Art. 64.
Collaborazione degli uffici  doganali  e  degli  uffici tecnici delle
                      imposte di fabbricazione

  Gli   uffici   doganali   eseguono   i   controlli   necessari  per
l'accertamento  delle violazioni di cui al terzo comma dell'art. 46 e
ne riferiscono ai competenti uffici dell'imposta sul valore aggiunto.
Per  le  controversie  relative alla qualita' e quantita' dei beni si
applicano le disposizioni della legge doganale.
  Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione cooperano con gli
uffici   dell'imposta   sul   valore   aggiunto   per  l'accertamento
dell'imposta  dovuta dalle imprese i cui depositi e stabilimenti sono
sottoposti alla vigilanza degli uffici stessi.