Art. 59.
                               Ricorsi

  Il contribuente puo' ricorrere contro i provvedimenti di rettifica,
di   accertamento   e   di  irrogazione  delle  sanzioni  secondo  le
disposizioni relative al contenzioso tributario.
  La  nullita'  degli  avvisi per l'omissione o l'insufficienza delle
indicazioni  prescritte  nell'art.  56  e  in  genere  per difetto di
motivazione deve essere eccepita a pena di decadenza nel ricorso alla
commissione di primo grado.
  Nell'ipotesi  prevista nel terzo comma dell'art. 57 il contribuente
che  ricorre  contro  la nuova rettifica o il nuovo accertamento puo'
impugnare  contestualmente anche quelli precedenti, nei cui confronti
il termine per ricorrere sia gia' scaduto.