Art. 73. 
 
  L'esenzione dall'imposta sui fabbricati si applica per  un  periodo
di 25 anni per gli edifici realizzati su aree date in concessione  ai
sensi dell'articolo 35 e  per  un  periodo  di  15  anni  per  quelli
realizzati su  aree  cedute  in  proprieta'  ai  sensi  dello  stesso
articolo.