Art. 46. (Applicabilita' al personale dell'amministrazione degli affari esteri) Le carriere del personale dell'Amministrazione degli affari esteri, compresi i ruoli e le qualifiche speciali, restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, salvo quanto di seguito disposto nel presente decreto. In relazione alla norma del primo comma dell'art. 269 del surrichiamato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, valgono per l'Amministrazione degli affari esteri le disposizioni generali di cui agli articoli 1, 34, 35, 36, 37, 132, secondo ed ultimo comma, 134, 149 e 152 del presente decreto. Si applica altresi' il disposto dell'art. 38, salvo che la determinazione dei criteri e dei correlativi coefficienti numerici va effettuata annualmente dalle competenti commissioni di avanzamento di cui agli articoli 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con riferimento alla disciplina propria delle singole carriere. I periodi di prova previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono ridotti alla durata di sei mesi per tutto il personale dell'Amministrazione degli affari esteri. All'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' aggiunto il seguente comma: "Salvo che sia diversamente disposto dalla legge, le promozioni cosi' conferite decorrono agli effetti giuridici ed economici dal giorno successivo alle suddette date del 30 giugno, del 31 dicembre e del 30 aprile". Al numero 1) del primo comma dell'art. 102 del predetto decreto, le parole: "durata di nove mesi, due dei quali" sono sostituite dalle seguenti: "durata di almeno sei mesi, uno dei quali". Nel primo comma dell'art. 104 del medesimo decreto le parole: "servizio di dieci mesi" sono sostituite dalle seguenti: "servizio di sei mesi". Continuano ad applicarsi, se piu' favorevoli, le norme transitorie di cui alla parte quarta del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Le anzianita' di servizio di cui al decimo comma dell'art. 228 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18, sono riconosciute ai fini della progressione nella carriera di inquadramento come anzianita' di servizio maturato nella carriera medesima. I periodi di servizio al Ministero istituiti dal presente decreto per gli avanzamenti nelle carriere direttiva amministrativa, di concetto ed esecutiva non sono richiesti agli impiegati in servizio nelle carriere del Ministero alla data del 18 febbraio 1967 ed a quelli che vi sono stati collocati con effetto dalla data medesima. Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno modificate, in conseguenza delle variazioni derivanti dal presente decreto, le tabelle allegate al decreto del Presidente (ella Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernenti la corrispondenza fra gradi e funzioni all'estero e le indennita' di servizio all'estero. Le norme della presente sezione abrogano e sostituiscono quelle con esse incompatibili del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.