Art. 58.
                     Irrogazione delle sanzioni

  In caso di violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto
l'ufficio  dell'imposta  sul valore aggiunto procede alla irrogazione
delle pene pecuniarie e delle sopratasse previste nel titolo terzo.
  Per  le  violazioni  che  danno luogo a rettifica o ad accertamento
dell'imposta   la   irrogazione   delle  sanzioni  e'  comunicata  al
contribuente con lo stesso avviso di rettifica o di accertamento.
  Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento
dell'imposta  l'ufficio  puo'  provvedere  in  qualsiasi momento, con
separati  avvisi  da notificare a norma del primo comma dell'art. 56,
entro  il  31  dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e'
avvenuta la violazione.
  Per  le violazioni constatate in occasione degli accessi, verifiche
o indagini eseguiti ai sensi dell'art. 52 la pena pecuniaria non puo'
essere  irrogata  qualora nel termine di trenta giorni dalla data del
relativo  verbale  sia stata versata all'ufficio una somma pari ad un
sesto del massimo della pena.
  Nelle  ipotesi  previste nell'art. 50 l'azione penale ha corso dopo
che   l'accertamento   dell'imposta   e'  divenuto  definitivo  e  la
prescrizione del reato e' sospesa fino alla stessa data.