Art. 48.
                 (Carriera direttiva amministrativa)

  I primi tre gradi della carriera direttiva amministrativa, indicati
nell'art.  115  del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967,   n.   18,   sono   unificati   nel  grado  di  vice  ispettore
amministrativo.
  I  primi  tre  comma dell'art. 117 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono sostituiti dai seguenti:
  "La  promozione  a  ispettore  amministrativo  si  consegue a ruolo
aperto  mediante  scrutinio  per  merito  comparativo  al  quale sono
ammessi   i  vice  ispettori  amministrativi  che,  alla  data  dello
scrutinio,  oltre a possedere i requisiti prescritti abbiano compiuto
quattro  anni  e  sei  mesi  di  effettivo  servizio  nel  grado.  La
promozione  decorre agli effetti giuridici ed economici dalla data di
compimento  dell'anzianita'  minima  richiesta  per l'ammissione allo
scrutinio.
  La  promozione  a  ispettore  superiore  amministrativo  e quella a
ispettore  generale amministrativo si consegue mediante scrutinio per
merito  comparativo  al  quale sono ammessi i funzionari dello stesso
ruolo  che,  alla data dello scrutinio, oltre a possedere i requisiti
prescritti,  abbiano  rispettivamente  compiuto  cinque e tre anni di
servizio  nel  grado inferiore e siano compresi in ordine di ruolo in
un  numero  rispettivamente  pari  ai  due  quinti  e  ai  tre quinti
dell'organico del grado.
  Per l'ammissione allo scrutinio di promozione a ispettore superiore
amministrativo  i  funzionari  devono aver seguito il corso di cui al
secondo  comma dell'articolo 127, aver prestato servizio per non meno
di  due  anni  al Ministero e per non meno di due anni all'estero nel
corso della carriera. Per l'ammissione allo scrutinio di promozione a
ispettore  generale amministrativo i funzionari devono avere prestato
servizio  nel  corso  della  carriera  per  non  meno  di sei anni al
Ministero e per non meno di tre anni all'estero".
  I   posti   di   ispettore   amministrativo  e  di  vice  ispettore
amministrativo sono in un unico contingente organico.
  Le   promozioni   di   ispettore   amministrativo   effettuate   in
applicazione  del  secondo  comma  del  presente articolo non possono
essere  conferite  con  decorrenza  anteriore  alla data del 1 luglio
1970.
  Il  secondo  comma  dell'art.  249 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' modificato come segue:
  "Ai  funzionari  in  esercizio  alla  data di entrata in vigore del
presente  decreto  e  a  quelli  collocati nella carriera predetta ai
sensi  degli  articoli 223, 226, 228 e 230 non sono richieste ai fini
delle  promozioni,  i  periodi  di servizio al Ministero e all'estero
previsti dall'art. 117".
  Si applica per la nomina a ispettore amministrativo degli impiegati
della  carriera  di  concetto  del  Ministero  degli affari esteri il
disposto dell'art. 16 del presente decreto.
  Si  applicano  al personale della carriera direttiva amministrativa
del  Ministero degli affari esteri le disposizioni degli articoli 41,
42,  133, 134, 135, 139 commi primo e secondo, e 146, 148, 150, comma
terzo, del presente decreto.