Art. 51.
                        (Carriere ausiliarie)

  Le   prime   tre  qualifiche  della  carriera  ausiliaria  indicate
nell'art.   129,  comma  primo,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  5  gennaio 1967, n. 18, sono unificate nella qualifica di
commesso;  la  quarta  e  quinta qualifica della carriera stessa sono
unificate nella qualifica di commesso capo.
  Le  qualifiche  di  agente  tecnico capo e di agente tecnico di cui
all'art.  129,  comma  secondo,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  5  gennaio  1967, n. 18, sono mutate in quelle di autista
capo (equiparato a capo autorimessa) ed autista.
  I  commi  dal  secondo  al  sesto  dell'art.  130  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  5 gennaio 1967, n. 18, sono sostituiti
dai seguenti:
  "I  posti disponibili nella qualifica di commesso capo e di autista
capo  sono  conferiti  per  un  quinto  mediante scrutinio per merito
comparativo  e  per  quattro  quinti  mediante  scrutinio  per merito
assoluto,  ai quali sono ammessi i commessi e gli agenti tecnici che,
oltre  a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto otto anni
di effettivo servizio nella qualifica.
  Gli  impiegati  promossi per merito comparativo precedono nel ruolo
quelli promossi per merito assoluto.
  Gli  impiegati delle carriere ausiliarie possono essere destinati a
prestare  servizio  presso  gli  uffici all'estero per un periodo non
superiore  a  cinque  anni  ed  entro  un  limite massimo complessivo
fissato  dal  regolamento,  sempre  che  abbiano compiuto tre anni di
servizio  presso  l'amministrazione  centrale.  Dopo  un  periodo  di
servizio  all'estero  non  possono essere nuovamente destinati se non
dopo un periodo di almeno tre anni di servizio al Ministero.
  Gli  impiegati delle carriere ausiliarie occupano presso gli uffici
all'estero posti in corrispondenza con la qualifica posseduta".
  Si  applica  al  personale  della carriera ausiliaria del Ministero
degli  affari  esteri  il disposto degli articoli 29, 30, 31, 39, 40,
comma  quarto,  41,  42,  44,  132,  comma  primo, 133, 134, 135, del
presente decreto.