Art. 51.

  Le  disposizioni  penali,  contenute nel Titolo VII del testo unico
delle  leggi  per la elezione della Camera dei deputati, si applicano
anche con riferimento alle disposizioni della presente legge.
  Le  sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo
unico  si  applicano  anche  quando  i  fatti  negli  articoli stessi
contemplati  riguardino  le  firme  per richiesta di referendum o per
proposte  di  leggi,  o  voti  o  astensioni di voto relativamente ai
referendum disciplinati nei Titoli I, II e III della presente legge.
  Le  sanzioni previste dall'articolo 103 del suddetto testo unico si
applicano  anche  quando  i  fatti  previsti  nell'articolo  medesimo
riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del referendum.