Art. 56.
           Notificazione e motivazione degli accertamenti

  Le  rettifiche  e gli accertamenti sono notificati ai contribuenti,
mediante  avvisi motivati, nei modi stabiliti per le notificazioni in
materia  di  imposte sui redditi, da messi speciali autorizzati dagli
uffici dell'imposta sul valore aggiunto o dai messi comunali.
  Negli  avvisi  relativi  alle  rettifiche di cui all'art. 54 devono
essere  indicati  specificamente,  a pena di nullita', gli errori, le
omissioni  e  le  false  o  inesatte indicazioni su cui e' fondata la
rettifica  e  i  relativi  elementi  probatori. Per le omissioni e le
inesattezze  desunte in via presuntiva devono essere indicati i fatti
certi che danno fondamento alla presunzione.
  Negli  avvisi  relativi  agli  accertamenti induttivi devono essere
indicati,  a pena di nullita', l'imponibile determinato dall'ufficio,
l'aliquota  o  le aliquote e le detrazioni applicate e le ragioni per
cui  sono  state ritenute applicabili le disposizioni del primo o del
secondo comma dell'art. 55.
  Nelle  ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 54 e al terzo comma
dell'art.  55  devono essere inoltre indicate, a pena di nullita', le
ragioni di pericolo per la riscossione dell'imposta.