Art. 25. 
Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa od  infedele
            dichiarazione di conguaglio; pena pecuniaria. 
 
  Chiunque non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta  di  bollo
prevista sugli atti, documenti e registri, dovuta  sin  dall'origine,
e' soggetto,  per  ciascuna  infrazione,  oltre  al  pagamento  della
imposta a norma dell'art. 31, ad una pena  pecuniaria  da  un  minimo
pari all'imposta non corrisposta ad un massimo  pari  a  dieci  volte
l'imposta stessa. 
  La stessa sanzione si applica a carico di  colui  che,  senza  aver
prima pagato la relativa imposta, faccia uso  di  atti,  documenti  e
registri non soggetti al bollo sin dall'origine e non esenti in  modo
assoluto. 
  Per le trasgressioni relative alle  cambiali,  oltre  al  pagamento
dell'imposta di cui all'art. 31, e' dovuta  una  pena  pecuniaria  da
venti a cinquanta volte l'imposta non corrisposta col  minimo  di  L.
3000. 
  L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto
e dall'ultimo comma dell'art. 15 e' punita con una pena pecuniaria da
un minimo pari alla  meta'  ad  un  massimo  pari  all'ammontare  del
conguaglio dovuto. 
  La pena pecuniaria di cui al precedente comma e' ridotta al  decimo
quando la dichiarazione sia presentata con un ritardo non superiore a
venti giorni.