Art. 55.
                       Accertamento induttivo

  Se  il  contribuente  non  ha  presentato  la dichiarazione annuale
l'ufficio  dell'imposta  sul  valore  aggiunto puo' procedere in ogni
caso  all'accertamento  dell'imposta  dovuta  indipendentemente dalla
previa   ispezione   della  contabilita'.  In  tal  caso  l'ammontare
imponibile  complessivo  e  l'aliquota  applicabile  sono determinati
induttivamente  sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti
o  venuti  a  conoscenza  dell'ufficio, ivi comprese le dichiarazioni
mensili  o  trimestrali eventualmente presentate, e sono computati in
detrazione   soltanto   i   versamenti   eventualmente  eseguiti  dal
contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti
dalle dichiarazioni mensili o trimestrali.
  Le  disposizioni  del  precedente  comma  si  applicano anche se la
dichiarazione  presentata  e'  priva  di  sottoscrizione  o  reca  le
indicazioni  di  cui  ai  numeri  1)  e  3)  dell'art.  28  senza  le
distinzioni e specificazioni ivi richieste, sempreche' le indicazioni
stesse  non  siano  state  regolarizzate  entro  il mese successivo a
quello  di  presentazione della dichiarazione. Le disposizioni stesse
si  applicano,  in deroga alle disposizioni dell'art. 54, anche nelle
seguenti ipotesi:
    1)  quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai
sensi  dell'art.  52, che il contribuente non ha tenuto, ha rifiutato
di  esibire o ha comunque sottratto all'ispezione i registri previsti
dal  presente  decreto  e le altre scritture contabili obbligatorie a
norma  del primo comma dell'art. 2214 del codice civile e delle leggi
in  materia  di  imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni di tali
registri e scritture;
    2)  quando  dal  verbale di ispezione risulta che il contribuente
non  ha  emesso  le  fatture per una parte rilevante delle operazioni
ovvero  non  ha  conservato,  ha  rifiutato  di esibire o ha comunque
sottratto  all'ispezione,  totalmente  o  per una parte rilevante, le
fatture emesse;
    3)  quando  le  omissioni  e  le  false  o inesatte indicazioni o
annotazioni  accertate ai sensi dell'art. 54, ovvero le irregolarita'
formali dei registri e delle altre scritture contabili risultanti dal
verbale  di  ispezione,  sono  cosi'  gravi,  numerose  e ripetute da
rendere inattendibile la contabilita' del contribuente.
  Se  vi  e'  pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio puo'
procedere  all'accertamento induttivo, per la frazione di anno solare
gia'  decorsa,  senza attendere la scadenza del termine stabilito per
la dichiarazione annuale e con riferimento alle dichiarazioni mensili
o trimestrali eventualmente presentate.