Art. 54.
                    Rettifica delle dichiarazioni

  L'ufficio  dell'imposta  sul valore aggiunto procede alla rettifica
della   dichiarazione  annuale  presentata  dal  contribuente  quando
ritiene  che  ne  risulti un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero
una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante.
  L'infedelta' della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente
dal  contenuto di essa o dal confronto con le dichiarazioni mensili o
trimestrali  e  con  le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere
accertata  mediante  il  confronto  fra  gli  elementi indicati nella
dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui agli articoli 23,
24  e  25  e  mediante  il  controllo  della completezza, esattezza e
veridicita'  delle  registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri
documenti,  delle  risultanze  di  altre  scritture contabili e degli
altri  dati  e  notizie  raccolti  nei modi previsti nell'art. 51. Le
omissioni   e   le   false  o  inesatte  indicazioni  possono  essere
indirettamente  desunte  da  tali  risultanze, dati e notizie a norma
dell'art.  53  o  anche  sulla  base di presunzioni semplici, purche'
queste siano gravi, precise e concordanti.
  L'ufficio  puo' tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente
dalla  previa  ispezione  della contabilita' del contribuente qualora
l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello
indicato  nella  dichiarazione,  o  l'inesattezza  delle  indicazioni
relative  alle  operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti
in  modo  certo  e  diretto,  e  non  in  via presuntiva, da verbali,
questionari  e  fatture  di  cui  ai numeri 2), 3) e 4) dell'art. 51,
dagli  elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da
verbali  relativi  ad  ispezioni  eseguite  nei  confronti  di  altri
contribuenti, nonche' da altri atti e documenti in suo possesso.
  Se  vi  e'  pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio puo'
procedere   anche   alla  rettifica  delle  dichiarazioni  mensili  o
trimestrali,  a  norma  dei  commi  precedenti,  senza  attendere  la
presentazione della dichiarazione annuale.