Art. 61.
         Pagamento delle pene pecuniarie e delle sopratasse

  Le   pene   pecuniarie   e  le  sopratasse  irrogate  dagli  uffici
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  devono  essere  pagate  nei modi
indicati  nel  primo  comma dell'art. 38, entro sessanta giorni dalla
notificazione dell'avviso di rettifica o di accertamento con il quale
sono  state  irrogate  o  del  separato  avviso di cui al terzo comma
dell'art.   58.   Se  e'  proposto  ricorso  contro  la  rettifica  o
l'accertamento  o contro il separato provvedimento di irrogazione, il
pagamento   deve   essere   eseguito   entro  sessanta  giorni  dalla
notificazione  della  decisione  della  commissione  centrale o della
sentenza della corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata.
  In  caso di ritardo nel pagamento si applicano gli interessi di cui
al secondo comma dell'art. 38, con decorrenza dal sessantesimo giorno
successivo   alla   notificazione  dell'avviso  o  della  sentenza  o
decisione definitiva.