Art. 25. Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa od infedele dichiarazione di conguaglio; pena pecuniaria. Chiunque non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo prevista sugli atti, documenti e registri, dovuta sin dall'origine, e' soggetto, per ciascuna infrazione, oltre al pagamento della imposta a norma dell'art. 31, ad una pena pecuniaria da un minimo pari all'imposta non corrisposta ad un massimo pari a dieci volte l'imposta stessa. La stessa sanzione si applica a carico di colui che, senza aver prima pagato la relativa imposta, faccia uso di atti, documenti e registri non soggetti al bollo sin dall'origine e non esenti in modo assoluto. Per le trasgressioni relative alle cambiali, oltre al pagamento dell'imposta di cui all'art. 31, e' dovuta una pena pecuniaria da venti a cinquanta volte l'imposta non corrisposta col minimo di L. 3000. L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e dall'ultimo comma dell'art. 15 e' punita con una pena pecuniaria da un minimo pari alla meta' ad un massimo pari all'ammontare del conguaglio dovuto. La pena pecuniaria di cui al precedente comma e' ridotta al decimo quando la dichiarazione sia presentata con un ritardo non superiore a venti giorni.