Art. 50. (Carriera esecutiva) Le prime tre qualifiche della carriera esecutiva indicate dall'art. 125 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate nella qualifica di coadiutore; la quarta e quinta qualifica sono unificate nella qualifica di coadiutore principale. La qualifica di esperto per i servizi tecnici e' mutata in quella di coadiutore superiore. Il secondo comma dell'art. 125 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Gli impiegati della carriera esecutiva occupano presso gli uffici all'estero posti in corrispondenza con la qualifica posseduta". Fino alla revisione delle tabelle di cui al penultimo comma dell'art. 46 si applicano le norme del precedente ordinamento, tenuto conto, per l'individuazione delle qualifiche, delle classi di stipendio corrispondenti. Durante il suddetto periodo i posti di archivista capo e quelli di primo archivista presso gli uffici all'estero non possono essere aumentati rispettivamente oltre il limite di quindici e di trenta. L'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Art. 127 (Promozioni). - I posti disponibili nella qualifica di coadiutore principale, detratti quelli riservati alla nomina di personale della carriera ausiliaria e di operai, sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori che, oltre a possedere i requisiti prescritti, siano compresi in ordine di ruolo in un numero pari al terzo dell'organico della qualifica, abbiano prestato servizio nel corso della carriera per non meno di due anni al Ministero e per non meno di due anni all'estero abbiano partecipato al corso di cui al secondo comma dell'art. 126 ed abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto. I posti disponibili nella qualifica di coadiutore superiore sono conferiti per meta' mediante scrutinio per merito comparativo e per meta' mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori principali dello stesso ruolo che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto nella rispettiva qualifica cinque anni di effettivo servizio ed abbiano prestato servizio all'estero nel corso della carriera per non meno di otto anni, di cui almeno quattro in sedi situate nei Paesi indicati nel regolamento". Per la nomina a coadiutore principale degli impiegati delle carriere ausiliarie e degli operai del Ministero degli affari esteri si applica il disposto dell'art. 27 del presente decreto. Si applica al personale della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri il disposto degli articoli 23, escluso il terzo comma, 39, 40, comma quarto, 41, 42, 43, 44, 133, 134, 135, 145, 148 e 150 comma terzo.