L'assenso e' subordinato,
          anche in caso di trasferimento in altro comune della stessa
          provincia,    al    riscontro,    in   particolare,   della
          disponibilita'  da  parte del richiedente di locali, idonei
          all'uso,  in  funzione anche dell'avvenuto rilascio di ogni
          altro  atto di assenso, comunque denominato, da parte delle
          diverse   amministrazioni   competenti,  posti  a  distanza
          adeguata da quelli per i quali, al momento della richiesta,
          sono  gia'  in  atto  altre concessioni, tenuto conto della
          possibile capacita' di raccolta delle scommesse in rapporto
          alla densita' e alla composizione demografica della zona.
              9.  Relativamente alle concessioni di cui al comma 8 e'
          consentita,  previo  assenso  del Ministero dell'economia e
          delle  finanze  -  Amministrazione autonoma dei Monopoli di
          Stato,  il  cui  il  rilascio  e' comunque subordinato alla
          valutazione  del non decremento della complessiva capacita'
          di raccolta, definita in funzione di quella gia' riferibile
          a ciascuno dei concessionari interessati, l'accettazione di
          scommesse  ippiche  e sportive negli stessi locali da parte
          di  non  piu' di due concessionari esercenti la raccolta di
          scommesse   diverse,  purche'  rappresentati  da  un  unico
          soggetto fornito di autorizzazione di pubblica sicurezza.
              10. Ai concessionari per la raccolta delle scommesse di
          cui  al  comma 8 e' consentito gestire nei locali destinati
          alla   raccolta   delle   scommesse,   nel  rispetto  delle
          discipline   derivanti  da  ogni  fonte  di  pianificazione
          regionale  e  locale  vigente e previa acquisizione di ogni
          occorrente atto di assenso, comunque denominato, rilasciato
          da   ogni   amministrazione   competente,   anche  statale,
          attivita'  diverse  dalla  raccolta  ma  ad  essa  comunque
          strettamente connesse, in ogni caso finalizzate al migliore
          agio  della  pratica della scommessa, non escluse quelle di
          cessione  di  alimenti, di bevande e di oggettistica avente
          attinenza  con le pratiche oggetto di scommessa, nonche' di
          audio-video  diffusione  di  programmi inerenti le medesime
          pratiche,   individuate  con  provvedimento  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze - Amministrazione autonoma
          dei Monopoli di Stato.
              11.  Alle procedure concorrenziali di affidamento delle
          concessioni   di   cui   al   comma 8,  nonche'  di  quelle
          disciplinate dal regolamento di cui al decreto ministeriale
          31 gennaio  2000, n. 29 del Ministro delle finanze, possono
          partecipare anche le societa' di capitali.
              12.   Il  divieto  di  utilizzazione  del  sistema  del
          riferimento   alle   quote   del   totalizzatore,  previsto
          dall'art. 4, comma 4, del regolamento di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, non si
          applica  alle  scommesse  multiple  libere  con piu' di due
          eventi.
              13.  L'effettuazione  delle  scommesse al totalizzatore
          presso   gli   sportelli  all'interno  degli  ippodromi  e'
          consentita,  esclusivamente nei giorni di svolgimento delle
          gare, anche per le corse che si svolgono su altri campi.
              14.  Lo scommettitore decade dal diritto al rimborso se
          non  chiede  per  iscritto, al soggetto che ha accettato la
          scommessa,  la  restituzione  della  somma  scommessa entro
          sessanta  giorni  decorrenti  dalla  data  di effettuazione
          della  corsa  oggetto  della  scommessa.  Lo  scommettitore
          decade, altresi', dal diritto alla vincita se non ne chiede
          il   pagamento   entro   il  termine  indicato  al  periodo
          precedente.
              15. Le misure massime delle percentuali di allibramento
          per  le  scommesse previste dall'art. 33 del regolamento di
          cui  al  decreto  ministeriale  2 giugno  1998,  n. 174 del
          Ministro  delle  finanze,  e  successive  modificazioni, su
          avvenimenti  che  prevedono fino a tre possibili esiti, per
          quelle  su  avvenimenti  che  prevedono  da  quattro a otto
          possibili  esiti  e per quelle su avvenimenti che prevedono
          oltre  otto possibili esiti, sono elevate, rispettivamente,
          a 116, 136 e 152, ferma nel resto la disciplina vigente.
              16.   I   decreti   ministeriali  di  attribuzione  dei
          proventi,  adottati in attuazione dei regolamenti di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.
          169,  e  al  decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174 del
          Ministro  delle  finanze,  possono  essere  modificati  con
          decreto   del   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          adottato  nel  primo caso di concerto con il Ministro delle
          politiche  agricole  e  forestali, al fine di ridefinire il
          rapporto  tra la determinazione del corrispettivo spettante
          al  concessionario della raccolta delle scommesse ippiche e
          sportive  e la misura della quota di prelievo residualmente
          destinata  all'UNIRE  e  al  CONI.  Dal 1° gennaio 2003 con
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di
          concerto   con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  e
          forestali relativamente alle scommesse ippiche, e' disposta
          la   riduzione  dell'aliquota  dell'imposta  unica  di  cui
          all'art.  4,  comma 1,  lettera b),  numero 2), del decreto
          legislativo  23 dicembre 1998, n. 504, in misura necessaria
          per  consentire un aumento medio di 4,58 punti, quanto alle
          scommesse  sportive  a  totalizzatore  nazionale, e di 2,60
          punti,  quanto  alle  scommesse  sportive  a  quota  fissa,
          nonche'  un  aumento  medio  di  4,82  punti,  quanto  alle
          scommesse  ippiche  a  totalizzatore  nazionale,  e di 5,26
          punti,  quanto  alle scommesse ippiche a quota fissa, della
          misura   percentuale   del   corrispettivo   spettante   ai
          concessionari  per il servizio di raccolta delle scommesse.
          Con  lo  stesso  decreto  e'  ridotta  al  22,5  per  cento
          l'aliquota  dell'imposta  unica  di  cui  al citato art. 4,
          comma 1,  lettera b), numero 1), del decreto legislativo n.
          504  del  1998.  Nell'adozione  dei provvedimenti di cui al
          presente  comma e' comunque garantito il mantenimento della
          percentuale   media   complessiva   destinata   al  CONI  e
          all'UNIRE, vigente al 1° gennaio 2003.
              17.  Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1,
          secondo,  terzo  e  quarto  periodo,  della legge 13 maggio
          1999, n. 133.».
              - Si  riporta  il testo dell'art. 110, commi 6, 7 e 10,
          del regio decreto 18-6-1931, n. 773, recante il testo unico
          delle  leggi  di  pubblica sicurezza, come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.110
              Commi 1 - 5 (omissis)
              6.  Si  considerano  apparecchi  idonei  per  il  gioco
          lecito:
                a) quelli  che, obbligatoriamente collegati alla rete
          telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 640, e
          successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di
          moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento
          elettronico   definiti   con  provvedimenti  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze - Amministrazione autonoma
          dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilita' o
          intrattenimento    sono   presenti   insieme   all'elemento
          aleatorio,  il  costo  della  partita non supera 1 euro, la
          durata  minima  della  partita  e' di quattro secondi e che
          distribuiscono  vincite  in  denaro,  ciascuna  comunque di
          valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le
          vincite,    computate    dall'apparecchio   in   modo   non
          predeterminabile  su  un  ciclo  complessivo di non piu' di
          140.000  partite,  devono risultare non inferiori al 75 per
          cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non
          possono  riprodurre  il  gioco  del poker o comunque le sue
          regole fondamentali;
                b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui
          all'art.  14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
          Repubblica   26 ottobre   1972,   n.   640,   e  successive
          modificazioni,  che  si attivano esclusivamente in presenza
          di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
          stessa.  Per  tali apparecchi, con regolamento del Ministro
          dell'economia  e  delle finanze di concerto con il Ministro
          dell'interno,  da  adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3,
          della  legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo
          conto delle specifiche condizioni di mercato:
                1)  il  costo e le modalita' di pagamento di ciascuna
          partita;
                2)  la percentuale minima della raccolta da destinare
          a vincite;
                3)  l'importo  massimo  e le modalita' di riscossione
          delle vincite;
                4) le specifiche di immodificabilita' e di sicurezza,
          riferite  anche  al  sistema  di  elaborazione  a  cui tali
          apparecchi sono connessi;
                5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore
          da adottare sugli apparecchi;
                6)  le  tipologie e le caratteristiche degli esercizi
          pubblici  e  degli altri punti autorizzati alla raccolta di
          giochi  nei  quali possono essere installati gli apparecchi
          di cui alla presente lettera.
              7.  Si considerano, altresi', apparecchi e congegni per
          il gioco lecito:
                a) quelli    elettromeccanici    privi   di   monitor
          attraverso  i  quali  il  giocatore esprime la sua abilita'
          fisica,  mentale  o  strategica,  attivabili unicamente con
          l'introduzione  di monete metalliche, di valore complessivo
          non  superiore,  per  ciascuna  partita,  a  un  euro,  che
          distribuiscono,   direttamente  e  immediatamente  dopo  la
          conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di
          piccola   oggettistica,   non   convertibili  in  denaro  o
          scambiabili  con  premi  di  diversa specie. In tal caso il
          valore  complessivo di ogni premio non e' superiore a venti
          volte il costo della partita;
                b) (abrogato);
                c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale
          o  strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la
          durata della partita puo' variare in relazione all'abilita'
          del  giocatore e il costo della singola partita puo' essere
          superiore a 50 centesimi di euro.
              Commi 8 e 9 (omissis)
              10.  Se  l'autore  degli  illeciti di cui al comma 9 e'
          titolare  di  licenza  ai  sensi  dell'art.  86,  ovvero di
          autorizzazione  ai  sensi dell'art. 3 della legge 25 agosto
          1991,  n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per
          un   periodo   da  uno  a  trenta  giorni  e,  in  caso  di
          reiterazione  delle  violazioni  ai  sensi  dell'art. 8-bis
          della  legge  24 novembre  1981,  n. 689, sono revocate dal
          sindaco   competente,  con  ordinanza  motivata  e  con  le
          modalita'  previste dall'art. 19 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  e successive
          modificazioni.  I  medesimi provvedimenti sono disposti dal
          questore  nei  confronti  dei titolari della licenza di cui
          all'art. 88.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, commi 530 e 531,
          della   citata   legge   23 dicembre  2005,  n.  266,  come
          modificato dalla presente legge:
              «530.  Entro  il  1° luglio  2006  e  secondo modalita'
          definite  con  provvedimenti  del Ministero dell'economia e
          delle  finanze  -  Amministrazione autonoma dei monopoli di
          Stato:
                a) gli  apparecchi  di  cui  all'art.  110,  comma 6,
          lettera a),  del  testo  unico  di  cui  al  regio  decreto
          18 giugno  1931,  n.  773, e successive modificazioni, sono
          installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali
          o  punti  di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di
          apparati  per  la  connessione  alla rete telematica di cui
          all'art.  14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
          Repubblica   26 ottobre   1972,   n.   640,   e  successive
          modificazioni,    che    garantiscano    la   sicurezza   e
          l'immodificabilita'    della    registrazione    e    della
          trasmissione  dei  dati  di  funzionamento  e  di  gioco. I
          requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese
          dalla data di entrata in vigore della presente legge;
                b) il    canone   di   concessione   previsto   dalla
          convenzione  di  concessione  per  la  conduzione operativa
          della  rete  telematica  di  cui all'art. 14-bis del citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e'
          fissato  nella  misura  dello  0,8  per  cento  delle somme
          giocate a decorrere dal 1° gennaio 2007;
                c) l'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato,
          a decorrere dal 1° gennaio 2007, riconosce ai concessionari
          della  rete  telematica  un  compenso,  fino  ad un importo
          massimo  dello  0,5 per cento delle somme giocate, definito
          in relazione:
                1)  agli investimenti effettuati in ragione di quanto
          previsto dalla lettera a);
                2)  ai  livelli di servizio conseguiti nella raccolta
          dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco.».
              «531.  A  partire  dal  1° gennaio  2007,  il  prelievo
          erariale  unico  sulle  somme giocate con apparecchi di cui
          all'art.  110,  comma 6, lettera a), del testo unico di cui
          al  regio  decreto  18 giugno  1931,  n.  773, e successive
          modificazioni,  e'  fissato  nella  misura del 12 per cento
          delle somme giocate.».