Art. 38. Misure di contrasto del gioco illegale 1. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonche' di assicurare la tutela del giocatore, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono disciplinati, entro il 31 dicembre 2006: a) le scommesse a distanza a quota fissa con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori; b) i giochi di abilita' a distanza con vincita in denaro, nei quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio, dall'abilita' dei giocatori. L'aliquota d'imposta unica e' stabilita in misura pari al 3 per cento della somma giocata; c) le caratteristiche dei punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. Sono punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici le agenzie di scommessa, le sale pubbliche da gioco, le sale destinate al gioco (( disciplinato dal regolamento )) di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonche' gli ulteriori punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici di cui ai commi 2 e 4. 2. L'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' sostituito dal seguente: «287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalita' di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nel rispetto dei seguenti criteri: a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle corse dei cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui al (( comma 498, )) nonche' di ogni ulteriore gioco pubblico, basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli; b) possibilita' di raccolta del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilita' definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici puo' essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa; d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30 per cento aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per comune in proporzione agli abitanti e in considerazione dei punti di vendita gia' assegnati; f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 1.600 metri dai punti di vendita gia' assegnati; g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita gia' assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva; h) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o piu' procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non puo' essere inferiore ad euro venticinquemila per ogni punto di vendita avente come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; i) acquisizione della possibilita' di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilita' con vincita in denaro, previo versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila; l) definizione delle modalita' di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal (( regolamento di cui al )) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111.». 3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, (( il numero 3) )) della lettera b), con effetti dal 1o gennaio 2007, e' sostituito dal seguente: «3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori: 3.1) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi; 3.2) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6,8 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi; 3.3) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.500 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi; 3.4) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.000 milioni di euro, nella misura del 2,5 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5,5 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi; 3.5) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.500 milioni di euro, nella misura del 2 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per quelle con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;». 4. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonche' di assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le nuove modalita' di distribuzione del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri: a) inclusione, tra i giochi su base ippica, delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' di ogni ulteriore gioco pubblico; b) possibilita' di raccolta del gioco su base ippica da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio, e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilita' definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici puo' essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa; d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5 per cento aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per provincia aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici in considerazione dei punti di vendita gia' assegnati; f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 2.000 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 3.000 metri dai punti di vendita gia' assegnati; g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 800 metri dai punti di vendita gia' assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta del concorso pronostici denominato totip, ovvero delle scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; h) aggiudicazione dei punti di vendita, previa effettuazione di una o piu' procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non puo' essere inferiore ad euro trentamila per ogni punto di vendita avente come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; i) acquisizione della possibilita' di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilita' con vincita in denaro, previo il versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila; l) definizione delle modalita' di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse ippiche (( disciplinate dal regolamento )) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169. 5. L'articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' sostituito dal seguente: «6. Il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati nonche' le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione sono definiti con decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i punti di vendita aventi come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, i decreti sono predisposti di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Costituiscono criteri direttivi per la determinazione del numero massimo di apparecchi installabili la natura dell'attivita' prevalente svolta presso l'esercizio o il locale e la superficie degli stessi.». 6. Nei casi di reiterazione previsti dall'articolo 110, comma 10, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, decadono le autorizzazioni alla raccolta di giochi, concorsi o scommesse rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla data di notifica del provvedimento di sospensione delle licenze od autorizzazioni stesse. Negli stessi casi si interrompono gli effetti dei contratti in ragione dei quali i soggetti raccolgono gioco su incarico di concessionari affidatari della raccolta di giochi, concorsi o scommesse. 7. All'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole «in monete metalliche» sono soppresse. 8. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 530: 1. alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2007»; 2. alla lettera c), dopo le parole: «l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » sono aggiunte le seguenti: «, a decorrere dal 1o gennaio 2007,»; b) al comma 531, le parole: «1o luglio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2007».
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale: «Art. 16 (Giochi). - 1. Il Ministro delle finanze puo' disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti cui e' affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto 2 giugno 1998, n. 174, del Ministro delle finanze i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti gia' utilizzati nell'esercizio della loro attivita'. Con riferimento a tali nuove scommesse nonche' ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita' e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni. Con decreto del Ministro delle finanze e' altresi' stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non puo' superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze puo' prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purche' utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale.». Il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, reca norme per l'istituzione del gioco «Bingo» ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005): «498. E' istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi, una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta dall'UNIRE. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le disposizioni attuative relative alla nuova scommessa ippica, da effettuarsi nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e sportive nonche' negli ippodromi, tenendo conto che la raccolta deve essere ripartita assegnando il 72 per cento come montepremi e compenso per l'attivita' di gestione della scommessa, l'8 per cento come compenso dell'attivita' dei punti di vendita, il 6 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e il 14 per cento come prelievo a favore dell'UNIRE.». - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, avente ad oggetto il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288, cosi' come modificato dal presente articolo: «Art. 4 - (Aliquota). 1. Le aliquote dell'imposta unica sono stabilite nelle misure seguenti: a) per i concorsi pronostici: 26,80 per cento della base imponibile; resta salva la rideterminazione della predetta aliquota, in occasione dell'esercizio della delega di cui alla lettera o) del comma 1 dell'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 288, ove necessario per garantire l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato; b) per le scommesse: 1) per la scommessa tris e per le scommesse ad essa assimilabili, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 22,50 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa; 2) per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore ed a quota fissa, salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311: 15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa; 3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori: 3.1) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi; 3.2) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6,8 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi; 3.3) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.500 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi; 3.4) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.000 milioni di euro, nella misura del 2,5 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5,5 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi; 3.5) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.500 milioni di euro, nella misura del 2 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per quelle con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi; 4) per le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli: 20 per cento di ciascuna scommessa. 2. Per l'anno 1999, l'aliquota applicabile alle scommesse di cui al numero 1) della lettera b) del comma 1 e' stabilita nella misura del 32 per cento.» - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, reca norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relative alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della L. 23 dicembre 1996, n. 662. - Si riporta il testo dell'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003)), pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O., come modificato dalla presente legge: «Art. 22 - ( Misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento. Disposizioni concernenti le scommesse ippiche e sportive). 1. Per una piu' efficiente ed efficace azione di prevenzione e contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento nonche' per favorire il recupero del fenomeno dell'evasione fiscale, la produzione, l'importazione e la gestione degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, come tali idonei per il gioco lecito, sono soggette a regime di autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sulla base delle regole tecniche definite d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate, previa verifica della conformita' degli apparecchi e dei congegni alle caratteristiche stabilite per la loro idoneita' al gioco lecito, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in attesa del collegamento in rete obbligatorio entro il 31 ottobre 2004 per la gestione telematica degli apparecchi e dei congegni per il gioco lecito, organizza e gestisce un apposito archivio elettronico, costituente la banca dati della distribuzione e cessione dei predetti apparecchi e congegni per il gioco lecito. 2. .... 3. .... 4. .... 5. Per gli apparecchi per il gioco lecito impiegati nell'ambito dello spettacolo viaggiante continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e quelle dell'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni. Resta ferma la disciplina dello spettacolo viaggiante in relazione alle attrazioni «gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato a ruspe, pesca verticale di abilita», inseriti nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, di cui al decreto ministeriale 10 aprile 1991 del Ministero dell'interno e del Ministero del turismo e dello spettacolo, e successive modificazioni, che risultino gia' installati al 31 dicembre 2002, nelle attivita' dello spettacolo viaggiante di cui alla citata legge n. 337 del 1968. 6. Il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati nonche' le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione sono definiti con decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i punti di vendita aventi come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, i decreti sono predisposti di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Costituiscono criteri direttivi per la determinazione del numero massimo di apparecchi installabili la natura dell'attivita' prevalente svolta presso l'esercizio o il locale e la superficie degli stessi. 7. Una quota pari a 10 milioni di euro delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente art. e' assegnata all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per essere destinata alla copertura delle spese connesse all'espletamento dei compiti ad essa affidati in materia di apparecchi da intrattenimento e divertimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 8. Il trasferimento delle concessioni relative all'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche e sportive, previste dai regolamenti emanati sulla base degli articoli 3, commi 77 e 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e 3, commi 229, 230 e 231, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, e' consentito previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali. L'assenso e' subordinato, anche in caso di trasferimento in altro comune della stessa provincia, al riscontro, in particolare, della disponibilita' da parte del richiedente di locali, idonei all'uso, in funzione anche dell'avvenuto rilascio di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, da parte delle diverse amministrazioni competenti, posti a distanza adeguata da quelli per i quali, al momento della richiesta, sono gia' in atto altre concessioni, tenuto conto della possibile capacita' di raccolta delle scommesse in rapporto alla densita' e alla composizione demografica della zona. 9. Relativamente alle concessioni di cui al comma 8 e' consentita, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, il cui il rilascio e' comunque subordinato alla valutazione del non decremento della complessiva capacita' di raccolta, definita in funzione di quella gia' riferibile a ciascuno dei concessionari interessati, l'accettazione di scommesse ippiche e sportive negli stessi locali da parte di non piu' di due concessionari esercenti la raccolta di scommesse diverse, purche' rappresentati da un unico soggetto fornito di autorizzazione di pubblica sicurezza. 10. Ai concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al comma 8 e' consentito gestire nei locali destinati alla raccolta delle scommesse, nel rispetto delle discipline derivanti da ogni fonte di pianificazione regionale e locale vigente e previa acquisizione di ogni occorrente atto di assenso, comunque denominato, rilasciato da ogni amministrazione competente, anche statale, attivita' diverse dalla raccolta ma ad essa comunque strettamente connesse, in ogni caso finalizzate al migliore agio della pratica della scommessa, non escluse quelle di cessione di alimenti, di bevande e di oggettistica avente attinenza con le pratiche oggetto di scommessa, nonche' di audio-video diffusione di programmi inerenti le medesime pratiche, individuate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. 11. Alle procedure concorrenziali di affidamento delle concessioni di cui al comma 8, nonche' di quelle disciplinate dal regolamento di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 del Ministro delle finanze, possono partecipare anche le societa' di capitali. 12. Il divieto di utilizzazione del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore, previsto dall'art. 4, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, non si applica alle scommesse multiple libere con piu' di due eventi. 13. L'effettuazione delle scommesse al totalizzatore presso gli sportelli all'interno degli ippodromi e' consentita, esclusivamente nei giorni di svolgimento delle gare, anche per le corse che si svolgono su altri campi. 14. Lo scommettitore decade dal diritto al rimborso se non chiede per iscritto, al soggetto che ha accettato la scommessa, la restituzione della somma scommessa entro sessanta giorni decorrenti dalla data di effettuazione della corsa oggetto della scommessa. Lo scommettitore decade, altresi', dal diritto alla vincita se non ne chiede il pagamento entro il termine indicato al periodo precedente. 15. Le misure massime delle percentuali di allibramento per le scommesse previste dall'art. 33 del regolamento di cui al decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174 del Ministro delle finanze, e successive modificazioni, su avvenimenti che prevedono fino a tre possibili esiti, per quelle su avvenimenti che prevedono da quattro a otto possibili esiti e per quelle su avvenimenti che prevedono oltre otto possibili esiti, sono elevate, rispettivamente, a 116, 136 e 152, ferma nel resto la disciplina vigente. 16. I decreti ministeriali di attribuzione dei proventi, adottati in attuazione dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e al decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174 del Ministro delle finanze, possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato nel primo caso di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, al fine di ridefinire il rapporto tra la determinazione del corrispettivo spettante al concessionario della raccolta delle scommesse ippiche e sportive e la misura della quota di prelievo residualmente destinata all'UNIRE e al CONI. Dal 1° gennaio 2003 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali relativamente alle scommesse ippiche, e' disposta la riduzione dell'aliquota dell'imposta unica di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in misura necessaria per consentire un aumento medio di 4,58 punti, quanto alle scommesse sportive a totalizzatore nazionale, e di 2,60 punti, quanto alle scommesse sportive a quota fissa, nonche' un aumento medio di 4,82 punti, quanto alle scommesse ippiche a totalizzatore nazionale, e di 5,26 punti, quanto alle scommesse ippiche a quota fissa, della misura percentuale del corrispettivo spettante ai concessionari per il servizio di raccolta delle scommesse. Con lo stesso decreto e' ridotta al 22,5 per cento l'aliquota dell'imposta unica di cui al citato art. 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto legislativo n. 504 del 1998. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al presente comma e' comunque garantito il mantenimento della percentuale media complessiva destinata al CONI e all'UNIRE, vigente al 1° gennaio 2003. 17. Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.». - Si riporta il testo dell'art. 110, commi 6, 7 e 10, del regio decreto 18-6-1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come modificato dalla presente legge: «Art.110 Commi 1 - 5 (omissis) 6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilita' o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita e' di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non piu' di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali; b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: 1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna partita; 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite; 3) l'importo massimo e le modalita' di riscossione delle vincite; 4) le specifiche di immodificabilita' e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi; 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi; 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera. 7. Si considerano, altresi', apparecchi e congegni per il gioco lecito: a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilita' fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non e' superiore a venti volte il costo della partita; b) (abrogato); c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita puo' variare in relazione all'abilita' del giocatore e il costo della singola partita puo' essere superiore a 50 centesimi di euro. Commi 8 e 9 (omissis) 10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e' titolare di licenza ai sensi dell'art. 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalita' previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'art. 88.». - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 530 e 531, della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dalla presente legge: «530. Entro il 1° luglio 2006 e secondo modalita' definite con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: a) gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che garantiscano la sicurezza e l'immodificabilita' della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge; b) il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione operativa della rete telematica di cui all'art. 14-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e' fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme giocate a decorrere dal 1° gennaio 2007; c) l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2007, riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione: 1) agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto dalla lettera a); 2) ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco.». «531. A partire dal 1° gennaio 2007, il prelievo erariale unico sulle somme giocate con apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' fissato nella misura del 12 per cento delle somme giocate.».