Art. 29. Soprattasse per tardivo pagamento Per il pagamento dell'imposta dovuta in modo virtuale, effettuato dopo il ventesimo giorno dalla scadenza, e' dovuta una soprattassa pari al 10% dell'imposta. La soprattassa di cui al comma precedente e' ridotta alla meta' se il pagamento avviene prima della notifica dell'ingiunzione.