Art. 29.
                  Soprattasse per tardivo pagamento

  Per  il  pagamento dell'imposta dovuta in modo virtuale, effettuato
dopo  il  ventesimo  giorno dalla scadenza, e' dovuta una soprattassa
pari al 10% dell'imposta.
  La  soprattassa di cui al comma precedente e' ridotta alla meta' se
il pagamento avviene prima della notifica dell'ingiunzione.