Art. 57. 
                    Termine per gli accertamenti 
 
  Gli avvisi relativi alle rettifiche e  agli  accertamenti  previsti
nell'art.  54  e  nel  secondo  comma  dell'art.  55  devono   essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. 
  In caso di omessa presentazione della  dichiarazione,  l'avviso  di
accertamento dell'imposta a norma del primo comma dell'art.  55  puo'
essere notificato fino al 31 dicembre del quinto  anno  successivo  a
quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. 
  Fino alla scadenza del termine stabilito nei  commi  precedenti  le
rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o  modificati,
mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla  sopravvenuta
conoscenza   di   nuovi   elementi.   Nell'avviso    devono    essere
specificamente indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi  e  gli
atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto.