Art. 47.
                       (Carriera diplomatica)

  I  primi  tre  gradi della carriera diplomatica, indicati nell'art.
101  del  decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, sono unificati nel grado di segretario di legazione.
  I  funzionari  che  rivestono  il  grado  di  secondo segretario di
legazione, terzo segretario di legazione ed addetto di legazione sono
inquadrati nel grado di segretario di legazione, nel quale conservano
l'anzianita'  e  l'ordine  di  ruolo del grado di provenienza nonche'
l'anzianita'  di servizio complessivamente posseduta nel grado stesso
ed in quelli inferiori della carriera. L'attribuzione delle classi di
stipendio   e'   regolata  dalle  norme  concernenti  il  trattamento
economico.
  L'art.  106  del  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  106.  (Promozione  a  primo  segretario  di legazione). - Le
promozioni  a  primo  segretario  di legazione sono conferite a ruolo
aperto  mediante  scrutinio  per  merito  comparativo  al  quale sono
ammessi  i  segretari di legazione che, oltre a possedere i requisiti
prescritti,  abbiano  compiuto  quattro  anni e sei mesi di effettivo
servizio nel grado.
  Le   promozioni   suddette  decorrono  agli  effetti  giuridici  ed
economici  dalla data di compimento dell'anzianita' minima prescritta
per l'ammissione allo scrutinio".
  I  posti  di  segretario  e  di  primo segretario di legazione sono
cumulati in un unico contingente organico.
  Le  promozioni  a  primo  segretario  di  legazione  effettuate  in
applicazione del terzo comma del presente articolo non possono essere
conferite con decorrenza anteriore alla data del 1 luglio 1970.
  Il  secondo  comma  dell'art.  107 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
  "Sono  ammessi  al  concorso  a  consigliere  di  legazione i primi
segretari di legazione che, oltre a possedere i requisiti prescritti:
    a) abbiano compiuto nove anni e mezzo di servizio effettivo nella
carriera diplomatica di cui non meno di cinque anni nel grado;
    b)  abbiano  prestato,  fatta eccezione per i funzionari indicati
nella   successiva   lettera   c),   negli  uffici  all'estero  o  in
organizzazioni internazionali, un periodo di servizio di quattro anni
di  cui almeno due nell'esercizio di funzioni consolari o commerciali
per i funzionari non specializzati e nell'esercizio di funzioni della
specializzazione per quelli specializzati;
    c)   abbiano   prestato   servizio,  se  specializzati  per  aree
geografiche,  per  almeno  quattro anni in Paesi situati nell'area di
specializzazione;
    d)  abbiano  prestato  servizio  per  almeno  due  anni presso il
Ministero  degli affari esteri o altre Amministrazioni centrali dello
Stato che saranno determinate con decreto del Ministro per gli affari
esteri; e' equiparato ai fini della presente disposizione il servizio
militare prestato dopo l'ammissione nella carriera diplomatica;
    e) abbiano comunque trascorso almeno due anni in sedi situate nei
Paesi indicati nel regolamento".
  Il  disposto  del  primo  e  secondo  comma  dell'articolo  139 del
presente  decreto  si  applica  limitatamente  alla  sola ipotesi del
compimento  di  nove  anni  e  sei  mesi  di servizio effettivo nella
carriera  diplomatica;  si  Prescinde  in  tal  caso dai requisiti di
servizio  prescritti  dall'art.  107 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
  Il  secondo  comma  dell'art.  105 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
  "Per poter essere ammessi agli scrutini e al concorso di promozioni
i funzionari diplomatici debbono avere:
    -  riportato  nell'ultimo  quadriennio  giudizio  complessivo non
inferiore a distinto e per almeno tre volte quello di ottimo;
    - compiuto, per la promozione a consigliere di ambasciata, almeno
tre anni di effettivo servizio nel grado inferiore".
  In  deroga  al  comma  precedente,  per i funzionari diplomatici in
servizio  alla  data  del  31  dicembre  1970  il periodo di servizio
richiesto per la promozione a consigliere di ambasciata rimane quello
di  due  anni  anteriormente prescritto dall'art. 105 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
  E'  abrogato  l'ultimo  periodo  del  primo comma dell'art. 103 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. La
durata  dei  corsi  di  formazione professionale di cui a primo comma
dell'art.  102  del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, puo' protrarsi oltre il compimento del periodo di prova.
  L'art.  111  del  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18 e' sostituito dal seguente:
  "Gli  ambasciatori,  i ministri plenipotenziari ed i consiglieri di
ambasciata,  possono,  con  decreto  del Presidente della Repubblica,
previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, su proposta del
Ministro  per  gli altari esteri, essere collocati a disposizione del
Ministero, quando cio' sia richiesto dall'interesse del servizio.
  Qualora  i  funzionari  a  disposizione siano investiti di incarico
speciale   lo   stato   di   disposizione  cessa  con  la  cessazione
dall'incarico.
  Per  i  funzionari  a  disposizione  senza  incarico  il periodo di
disposizione  non  puo'  eccedere  i  due anni; trascorso il suddetto
periodo  senza che sia stato altrimenti disposto, essi sono collocati
a riposo con decreto del Ministro.
  Il numero complessivo dei funzionari a disposizione non puo' essere
superiore a dodici, oltre quello dei posti del ruolo organico".