Art. 66.
                          Segreto d'ufficio

  Gli  impiegati  dell'Amministrazione  finanziaria e gli ufficiali e
agenti  della  guardia di finanza sono obbligati al segreto per tutto
cio'  che  riguarda  i  dati e le notizie di cui vengono a conoscenza
nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri previsti dal
presente decreto.