Art. 49 
                       (Carriera di concetto) 
 
  Le  prime  tre  qualifiche  della   carriera   del   personale   di
cancelleria, indicate nell'art. 118 del decreto del Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate nella  qualifica  di
cancelliere; la  quarta  e  quinta  qualifica  sono  unificate  nella
qualifica di cancelliere principale. 
  Le prime tre qualifiche della carriera degli assistenti commerciali
indicate  nell'articolo  120  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate nella  qualifica  di
assistente commerciale; la quarta e quinta qualifica  sono  unificate
nella qualifica di assistente commerciale principale. 
  La dotazione organica  delle  singole  qualifiche  contemplate  nei
predetti articoli  e'  stabilita  nelle  seguenti  percentuali  nella
dotazione complessiva del relativo ruolo organico: cancelliere capo e
assistente commerciale capo, dieci per cento, cancelliere  principale
e assistente principale,  quarantacinque  per  cento;  cancelliere  e
assistente commerciale, quarantacinque per cento. 
  Ai fini della determinazione della dotazione organica non si  tiene
conto del personale nella speciale posizione di soprannumero  di  cui
alla legge 17 luglio 1970, n. 569. 
  L'ultimo comma dell'art.  118  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: 
  "Gli impiegati di cancelleria occupano presso gli uffici all'estero
posti in corrispondenza con la qualifica posseduta". 
  Fino alla  revisione  della  tabella  di  cui  al  penultimo  comma
dell'art. 46, si  applicano  le  norme  del  precedente  ordinamento,
tenendo conto per l'individuazione delle qualifiche, delle classi  di
stipendio corrispondenti. Durante il suddetto  periodo,  i  posti  di
cancelliere capo di prima classe presso  gli  uffici  all'estero  non
possono essere aumentati oltre  il  limite  di  cinque;  i  posti  di
cancelliere capo  non  oltre  il  limite  di  quindici;  i  posti  di
cancelliere principale non oltre il limite di venti cinque. 
  L'ultimo comma dell'art.  120  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: 
  "Gli impiegati della carriera degli assistenti commerciali occupano
presso gli uffici all'estero posti in corrispondenza con la qualifica
posseduta". 
  Fino alla  revisione  delle  tabelle  di  cui  al  penultimo  comma
dell'art. 46, si  applicano  le  norme  del  precedente  ordinamento,
tenendo conto, per l'individuazione delle qualifiche, delle classi di
stipendio corrispondenti. 
  Durante il suddetto periodo, i posti di assistente commerciale capo
di prima classe presso  gli  uffici  all'estero  non  possono  essere
aumentati oltre il limite di due; i posti di  assistente  commerciale
capo non oltre il limite di tre; i posti  di  assistente  commerciale
principale non oltre il limite di quattro. 
  L'art. 122 del decreto del Presidente della  Repubblica  5  gennaio
1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 122. (Promozioni). - I posti disponibili nelle qualifiche  di
cancelliere  principale  e  di  assistente  commerciale   principale,
detratti quelli riservati alla nomina  di  personale  della  carriera
esecutiva, sono conferiti  per  due  quinti  mediante  scrutinio  per
merito comparativo e per tre quinti  mediante  scrutinio  per  merito
assoluto, al quale sono ammessi gli impiegati  dei  rispettivi  ruoli
che, oltre a possedere i  requisiti  prescritti,  siano  compresi  in
ordine di ruolo in numero pari  ai  due  quinti  dell'organico  della
qualifica, abbiano partecipato ai  corsi  di  cui  al  secondo  comma
dell'articolo 121, abbiano prestato servizio nel corso della carriera
per non meno di due anni al Ministero e per  non  meno  di  due  anni
all'estero ed abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio  nella
qualifica di cancelliere o di assistente commerciale. 
  Gli impiegati promossi per merito comparativo  precedono  in  ruolo
quelli promossi per merito assoluto. 
  Allo scrutinio per la promozione a cancelliere  capo  e  assistente
commerciale  capo  sono   ammessi   rispettivamente   i   cancellieri
principali e gli  assistenti  commerciali  principali  che,  oltre  a
possedere i requisiti prescritti, siano compresi in ordine  di  ruolo
in un numero pari alla meta' dell'organico della  qualifica,  abbiano
compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica ed abbiano
prestato servizio all'estero, nel corso della carriera, per non  meno
di sei anni, di cui almeno quattro in sedi situate nei Paesi indicati
nel regolamento. 
  Le promozioni predette sono  effettuate  per  tre  quinti  mediante
scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante  scrutinio
per merito assoluto. Gli impiegati promossi  per  merito  comparativo
precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto". 
  Per la nomina alla qualifica intermedia delle carriere di  concetto
del Ministero degli affari esteri si applica il disposto dell'art. 21
del presente decreto. 
  Al personale delle carriere di concetto del Ministero degli  affari
esteri si applica il disposto  degli  articoli  18,  commi  quarto  e
quinto, 39, 41, 42, 132, comma primo, 133, 134, 135, 142,  146,  148,
150, comma terzo, del presente decreto.