Art. 28.
      Pena pecuniaria per l'inosservanza di altre prescrizioni

  Chiunque,  fuori  delle ipotesi previste negli articoli precedenti,
non  osservi  le  prescrizioni  del  presente decreto e dell'allegata
tariffa  e'  soggetto alla pena pecuniaria da L. 2000 a L. 20.000 per
ciascuna infrazione.