Art. 50.
                        (Carriera esecutiva)

  Le prime tre qualifiche della carriera esecutiva indicate dall'art.
125  del  decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18,  sono unificate nella qualifica di coadiutore; la quarta e quinta
qualifica sono unificate nella qualifica di coadiutore principale. La
qualifica  di  esperto  per  i servizi tecnici e' mutata in quella di
coadiutore superiore.
  Il  secondo  comma  dell'art.  125 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
  "Gli  impiegati della carriera esecutiva occupano presso gli uffici
all'estero posti in corrispondenza con la qualifica posseduta".
  Fino  alla  revisione  delle  tabelle  di  cui  al  penultimo comma
dell'art. 46 si applicano le norme del precedente ordinamento, tenuto
conto,   per  l'individuazione  delle  qualifiche,  delle  classi  di
stipendio  corrispondenti.  Durante  il  suddetto  periodo i posti di
archivista  capo  e  quelli  di  primo  archivista  presso gli uffici
all'estero  non  possono  essere  aumentati  rispettivamente oltre il
limite di quindici e di trenta.
  L'art.  127  del  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  127  (Promozioni).  - I posti disponibili nella qualifica di
coadiutore  principale,  detratti  quelli  riservati  alla  nomina di
personale  della  carriera ausiliaria e di operai, sono conferiti per
un  quinto  mediante  scrutinio  per merito comparativo e per quattro
quinti  mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi
i  coadiutori  che,  oltre  a possedere i requisiti prescritti, siano
compresi  in ordine di ruolo in un numero pari al terzo dell'organico
della  qualifica,  abbiano prestato servizio nel corso della carriera
per  non  meno  di  due  anni al Ministero e per non meno di due anni
all'estero  abbiano  partecipato  al  corso  di  cui al secondo comma
dell'art.  126  ed  abbiano  compiuto otto anni di effettivo servizio
nella  qualifica.  Gli  impiegati  promossi  per  merito  comparativo
precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.
  I  posti  disponibili  nella qualifica di coadiutore superiore sono
conferiti  per  meta' mediante scrutinio per merito comparativo e per
meta' mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i
coadiutori  principali  dello  stesso  ruolo che, oltre a possedere i
requisiti  prescritti,  abbiano  compiuto  nella rispettiva qualifica
cinque  anni  di  effettivo  servizio  ed  abbiano  prestato servizio
all'estero nel corso della carriera per non meno di otto anni, di cui
almeno quattro in sedi situate nei Paesi indicati nel regolamento".
  Per  la  nomina  a  coadiutore  principale  degli  impiegati  delle
carriere  ausiliarie e degli operai del Ministero degli affari esteri
si applica il disposto dell'art. 27 del presente decreto.
  Si  applica  al  personale  della  carriera esecutiva del Ministero
degli  affari  esteri il disposto degli articoli 23, escluso il terzo
comma,  39, 40, comma quarto, 41, 42, 43, 44, 133, 134, 135, 145, 148
e 150 comma terzo.