Art. 63.
               Collaborazione della guardia di finanza

  La  guardia  di  finanza  coopera  con  gli uffici dell'imposta sul
valore  aggiunto  per  l'acquisizione e il reperimento degli elementi
utili  ai  fini  dell'accertamento  dell'imposta e per la repressione
delle   violazioni   del  presente  decreto,  procedendo  di  propria
iniziativa  o  su  richiesta  degli uffici, secondo le norme e con le
facolta'   di  cui  all'art.  52,  alle  operazioni  ivi  indicate  e
trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti.
  Ai  fini  del necessario coordinamento dell'azione della guardia di
finanza  con  quella  degli  uffici finanziari saranno presi accordi,
periodicamente  e  nei  casi  in  cui  si debba procedere ad indagini
sistematiche,  tra  la Direzione generale delle tasse e delle imposte
indirette sugli affari e il Comando generale della guardia di finanza
e,  nell'ambito  delle  singole  circoscrizioni,  fra  i  capi  degli
ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali.
  Gli  uffici  finanziari  e  i comandi della guardia di finanza, per
evitare  la  reiterazione  di accessi presso gli stessi contribuenti,
devono  darsi reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni
e  verifiche  intraprese.  L'ufficio  o  il  comando  che  riceve  la
comunicazione   puo'   richiedere   all'organo   che   sta  eseguendo
l'ispezione  o  la  verifica  l'esecuzione di determinati controlli e
l'acquisizione    di    determinati    elementi    utili    ai   fini
dell'accertamento.