Art. 27. Violazioni costituenti reati Nei casi di falsificazione, contraffazione e alterazione di valori bollati, di bollo a punzone o di attestazioni di pagamento delle imposte di bollo corrisposte in modo virtuale o con visto per bollo o mediante l'uso di macchine bollatrici, oltre alle sanzioni previste dal codice penale sono applicabili le pene pecuniarie e soprattasse stabilite dal presente decreto per il mancato pagamento dell'imposta ove dovuta. Chi detiene per lo smercio ovvero smercia carta bollata, marche od altri valori di bollo precedentemente usati e' punito con le pene stabilite dall'art. 466 del codice penale.