Art. 59. Ricorsi Il contribuente puo' ricorrere contro i provvedimenti di rettifica, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario. La nullita' degli avvisi per l'omissione o l'insufficienza delle indicazioni prescritte nell'art. 56 e in genere per difetto di motivazione deve essere eccepita a pena di decadenza nel ricorso alla commissione di primo grado. Nell'ipotesi prevista nel terzo comma dell'art. 57 il contribuente che ricorre contro la nuova rettifica o il nuovo accertamento puo' impugnare contestualmente anche quelli precedenti, nei cui confronti il termine per ricorrere sia gia' scaduto.