Art. 52.

  La  propaganda  relativa  allo  svolgimento dei referendum previsti
dalla  presente legge e' consentita dal trentesimo giorno antecedente
a  quello  della  votazione.  Ad  essa  si  applicano le disposizioni
contenute nella legge 4 aprile 1956, n. 212.
  Le facolta' riconosciute dalle disposizioni della presente legge ai
partiti   o   gruppi   politici  che  partecipano  direttamente  alla
competizione  elettorale  si intendono attribuite ai partiti o gruppi
politici  che  siano  rappresentati  in Parlamento e ai promotori del
referendum, quest'ultimi considerati in unico complesso.
  In  ogni  caso  deve  essere rivolta istanza alla giunta municipale
entro   il  trentaquattresimo  giorno  antecedente  alla  data  della
votazione per l'assegnazione dei prescritti spazi.