Art. 62.
                  Riscossione coattiva e privilegi

  Se il contribuente non esegue il pagamento dell'imposta, delle pene
pecuniarie  e  delle sopratasse nei termini rispettivamente stabiliti
negli  articoli  60  e 61, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto
notifica ingiunzione di pagamento contenente l'ordine di pagare entro
trenta  giorni,  sotto  pena  degli  atti esecutivi. L'ingiunzione e'
vidimata  e  resa  esecutiva  dal pretore nella cui circoscrizione ha
sede  l'ufficio,  qualunque  sia  la somma dovuta, ed e' notificata a
norma del primo comma dell'art. 56.
  Se  entro  trenta  giorni  dalla  notificazione dell'ingiunzione il
contribuente  non  esegue  il  pagamento  si procede alla riscossione
coattiva  secondo  le  disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del
testo unico 14 aprile 1910, n. 639.
  I  crediti  dello  Stato  per  le  imposte, le pene pecuniarie e le
sopratasse  dovute  ai  sensi  del  presente decreto hanno privilegio
generale  sui  beni mobili del debitore con grado successivo a quello
indicato  al  numero  15 dell'art. 2778 del codice civile. In caso di
infruttuosa  esecuzione sui mobili, gli stessi crediti sono collocati
sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai
creditori chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo e secondo
comma dell'art. 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
  In   caso   di  responsabilita'  solidale  del  cessionario  o  del
committente  lo Stato ha privilegio speciale, ai sensi degli articoli
2758  e  2772 del codice civile, sui beni mobili o immobili che hanno
formato  oggetto  della  cessione o ai quali si riferisce il servizio
prestato,  con  il  grado  rispettivamente indicato al n. 5 dell'art.
2778 e al n. 4 dell'art. 2780 del codice civile.