Art. 52. (Ruoli e qualifiche speciali) Le prime due qualifiche nel ruolo direttivo degli esperti nella ricerca storico-diplomatica, indicate nell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate nella qualifica di esperto nella ricerca storico-diplomatica. Nel quarto comma del medesimo art. 132 sono soppresse, nelle lettere a) e b), rispettivamente le parole "con qualifica non inferiore a direttore di seconda classe" e "con qualifica non inferiore a bibliotecario di prima classe". Nel quinto comma dell'art. 134 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono soppresse, nella lettera a), le parole "con qualifica non inferiore a bibliotecario di prima classe". Le prime tre qualifiche nel ruolo direttivo degli esperti in lingue estere indicate nell'art. 135 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate nella qualifica di esperto in lingue estere. Il quarto comma del medesimo art. 135 e sostituito dal seguente: "Le promozioni ad esperto di prima classe e ad esperto capo sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi rispettivamente gli esperti con almeno tre anni nell'ultima classe di stipendio della qualifica e gli esperti di prima classe che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 96 del presente decreto". E' abrogato l'art. 137 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Il ruolo degli ingegneri architetti e' soppresso. Le prime tre qualifiche nel ruolo di concetto degli interpreti, indicate nell'art. 138 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate in quella di interprete. La quarta e la quinta qualifica sono unificate in quella di interprete principale. Il quinto comma del medesimo art. 138 e' sostituito dal seguente: "Le promozioni ad interprete principale sono conferite per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto ai quali sono ammessi gli interpreti che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica. Le promozioni ad interprete capo sono conferite per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto ai quali sono ammessi gli interpreti principali che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto cinque anni di servizio nella qualifica e siano compresi in ordine di ruolo in un numero pari alla meta' dell'organico della qualifica. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto". Nell'ultimo comma dell'art. 135 e dell'art. 138 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole "di consigliere di prima classe" sono sostituite dalle seguenti: "del consigliere alla seconda classe di stipendio". Le prime tre qualifiche del ruolo di concetto dei periti tecnici, indicate nell'art. 139 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate in quella di perito tecnico. La quarta e quinta qualifica dello stesso ruolo sono unificate in quella di perito tecnico principale. Il terzo comma dell'art. 139 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e' sostituito dal seguente: "I periti tecnici occupano all'estero posti in corrispondenza con la qualifica posseduta". L'ultimo comma del predetto art. 139 e' sostituito dal seguente: "Le promozioni a perito tecnico principale sono conferite per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutino per merito assoluto, ai quali sono ammessi i periti tecnici che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica. Le promozioni a perito tecnico capo sono conferite per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i periti tecnici principali che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto cinque anni di servizio nella qualifica e siano compresi in ordine di ruolo in un numero pari alla meta dell'organico della qualifica. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto". Sono abrogati l'art. 141 ed il comma nono dell'articolo 254 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.