Art. 26. 
Pena pecuniaria per le violazioni in materia di  uso  delle  macchine
                             bollatrici 
 
  L'utente delle macchine elettriche bollatrici, che  non  osservi  i
divieti di cui all'ultimo comma  dell'art.  14,  incorre  nella  pena
pecuniaria da L. 50.000 a L. 500.000.