Art. 51.
 Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto

  Gli   uffici   dell'imposta  sul  valore  aggiunto  controllano  le
dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne
rilevano  l'eventuale  omissione e provvedono all'accertamento e alla
riscossione   delle  imposte  o  maggiori  imposte  dovute;  vigilano
sull'osservanza   degli   obblighi   relativi   alla  fatturazione  e
registrazione  delle  operazioni  e  alla tenuta della contabilita' e
degli  altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla
irrogazione   delle   pene  pecuniarie  e  delle  sopratasse  e  alla
presentazione   del   rapporto  alla  autorita'  giudiziaria  per  le
violazioni sanzionate penalmente.
  Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
    1)  procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai
sensi dell'art. 52;
    2)   invitare   i   soggetti   che  esercitano  imprese,  arti  o
professioni,  indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo
di  rappresentanti  per  fornire  dati  notizie  e  chiarimenti o per
esibire  documenti  e  scritture,  ad  esclusione  dei  libri  e  dei
registri,  rilevanti a fini degli accertamenti nei loro confronti. Le
richieste  fatte  e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a
norma del sesto comma dell'art. 52;
    3)   inviare   ai   soggetti   che  esercitano  imprese,  arti  e
professioni,  con  invito  a restituirli compilati e firmati entro un
termine  non inferiore a quindici giorni, questionari relativi a dati
e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei confronti di
loro clienti e fornitori;
    4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in
copia   fotostatica,  documenti  e  fatture  relativi  a  determinate
cessioni  di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni
informazione relativa alle operazioni stesse;
    5)  richiedere la comunicazione di dati e notizie alla Guardia di
finanza,   agli   uffici   doganali   e   ad   ogni   altra  pubblica
amministrazione  o  ente pubblico, fatta eccezione per gli istituti e
le  aziende  di  credito  per  quanto  attiene ai loro rapporti con i
clienti,  per  l'amministrazione  postale  per quanto attiene ai dati
relativi  ai depositi, conti correnti e buoni postali, per l'Istituto
centrale  di  statistica  e per gli ispettorati del lavoro per quanto
riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge;
    6)  richiedere  copie  o  estratti  degli  atti  e  dei documenti
depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori
dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali.
  Gli  inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere
fatti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.