Art. 60. 
                  Pagamento delle imposte accertate 
 
  L'imposta o la maggiore imposta accertata dall'ufficio dell'imposta
sul  valore  aggiunto  deve  essere  pagata  dal  contribuente  entro
sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o  di
rettifica. 
  Se  il  contribuente  propone  ricorso  contro  l'accertamento,  il
pagamento dell'imposta o della maggiore imposta deve essere eseguito: 
    1)  per  un  terzo  dell'ammontare  accertato  dall'ufficio,  nel
termine stabilito nel primo comma; 
    2) fino alla concorrenza  della  meta'  dell'ammontare  accertato
dalla commissione tributaria di primo grado,  entro  sessanta  giorni
dalla notificazione, a norma del  primo  comma  dell'art.  56,  della
liquidazione fatta dall'ufficio; 
    3) fino alla concorrenza di due  terzi  dell'ammontare  accertato
dalla commissione tributaria di secondo grado, entro sessanta  giorni
dalla notificazione della liquidazione fatta dall'ufficio; 
    4) per l'intero ammontare che risulta ancora dovuto in base  alla
decisione della commissione centrale  o  alla  sentenza  della  corte
d'appello,  entro   sessanta   giorni   dalla   notificazione   della
liquidazione fatta dall'ufficio. 
  Sulle somme dovute a norma dei precedenti commi  si  applicano  gli
interessi, calcolati al saggio indicato nel secondo  comma  dell'art.
38, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo  alla  scadenza
del  termine  stabilito  per  la  presentazione  della  dichiarazione
annuale relativa all'anno solare cui si riferisce l'accertamento o la
rettifica. Gli  interessi  sono  liquidati  dall'ufficio  e  indicati
nell'avviso di accertamento o di rettifica o  negli  avvisi  relativi
alle liquidazioni da  notificare  a  norma  del  comma  precedente  e
ricominciano a decorrere in caso di ritardo nei pagamenti. 
  Se l'imposta o la maggiore imposta accertata ai  sensi  dei  numeri
2), 3) o 4) del secondo comma e' inferiore a quella gia'  pagata,  il
contribuente ha diritto al rimborso della differenza  entro  sessanta
giorni dalla notificazione della decisione o della sentenza, che deve
essere eseguita anche su  richiesta  del  contribuente.  Sulle  somme
rimborsate si  applicano  gli  interessi  di  cui  al  secondo  comma
dell'art. 38, con decorrenza  dalla  data  del  pagamento  fatto  dal
contribuente. 
  I pagamenti previsti nel  presente  articolo  devono  essere  fatti
all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nei  modi  indicati  nel
primo comma dell'art. 38. 
  Il contribuente non ha diritto di rivalersi  dell'imposta  o  della
maggiore imposta pagata  in  conseguenza  dell'accertamento  o  della
rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei
servizi.