Art. 27.
                    Violazioni costituenti reati

  Nei  casi di falsificazione, contraffazione e alterazione di valori
bollati,  di  bollo  a  punzone  o di attestazioni di pagamento delle
imposte di bollo corrisposte in modo virtuale o con visto per bollo o
mediante  l'uso  di macchine bollatrici, oltre alle sanzioni previste
dal  codice  penale sono applicabili le pene pecuniarie e soprattasse
stabilite  dal presente decreto per il mancato pagamento dell'imposta
ove dovuta.
  Chi  detiene per lo smercio ovvero smercia carta bollata, marche od
altri  valori  di  bollo  precedentemente usati e' punito con le pene
stabilite dall'art. 466 del codice penale.