Art. 38.
Misure di contrasto del gioco illegale
1. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed
illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco,
nonche' di assicurare la tutela del giocatore, con regolamenti
emanati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio
1999, n. 133, sono disciplinati, entro il 31 dicembre 2006:
a) le scommesse a distanza a quota fissa con modalita' di
interazione diretta tra i singoli giocatori;
b) i giochi di abilita' a distanza con vincita in denaro, nei
quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto
all'elemento aleatorio, dall'abilita' dei giocatori. L'aliquota
d'imposta unica e' stabilita in misura pari al 3 per cento della
somma giocata;
c) le caratteristiche dei punti di vendita aventi come attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
Sono punti di vendita aventi come attivita' principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici le agenzie di
scommessa, le sale pubbliche da gioco, le sale destinate al gioco ((
disciplinato dal regolamento )) di cui al decreto del Ministro delle
finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonche' gli ulteriori punti di
vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici di cui ai commi 2 e 4.
2. L'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e' sostituito dal seguente:
«287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle
finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite
le nuove modalita' di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle
corse dei cavalli, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle corse dei
cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su eventi
diversi dalle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base
sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse
ippiche di cui al (( comma 498, )) nonche' di ogni ulteriore gioco
pubblico, basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli;
b) possibilita' di raccolta del gioco su eventi diversi dalle
corse dei cavalli da parte degli operatori che esercitano la raccolta
di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori
di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio e
anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei
requisiti di affidabilita' definiti dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici e punti di vendita aventi come attivita' accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di
vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici puo' essere riservata in esclusiva
l'offerta di alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di
vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30 per cento aventi
come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per
comune in proporzione agli abitanti e in considerazione dei punti di
vendita gia' assegnati;
f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei
comuni con piu' di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad
800 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno
di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 1.600 metri dai
punti di vendita gia' assegnati;
g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attivita'
accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei
comuni con piu' di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a
400 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno
di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai
punti di vendita gia' assegnati, senza pregiudizio dei punti di
vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta
dei concorsi pronostici su base sportiva;
h) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di
una o piu' procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta
non puo' essere inferiore ad euro venticinquemila per ogni punto di
vendita avente come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni
punto di vendita avente come attivita' accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilita' di raccogliere il gioco a
distanza, ivi inclusi i giochi di abilita' con vincita in denaro,
previo versamento di un corrispettivo non inferiore a euro
duecentomila;
l) definizione delle modalita' di salvaguardia dei concessionari
della raccolta di scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle
corse dei cavalli disciplinate dal (( regolamento di cui al ))
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n.
111.».
3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre
1998, n. 504, e successive modificazioni, (( il numero 3) )) della
lettera b), con effetti dal 1o gennaio 2007, e' sostituito dal
seguente:
«3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse
dei cavalli e per le scommesse con modalita' di interazione diretta
tra i singoli giocatori:
3.1) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella
misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette
eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i
singoli giocatori; nella misura dell'8 per cento per ciascuna
scommessa composta da piu' di sette eventi;
3.2) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella
misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette
eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i
singoli giocatori; nella misura del 6,8 per cento per ciascuna
scommessa composta da piu' di sette eventi;
3.3) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.500 milioni di euro, nella
misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette
eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i
singoli giocatori; nella misura del 6 per cento per ciascuna
scommessa composta da piu' di sette eventi;
3.4) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.000 milioni di euro, nella
misura del 2,5 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette
eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i
singoli giocatori; nella misura del 5,5 per cento per ciascuna
scommessa composta da piu' di sette eventi;
3.5) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.500 milioni di euro, nella
misura del 2 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette
eventi e per quelle con modalita' di interazione diretta tra i
singoli giocatori; nella misura del 5 per cento per ciascuna
scommessa composta da piu' di sette eventi;».
4. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed
illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco,
nonche' di assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti del
Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, sono stabilite le nuove modalita' di distribuzione
del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) inclusione, tra i giochi su base ippica, delle scommesse a
totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, dei concorsi
pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato
totip, delle scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' di ogni ulteriore gioco
pubblico;
b) possibilita' di raccolta del gioco su base ippica da parte
degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato
membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri
dell'Associazione europea per il libero scambio, e anche degli
operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di
affidabilita' definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici e punti di vendita aventi come attivita' accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di
vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici puo' essere riservata in esclusiva
l'offerta di alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di
vendita non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5 per cento aventi
come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per
provincia aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici in considerazione dei punti di vendita
gia' assegnati;
f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei
comuni con piu' di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a
2.000 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno
di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 3.000 metri dai
punti di vendita gia' assegnati;
g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attivita'
accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei
comuni con piu' di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a
400 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno
di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 800 metri dai
punti di vendita gia' assegnati, senza pregiudizio dei punti di
vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta
del concorso pronostici denominato totip, ovvero delle scommesse
ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre
2004, n. 311;
h) aggiudicazione dei punti di vendita, previa effettuazione di
una o piu' procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta
non puo' essere inferiore ad euro trentamila per ogni punto di
vendita avente come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni
punto di vendita avente come attivita' accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilita' di raccogliere il gioco a
distanza, ivi inclusi i giochi di abilita' con vincita in denaro,
previo il versamento di un corrispettivo non inferiore a euro
duecentomila;
l) definizione delle modalita' di salvaguardia dei concessionari
della raccolta di scommesse ippiche (( disciplinate dal regolamento
)) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998,
n. 169.
5. L'articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e'
sostituito dal seguente:
«6. Il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui
all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, che possono essere installati presso
pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati
nonche' le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione sono
definiti con decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle
finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i punti
di vendita aventi come attivita' accessoria la commercializzazione
dei prodotti di gioco pubblici, i decreti sono predisposti di
concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. Costituiscono criteri direttivi per
la determinazione del numero massimo di apparecchi installabili la
natura dell'attivita' prevalente svolta presso l'esercizio o il
locale e la superficie degli stessi.».
6. Nei casi di reiterazione previsti dall'articolo 110, comma 10,
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, decadono
le autorizzazioni alla raccolta di giochi, concorsi o scommesse
rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla data di
notifica del provvedimento di sospensione delle licenze od
autorizzazioni stesse. Negli stessi casi si interrompono gli effetti
dei contratti in ragione dei quali i soggetti raccolgono gioco su
incarico di concessionari affidatari della raccolta di giochi,
concorsi o scommesse.
7. All'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, le parole «in monete metalliche»
sono soppresse.
8. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 530:
1. alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«a decorrere dal 1o gennaio 2007»;
2. alla lettera c), dopo le parole: «l'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato » sono aggiunte le seguenti: «, a decorrere dal
1o gennaio 2007,»;
b) al comma 531, le parole: «1o luglio 2006» sono sostituite
dalle seguenti: «1o gennaio 2007».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge
13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di
perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale:
«Art. 16 (Giochi). - 1. Il Ministro delle finanze puo'
disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove
scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad
eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle
competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) da parte dei soggetti cui e' affidata in
concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore
e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto 2 giugno
1998, n. 174, del Ministro delle finanze i quali a tale
fine impiegheranno sedi, strutture e impianti gia'
utilizzati nell'esercizio della loro attivita'. Con
riferimento a tali nuove scommesse nonche' ad ogni altro
tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro
delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per
disciplinare le modalita' e i tempi di gioco, la
corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a
qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli
organizzatori delle competizioni. Con decreto del Ministro
delle finanze e' altresi' stabilito l'ammontare del
prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su
ciascuna scommessa; il prelievo non puo' superare il 62 per
cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a
totalizzatore il Ministro delle finanze puo' prevederne
l'accettazione anche da parte dei gestori e dei
concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto,
purche' utilizzino una rete di ricevitorie collegate con
sistemi informatici in tempo reale.».
Il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, reca
norme per l'istituzione del gioco «Bingo» ai sensi
dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 498, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311,
recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
«498. E' istituita, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con provvedimento
direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il
Ministero delle politiche agricole e forestali -
Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e
dei servizi, una nuova scommessa ippica a totalizzatore,
proposta dall'UNIRE. Con il medesimo provvedimento sono
stabilite le disposizioni attuative relative alla nuova
scommessa ippica, da effettuarsi nelle reti dei punti di
vendita dei concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e
sportive nonche' negli ippodromi, tenendo conto che la
raccolta deve essere ripartita assegnando il 72 per cento
come montepremi e compenso per l'attivita' di gestione
della scommessa, l'8 per cento come compenso dell'attivita'
dei punti di vendita, il 6 per cento come entrate erariali
sotto forma di imposta unica e il 14 per cento come
prelievo a favore dell'UNIRE.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, avente ad oggetto il
riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle
scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge
3 agosto 1998, n. 288, cosi' come modificato dal presente
articolo:
«Art. 4 - (Aliquota).
1. Le aliquote dell'imposta unica sono stabilite nelle
misure seguenti:
a) per i concorsi pronostici: 26,80 per cento della
base imponibile; resta salva la rideterminazione della
predetta aliquota, in occasione dell'esercizio della delega
di cui alla lettera o) del comma 1 dell'art. 1 della legge
3 agosto 1998, n. 288, ove necessario per garantire
l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato;
b) per le scommesse:
1) per la scommessa tris e per le scommesse ad essa
assimilabili, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 22,50 per cento della
quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;
2) per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore
ed a quota fissa, salvo quanto previsto dall'art. 1,
comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311: 15,70 per
cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna
scommessa;
3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalita' di
interazione diretta tra i singoli giocatori:
3.1) nel caso in cui il movimento netto dei dodici
mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a
1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per
ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le
scommesse con modalita' di interazione diretta tra i
singoli giocatori; nella misura dell'8 per cento per
ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
3.2) nel caso in cui il movimento netto dei dodici
mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a
2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per
ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le
scommesse con modalita' di interazione diretta tra i
singoli giocatori; nella misura del 6,8 per cento per
ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
3.3) nel caso in cui il movimento netto dei dodici
mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a
2.500 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per
ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le
scommesse con modalita' di interazione diretta tra i
singoli giocatori; nella misura del 6 per cento per
ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
3.4) nel caso in cui il movimento netto dei dodici
mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a
3.000 milioni di euro, nella misura del 2,5 per cento per
ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le
scommesse con modalita' di interazione diretta tra i
singoli giocatori; nella misura del 5,5 per cento per
ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
3.5) nel caso in cui il movimento netto dei dodici
mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a
3.500 milioni di euro, nella misura del 2 per cento per
ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per
quelle con modalita' di interazione diretta tra i singoli
giocatori; nella misura del 5 per cento per ciascuna
scommessa composta da piu' di sette eventi;
4) per le scommesse a totalizzatore su eventi diversi
dalle corse dei cavalli: 20 per cento di ciascuna
scommessa.
2. Per l'anno 1999, l'aliquota applicabile alle
scommesse di cui al numero 1) della lettera b) del comma 1
e' stabilita nella misura del 32 per cento.»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1998, n. 169, reca norme per il riordino della disciplina
organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle
scommesse relative alle corse dei cavalli, nonche' per il
riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della
L. 23 dicembre 1996, n. 662.
- Si riporta il testo dell'art. 22 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2003)), pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre
2002, n. 305, S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 22 - ( Misure di contrasto dell'uso illegale di
apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento.
Disposizioni concernenti le scommesse ippiche e sportive).
1. Per una piu' efficiente ed efficace azione di
prevenzione e contrasto dell'uso illegale di apparecchi e
congegni da divertimento e intrattenimento nonche' per
favorire il recupero del fenomeno dell'evasione fiscale, la
produzione, l'importazione e la gestione degli apparecchi e
congegni da divertimento e intrattenimento, come tali
idonei per il gioco lecito, sono soggette a regime di
autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
sulla base delle regole tecniche definite d'intesa con il
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate,
previa verifica della conformita' degli apparecchi e dei
congegni alle caratteristiche stabilite per la loro
idoneita' al gioco lecito, il Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato, in attesa del collegamento in rete obbligatorio
entro il 31 ottobre 2004 per la gestione telematica degli
apparecchi e dei congegni per il gioco lecito, organizza e
gestisce un apposito archivio elettronico, costituente la
banca dati della distribuzione e cessione dei predetti
apparecchi e congegni per il gioco lecito.
2. ....
3. ....
4. ....
5. Per gli apparecchi per il gioco lecito impiegati
nell'ambito dello spettacolo viaggiante continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, e quelle dell'art. 14-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni. Resta ferma la disciplina dello
spettacolo viaggiante in relazione alle attrazioni «gioco
al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato a
ruspe, pesca verticale di abilita», inseriti nell'elenco
istituito ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968,
n. 337, di cui al decreto ministeriale 10 aprile 1991 del
Ministero dell'interno e del Ministero del turismo e dello
spettacolo, e successive modificazioni, che risultino gia'
installati al 31 dicembre 2002, nelle attivita' dello
spettacolo viaggiante di cui alla citata legge n. 337 del
1968.
6. Il numero massimo di apparecchi da intrattenimento
di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che
possono essere installati presso pubblici esercizi o punti
di raccolta di altri giochi autorizzati nonche' le
prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione sono
definiti con decreti direttoriali del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato. Per i punti di vendita aventi come
attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici, i decreti sono predisposti di concerto con
il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. Costituiscono criteri
direttivi per la determinazione del numero massimo di
apparecchi installabili la natura dell'attivita' prevalente
svolta presso l'esercizio o il locale e la superficie degli
stessi.
7. Una quota pari a 10 milioni di euro delle maggiori
entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente
art. e' assegnata all'Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato per essere destinata alla copertura delle spese
connesse all'espletamento dei compiti ad essa affidati in
materia di apparecchi da intrattenimento e divertimento. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
8. Il trasferimento delle concessioni relative
all'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche e
sportive, previste dai regolamenti emanati sulla base degli
articoli 3, commi 77 e 78, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni, e 3, commi 229, 230 e 231,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni, e' consentito previo assenso del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato, di concerto con il Ministero delle
politiche agricole e forestali. L'assenso e' subordinato,
anche in caso di trasferimento in altro comune della stessa
provincia, al riscontro, in particolare, della
disponibilita' da parte del richiedente di locali, idonei
all'uso, in funzione anche dell'avvenuto rilascio di ogni
altro atto di assenso, comunque denominato, da parte delle
diverse amministrazioni competenti, posti a distanza
adeguata da quelli per i quali, al momento della richiesta,
sono gia' in atto altre concessioni, tenuto conto della
possibile capacita' di raccolta delle scommesse in rapporto
alla densita' e alla composizione demografica della zona.
9. Relativamente alle concessioni di cui al comma 8 e'
consentita, previo assenso del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato, il cui il rilascio e' comunque subordinato alla
valutazione del non decremento della complessiva capacita'
di raccolta, definita in funzione di quella gia' riferibile
a ciascuno dei concessionari interessati, l'accettazione di
scommesse ippiche e sportive negli stessi locali da parte
di non piu' di due concessionari esercenti la raccolta di
scommesse diverse, purche' rappresentati da un unico
soggetto fornito di autorizzazione di pubblica sicurezza.
10. Ai concessionari per la raccolta delle scommesse di
cui al comma 8 e' consentito gestire nei locali destinati
alla raccolta delle scommesse, nel rispetto delle
discipline derivanti da ogni fonte di pianificazione
regionale e locale vigente e previa acquisizione di ogni
occorrente atto di assenso, comunque denominato, rilasciato
da ogni amministrazione competente, anche statale,
attivita' diverse dalla raccolta ma ad essa comunque
strettamente connesse, in ogni caso finalizzate al migliore
agio della pratica della scommessa, non escluse quelle di
cessione di alimenti, di bevande e di oggettistica avente
attinenza con le pratiche oggetto di scommessa, nonche' di
audio-video diffusione di programmi inerenti le medesime
pratiche, individuate con provvedimento del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato.
11. Alle procedure concorrenziali di affidamento delle
concessioni di cui al comma 8, nonche' di quelle
disciplinate dal regolamento di cui al decreto ministeriale
31 gennaio 2000, n. 29 del Ministro delle finanze, possono
partecipare anche le societa' di capitali.
12. Il divieto di utilizzazione del sistema del
riferimento alle quote del totalizzatore, previsto
dall'art. 4, comma 4, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, non si
applica alle scommesse multiple libere con piu' di due
eventi.
13. L'effettuazione delle scommesse al totalizzatore
presso gli sportelli all'interno degli ippodromi e'
consentita, esclusivamente nei giorni di svolgimento delle
gare, anche per le corse che si svolgono su altri campi.
14. Lo scommettitore decade dal diritto al rimborso se
non chiede per iscritto, al soggetto che ha accettato la
scommessa, la restituzione della somma scommessa entro
sessanta giorni decorrenti dalla data di effettuazione
della corsa oggetto della scommessa. Lo scommettitore
decade, altresi', dal diritto alla vincita se non ne chiede
il pagamento entro il termine indicato al periodo
precedente.
15. Le misure massime delle percentuali di allibramento
per le scommesse previste dall'art. 33 del regolamento di
cui al decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174 del
Ministro delle finanze, e successive modificazioni, su
avvenimenti che prevedono fino a tre possibili esiti, per
quelle su avvenimenti che prevedono da quattro a otto
possibili esiti e per quelle su avvenimenti che prevedono
oltre otto possibili esiti, sono elevate, rispettivamente,
a 116, 136 e 152, ferma nel resto la disciplina vigente.
16. I decreti ministeriali di attribuzione dei
proventi, adottati in attuazione dei regolamenti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.
169, e al decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174 del
Ministro delle finanze, possono essere modificati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
adottato nel primo caso di concerto con il Ministro delle
politiche agricole e forestali, al fine di ridefinire il
rapporto tra la determinazione del corrispettivo spettante
al concessionario della raccolta delle scommesse ippiche e
sportive e la misura della quota di prelievo residualmente
destinata all'UNIRE e al CONI. Dal 1° gennaio 2003 con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali relativamente alle scommesse ippiche, e' disposta
la riduzione dell'aliquota dell'imposta unica di cui
all'art. 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in misura necessaria
per consentire un aumento medio di 4,58 punti, quanto alle
scommesse sportive a totalizzatore nazionale, e di 2,60
punti, quanto alle scommesse sportive a quota fissa,
nonche' un aumento medio di 4,82 punti, quanto alle
scommesse ippiche a totalizzatore nazionale, e di 5,26
punti, quanto alle scommesse ippiche a quota fissa, della
misura percentuale del corrispettivo spettante ai
concessionari per il servizio di raccolta delle scommesse.
Con lo stesso decreto e' ridotta al 22,5 per cento
l'aliquota dell'imposta unica di cui al citato art. 4,
comma 1, lettera b), numero 1), del decreto legislativo n.
504 del 1998. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al
presente comma e' comunque garantito il mantenimento della
percentuale media complessiva destinata al CONI e
all'UNIRE, vigente al 1° gennaio 2003.
17. Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1,
secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio
1999, n. 133.».
- Si riporta il testo dell'art. 110, commi 6, 7 e 10,
del regio decreto 18-6-1931, n. 773, recante il testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, come modificato dalla
presente legge:
«Art.110
Commi 1 - 5 (omissis)
6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco
lecito:
a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete
telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di
moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento
elettronico definiti con provvedimenti del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilita' o
intrattenimento sono presenti insieme all'elemento
aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la
durata minima della partita e' di quattro secondi e che
distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di
valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le
vincite, computate dall'apparecchio in modo non
predeterminabile su un ciclo complessivo di non piu' di
140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per
cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non
possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue
regole fondamentali;
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui
all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza
di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo
conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna
partita;
2) la percentuale minima della raccolta da destinare
a vincite;
3) l'importo massimo e le modalita' di riscossione
delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilita' e di sicurezza,
riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali
apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore
da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi
pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di
giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi
di cui alla presente lettera.
7. Si considerano, altresi', apparecchi e congegni per
il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor
attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilita'
fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con
l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo
non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che
distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la
conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di
piccola oggettistica, non convertibili in denaro o
scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il
valore complessivo di ogni premio non e' superiore a venti
volte il costo della partita;
b) (abrogato);
c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale
o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la
durata della partita puo' variare in relazione all'abilita'
del giocatore e il costo della singola partita puo' essere
superiore a 50 centesimi di euro.
Commi 8 e 9 (omissis)
10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e'
titolare di licenza ai sensi dell'art. 86, ovvero di
autorizzazione ai sensi dell'art. 3 della legge 25 agosto
1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per
un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di
reiterazione delle violazioni ai sensi dell'art. 8-bis
della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal
sindaco competente, con ordinanza motivata e con le
modalita' previste dall'art. 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive
modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal
questore nei confronti dei titolari della licenza di cui
all'art. 88.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 530 e 531,
della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, come
modificato dalla presente legge:
«530. Entro il 1° luglio 2006 e secondo modalita'
definite con provvedimenti del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato:
a) gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6,
lettera a), del testo unico di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono
installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali
o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di
apparati per la connessione alla rete telematica di cui
all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, che garantiscano la sicurezza e
l'immodificabilita' della registrazione e della
trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I
requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese
dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) il canone di concessione previsto dalla
convenzione di concessione per la conduzione operativa
della rete telematica di cui all'art. 14-bis del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e'
fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme
giocate a decorrere dal 1° gennaio 2007;
c) l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
a decorrere dal 1° gennaio 2007, riconosce ai concessionari
della rete telematica un compenso, fino ad un importo
massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito
in relazione:
1) agli investimenti effettuati in ragione di quanto
previsto dalla lettera a);
2) ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta
dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco.».
«531. A partire dal 1° gennaio 2007, il prelievo
erariale unico sulle somme giocate con apparecchi di cui
all'art. 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, e' fissato nella misura del 12 per cento
delle somme giocate.».