Art. 52. 
                    (Ruoli e qualifiche speciali) 
 
  Le prime due qualifiche nel ruolo  direttivo  degli  esperti  nella
ricerca storico-diplomatica, indicate nell'art. 132 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.  18,  sono  unificate
nella qualifica di esperto  nella  ricerca  storico-diplomatica.  Nel
quarto comma del medesimo art. 132 sono soppresse, nelle lettere a) e
b),  rispettivamente  le  parole  "con  qualifica  non  inferiore   a
direttore di  seconda  classe"  e  "con  qualifica  non  inferiore  a
bibliotecario di prima classe". 
  Nel quinto comma dell'art. 134 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono soppresse, nella  lettera  a),
le parole "con qualifica  non  inferiore  a  bibliotecario  di  prima
classe". 
  Le prime tre qualifiche nel ruolo direttivo degli esperti in lingue
estere indicate  nell'art.  135  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate nella  qualifica  di
esperto in lingue estere. Il quarto comma del  medesimo  art.  135  e
sostituito dal seguente: "Le promozioni ad esperto di prima classe  e
ad  esperto  capo  sono  conferite  mediante  scrutinio  per   merito
comparativo al quale sono ammessi  rispettivamente  gli  esperti  con
almeno tre anni nell'ultima classe di stipendio della qualifica e gli
esperti  di  prima  classe  che  siano  in  possesso  dei   requisiti
prescritti dall'art. 96 del presente decreto". 
  E' abrogato l'art. 137 del decreto del Presidente della  Repubblica
5 gennaio 1967,  n.  18.  Il  ruolo  degli  ingegneri  architetti  e'
soppresso. 
  Le prime tre qualifiche nel ruolo  di  concetto  degli  interpreti,
indicate nell'art. 138 del decreto del Presidente della Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, sono  unificate  in  quella  di  interprete.  La
quarta e la quinta qualifica sono unificate in quella  di  interprete
principale. Il quinto comma del medesimo art. 138 e'  sostituito  dal
seguente: 
  "Le promozioni ad interprete  principale  sono  conferite  per  due
quinti mediante scrutinio per merito comparativo  e  per  tre  quinti
mediante scrutinio per merito assoluto  ai  quali  sono  ammessi  gli
interpreti che, oltre a possedere  i  requisiti  prescritti,  abbiano
compiuto  otto  anni  di  effettivo  servizio  nella  qualifica.   Le
promozioni ad interprete capo sono conferite per tre quinti  mediante
scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante  scrutinio
per merito assoluto ai quali sono ammessi gli  interpreti  principali
che, oltre a  possedere  i  requisiti  prescritti,  abbiano  compiuto
cinque anni di servizio nella qualifica e siano compresi in ordine di
ruolo in un numero pari alla meta' dell'organico della qualifica. 
  Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono  nel  ruolo
quelli promossi per merito assoluto". 
  Nell'ultimo comma dell'art. 135 e dell'art.  138  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.  18,  le  parole  "di
consigliere di prima classe" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "del
consigliere alla seconda classe di stipendio". 
  Le prime tre qualifiche del ruolo di concetto dei  periti  tecnici,
indicate nell'art. 139 del decreto del Presidente della Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, sono unificate in quella di perito  tecnico.  La
quarta e quinta qualifica dello stesso ruolo sono unificate in quella
di perito tecnico principale. 
  Il terzo comma dell'art.  139  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e' sostituito dal seguente: 
  "I periti tecnici occupano all'estero posti in  corrispondenza  con
la qualifica posseduta". 
  L'ultimo comma del predetto art. 139 e' sostituito dal seguente: 
  "Le promozioni a perito tecnico principale sono conferite  per  due
quinti mediante scrutinio per merito comparativo  e  per  tre  quinti
mediante scrutino per merito assoluto, ai quali sono ammessi i periti
tecnici che,  oltre  a  possedere  i  requisiti  prescritti,  abbiano
compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica. 
  Le promozioni a perito tecnico capo sono conferite per  tre  quinti
mediante scrutinio per merito comparativo e per due  quinti  mediante
scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i periti tecnici
principali che, oltre a possedere  i  requisiti  prescritti,  abbiano
compiuto cinque anni di servizio nella qualifica e siano compresi  in
ordine di ruolo in un  numero  pari  alla  meta  dell'organico  della
qualifica. 
  Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono  nel  ruolo
quelli promossi per merito assoluto". 
  Sono abrogati l'art. 141 ed il comma  nono  dell'articolo  254  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.