Art. 49 (Carriera di concetto) Le prime tre qualifiche della carriera del personale di cancelleria, indicate nell'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate nella qualifica di cancelliere; la quarta e quinta qualifica sono unificate nella qualifica di cancelliere principale. Le prime tre qualifiche della carriera degli assistenti commerciali indicate nell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate nella qualifica di assistente commerciale; la quarta e quinta qualifica sono unificate nella qualifica di assistente commerciale principale. La dotazione organica delle singole qualifiche contemplate nei predetti articoli e' stabilita nelle seguenti percentuali nella dotazione complessiva del relativo ruolo organico: cancelliere capo e assistente commerciale capo, dieci per cento, cancelliere principale e assistente principale, quarantacinque per cento; cancelliere e assistente commerciale, quarantacinque per cento. Ai fini della determinazione della dotazione organica non si tiene conto del personale nella speciale posizione di soprannumero di cui alla legge 17 luglio 1970, n. 569. L'ultimo comma dell'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Gli impiegati di cancelleria occupano presso gli uffici all'estero posti in corrispondenza con la qualifica posseduta". Fino alla revisione della tabella di cui al penultimo comma dell'art. 46, si applicano le norme del precedente ordinamento, tenendo conto per l'individuazione delle qualifiche, delle classi di stipendio corrispondenti. Durante il suddetto periodo, i posti di cancelliere capo di prima classe presso gli uffici all'estero non possono essere aumentati oltre il limite di cinque; i posti di cancelliere capo non oltre il limite di quindici; i posti di cancelliere principale non oltre il limite di venti cinque. L'ultimo comma dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Gli impiegati della carriera degli assistenti commerciali occupano presso gli uffici all'estero posti in corrispondenza con la qualifica posseduta". Fino alla revisione delle tabelle di cui al penultimo comma dell'art. 46, si applicano le norme del precedente ordinamento, tenendo conto, per l'individuazione delle qualifiche, delle classi di stipendio corrispondenti. Durante il suddetto periodo, i posti di assistente commerciale capo di prima classe presso gli uffici all'estero non possono essere aumentati oltre il limite di due; i posti di assistente commerciale capo non oltre il limite di tre; i posti di assistente commerciale principale non oltre il limite di quattro. L'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Art. 122. (Promozioni). - I posti disponibili nelle qualifiche di cancelliere principale e di assistente commerciale principale, detratti quelli riservati alla nomina di personale della carriera esecutiva, sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli che, oltre a possedere i requisiti prescritti, siano compresi in ordine di ruolo in numero pari ai due quinti dell'organico della qualifica, abbiano partecipato ai corsi di cui al secondo comma dell'articolo 121, abbiano prestato servizio nel corso della carriera per non meno di due anni al Ministero e per non meno di due anni all'estero ed abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica di cancelliere o di assistente commerciale. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono in ruolo quelli promossi per merito assoluto. Allo scrutinio per la promozione a cancelliere capo e assistente commerciale capo sono ammessi rispettivamente i cancellieri principali e gli assistenti commerciali principali che, oltre a possedere i requisiti prescritti, siano compresi in ordine di ruolo in un numero pari alla meta' dell'organico della qualifica, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica ed abbiano prestato servizio all'estero, nel corso della carriera, per non meno di sei anni, di cui almeno quattro in sedi situate nei Paesi indicati nel regolamento. Le promozioni predette sono effettuate per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto". Per la nomina alla qualifica intermedia delle carriere di concetto del Ministero degli affari esteri si applica il disposto dell'art. 21 del presente decreto. Al personale delle carriere di concetto del Ministero degli affari esteri si applica il disposto degli articoli 18, commi quarto e quinto, 39, 41, 42, 132, comma primo, 133, 134, 135, 142, 146, 148, 150, comma terzo, del presente decreto.