Art. 72. Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere un contributo nel pagamento degli interessi dei mutui contratti dai privati, dalle cooperative e dagli enti pubblici che ottengano, ai sensi della presente legge, le concessioni in superficie delle aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare. Tale contributo e' concesso nella misura occorrente affinche' i mutuatari non vengano gravati, per interessi, diritti, commissioni, anche per l'eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle, oneri fiscali e vari, nonche' spese accessorie, in misura superiore al 3 per cento annuo, pari all'1,50 semestrale, oltre il rimborso del capitale. Gli anzidetti mutui a tasso agevolato, ammortizzabili entro il termine massimo di 25 anni, possono essere concessi dagli Istituti di credito fondiario ed edilizio e dalle Casse di risparmio, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, fino all'importo massimo del 75 per cento della spesa riconosciuta per l'acquisizione dell'area e la realizzazione della costruzione. I mutui stessi sono garantiti da ipoteca di primo grado e usufruiscono della garanzia integrativa dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi. La garanzia dello Stato diventera' operante entro 120 giorni dalla conclusione dell'esecuzione immobiliare nei confronti del mutuatario inadempiente ove l'istituto mutuante dovesse restare insoddisfatto del suo credito e cio' purche' l'istituto stesso abbia iniziato l'esecuzione entro un anno dal verificarsi dell'insolvenza. Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia dello Stato graveranno su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1971 e successivi. La garanzia dello Stato continuera' a sussistere qualora, dopo la stipulazione del contratto condizionato di mutuo ed essendo intervenute erogazioni da parte dello Istituto mutuante, sopravvenisse la perdita dei requisiti prescritti dalla presente legge. Per la determinazione e la erogazione dei contributi statali si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179 e successive modifiche ed integrazioni. Per la concessione dei contributi statali e' autorizzato il limite di impegno di 2 mila milioni per l'anno 1972 e di 2 mila milioni per l'anno 1973 a valere sugli stanziamenti previsti dalla lettera a) dell'articolo 67 della presente legge. Per gli anni successivi, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sara' fissato annualmente il limite degli ulteriori impegni da assumere per l'applicazione del presente articolo.