Art. 48. (Carriera direttiva amministrativa) I primi tre gradi della carriera direttiva amministrativa, indicati nell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificati nel grado di vice ispettore amministrativo. I primi tre comma dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono sostituiti dai seguenti: "La promozione a ispettore amministrativo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice ispettori amministrativi che, alla data dello scrutinio, oltre a possedere i requisiti prescritti abbiano compiuto quattro anni e sei mesi di effettivo servizio nel grado. La promozione decorre agli effetti giuridici ed economici dalla data di compimento dell'anzianita' minima richiesta per l'ammissione allo scrutinio. La promozione a ispettore superiore amministrativo e quella a ispettore generale amministrativo si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i funzionari dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano rispettivamente compiuto cinque e tre anni di servizio nel grado inferiore e siano compresi in ordine di ruolo in un numero rispettivamente pari ai due quinti e ai tre quinti dell'organico del grado. Per l'ammissione allo scrutinio di promozione a ispettore superiore amministrativo i funzionari devono aver seguito il corso di cui al secondo comma dell'articolo 127, aver prestato servizio per non meno di due anni al Ministero e per non meno di due anni all'estero nel corso della carriera. Per l'ammissione allo scrutinio di promozione a ispettore generale amministrativo i funzionari devono avere prestato servizio nel corso della carriera per non meno di sei anni al Ministero e per non meno di tre anni all'estero". I posti di ispettore amministrativo e di vice ispettore amministrativo sono in un unico contingente organico. Le promozioni di ispettore amministrativo effettuate in applicazione del secondo comma del presente articolo non possono essere conferite con decorrenza anteriore alla data del 1 luglio 1970. Il secondo comma dell'art. 249 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' modificato come segue: "Ai funzionari in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli collocati nella carriera predetta ai sensi degli articoli 223, 226, 228 e 230 non sono richieste ai fini delle promozioni, i periodi di servizio al Ministero e all'estero previsti dall'art. 117". Si applica per la nomina a ispettore amministrativo degli impiegati della carriera di concetto del Ministero degli affari esteri il disposto dell'art. 16 del presente decreto. Si applicano al personale della carriera direttiva amministrativa del Ministero degli affari esteri le disposizioni degli articoli 41, 42, 133, 134, 135, 139 commi primo e secondo, e 146, 148, 150, comma terzo, del presente decreto.