Art. 46. 
(Applicabilita'  al  personale  dell'amministrazione   degli   affari
                               esteri) 
 
  Le carriere del personale dell'Amministrazione degli affari esteri,
compresi i ruoli e le qualifiche speciali, restano  disciplinate  dal
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  salvo
quanto di seguito disposto nel presente decreto. 
  In  relazione  alla  norma  del  primo  comma  dell'art.  269   del
surrichiamato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n.  18,  valgono  per  l'Amministrazione  degli  affari   esteri   le
disposizioni generali di cui agli articoli 1, 34, 35,  36,  37,  132,
secondo ed ultimo comma, 134, 149 e 152 del presente decreto. 
  Si  applica  altresi'  il  disposto  dell'art.  38,  salvo  che  la
determinazione dei criteri e dei correlativi coefficienti numerici va
effettuata annualmente dalle competenti commissioni di avanzamento di
cui agli articoli 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, con riferimento alla disciplina propria  delle
singole carriere. 
  I periodi di  prova  previsti  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono ridotti  alla  durata  di  sei
mesi per tutto il personale dell'Amministrazione degli affari esteri. 
  All'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica  5  gennaio
1967, n. 18, e' aggiunto il seguente comma: 
  "Salvo che sia diversamente disposto  dalla  legge,  le  promozioni
cosi' conferite decorrono agli effetti  giuridici  ed  economici  dal
giorno successivo alle suddette date del 30 giugno, del 31 dicembre e
del 30 aprile". 
  Al numero 1) del primo comma dell'art. 102 del predetto decreto, le
parole: "durata di nove mesi, due dei quali"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "durata di almeno sei mesi, uno dei quali". Nel primo comma
dell'art. 104 del medesimo decreto  le  parole:  "servizio  di  dieci
mesi" sono sostituite dalle seguenti: "servizio di sei mesi". 
  Continuano ad applicarsi, se piu' favorevoli, le norme  transitorie
di cui alla parte quarta del decreto del Presidente della  Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18. 
  Le anzianita' di servizio di cui al decimo comma dell'art. 228  del
citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   n.   18,   sono
riconosciute  ai  fini   della   progressione   nella   carriera   di
inquadramento come anzianita' di  servizio  maturato  nella  carriera
medesima. 
  I periodi di servizio al Ministero istituiti dal  presente  decreto
per gli  avanzamenti  nelle  carriere  direttiva  amministrativa,  di
concetto ed esecutiva non sono richiesti agli impiegati  in  servizio
nelle carriere del Ministero alla data del  18  febbraio  1967  ed  a
quelli che vi sono stati collocati con effetto dalla data medesima. 
  Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con  il
Ministro per il tesoro,  saranno  modificate,  in  conseguenza  delle
variazioni derivanti dal presente decreto,  le  tabelle  allegate  al
decreto del Presidente  (ella  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,
concernenti la corrispondenza fra gradi e funzioni  all'estero  e  le
indennita' di servizio all'estero. 
  Le norme della presente sezione abrogano e sostituiscono quelle con
esse incompatibili del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18.