Art. 47. (Carriera diplomatica) I primi tre gradi della carriera diplomatica, indicati nell'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificati nel grado di segretario di legazione. I funzionari che rivestono il grado di secondo segretario di legazione, terzo segretario di legazione ed addetto di legazione sono inquadrati nel grado di segretario di legazione, nel quale conservano l'anzianita' e l'ordine di ruolo del grado di provenienza nonche' l'anzianita' di servizio complessivamente posseduta nel grado stesso ed in quelli inferiori della carriera. L'attribuzione delle classi di stipendio e' regolata dalle norme concernenti il trattamento economico. L'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Art. 106. (Promozione a primo segretario di legazione). - Le promozioni a primo segretario di legazione sono conferite a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i segretari di legazione che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto quattro anni e sei mesi di effettivo servizio nel grado. Le promozioni suddette decorrono agli effetti giuridici ed economici dalla data di compimento dell'anzianita' minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio". I posti di segretario e di primo segretario di legazione sono cumulati in un unico contingente organico. Le promozioni a primo segretario di legazione effettuate in applicazione del terzo comma del presente articolo non possono essere conferite con decorrenza anteriore alla data del 1 luglio 1970. Il secondo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Sono ammessi al concorso a consigliere di legazione i primi segretari di legazione che, oltre a possedere i requisiti prescritti: a) abbiano compiuto nove anni e mezzo di servizio effettivo nella carriera diplomatica di cui non meno di cinque anni nel grado; b) abbiano prestato, fatta eccezione per i funzionari indicati nella successiva lettera c), negli uffici all'estero o in organizzazioni internazionali, un periodo di servizio di quattro anni di cui almeno due nell'esercizio di funzioni consolari o commerciali per i funzionari non specializzati e nell'esercizio di funzioni della specializzazione per quelli specializzati; c) abbiano prestato servizio, se specializzati per aree geografiche, per almeno quattro anni in Paesi situati nell'area di specializzazione; d) abbiano prestato servizio per almeno due anni presso il Ministero degli affari esteri o altre Amministrazioni centrali dello Stato che saranno determinate con decreto del Ministro per gli affari esteri; e' equiparato ai fini della presente disposizione il servizio militare prestato dopo l'ammissione nella carriera diplomatica; e) abbiano comunque trascorso almeno due anni in sedi situate nei Paesi indicati nel regolamento". Il disposto del primo e secondo comma dell'articolo 139 del presente decreto si applica limitatamente alla sola ipotesi del compimento di nove anni e sei mesi di servizio effettivo nella carriera diplomatica; si Prescinde in tal caso dai requisiti di servizio prescritti dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Il secondo comma dell'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Per poter essere ammessi agli scrutini e al concorso di promozioni i funzionari diplomatici debbono avere: - riportato nell'ultimo quadriennio giudizio complessivo non inferiore a distinto e per almeno tre volte quello di ottimo; - compiuto, per la promozione a consigliere di ambasciata, almeno tre anni di effettivo servizio nel grado inferiore". In deroga al comma precedente, per i funzionari diplomatici in servizio alla data del 31 dicembre 1970 il periodo di servizio richiesto per la promozione a consigliere di ambasciata rimane quello di due anni anteriormente prescritto dall'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. E' abrogato l'ultimo periodo del primo comma dell'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. La durata dei corsi di formazione professionale di cui a primo comma dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, puo' protrarsi oltre il compimento del periodo di prova. L'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e' sostituito dal seguente: "Gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari ed i consiglieri di ambasciata, possono, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli altari esteri, essere collocati a disposizione del Ministero, quando cio' sia richiesto dall'interesse del servizio. Qualora i funzionari a disposizione siano investiti di incarico speciale lo stato di disposizione cessa con la cessazione dall'incarico. Per i funzionari a disposizione senza incarico il periodo di disposizione non puo' eccedere i due anni; trascorso il suddetto periodo senza che sia stato altrimenti disposto, essi sono collocati a riposo con decreto del Ministro. Il numero complessivo dei funzionari a disposizione non puo' essere superiore a dodici, oltre quello dei posti del ruolo organico".