Art. 52. La propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge e' consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione. Ad essa si applicano le disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1956, n. 212. Le facolta' riconosciute dalle disposizioni della presente legge ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento e ai promotori del referendum, quest'ultimi considerati in unico complesso. In ogni caso deve essere rivolta istanza alla giunta municipale entro il trentaquattresimo giorno antecedente alla data della votazione per l'assegnazione dei prescritti spazi.